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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3600/21 r. g., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Forgione, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Sturno, v.le Puccini n. 7
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 581 Parte_1 del 2021 del Tribunale di Benevento, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso il
Decreto Ministeriale n. 742275/A/NA, emesso dalla Controparte_3 con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di euro 3.320,00 per violazione dell'art. 49, comma 5, del d.l.vo n. 231 del 2007 e succ. mod., per avere acquisito in trasferimento la somma di euro 45.000,00 a mezzo assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità.
1 Censurava la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto sufficiente la mera consapevolezza della condotta, senza considerare l'assenza di dolo nell'integrazione della condotta contestata e sanzionata, per essere stato ella esponente in assoluta buona fede nella mancata apposizione di detta clausola.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado, quindi con l'annullamento della sanzione opposta.
Si costituiva il indicato in epigrafe, resistendo all'appello, del quale preliminarmente CP_1 eccepiva l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134, qui ratione temporis applicabile, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene uno specifico motivo di impugnazione, pur riproduttivo di argomento già sconfessato dal Giudice di prime cure (profilo tuttavia che, come si vedrà, si riverbera sul merito della decisione e non sull'ammissibilità del gravame), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idoneo a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va rigettato.
L'art. 3 della l. n. 689 del 1981 testualmente reciuta:
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2 Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il primo Giudice, citando anche la giurisprudenza della Suprema Corte, ha quindi correttamente ritenuto irrilevante la buona fede della ricorrente, di per sé ininfluente ad escludere la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato, per il quale è appunto sufficiente la coscienza e volontà della condotta.
Ancor più recentemente la (arg., ex plurimis, da Cass., II, 29.3.2024 n. 8588) ha Parte_2
puntualizzato che in tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa;
ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come "buona fede", può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, essendo a tal fine è necessaria la ricorrenza di un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta.
Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza.
In tale contesto, nel precedente di questa Corte territoriale, prodotta dall'ingiunta appellante, era stata considerata l'impostazione materiale dell'assegno, elemento che aveva ragionevolmente tratto in errore, laddove nella fattispecie al vaglio alcun elemento di questo tipo o di tipo analogo è stato dedotto e valorizzato.
A quanto esposto consegue, pacifica la commissione del fatto, che l'appello proposto va inevitabilmente disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva e complessiva peculiarità della vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3600/21 r. g., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Forgione, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Sturno, v.le Puccini n. 7
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 581 Parte_1 del 2021 del Tribunale di Benevento, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta avverso il
Decreto Ministeriale n. 742275/A/NA, emesso dalla Controparte_3 con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di euro 3.320,00 per violazione dell'art. 49, comma 5, del d.l.vo n. 231 del 2007 e succ. mod., per avere acquisito in trasferimento la somma di euro 45.000,00 a mezzo assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità.
1 Censurava la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto sufficiente la mera consapevolezza della condotta, senza considerare l'assenza di dolo nell'integrazione della condotta contestata e sanzionata, per essere stato ella esponente in assoluta buona fede nella mancata apposizione di detta clausola.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado, quindi con l'annullamento della sanzione opposta.
Si costituiva il indicato in epigrafe, resistendo all'appello, del quale preliminarmente CP_1 eccepiva l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134, qui ratione temporis applicabile, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene uno specifico motivo di impugnazione, pur riproduttivo di argomento già sconfessato dal Giudice di prime cure (profilo tuttavia che, come si vedrà, si riverbera sul merito della decisione e non sull'ammissibilità del gravame), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idoneo a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va rigettato.
L'art. 3 della l. n. 689 del 1981 testualmente reciuta:
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2 Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il primo Giudice, citando anche la giurisprudenza della Suprema Corte, ha quindi correttamente ritenuto irrilevante la buona fede della ricorrente, di per sé ininfluente ad escludere la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato, per il quale è appunto sufficiente la coscienza e volontà della condotta.
Ancor più recentemente la (arg., ex plurimis, da Cass., II, 29.3.2024 n. 8588) ha Parte_2
puntualizzato che in tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa;
ciò determina che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come "buona fede", può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, essendo a tal fine è necessaria la ricorrenza di un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta.
Inoltre, l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza.
In tale contesto, nel precedente di questa Corte territoriale, prodotta dall'ingiunta appellante, era stata considerata l'impostazione materiale dell'assegno, elemento che aveva ragionevolmente tratto in errore, laddove nella fattispecie al vaglio alcun elemento di questo tipo o di tipo analogo è stato dedotto e valorizzato.
A quanto esposto consegue, pacifica la commissione del fatto, che l'appello proposto va inevitabilmente disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva e complessiva peculiarità della vicenda azionata, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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