Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1982, n. 932
Versione
25 dicembre 1982
Art. 1. Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270 , convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
"La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 25 dicembre 1982