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Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 11437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11437 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02496/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EP EO SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzotta e Vanessa Immacolata Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN LE, NN LI, LE RI CA AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del CSM del 15.02.2022, prot. P3100/2022, nella parte in cui ha decretato “l'inammissibilità della domanda della candidata EO SC EP, in considerazione di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 3, non avendo la stessa allegato alla domanda copia del documento di identità; l'assenza del predetto documento rende la domanda trasmessa atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge; tale allegazione non rappresenta un mero formalismo, quanto un onere fondamentale del sottoscrittore configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica”, escludendo la ricorrente dalla graduatoria degli ammessi al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EO SC EP il 26.7.2022:
avverso e per l'annullamento, previa sospensiva
della delibera del CSM del 6 maggio 2022, pubblicata sul fascicolo telematico del ricorso R.G. n. 2496/2022 pendente innanzi al T.A.R. Lazio, Sede di Roma, il 23.05.2022, con la quale è stato deliberato che “il riesame degli atti del procedimento relativi alla posizione della dott.ssa EP EO SC, compiuto in esecuzione dell'adempimento posto dall'ordinanza del TAR Lazio del 6.4.2022, non consente di modificare il giudizio sull'inammissibilità della domanda della dott.ssa EP EO SC già indicato nella delibera plenaria del 9.2.2022, che è dunque da confermare” e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale;
in relazione al ricorso n. 2496/2022 R.G.
proposto dall'avv. EP EO SC contro il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, nonché nei confronti dei sigg.ri AN LE, NN LI e LE RI CA AR
per l'annullamento
della delibera del CSM del 15.02.2022, prot. P3100/2022, nella parte in cui ha decretato “l'inammissibilità della domanda della candidata EO SC EP, in considerazione di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 3, non avendo la stessa allegato alla domanda copia del documento di identità; l'assenza del predetto documento rende la domanda trasmessa atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge; tale allegazione non rappresenta un mero formalismo, quanto un onere fondamentale del sottoscrittore configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica”, escludendo la ricorrente dalla graduatoria degli ammessi al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della dichiarazione di rinunzia del 16.05.2025, con la quale parte ricorrente evidenzia di voler rinunciare al ricorso;
Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi, in ragione dell’esito in rito della vicenda in esame e della particolare complessità in fatto dalla fattispecie sottoposta a scrutinio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO