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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2400/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
con l'avv.
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
Fabio Pozzi
APPELLANTI
E
con gli avv. Riccardo Troiano e Alessia Ciranna CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3078/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2008 le odierne parti appellanti – unitamente ad ulteriori ricorrenti – adivano il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere state assunte negli anni 2002 e 2003 con contratti di formazione e lavoro convertiti in contratti a tempo indeterminato oltre i termini, con decorrenza dal 12
Pag. 1 di 11 dicembre 2007 e inquadramento nell'Area B, posizione economica B1; di essere state perciò escluse dalla selezione per la qualifica superiore B2, che prevedeva quale requisito di partecipazione l'essere dipendenti in ruolo alla data del 31 dicembre 2006.
Sulla base di tanto, chiedevano che fosse
• accertato e dichiarato il loro diritto alla conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato già a far data dal primo giorno di impiego in formazione e lavoro di ciascuno di essi, secondo le diverse date di assunzione, ovvero, in subordine, dalla scadenza dell'anno di formazione;
• accertato e dichiarato il loro diritto di partecipare alla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2 presso l CP_1
• accertato e dichiarato il loro diritto di percepire il trattamento economico di professionalità con decorrenza dal 1° gennaio 2004, oltre interessi e rivalutazione maturati fino all'integrale soddisfo.
Con sentenza n. 9358/2009 del 21 maggio 2009 il Tribunale del lavoro di Roma statuiva:
• “i ricorrenti hanno senz'altro diritto al riconoscimento con effetto ex tunc del trattamento economico e normativo in vigore al momento della loro assunzione con c.f.l. con conseguente piena equiparazione del trattamento economico effettivamente corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato tra il
01.01.2002 e il 31.12.2003”; CP_
• “deve essere rilevata la illegittimità del comportamento dell che non ha ammesso i ricorrenti a partecipare alle procedure di selezione per l'accesso alla posizione B2 espletate nel corso del 2008 sul presupposto che gli stessi non fossero in ruolo al dicembre 2006 così come previsto dal CCNL 2006”.
Con sentenza n. 3968/2013 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto dall' e in parziale riforma della sentenza del CP_1
Tribunale, rigettava la domanda proposta dagli odierni ricorrenti tesa all'accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di selezione interna bandita dall'Istituto nell'anno 2008 per la progressione alla posizione ordinamentale B2.
La Corte territoriale osservava che:
• i dipendenti erano stati assunti negli anni 2002-2003 con contratto di formazione e lavoro, la cui legittimità non era contestata, poi più volte prorogato ex lege;
Pag. 2 di 11 • la trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato era avvenuta soltanto il 12 dicembre 2007;
• i lavoratori, pertanto, non erano dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, requisito richiesto dal Contratto collettivo nazionale integrativo del 2006 (art. 2, comma 1) per la partecipazione alle procedure selettive CP_1
interne;
• non trovava applicazione l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 726/1984, convertito con la legge n. 863/1984, in quanto non si era verificata alcuna violazione degli obblighi derivanti dal contratto di formazione e lavoro da parte dell'amministrazione pubblica;
• peraltro, la norma non sarebbe stata comunque applicabile al rapporto di formazione e lavoro, per quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
Contro tale ultima decisione proponevano ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe.
Con sentenza n. 549/2021 la Suprema Corte accoglieva il ricorso affermando il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, convertito con modificazioni con la legge n. 863/1984, ha carattere di norma imperativa e osta, in virtù del principio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a una previsione di contratto collettivo che, nell'indicare, quale requisito di partecipazione ad una selezione interna per la progressione cd. orizzontale,
l'inserimento in ruolo ad una data determinata, consideri il momento di assunzione come fatto storico e non anche come effetto giuridico discendente dalla avvenuta trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di formazione e lavoro.
Precisava, pertanto la Suprema Corte, che “la previsione del CCNL art. 2, comma CP_1
1, che ammette alla selezione per la progressione orizzontale i dipendenti “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nei ruoli dell'Istituto alla data del 31.12.2006”, nell'escludere i dipendenti che alla stessa data erano in servizio in forza di un contratto di formazione e lavoro trasformato, al momento della selezione, in rapporto a tempo indeterminato, è in contrasto con il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5”.
Con ricorso del 12 marzo 2021 i ricorrenti in epigrafe riassumevano il giudizio dinanzi a questa stessa Corte. Esso era deciso con la sentenza n. 58/2022 che, rammentato che con sentenza n. 3968/2013, il giudice di appello aveva accolto solo il primo motivo di
Pag. 3 di 11 gravame proposto dall' “con conseguente rigetto della domanda avanzata in CP_1
primo grado di accertamento del diritto degli odierni appellati a partecipare alla procedura concorsuale per l'accesso al profilo contrattuale B2”, respingendo tutti gli ulteriori motivi sollevati dall'istituto, e preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, riconosceva il diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale “B2” presso l' così confermando la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma, anche CP_1 relativamente alla statuizione sulle spese, ponendo ulteriormente a carico dell'istituto le spese dei successivi gradi e fasi del giudizio.
Nel frattempo, con ricorso depositato il 19 luglio 2010, i medesimi lavoratori avevano adito nuovamente il Tribunale di Roma per ottenere il ristoro del danno patito, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo professionale e morale, per non aver potuto partecipare alla selezione per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2 a causa dell'illegittima esclusione dalla relativa procedura concorsuale, così come già giudizialmente accertata e dichiarata dalla citata sentenza del medesimo Tribunale n.
9358/2009 del 21 maggio 2009.
Il Tribunale, aderendo all'istanza proposta dall' con provvedimento adottato CP_1 all'udienza del 9 marzo 2011, aveva disposto la sospensione del procedimento “fino alla definizione del procedimento di appello avverso la sentenza n. 9358/09 di questo
Tribunale”.
Pertanto, all'esito della sentenza n. 58/2022 di questa Corte in precedenza citata e nelle more passata in cosa giudicata, i soli ricorrenti che avevano proposto a suo tempo ricorso per cassazione riassumevano innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma il procedimento sospeso con il menzionato provvedimento del 9 marzo 2011, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno professionale e morale derivante dall'esclusione dalla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2.
Tale causa era infine decisa con la sentenza n. 3078/2023, depositata il 24 marzo 2023, che, ritenendo generiche le allegazioni in punto di danno, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 23 settembre 2023 gli appellanti indicati in epigrafe hanno quindi impugnato la sentenza in forza dei motivi illustrati a seguire.
Pag. 4 di 11 Con il primo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c., ritenendo impossibile l'individuazione delle ragioni che avevano condotto al rigetto delle loro domande, stante anche l'assenza del benché minimo specifico riferimento agli atti processuali, così sollecitando la decisione di questa Corte nel merito.
Con il secondo motivo hanno lamentato la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed inoltre la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. Hanno dunque ricordato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da perdita di chance, dovendosi considerare la probabilità che gli interessati avessero, senza la condotta illegittima serbata dall'amministrazione, di conseguire il risultato sperato e potendosi fornire la prova della perdita di una possibilità attuale anche in via presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua attuale esistenza. Nel caso di specie, dunque, non era necessaria la prova del sicuro superamento della selezione, ma quella della probabilità di superarla, con concreta probabilità di conseguire un'utile collocazione nella graduatoria del profilo contrattuale superiore B2. Hanno quindi richiamato la documentazione prodotta, con particolare riferimento alla ormai acclarata illegittimità della loro esclusione dalla selezione, atteso che essi dovevano considerarsi in servizio già in epoca antecedente al 31 dicembre 2006, dovendosi tenere debitamente conto dell'anzianità maturata fin dall'inizio del rapporto con contratto di formazione e lavoro. Hanno sostenuto che l'illegittima esclusione dalla procedura selettiva assumeva rilievo “di per sé ed è fonte di danno che va senz'altro risarcita – anche in termini di danno morale essendo ovvio il patimento sofferto dai ricorrenti – per non aver avuto la possibilità, pur avendone diritto, di partecipare ad una selezione concorsuale che avrebbe potuto finalmente attribuire ai medesimi un inquadramento contrattuale superiore, consono alle mansioni svolte”. Hanno dedotto che la prova del danno subito era desumibile, in termini presuntivi e/o probabilistici dai documenti versati in atti e, segnatamente, dalle graduatorie relative al profilo C1, nell'ambito del quale avevano ottenuto un punteggio largamente superiore rispetto a colleghi già in possesso del livello
B2 e/o B3 che a tale procedura avevano comunque partecipato. Infatti, tutti gli odierni appellanti “non solo erano in possesso del titolo (laurea) che attribuiva loro il punteggio massimo di 14 punti, ma hanno anche ottenuto punteggi altissimi nella prova (test)
Pag. 5 di 11 d'esame; quasi tutti il voto massimo di 60/60, o al più, nella peggiore delle ipotesi,
59,09”, risultando collocati – nonostante non potessero all'epoca fruire del punteggio per l'anzianità nella posizione precedente – “in posizione comunque più alta rispetto a molti colleghi che, invece, di tale punteggio hanno potuto godere in quanto già collocati in posizione B2 e/o B3 e che, in molti casi, avevano anche una anzianità complessiva superiore in quanto assunti prima di loro, quindi prima del 26/11/2002”. Risultava dunque “assolutamente ragionevole ed altamente probabile ritenere che – atteso che i ricorrenti si sono utilmente collocati nella categoria C1 pur partendo da un punteggio inferiore per via della inferiore anzianità superando in graduatoria numerosi colleghi già collocati in B2 e/o B3 che pur hanno beneficiato del relativo punteggio (a differenza dei ricorrenti) – se ammessi al relativo concorso per il collocamento nel livello B2, tutti lo avrebbero agevolmente superato conseguendo, come per il superiore livello C1, un punteggio utile”. Ai fini della quantificazione del danno, quanto al profilo patrimoniale hanno fatto riferimento al livello retributivo che i candidati esclusi avrebbero conseguito se utilmente collocati nella graduatoria del profilo contrattuale superiore B2, specificamente determinato nella somma “pari ad € 18.548,72 per 12 mensilità (all.to
16), nonché ad ogni altra componente accessoria, previdenziale e contributiva”. Quanto al profilo del danno morale, hanno sollecitato analoga quantificazione in via equitativa.
Hanno dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “1.
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi risarcire il danno professionale
e morale per l'esclusione – dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma, G.L. Orrù con sent. n. 9358/09 – dalla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2 presso l e, conseguentemente, 2. Condannare l a CP_1 CP_1
corrispondere, a ciascuno di essi, la somma indicata in narrativa ovvero quella che sarà ritenuta equa, oltre interessi e svalutazione dalla maturazione, coincidente con la data di adozione dell'illegittimo bando di concorso, fino al materiale soddisfo”; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo la conferma CP_1
della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Premesso che il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata comporta comunque che questa Corte debba pronunciarsi nel merito del giudizio, come anche ammesso dalla stessa parte appellante, per consolidata giurisprudenza, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
La Corte di cassazione richiama a tale riguardo un “criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili” (cfr. Cass. n. 15759/2001; anche Cass.
n. 22524/2004).
In particolare, la “concreta probabilità” è stata ritenuta sussistente laddove il lavoratore dimostri che avrebbe avuto almeno il 50% di possibilità di ottenere il risultato sperato. In termini, si veda anche Cons. Stato n. 686/2002, secondo cui “la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta
– con giudizio prognostico ex ante, secondo l'id quod plerumque accidit, sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato – che il pericolo di non verificazione dell'evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al 50%”.
Occorre inoltre aggiungere, sulla scorta della nota pronuncia della SS.UU. n. 6752/2006, che l'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto
è regolato dagli artt. 1218 e 1223 c.c., valendo anche in questo caso la distinzione tra
“inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata
e diretta” dell'inadempimento, restando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio.
Dall'inadempimento datoriale non deriva perciò automaticamente l'esistenza del danno: in altri termini, quest'ultimo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Incombe, invece, su chi se ne duole allegare e provare effettività ed entità del pregiudizio addotto.
Ancor più specificamente, giova ricordare in punto di diritto, per utilizzare le parole della motivazione di Cass. n. 11165/2018 ed i numerosi richiami giurisprudenziali ivi
Pag. 7 di 11 contenuti, “l'infondatezza dell'assunto secondo cui la prova di un'illegittimità nei comportamenti concorsuali datoriali comporterebbe di per sé il diritto al risarcimento del danno, a meno che il datore di lavoro dimostri l'insussistenza di concrete possibilità di vittoria in capo al lavoratore interessato. Tale assunto, in qualche misura desunto da
Cass. 5 marzo 2012, n. 3415, risulta superato da Cass., S.U., 23 settembre 2013, n. 21678, secondo cui “in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore”. Con soluzione, quest'ultima, che va qui condivisa, confermando essa, in sostanza, la distinzione tra prova dell'inadempimento, che consente di presumere in ambito contrattuale la colpa (Cass.
S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533), e prova del danno, che pone a carico del danneggiato
l'onere di dimostrare, per quanto se del caso anche solo mediante presunzioni, la ricorrenza del nesso causale rispetto al predetto inadempimento. Infatti, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di “elevata probabilità, prossima alla certezza”
(così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1 marzo 2016,
n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione). Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del “più probabile che non”: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance...È in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica”. Ed anche Cass. n. 26694/2017 intervenuta proprio in una fattispecie di domanda di risarcimento danni per perdita di chance proposta da
Pag. 8 di 11 dirigente pubblico ha evidenziato, in motivazione, che “a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”.
Tanto premesso in linea di principio e applicando quanto sopra al caso oggetto del presente giudizio, occorre esaminare in prima battuta il bando di selezione per il passaggio alla posizione economica B2 indetto con determinazione recante il n. P
23/208/08. Segnatamente, l'art. 1 di tale bando ha disposto una selezione interna per “la copertura di n. 22 posti nella posizione B2 – profilo amministrativo”.
Orbene, fermo il diritto degli odierni appellanti alla partecipazione alla procedura selettiva in questione ai sensi della citata sentenza n. 58/2022 di questa Corte di appello, ormai passata in cosa giudicata, ciò che si deve accertare in questa sede è la sussistenza di quella concreta probabilità di conseguire una posizione utile in graduatoria sulla quale si fonda la loro domanda risarcitoria.
Ritiene la Corte che la domanda non sia accoglibile.
Infatti, a tanto osta in maniera insuperabile il rilievo che gli odierni appellanti, lungi dal depositare la graduatoria stilata dall' all'esito della selezione in questione, CP_1
pretendono di desumere una tale probabilità di successo da successive graduatorie per la selezione alla ancor superiore posizione economica C1, che a detta loro dimostrerebbero che, laddove fosse stata loro consentita la partecipazione alla procedura indetta con la citata determinazione n. P 23/208/08, essi la avrebbero certamente superata.
Tuttavia, la mancanza della graduatoria redatta per il passaggio alla posizione economica
B2 non consente di ipotizzare, nemmeno in via presuntiva essendo ignoto il punteggio ottenuto dai concorrenti collocati in posizione utile, se l'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio agli odierni appellanti – il che costituisce in sostanza il cuore della doglianza proposta – sarebbe stata o meno sufficiente per il riconoscimento della agognata posizione economica B2.
Si aggiunga che, al contrario di quanto allegato dai lavoratori, nemmeno la documentazione da costoro prodotta consente una tale prognosi presuntiva.
Pag. 9 di 11 Invero, dalla lettura dei documenti n. 14 e n. 15 – vale a dire delle graduatorie per la posizione C1 in atti – non solo non si rinvengono i nominativi di tutti gli appellanti (non figurando in nessuna delle caotiche graduatorie prodotte né il nome di Parte_3
né quelli di , Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , e ), Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
ma nemmeno i punteggi riconosciuti ai pochi appellanti ivi presenti risultano utili allo scopo.
In particolare:
• risulta collocata al 161° posto nella graduatoria per la Regione Parte_1
Puglia, che prevedeva soli 44 posti disponibili, con il riconoscimento di 76,09 punti
• risulta collocato al 166° posto nella graduatoria per la Parte_2
Regione Sicilia, che prevedeva soli 50 posti disponibili, con il riconoscimento di
77 punti
• risulta collocata al 142° posto nella graduatoria per la Regione Parte_5
Piemonte, che prevedeva soli 35 posti disponibili, con il riconoscimento di 77 punti
• risulta collocata al 147° posto nella graduatoria per la Regione Parte_8
Piemonte, che prevedeva soli 35 posti disponibili, con il riconoscimento di 77 punti.
Dunque, non solo diverse specifiche posizioni degli appellanti non compaiono nelle graduatorie che essi stessi portano a termine di raffronto per dimostrare la fondatezza della loro pretesa, ma le sole quattro specifiche posizioni lì rinvenute non solo non risultano essere state utilmente valutate per il riconoscimento del livello C1, ma neanche il punteggio assegnato ai lavoratori in esame può costituire in sé indice di un probabile superamento della selezione per il livello B2, essendo restata ignota l'identità degli altri lavoratori che avevano concorso a detta selezione e il punteggio loro riconosciuto.
Pertanto, considerato anche che il ricorso introduttivo del giudizio difetta dell'esame delle posizioni individuali, non potendosi ritenere a priori che tutti indistintamente gli odierni appellanti avessero diritto ad un collocamento utile nella graduatoria della quale si discute, sia pure con le precisazioni in precedenza esposte rispetto alla laconica sentenza di primo grado, il gravame non può trovare accoglimento.
Pag. 10 di 11 Tanto vale a fortiori per la domanda di risarcimento del danno morale, ancor più privo di prova, anche di tipo indiziario, restando esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa.
I lavoratori appellanti, infatti, hanno sostanzialmente ricollegato il presunto danno morale all'inadempimento in sé, mentre allo scopo è necessario un quid pluris, ossia l'allegazione e prova di elementi indicativi di una effettiva violazione di diritti inviolabili della persona, del tutto carente nel caso di specie.
Per ciò che attiene alle spese processuali, possono essere compensate alla luce del rilievo che il presente giudizio prende comunque le mosse da una condotta illegittima dell' e in considerazione del fatto che al momento della proposizione del ricorso CP_1
introduttivo taluni degli orientamenti giurisprudenziali passati in rassegna non risultavano ancora del tutto consolidati.
Si deve, comunque, dare atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e con ricorso depositato il 23 settembre 2023 Pt_12 Parte_13 Parte_14
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3078/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2400/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
con l'avv.
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
Fabio Pozzi
APPELLANTI
E
con gli avv. Riccardo Troiano e Alessia Ciranna CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3078/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 2 luglio 2008 le odierne parti appellanti – unitamente ad ulteriori ricorrenti – adivano il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere state assunte negli anni 2002 e 2003 con contratti di formazione e lavoro convertiti in contratti a tempo indeterminato oltre i termini, con decorrenza dal 12
Pag. 1 di 11 dicembre 2007 e inquadramento nell'Area B, posizione economica B1; di essere state perciò escluse dalla selezione per la qualifica superiore B2, che prevedeva quale requisito di partecipazione l'essere dipendenti in ruolo alla data del 31 dicembre 2006.
Sulla base di tanto, chiedevano che fosse
• accertato e dichiarato il loro diritto alla conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato già a far data dal primo giorno di impiego in formazione e lavoro di ciascuno di essi, secondo le diverse date di assunzione, ovvero, in subordine, dalla scadenza dell'anno di formazione;
• accertato e dichiarato il loro diritto di partecipare alla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2 presso l CP_1
• accertato e dichiarato il loro diritto di percepire il trattamento economico di professionalità con decorrenza dal 1° gennaio 2004, oltre interessi e rivalutazione maturati fino all'integrale soddisfo.
Con sentenza n. 9358/2009 del 21 maggio 2009 il Tribunale del lavoro di Roma statuiva:
• “i ricorrenti hanno senz'altro diritto al riconoscimento con effetto ex tunc del trattamento economico e normativo in vigore al momento della loro assunzione con c.f.l. con conseguente piena equiparazione del trattamento economico effettivamente corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato tra il
01.01.2002 e il 31.12.2003”; CP_
• “deve essere rilevata la illegittimità del comportamento dell che non ha ammesso i ricorrenti a partecipare alle procedure di selezione per l'accesso alla posizione B2 espletate nel corso del 2008 sul presupposto che gli stessi non fossero in ruolo al dicembre 2006 così come previsto dal CCNL 2006”.
Con sentenza n. 3968/2013 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto dall' e in parziale riforma della sentenza del CP_1
Tribunale, rigettava la domanda proposta dagli odierni ricorrenti tesa all'accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di selezione interna bandita dall'Istituto nell'anno 2008 per la progressione alla posizione ordinamentale B2.
La Corte territoriale osservava che:
• i dipendenti erano stati assunti negli anni 2002-2003 con contratto di formazione e lavoro, la cui legittimità non era contestata, poi più volte prorogato ex lege;
Pag. 2 di 11 • la trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato era avvenuta soltanto il 12 dicembre 2007;
• i lavoratori, pertanto, non erano dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, requisito richiesto dal Contratto collettivo nazionale integrativo del 2006 (art. 2, comma 1) per la partecipazione alle procedure selettive CP_1
interne;
• non trovava applicazione l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 726/1984, convertito con la legge n. 863/1984, in quanto non si era verificata alcuna violazione degli obblighi derivanti dal contratto di formazione e lavoro da parte dell'amministrazione pubblica;
• peraltro, la norma non sarebbe stata comunque applicabile al rapporto di formazione e lavoro, per quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
Contro tale ultima decisione proponevano ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe.
Con sentenza n. 549/2021 la Suprema Corte accoglieva il ricorso affermando il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, convertito con modificazioni con la legge n. 863/1984, ha carattere di norma imperativa e osta, in virtù del principio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a una previsione di contratto collettivo che, nell'indicare, quale requisito di partecipazione ad una selezione interna per la progressione cd. orizzontale,
l'inserimento in ruolo ad una data determinata, consideri il momento di assunzione come fatto storico e non anche come effetto giuridico discendente dalla avvenuta trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di formazione e lavoro.
Precisava, pertanto la Suprema Corte, che “la previsione del CCNL art. 2, comma CP_1
1, che ammette alla selezione per la progressione orizzontale i dipendenti “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nei ruoli dell'Istituto alla data del 31.12.2006”, nell'escludere i dipendenti che alla stessa data erano in servizio in forza di un contratto di formazione e lavoro trasformato, al momento della selezione, in rapporto a tempo indeterminato, è in contrasto con il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5”.
Con ricorso del 12 marzo 2021 i ricorrenti in epigrafe riassumevano il giudizio dinanzi a questa stessa Corte. Esso era deciso con la sentenza n. 58/2022 che, rammentato che con sentenza n. 3968/2013, il giudice di appello aveva accolto solo il primo motivo di
Pag. 3 di 11 gravame proposto dall' “con conseguente rigetto della domanda avanzata in CP_1
primo grado di accertamento del diritto degli odierni appellati a partecipare alla procedura concorsuale per l'accesso al profilo contrattuale B2”, respingendo tutti gli ulteriori motivi sollevati dall'istituto, e preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, riconosceva il diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale “B2” presso l' così confermando la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma, anche CP_1 relativamente alla statuizione sulle spese, ponendo ulteriormente a carico dell'istituto le spese dei successivi gradi e fasi del giudizio.
Nel frattempo, con ricorso depositato il 19 luglio 2010, i medesimi lavoratori avevano adito nuovamente il Tribunale di Roma per ottenere il ristoro del danno patito, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo professionale e morale, per non aver potuto partecipare alla selezione per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2 a causa dell'illegittima esclusione dalla relativa procedura concorsuale, così come già giudizialmente accertata e dichiarata dalla citata sentenza del medesimo Tribunale n.
9358/2009 del 21 maggio 2009.
Il Tribunale, aderendo all'istanza proposta dall' con provvedimento adottato CP_1 all'udienza del 9 marzo 2011, aveva disposto la sospensione del procedimento “fino alla definizione del procedimento di appello avverso la sentenza n. 9358/09 di questo
Tribunale”.
Pertanto, all'esito della sentenza n. 58/2022 di questa Corte in precedenza citata e nelle more passata in cosa giudicata, i soli ricorrenti che avevano proposto a suo tempo ricorso per cassazione riassumevano innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma il procedimento sospeso con il menzionato provvedimento del 9 marzo 2011, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno professionale e morale derivante dall'esclusione dalla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2.
Tale causa era infine decisa con la sentenza n. 3078/2023, depositata il 24 marzo 2023, che, ritenendo generiche le allegazioni in punto di danno, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 23 settembre 2023 gli appellanti indicati in epigrafe hanno quindi impugnato la sentenza in forza dei motivi illustrati a seguire.
Pag. 4 di 11 Con il primo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c., ritenendo impossibile l'individuazione delle ragioni che avevano condotto al rigetto delle loro domande, stante anche l'assenza del benché minimo specifico riferimento agli atti processuali, così sollecitando la decisione di questa Corte nel merito.
Con il secondo motivo hanno lamentato la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed inoltre la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. Hanno dunque ricordato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da perdita di chance, dovendosi considerare la probabilità che gli interessati avessero, senza la condotta illegittima serbata dall'amministrazione, di conseguire il risultato sperato e potendosi fornire la prova della perdita di una possibilità attuale anche in via presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua attuale esistenza. Nel caso di specie, dunque, non era necessaria la prova del sicuro superamento della selezione, ma quella della probabilità di superarla, con concreta probabilità di conseguire un'utile collocazione nella graduatoria del profilo contrattuale superiore B2. Hanno quindi richiamato la documentazione prodotta, con particolare riferimento alla ormai acclarata illegittimità della loro esclusione dalla selezione, atteso che essi dovevano considerarsi in servizio già in epoca antecedente al 31 dicembre 2006, dovendosi tenere debitamente conto dell'anzianità maturata fin dall'inizio del rapporto con contratto di formazione e lavoro. Hanno sostenuto che l'illegittima esclusione dalla procedura selettiva assumeva rilievo “di per sé ed è fonte di danno che va senz'altro risarcita – anche in termini di danno morale essendo ovvio il patimento sofferto dai ricorrenti – per non aver avuto la possibilità, pur avendone diritto, di partecipare ad una selezione concorsuale che avrebbe potuto finalmente attribuire ai medesimi un inquadramento contrattuale superiore, consono alle mansioni svolte”. Hanno dedotto che la prova del danno subito era desumibile, in termini presuntivi e/o probabilistici dai documenti versati in atti e, segnatamente, dalle graduatorie relative al profilo C1, nell'ambito del quale avevano ottenuto un punteggio largamente superiore rispetto a colleghi già in possesso del livello
B2 e/o B3 che a tale procedura avevano comunque partecipato. Infatti, tutti gli odierni appellanti “non solo erano in possesso del titolo (laurea) che attribuiva loro il punteggio massimo di 14 punti, ma hanno anche ottenuto punteggi altissimi nella prova (test)
Pag. 5 di 11 d'esame; quasi tutti il voto massimo di 60/60, o al più, nella peggiore delle ipotesi,
59,09”, risultando collocati – nonostante non potessero all'epoca fruire del punteggio per l'anzianità nella posizione precedente – “in posizione comunque più alta rispetto a molti colleghi che, invece, di tale punteggio hanno potuto godere in quanto già collocati in posizione B2 e/o B3 e che, in molti casi, avevano anche una anzianità complessiva superiore in quanto assunti prima di loro, quindi prima del 26/11/2002”. Risultava dunque “assolutamente ragionevole ed altamente probabile ritenere che – atteso che i ricorrenti si sono utilmente collocati nella categoria C1 pur partendo da un punteggio inferiore per via della inferiore anzianità superando in graduatoria numerosi colleghi già collocati in B2 e/o B3 che pur hanno beneficiato del relativo punteggio (a differenza dei ricorrenti) – se ammessi al relativo concorso per il collocamento nel livello B2, tutti lo avrebbero agevolmente superato conseguendo, come per il superiore livello C1, un punteggio utile”. Ai fini della quantificazione del danno, quanto al profilo patrimoniale hanno fatto riferimento al livello retributivo che i candidati esclusi avrebbero conseguito se utilmente collocati nella graduatoria del profilo contrattuale superiore B2, specificamente determinato nella somma “pari ad € 18.548,72 per 12 mensilità (all.to
16), nonché ad ogni altra componente accessoria, previdenziale e contributiva”. Quanto al profilo del danno morale, hanno sollecitato analoga quantificazione in via equitativa.
Hanno dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “1.
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi risarcire il danno professionale
e morale per l'esclusione – dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma, G.L. Orrù con sent. n. 9358/09 – dalla procedura concorsuale per l'accesso al superiore profilo contrattuale B2 presso l e, conseguentemente, 2. Condannare l a CP_1 CP_1
corrispondere, a ciascuno di essi, la somma indicata in narrativa ovvero quella che sarà ritenuta equa, oltre interessi e svalutazione dalla maturazione, coincidente con la data di adozione dell'illegittimo bando di concorso, fino al materiale soddisfo”; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo la conferma CP_1
della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Premesso che il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata comporta comunque che questa Corte debba pronunciarsi nel merito del giudizio, come anche ammesso dalla stessa parte appellante, per consolidata giurisprudenza, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
La Corte di cassazione richiama a tale riguardo un “criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili” (cfr. Cass. n. 15759/2001; anche Cass.
n. 22524/2004).
In particolare, la “concreta probabilità” è stata ritenuta sussistente laddove il lavoratore dimostri che avrebbe avuto almeno il 50% di possibilità di ottenere il risultato sperato. In termini, si veda anche Cons. Stato n. 686/2002, secondo cui “la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta
– con giudizio prognostico ex ante, secondo l'id quod plerumque accidit, sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato – che il pericolo di non verificazione dell'evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al 50%”.
Occorre inoltre aggiungere, sulla scorta della nota pronuncia della SS.UU. n. 6752/2006, che l'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto
è regolato dagli artt. 1218 e 1223 c.c., valendo anche in questo caso la distinzione tra
“inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata
e diretta” dell'inadempimento, restando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio.
Dall'inadempimento datoriale non deriva perciò automaticamente l'esistenza del danno: in altri termini, quest'ultimo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Incombe, invece, su chi se ne duole allegare e provare effettività ed entità del pregiudizio addotto.
Ancor più specificamente, giova ricordare in punto di diritto, per utilizzare le parole della motivazione di Cass. n. 11165/2018 ed i numerosi richiami giurisprudenziali ivi
Pag. 7 di 11 contenuti, “l'infondatezza dell'assunto secondo cui la prova di un'illegittimità nei comportamenti concorsuali datoriali comporterebbe di per sé il diritto al risarcimento del danno, a meno che il datore di lavoro dimostri l'insussistenza di concrete possibilità di vittoria in capo al lavoratore interessato. Tale assunto, in qualche misura desunto da
Cass. 5 marzo 2012, n. 3415, risulta superato da Cass., S.U., 23 settembre 2013, n. 21678, secondo cui “in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore”. Con soluzione, quest'ultima, che va qui condivisa, confermando essa, in sostanza, la distinzione tra prova dell'inadempimento, che consente di presumere in ambito contrattuale la colpa (Cass.
S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533), e prova del danno, che pone a carico del danneggiato
l'onere di dimostrare, per quanto se del caso anche solo mediante presunzioni, la ricorrenza del nesso causale rispetto al predetto inadempimento. Infatti, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di “elevata probabilità, prossima alla certezza”
(così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1 marzo 2016,
n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione). Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del “più probabile che non”: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance...È in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica”. Ed anche Cass. n. 26694/2017 intervenuta proprio in una fattispecie di domanda di risarcimento danni per perdita di chance proposta da
Pag. 8 di 11 dirigente pubblico ha evidenziato, in motivazione, che “a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”.
Tanto premesso in linea di principio e applicando quanto sopra al caso oggetto del presente giudizio, occorre esaminare in prima battuta il bando di selezione per il passaggio alla posizione economica B2 indetto con determinazione recante il n. P
23/208/08. Segnatamente, l'art. 1 di tale bando ha disposto una selezione interna per “la copertura di n. 22 posti nella posizione B2 – profilo amministrativo”.
Orbene, fermo il diritto degli odierni appellanti alla partecipazione alla procedura selettiva in questione ai sensi della citata sentenza n. 58/2022 di questa Corte di appello, ormai passata in cosa giudicata, ciò che si deve accertare in questa sede è la sussistenza di quella concreta probabilità di conseguire una posizione utile in graduatoria sulla quale si fonda la loro domanda risarcitoria.
Ritiene la Corte che la domanda non sia accoglibile.
Infatti, a tanto osta in maniera insuperabile il rilievo che gli odierni appellanti, lungi dal depositare la graduatoria stilata dall' all'esito della selezione in questione, CP_1
pretendono di desumere una tale probabilità di successo da successive graduatorie per la selezione alla ancor superiore posizione economica C1, che a detta loro dimostrerebbero che, laddove fosse stata loro consentita la partecipazione alla procedura indetta con la citata determinazione n. P 23/208/08, essi la avrebbero certamente superata.
Tuttavia, la mancanza della graduatoria redatta per il passaggio alla posizione economica
B2 non consente di ipotizzare, nemmeno in via presuntiva essendo ignoto il punteggio ottenuto dai concorrenti collocati in posizione utile, se l'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio agli odierni appellanti – il che costituisce in sostanza il cuore della doglianza proposta – sarebbe stata o meno sufficiente per il riconoscimento della agognata posizione economica B2.
Si aggiunga che, al contrario di quanto allegato dai lavoratori, nemmeno la documentazione da costoro prodotta consente una tale prognosi presuntiva.
Pag. 9 di 11 Invero, dalla lettura dei documenti n. 14 e n. 15 – vale a dire delle graduatorie per la posizione C1 in atti – non solo non si rinvengono i nominativi di tutti gli appellanti (non figurando in nessuna delle caotiche graduatorie prodotte né il nome di Parte_3
né quelli di , Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , e ), Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
ma nemmeno i punteggi riconosciuti ai pochi appellanti ivi presenti risultano utili allo scopo.
In particolare:
• risulta collocata al 161° posto nella graduatoria per la Regione Parte_1
Puglia, che prevedeva soli 44 posti disponibili, con il riconoscimento di 76,09 punti
• risulta collocato al 166° posto nella graduatoria per la Parte_2
Regione Sicilia, che prevedeva soli 50 posti disponibili, con il riconoscimento di
77 punti
• risulta collocata al 142° posto nella graduatoria per la Regione Parte_5
Piemonte, che prevedeva soli 35 posti disponibili, con il riconoscimento di 77 punti
• risulta collocata al 147° posto nella graduatoria per la Regione Parte_8
Piemonte, che prevedeva soli 35 posti disponibili, con il riconoscimento di 77 punti.
Dunque, non solo diverse specifiche posizioni degli appellanti non compaiono nelle graduatorie che essi stessi portano a termine di raffronto per dimostrare la fondatezza della loro pretesa, ma le sole quattro specifiche posizioni lì rinvenute non solo non risultano essere state utilmente valutate per il riconoscimento del livello C1, ma neanche il punteggio assegnato ai lavoratori in esame può costituire in sé indice di un probabile superamento della selezione per il livello B2, essendo restata ignota l'identità degli altri lavoratori che avevano concorso a detta selezione e il punteggio loro riconosciuto.
Pertanto, considerato anche che il ricorso introduttivo del giudizio difetta dell'esame delle posizioni individuali, non potendosi ritenere a priori che tutti indistintamente gli odierni appellanti avessero diritto ad un collocamento utile nella graduatoria della quale si discute, sia pure con le precisazioni in precedenza esposte rispetto alla laconica sentenza di primo grado, il gravame non può trovare accoglimento.
Pag. 10 di 11 Tanto vale a fortiori per la domanda di risarcimento del danno morale, ancor più privo di prova, anche di tipo indiziario, restando esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa.
I lavoratori appellanti, infatti, hanno sostanzialmente ricollegato il presunto danno morale all'inadempimento in sé, mentre allo scopo è necessario un quid pluris, ossia l'allegazione e prova di elementi indicativi di una effettiva violazione di diritti inviolabili della persona, del tutto carente nel caso di specie.
Per ciò che attiene alle spese processuali, possono essere compensate alla luce del rilievo che il presente giudizio prende comunque le mosse da una condotta illegittima dell' e in considerazione del fatto che al momento della proposizione del ricorso CP_1
introduttivo taluni degli orientamenti giurisprudenziali passati in rassegna non risultavano ancora del tutto consolidati.
Si deve, comunque, dare atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e con ricorso depositato il 23 settembre 2023 Pt_12 Parte_13 Parte_14
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3078/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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