TRIB
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/05/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
n. 658 /2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Irene COLLADET Presidente dott.ssa Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 658 2024 promossa con ricorso depositato in data
02/04/2024 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
NICOLO' 12 32036 SEDICO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Martino Fogliato
e Giuseppe Ferrulli, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi;
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2
FRAZIONE SOIS 32 32100 BELLUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia
Sommacal, presso la quale è pure domiciliato;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
1 vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note d'udienza depositate dalle parti;
considerato che
la separazione dei coniugi è stata omologata con sentenza in data
23.8.2023;
considerato che
da quella data i coniugi hanno dichiarato di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza;
considerato che
è decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 [...]
, come da atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del CP_1
Comune di Sedico, al n. 19, p.te II, s. A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“2) la casa coniugale assegnata alla signora con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili, in sede di separazione avendo il sig. , tra l'altro, ceduto Controparte_1 la propria quota-parte di proprietà alla signora , così come da accordi in sede Pt_1 di giudizio di separazione e portato via con sé i propri beni personali essendosi trasferito presso altro domicilio e residenza;
3) I figli vivranno con la madre presso l'abitazione a 32036 Sedico (BL) in Piazza
San Nicolò, 12;
Gli stessi verranno gestiti dai signori e in accordo secondo il Pt_1 CP_1 seguente piano genitoriale e in particolare:
Il figlio non autosufficiente potrà vedere il padre Persona_1 quando lo vorrà compatibilmente alle sue esigenze di studio e lavoro.
Il figlio minorenne potrà vedere il padre nei tre pomeriggi Persona_2 infrasettimanali concomitanti con l'attività del gioco del calcio, passione sportiva che entrambi condividono, con impegno dei coniugi di aiutarsi nel prelevare e ritirare il figlio equamente presso l'attività sportiva calcistica.
2 Il minore potrà stare col padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con la volontà del minore e gli impegni scolastici e sportivi dello stesso.
Entrambi i genitori potranno far visita ai ragazzi presso il domicilio dell'altro coniuge in ogni momento previo congruo preavviso e compatibilmente alle condizioni di studio, di sport e desideri dei ragazzi;
I figli frequentano:
Il figlio il maggiorenne: Per_1
• Frequenta l'università facoltà psicologia Org_1
• Attività ludiche/sportive: il ragazzo non è autosufficiente e frequenta il gioco del calcio presso la prima squadra del con allenamenti il martedì, mercoledì e Org_2 venerdì dalle 18:00 alle 19:30;
Il figlio minorenne : Per_2
• la scuola edile di Sedico con orario dalle 9:00 alle 15:30;
- attività pomeridiane ed extrascolastiche del minore: disporsi che il sig. possa stare e tenere con sé il figlio minorenne CP_1 Per_2
appassionato, come il padre, del gioco del calcio per il tempo necessario ad
[...] effettuare le 3 sedute di allenamento infrasettimanali pomeridiane il martedì, mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00 presso l' di Sedico Org_3 compatibilmente con la volontà del minore, gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
- disporsi il seguente calendario per le festività scolastiche infrasettimanali e ponti: il minore trascorrerà dette festività a turnazione con ciascun genitore, compatibilmente con i suoi desideri, volontà ed eventuali impegni di lavoro e scuola;
- disporsi che le vacanze natalizie, estive scolastiche e festività comprese, alternativamente le festività di Natale e di Capodanno, con rotazione dei anno in anno, potranno essere trascorse dal figlio minore per metà con ciascun genitore, alternando di anno in anno la rotazione del minore tra genitori;
il minore poi potrà trascorrere le vacanze estive per almeno 7 giorni anche non consecutivi con il padre e con la madre. Il restante periodo feriale verrà trascorso dal minore per come da turnazione che verrà stabilita e proposta ai punti precedenti. Il tutto compatibilmente con i suoi desideri, volontà ed eventuali impegni di lavoro e scuola.
4) il Sig. , quale padre, continuerà a corrispondere, come già in sede Controparte_1 di separazione statuito, l'importo complessivo mensile di €. 500,00, (€. 250,00 a figlio) rivalutabile annualmente ex lege dal gennaio 2024, da corrispondere entro il
3 giorno 15 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente della moglie le cui coordinate saranno fornite. L'assegno unico universale oggi percepito dalla madre rimane alla stessa andando a sommarsi al contributo di mantenimento sopra indicato.
5) Le ulteriori spese straordinarie per il figlio/i, che così, in via del tutto esemplificativa, si indicano in visite mediche specialistiche, farmaci e medicine di tal tipo, interventi ed operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista etc., tasse e spese universitarie, libri di testo, nonché ogni diversa attività ricreativa che, in futuro, intenderà svolgere saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% come da protocollo del Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di conoscere e aver letto.
6) i coniugi, hanno definito, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistiti, avendo sciolto anche la comunione legale dei beni tra loro esistita e confermano di non aver null'altro più a che pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo o ragione;
7) i coniugi prestano assenso al rilascio del passaporto o documenti inerenti ai figli validi per l'espatrio”.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di procedere con le annotazioni di legge.
Così deciso in Belluno, il 02/05/2024
Il Presidente
dott.ssa Irene Colladet
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Irene COLLADET Presidente dott.ssa Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 658 2024 promossa con ricorso depositato in data
02/04/2024 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
NICOLO' 12 32036 SEDICO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Martino Fogliato
e Giuseppe Ferrulli, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi;
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2
FRAZIONE SOIS 32 32100 BELLUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia
Sommacal, presso la quale è pure domiciliato;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
1 vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note d'udienza depositate dalle parti;
considerato che
la separazione dei coniugi è stata omologata con sentenza in data
23.8.2023;
considerato che
da quella data i coniugi hanno dichiarato di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza;
considerato che
è decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 [...]
, come da atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del CP_1
Comune di Sedico, al n. 19, p.te II, s. A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“2) la casa coniugale assegnata alla signora con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili, in sede di separazione avendo il sig. , tra l'altro, ceduto Controparte_1 la propria quota-parte di proprietà alla signora , così come da accordi in sede Pt_1 di giudizio di separazione e portato via con sé i propri beni personali essendosi trasferito presso altro domicilio e residenza;
3) I figli vivranno con la madre presso l'abitazione a 32036 Sedico (BL) in Piazza
San Nicolò, 12;
Gli stessi verranno gestiti dai signori e in accordo secondo il Pt_1 CP_1 seguente piano genitoriale e in particolare:
Il figlio non autosufficiente potrà vedere il padre Persona_1 quando lo vorrà compatibilmente alle sue esigenze di studio e lavoro.
Il figlio minorenne potrà vedere il padre nei tre pomeriggi Persona_2 infrasettimanali concomitanti con l'attività del gioco del calcio, passione sportiva che entrambi condividono, con impegno dei coniugi di aiutarsi nel prelevare e ritirare il figlio equamente presso l'attività sportiva calcistica.
2 Il minore potrà stare col padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con la volontà del minore e gli impegni scolastici e sportivi dello stesso.
Entrambi i genitori potranno far visita ai ragazzi presso il domicilio dell'altro coniuge in ogni momento previo congruo preavviso e compatibilmente alle condizioni di studio, di sport e desideri dei ragazzi;
I figli frequentano:
Il figlio il maggiorenne: Per_1
• Frequenta l'università facoltà psicologia Org_1
• Attività ludiche/sportive: il ragazzo non è autosufficiente e frequenta il gioco del calcio presso la prima squadra del con allenamenti il martedì, mercoledì e Org_2 venerdì dalle 18:00 alle 19:30;
Il figlio minorenne : Per_2
• la scuola edile di Sedico con orario dalle 9:00 alle 15:30;
- attività pomeridiane ed extrascolastiche del minore: disporsi che il sig. possa stare e tenere con sé il figlio minorenne CP_1 Per_2
appassionato, come il padre, del gioco del calcio per il tempo necessario ad
[...] effettuare le 3 sedute di allenamento infrasettimanali pomeridiane il martedì, mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00 presso l' di Sedico Org_3 compatibilmente con la volontà del minore, gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
- disporsi il seguente calendario per le festività scolastiche infrasettimanali e ponti: il minore trascorrerà dette festività a turnazione con ciascun genitore, compatibilmente con i suoi desideri, volontà ed eventuali impegni di lavoro e scuola;
- disporsi che le vacanze natalizie, estive scolastiche e festività comprese, alternativamente le festività di Natale e di Capodanno, con rotazione dei anno in anno, potranno essere trascorse dal figlio minore per metà con ciascun genitore, alternando di anno in anno la rotazione del minore tra genitori;
il minore poi potrà trascorrere le vacanze estive per almeno 7 giorni anche non consecutivi con il padre e con la madre. Il restante periodo feriale verrà trascorso dal minore per come da turnazione che verrà stabilita e proposta ai punti precedenti. Il tutto compatibilmente con i suoi desideri, volontà ed eventuali impegni di lavoro e scuola.
4) il Sig. , quale padre, continuerà a corrispondere, come già in sede Controparte_1 di separazione statuito, l'importo complessivo mensile di €. 500,00, (€. 250,00 a figlio) rivalutabile annualmente ex lege dal gennaio 2024, da corrispondere entro il
3 giorno 15 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente della moglie le cui coordinate saranno fornite. L'assegno unico universale oggi percepito dalla madre rimane alla stessa andando a sommarsi al contributo di mantenimento sopra indicato.
5) Le ulteriori spese straordinarie per il figlio/i, che così, in via del tutto esemplificativa, si indicano in visite mediche specialistiche, farmaci e medicine di tal tipo, interventi ed operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista etc., tasse e spese universitarie, libri di testo, nonché ogni diversa attività ricreativa che, in futuro, intenderà svolgere saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% come da protocollo del Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di conoscere e aver letto.
6) i coniugi, hanno definito, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistiti, avendo sciolto anche la comunione legale dei beni tra loro esistita e confermano di non aver null'altro più a che pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo o ragione;
7) i coniugi prestano assenso al rilascio del passaporto o documenti inerenti ai figli validi per l'espatrio”.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di procedere con le annotazioni di legge.
Così deciso in Belluno, il 02/05/2024
Il Presidente
dott.ssa Irene Colladet
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
4