Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
I lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche - elencati, insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano analoga attività nel settore dello spettacolo, nell'art. 3 D. lgs. c.p.s. n. 708 del 1947, introdotto dalla legge di ratifica n. 2388 del 1952 e poi sostituito dai d.P.R. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986 - hanno diritto di ricevere in caso di malattia, a norma degli artt. 2, 12, 13 e 14 D. lgs. c.p.s. citato, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'Inps), senza che rilevi, ai fini della erogazione dell'indennità economica, la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978; le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute, pertanto, a versare all'Inps, a norma dell'art. 76 legge n. 833-78 citata, e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei citati d.P.R. n 669/83 e 1006/86 (in relazione ai lavoratori in essi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo Grossi - Presidente di Sez.-
ff. di Primo Presidente
" Francesco Amirante - Presidente di Sez.-
" Gaetano Garofalo - Consigliere -
" MO Genghini "
" Giuseppe Ianniruberto "
" MA GN "
" Francesco Cristarella ST "
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Erminio Ravagnani "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 15512/96 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
HI MO e AU UC, elett.te dom.ti in Roma, Via Dardanelli n. 23, presso lo studio dell'Avv. Aldo Simoncini, che unitamente all'Avv. Andrea Ghezzani li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrenti -
e sul secondo ricorso n. 1347/96 proposto da HI MO e AU UC, come sopra elettivamente domiciliati e rappresentati. contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
- Intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Livorno n. 138 del 25.3.1995 (R.G. n. 3194/94). Sentita nella pubblica udienza del 18.3.1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Fonzo (per delega) per l'INPS;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 giugno 1993 MO HI e UC AU, soci della s.n.c. Agenzia Ippica, proponevano opposizione avverso due ordinanze ingiunzione, entrambe emesse il 22 marzo 1993, con le quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva loro ingiunto di pagare la somma di L. 347.200 ciascuno, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi relativi all'assistenza malattia, alla tutela delle lavoratrici madri e alla GESCAL, riguardo al periodo 1 marzo 1987-31 marzo 1988, e convenivano il suddetto Istituto davanti al Pretore del lavoro di Livorno, chiedendo che le due ordinanze ingiunzione fossero disapplicate o annullate.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti deducevano, in via preliminare, che fra le parti era pendente un altro giudizio, di opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto dall'INPS, nel quale era stato da essi contestato il diritto dell'Istituto a pretendere il versamento dei contributi previdenziali oggetto della sanzione amministrativa e, nel merito, chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione.
Costituitosi in entrambi i giudizi, l'INPS contestava la fondatezza delle opposizioni, di cui chiedeva il rigetto.
Riunite le cause, con sentenza del 31 gennaio 1994 il Pretore rigettava le opposizioni, ma questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Livorno con sentenza del 25 marzo 1995, con la quale veniva dichiarato che "nulla era dovuto all'INPS per i titoli di cui è causa".
Il Tribunale, rilevato che le sanzioni amministrative attenevano al mancato versamento di contributi previdenziali relativi all'attività lavorativa esercitata per conto della agenzia ippica, della quale erano contitolari (in qualità di soci) l'HI e il AU, da prestatori d'opera "non subordinati" - inclusi dai d.p.r. 10 agosto 1983 n. 669 e 22 luglio 1986 n. 1006 nell'elenco degli iscritti all'NP di cui all'art. 3 d.lgs.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708 - osservava che lo scopo perseguito dal legislatore era stato solamente quello di estendere ai suddetti prestatori d'opera, con i d.p.r. sopra indicati, la tutela previdenziale e non l'assicurazione contro le malattie, essendo la relativa funzione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, ormai svolta dal Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso l'HI e il AU, i quali hanno proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. I ricorsi sono stati rimessi dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., per la composizione del contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte sulla interpretazione delle disposizioni di legge applicabili alla materia.
L'INPS ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza e ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi e, in ordine logico, deve essere con priorità esaminato il ricorso incidentale.
Con l'unico motivo di tale ricorso incidentale sostengono l'HI e il AU che "l'ordinanza ingiunzione non poteva essere emessa in una situazione giuridica di contenzioso", dato che, "in presenza di una sentenza di appello esecutiva, ancorché non definitiva, non si può legittimamente configurare l'obbligo del versamento dei contributi". Questo motivo, attesa la sua genericità, è inammissibile.
Anche a voler ammettere che con le espressioni sopra riportate i ricorrenti incidentali abbiano inteso fare riferimento alle difese formulate negli atti di opposizione alle due ordinanze ingiunzione - quando avevano preliminarmente rilevato che fra le parti, oltre al presente, era pendente un altro giudizio, nel quale era in contestazione il diritto dell'INPS ad ottenere il pagamento dei contributi previdenziali di malattia - tuttavia i medesimi ricorrenti incidentali ne' hanno formulato una specifica censura avverso l'operato del Tribunale ne' hanno fornito alcuna concreta indicazione circa l'esistenza dell'altro giudizio e la relativa conclusione (essendosi limitati a menzionare "la presenza di una sentenza di appello esecutiva" senza nemmeno precisarne gli estremi). Ne deriva che le considerazioni esposte, essendo del tutto generiche, non possono formare oggetto di valutazione da parte della Corte.
Ciò posto, passando all'esame del ricorso principale, con l'unico motivo l'INPS denuncia la violazione dei d.p.r. 10 agosto 1983 n.669 e 22 luglio 1986 n. 1006 e, nel richiamare integralmente le argomentazioni svolte in una pronuncia emanata da questa Corte (quella n. 10993 del 1994), sostiene che in base ai due suddetti d.p.r. l'obbligo di iscrizione all'NP, per gli addetti ai totalizzatori che operano presso le agenzie ippiche, ha comportato l'assicurazione contro le malattie, la cui gestione, dopo la riforma introdotta con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, è stata assegnata ad esso Istituto a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) instaurato dalle imprese con i singoli prestatori d'opera; con la conseguenza che l'HI e il AU, quali titolari di un'impresa che utilizza lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse collegate alle corse dei cavalli, erano tenuti al pagamento di tutti i contributi di malattia. In relazione alla censura dedotta e nei termini che saranno fra breve indicati (v. il punto I) il motivo è fondato.
I. Va preliminarmente rilevato, conformemente a quanto è stato esposto in narrativa, che le due ordinanze ingiunzione erano state emesse nei confronti dell'HI e del AU in relazione all'omesso versamento di contributi dagli stessi dovuti per assistenza malattia, tutela delle lavoratrici madri e GESCAL (Gestione Case Lavoratori). Va pure ricordato che il Tribunale, nel riformare la sentenza emessa dal primo giudice e nell'accogliere le opposizioni proposte dall'HI e dal AU, ha dichiarato che "nulla era dovuto all'INPS per i titoli per cui è causa".
Orbene, da tale pronuncia, priva di qualsiasi altra precisazione, risulta chiaro il riferimento all'intero ammontare delle due ordinanze ingiunzione (e, quindi, a tutti e tre i titoli), mentre l'Istituto previdenziale, con il ricorso per cassazione, si è limitato a censurare la decisione impugnata solamente sul punto in cui è stato escluso che fossero dovuti i contributi di malattia. Ne deriva che la Corte può prendere in esame solamente la questione relativa alla legittimità delle due ordinanze ingiunzione per la parte in cui è in discussione l'obbligo dei resistenti di pagare i contributi di malattia, mentre deve ritenersi ormai incontrovertibile la decisione del giudice di appello collegata ai contributi dovuti per gli altri due titoli.
II. La questione che forma oggetto di questo giudizio concerne l'esistenza, affermata dall'INPS e contestata dai titolari delle agenzie ippiche e dai gestori degli ippodromi e dei cinodromi, dell'obbligo che grava su tali soggetti di versare all'INPS i contributi previdenziali inerenti alle prestazioni sanitarie (generiche, specialistiche, ecc.) e all'indennità economica che vengono elargite, in caso di malattia, ai lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse (e che prestano la loro opera, appunto, presso gli ippodromi e i cinodromi nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche), riguardo ai quali dai d.p.r. 10 agosto 1983 n.669 e 22 luglio 1986 n. 1006 è stata disposta l'iscrizione all'NP. E questa divergenza di vedute, che è oggetto nel presente giudizio di accesa disputa fra le parti, riflette il contrasto che si è manifestato all'interno della Sezione Lavoro della Corte - e che ha dato luogo a questo intervento delle Sezioni Unite - sulla interpretazione delle disposizioni, di legge e di regolamento, emanate dal legislatore per disciplinare la materia, essendo stato in alcune sentenze sostenuto che le imprese sono tenute a corrispondere all'INPS tutti i contributi di malattia, ivi compresi quelli c.d. sociali, mentre in altre pronunce è stato affermato il contrario.
Peraltro, prima di esporre i termini di tale contrasto, ai fini della decisione è necessario riportare il contenuto sia delle disposizioni direttamente riguardanti i lavoratori per cui è causa (come si è detto, addetti ai totalizzatori degli ippodromi e, in genere, alla ricezione delle scommesse presso le agenzie ippiche e le sale da corsa), sia di quelle che, pur riferentesi a lavoratori operanti in settori diversi, appare opportuno esaminare per una migliore comprensione della complessa materia (e la cui conoscenza, pertanto, è utile ai fini della interpretazione sistematica della normativa applicabile nel caso concreto). E il contenuto di tali disposizioni va verificato in relazione al nuovo sistema normativo che è derivato dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione e con conseguente soppressione dei numerosi enti mutualistici di malattia prima esistenti, è stato sancito nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna fra coloro che prestano una attività lavorativa o meno, il diritto di ottenere dallo Stato le prestazioni sanitarie di qualsiasi natura.
III. Per quanto concerne i lavoratori subordinati privati, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prima erogata da varie Casse mutue, era stata a tutti riconosciuta con la l. 11 gennaio 1943 n. 138. Con tale legge era stato creato l'Ente di "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori" (art. 1), al quale con il d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 435, ratificato con l. 17 aprile 1956 n. 561, era stata data la denominazione di Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
In particolare, dalla legge istitutrice (art. 5, primo comma) era stato stabilito che "l'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattia" (esclusi quelli coperti da altre forme di assicurazione obbligatoria: v., ad esempio, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 che regola l'assicurazione contro le malattie professionali;
v. pure quanto si dirà fra breve riguardo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) ed era stato disposto (art. 6) che l'assistenza dovesse essere erogata sia tramite le prestazioni sanitarie (generica, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, pediatrica), sia mediante "la concessione di una indennità di malattia" per il tempo di assenza dal lavoro del lavoratore infermo.
Dalla medesima legge, inoltre, era stato previsto (artt. 9 e 10) che tutti i contributi per il finanziamento delle prestazioni dovessero gravare, in base a determinate percentuali, tanto sul datore di lavoro quanto sui lavoratori (per costoro mediante trattenuta sulla retribuzione) ed era stato prescritto che l'obbligo dell'erogazione delle prestazioni fosse a carico dell'Ente anche in caso di mancata denuncia dei lavoratori o di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (art. 11).
Dal complesso di tali disposizioni si ricava che ai lavoratori coperti da questa forma di assicurazione venivano elargite, in caso di avveramento del rischio, sia l'assistenza sanitaria, sia le prestazioni economiche, queste ultime consistenti nella erogazione dell'indennità giornaliera di malattia che aveva la funzione di sopperire alla mancanza della retribuzione per (quasi) tutta la durata dell'infermità.
Va per completezza notato che i lavoratori subordinati privati erano già da tempo soggetti, in base al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in l. 6 luglio 1939 n. 1272, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Pertanto, mentre le prestazioni di malattia venivano elargite dall'INAM, quelle pensionistiche erano erogate dall'INPS (al quale, per la verità, erano state anche assegnate altre gestioni autonome, come, ad esempio, quella per la tubercolosi). IV. Alle numerose categorie di lavoratori autonomi, con plurime disposizioni di legge succedutesi nel tempo, era stata via via estesa l'assicurazione contro le malattie, che però comprendeva la sola assistenza sanitaria (generica, specialistica, ospedaliera, ostetrica, ecc.), non essendo mai stato ai medesimi riconosciuto il diritto all'indennità economica (eccettuati alcuni casi particolari: v., ad esempio, la l. 29 dicembre 1987 n. 546, che ha attribuito anche alle lavoratrici autonome l'indennità di assenza dal lavoro a causa di maternità).
L'assistenza veniva elargita, previo versamento dei relativi contributi, da Casse mutue di malattia, comunali o provinciali, appositamente costituite - fra le quali si possono ricordare, per fare alcuni esempi, quelle istituite a favore dei coltivatori diretti (l. 22 novembre 1954 n. 1136), degli artigiani (l. 29 dicembre 1956 n. 1533) e degli esercenti le attività commerciali (l.27 novembre 1960 n. 1397) - o da Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti (v., ad esempio, la l. 8 gennaio 1952 n. 6 per gli avvocati e i procuratori, la l. 3 febbraio 1963 n. 100 per i dottori commercialisti, la l. 9 febbraio 1963 n.160 per gli ingegneri e gli architetti).
Riguardo ad alcune categorie di lavoratori autonomi, come quelle dei professionisti, le Casse provvedevano ad erogare anche le prestazioni pensionistiche (sicché i contributi versati comprendevano sia l'una che l'altra assicurazione), mentre per altre categorie le prestazioni pensionistiche venivano fornite dall'INPS (al quale, per conseguenza, erano versati i relativi contributi). V. Una categoria a parte era costituita dai c.d. "lavoratori dello spettacolo", per i quali non sempre era agevole (nè lo è tuttora) distinguere se trattavasi di lavoratori subordinati o autonomi. Inizialmente, nel periodo retto dal sistema corporativo, per le prestazioni assistenziali e previdenziali a favore di tale categoria di soggetti provvedeva la Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con il contratto collettivo del 28 agosto 1934 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 278 del 27 novembre 1934). Successivamente, dopo l'abolizione del regime corporativo, è stato emanato il d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708, poi ratificato con modificazioni dalla l. 29 novembre 1952 n.2388, in base al quale (v. l'art. 1, primo comma) la Cassa è stata mutata in ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (NP), sottoposto, come tutti gli altri istituti previdenziali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 1, secondo comma). All'ente sono stati assegnati, "a favore degli iscritti e dei loro familiari" e in corrispondenza ad altre forme di assicurazione sociale obbligatoria valide per categorie di lavoratori appartenenti ad altri settori produttivi (v. il precedente punto IV), i compiti sia "dell'assistenza in caso di malattia", sia "della concessione delle prestazioni in caso di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti" (art. 2, primo comma). Per questa ragione è stato espressamente previsto che "l'iscrizione all'ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943 n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636, e successive modificazioni".
Le singole sottocategorie di lavoratori dello spettacolo aventi diritto all'iscrizione, originariamente nel numero di diciannove, sono state elencate nell'art. 3, primo comma. L'elenco, peraltro, è andato aumentando nel tempo, giacché, a parte l'estensione operata dall'art. 2 della legge di ratifica n. 2388 del 1952 (che ha portato le categorie al numero di ventuno), con il secondo comma del medesimo art. 3 del d.lgs. è stato previsto che "con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma". Il che, successivamente, è puntualmente avvenuto, essendo state incluse nell'elenco altre sottocategorie di lavoratori dello spettacolo, sia per mezzo di decreti del Presidente della Repubblica (come è accaduto, in base a quanto si dirà fra breve, per i lavoratori di cui al presente giudizio), sia per mezzo di vere e proprie disposizioni di legge (v., ad esempio, l'art. 3 della l. 14 giugno 1973 n. 366, relativa ai calciatori e agli allenatori di calcio).
È stato previsto, per un verso, che i contributi, "a totale carico delle imprese" (salvo alcune eccezioni espressamente contemplate), dovessero essere rapportati all'ammontare della "retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto" (artt. 4 e 5); e, per un altro verso, che il contributo fosse dovuto, per l'assicurazione di malattia, nell'ammontare del 3% della retribuzione (art. 7, primo comma: v. anche i commi successivi per l'importo massimo della retribuzione giornaliera e per la possibilità di variazione della suddetta percentuale) e, per l'assicurazione relativa all'invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti, nella misura stabilita per i lavoratori dipendenti dal r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni nella l.6 luglio 1939 n. 1272 (e successive modificazioni).
Con gli artt. 12 e 14 è stato fatto riferimento all'assistenza sanitaria (elargita dall'ente "anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi"), comprendente le prestazioni medico- chirurgiche, generiche, ambulatoriali e domiciliari, quelle specialistiche, ambulatoriali e relative al parto, e il ricovero in ospedali convenzionati. Inoltre, con l'art. 13 è stato riconosciuto agli iscritti, in caso di malattia, il diritto a una indennità giornaliera rapportata ad una determinata percentuale. Dall'art. 15 è stata dettata la disciplina inerente alle prestazioni pensionistiche, elargite in caso di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti.
V.
1. Come è stato sopra accennato, le sottocategorie, originariamente elencate nell'art. 3 in numero di diciannove (attualmente in numero di ventitrè, a loro volta distinte in sottogruppi), comprendevano lavoratori nei cui confronti potevano essere instaurati - a seconda della ricorrenza dei vari requisiti delineati dalla giurisprudenza per distinguere i due diversi tipi di prestazione lavorativa - rapporti sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo (v., ad esempio, l'elenco di cui al n. 8, relativo ai concertisti e professori d'orchestra, nel quale dalla legge di ratifica sono stati aggiunti gli orchestrali e i bandisti, e quello di cui al n. 19, inerente agli operatori di cabine di sale cinematografiche). Il legislatore, in altri termini, ha voluto predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio, non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti, a vantaggio di categorie di lavoratori esplicanti la loro attività nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere se l'attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata, dell'attività prestata).
V.
2. Senza alcuna necessità di operare una siffatta distinzione, allora, i lavoratori dello spettacolo inseriti nell'elenco di cui all'originario testo dell'art. 3 del d.lgs. del 1947, poi via via ampliato, hanno potuto usufruire di tutte le provvidenze previdenziali ed assistenziali riconosciute ai lavoratori privati subordinati (i quali, come è stato sopra esposto, in origine erano iscritti nella assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e presso gli elenchi dell'INAM). Va, per conseguenza, sottolineato che, tenuto conto della disciplina contenuta nel d.lgs. c.p.s. n. 708 del 1947, sopra riferita, l'NP fungeva sia da ente di previdenza in senso stretto, perché erogava, alla pari dell'INPS (nei confronti dei lavoratori subordinati e di altre categorie espressamente previste), le pensioni agli aventi diritto, sia da ente di assistenza malattia, perché elargiva, come a quel tempo faceva l'INAM (sempre nei confronti dei lavoratori subordinati), tanto le prestazioni sanitarie - medico chirurgiche, generiche, specialistiche, ambulatoriali e domiciliari - quanto le indennità giornaliere in caso di malattia, in sostituzione della retribuzione non percepita.
V.
3. Con specifico riferimento alla questione dibattutta nel presente giudizio, va rilevato che il testo originario del n. 21 del primo comma dell'art. 3 del d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947 (aggiunto dall'art. 2 della legge di ratifica n. 2388 del 1952) contemplava "gli impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi". In forza della disposizione contenuta nel secondo comma del suddetto art. 3, peraltro, con i d.p.r. 10 agosto 1983 n. 669 e 22 luglio 1986 n. 1006 la categoria è stata estesa, prima, "ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi" e, poi, ai prestatori d'opera addetti ai "totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche".
VI. Quando sono entrati in vigore i due indicati decreti presidenziali, ai lavoratori dello spettacolo che risultavano già iscritti negli originari elenchi di cui al suddetto primo comma dell'art. 3 del d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947 (via via già ampliati), le prestazioni di malattia (sia sanitarie che indennitarie) non venivano più elargite dall'NP, dato che in precedenza era entrata in vigore la l. 23 dicembre 1978 n. 833 concernente la riforma sanitaria e l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Con tale legge (costituente l'epilogo di precedenti, preparatori provvedimenti legislativi) è stato posto a carico dello Stato l'onere di erogare le prestazioni sanitarie (generiche, specialistiche, medico-chirurgiche, ambulatoriali o ospedaliere, ecc.) a tutti i cittadini, abbienti e non abbienti, dediti a proficuo lavoro e non, essendo stata resa obbligatoria l'assicurazione contro le malattie. In base alle disposizioni della legge, che saranno fra breve esaminate, a tutti i cittadini è stato conferito il diritto all'assistenza, previo versamento - solo però da parte degli abbienti (e, personalmente, da coloro che non risultano iscritti in un ente mutualistico) - dei relativi contributi, ai cui adempimenti è stato delegato l'INPS. E, per effetto di tale disciplina, è stata disposta la soppressione di tutti gli enti, le casse e gli altri istituti, anche costituiti in forma di gestioni autonome, che in precedenza provvedevano ad erogare le suddette prestazioni alle varie categorie di lavoratori, subordinati o autonomi.
In particolare, ai fini della decisione è opportuno segnalare le seguenti disposizioni di legge.
VI.
1. Con l'art. 12 bis, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386 al d.l. 8 luglio 1974 n. 264, è stata disposta la soppressione dei consigli di amministrazione dell'INAM e dell'NP (oltre che di altri enti aventi analoghe funzioni, come l'ENPAS, l'INADEL e l'ENPDEP), da attuarsi entro il 1 luglio 1975 mediante decreto del Presidente della Repubblica.
VI.
2. Da parte dell'art. 1 l. 29 giugno 1977 n. 349 le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria, "già proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12 bis della legge 17 agosto 1974 n.386", sono state trasferite ad ogni singola regione e alle province autonome di Trento e Bolzano.
VI.
3. Dall'art. 63, commi primo e secondo, l. 23 dicembre 1978 n.833, è stato sancito il diritto all'assistenza sanitaria, tramite le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti di tutti i cittadini, ivi compresi coloro "che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica". L'assicurazione è stata prevista "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM". VI.
4. Ai sensi dell'art. 74 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, a decorrere dal 1 gennaio 1980 il compito di provvedere alle indennità di malattia, "previste dalle vigenti disposizioni in materia e già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione", è stato attribuito all'INPS, al quale è stata pure devoluta "la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni", "stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro" (v. pure, in ordine alla disciplina relativa alla erogazione dell'indennità, l'art. 1 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n. 33). VI.5. È stato stabilito, in base al terzo comma dell'art. 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, che i cittadini "di cui al comma precedente"
(vale a dire quelli "che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica"), "soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia" (c.d. tassa sulla salute), per sè e per i loro familiari, personalmente all'INPS, cui sono stati affidati gli adempimenti per la riscossione e il recupero di tali contributi. VI.
6. Viceversa, riguardo ai lavoratori già iscritti negli enti mutualistici e negli "altri istituti e gestioni interessate" ormai soppressi, a decorrere dal 1 gennaio 1980 sono stati assegnati all'INPS tutti gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero dei contributi, già "di competenza degli enti di malattia" - collegati, quindi, sia alle prestazioni sanitarie che all'indennità economica - e all'INPS è stato pure assegnato il compito di convogliare tali contributi - detratta la quota inerente all'indennità di malattia (ove erogata: v. il precedente punto VI.4.) - "nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato" (art. 76, secondo e quarto comma, l. 23 dicembre 1978 n. 833 e art. 3, sesto comma, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n.33, che ha sostituito il suddetto quarto comma dell'art. 76). VI.7.
Come appare opportuno precisare (per ragioni di maggiore comprensione), l'NP, al contrario dell'INAM, non è stato immediatamente soppresso, essendo state tenute ferme, nei confronti dei suoi iscritti, le residue funzioni relative alla erogazione delle prestazioni pensionistiche (è stato all'uopo nominato un commissario straordinario, mentre il trasferimento all'INPS delle suddette residue funzioni, di fatto, non è stato ancora attuato). VII. Con riferimento ai lavoratori risultanti già iscritti all'NP prima dell'entrata in vigore della riforma sanitaria attuata con la suddetta legge n. 833 del 1978 - senza che occorra accertare, come giova ricordare, se trattasi di lavoratori subordinati o autonomi - e in relazione al periodo successivo al 1 gennaio 1980, dal contenuto delle disposizioni legislative riportate nei punti dal VI.1 al VI.7, deve essere tratta la seguente disciplina, che costituirà un punto fermo della decisione che dovrà essere emessa: a) le prestazioni sanitarie, nei confronti dei suddetti iscritti, sono erogate non più dall'NP, ma, come per tutti gli altri cittadini, dal Servizio Sanitario Nazionale (e cioè dalle Regioni, ora per mezzo delle Aziende unità sanitarie locali);
b) riguardo ai medesimi soggetti continuano ad essere erogate le indennità di malattia (non più dall'NP, ma dall'INPS); c) i contributi di malattia, attinenti a tutte le prestazioni sanitarie (ivi compresa quella indennitaria), debbono essere versati all'INPS, che provvederà ad operare le necessarie separazioni fra la quota parte che compete all'Istituto e quella che deve essere devoluta allo Stato;
d) il versamento deve essere effettuato dalle imprese nei cui confronti sono esplicate le attività lavorative da parte dei prestatori d'opera, autonomi o subordinati che siano, iscritti negli elenchi dell'NP; e) le prestazioni pensionistiche, il cui onere pure grava sui datori di lavoro, continuano tuttora ad essere erogate dall'NP.
VIII. Da parte di alcune pronunce emesse dalla Sezione Lavoro della Corte (Cass. 21 dicembre 1994 n. 10993, Cass. 22 luglio 1995 n. 8032, Cass. 27 settembre 1995 n. 10210, Cass. 14 luglio 1997 n. 6394) è stato sostenuto che a carico dei titolari delle imprese nelle quali operano gli addetti alla ricezione delle scommesse relative alle corse dei cavalli (in generale, i prestatori d'opera previsti dal nuovo testo del n. 21 dell'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 708 del 1947, risultante dalle disposizioni dettate dai due d.p.r. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986) sussiste l'obbligo del versamento dei contributi inerenti all'indennità economica che deve essere erogata in caso di malattia ai suddetti prestatori d'opera. In pari tempo, in alcune di tali pronunce è stato in modo esplicito affermato che i titolari delle agenzie ippiche e delle sale da corsa hanno pure l'obbligo di versare all'INPS i contributi collegati alle prestazioni sanitarie (Cass. 22 luglio 1995 n. 8032, cui adde, in precedenza, Cass. 22 gennaio 1992 n. 697, che però si era pronunciata nei confronti di impresari "che organizzano spettacoli anche con scopi di divulgazione culturale"). Da parte di queste sentenze è stato osservato che l'obbligo di cui si discute è sorto a decorrere dal 1 gennaio 1984 (data di entrata in vigore del d.p.r. 1 agosto 1983 n. 669) ed è stato precisato che il soggetto attivo di tale rapporto obbligatorio deve essere individuato nell'INPS, essendo tale ente subentrato al disciolto NP nella erogazione delle prestazioni economiche di malattia. Nelle medesime sentenze, quindi, è stato sostenuto che l'iscrizione negli elenchi dell'NP dei suddetti lavoratori ha riguardato non solo la copertura previdenziale attinente alle prestazioni pensionistiche, ma anche quella relativa all'assicurazione contro le malattie e comprendente tanto le prestazioni sanitarie quanto quelle economiche. E questo assunto è stato tratto dal rilievo che i decreti presidenziali n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986 sono stati emanati in forza di una espressa delega legislativa, prevista dal secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 708 del 1947, "essendosi in tal modo provveduto ad estendere la rilevanza soggettiva di un quadro normativo sostanzialmente preesistente, nella sua interezza, alla legge n. 833 del 1978" (v. la prima delle sentenze sopra indicate).
IX. Da parte di altre pronunce (Cass. 7 agosto 1997 n. 7340 e Cass.13 febbraio 1998 n. 1524) è stato viceversa affermato che l'iscrizione obbligatoria all'NP dei "lavoratori autonomi" addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le agenzie ippiche non comporta l'integrale reviviscenza del sistema assicurativo delineato dal d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947, atteso che, già prima dell'entrata in vigore dei d.p.r. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986, erano state soppresse le Casse, gli altri Enti e tutte le gestioni autonome che prima erogavano l'assistenza sanitaria ai rispettivi iscritti, tale funzione, a norma della legge n. 833 del 1978, essendo stata attribuita alle USL (tramite le Regioni). Si aggiunge nelle medesime sentenze che l'iscrizione all'NP di nuove sottocategorie di lavoratori dello spettacolo, operata con i suddetti d.p.r. del 1983 e del 1986, non può che attenere alle residue funzioni previdenziali dell'ente (quelle relative all'erogazione delle prestazioni pensionistiche); con la conseguenza che i contributi di malattia, che debbono essere versati all'INPS ai fini dell'assistenza sanitaria, sono, a norma dell'art. 63 della sopra indicata legge n.833 del 1978, ad esclusivo carico dei "lavoratori autonomi" che prestano la loro attività presso le agenzie ippiche e le altre analoghe imprese e non a carico di queste ultime. Si precisa al riguardo che, tenuto conto dei mutamenti legislativi, nel frattempo intervenuti con l'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'iscrizione all'NP dei suddetti lavoratori non può comportare l'applicazione nei loro confronti di quella parte del d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947 che poneva a carico dei committenti la contribuzione per l'assistenza sanitaria "a prestatori d'opera non subordinati". A sostegno di questo indirizzo, in primo luogo, viene invocata la relazione illustrativa allo schema del d.p.r. n. 669 del 1983, nella quale era stato rilevato che la previsione dell'obbligo dell'iscrizione all'NP, per i prestatori d'opera per cui è causa, era collegata alla opportunità di provvedere nei confronti dei medesimi "alla estensione della copertura previdenziale", e si afferma che con quest'ultima espressione è stato fatto riferimento esclusivamente alla tutela pensionistica e non all'assicurazione contro le malattie. In secondo luogo, vengono indicate disposizioni di legge emanate in epoca successiva, in alcune delle quali, a proposito dell'indennità economica di malattia, si menzionano come destinatari della stessa "i lavoratori dipendenti" (art. 1 d.l. 30 dicembre 1979 n. 666, convertito in l. 29 febbraio 1980 n. 33 e art.24 l. 29 marzo 1989 n. 88), mentre, in altre, riguardo ai soggetti che, "in base alla normativa vigente", sono tenuti a versare il contributo inerente alle prestazioni sanitarie elargite dal Servizio Sanitario Nazionale, si fa riferimento "ai datori di lavoro" (art.11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502).
Infine, si trae argomento dalla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. del 1947 secondo cui "il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'NP, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro ente".
X. Fra i due indirizzi giurisprudenziali deve essere condiviso quello per primo indicato.
È agevole, innanzi tutto, replicare alle argomentazioni da ultimo richiamate con i seguenti rilievi: a) il lessico usato nelle disposizioni di legge non sempre è conforme al significato tecnico-giuridico che il legislatore intende assegnare alle espressioni usate, sicché l'improprietà del linguaggio non impedisce all'interprete di dare alle norme, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il senso corrispondente alla loro effettiva ratio (v., ad esempio, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 18 del 19 gennaio 1995, con la quale, a proposito della facoltà concessa "ai lavoratori" di riscattare periodi lavorativi non coperti da contribuzione, è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, in base al rilievo che il termine "lavoratori", contenuto nella norma e collegato alla locuzione "datori di lavoro", va riferito anche ai "familiari coadiuvanti delle imprese artigiane"; v. anche Cass. 15 maggio 1993 n. 5552, nella quale è stato asserito che, ai fini della determinazione della competenza per territorio nelle cause di previdenza, il terzo comma dell'art. 444 c.p.c. attiene alle controversie relative non solo "agli obblighi dei datori di lavoro", ma anche agli obblighi "dei titolari di un rapporto di parasubordinazione" e a quelli dei "lavoratori autonomi"); b) l'espressione "copertura previdenziale" non può essere limitata alla assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità (ed ai superstiti), ma corrisponde anche alla tutela assicurativa contro il rischio di malattia dei lavoratori, conformemente a quanto dispone l'art. 38, secondo comma, della Costituzione (v., al riguardo, le esaurienti argomentazioni svolte nella sentenza n. 10993 del 21 dicembre 1994, sopra indicata), specie ove si consideri che l'assetto normativo risultante dal complesso delle disposizioni contenute nel d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947 era rivolto a garantire tutti i soggetti assicurati proprio dal rischio di malattia oltre che da quello collegato alla vecchiaia e alla invalidità; c) non può trarsi argomento dalla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. del 1947, dal momento che tale disposizione faceva espresso riferimento ad un'ipotesi eccezionale (quello della doppia iscrizione a più enti previdenziali) assolutamente non equiparabile a quella, del tutto normale (e, quindi, per nulla eccezionale), ora risultante dalla legge di riforma sanitaria:
quest'ultima, infatti, intervenuta in un tempo successivo, ha sancito per tutti i cittadini - e non per alcune limitate categorie di soggetti - il diritto ad usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, sicché il diritto in questione non può avere alcuna attinenza con la previsione della norma sopra indicata (anche perché, per i lavoratori per cui è causa, non vi è stata, ne' vi poteva essere, alcuna delibera da parte dell'NP:
v. in tal senso Cass. 21 dicembre 1994 n. 10993). Ma, a parte queste considerazioni, ciò che vieppiù rileva è l'argomento di fondo che è stato posto a fondamento del primo indirizzo, in base al quale è stato sottolineato come il legislatore, con le disposizioni contenute nel d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947, abbia voluto estendere l'ampia tutela accordata ai lavoratori subordinati ad una intera categoria di altri lavoratori, quelli dello spettacolo, in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere l'esatta natura del rapporto che lega i medesimi ai loro committenti (v. quanto è stato esposto nel precedente punto V.1 a confutazione della tesi secondo cui i prestatori d'opera di cui si discute debbono essere considerati, senz'altro, "lavoratori autonomi").
Vanno, al riguardo, ribadite le argomentazioni già svolte (v. il precedente punto VII), a proposito dei soggetti originariamente iscritti all'NP (rectius, appartenenti alle sottocategorie comprese fin dall'origine negli elenchi dell'NP). Fermo restando che le prestazioni sanitarie, nei confronti di tali soggetti, ora vengono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ai medesimi vengono pure elargite le indennità di malattia, anche se l'ente erogante è ora l'INPS e non l'NP. E, come contraltare di questa disciplina, che non è stata mutata nella sostanza rispetto al passato, è stata pure tenuta ferma, in base alle disposizioni di legge indicate nei precedenti punti VI.1 e segg., la disciplina relativa al versamento dei contributi, che comprendono tutte le prestazioni (sia sanitarie che indennitarie) e che debbono essere corrisposti all'INPS dalle imprese nei cui confronti svolgono la loro opera i suddetti lavoratori originariamente iscritti all'NP.
Orbene, indubbio essendo che tali lavoratori (fin dall'inizio facenti parte, anche formalmente, della categoria dei lavoratori dello spettacolo) continuano ad usufruire, anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del sistema sanitario nazionale, di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalle norme dettate nei loro confronti, non si vede per quale ragione ad altre sottocategorie di lavoratori, appartenenti al medesimo settore produttivo e successivamente incluse nell'elenco - in forza, peraltro, di una disposizione contenuta nello stesso testo di legge (quella di cui al secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. del 1947) - possano essere negate alcune delle suddette prestazioni. Una siffatta conclusione - nell'ordinamento non sussistendo alcuna norma che possa esserle di supporto - confliggerebbe con l'interpretazione sia letterale (e logica), sia sistematica, della complessa normativa dettata nella materia e contrasterebbe con il principio generale di uguaglianza (oltre che di razionalità) risultante dall'art. 3 della Costituzione;
di tal che, come è stato affermato in alcune delle sentenze indicate nel precedente punto VIII, sarebbe del tutto irrazionale la tesi che intendesse escludere la categoria dei lavoratori per cui è causa (addetti ai totalizzatori degli ippodromi e dei cinodromi e alla ricezione delle scommesse delle agenzie ippiche) dal beneficio dell'indennità giornaliera di malattia in caso di avveramento del rischio. Ciò posto, una volta ammessa tale conclusione, deve parimenti ammettersi che le imprese, che impiegano i lavoratori da ultimo indicati, debbano sopportare tutti i contributi previdenziali originariamente previsti dalle norme contenute nel d.lgs.c.p.s. n. 708 del 1947. A tale ulteriore conclusione, del resto, pure si perviene considerando, per un verso, che l'intero ammontare dei contributi in questione - con la sola distinzione che ora deve farsi in ordine all'ente beneficiario (che, ripetesi, prima era l'NP e ora è anche l'INPS) - continuano a gravare, come si è detto, sulle imprese previste nell'originario elenco contenuto nel più volte indicato art. 3 del d.lgs. del 1947; e, per un altro verso, che i lavoratori per cui è causa sono stati iscritti negli elenchi dell'NP, il quale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 63 della legge n.833 del 1978, è "un istituto mutualistico di natura pubblica".
Trattandosi di lavoratori iscritti in un ente mutualistico, basta fare riferimento alle disposizioni di legge indicate nel precedente punto VI.
6. per ritenere che, anche per tali soggetti, all'INPS siano stati assegnati gli adempimenti concernenti l'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi collegati alla erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che sono stati definiti "sociali" nelle precedenti sentenze che si sono occupate dell'argomento. Per conseguenza, contrariamente a quanto è stato ritenuto nella sentenza impugnata, l'obbligo già esistente per le imprese appartenenti al settore dello spettacolo (in relazione alle categorie inizialmente comprese nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 3 del d.lgs.
del 1947) di versare all'NP i contributi relativi alle prestazioni, sanitarie o economiche, di malattia, non solo è rimasto invariato, ma deve anche intendersi esteso alle altre imprese via via incluse nell'elenco, con la sola peculiarità, più volte sottolineata, che all'NP è stato sostituito l'INPS. E, in tal senso, debbono essere condivise le censure formulate dall'Istituto ricorrente alla decisione impugnata, che è stata basata su una non corretta interpretazione delle norme di legge che regolano la materia.
A conclusione di tutti i rilievi che precedono, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, deve essere accolto il ricorso principale proposto dall'INPS e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere quindi rinviata, per un nuovo esame, ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Firenze e che, tenuto conto di quanto è stato esposto nel punto I della presente sentenza, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"Poiché i lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche - elencati, insieme con altri prestatori d'opera che esercitano un'analoga attività nel settore dello spettacolo, nel punto 21 dell'art. 3, primo comma, d.lgs.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708, introdotto dalla legge di ratifica 29 novembre 1952 n. 2388 e poi sostituito dai d.p.r. 1 agosto 1983 n. 669 e 22 luglio 1986 n. 1006 - in caso di malattia hanno diritto di ricevere, a norma degli artt. 2, primo comma lett. a, 12, 13 e 14 del suddetto d.lgs. n. 708 del 1947, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'INPS), senza che rilevi, ai fini della erogazione dell'indennità economica, la riforma sanitaria attuata dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute a versare all'INPS, a norma dell'art. 76 della legge da ultimo indicata e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei suddetti d.p.r. (a seconda dei lavoratori negli stessi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli attinenti alle suddette prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 18 marzo 1999.