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28 dicembre 1978
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20 agosto 1980
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9 ottobre 2010
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Art. 63. (Assicurazione obbligatoria)
A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
((A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma.
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.
L'entita' del contributo e la modalita' di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.))
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita ((...)) la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo.
Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))
A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
((A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma.
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.
L'entita' del contributo e la modalita' di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.))
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita ((...)) la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo.
Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))
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- 1. Agenzia delle Entrate, la notifica della cartella esattoriale senza l'oggetto non blocca la prescrizione: nuova sentenzaAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 21 gennaio 2026 · 8.781204
[…] Con il primo motivo di ricorso, l'INPS sosteneva che il credito in questione fosse soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, richiamando l'art. 2946 del c.c. e l'art. 63 della legge n. 833 del 1978. […]
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Giurisprudenza • 118
- 1. Corte Cost., sentenza 07/02/2000, n. 43Provvedimento: […] Allora si proponeva la soppressione non dell'intero testo normativo recato dal secondo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, ma solo di una parte di quest'ultima disposizione. La proposta di soppressione riguardava un insieme di locuzioni, sottratte le quali dall'art. 63, […]Leggi di più...
- contestata preclusione della libertà di scelta tra servizio e assistenza privata·
- servizio sanitario nazionale·
- inidoneita' del quesito a conseguire il risultato prefigurato·
- facoltà della corte di consentirlo·
- iscrizione al servizio per l'assistenza obbligatoria contro le malattie·
- inammissibilità della richiesta.·
- giudizio di ammissibilita'·
- richiesta di abrogazione referendaria·
- controllo di ammissibilità della corte costituzionale·
- sanità pubblica·
- condizioni e limiti.·
- procedimento in camera di consiglio·
- incidenza sulla corretta espressione del voto da parte degli elettori·
- attribuzione al 'referendum' di funzione esclusivamente propositiva·
- 'referendum' abrogativo