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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5111/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Geronimo;
Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: ricorso per la liquidazione dei danni da mancato riposto riconosciuti con sentenza di condanna intervenuta tra le stesse parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/4/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della , a far data dall' CP_1
1/4/2019, con profilo professionale di Tecnico di Radiologia Medica, inquadrato in categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, presso il Servizio di Radiologia del
P.O. Di Venere di Bari, esponeva di aver già ottenuto sentenza favorevole della Sezione lavoro del Tribunale di Bari (n. 3009/2024 del 13/9/2024), in virtù della quale la parte convenuta era stata condannata al pagamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura della giornata lavorativa feriale per il giorno di riposo non goduto nei periodi indicati in ricorso (luglio 2019- maggio 2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Adiva, pertanto, nuovamente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari, allegando l'inadempimento da parte dell'azienda convenuta alla corresponsione della somma pari ad € 3.662,98, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. Ritualmente notificati il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l' rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa, previa discussione, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso proposto è fondato e merita di trovare accoglimento.
E' pacifico che il ricorrente abbia ottenuto dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3009/2024, pubblicata in data 13/9/2024, sentenza con la quale è stato accertato lo svolgimento di turni di pronta disponibilità attiva senza la fruizione del dovuto riposo ed è stata condannata l al pagamento del risarcimento del Parte_2 danno da quantificarsi nella retribuzione per ogni giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto nei periodi indicati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge (cfr. all. ricorso).
Non vi è alcun dubbio, pertanto, in ordine al riconoscimento del diritto alla somma spettante a titolo risarcitorio con la decorrenza sopra indicata, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
Tenendo conto di siffatta premessa, può dunque procedersi alla quantificazione delle spettanze.
A questo proposito, deve rilevarsi la fondatezza della domanda proposta, ben potendosi aderire ai conteggi della parte ricorrente, elaborati tramite documentati riferimenti alla contrattazione collettiva che risultano corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore, anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (cfr.
Cass. SS.UU. n. 761/2002); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva vincolando in tal senso il Giudice.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la convenuta, non costituendosi, non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, in assenza di elementi di segno avverso, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spetta, pertanto, al ricorrente la somma di € 3.662,98 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata concessione dei riposi compensativi
Pag. 2 di 3 dovuti per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità attiva nel giorno del riposto settimanale, nel periodo indicato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
esse vanno determinate sulla base dei parametri minimi, attesa l'assenza di questioni di particolare complessità in fatto ed in diritto;
inoltre, il calcolo deve essere effettuato, escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 7/4/2025 da Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni
[...] Parte_2 diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 3.662,98, oltre ad accessori di legge;
-condanna, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.030,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5111/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Geronimo;
Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: ricorso per la liquidazione dei danni da mancato riposto riconosciuti con sentenza di condanna intervenuta tra le stesse parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/4/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della , a far data dall' CP_1
1/4/2019, con profilo professionale di Tecnico di Radiologia Medica, inquadrato in categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, presso il Servizio di Radiologia del
P.O. Di Venere di Bari, esponeva di aver già ottenuto sentenza favorevole della Sezione lavoro del Tribunale di Bari (n. 3009/2024 del 13/9/2024), in virtù della quale la parte convenuta era stata condannata al pagamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura della giornata lavorativa feriale per il giorno di riposo non goduto nei periodi indicati in ricorso (luglio 2019- maggio 2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Adiva, pertanto, nuovamente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari, allegando l'inadempimento da parte dell'azienda convenuta alla corresponsione della somma pari ad € 3.662,98, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. Ritualmente notificati il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l' rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa, previa discussione, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso proposto è fondato e merita di trovare accoglimento.
E' pacifico che il ricorrente abbia ottenuto dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3009/2024, pubblicata in data 13/9/2024, sentenza con la quale è stato accertato lo svolgimento di turni di pronta disponibilità attiva senza la fruizione del dovuto riposo ed è stata condannata l al pagamento del risarcimento del Parte_2 danno da quantificarsi nella retribuzione per ogni giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto nei periodi indicati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge (cfr. all. ricorso).
Non vi è alcun dubbio, pertanto, in ordine al riconoscimento del diritto alla somma spettante a titolo risarcitorio con la decorrenza sopra indicata, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
Tenendo conto di siffatta premessa, può dunque procedersi alla quantificazione delle spettanze.
A questo proposito, deve rilevarsi la fondatezza della domanda proposta, ben potendosi aderire ai conteggi della parte ricorrente, elaborati tramite documentati riferimenti alla contrattazione collettiva che risultano corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore, anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (cfr.
Cass. SS.UU. n. 761/2002); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva vincolando in tal senso il Giudice.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la convenuta, non costituendosi, non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, in assenza di elementi di segno avverso, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spetta, pertanto, al ricorrente la somma di € 3.662,98 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata concessione dei riposi compensativi
Pag. 2 di 3 dovuti per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità attiva nel giorno del riposto settimanale, nel periodo indicato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
esse vanno determinate sulla base dei parametri minimi, attesa l'assenza di questioni di particolare complessità in fatto ed in diritto;
inoltre, il calcolo deve essere effettuato, escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 7/4/2025 da Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni
[...] Parte_2 diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 3.662,98, oltre ad accessori di legge;
-condanna, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.030,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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