Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3502/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. FILZ ANNELISE Parte_1
e
IO RO MASÈ, con l'Avv. BONETTI ALESSIO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO La IG.ra e il IG. , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile a Udine (UD), in data 01.08.1998, e di avere quattro figli: nata il [...] e nata Persona_1 Persona_2
l'11.03.2012, ancora minorenni;
nato il [...] e Persona_3 Per_4
nato il [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Con ricorso cumulativo per separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.473 bis 49, c.p.c., depositato il
31.07.2023, esponevano che il loro rapporto coniugale si era deteriorato senza possibilità di riconciliazione e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) pronunciarsi la separazione personale tra i signori ed LV Parte_1
AN AS, autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
[...]
, dal mese di agosto 2024, si trasferirà in altra abitazione, ivi spostando Pt_1 immediatamente la propria residenza formale e potrà portare con sé, oltre ai propri effetti personali, anche i beni concordati con il marito e di cui all'elenco allegato (doc. 6);
3) le figlie minorenni e saranno affidate in Persona_2 Persona_1 modo congiunto ad entrambi i genitori con collocamento abitativo paritario tra i genitori e manterranno la residenza anagrafica presso il padre nella casa famigliare di Strembo via Nazionale n. 47;
4) disporre il seguente protocollo di affidamento alternato fra i genitori, concordato fra gli stessi anche grazie al percorso di mediazione famigliare con
Alfid, dando atto che i genitori hanno organizzato i propri tempi di lavoro in modo compatibile a tale impegno di gestione quotidiana delle figlie:
- in via ordinaria: a fine settimana alternati da venerdì a fine scuola alle ore
13.00 e fino al lunedì mattina successivo riaccompagnandole a scuola e due giorni a settimana con ciascun genitore, con la madre dal lunedì da fine scuola alle ore 13.00 fino al mattino del mercoledì riportandole a scuola e con il padre dal mercoledì da fine scuola alle ore 13.00 fino al mattino del venerdì riportandole a scuola;
- per il periodo di vacanza natalizia e pasquale proseguiranno con il protocollo ordinario, alternando annualmente il giorno di Natale e di Pasqua;
- per il periodo estivo si seguirà il protocollo ordinario, eccetto periodi esclusivi di vacanza delle figlie con ciascun genitore di due-tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra loro il prima possibile in base agli impegni lavorativi di entrambi ed a quelli delle figlie, in modo da consentire l'organizzazione estiva delle figlie con attività del territorio;
- i genitori si impegnano a collaborare e supportarsi nella gestione delle figlie nei lunghi periodi e, in caso di disaccordo, a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare;
5) il signor si impegna a versare alla GN la somma di € Per_1 Pt_1
700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia) quale contributo al loro mantenimento ordinario: ciò a decorrere dal mese di agosto 2024 ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
6) le spese straordinarie per le figlie saranno a carico esclusivo del padre, secondo il Protocollo del CNF del 29.11.2017, che i genitori dichiarano di aver visionato ed approvato: tali spese dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori qualora eccedano l'importo di Euro 200,00 per singola
Pag. 2 di 10 spesa, fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza: tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
I genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail o whp;
email per la GN email Pt_1
e per il signor Il Email_1 Per_1 Email_2 signor potrà detrarre tali spese al 100%; Per_1
7) il signor si impegna a versare alla GN la somma mensile di Per_1 Pt_1
€ 1.000,00 quale contributo al mantenimento della stessa: ciò a decorrere dal mese di agosto 2024, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale
ISTAT;
8) il signor si impegna altresì a versare alla GN la somma di € Per_1 Pt_1
800,00 mensili quale contributo per la locazione e le spese della nuova abitazione in cui ella si trasferirà: ciò a decorrere dal mese di agosto 2024;
9) ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare sarà richiesto, percepito se possibile e trattenuto integralmente dalla GN , Pt_1 fermo restando che le figlie minori rimarranno residenti con il padre dal punto di vista anagrafico;
10) il conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale Giudicarie (IBAN
[...]) verrà estinto entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso e quanto presente ad oggi sullo stesso, così quanto ad esso collegato, rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor Per_1
11) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto delle figlie minori;
i documenti saranno conservati dalla madre quelli di una figlia e dal padre quelli dell'altra; 12) il signor si impegna a versare alla GN la somma di € Per_1 Pt_1
10.000,00 quale anticipo della somma che sarà versata in sede di divorzio, a titolo di liquidazione una tantum e pari, in totale, ad € 30.000,00: ciò all'udienza di comparizione per la separazione, tramite assegno circolare intestato alla moglie;
13) con la volontà di sciogliere definitivamente la comunione tra loro esistente e di regolare ogni questione patrimoniale fra loro derivante dal rapporto di coniugio, i signori e in relazione agli immobili in comproprietà di Pt_1 Per_1 cui in premessa, dichiarano:
Pag. 3 di 10 a) di essere comproprietari dell'immobile in comunione indivisa fra loro, costituente la casa coniugale, sito in Strembo (TN) via Nazionale n. 47, contraddistinto in CC 370 - p . ed. 699 - sub 1 foglio 5 (Cat A/7 - classe 3 - consistenza 14,5 vani - superficie 295 mq - rendita € 1872,16) - sub 2 foglio 5
(Cat C/6 - classe 1 - consistenza 46 mq - superficie 55 mq - rendita € 109,28) - sub 3 foglio 5 (Cat C/6 - classe 1 - consistenza 24 mq - superficie 24 mq - rendita
€ 57,02) - sub 4 foglio 5 (Cat C/6 - classe 1 - consistenza 33 mq - superficie 38 mq - rendita € 78,40) - sub 5 foglio 5 (Cat C/6 - classe 1 - consistenza 30 mq - superficie 30 mq - rendita € 71,27);
b) di confermare che tale immobile è libero da vincoli, mutui e gravami;
c) di volere trasferire l'intera proprietà di tale immobile, delle relative pertinenze e di ogni bene mobile presente nello stesso, al signor LV
AN AS, rientrando tale trasferimento nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto dello scioglimento della comunione legale;
d) di rivolgersi ad un notaio scelto dall'acquirente per il trasferimento dell'immobile al IGnor LV AN AS, di cui al punto c), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con l'intesa che ogni spesa necessaria (notarili, eventuali spese tecniche, APE ecc.) siano a carico dello stesso;
A) di essere comproprietari dell'immobile n comunione indivisa fra loro, sito in
Riva del Garda (TN) via Santa Maria n. 10, contraddistinto in CC 307 - p . ed.
251 - sub 3 foglio 28 – PM 3 - Cat A/2 - classe 4 - consistenza 5,5 vani - superficie 115 mq - rendita € 568,10;
B) di confermare che tale bene immobile è libero da vincoli, mutui e gravami;
C) di voler trasferire l'intera proprietà di tale immobile, delle relative pertinenze e di ogni bene mobile presente nello stesso, alla GN
[...]
, rientrando tale trasferimento nella regolamentazione dei rapporti Pt_1 patrimoniali tra coniugi all'atto dello scioglimento della comunione legale e ciò attivandosi a cura dell'acquirente entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, come di seguito specificato:
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Il signor nato a [...] il Parte_2
27.08.1965 e residente a [...] – (C.F.
trasferisce alla GN , nata a [...]F._1 Parte_1
Udine il 14.10.1973 e residente a [...] – (C.F.
Pag. 4 di 10 ) che accetta, la propria quota di proprietà pari ad 50% C.F._2 della seguente proprietà immobiliare:
P.T.5004 C.C. RIVA: porzione materiale 3^ (terza), coi relativi enti comuni come tavolarmente descritti della p.ed. 251, casa sita in via S. Maria n
10, censita in Catasto Urbano alla Partita n. con: Cat. A/2, classe 4, P.IVA_1 vani 5.5 Rendita L. 1.100 000, corrispondente al sub 3, così descritta: a secondo piano: corridoio, due bagni, cucina, soggiorno, due stanze, ripostiglio.
La presente descrizione si intende a titolo esemplifiicativo facendo fede tra le parti quella riportata tavolarmente.
Il trasferimento avviene quale accordo ai fini della composizione della crisi coniugale per cui non vi è definizione di prezzo ma, in ogni caso, il signor rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale. Per_1
L'immobile viene trasferito a corpo, come st e giace, come visto e piaciuto, con tutti i diritti, usi, servitù, azioni, ragioni, accessioni, pertinenze e dipendenze inerenti, con possesso e godimento immediati, con carico di imposte e tasse da oggi, con garanzia di proprietà e libera disponibilità, esenzione da ipoteche, da arretrati di imposte e tasse, da servitù personali e da altri oneri pregiudizievoli e con promessa di difesa in caso di evizione.
Il signor ,ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 76, Per_1 previamente ammonito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia dichiara:
-che l'immobile di cui sopra è stato edificato in conformità della normativa vigente al momento della costruzione, che successivamente sono stati eseguiti lavori di cui al permesso di fabbrica prot. N. 7924-198 UT. dd. 30.10.1984 e lavori di modifiche distributive di cui alla concessione edilizia prot. n. 4464 Reg.
C.U.T. n.138 di data 27 giugno 1985, entrambe rilasciate dal Sindaco del
Comune di Riva del Garda;
- che a tutt'oggi non sono state apportate allo stesso varianti o modifiche per le quali necessitavano licenze o concessioni o concessioni in sanatoria, ed inoltre che l'immobile suddetto non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 41 della Legge 28 febbraio 1985 n 47;
- che i dati e le planimetrie catastali sopra citati sono conformi allo stato di fatto degli edifici trasferiti sopra citati e comunque che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da necessitare il deposito di una nuova planimetria catastale, e ciò a prescindere dall'eventuale descrizione tavolare;
Pag. 5 di 10 - che l'immobile è stato dichiarato abitabile ed agibile e che tutte le aree scoperte debbono considerarsi pertinenziali all'edificio iscritto a Catasto
Urbano e comunque di superficie inferiore ai 5.000 mq;
- che è stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica relativamente alla p.ed. 251 porzione 3 in P.T. 5004 CC Riva (doc. 7).
Il signor LV AN AS garantisce il funzionamento degli impianti e la conformità degli stessi rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza al momento della costruzione dell'edificio e/o al momento della modifica successiva degli impianti.
La GN da atto di aver ricevuto le informazioni e la Parte_1 documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1– bis della legge 27 febbraio 1985
n. 52 le parti precisano che: a) i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto;
b) gli intestatari catastali e proprietari intavolati al Libro Fondiario sono le medesime persone;
La parte intestataria dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
Ai sensi della Legge sul Libro fondiario e della ricezione in unico esteso del decreto tavolare, la GN elegge domicilio speciale presso Parte_1
l'avv. Annelise Filz, c.f. in Trento Via S. Vigilio, 5; C.F._3
Le parti precisano che l'assegnazione del suddetto bene rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto dell'omologa della separazione e del divorzio;
Le parti, previo richiamo, ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiarano di non essersi avvalse di mediatori immobiliari.
Con riferimento al disposto dell'art. 3, c. 13 ter del D.L. 27/04/1990, convertito con modifiche nella L. 26.06.1990 n. 165, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, i coniugi dichiarano che il reddito dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima
Pag. 6 di 10 dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto.
Le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci atti ad addivenire a tutti quegli ulteriori e/o diversi atti (notarili/ tavolari e/o altri) che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto e in particolare il signor LV AN AS si impegna con la sottoscrizione del verbale in sede di udienza presidenziale all'immediato trasferimento alla GN della quota ancora di sua proprietà Parte_1 pari al 50% della pm. 3 della p.ed. 251 P.T.5O04 C.C. RIVA coi relativi enti comuni come tavolarmente descritti, garantendo le piene e legittime quota di proprietà degli immobili trasferiti e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, diritti di prelazione e di terzi, arretrati di imposte, affittanze, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, ad eccezione dei quelli risultanti del libro Maestro dell'Ufficio del Libro Fondiario di Trento e già noti alla GN
[...]
. Pt_1
La parte cedente rinunzia all'ipoteca ad essa spettante ai sensi dell'art. 2817 c.c..
Le spese tutte per il presente trasferimento e quello che si rendessero necessarie sono a carico esclusivo della GN . Parte_1
Le parti esentano in ogni caso gli avv.ti Alessio Bonetti e Annelise Filz da ogni eventuale responsabilità connessa agli adempimenti e conseguenze tributarie e tavolari del presente atto;
D) sino al trasferimento del predetto bene immobile di Riva del Garda alla GN e a decorrere dal mese di agosto 2024, i coniugi divideranno a Pt_1 metà il canone di locazione relativo al contratto attualmente in essere e si impegnano a modificare detto contratto in modo da regolarizzare la situazione nei confronti degli inquilini;
14) i coniugi e LV AN AS chiedono l'applicazione, Parte_1 al presente accordo del trattamento fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa, ed in conformità alle istruzioni impartite con circolare 16 marzo 2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, nonché con le circolari n. 27/E del 21 giugno 2012, 29 maggio
2013 n. 18/E e 21 febbraio 2014 n. 2/E;
15) spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Pag. 7 di 10 I ricorrenti chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, di rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione di udienza, presa acquisizione della volontà di non riconciliarsi che il Tribunale pronunciasse la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo del giudizio.
Il Presidente con provvedimento dell'01.08.2024 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 17.09.2024. All'udienza 17.09.2024 le parti confermavano di non volersi conciliare ed insistevano per la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso delle quali veniva data lettura.
Alla presenza del Cancelliere Esperto, si procedeva al trasferimento da parte del
IG. LV AN AS a favore della IG.ra della quota di Parte_1 proprietà pari a 50% della proprietà immobiliare P.T. 5004 C.C. RIVA, come descritta nell'allegato del verbale d'udienza. Le parti precisavano che l'assegnazione del suddetto bene rientrava nella loro regolamentazione dei rapporti patrimoniali all'atto dell'omologa della separazione e del divorzio.
Il IG. versava alla IG.ra , tramite assegno, la somma di Per_1 Pt_1
€.10.000,00 (diecimila/00), quale anticipo della liquidazione una tantum di
€.30.000,00 da definire in sede di divorzio. I procuratori delle parti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente, all'esito dell'udienza del 17.09.2024, tratteneva la causa in decisione, limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi, riservandosi di riferire in Camera di Consiglio.
Il Tribunale di Trento, con sentenza n.282/2024 del 02.10 2024, depositata il
03.10.2024, omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con separata ordinanza di pari data del 02.10.2024 il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 14.05.2025.
In data 13.05.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.282/2024, emessa nel procedimento n.3502/2024 V.G, il 02.10.2024 e pubblicata il 03.10.2024.
All'udienza del 14.05.2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi ed insistevano per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il IG. AS LV AN versava alla IG.ra , tramite Parte_1 assegno, la somma di €.20.000,000, a saldo dell'importo, una tantum, concordato
Pag. 8 di 10 in sede di separazione e di divorzio, che la stessa accettava a soddisfazione di ogni pretesa.
I procuratori insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14.05.2025.
Ritiene il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.282/2024, emessa il 02.10.2024, pubblicata il 03.10.2024, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e AS LV AN, a Udine, in data 01.08.1998. Parte_1
Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non contrastano con l'interesse delle figlie minori, e Per_2 Per_1 atteso che l'affido congiunto e il collocamento abitativo paritario tra i genitori non risulta contrastare con l'interesse delle stesse e che non vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e AS Parte_1
LV AN, a Udine, in data 01.08.1998, alle condizioni riportate nel ricorso congiunto e recepite nella sentenza di omologa della separazione;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10