TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2017/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2017/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
IACOBUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA DI Controparte_1 C.F._2
TIZIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.6.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
invocando la revisione dell'art.473 bis 29 c.p.c. delle disposizioni stabilite nella sentenza di CP_1 divorzio ai sensi ed in particolare formulando le seguenti conclusioni:
<< - in accoglimento della presente domanda ed in parziale modifica delle condizioni disposte in sede divorzile, si insta per la riduzione dell'assegno di mantenimento della prole, stabilito in € 700,00 mensili, ad € 450,00 mensili a carico del deducente ed in favore della resistente;
- spese e competenze del giudizio rifuse. >>.
La resistente si è costituita in giudizio depositando tempestivamente apposita comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
<< 1) rigettare la domanda di revisione delle condizioni di divorzio, non sussistendo i giustificati motivi sopravvenuti per la modifica;
2) in via riconvenzionale, condannare al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.640,01, oltre interessi legali Controparte_1 dal dovuto al saldo, di cui € 4.914,00 per rivalutazione assegno di mantenimento non corrisposta dal
05/10/2019 al 05/09/2024 ed € 726,01 per arretrati A.N.F. 3) Con vittoria di spese e condanna del ricorrente ai sensi degli artt. 92, comma 1, e 96 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità e per responsabilità aggravata, avendo prodotto l'autocertificazione reddituale prevista dall'art. 473- bis.18 c.p.c. omettendo di indicare tutti i propri conti correnti e di deposito. >>.
All'esito del deposito delle rispettive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c. e dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente
<< conclude per l'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede divorzile in favore della prole in € 700,00 mensili ad € 450,00 mensili o a quella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia con annullamento/riduzione del contributo per il figlio e per Per_1
l'integrale rigetto di quelle avversarie, con particolare riferimento alle domande riconvenzionali di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 5.640,01 per rivalutazione non corrisposta sull'assegno di mantenimento e per arretrati A.N.F. e di condanna del ricorrente ex art.92 I comma e
96 c.p.c. in quanto la prima inammissibile e la seconda infondata, con vittoria delle onerosità di lite >> parte resistente
<< Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) rigettare la domanda di revisione delle condizioni di divorzio, non sussistendo i giustificati motivi sopravvenuti per la modifica;
2) in via riconvenzionale, condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 della complessiva somma di € 5.640,01, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, di cui € CP_1
4.914,00 per rivalutazione assegno di mantenimento non corrisposta dal 05/10/2019 al 05/09/2024 ed
€ 726,01 per arretrati A.N.F. 3) Con vittoria di spese e condanna del ricorrente ai sensi degli artt. 92, comma 1, e 96 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità e per responsabilità aggravata, avendo prodotto l'autocertificazione reddituale prevista dall'art. 473-bis.18 c.p.c. omettendo di indicare tutti i propri conti correnti e di deposito >>.
……..
A sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio il ricorrente ha dedotto che:
1) Il proprio reddito netto annuale si era leggermente ridotto, attestandosi attualmente ad €
28.700,00, rispetto a quello prodotto nel 2017, epoca del giudizio divorzile, pari ad € 29.617,09
(€ 2468,00 mensili);
2) abitava a casa dei genitori sin dall'epoca della separazione, aveva, per una naturale e non più procrastinabile esigenza di autonomia, l'urgente necessità di reperire idoneo alloggio in cui vivere, da prendere in locazione;
per un immobile in cui ospitare anche i figli (mq.80/90 circa) a
Pescara le agenzie immobiliari prevedevano il costo del canone locatizio intorno ad € 600,00 mensili;
lo stesso ricorrente d'altronde non disponeva di alloggi in proprietà, né poteva rientrare nella parte della casa coniugale non occupata dalla resistente e dai figli, e precisamente nella zona taverna della stessa, in quanto assolutamente non abitabile e consistente in una grande stanza di mq.50/60 mq circa, un bagno senza finestra, una camera adibita a locale di sgombero, occupata da mobili vari, attrezzature, libri, ed una camera e disimpegno ugualmente senza finestre;
per rendere tale zona della casa coniugale abitabile dovrebbero essere realizzati importanti lavori di ristrutturazione, economicamente non sostenibili dal ricorrente, e comunque la conflittualità presente ancora tra le parti (in sede divorzile si era ravvisata la necessità di avviare un percorso di mediazione familiare, poi mai effettuato) non consentiva alcuna possibilità di “coabitazione” nella stessa villetta, seppur su piani separati;
3) il ricorrente dovrebbe fornire alla resistente un contributo per la locazione di altro immobile in cui la dovrebbe trasferirsi con i figli, stante l'obbligo assuntosi in sede di separazione e CP_1 confermato in sede divorzile;
tale obbligo, non in discussione nell'an essendo previsto giudizialmente, era oggetto di trattative nel quantum e non potrebbe essere di importo inferiore ad € 250,00;
4) in virtù di tale spesa di complessivi € 850 (600 + 250) , il reddito netto mensile disponibile del ricorrente si ridurrebbe di pari importo e, quindi, il contributo del al mantenimento dei Pt_1 figli dovrebbe essere ridotto a € 450 mensili. pagina 3 di 9 Con la prima memoria ex art.473 bis.17 c.p.c. - tempestivamente depositata in data 22.10.2024 – il ricorrente ha, poi, precisato la domanda chiedendo anche la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento per il primogenito , nato il [...], deducendo che il medesimo, che non Per_1 aveva inteso completare gli studi liceali presso l'Istituto Mecenate, si era sottratto alle molteplici occasioni lavorative proposte dal ricorrente, che era stato impegnato nell'attività dello zio materno
Sig. il quale, come sostenuto nella comparsa costitutiva avversaria, si era dichiarato Persona_2 disposto ad assumerlo nuovamente, che comunque attesa la sua età, , che non aveva Per_1 nemmeno preso la patente di guida, non poteva continuare a gravare sul padre con la giustificazione di non aver ancora raggiunto un'indipendenza economica;
ed invero da un esame del certificato lavorativo prodotto dalla controparte emergeva con chiarezza come lo stesso avesse svolto lavori molto saltuariamente e per brevi periodi e l'unica occupazione più duratura fosse stata quella effettuata presso la ditta dello zio materno Sig. mentre, secondo il recente Persona_2 orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro e in base al principio dell'autoresponsabilità è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa.
La resistente ha replicato che:
1) nei precedenti procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di
Pescara aveva stabilito che la resistente avrebbe potuto mantenere l'assegnazione della casa familiare, nell'interesse dei figli conviventi fino a quando i medesimi non sarebbero divenuti entrambi maggiorenni e indipendenti economicamente, salvo il diverso accordo delle parti, ed aveva rigettato la domanda del alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli Pt_1 per non avere il medesimo “ allegato e dimostrato una propria diminuzione di capacità economica o una inattività lavorativa colpevole del figlio maggiorenne”; dunque il ricorrente al momento non doveva sostenere la spesa di € 250,00 quale contributo al canone di locazione
(peraltro determinata unilateralmente);
2) contrariamente a quanto il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso (a pagina 3), i suoi redditi non si erano affatto ridotti rispetto all'epoca del divorzio;
come risultava dall'autocertificazione, non allegata al ricorso e prodotta su sollecitazione del Tribunale, i redditi netti riferiti all'anno 2023
(C.U. 2024) ammontavano a complessivi € 31.522,00 e non a € 28.700,00; dunque, non solo non vi era stata alcuna riduzione di reddito, ma anzi lo stesso si era incrementato rispetto ai pagina 4 di 9 complessivi € 29.617,09 netti dell'anno 2017; inoltre, come si evinceva dagli esiti dell'accesso agli atti eseguito dalla resistente presso l' di competenza (doc. n. 14), il era CP_2 Pt_1 titolare anche di altri rapporti bancari presso la CC ZE (tra cui un conto corrente con saldo al 05/03/2024 pari a € 65.235,00); presso Intesa San Paolo SpA;
presso Bancoposta SpA;
nonché di fondi ON AL SGR e IL SGR, tutti non dichiarati nell'autocertificazione e relativamente ai quali non erano stati depositati gli estratti conto ai sensi dell'art. 473-bis.18
c.p.c., omissione secondo il disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. valutabile quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., costituendo altresì presupposto per la condanna del ricorrente alle spese e per responsabilità aggravata ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.;
3) Il ricorrente non aveva alcuna necessità di reperire un altro immobile da condurre in locazione e soprattutto non aveva bisogno di un trilocale per ospitare i figli, dei quali non si era mai occupato in tutti questi anni - pur abitando nella casa di fianco - e con i quali sin dall'epoca della separazione non aveva mai trascorso il suo tempo, se non in occasioni brevi e sporadiche, mai un giorno di vacanza e mai una notte insieme;
i ragazzi erano stati cresciuti dalla sola madre, tanto è vero che il ricorrente non era consapevole neppure del tipo di attività lavorativa e/o di studio svolta dai figli;
in ogni caso il ricorrente poteva utilizzare il piano terra della villetta;
4) Il figlio , ad oggi in cerca di nuova occupazione, nonostante le difficoltà personali e Per_1 dettate dal mercato del lavoro si era sempre impegnato per reperire un'attività lavorativa anche di diversa natura (cameriere, aiuto barman, operaio), lavorando talvolta a tempo pieno e talvolta a tempo parziale, accettando anche contratti di lavoro intermittente e a tempo determinato, come dimostrava il modello C2 storico rilasciato dal competente Centro per l'Impiego (doc. n.
9): tuttavia, ad oggi non era purtroppo riuscito a raggiungere l'indipendenza economica;
Per_1 lo zio materno , che si era più volte attivato per dare una mano alla sorella, Persona_2 conoscendone le precarie condizioni economiche, aveva fatto svolgere al nipote periodi di lavoro e si era impegnato ad assumere nuovamente il ragazzo non appena le condizioni aziendali lo avrebbero consentito;
non era vero che il figlio aveva rifiutato offerte di lavoro proposte dal padre;
5) l'importo di € 700,00 mensili per il mantenimento dei figli non era mai stato corrisposto dal ricorrente con la dovuta rivalutazione, decorrente ormai dall'anno 2017, ed esso ad oggi era pari a € 832,30; il andava perciò condannato al pagamento della somma di € 4.914,00 per Pt_1 rivalutazione sull'assegno di mantenimento, oltre interessi, come da calcolo esposto nella comparsa di risposta;
pagina 5 di 9 6) inoltre, solo a seguito dell'intervento del suo difensore, il aveva restituito nell'anno Pt_1
2024 alla ex moglie l'importo di € 2.433,60 per A.N.F. indebitamente percepiti per il periodo dal 02/09/2016 al 08/10/2021, residuando ancora ad oggi l'importo di € 726,01 oltre interessi a fronte della complessiva somma di € 3.159,61 comunicata dall'INPS a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 5); somma per la quale egualmente la chiedeva che il ricorrente CP_1 fosse condannato in riconvenzione al pagamento.
I motivi sopravvenuti di revisione delle condizioni di divorzio indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono infondati.
Ed invero:
1) non sussiste attualmente un obbligo del di pagare un contributo al canone di locazione Pt_1 per una nuova abitazione per l'ex coniuge e per i figli, dato che, come evidenziato dalla resistente e stabilito nel decreto del Tribunale di Pescara del 8.2.2021 (nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio 233/2020 VG) - oltre che ritenuto negli altri due provvedimenti del medesimo Tribunale (riguardanti una procedura esecutiva) indicati da parte resistente e prodotti sub 2 e 3 -, la potrà mantenere l'assegnazione della casa familiare, CP_1 nell'interesse dei figli conviventi, fino a quando non saranno entrambi indipendenti economicamente, salvo il diverso accordo delle parti previsto in sede divorzile;
solo quando interverrà tale diverso accordo il si potrà ritenere onerato di detta spesa (nella misura Pt_1 concordata tra le parti);
2) tantomeno sussiste la diminuzione reddituale esposta in ricorso, atteso che dalla CUD 2024 del ricorrente - prodotta dal medesimo – emerge un suo reddito nel 2023 lordo di € 42.344,81 e netto di € 30.789,3, pari a circa € 2.565 mensili netti;
dagli estratti di conto corrente del Pt_1 risulta, poi, che nell'ultimo anno precedente all'introduzione del giudizio ha potuto contare su saldi trimestrali che si sono aggirati intorno a € 15.000 nonché su valori mobiliari di circa €
30.000 ( mentre il rapporto bancario presso la CC ZE indicato dalla resistente appare riferibile ai genitori del ricorrente); dunque è economicamente in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione di circa € 600 mensili, pur continuando a versare il contributo al mantenimento per i figli.
E' tuttavia parzialmente fondata la domanda del , come precisata nella prima memoria ex Pt_1 art.473 bis.17 c.p.c., in particolare potendosi accogliere la richiesta di riduzione del suo contributo al pagina 6 di 9 mantenimento del primogenito . Per_1
Ed invero:
1) come dedotto dalla resistente e come risultante dal modello C2 storico rilasciato dal competente
Centro per l'Impiego (doc. n. 9), detto figlio per circa due anni dal 2020 al 2022 ha svolto attività lavorativa preso imprese dello zio materno e successivamente è stato solo Persona_2 saltuariamente impiegato presso altre imprese con lavoro intermittente;
2) inoltre, come emerso dall'istruttoria orale (testimonianza di , responsabile Testimone_1 dell'ufficio dispaccio presso la ditta “Acqua e Sapone” a Città Sant'Angelo”), nel 2022 il ricorrente aveva reperito un'attività lavorativa per il figlio , ma questi, presentatosi al Per_1 colloquio, ha rifiutato l'occupazione di magazziniere proposta inizialmente perché trattavasi di lavoro da svolgere nelle ore notturne, segnatamente con inizio alle ore 4, e, come dedotto dalla resistente, essendo privo di patente (circostanza quest'ultima pacifica); tale rifiuto tuttavia non può essere valutato in termini di completa rinuncia a rendersi economicamente indipendente, sia perché effettivamente senza patente non sarebbe stato in grado di presentarsi in orario al Per_1 lavoro e perciò è stato sostanzialmente costretto a declinare l'offerta lavorativa, sia perché comunque è stato impegnato in altre occupazioni lavorative;
3) si può, dunque, ritenere che , tenuto anche conto della sua età (ora di 26 anni Parte_2 compiuti ), sia avviato al lavoro ed in grado di procurarsi altre occasioni lavorative, seppure non ancora del tutto autonomo economicamente, sicchè appare congrua una riduzione del contributo del padre al mantenimento di tale figlio ad € 200,00 mensili e, quindi, per i due figli a € 550,00 mensili dall'epoca della domanda (ferma la decorrenza della rivalutazione prevista nell'accordo di divorzio).
Quanto alle domande riconvenzionali, quella di condanna al pagamento della somma di € 4.914,00 per rivalutazione sull'assegno di mantenimento, oltre interessi, è inammissibile perché la è già CP_1 munita di titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di divorzio - che pone a carico dell'odierno ricorrente, l'obbligo di pagare, quale contributo al mantenimento “ la somma di complessivi euro
700,00 per i figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre
2018 “ – sicchè la domanda in questione è superflua e il suo accoglimento determinerebbe una duplicazione di titoli esecutivi per lo stesso credito.
Ma lo stesso ragionamento vale, a ben vedere, per la seconda domanda, atteso che nella sentenza di divorzio è statuito (secondo l'accordo delle parti) quanto segue: “ Gli assegni familiari (anche
pagina 7 di 9 arretrati) saranno percepiti dalla e il signor si impegna a sottoscrivere la modulistica CP_1 Pt_1 necessaria, in ogni caso spettando gli assegni familiari, dalla separazione, alla “. CP_1
In ogni caso, anche ove non si dovesse ritenere sussistente un titolo esecutivo, non trattandosi di domanda strettamente connessa a quella principale, perché non accessoria ad essa né diversamente collegata alla causa petendi della domanda principale, sarebbe parimenti inammissibile in quanto da proporre in un giudizio separato con rito ordinario;
ed invero l'art. 40, co. 3, c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n.1275/2017 del Tribunale di
Pescara di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, riduce, con decorrenza dal luglio 2024, a € 550,00 l'importo mensile dovuto al CP_1
alla quale contributo al mantenimento per i due figli, fermo quanto previsto in Pt_1 CP_1 detta sentenza per la rivalutazione e per le spese straordinarie;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla resistente;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 8 di 9 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2017/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
IACOBUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA DI Controparte_1 C.F._2
TIZIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.6.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
invocando la revisione dell'art.473 bis 29 c.p.c. delle disposizioni stabilite nella sentenza di CP_1 divorzio ai sensi ed in particolare formulando le seguenti conclusioni:
<< - in accoglimento della presente domanda ed in parziale modifica delle condizioni disposte in sede divorzile, si insta per la riduzione dell'assegno di mantenimento della prole, stabilito in € 700,00 mensili, ad € 450,00 mensili a carico del deducente ed in favore della resistente;
- spese e competenze del giudizio rifuse. >>.
La resistente si è costituita in giudizio depositando tempestivamente apposita comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
<< 1) rigettare la domanda di revisione delle condizioni di divorzio, non sussistendo i giustificati motivi sopravvenuti per la modifica;
2) in via riconvenzionale, condannare al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.640,01, oltre interessi legali Controparte_1 dal dovuto al saldo, di cui € 4.914,00 per rivalutazione assegno di mantenimento non corrisposta dal
05/10/2019 al 05/09/2024 ed € 726,01 per arretrati A.N.F. 3) Con vittoria di spese e condanna del ricorrente ai sensi degli artt. 92, comma 1, e 96 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità e per responsabilità aggravata, avendo prodotto l'autocertificazione reddituale prevista dall'art. 473- bis.18 c.p.c. omettendo di indicare tutti i propri conti correnti e di deposito. >>.
All'esito del deposito delle rispettive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c. e dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente
<< conclude per l'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede divorzile in favore della prole in € 700,00 mensili ad € 450,00 mensili o a quella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia con annullamento/riduzione del contributo per il figlio e per Per_1
l'integrale rigetto di quelle avversarie, con particolare riferimento alle domande riconvenzionali di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 5.640,01 per rivalutazione non corrisposta sull'assegno di mantenimento e per arretrati A.N.F. e di condanna del ricorrente ex art.92 I comma e
96 c.p.c. in quanto la prima inammissibile e la seconda infondata, con vittoria delle onerosità di lite >> parte resistente
<< Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) rigettare la domanda di revisione delle condizioni di divorzio, non sussistendo i giustificati motivi sopravvenuti per la modifica;
2) in via riconvenzionale, condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 della complessiva somma di € 5.640,01, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, di cui € CP_1
4.914,00 per rivalutazione assegno di mantenimento non corrisposta dal 05/10/2019 al 05/09/2024 ed
€ 726,01 per arretrati A.N.F. 3) Con vittoria di spese e condanna del ricorrente ai sensi degli artt. 92, comma 1, e 96 c.p.c. per violazione del dovere di lealtà e probità e per responsabilità aggravata, avendo prodotto l'autocertificazione reddituale prevista dall'art. 473-bis.18 c.p.c. omettendo di indicare tutti i propri conti correnti e di deposito >>.
……..
A sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio il ricorrente ha dedotto che:
1) Il proprio reddito netto annuale si era leggermente ridotto, attestandosi attualmente ad €
28.700,00, rispetto a quello prodotto nel 2017, epoca del giudizio divorzile, pari ad € 29.617,09
(€ 2468,00 mensili);
2) abitava a casa dei genitori sin dall'epoca della separazione, aveva, per una naturale e non più procrastinabile esigenza di autonomia, l'urgente necessità di reperire idoneo alloggio in cui vivere, da prendere in locazione;
per un immobile in cui ospitare anche i figli (mq.80/90 circa) a
Pescara le agenzie immobiliari prevedevano il costo del canone locatizio intorno ad € 600,00 mensili;
lo stesso ricorrente d'altronde non disponeva di alloggi in proprietà, né poteva rientrare nella parte della casa coniugale non occupata dalla resistente e dai figli, e precisamente nella zona taverna della stessa, in quanto assolutamente non abitabile e consistente in una grande stanza di mq.50/60 mq circa, un bagno senza finestra, una camera adibita a locale di sgombero, occupata da mobili vari, attrezzature, libri, ed una camera e disimpegno ugualmente senza finestre;
per rendere tale zona della casa coniugale abitabile dovrebbero essere realizzati importanti lavori di ristrutturazione, economicamente non sostenibili dal ricorrente, e comunque la conflittualità presente ancora tra le parti (in sede divorzile si era ravvisata la necessità di avviare un percorso di mediazione familiare, poi mai effettuato) non consentiva alcuna possibilità di “coabitazione” nella stessa villetta, seppur su piani separati;
3) il ricorrente dovrebbe fornire alla resistente un contributo per la locazione di altro immobile in cui la dovrebbe trasferirsi con i figli, stante l'obbligo assuntosi in sede di separazione e CP_1 confermato in sede divorzile;
tale obbligo, non in discussione nell'an essendo previsto giudizialmente, era oggetto di trattative nel quantum e non potrebbe essere di importo inferiore ad € 250,00;
4) in virtù di tale spesa di complessivi € 850 (600 + 250) , il reddito netto mensile disponibile del ricorrente si ridurrebbe di pari importo e, quindi, il contributo del al mantenimento dei Pt_1 figli dovrebbe essere ridotto a € 450 mensili. pagina 3 di 9 Con la prima memoria ex art.473 bis.17 c.p.c. - tempestivamente depositata in data 22.10.2024 – il ricorrente ha, poi, precisato la domanda chiedendo anche la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento per il primogenito , nato il [...], deducendo che il medesimo, che non Per_1 aveva inteso completare gli studi liceali presso l'Istituto Mecenate, si era sottratto alle molteplici occasioni lavorative proposte dal ricorrente, che era stato impegnato nell'attività dello zio materno
Sig. il quale, come sostenuto nella comparsa costitutiva avversaria, si era dichiarato Persona_2 disposto ad assumerlo nuovamente, che comunque attesa la sua età, , che non aveva Per_1 nemmeno preso la patente di guida, non poteva continuare a gravare sul padre con la giustificazione di non aver ancora raggiunto un'indipendenza economica;
ed invero da un esame del certificato lavorativo prodotto dalla controparte emergeva con chiarezza come lo stesso avesse svolto lavori molto saltuariamente e per brevi periodi e l'unica occupazione più duratura fosse stata quella effettuata presso la ditta dello zio materno Sig. mentre, secondo il recente Persona_2 orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro e in base al principio dell'autoresponsabilità è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa.
La resistente ha replicato che:
1) nei precedenti procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di
Pescara aveva stabilito che la resistente avrebbe potuto mantenere l'assegnazione della casa familiare, nell'interesse dei figli conviventi fino a quando i medesimi non sarebbero divenuti entrambi maggiorenni e indipendenti economicamente, salvo il diverso accordo delle parti, ed aveva rigettato la domanda del alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli Pt_1 per non avere il medesimo “ allegato e dimostrato una propria diminuzione di capacità economica o una inattività lavorativa colpevole del figlio maggiorenne”; dunque il ricorrente al momento non doveva sostenere la spesa di € 250,00 quale contributo al canone di locazione
(peraltro determinata unilateralmente);
2) contrariamente a quanto il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso (a pagina 3), i suoi redditi non si erano affatto ridotti rispetto all'epoca del divorzio;
come risultava dall'autocertificazione, non allegata al ricorso e prodotta su sollecitazione del Tribunale, i redditi netti riferiti all'anno 2023
(C.U. 2024) ammontavano a complessivi € 31.522,00 e non a € 28.700,00; dunque, non solo non vi era stata alcuna riduzione di reddito, ma anzi lo stesso si era incrementato rispetto ai pagina 4 di 9 complessivi € 29.617,09 netti dell'anno 2017; inoltre, come si evinceva dagli esiti dell'accesso agli atti eseguito dalla resistente presso l' di competenza (doc. n. 14), il era CP_2 Pt_1 titolare anche di altri rapporti bancari presso la CC ZE (tra cui un conto corrente con saldo al 05/03/2024 pari a € 65.235,00); presso Intesa San Paolo SpA;
presso Bancoposta SpA;
nonché di fondi ON AL SGR e IL SGR, tutti non dichiarati nell'autocertificazione e relativamente ai quali non erano stati depositati gli estratti conto ai sensi dell'art. 473-bis.18
c.p.c., omissione secondo il disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. valutabile quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., costituendo altresì presupposto per la condanna del ricorrente alle spese e per responsabilità aggravata ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.;
3) Il ricorrente non aveva alcuna necessità di reperire un altro immobile da condurre in locazione e soprattutto non aveva bisogno di un trilocale per ospitare i figli, dei quali non si era mai occupato in tutti questi anni - pur abitando nella casa di fianco - e con i quali sin dall'epoca della separazione non aveva mai trascorso il suo tempo, se non in occasioni brevi e sporadiche, mai un giorno di vacanza e mai una notte insieme;
i ragazzi erano stati cresciuti dalla sola madre, tanto è vero che il ricorrente non era consapevole neppure del tipo di attività lavorativa e/o di studio svolta dai figli;
in ogni caso il ricorrente poteva utilizzare il piano terra della villetta;
4) Il figlio , ad oggi in cerca di nuova occupazione, nonostante le difficoltà personali e Per_1 dettate dal mercato del lavoro si era sempre impegnato per reperire un'attività lavorativa anche di diversa natura (cameriere, aiuto barman, operaio), lavorando talvolta a tempo pieno e talvolta a tempo parziale, accettando anche contratti di lavoro intermittente e a tempo determinato, come dimostrava il modello C2 storico rilasciato dal competente Centro per l'Impiego (doc. n.
9): tuttavia, ad oggi non era purtroppo riuscito a raggiungere l'indipendenza economica;
Per_1 lo zio materno , che si era più volte attivato per dare una mano alla sorella, Persona_2 conoscendone le precarie condizioni economiche, aveva fatto svolgere al nipote periodi di lavoro e si era impegnato ad assumere nuovamente il ragazzo non appena le condizioni aziendali lo avrebbero consentito;
non era vero che il figlio aveva rifiutato offerte di lavoro proposte dal padre;
5) l'importo di € 700,00 mensili per il mantenimento dei figli non era mai stato corrisposto dal ricorrente con la dovuta rivalutazione, decorrente ormai dall'anno 2017, ed esso ad oggi era pari a € 832,30; il andava perciò condannato al pagamento della somma di € 4.914,00 per Pt_1 rivalutazione sull'assegno di mantenimento, oltre interessi, come da calcolo esposto nella comparsa di risposta;
pagina 5 di 9 6) inoltre, solo a seguito dell'intervento del suo difensore, il aveva restituito nell'anno Pt_1
2024 alla ex moglie l'importo di € 2.433,60 per A.N.F. indebitamente percepiti per il periodo dal 02/09/2016 al 08/10/2021, residuando ancora ad oggi l'importo di € 726,01 oltre interessi a fronte della complessiva somma di € 3.159,61 comunicata dall'INPS a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 5); somma per la quale egualmente la chiedeva che il ricorrente CP_1 fosse condannato in riconvenzione al pagamento.
I motivi sopravvenuti di revisione delle condizioni di divorzio indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono infondati.
Ed invero:
1) non sussiste attualmente un obbligo del di pagare un contributo al canone di locazione Pt_1 per una nuova abitazione per l'ex coniuge e per i figli, dato che, come evidenziato dalla resistente e stabilito nel decreto del Tribunale di Pescara del 8.2.2021 (nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio 233/2020 VG) - oltre che ritenuto negli altri due provvedimenti del medesimo Tribunale (riguardanti una procedura esecutiva) indicati da parte resistente e prodotti sub 2 e 3 -, la potrà mantenere l'assegnazione della casa familiare, CP_1 nell'interesse dei figli conviventi, fino a quando non saranno entrambi indipendenti economicamente, salvo il diverso accordo delle parti previsto in sede divorzile;
solo quando interverrà tale diverso accordo il si potrà ritenere onerato di detta spesa (nella misura Pt_1 concordata tra le parti);
2) tantomeno sussiste la diminuzione reddituale esposta in ricorso, atteso che dalla CUD 2024 del ricorrente - prodotta dal medesimo – emerge un suo reddito nel 2023 lordo di € 42.344,81 e netto di € 30.789,3, pari a circa € 2.565 mensili netti;
dagli estratti di conto corrente del Pt_1 risulta, poi, che nell'ultimo anno precedente all'introduzione del giudizio ha potuto contare su saldi trimestrali che si sono aggirati intorno a € 15.000 nonché su valori mobiliari di circa €
30.000 ( mentre il rapporto bancario presso la CC ZE indicato dalla resistente appare riferibile ai genitori del ricorrente); dunque è economicamente in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione di circa € 600 mensili, pur continuando a versare il contributo al mantenimento per i figli.
E' tuttavia parzialmente fondata la domanda del , come precisata nella prima memoria ex Pt_1 art.473 bis.17 c.p.c., in particolare potendosi accogliere la richiesta di riduzione del suo contributo al pagina 6 di 9 mantenimento del primogenito . Per_1
Ed invero:
1) come dedotto dalla resistente e come risultante dal modello C2 storico rilasciato dal competente
Centro per l'Impiego (doc. n. 9), detto figlio per circa due anni dal 2020 al 2022 ha svolto attività lavorativa preso imprese dello zio materno e successivamente è stato solo Persona_2 saltuariamente impiegato presso altre imprese con lavoro intermittente;
2) inoltre, come emerso dall'istruttoria orale (testimonianza di , responsabile Testimone_1 dell'ufficio dispaccio presso la ditta “Acqua e Sapone” a Città Sant'Angelo”), nel 2022 il ricorrente aveva reperito un'attività lavorativa per il figlio , ma questi, presentatosi al Per_1 colloquio, ha rifiutato l'occupazione di magazziniere proposta inizialmente perché trattavasi di lavoro da svolgere nelle ore notturne, segnatamente con inizio alle ore 4, e, come dedotto dalla resistente, essendo privo di patente (circostanza quest'ultima pacifica); tale rifiuto tuttavia non può essere valutato in termini di completa rinuncia a rendersi economicamente indipendente, sia perché effettivamente senza patente non sarebbe stato in grado di presentarsi in orario al Per_1 lavoro e perciò è stato sostanzialmente costretto a declinare l'offerta lavorativa, sia perché comunque è stato impegnato in altre occupazioni lavorative;
3) si può, dunque, ritenere che , tenuto anche conto della sua età (ora di 26 anni Parte_2 compiuti ), sia avviato al lavoro ed in grado di procurarsi altre occasioni lavorative, seppure non ancora del tutto autonomo economicamente, sicchè appare congrua una riduzione del contributo del padre al mantenimento di tale figlio ad € 200,00 mensili e, quindi, per i due figli a € 550,00 mensili dall'epoca della domanda (ferma la decorrenza della rivalutazione prevista nell'accordo di divorzio).
Quanto alle domande riconvenzionali, quella di condanna al pagamento della somma di € 4.914,00 per rivalutazione sull'assegno di mantenimento, oltre interessi, è inammissibile perché la è già CP_1 munita di titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di divorzio - che pone a carico dell'odierno ricorrente, l'obbligo di pagare, quale contributo al mantenimento “ la somma di complessivi euro
700,00 per i figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre
2018 “ – sicchè la domanda in questione è superflua e il suo accoglimento determinerebbe una duplicazione di titoli esecutivi per lo stesso credito.
Ma lo stesso ragionamento vale, a ben vedere, per la seconda domanda, atteso che nella sentenza di divorzio è statuito (secondo l'accordo delle parti) quanto segue: “ Gli assegni familiari (anche
pagina 7 di 9 arretrati) saranno percepiti dalla e il signor si impegna a sottoscrivere la modulistica CP_1 Pt_1 necessaria, in ogni caso spettando gli assegni familiari, dalla separazione, alla “. CP_1
In ogni caso, anche ove non si dovesse ritenere sussistente un titolo esecutivo, non trattandosi di domanda strettamente connessa a quella principale, perché non accessoria ad essa né diversamente collegata alla causa petendi della domanda principale, sarebbe parimenti inammissibile in quanto da proporre in un giudizio separato con rito ordinario;
ed invero l'art. 40, co. 3, c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n.1275/2017 del Tribunale di
Pescara di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, riduce, con decorrenza dal luglio 2024, a € 550,00 l'importo mensile dovuto al CP_1
alla quale contributo al mantenimento per i due figli, fermo quanto previsto in Pt_1 CP_1 detta sentenza per la rivalutazione e per le spese straordinarie;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla resistente;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 8 di 9 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 9 di 9