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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/07/2024, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 62/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto “Riattivazione rapporti bancari e risarcimento danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 62 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
5.09.63 a Gravina di Puglia e residente in [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ruocco, in virtù di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domici- liati presso il suo studio in Foggia (Via Lustro n. 29),
APPELLANTI
E con sede in Milano, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei Controparte_1
necessari poteri in forza di procura speciale, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv. ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, in virtù di procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio legale dell'avv. Sergio Carabellese (C.so Alcide de Gasperi n. 292)
APPELLATA
pagina 1 di 6 All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 23.02.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.01.2021 e conveni- Parte_1 Parte_2
vano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo:
a) che la banca convenuta fosse condannata alla riattivazione dei rapporti bancari n. 400942857 e n. 3945748;
b) in via subordinata, che fosse ordinato alla banca di fornire le motivazioni del recesso dai detti rapporti;
c) che la stessa convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da essi attori, nella misura di € 5.100,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore del proprio difensore antistatario.
A sostegno della domanda gli attori esponevano:
- che erano contitolari del rapporto di conto corrente n. 400942857;
- che era inoltre titolare del contratto di conto corrente n. 3945748; Parte_2
- che tali conti erano stati accesi presso la filiale di Andria della e che avevano Controparte_1
utilizzato il conto corrente n.400942857 per soddisfare le esigenze primarie, domiciliando tra l'altro il pagamento delle utenze domestiche;
- che l'istituto di credito convenuto, con nota del 14.08.2019, aveva comunicato ad essi attori l'immediato recesso dal contratto di conto corrente n. 400942857, da loro contestato con nota del
20.09.2019, in quanto privo di giustificazione anche alla luce dell'assenza di debitoria;
- che con nota del 27.09.2019, aveva inoltre comunicato l'immediato recesso dal Controparte_1
contratto di conto corrente n. 3945748, anche in questo caso senza giustificazione;
- che avevano nuovamente contestato, con nota del 17.10.2019, l'operato dell'istituto di credito, invitandolo a riattivare i rapporti bancari;
- che i rapporti di conto corrente erano stati di fatto chiusi ad ottobre 2019, con impossibilità di operarvi, e con conseguente mancato pagamento dei R.I.D. relativi alle utenze domestiche e telefoniche;
- che la chiusura dei conti aveva causato ad essi attori svariati disagi di tipo organizzativo nella gestione dei pagamenti;
pagina 2 di 6 - che, in diritto, il recesso operato dalla banca senza preavviso doveva ritenersi illegittimo, violan- do l'art. 1845 c.c. e l'art. 126 septies TUB, oltre che i principi di correttezza e buona fede nell'ese- cuzione dei contratti, avendo la banca rifiutato di fornire le motivazioni del recesso.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il 30.04.2021, la CP_1
contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e
[...]
compensi del giudizio.
Più in particolare, eccepiva in primo luogo di aver rispettato il termine di preavviso per l'eser- cizio del diritto di recesso prescritto dall'art. 1833 c.c. e, in realtà, di non avere mai bloccato né estinto i due conti correnti, essendo pendente una procedura di reclamo stragiudiziale, ed avendo così continuato a permettere gli addebiti automatici per il pagamento delle utenze domestiche, consentendo agli attori di attivarsi per aprire un nuovo conto corrente su cui regolare i pagamenti medesimi.
Quanto al danno asseritamente subito dagli attori, la convenuta ha evidenziato la genericità delle avverse allegazioni e la circostanza che il conto corrente n. 400942857 non fosse stato mai estinto, avendo essa banca continuato a dare esecuzione ai pagamenti delle utenze domestiche.
Senza alcuna attività istruttoria e sulla scorta della sola documentazione prodotta dalle parti il
Tribunale di Trani, Sezione civile, Area commerciale, in composizione monocratica, con sentenza n. 2172/21 emessa in data 17.12.2021 rigettava le domande proposte da e Parte_1
e condannava gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali Parte_2
in favore della Controparte_1
Avverso detta sentenza hanno spiegato appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 13.01.2022, e chiedendo, per i motivi di Parte_1 Parte_2
seguito indicati e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«a) Condannare la convenuta alla riattivazione di tutti i rapporti bancari per cui è causa n. CP_2
400942857 e n. 3945748, per le ragioni di cui in premessa.
b) In via subordinata, ordinare all'Intermediario di fornire agli attori le motivazioni del recesso dai rapporti bancari de quo, per le ragioni di cui in narrativa.
c) Condannare in ogni modo la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dagli attori, questi determinati in € 5.100,00 ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario». pagina 3 di 6 Con comparsa in data 22.04.2022 si è costituita in giudizio la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure sia incorso in errore nel rigettare la domanda attrice sul presupposto che il recesso dai contratti di conto corrente sia stato preannunciato;
a loro avviso, invece, il recesso sarebbe illegittimo, in quanto esercitato senza preavviso, in violazione dell'art.1855 c.c.
La censura è infondata.
Giova premettere che il recesso dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato di cui all'art. 1855 c.c. costituisce una ipotesi di recesso cd. “determinativo”, avente la funzione di inte- grare i contratti di durata privi di termine finale. Per l'esercizio del suddetto diritto di recesso non
è richiesta alcuna indagine causale sulle motivazioni, sicché il vincolo si estingue in base alla mera espressione della volontà di recedere dal contratto (recesso cd. “ad nutum”), purché manifestata entro il termine di preavviso stabilito dagli usi o in quello residuale di quindici giorni, al fine di evitare che l'interruzione improvvisa e inaspettata del rapporto danneggi l'altro contraente1.
Tanto premesso, rileva la Corte che, nel ricostruire in fatto la vicenda, gli stessi appellanti confermano che la abbia manifestato per tempo la propria volontà di esercitare il Controparte_1
recesso dai contratti di c/c n. 400942857 e n. 3945748 mediante l'invio di lettere raccomandate, rispettivamente, in data 14.08.2019 e 27.09.2019, annunciando, inoltre, in data 10.12.2020, che il recesso da entrambi i contratti di c/c avrebbe prodotto i suoi effetti a partire dal 28.12.2020.
Pertanto, atteso che, ai sensi dell'art.1855 c.c., ciascun contraente può recedere nel termine sta- bilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni, è evidente che la abbia ampia-mente CP_2
rispettato il termine imposto dalla legge.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda, spiegata in primo grado in via subordinata, di ordinare alla di CP_2 fornire le motivazioni del recesso dai rapporti bancari de quo, ribadendo che “l'intermediario ha violato il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, rifiutandosi di fornire le motivazioni del relativo recesso”.
pagina 4 di 6 Anche questo motivo va disatteso poiché, per un verso, sono errate le argomentazioni in diritto degli appellanti e, per l'altro, risultano sforniti di prova i fatti addotti a fondamento delle loro pretese.
Giova ricordare che il recesso di cui all'art.1855 c.c. costituisce una ipotesi di recesso ad nutum che non abbisogna di alcuna giustificazione causale da parte di chi lo esercita, salvo che la controparte abbia contestato e provato l'abuso del diritto dell'istituto di credito e dunque la com- messa violazione del generale principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, gli appellanti si limitano a contestare l'abuso del diritto di recesso esercitato dalla senza tuttavia fornire alcun principio di prova circa il comportamento scorretto della CP_2
stessa e, tra l'altro, sostenendo erroneamente che tale condotta negligente si configura quando l'altro contraente non riveli la “giusta causa” del recesso. In tal modo gli appellanti finiscono per confondere un asserito e inesistente obbligo di motivazione - non previsto dalla disciplina legale - con la violazione del principio di buona fede, che può, invece, configurarsi, secondo una pacifica giurisprudenza, solo allorché la eserciti il diritto di recesso “con modalità non necessarie CP_2
ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiu- stificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulte- riori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti” (cfr. Trib. Catania, Sez.
IV, 21 settembre 2023).
Orbene, mentre la ha dimostrato la propria la buona fede provando docu- Controparte_1
mentalmente di aver atteso oltre un anno dal momento in cui il recesso avrebbe dovuto spiegare efficacia per chiudere i conti correnti, di contro gli appellanti non hanno fornito alcuna prova dell'allegato abuso del diritto da parte della pure gravando su di essi l'onere di fornire la CP_2
relativa dimostrazione.
Alla luce dell'infondatezza dei motivi di gravame, resta assorbita la domanda di condanna al risarcimento dei danni, la quale è, in ogni caso, totalmente sfornita di prova sotto il profilo della causalità giuridica e della entità del danno conseguenza.
Al rigetto dell'appello consegue - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - la condanna degli appellanti e tra loro in solido, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. CP_3
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente pagina 5 di 6 infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 13.01.2022, da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 2172/21 emessa in data 17.12.2021 dal Tribunale di Trani,
[...]
Sezione civile, Area commerciale, in composizione monocratica, tra gli appellanti e la CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna gli appellanti e tra loro in solido, alla rifu- Parte_1 Parte_2
sione in favore di delle spese legali del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 2,000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art.1, co.18, L.228/2012.
Così decisa il 29 maggio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha affermato che “Nel corso dell'esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso ad nutum dell'istituto di credito purché anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'articolo 1845, comma 3, del Cc e perché tale condotta negoziale della banca non contrasta con il principio generale di buona fede esecutiva di cui all'articolo 1375 del Cc, laddove si è in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore, come nel caso di ripetuti e ingiustificati sconfinamenti”(così Cass. civ., sez. I , 22 dicembre 2020, n. 29317).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto “Riattivazione rapporti bancari e risarcimento danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 62 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
5.09.63 a Gravina di Puglia e residente in [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ruocco, in virtù di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domici- liati presso il suo studio in Foggia (Via Lustro n. 29),
APPELLANTI
E con sede in Milano, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei Controparte_1
necessari poteri in forza di procura speciale, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv. ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, in virtù di procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio legale dell'avv. Sergio Carabellese (C.so Alcide de Gasperi n. 292)
APPELLATA
pagina 1 di 6 All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 23.02.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.01.2021 e conveni- Parte_1 Parte_2
vano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo:
a) che la banca convenuta fosse condannata alla riattivazione dei rapporti bancari n. 400942857 e n. 3945748;
b) in via subordinata, che fosse ordinato alla banca di fornire le motivazioni del recesso dai detti rapporti;
c) che la stessa convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da essi attori, nella misura di € 5.100,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore del proprio difensore antistatario.
A sostegno della domanda gli attori esponevano:
- che erano contitolari del rapporto di conto corrente n. 400942857;
- che era inoltre titolare del contratto di conto corrente n. 3945748; Parte_2
- che tali conti erano stati accesi presso la filiale di Andria della e che avevano Controparte_1
utilizzato il conto corrente n.400942857 per soddisfare le esigenze primarie, domiciliando tra l'altro il pagamento delle utenze domestiche;
- che l'istituto di credito convenuto, con nota del 14.08.2019, aveva comunicato ad essi attori l'immediato recesso dal contratto di conto corrente n. 400942857, da loro contestato con nota del
20.09.2019, in quanto privo di giustificazione anche alla luce dell'assenza di debitoria;
- che con nota del 27.09.2019, aveva inoltre comunicato l'immediato recesso dal Controparte_1
contratto di conto corrente n. 3945748, anche in questo caso senza giustificazione;
- che avevano nuovamente contestato, con nota del 17.10.2019, l'operato dell'istituto di credito, invitandolo a riattivare i rapporti bancari;
- che i rapporti di conto corrente erano stati di fatto chiusi ad ottobre 2019, con impossibilità di operarvi, e con conseguente mancato pagamento dei R.I.D. relativi alle utenze domestiche e telefoniche;
- che la chiusura dei conti aveva causato ad essi attori svariati disagi di tipo organizzativo nella gestione dei pagamenti;
pagina 2 di 6 - che, in diritto, il recesso operato dalla banca senza preavviso doveva ritenersi illegittimo, violan- do l'art. 1845 c.c. e l'art. 126 septies TUB, oltre che i principi di correttezza e buona fede nell'ese- cuzione dei contratti, avendo la banca rifiutato di fornire le motivazioni del recesso.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il 30.04.2021, la CP_1
contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e
[...]
compensi del giudizio.
Più in particolare, eccepiva in primo luogo di aver rispettato il termine di preavviso per l'eser- cizio del diritto di recesso prescritto dall'art. 1833 c.c. e, in realtà, di non avere mai bloccato né estinto i due conti correnti, essendo pendente una procedura di reclamo stragiudiziale, ed avendo così continuato a permettere gli addebiti automatici per il pagamento delle utenze domestiche, consentendo agli attori di attivarsi per aprire un nuovo conto corrente su cui regolare i pagamenti medesimi.
Quanto al danno asseritamente subito dagli attori, la convenuta ha evidenziato la genericità delle avverse allegazioni e la circostanza che il conto corrente n. 400942857 non fosse stato mai estinto, avendo essa banca continuato a dare esecuzione ai pagamenti delle utenze domestiche.
Senza alcuna attività istruttoria e sulla scorta della sola documentazione prodotta dalle parti il
Tribunale di Trani, Sezione civile, Area commerciale, in composizione monocratica, con sentenza n. 2172/21 emessa in data 17.12.2021 rigettava le domande proposte da e Parte_1
e condannava gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali Parte_2
in favore della Controparte_1
Avverso detta sentenza hanno spiegato appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 13.01.2022, e chiedendo, per i motivi di Parte_1 Parte_2
seguito indicati e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«a) Condannare la convenuta alla riattivazione di tutti i rapporti bancari per cui è causa n. CP_2
400942857 e n. 3945748, per le ragioni di cui in premessa.
b) In via subordinata, ordinare all'Intermediario di fornire agli attori le motivazioni del recesso dai rapporti bancari de quo, per le ragioni di cui in narrativa.
c) Condannare in ogni modo la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dagli attori, questi determinati in € 5.100,00 ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario». pagina 3 di 6 Con comparsa in data 22.04.2022 si è costituita in giudizio la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure sia incorso in errore nel rigettare la domanda attrice sul presupposto che il recesso dai contratti di conto corrente sia stato preannunciato;
a loro avviso, invece, il recesso sarebbe illegittimo, in quanto esercitato senza preavviso, in violazione dell'art.1855 c.c.
La censura è infondata.
Giova premettere che il recesso dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato di cui all'art. 1855 c.c. costituisce una ipotesi di recesso cd. “determinativo”, avente la funzione di inte- grare i contratti di durata privi di termine finale. Per l'esercizio del suddetto diritto di recesso non
è richiesta alcuna indagine causale sulle motivazioni, sicché il vincolo si estingue in base alla mera espressione della volontà di recedere dal contratto (recesso cd. “ad nutum”), purché manifestata entro il termine di preavviso stabilito dagli usi o in quello residuale di quindici giorni, al fine di evitare che l'interruzione improvvisa e inaspettata del rapporto danneggi l'altro contraente1.
Tanto premesso, rileva la Corte che, nel ricostruire in fatto la vicenda, gli stessi appellanti confermano che la abbia manifestato per tempo la propria volontà di esercitare il Controparte_1
recesso dai contratti di c/c n. 400942857 e n. 3945748 mediante l'invio di lettere raccomandate, rispettivamente, in data 14.08.2019 e 27.09.2019, annunciando, inoltre, in data 10.12.2020, che il recesso da entrambi i contratti di c/c avrebbe prodotto i suoi effetti a partire dal 28.12.2020.
Pertanto, atteso che, ai sensi dell'art.1855 c.c., ciascun contraente può recedere nel termine sta- bilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni, è evidente che la abbia ampia-mente CP_2
rispettato il termine imposto dalla legge.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda, spiegata in primo grado in via subordinata, di ordinare alla di CP_2 fornire le motivazioni del recesso dai rapporti bancari de quo, ribadendo che “l'intermediario ha violato il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, rifiutandosi di fornire le motivazioni del relativo recesso”.
pagina 4 di 6 Anche questo motivo va disatteso poiché, per un verso, sono errate le argomentazioni in diritto degli appellanti e, per l'altro, risultano sforniti di prova i fatti addotti a fondamento delle loro pretese.
Giova ricordare che il recesso di cui all'art.1855 c.c. costituisce una ipotesi di recesso ad nutum che non abbisogna di alcuna giustificazione causale da parte di chi lo esercita, salvo che la controparte abbia contestato e provato l'abuso del diritto dell'istituto di credito e dunque la com- messa violazione del generale principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, gli appellanti si limitano a contestare l'abuso del diritto di recesso esercitato dalla senza tuttavia fornire alcun principio di prova circa il comportamento scorretto della CP_2
stessa e, tra l'altro, sostenendo erroneamente che tale condotta negligente si configura quando l'altro contraente non riveli la “giusta causa” del recesso. In tal modo gli appellanti finiscono per confondere un asserito e inesistente obbligo di motivazione - non previsto dalla disciplina legale - con la violazione del principio di buona fede, che può, invece, configurarsi, secondo una pacifica giurisprudenza, solo allorché la eserciti il diritto di recesso “con modalità non necessarie CP_2
ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiu- stificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulte- riori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti” (cfr. Trib. Catania, Sez.
IV, 21 settembre 2023).
Orbene, mentre la ha dimostrato la propria la buona fede provando docu- Controparte_1
mentalmente di aver atteso oltre un anno dal momento in cui il recesso avrebbe dovuto spiegare efficacia per chiudere i conti correnti, di contro gli appellanti non hanno fornito alcuna prova dell'allegato abuso del diritto da parte della pure gravando su di essi l'onere di fornire la CP_2
relativa dimostrazione.
Alla luce dell'infondatezza dei motivi di gravame, resta assorbita la domanda di condanna al risarcimento dei danni, la quale è, in ogni caso, totalmente sfornita di prova sotto il profilo della causalità giuridica e della entità del danno conseguenza.
Al rigetto dell'appello consegue - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - la condanna degli appellanti e tra loro in solido, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. CP_3
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente pagina 5 di 6 infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 13.01.2022, da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 2172/21 emessa in data 17.12.2021 dal Tribunale di Trani,
[...]
Sezione civile, Area commerciale, in composizione monocratica, tra gli appellanti e la CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna gli appellanti e tra loro in solido, alla rifu- Parte_1 Parte_2
sione in favore di delle spese legali del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 2,000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art.1, co.18, L.228/2012.
Così decisa il 29 maggio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha affermato che “Nel corso dell'esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso ad nutum dell'istituto di credito purché anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'articolo 1845, comma 3, del Cc e perché tale condotta negoziale della banca non contrasta con il principio generale di buona fede esecutiva di cui all'articolo 1375 del Cc, laddove si è in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore, come nel caso di ripetuti e ingiustificati sconfinamenti”(così Cass. civ., sez. I , 22 dicembre 2020, n. 29317).