Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 agosto 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 2009 |
Commentari • 11
- 1. La partecipazione di minorenni negli spettacoli televisivi: l’esibizione dal vivo in reality e nei festivalLuigi Badolati · https://www.filodiritto.com/ · 25 novembre 2020
- 2. Milleproroghe 2016: il testo coordinato del decreto-legge in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2017
- 3. Legge 18 giugno 2009 numero 69, il testo integraleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 15 luglio 2009
- 4. Collegato Competitività: in Gazzetta la riforma del processo civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2009
- 5. Semplificazione, competitivita' e processo civile (finanziaria 2009)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 11 marzo 2009
Il Collegato per lo sviluppo economico, ora Ddl n. 1441-bis-B AC, e' tornato alla Camera per l'approvazione definitiva. Qui il testo approvato dal Senato il 4 marzo scorso (n. 1082 AS). Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile Capo I INNOVAZIONE Art. 1. (Banda larga) 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 27/11/2013, n. 7Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA N. 7/2013/RIS IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE composta dai magistrati: Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI Presidente Stefano IMPERIALI Consigliere Maurizio PALA Consigliere Angela SILVERI Consigliere relatore Mario NISPI LANDI Consigliere relatore Vincenzo PALOMBA Consigliere Luigi CIRILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Fondazioni IN RA ES, in persona del Presidente e legale rappresentante dr. Luca Ceriscioli, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Franco Ferrari presso il cui studio è elettivamente …Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/11/2013, n. 9704Provvedimento: N. 01262/2013 REG.RIC. N. 09704/2013 REG.PROV.COLL. N. 01262/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2013, proposto da: AL IO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Angiuli e Giovanni Pallottino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Vincenzo Picardi, n. 4/b; contro ï€ il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei …Leggi di più...
- art. 25 legge 69/2009·
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- 3. TAR Pescara, sez. I, sentenza 20/12/2010, n. 1289Provvedimento: N. 00478/2006 REG.RIC. N. 01289/2010 REG.SEN. N. 00478/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 478 del 2006, proposto da: Di AR IE e Di AR IN, rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso il suo studio, in ES, via Venezia, n. 25;; contro Il Comune di Francavilla al Mare, rappresentato e difeso dall'avv.to Diego De Carolis, con domicilio eletto presso il suo studio, in ES, via Pesaro 54 Sc.A; per l'annullamento della …Leggi di più...
- carenza di pareri e certificazioni·
- violazione art. 20 e 21 lr 18/1983·
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- violazione legge 241/1990·
- violazione art. 21 lr 18/1983·
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- violazione legge 237/01 sull'espropriazione·
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- 4. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/04/2010, n. 5621Provvedimento: N. 08440/2009 REG.RIC. N. 05621/2010 REG.SEN. N. 08440/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 8440 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc “Ingegnere Antonio Pompa Srl”, in persona del legale rappresentante p.t, amministratore unico ing. Antonio Pompa ( in qualità di impresa mandante di una costituenda A.T.I. con capogruppo mandataria la società “Lucci Salvatore Impresa di costruzioni s.r.l.”) rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudario e Ferdinando Scotto, con domicilio …Leggi di più...
- responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione·
- art. 1338 c.c.·
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- art. 1226 c.c.·
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- art. 97 della Costituzione·
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- art. 1337 c.c.·
- art. 21 quinquies e 21 nonies legge 241/1990
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 581Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo Grossi - Presidente di Sez.- ff. di Primo Presidente " Francesco Amirante - Presidente di Sez.- " Gaetano Garofalo - Consigliere - " MO Genghini " " Giuseppe Ianniruberto " " MA GN " " Francesco Cristarella ST " " Giovanni Prestipino " Rel. " Erminio Ravagnani " ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 15512/96 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in …Leggi di più...
- obbligo di versamento all'inps da parte dei datori di lavoro·
- decorrenza·
- dall'entrata in vigore dei d.p.r. n. 669/83 e 1006/86 in relazione ai lavoratori ivi contemplati·
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Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei 1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 3 7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di
personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 .
9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall' articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , e' trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". - Art. 2. (Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia) 1. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295 , alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Nota all' art. 2 :
- L' art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295 , recante "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico", cosi' recita:
"Art. 3 (Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia). - 1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.
2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge". - Art. 3. (Attivita' didattica nei musei) 1. All' articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , recante "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
"Art. 7 (Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale). - 1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attivita' culturali di cui al comma 7 dell'art. 2".