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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/11/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
(DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX
ART:281 sexies cpc)
Verbale della causa N.r.g. 4494/2022 tra
La sig.ra , nata a [...], il [...] e corrente Parte_1 in Pisa, Piazza Donati n° 15, C.F. , rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall' Avv. Luisa Rita Sacheli, del Foro di Pisa (C.F. ) C.F._2
e
Attrice
Il sig. Ing. ella sua qualità di figlio e unico erede della de cuius Controparte_1
Prof.ssa (nata a [...] il [...] , deceduta il Persona_1
9.5.23 a Pisa -cod. fisc. ), nato a [...] il C.F._3
29.8.1986 (c.f. ), residente in [...]
Gabba, 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Bianchi (cod. fisc.
e (cod. fisc. ); C.F._5 Controparte_2 C.F._6
Il Geometra con studio in Pisa, Via A. della Pura n. 4, non in proprio CP_3 ma nella qualità di amministratore pro-tempore del Controparte_4
P.IV , rappresentato e difeso dagli Avv.ti David RI (CF:
[...] P.IV_1
e AR RI (CF: ) CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8
Convenuti
Oggi 25.11.25 ad ore 10,00, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa
Margherita Politi, sono comparsi per parte attrice l'Avv. Sacheli oggi sostituita dall'avv. Nocent Roberto il quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa
Per il convenuto compare l'Avv. Bianchi il quale precisa le CP_1 conclusioni come da note conclusive
Per il convenuto compare l'avv. RI il quale precisa le CP_4 conclusioni come da note conclusive, e in subordine aderisce alla proposta conciliativa formulata dal resistente CP_1 Sono presenti per la pratica forense le dott.sse e Persona_2
Controparte_5
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
A seguito di discussione orale,
Il Got
Si ritira in camera di consiglio e , all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' attrice, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, entrambi i convenuti ed esponeva quanto segue:
-La sig.ra acquistava l'immobile facente parte del Condominio Parte_2
Piazza Donati n° 15, posto in Pisa, Piazza Donati n° 15, in data 27.01.2017;
-Nel giugno 2018 la ricorrente, dopo un periodo di assenza da Pisa, verificava che l'immobile in oggetto, posto all'ultimo piano dello stabile Condominiale, aveva subito, in varie parti, delle infiltrazioni, e provvedeva a comunicarlo immediatamente all'Amministratore del Condominio;
- A seguito di ciò, considerato che le proprie richieste restavano inevase, l'odierna ricorrente, in data 08.06.2020, promuoveva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti del
Condominio in oggetto e della sig.ra (Vedi Doc. n° 1 ) ; Persona_1
- Il CTU affermava che la responsabilità dell'evento era da attribuirsi alla tubazione presente nella terrazza, ( tubazione di derivazione del rubinetto sul terrazzo, a tasca) dell'unità immobiliare della sig.ra , la quale addirittura avrebbe rimosso, Persona_1 medio tempore, la tubatura in questione;
In particolare nella relazione peritale si legge : “ appare che l'origine delle problematiche insorte nell'unità abitativa della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazioni progressive con provenienza da una tubazione.
L'unica tubazione (poi rimossa) e collocata a monte delle zone che hanno presentato e presentano le problematiche per cui ATP è quella in precedenza descritta ( tubazione di derivazione al rubinetto sul terrazzo a tasca ) …” (Vedi pag. 7 ATP) ; il CTU affermava che, sebbene la tubazione fosse stata rimossa e non aveva potuto eseguire tutta una serie di prove, ” ... non era possibile stabilire con certezza se l'effettiva origine sia da ricondursi a quella tubazione;
si osserva che n conseguenza di detta rimozione le problematiche non si siano più manifestate ... “ ( Vedi Doc. n° 2 ) ;
Parte attrice lamentava, pertanto, aver subito danni economici alle pareti della propria abitazione a seguito delle infiltrazioni di acqua dovute alle perdite (con manifestazioni progressive) provenienti dalla tubazione di derivazione del rubinetto sul terrazzo a tasca (a suo tempo collocata ed ad uso esclusivo della convenuta . Per_1
Tali danni erano stati accertati dal Ctu nominato in seguito a procedura di accertamento tecnico preventivo.
Chiedeva quindi il ristoro di tali danni, comprensivi degli oneri di ATP, e spese di mediazione, lamentando inoltre come, a differenza di quanto affermato dal CTU non poteva delinearsi nessun concorso di colpa dell'attrice nella causazione dei danni accertati.
Pertanto, il CTU nominato dichiarava che i danni causati all'immobile dell'attrice erano da ricondursi “con la maggiore probabilità” alle perdite della tubazione che faceva capo al terrazzo in uso alla e così Per_1 confermava la responsabilità della sola suddetta odierna convenuta per i danni lamentati dalla comparente, con esclusione di ogni responsabilità a carico del . Controparte_6
Del resto la relazione peritale individuava e quantificava i lavori da eseguirsi sull'immobile dell' attrice al fine di riparare i danni accertati stabilendo a carico della stessa una co responsabilità nella misura del 30%.
Tanto premesso parte attrice così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia :
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile all'unità immobiliare di proprietà della sig.ra Prof. Per_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
Donati n°15, C.F. , ovvero riconducibile al C.F._9
, in persona del rappresentante legale, Controparte_7 pro-tempore, Geom. , C.F./P.I. e per l'effetto Parte_3 P.IV_1 condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e subiti dalla Dr.ssa pari ad €uro 5.800,00 oltre Iva a titolo di Parte_1 remissione in pristino dello stato dei luoghi, oltre alla spese sostenute per la CTU come liquidate dal Tribunale di Pisa in €uro 2.381,93 (di cui €uro
1152,90 per spese) , oltre IV come per legge, €uro 1660,00 per spese e compensi legali per l'ATP ex art. 696 bis c.p.c., €uro 48,50 spese di mediazione ed €uro 500,00 compensi legali per la relativa fase, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto pagamento e sino al saldo ovvero di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia per le causali di cui in narrativa.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi legali .”
Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra la quale contestava le Per_1 risultanze peritali chiedendo disporsi nuova consulenza e precisamente eccepiva e contestava:
“La Sig.ra ha chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Pt_1
702 bis c.p.c. esclusivamente sulla base delle risultanze della CTU del
Geom. asserendo che: «Dalla relazione tecnica esperita in sede di Per_3
ATP ex art. 696 bis c.p.c., appare indubbia che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere alla sig.ra Parte_4
(ricorso, punto 15).
Tale affermazione non corrisponde assolutamente al vero, per tutti i motivi che nei prossimi paragrafi si esporranno in dettaglio ma che da subito si sintetizzano:
- non è affatto vero che la CTU abbia attribuito con certezza la responsabilità delle infiltrazioni nell'appartamento alla (presunta) Pt_1 rottura di un piccolo tubo sulla terrazza posta sopra il tetto;
- la CTU si esprime in forma dubitativa e ipotetica sulle cause delle infiltrazioni, ammettendo essa stessa l'esistenza di cause o concause ulteriori;
- la stessa ricorrente Sig.ra menziona nel suo atto introduttivo altre Pt_1 cause delle infiltrazioni e dei danni;
- molteplici elementi precisi e concordanti escludono che le infiltrazioni dipendano da una (presunta) rottura di un piccolo tubo sulla terrazza sopra il tetto e fanno invece ritenere che le infiltrazioni derivino dalle precarie condizioni del vecchio tetto sopra l'appartamento privo Pt_1 di una guaina impermeabile;
- in estremo subordine, l'eventuale accertamento che una rottura del piccolo tubo sulla terrazza ha provocato le infiltrazioni nell'appartamento determinerebbe una responsabilità condominiale e non esclusiva Pt_1 della Sig.ra Per_1
In via principale, si deve pertanto escludere radicalmente che quanto emerso in sede di CTP possa essere considerato adeguato e sufficiente a giustificare una condanna della Sig.ra al risarcimento dei danni Per_1 richiesti dalla Sig.ra La domanda dovrà quindi essere Pt_1 integralmente respinta per mancanza di prova.”
Tanto premesso così concludeva:
“Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa
- in via principale, respingere integralmente la richiesta di risarcimento danni della Sig.ra in quanto non provata e comunque infondata;
Pt_1
- in via subordinata, disporre il mutamento del rito al fine di svolgere un'istruttoria non sommaria, che preveda la rinnovazione della CTU e la valutazione da parte del Giudicante anche di ulteriori documenti e testimonianze;
- in via ulteriormente subordinata, nel caso dovesse essere accertata una rottura del tubo sulla terrazza, responsabile delle infiltrazioni nell'appartamento condannare al risarcimento del danno il Pt_1
, ai sensi dell'art. 1123 c.c. oppure, in Controparte_4 subordine, ai sensi dell'art. 1126 c.c., con eventuale sospensione del presente processo rispetto al giudizio R.G. n. 1697/2008, ai sensi dell'art.
295 c.p.c.;
- in ogni caso, decurtare di almeno 1/3 qualsiasi risarcimento dovesse essere riconosciuto alla Sig.ra in ragione della condotta colposa Pt_1 tenuta da quest'ultima, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in giudizio parte convenuta , la quale chiedeva CP_4 respingersi la domanda attrice nei suoi confronti per mancanza di responsabilità dello stesso e appoggiava, condividendole in gran parte, le risultanze peritali, così affermando:
“Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ha avuto
l'indubitabile merito di accertare, da un lato, con un giudizio di ragionevole certezza che le infiltrazioni per cui è causa non sono state provocate da fenomeni meteorici – il consulente ha effettuato numerosi sopralluoghi anche nell'immediatezza di importanti fenomeni atmosferici
– e dall'altro, con un giudizio di “maggior probabilità”, che le infiltrazioni lamentate siano state provocate da un tubazione situata sulla terrazza nella disponibilità esclusiva della convenuta Prof.ssa Per_1 unico condomino a farne uso e ad averne accesso: se tale giudizio di
“maggior probabilità” non ha potuto assurgere a certezza è unicamente
a causa del fatto che la stessa Prof.ssa ha alterato per ben due Per_1 volte lo stato dei luoghi, prima tra l'evento dannoso e l'inizio della A.T.P.,
e poi addirittura in corso di A.T.P., tra il primo ed il secondo sopralluogo, peraltro proprio per porre fine alla evidenti infiltrazioni (che infatti sono cessate!).
Ad oggi quindi, ad ormai cinque anni dalla prima denuncia della sig.ra
nonostante due sopralluoghi compiuti da personale inviato Pt_1 dall'amministratore Geometra – uno al “ritorno a casa” della Pt_3 sig.ra e l'altro, quasi due anni dopo, durante una evidente Pt_1 infiltrazione nata da un tubo in uso alla Prof.ssa – e nonostante Per_1 un accertamento tecnico preventivo che ha analizzato i luoghi ed effettuato una pluralità di sopralluoghi anche e soprattutto a seguito di importanti eventi atmosferici – e siamo certi che se ci fossero state ulteriori infiltrazioni dal 2021 al 2023 la sig.ra ce ne avrebbe resi Pt_1 immediatamente partecipi ed avrebbe recato in giudizio ogni conseguente prova (…) – non esiste la minima prova, e neppure un indizio, che gli asseriti danni rilevati all'interno dell'appartamento della sig.ra e Pt_1 rilevati nel lontano 2018 siano stati provocati da una mancata tenuta della copertura condominiale di fronte ad eventi atmosferici, ma esiste anzi un giudizio tecnico secondo cui dette infiltrazioni sono state con maggior probabilità provocate dalla tubazione della Prof.ssa giudizio che Per_1 non è effettivamente mai assurto a certezza in quanto quest'ultima ha rimosso completa-mente la tubazione in questione, in corso di accertamento, di fatto impedendo qualsiasi ulteriore accertamento (ma anche ponendo fine ad ogni rischio di infiltrazione, in effetti!).
Ma non solo: il consulente tecnico incaricato dal Tribunale, in sede di chiarimenti a fronte delle osservazioni del consulente di parte Pinelli, ha osservato altresì che «fatto che i locali dell'unità in proprietà alla ricorrente e oggetto delle manifestazioni infiltrative evidenziate siano stati tenuti chiusi per quasi 18 mesi può aver contribuito ad una formazione progressiva (probabilmente aumentandone l'entità) di muffe e/o deterioramento delle finiture delle pareti in-terne», ed ha conseguentemente osservato che «in considerazione della collocazione delle muffe per buona parte in zone oggetto anche di infiltrazioni, rilevato altresì che alcune delle voci del computo riportato alla risposta precedente non possono essere parzializzate data la loro necessità nell'ambito d'insieme di un cantiere, a parere del sottoscritto la quota spettante alle muffe con riguardo agli importi delle voci 2, 3, 4 e 5 del computo detto può ragionevolmente essere stimata nel 30%».
Così concludeva:
Tanto basta per respingere ogni possibile doglianza della ricorrente verso il condominio, quindi chiede all'Ill.mo Tribunale adito di:
- in via principale, respingere le richieste della ricorrente, in generale ed in particolare in quella parte in cui chiedono l'accertamento e la dichiarazione che i danni da essa subiti siano riconducibili al Condominio
Donati n. 15, così come la conseguente richiesta di condanna al CP_7 risarcimento dei danni patiti ed ogni conseguente spesa (di CTU, legali e di mediazione, oltre interessi);
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del , CP_4 accertare il concorso colposo di parte ricorrente in misura non inferiore al 30%, e quindi limitare la responsabilità del nella misura CP_4 massima del 70% dell'importo richiesto in considerazione delle considerazioni compiute dal consulente tecnico in ordine all'individuazione quale concausa nella misura del 30% dei danni nella chiusura dell'immobile per 18 mesi.
Con vittoria di spese legali, spese vive ed oneri di legge.” All'udienza dell'1.6.23, la causa veniva dichiarata interrotta per decesso della convenuta Per_1
Il processo veniva riassunto da parte attrice.
Si costituiva per la il figlio (erede universale) sig. Ing. Per_1 CP_1
[...]
Successivamente la causa, istruita mediante produzione documentale e prova orale per interpello, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione orale.
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Dalla documentazione in atti e dall'espletamento dell'istruttoria emerge ictu oculi la parziale fondatezza della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, limitatamente ai danni già accertati e quantificati in sede di ATP (danni non contestati né nell'an né nel quantum e risultati non pagati) e tenuto conto del concorso di colpa della stessa.
Il CTU nella propria relazione peritale ha dettagliatamente precisato le fonti del proprio convincimento e dato prova delle risultanze peritali e del ragionamento alla base delle stesse nonchè confermato e spiegato in modo esaustivo (anche in sede di “integrazioni” sulle osservazioni del CTP della convenuta osservazioni oggi riproposte nei medesimi termini) Per_1 perchè l'accertamento tecnico preventivo, da lui condotto dopo adeguato e sufficiente studio – anche tramite termo-rilevazione – lo portava a ritenere che «l'origine delle problematiche insorte nell'unità della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazione progressive con provenienza da una tubazione», opinione che confermava anche a seguito dei chiarimenti solo definendola, per correttezza, «la più probabile origine». Il CTU poteva all'epoca dare un giudizio solo in termini di altra probabilità, e non di assoluta certezza. E questo perché, è risultato pacifico che in corso di ATP lo stato dei luoghi è stato totalmente alterato dalla
Prof.ssa rendendo impossibile qualsiasi ulteriore analisi e Per_1 comunque un giudizio in termini di “certezza”;
l'ATP ha determinato, sulla base di una pluralità di elementi – con un giudizio (non di “certezza”) bensì di alta probabilità – che la causa delle infiltrazioni in casa del giugno 2018 è da individuarsi nelle perdite Pt_1 derivanti dalla tubazione della Prof.ssa Per_1 Il CTU è stato chiaro nello spiegare le ragioni del proprio convincimento:
“le problematiche lamentate sono pressoché circoscritte in una porzione dell'unità abitativa che può essere individuata nei due locali in affaccio su Borgo Stretto, parte del corridoio-disimpegno, una parete del soggiorno (allegato elaborato grafico indicativo) ed alle sovrastanti sezioni del piano soppalco;
dette zone hanno come “epicentro” sovrastante il terrazzo in copertura a servizio dall'unità confinante di proprietà della resistente sig.ra Nel corso del mandato si sono Per_1 effettuati riscontri anche a seguito di eventi di piogge al fine di poter valutare se le problematiche fossero riconducibili ad infiltrazioni meteoriche, ma non sono state apprezzate alterazioni di temperatura ed umidità nelle zone in oggetto;
sono altresì stati descritti fenomeni di importanti manifestazioni di acqua in scorrimento sulle murature oggetto di problematiche anche in giornate di sole, come peraltro anche nei giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali del 22.02.2021. Nel corso delle operazioni peritali si è riscontrato che lo stato dei luoghi del terrazzo in copertura (terrazzo dell'unità propr. Migliori) è risultato essere stato alterato nel dettaglio relativamente ad una tubazione che serviva un rubinetto in una delle paretine (paretina corta lato B. Stretto) di parapetto del terrazzo a tasca;
in data 22.02.2021 era presente un tappo di chiusura della tubazione (allegato: doc. fotografica), mentre in data 20.05.2021 riscontravo che il tappo e la relativa tubazione erano stati rimossi
(allegato: doc. fotografica). Sulla scorta di quanto sopra detto, e quindi sulla base degli accertamenti tutti effettuati e potuti effettuare, appare che
l'origine delle problematiche insorte nell'unità della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazione progressive con provenienza da una tubazione. L'unica tubazione riscontrata (poi rimossa) e collocata a monte delle zone che hanno presentato e presentano le problematiche per cui l'ATP è quella in precedenza descritta (tubazione di derivazione al rubinetto sul terrazzo a tasca); tenuto conto che la stessa tubazione è stata rimossa generando una alterazione dello stato dei luoghi non è stato possibile per il sottoscritto procedere alla effettuazione di prove (es. traccianti di colorante) per confermarne o escluderne l'origine. Non è quindi possibile stabilire con certezza se l'effettiva origine sia da ricondursi a quella tubazione;
si osserva che in conseguenza di detta rimozione le problematiche non si siano più manifestate […] a fronte delle risposte al quesito posto allo scrivente, emerge che la più probabile origine delle problematiche nell'appartamento della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazione progressive con provenienza da una tubazione»”. Aggiungeva nella relazione integrativa :
“… quanto concluso nasce «da una lettura di più elementi, ossia «evento/i in assenza di precipitazioni, nessuna manifestazione riscontrata a seguito della rimozione della detta tubazione, manifestazioni circoscritte alla zona perimetrale del terrazzo lato Borgo Stretto con nessuna manifestazione nelle zone centrali e sul lato opposto della falda principale», ed inoltre che
«appare inoltre necessario precisare che il calpestio della terrazza sia posto al livello della parte alta dei soffitti interni dell'unità e che Pt_1 quindi una eventuale perdita della detta tubazione (posta a breve distanza dal calpestio) infiltrandosi nella muratura di parapetto avrebbe potuto percorrere l'interno della muratura stessa e infiltrarsi (come verosimilmente accaduto) in vari punti interni prospicenti l'origine all'interno dell'unità ”. Pt_1
Non rilevante e non concludente l'allegazione di parte resistente CP_1 di fenomeni di infiltrazioni a causa di precipitazioni atmosferiche in altri appartamenti, si veda in proposito la replica del CTU: “Quanto sopra
(riferito ad altra falda di copertura e sovrastante ad altra/e unità immobiliari) a giudizio dello scrivente non può essere la prova che se vi sia stata eventualmente una infiltrazione in un altro settore di copertura debbano necessariamente esservi occorse anche nella falda di copertura oggetto del presente accertamento preventivo…”
Non vi sono, quindi, concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati dall'attrice siano riconducibili, come paventato da parte convenuta, ad “altra causa” (precipitazioni atmosferiche e stato manutentivo del tetto sovrastante detto CP_8 appartamento).
Viceversa, vi sono plurimi elementi di prova tra loro convergenti, precisi e attendibili (come correttamente riscontrato dal CTU), dai quali è possibile desumere con un elevato grado di probabilità idoneo al raggiungimento della prova che i danni in contestazione siano riconducibile alla rottura della tubazione idrica riconducibile alla Prof.ssa
Per_1
A riguardo appare, innanzitutto, opportuno fare chiarezza sui principi giuridici afferenti all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile attese le difese di parte convenuta secondo Per_1 cui non sussisterebbe prova del nesso di causalità, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tra la rottura della tubazione della terrazza e i danni lamentati e manifestati. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
Del resto, come specificato dal geometra in sede di chiarimenti, Per_3
«una perdita continuativa anche se minima (in particolare se non scoperta
a stretto giro), può ragionevolmente creare infiltrazioni tali da imbibire intonaci e murature […] una eventuale perdita della detta tubazione
(posta a breve distanza dal calpestio) infiltrandosi nella muratura di parapetto avrebbe potuto percorrere l'interno della muratura stessa e infiltrarsi (come verosimilmente accaduto) in vari punti interni prospicenti
l'origine all'interno dell'unità . Pt_1
Nel caso di specie, trova applicazione la responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell' art. 2051.c.c.
E' risultato accertato con “la maggiore” probabilità che “una perdita continuativa anche se minima (in particolare se non scoperta a stretto giro), può ragionevolmente creare infiltrazioni tali da imbibire intonaci e murature […]”.
E' risultato pacifico che il tubo di collegamento (che partiva dall'autoclave della sig.ra “iniziò a perdere sopra il tetto, in corrispondenza di Per_1 una giuntura, nel punto in cui entrava nel muro della terrazza…”.
E' risultato pacifico che tale impianto è stato posto ed era ad uso esclusivo della convenuta che lo aveva installato e poteva utilizzarlo (come meglio credeva) e sulla quale incombeva l'obbligo di custodia e manutenzione.
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia comporta che il danno sia prodotto dalla cosa stessa, o perché sia suscettibile, per la sua intrinseca natura, di produrlo, o perché in essa siano insorti agenti dannosi, ancorchè provocati da elementi provenienti dall'esterno: si richiede che l'agente dannoso si inserisca intimamente nella cosa in custodia, si da alterarne la natura e il comportamento in modo tale da provocarne un intrinseco dinamismo dannoso, non è cioè sufficiente, a tal fine, un mero collegamento spaziale tra l'agente dannoso e la cosa in custodia (Cass.15/10/77 n.4417).
Trattasi, nel caso in esame, addirittura di tubazione che portava acqua dall'interno dell'appartamento della Prof.ssa – ricollegandosi alla Per_1 autoclave della stessa – sino al terrazzo da sempre in uso esclusivo alla medesima che ne faceva un uso assolutamente personale ed ne Per_1 era pertanto l'unica custode ossia l'unica in grado di vigilare affinché non recasse danni a terzi tanto che in occasione delle infiltrazioni era proprio la convenuta Prof.ssa ad inviare il proprio tecnico ad interrompere Per_1
l'afflusso di acqua.
Totalmente inconferente appare, pertanto, ogni riferimento della convenuta tanto all'art. 1123 cod. civ. quanto all'art. 1126 cod. Per_1 civ.: non si sta infatti discutendo di un danno provocato da un bene condominiale, o dalla mancata manutenzione di un bene condominiale, e neppure della manutenzione di un lastrico solare in uso esclusivo ad un singolo condomino.
Si tratta di un elemento ben distinto dal lastrico, ossia una tubazione da sempre in uso esclusivo di un singolo condomino – la Prof.ssa – Per_1 che ne aveva la disponibilità esclusiva e quindi la custodia e che infatti ne cessava l'uso (ed addirittura la rimuoveva) allorquando si accorgeva dal danno provocato, senza chiedere autorizzazioni né contributi alle spese agli altri condomini.
Il proprietario della struttura di cui si discute ha l'obbligo di tenerlo in buono stato in modo tale da consentire il normale funzionamento dello stesso.
Qui rileva l'esistenza di un rapporto di custodia di oggetti inanimati.
Per il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, il custode di un bene è responsabile per i danni occorsi dal bene sottoposto alla sua custodia, ai sensi dell'art. 2051c.c. La responsabilità ha natura oggettiva, come dire: sei il custode, la tua cosa (come in questo caso) ha causato un danno (provato) e a te spetta risarcirlo e sistemare il tutto. Unica eccezione: il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile che rappresenti la reale causa del danno. Il caso fortuito può essere rappresentato anche dal comportamento di un terzo. In effetti un conto è che una cosa abbia causato un danno, altro che una persona l'abbia utilizzata ed alla fine si sia giunti al medesimo risultato. Spetterà comunque a chi ha la custodia della cosa, dimostrare che, in assenza dell'evento eccezionale, il danno non si sarebbe verificato: nulla di tutto ciò è stato provato dalla convenuta.
Obbligo del custode, infatti, è quello di eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare che le cose di cui egli abbia la custodia cagionino danni a terzi estranei, come quelli derivanti dalle infiltrazioni: nulla di tutto ciò è stato provato dalla convenuta.
In argomento è interessante sottolineare che, secondo la giurisprudenza prevalente , ” in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art.2051 c.c. individua, come detto, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che un eventuale vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiato-custode nei confronti dello stesso costruttore”
(Cass.30.10.08 n.26051).
Secondo Giurisprudenza più recente (Cass.10189/10;2414/14), la responsabilità è legata all'uso della cosa. Quindi cade, sul proprietario o chi ne fa uso (ne trae utilità), indipendentemente dalla custodia e trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso della cosa nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità anche se non economiche, è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati a terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso.
Secondo la tesi prevalente, si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva: provando il caso fortuito il soggetto non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa, ma l'insussistenza del nesso causale.
La giurisprudenza, aderendo alla tesi oggettiva, afferma che “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale”(Cass.7260/13-7903/15).
Di conseguenza affinché la norma trovi applicazione è necessario:
a) Il collegamento causale tra il fatto della cosa e il danno;
b) il rapporto di proprietà o di utenza della cosa.
Fondamento della norma è la violazione del potere-dovere di custodia e governo della cosa, infatti, le responsabilità si fonda sul potere continuativo esercitato sulla cosa.
Nel caso in esame l' attrice ha provato, mediante produzione documentale e con ATP, il collegamento causale tra il fatto della tubazione idrica e il danno (con inadempimento dell'obbligo di custodia).
Pertanto venivano quantificati l'entità dei danni subiti dall'immobile dell'attrice.
Il CTU evidenziava una compartecipazione dell'attrice ai danni all'immobile nella misura del 30%.
Come disciplinato dall'art. 1227 c.c., se la condotta colposa del danneggiato ha contribuito alla causazione del danno, il risarcimento deve essere diminuito di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata in capo al creditore. quindi, se la condotta dell'attrice ha inciso sul sinistro e sulle sue conseguenze dannose (per incuria, disinteresse…ecc) il giudice può ravvisare un concorso di colpa e quindi stabilire una riduzione del risarcimento, in base alla percentuale di responsabilità del danneggiato.
Nel caso in questione è risultato pacifico che il danno sia stato arrecato sia in parte direttamente dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa, sia in parte per colpa della danneggiata infatti, è impensabile che una persona normale, non si preoccupi di areare regolarmente i locali della propria abitazione o la lasci chiusa per anni e continui addirittura volontariamente ad non occuparsene nonostante sia ragionevolmente in grado di individuare la gravità della situazione e quindi evitare ogni eventuale ulteriore pericolo o aggravamento della situazione.
Può, quindi, configurarsi un concorso colposo a carico della danneggiata sulla base del concorso di più fattori: la conoscibilità oggettiva della situazione dei locali e la consapevolezza dell'aggravarsi della stessa omettendo i più normali accorgimenti (aerare subito i locali, effettuare interventi di contenimento).
Affermava infatti il consulente geometra che «il fatto che i locali Per_3 dell'unità in proprietà alla ricorrente e oggetto delle manifestazioni infiltrative evidenziate siano stati tenuti chiusi per quasi 18 mesi può aver contribuito ad una formazione progressiva (probabilmente aumentandone
l'entità) di muffe e/o deterioramento delle finiture delle pareti interne».
Conseguentemente, nell'ambito della valutazione delle spese necessarie per il ripristino, pari ad € 5.800,00 oltre IV per n. 6 distinte voci, «la quota spettante alle muffe con riguardo aglio importi delle voci 2, 3, 4 e 5 del computo detto può ragionevolmente essere stimata nel 30%».
Si vedano in merito le risultanze dell'interrogatorio e delle confessioni svolte dall'attrice, la quale confessa “ Sono medico psichiatra: vivo tra la
Sicilia e Pisa con studio nelle Marche e nell'Umbria. Ho 4 studi in Sicilia.
Quindi sono sempre in viaggio. Confermo che l'ho comprato nel 2017
l'appartamento per farci anche il mio studio. Essendo sempre in viaggio, stavo un mese fuori e poi stavo una settimana nello stabile dove c'è
l'appartamento però nell'appartamento del mio compagno che è nello stesso pianerottolo (attiguo). Quindi non ci dormivo ma entravo e facevo aerare i locali”: L'appartamento delle cui infiltrazioni si discute non è quindi mai stato abitato nei due anni precedenti alla scoperta degli ammaloramenti. E ancora “Dopo sono iniziati i problemi di infiltrazione
a causa del rubinetto della ….No, io non ho voluto fare nessun Per_1 intervento per dimostrare che il danno veniva dalla Migliori no dal
Condominio. Appositamente non l'ho mai fatta pulire per dimostrare come me l'hanno ridotta»: la confessa quindi altresì che tra il Pt_1 giugno 2018 – quando scoprì gli ammaloramenti – e quando ha deciso di adire il Tribunale – a fine 2020, ossia per un periodo di ulteriori due anni in cui l'immobile ha continuato ad esser chiuso poiché disabitato, ella non ha fatto assolutamente nulla per evitare che la situazione e gli ammaloramenti peggiorassero, salvo chiedere i danni relativi allo stato dei luoghi per come rilevato per l'appunto in corso di ATP, nel 2021, ossia tre anni dopo la scoperta degli ammaloramenti.
Ne consegue che la è non solo responsabile per il non essersi Pt_1 accorta fin da subito delle infiltrazioni, avvenute chissà quando nei due anni precedenti alla scoperta, ma anche di non aver fatto alcunché per risolverle o quantomeno limitarle anche nei tre anni successivi alla scoperta.
Alla luce di ciò questo Giudice reputa congruo estendere la responsabilità nella causazione dell'evento lesivo alla stessa fino alla percentuale del
50%. (dell'importo di euro 4.600,00: voci 2,3.4,5, del computo delle spese di ripristino) ossia nella misura di 2300,00 euro oltre IV.
Accertata, pertanto, il concorso di responsabilità dell'attrice nella misura del 50% (come sopra) e la responsabilità oggettiva della convenuta
(e per lei dell'erede costituito), parte attrice Per_1 Parte_1
ha diritto al risarcimento del danno subito, che risulta provato
[...] nella somma (come da stima-CTU-ATP- allegata) di euro 5.800,00 oltre
IV che dovrà decurtarsi della cifra di 2.300,00 oltre IV (ossia del 50% per concorso di colpa ) e precisamente nella somma di euro 3.500,00 oltre
IV per le spese di ripristino (effettivamente risultate da sostenere) e risultate (accertate, non contestate, ma) non pagate. Ha diritto altresì alla rifusione delle spese giudiziali sostenute in sede di ATP, riconosciute per spese CTU in complessive €.2.381,93 oltre IV di cui 1152,90 per spese, per la difesa legale per il ricorso per ATP in complessive euro 1660,00 oltre ad euro 500,00 quale compensi di mediazione ed ad euro 48,50 per spese di mediazione.
Trattandosi di oggetto di obbligazione di valore in quanto risarcitoria, la somma complessiva così calcolata, deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione calcolata anno per anno sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'accertamento dell' illecito alla data della sentenza. Vista la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese legali tra parte attrice e il Parte_1 convenuto quale erede della Prof.ssa . Le spese Controparte_1 Per_1 legali da liquidarsi a favore del convenuto, seguono la CP_4 soccombenza e devono liquidarsi come da dispositivo sulla base dell'attività effettivamente espletata e della scarsa difficoltà fattuale e giuridica della causa nonché della natura della stessa, ponendole a carico di entrambe le restanti parti soccombenti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
Accoglie parzialmente la domanda dell'attrice Parte_1 perché in parte fondata in fatto e in diritto.
Condanna il convenuto a pagare all' attrice, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, la complessiva somma di euro 3.500,00 oltre IV oltre alla spese sostenute per la CTU come liquidate dal Tribunale di Pisa in €uro 2.381,93 (di cui €uro 1152,90 per spese) , oltre IV come per legge, €uro 1660,00 per spese e compensi legali per l'ATP ex art. 696 bis c.p.c., €uro 48,50 spese di mediazione ed €uro 500,00 compensi legali per la relativa fase, il tutto oltre IV e rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Condanna le parti reciprocamente soccombenti ( e , a pagare Pt_1 CP_1 al convenuto , le spese legali della presente Controparte_9 causa che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre esborsi, oltre spese generali, e CPA ed IV come per legge, nella misura del 50% ciascuno.
Pisa 25/11/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Margherita Politi
Sezione Civile
(DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX
ART:281 sexies cpc)
Verbale della causa N.r.g. 4494/2022 tra
La sig.ra , nata a [...], il [...] e corrente Parte_1 in Pisa, Piazza Donati n° 15, C.F. , rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall' Avv. Luisa Rita Sacheli, del Foro di Pisa (C.F. ) C.F._2
e
Attrice
Il sig. Ing. ella sua qualità di figlio e unico erede della de cuius Controparte_1
Prof.ssa (nata a [...] il [...] , deceduta il Persona_1
9.5.23 a Pisa -cod. fisc. ), nato a [...] il C.F._3
29.8.1986 (c.f. ), residente in [...]
Gabba, 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Bianchi (cod. fisc.
e (cod. fisc. ); C.F._5 Controparte_2 C.F._6
Il Geometra con studio in Pisa, Via A. della Pura n. 4, non in proprio CP_3 ma nella qualità di amministratore pro-tempore del Controparte_4
P.IV , rappresentato e difeso dagli Avv.ti David RI (CF:
[...] P.IV_1
e AR RI (CF: ) CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8
Convenuti
Oggi 25.11.25 ad ore 10,00, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa
Margherita Politi, sono comparsi per parte attrice l'Avv. Sacheli oggi sostituita dall'avv. Nocent Roberto il quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa
Per il convenuto compare l'Avv. Bianchi il quale precisa le CP_1 conclusioni come da note conclusive
Per il convenuto compare l'avv. RI il quale precisa le CP_4 conclusioni come da note conclusive, e in subordine aderisce alla proposta conciliativa formulata dal resistente CP_1 Sono presenti per la pratica forense le dott.sse e Persona_2
Controparte_5
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
A seguito di discussione orale,
Il Got
Si ritira in camera di consiglio e , all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' attrice, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, entrambi i convenuti ed esponeva quanto segue:
-La sig.ra acquistava l'immobile facente parte del Condominio Parte_2
Piazza Donati n° 15, posto in Pisa, Piazza Donati n° 15, in data 27.01.2017;
-Nel giugno 2018 la ricorrente, dopo un periodo di assenza da Pisa, verificava che l'immobile in oggetto, posto all'ultimo piano dello stabile Condominiale, aveva subito, in varie parti, delle infiltrazioni, e provvedeva a comunicarlo immediatamente all'Amministratore del Condominio;
- A seguito di ciò, considerato che le proprie richieste restavano inevase, l'odierna ricorrente, in data 08.06.2020, promuoveva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti del
Condominio in oggetto e della sig.ra (Vedi Doc. n° 1 ) ; Persona_1
- Il CTU affermava che la responsabilità dell'evento era da attribuirsi alla tubazione presente nella terrazza, ( tubazione di derivazione del rubinetto sul terrazzo, a tasca) dell'unità immobiliare della sig.ra , la quale addirittura avrebbe rimosso, Persona_1 medio tempore, la tubatura in questione;
In particolare nella relazione peritale si legge : “ appare che l'origine delle problematiche insorte nell'unità abitativa della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazioni progressive con provenienza da una tubazione.
L'unica tubazione (poi rimossa) e collocata a monte delle zone che hanno presentato e presentano le problematiche per cui ATP è quella in precedenza descritta ( tubazione di derivazione al rubinetto sul terrazzo a tasca ) …” (Vedi pag. 7 ATP) ; il CTU affermava che, sebbene la tubazione fosse stata rimossa e non aveva potuto eseguire tutta una serie di prove, ” ... non era possibile stabilire con certezza se l'effettiva origine sia da ricondursi a quella tubazione;
si osserva che n conseguenza di detta rimozione le problematiche non si siano più manifestate ... “ ( Vedi Doc. n° 2 ) ;
Parte attrice lamentava, pertanto, aver subito danni economici alle pareti della propria abitazione a seguito delle infiltrazioni di acqua dovute alle perdite (con manifestazioni progressive) provenienti dalla tubazione di derivazione del rubinetto sul terrazzo a tasca (a suo tempo collocata ed ad uso esclusivo della convenuta . Per_1
Tali danni erano stati accertati dal Ctu nominato in seguito a procedura di accertamento tecnico preventivo.
Chiedeva quindi il ristoro di tali danni, comprensivi degli oneri di ATP, e spese di mediazione, lamentando inoltre come, a differenza di quanto affermato dal CTU non poteva delinearsi nessun concorso di colpa dell'attrice nella causazione dei danni accertati.
Pertanto, il CTU nominato dichiarava che i danni causati all'immobile dell'attrice erano da ricondursi “con la maggiore probabilità” alle perdite della tubazione che faceva capo al terrazzo in uso alla e così Per_1 confermava la responsabilità della sola suddetta odierna convenuta per i danni lamentati dalla comparente, con esclusione di ogni responsabilità a carico del . Controparte_6
Del resto la relazione peritale individuava e quantificava i lavori da eseguirsi sull'immobile dell' attrice al fine di riparare i danni accertati stabilendo a carico della stessa una co responsabilità nella misura del 30%.
Tanto premesso parte attrice così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia :
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile all'unità immobiliare di proprietà della sig.ra Prof. Per_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
Donati n°15, C.F. , ovvero riconducibile al C.F._9
, in persona del rappresentante legale, Controparte_7 pro-tempore, Geom. , C.F./P.I. e per l'effetto Parte_3 P.IV_1 condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e subiti dalla Dr.ssa pari ad €uro 5.800,00 oltre Iva a titolo di Parte_1 remissione in pristino dello stato dei luoghi, oltre alla spese sostenute per la CTU come liquidate dal Tribunale di Pisa in €uro 2.381,93 (di cui €uro
1152,90 per spese) , oltre IV come per legge, €uro 1660,00 per spese e compensi legali per l'ATP ex art. 696 bis c.p.c., €uro 48,50 spese di mediazione ed €uro 500,00 compensi legali per la relativa fase, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto pagamento e sino al saldo ovvero di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia per le causali di cui in narrativa.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi legali .”
Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra la quale contestava le Per_1 risultanze peritali chiedendo disporsi nuova consulenza e precisamente eccepiva e contestava:
“La Sig.ra ha chiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Pt_1
702 bis c.p.c. esclusivamente sulla base delle risultanze della CTU del
Geom. asserendo che: «Dalla relazione tecnica esperita in sede di Per_3
ATP ex art. 696 bis c.p.c., appare indubbia che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere alla sig.ra Parte_4
(ricorso, punto 15).
Tale affermazione non corrisponde assolutamente al vero, per tutti i motivi che nei prossimi paragrafi si esporranno in dettaglio ma che da subito si sintetizzano:
- non è affatto vero che la CTU abbia attribuito con certezza la responsabilità delle infiltrazioni nell'appartamento alla (presunta) Pt_1 rottura di un piccolo tubo sulla terrazza posta sopra il tetto;
- la CTU si esprime in forma dubitativa e ipotetica sulle cause delle infiltrazioni, ammettendo essa stessa l'esistenza di cause o concause ulteriori;
- la stessa ricorrente Sig.ra menziona nel suo atto introduttivo altre Pt_1 cause delle infiltrazioni e dei danni;
- molteplici elementi precisi e concordanti escludono che le infiltrazioni dipendano da una (presunta) rottura di un piccolo tubo sulla terrazza sopra il tetto e fanno invece ritenere che le infiltrazioni derivino dalle precarie condizioni del vecchio tetto sopra l'appartamento privo Pt_1 di una guaina impermeabile;
- in estremo subordine, l'eventuale accertamento che una rottura del piccolo tubo sulla terrazza ha provocato le infiltrazioni nell'appartamento determinerebbe una responsabilità condominiale e non esclusiva Pt_1 della Sig.ra Per_1
In via principale, si deve pertanto escludere radicalmente che quanto emerso in sede di CTP possa essere considerato adeguato e sufficiente a giustificare una condanna della Sig.ra al risarcimento dei danni Per_1 richiesti dalla Sig.ra La domanda dovrà quindi essere Pt_1 integralmente respinta per mancanza di prova.”
Tanto premesso così concludeva:
“Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa
- in via principale, respingere integralmente la richiesta di risarcimento danni della Sig.ra in quanto non provata e comunque infondata;
Pt_1
- in via subordinata, disporre il mutamento del rito al fine di svolgere un'istruttoria non sommaria, che preveda la rinnovazione della CTU e la valutazione da parte del Giudicante anche di ulteriori documenti e testimonianze;
- in via ulteriormente subordinata, nel caso dovesse essere accertata una rottura del tubo sulla terrazza, responsabile delle infiltrazioni nell'appartamento condannare al risarcimento del danno il Pt_1
, ai sensi dell'art. 1123 c.c. oppure, in Controparte_4 subordine, ai sensi dell'art. 1126 c.c., con eventuale sospensione del presente processo rispetto al giudizio R.G. n. 1697/2008, ai sensi dell'art.
295 c.p.c.;
- in ogni caso, decurtare di almeno 1/3 qualsiasi risarcimento dovesse essere riconosciuto alla Sig.ra in ragione della condotta colposa Pt_1 tenuta da quest'ultima, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in giudizio parte convenuta , la quale chiedeva CP_4 respingersi la domanda attrice nei suoi confronti per mancanza di responsabilità dello stesso e appoggiava, condividendole in gran parte, le risultanze peritali, così affermando:
“Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ha avuto
l'indubitabile merito di accertare, da un lato, con un giudizio di ragionevole certezza che le infiltrazioni per cui è causa non sono state provocate da fenomeni meteorici – il consulente ha effettuato numerosi sopralluoghi anche nell'immediatezza di importanti fenomeni atmosferici
– e dall'altro, con un giudizio di “maggior probabilità”, che le infiltrazioni lamentate siano state provocate da un tubazione situata sulla terrazza nella disponibilità esclusiva della convenuta Prof.ssa Per_1 unico condomino a farne uso e ad averne accesso: se tale giudizio di
“maggior probabilità” non ha potuto assurgere a certezza è unicamente
a causa del fatto che la stessa Prof.ssa ha alterato per ben due Per_1 volte lo stato dei luoghi, prima tra l'evento dannoso e l'inizio della A.T.P.,
e poi addirittura in corso di A.T.P., tra il primo ed il secondo sopralluogo, peraltro proprio per porre fine alla evidenti infiltrazioni (che infatti sono cessate!).
Ad oggi quindi, ad ormai cinque anni dalla prima denuncia della sig.ra
nonostante due sopralluoghi compiuti da personale inviato Pt_1 dall'amministratore Geometra – uno al “ritorno a casa” della Pt_3 sig.ra e l'altro, quasi due anni dopo, durante una evidente Pt_1 infiltrazione nata da un tubo in uso alla Prof.ssa – e nonostante Per_1 un accertamento tecnico preventivo che ha analizzato i luoghi ed effettuato una pluralità di sopralluoghi anche e soprattutto a seguito di importanti eventi atmosferici – e siamo certi che se ci fossero state ulteriori infiltrazioni dal 2021 al 2023 la sig.ra ce ne avrebbe resi Pt_1 immediatamente partecipi ed avrebbe recato in giudizio ogni conseguente prova (…) – non esiste la minima prova, e neppure un indizio, che gli asseriti danni rilevati all'interno dell'appartamento della sig.ra e Pt_1 rilevati nel lontano 2018 siano stati provocati da una mancata tenuta della copertura condominiale di fronte ad eventi atmosferici, ma esiste anzi un giudizio tecnico secondo cui dette infiltrazioni sono state con maggior probabilità provocate dalla tubazione della Prof.ssa giudizio che Per_1 non è effettivamente mai assurto a certezza in quanto quest'ultima ha rimosso completa-mente la tubazione in questione, in corso di accertamento, di fatto impedendo qualsiasi ulteriore accertamento (ma anche ponendo fine ad ogni rischio di infiltrazione, in effetti!).
Ma non solo: il consulente tecnico incaricato dal Tribunale, in sede di chiarimenti a fronte delle osservazioni del consulente di parte Pinelli, ha osservato altresì che «fatto che i locali dell'unità in proprietà alla ricorrente e oggetto delle manifestazioni infiltrative evidenziate siano stati tenuti chiusi per quasi 18 mesi può aver contribuito ad una formazione progressiva (probabilmente aumentandone l'entità) di muffe e/o deterioramento delle finiture delle pareti in-terne», ed ha conseguentemente osservato che «in considerazione della collocazione delle muffe per buona parte in zone oggetto anche di infiltrazioni, rilevato altresì che alcune delle voci del computo riportato alla risposta precedente non possono essere parzializzate data la loro necessità nell'ambito d'insieme di un cantiere, a parere del sottoscritto la quota spettante alle muffe con riguardo agli importi delle voci 2, 3, 4 e 5 del computo detto può ragionevolmente essere stimata nel 30%».
Così concludeva:
Tanto basta per respingere ogni possibile doglianza della ricorrente verso il condominio, quindi chiede all'Ill.mo Tribunale adito di:
- in via principale, respingere le richieste della ricorrente, in generale ed in particolare in quella parte in cui chiedono l'accertamento e la dichiarazione che i danni da essa subiti siano riconducibili al Condominio
Donati n. 15, così come la conseguente richiesta di condanna al CP_7 risarcimento dei danni patiti ed ogni conseguente spesa (di CTU, legali e di mediazione, oltre interessi);
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del , CP_4 accertare il concorso colposo di parte ricorrente in misura non inferiore al 30%, e quindi limitare la responsabilità del nella misura CP_4 massima del 70% dell'importo richiesto in considerazione delle considerazioni compiute dal consulente tecnico in ordine all'individuazione quale concausa nella misura del 30% dei danni nella chiusura dell'immobile per 18 mesi.
Con vittoria di spese legali, spese vive ed oneri di legge.” All'udienza dell'1.6.23, la causa veniva dichiarata interrotta per decesso della convenuta Per_1
Il processo veniva riassunto da parte attrice.
Si costituiva per la il figlio (erede universale) sig. Ing. Per_1 CP_1
[...]
Successivamente la causa, istruita mediante produzione documentale e prova orale per interpello, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione orale.
***********************************************************
Dalla documentazione in atti e dall'espletamento dell'istruttoria emerge ictu oculi la parziale fondatezza della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, limitatamente ai danni già accertati e quantificati in sede di ATP (danni non contestati né nell'an né nel quantum e risultati non pagati) e tenuto conto del concorso di colpa della stessa.
Il CTU nella propria relazione peritale ha dettagliatamente precisato le fonti del proprio convincimento e dato prova delle risultanze peritali e del ragionamento alla base delle stesse nonchè confermato e spiegato in modo esaustivo (anche in sede di “integrazioni” sulle osservazioni del CTP della convenuta osservazioni oggi riproposte nei medesimi termini) Per_1 perchè l'accertamento tecnico preventivo, da lui condotto dopo adeguato e sufficiente studio – anche tramite termo-rilevazione – lo portava a ritenere che «l'origine delle problematiche insorte nell'unità della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazione progressive con provenienza da una tubazione», opinione che confermava anche a seguito dei chiarimenti solo definendola, per correttezza, «la più probabile origine». Il CTU poteva all'epoca dare un giudizio solo in termini di altra probabilità, e non di assoluta certezza. E questo perché, è risultato pacifico che in corso di ATP lo stato dei luoghi è stato totalmente alterato dalla
Prof.ssa rendendo impossibile qualsiasi ulteriore analisi e Per_1 comunque un giudizio in termini di “certezza”;
l'ATP ha determinato, sulla base di una pluralità di elementi – con un giudizio (non di “certezza”) bensì di alta probabilità – che la causa delle infiltrazioni in casa del giugno 2018 è da individuarsi nelle perdite Pt_1 derivanti dalla tubazione della Prof.ssa Per_1 Il CTU è stato chiaro nello spiegare le ragioni del proprio convincimento:
“le problematiche lamentate sono pressoché circoscritte in una porzione dell'unità abitativa che può essere individuata nei due locali in affaccio su Borgo Stretto, parte del corridoio-disimpegno, una parete del soggiorno (allegato elaborato grafico indicativo) ed alle sovrastanti sezioni del piano soppalco;
dette zone hanno come “epicentro” sovrastante il terrazzo in copertura a servizio dall'unità confinante di proprietà della resistente sig.ra Nel corso del mandato si sono Per_1 effettuati riscontri anche a seguito di eventi di piogge al fine di poter valutare se le problematiche fossero riconducibili ad infiltrazioni meteoriche, ma non sono state apprezzate alterazioni di temperatura ed umidità nelle zone in oggetto;
sono altresì stati descritti fenomeni di importanti manifestazioni di acqua in scorrimento sulle murature oggetto di problematiche anche in giornate di sole, come peraltro anche nei giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali del 22.02.2021. Nel corso delle operazioni peritali si è riscontrato che lo stato dei luoghi del terrazzo in copertura (terrazzo dell'unità propr. Migliori) è risultato essere stato alterato nel dettaglio relativamente ad una tubazione che serviva un rubinetto in una delle paretine (paretina corta lato B. Stretto) di parapetto del terrazzo a tasca;
in data 22.02.2021 era presente un tappo di chiusura della tubazione (allegato: doc. fotografica), mentre in data 20.05.2021 riscontravo che il tappo e la relativa tubazione erano stati rimossi
(allegato: doc. fotografica). Sulla scorta di quanto sopra detto, e quindi sulla base degli accertamenti tutti effettuati e potuti effettuare, appare che
l'origine delle problematiche insorte nell'unità della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazione progressive con provenienza da una tubazione. L'unica tubazione riscontrata (poi rimossa) e collocata a monte delle zone che hanno presentato e presentano le problematiche per cui l'ATP è quella in precedenza descritta (tubazione di derivazione al rubinetto sul terrazzo a tasca); tenuto conto che la stessa tubazione è stata rimossa generando una alterazione dello stato dei luoghi non è stato possibile per il sottoscritto procedere alla effettuazione di prove (es. traccianti di colorante) per confermarne o escluderne l'origine. Non è quindi possibile stabilire con certezza se l'effettiva origine sia da ricondursi a quella tubazione;
si osserva che in conseguenza di detta rimozione le problematiche non si siano più manifestate […] a fronte delle risposte al quesito posto allo scrivente, emerge che la più probabile origine delle problematiche nell'appartamento della ricorrente sia da ricondursi a perdite con manifestazione progressive con provenienza da una tubazione»”. Aggiungeva nella relazione integrativa :
“… quanto concluso nasce «da una lettura di più elementi, ossia «evento/i in assenza di precipitazioni, nessuna manifestazione riscontrata a seguito della rimozione della detta tubazione, manifestazioni circoscritte alla zona perimetrale del terrazzo lato Borgo Stretto con nessuna manifestazione nelle zone centrali e sul lato opposto della falda principale», ed inoltre che
«appare inoltre necessario precisare che il calpestio della terrazza sia posto al livello della parte alta dei soffitti interni dell'unità e che Pt_1 quindi una eventuale perdita della detta tubazione (posta a breve distanza dal calpestio) infiltrandosi nella muratura di parapetto avrebbe potuto percorrere l'interno della muratura stessa e infiltrarsi (come verosimilmente accaduto) in vari punti interni prospicenti l'origine all'interno dell'unità ”. Pt_1
Non rilevante e non concludente l'allegazione di parte resistente CP_1 di fenomeni di infiltrazioni a causa di precipitazioni atmosferiche in altri appartamenti, si veda in proposito la replica del CTU: “Quanto sopra
(riferito ad altra falda di copertura e sovrastante ad altra/e unità immobiliari) a giudizio dello scrivente non può essere la prova che se vi sia stata eventualmente una infiltrazione in un altro settore di copertura debbano necessariamente esservi occorse anche nella falda di copertura oggetto del presente accertamento preventivo…”
Non vi sono, quindi, concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati dall'attrice siano riconducibili, come paventato da parte convenuta, ad “altra causa” (precipitazioni atmosferiche e stato manutentivo del tetto sovrastante detto CP_8 appartamento).
Viceversa, vi sono plurimi elementi di prova tra loro convergenti, precisi e attendibili (come correttamente riscontrato dal CTU), dai quali è possibile desumere con un elevato grado di probabilità idoneo al raggiungimento della prova che i danni in contestazione siano riconducibile alla rottura della tubazione idrica riconducibile alla Prof.ssa
Per_1
A riguardo appare, innanzitutto, opportuno fare chiarezza sui principi giuridici afferenti all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile attese le difese di parte convenuta secondo Per_1 cui non sussisterebbe prova del nesso di causalità, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tra la rottura della tubazione della terrazza e i danni lamentati e manifestati. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
Del resto, come specificato dal geometra in sede di chiarimenti, Per_3
«una perdita continuativa anche se minima (in particolare se non scoperta
a stretto giro), può ragionevolmente creare infiltrazioni tali da imbibire intonaci e murature […] una eventuale perdita della detta tubazione
(posta a breve distanza dal calpestio) infiltrandosi nella muratura di parapetto avrebbe potuto percorrere l'interno della muratura stessa e infiltrarsi (come verosimilmente accaduto) in vari punti interni prospicenti
l'origine all'interno dell'unità . Pt_1
Nel caso di specie, trova applicazione la responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell' art. 2051.c.c.
E' risultato accertato con “la maggiore” probabilità che “una perdita continuativa anche se minima (in particolare se non scoperta a stretto giro), può ragionevolmente creare infiltrazioni tali da imbibire intonaci e murature […]”.
E' risultato pacifico che il tubo di collegamento (che partiva dall'autoclave della sig.ra “iniziò a perdere sopra il tetto, in corrispondenza di Per_1 una giuntura, nel punto in cui entrava nel muro della terrazza…”.
E' risultato pacifico che tale impianto è stato posto ed era ad uso esclusivo della convenuta che lo aveva installato e poteva utilizzarlo (come meglio credeva) e sulla quale incombeva l'obbligo di custodia e manutenzione.
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia comporta che il danno sia prodotto dalla cosa stessa, o perché sia suscettibile, per la sua intrinseca natura, di produrlo, o perché in essa siano insorti agenti dannosi, ancorchè provocati da elementi provenienti dall'esterno: si richiede che l'agente dannoso si inserisca intimamente nella cosa in custodia, si da alterarne la natura e il comportamento in modo tale da provocarne un intrinseco dinamismo dannoso, non è cioè sufficiente, a tal fine, un mero collegamento spaziale tra l'agente dannoso e la cosa in custodia (Cass.15/10/77 n.4417).
Trattasi, nel caso in esame, addirittura di tubazione che portava acqua dall'interno dell'appartamento della Prof.ssa – ricollegandosi alla Per_1 autoclave della stessa – sino al terrazzo da sempre in uso esclusivo alla medesima che ne faceva un uso assolutamente personale ed ne Per_1 era pertanto l'unica custode ossia l'unica in grado di vigilare affinché non recasse danni a terzi tanto che in occasione delle infiltrazioni era proprio la convenuta Prof.ssa ad inviare il proprio tecnico ad interrompere Per_1
l'afflusso di acqua.
Totalmente inconferente appare, pertanto, ogni riferimento della convenuta tanto all'art. 1123 cod. civ. quanto all'art. 1126 cod. Per_1 civ.: non si sta infatti discutendo di un danno provocato da un bene condominiale, o dalla mancata manutenzione di un bene condominiale, e neppure della manutenzione di un lastrico solare in uso esclusivo ad un singolo condomino.
Si tratta di un elemento ben distinto dal lastrico, ossia una tubazione da sempre in uso esclusivo di un singolo condomino – la Prof.ssa – Per_1 che ne aveva la disponibilità esclusiva e quindi la custodia e che infatti ne cessava l'uso (ed addirittura la rimuoveva) allorquando si accorgeva dal danno provocato, senza chiedere autorizzazioni né contributi alle spese agli altri condomini.
Il proprietario della struttura di cui si discute ha l'obbligo di tenerlo in buono stato in modo tale da consentire il normale funzionamento dello stesso.
Qui rileva l'esistenza di un rapporto di custodia di oggetti inanimati.
Per il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, il custode di un bene è responsabile per i danni occorsi dal bene sottoposto alla sua custodia, ai sensi dell'art. 2051c.c. La responsabilità ha natura oggettiva, come dire: sei il custode, la tua cosa (come in questo caso) ha causato un danno (provato) e a te spetta risarcirlo e sistemare il tutto. Unica eccezione: il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile che rappresenti la reale causa del danno. Il caso fortuito può essere rappresentato anche dal comportamento di un terzo. In effetti un conto è che una cosa abbia causato un danno, altro che una persona l'abbia utilizzata ed alla fine si sia giunti al medesimo risultato. Spetterà comunque a chi ha la custodia della cosa, dimostrare che, in assenza dell'evento eccezionale, il danno non si sarebbe verificato: nulla di tutto ciò è stato provato dalla convenuta.
Obbligo del custode, infatti, è quello di eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare che le cose di cui egli abbia la custodia cagionino danni a terzi estranei, come quelli derivanti dalle infiltrazioni: nulla di tutto ciò è stato provato dalla convenuta.
In argomento è interessante sottolineare che, secondo la giurisprudenza prevalente , ” in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art.2051 c.c. individua, come detto, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che un eventuale vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiato-custode nei confronti dello stesso costruttore”
(Cass.30.10.08 n.26051).
Secondo Giurisprudenza più recente (Cass.10189/10;2414/14), la responsabilità è legata all'uso della cosa. Quindi cade, sul proprietario o chi ne fa uso (ne trae utilità), indipendentemente dalla custodia e trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso della cosa nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità anche se non economiche, è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati a terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso.
Secondo la tesi prevalente, si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva: provando il caso fortuito il soggetto non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa, ma l'insussistenza del nesso causale.
La giurisprudenza, aderendo alla tesi oggettiva, afferma che “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale”(Cass.7260/13-7903/15).
Di conseguenza affinché la norma trovi applicazione è necessario:
a) Il collegamento causale tra il fatto della cosa e il danno;
b) il rapporto di proprietà o di utenza della cosa.
Fondamento della norma è la violazione del potere-dovere di custodia e governo della cosa, infatti, le responsabilità si fonda sul potere continuativo esercitato sulla cosa.
Nel caso in esame l' attrice ha provato, mediante produzione documentale e con ATP, il collegamento causale tra il fatto della tubazione idrica e il danno (con inadempimento dell'obbligo di custodia).
Pertanto venivano quantificati l'entità dei danni subiti dall'immobile dell'attrice.
Il CTU evidenziava una compartecipazione dell'attrice ai danni all'immobile nella misura del 30%.
Come disciplinato dall'art. 1227 c.c., se la condotta colposa del danneggiato ha contribuito alla causazione del danno, il risarcimento deve essere diminuito di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata in capo al creditore. quindi, se la condotta dell'attrice ha inciso sul sinistro e sulle sue conseguenze dannose (per incuria, disinteresse…ecc) il giudice può ravvisare un concorso di colpa e quindi stabilire una riduzione del risarcimento, in base alla percentuale di responsabilità del danneggiato.
Nel caso in questione è risultato pacifico che il danno sia stato arrecato sia in parte direttamente dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa, sia in parte per colpa della danneggiata infatti, è impensabile che una persona normale, non si preoccupi di areare regolarmente i locali della propria abitazione o la lasci chiusa per anni e continui addirittura volontariamente ad non occuparsene nonostante sia ragionevolmente in grado di individuare la gravità della situazione e quindi evitare ogni eventuale ulteriore pericolo o aggravamento della situazione.
Può, quindi, configurarsi un concorso colposo a carico della danneggiata sulla base del concorso di più fattori: la conoscibilità oggettiva della situazione dei locali e la consapevolezza dell'aggravarsi della stessa omettendo i più normali accorgimenti (aerare subito i locali, effettuare interventi di contenimento).
Affermava infatti il consulente geometra che «il fatto che i locali Per_3 dell'unità in proprietà alla ricorrente e oggetto delle manifestazioni infiltrative evidenziate siano stati tenuti chiusi per quasi 18 mesi può aver contribuito ad una formazione progressiva (probabilmente aumentandone
l'entità) di muffe e/o deterioramento delle finiture delle pareti interne».
Conseguentemente, nell'ambito della valutazione delle spese necessarie per il ripristino, pari ad € 5.800,00 oltre IV per n. 6 distinte voci, «la quota spettante alle muffe con riguardo aglio importi delle voci 2, 3, 4 e 5 del computo detto può ragionevolmente essere stimata nel 30%».
Si vedano in merito le risultanze dell'interrogatorio e delle confessioni svolte dall'attrice, la quale confessa “ Sono medico psichiatra: vivo tra la
Sicilia e Pisa con studio nelle Marche e nell'Umbria. Ho 4 studi in Sicilia.
Quindi sono sempre in viaggio. Confermo che l'ho comprato nel 2017
l'appartamento per farci anche il mio studio. Essendo sempre in viaggio, stavo un mese fuori e poi stavo una settimana nello stabile dove c'è
l'appartamento però nell'appartamento del mio compagno che è nello stesso pianerottolo (attiguo). Quindi non ci dormivo ma entravo e facevo aerare i locali”: L'appartamento delle cui infiltrazioni si discute non è quindi mai stato abitato nei due anni precedenti alla scoperta degli ammaloramenti. E ancora “Dopo sono iniziati i problemi di infiltrazione
a causa del rubinetto della ….No, io non ho voluto fare nessun Per_1 intervento per dimostrare che il danno veniva dalla Migliori no dal
Condominio. Appositamente non l'ho mai fatta pulire per dimostrare come me l'hanno ridotta»: la confessa quindi altresì che tra il Pt_1 giugno 2018 – quando scoprì gli ammaloramenti – e quando ha deciso di adire il Tribunale – a fine 2020, ossia per un periodo di ulteriori due anni in cui l'immobile ha continuato ad esser chiuso poiché disabitato, ella non ha fatto assolutamente nulla per evitare che la situazione e gli ammaloramenti peggiorassero, salvo chiedere i danni relativi allo stato dei luoghi per come rilevato per l'appunto in corso di ATP, nel 2021, ossia tre anni dopo la scoperta degli ammaloramenti.
Ne consegue che la è non solo responsabile per il non essersi Pt_1 accorta fin da subito delle infiltrazioni, avvenute chissà quando nei due anni precedenti alla scoperta, ma anche di non aver fatto alcunché per risolverle o quantomeno limitarle anche nei tre anni successivi alla scoperta.
Alla luce di ciò questo Giudice reputa congruo estendere la responsabilità nella causazione dell'evento lesivo alla stessa fino alla percentuale del
50%. (dell'importo di euro 4.600,00: voci 2,3.4,5, del computo delle spese di ripristino) ossia nella misura di 2300,00 euro oltre IV.
Accertata, pertanto, il concorso di responsabilità dell'attrice nella misura del 50% (come sopra) e la responsabilità oggettiva della convenuta
(e per lei dell'erede costituito), parte attrice Per_1 Parte_1
ha diritto al risarcimento del danno subito, che risulta provato
[...] nella somma (come da stima-CTU-ATP- allegata) di euro 5.800,00 oltre
IV che dovrà decurtarsi della cifra di 2.300,00 oltre IV (ossia del 50% per concorso di colpa ) e precisamente nella somma di euro 3.500,00 oltre
IV per le spese di ripristino (effettivamente risultate da sostenere) e risultate (accertate, non contestate, ma) non pagate. Ha diritto altresì alla rifusione delle spese giudiziali sostenute in sede di ATP, riconosciute per spese CTU in complessive €.2.381,93 oltre IV di cui 1152,90 per spese, per la difesa legale per il ricorso per ATP in complessive euro 1660,00 oltre ad euro 500,00 quale compensi di mediazione ed ad euro 48,50 per spese di mediazione.
Trattandosi di oggetto di obbligazione di valore in quanto risarcitoria, la somma complessiva così calcolata, deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione calcolata anno per anno sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'accertamento dell' illecito alla data della sentenza. Vista la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese legali tra parte attrice e il Parte_1 convenuto quale erede della Prof.ssa . Le spese Controparte_1 Per_1 legali da liquidarsi a favore del convenuto, seguono la CP_4 soccombenza e devono liquidarsi come da dispositivo sulla base dell'attività effettivamente espletata e della scarsa difficoltà fattuale e giuridica della causa nonché della natura della stessa, ponendole a carico di entrambe le restanti parti soccombenti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
Accoglie parzialmente la domanda dell'attrice Parte_1 perché in parte fondata in fatto e in diritto.
Condanna il convenuto a pagare all' attrice, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, la complessiva somma di euro 3.500,00 oltre IV oltre alla spese sostenute per la CTU come liquidate dal Tribunale di Pisa in €uro 2.381,93 (di cui €uro 1152,90 per spese) , oltre IV come per legge, €uro 1660,00 per spese e compensi legali per l'ATP ex art. 696 bis c.p.c., €uro 48,50 spese di mediazione ed €uro 500,00 compensi legali per la relativa fase, il tutto oltre IV e rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Condanna le parti reciprocamente soccombenti ( e , a pagare Pt_1 CP_1 al convenuto , le spese legali della presente Controparte_9 causa che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre esborsi, oltre spese generali, e CPA ed IV come per legge, nella misura del 50% ciascuno.
Pisa 25/11/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Margherita Politi