TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 15001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15001 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38736/2023 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. Cristiano FERRANTI e dell'Avv. Andrea Maria Parte_1
AGOSTINUCCI
e
, con il patrocinio dell'Avv. Andrea ROGGIERO Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e divorzio ex art. 473 bis .51 c.pc.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 1.10.2022, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo divorzio.
Emessa la sentenza non definitiva di separazione n. 7691/2024 ed acquisitane l'attestazione di irrevocabilità, le parti, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 21.1.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio, all'esito della quale la decisione è stata rimessa al Collegio, hanno insistito nel ricorso, chiedendo, pertanto, di pronunciare “sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio”
(rectius di cessazione degli effetti civili del matrimonio). Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, nulla ostandovi, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 01.10.2022 , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2023 , parte 2, serie
A03 , n.248; nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38736/2023 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. Cristiano FERRANTI e dell'Avv. Andrea Maria Parte_1
AGOSTINUCCI
e
, con il patrocinio dell'Avv. Andrea ROGGIERO Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e divorzio ex art. 473 bis .51 c.pc.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 1.10.2022, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo divorzio.
Emessa la sentenza non definitiva di separazione n. 7691/2024 ed acquisitane l'attestazione di irrevocabilità, le parti, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 21.1.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio, all'esito della quale la decisione è stata rimessa al Collegio, hanno insistito nel ricorso, chiedendo, pertanto, di pronunciare “sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio”
(rectius di cessazione degli effetti civili del matrimonio). Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, nulla ostandovi, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 01.10.2022 , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2023 , parte 2, serie
A03 , n.248; nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi