Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 581
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

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I lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche - elencati, insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano analoga attività nel settore dello spettacolo, nell'art. 3 D. lgs. c.p.s. n. 708 del 1947, introdotto dalla legge di ratifica n. 2388 del 1952 e poi sostituito dai d.P.R. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986 - hanno diritto di ricevere in caso di malattia, a norma degli artt. 2, 12, 13 e 14 D. lgs. c.p.s. citato, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'Inps), senza che rilevi, ai fini della erogazione dell'indennità economica, la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978; le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute, pertanto, a versare all'Inps, a norma dell'art. 76 legge n. 833-78 citata, e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei citati d.P.R. n 669/83 e 1006/86 (in relazione ai lavoratori in essi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 581
    Data del deposito : 10 agosto 1999

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