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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Gorizia, via dei Gelsi n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. GOBBI CRISTIANO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata in [...] il [...], e residente CP_1 C.F._3
in La Spezia, via del Strigo n. 17;
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di separazione.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “revocare l'assegno di mantenimento in capo Per_ al signor a favore della signora e/o dei figli e Parte_1 CP_1 Persona_1
”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11/07/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Gorizia in data 9.3.1991 con , e che dall'unione CP_1
sono nati i figli (in data 13.12.1991) e (in data 9.3.1998), attualmente Persona_1 Persona_3 maggiorenni.
Ha altresì aggiunto che:
- con sentenza n. 379/09 del 21.5.2009, il Tribunale di Gorizia ha pronunciato la separazione tra le parti prevedendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi € 450,00 mensili;
- a seguito di ricorso in appello avverso tale pronuncia, con successiva sentenza n. 329/2010 del 19.8.2010 (passata in giudicato) la Corte di Appello di Trieste ha, tra le altre decisioni, rideterminato l'assegno di mantenimento a carico di e in favore dei figli in € 300,00 Pt_1 per e in € 200,00 per;
Per_1 Persona_3
- non ha più notizie dei figli dal 2010 nonostante i tentativi di contattarli;
- sarebbero mutate le condizioni economiche di entrambi i coniugi, in melius quanto alla convenuta e in peius per il ricorrente;
- entrambi i figli, già maggiorenni, hanno ormai un'età tale da potersi considerare economicamente autosufficienti e comunque da tempo non hanno più contatti con il padre.
Ha quindi chiesto la revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a proprio carico.
All'udienza del 18.12.2024 dinnanzi al Giudice relatore, si è presentato il solo ricorrente, mentre non è comparsa la convenuta sebbene ritualmente notificata.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.1.2025, assumendo provvedimenti in via temporanea e urgente, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia di parte resistente e revocato l'assegno di mantenimento posto a carico di e in favore dei figli come precedentemente stabilito dalla Corte Pt_1 di Appello di Trieste con sentenza n. 329/2010.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie (poiché dichiarate inammissibili), è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa. pag. 2 di 4 Alla successiva udienza del 10.4.2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fatto precisare al ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473- bis.22, c. 4, c.p.c.; ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Evidenzia il Collegio che, secondo costante giurisprudenza:
- in sede di separazione, così come di divorzio, i provvedimenti di carattere economico sono emessi rebus sic stantibus, cioè allo stato degli atti e, pertanto, possono essere modificati;
- la modifica delle condizioni di separazione può essere richiesta in ogni momento al mutare delle condizioni patrimoniali dei coniugi e dei figli, al sopravvenire cioè di giustificati motivi che consistono in fatti nuovi sopravvenuti e modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati;
- la revoca del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento impone un accertamento di fatto del caso concreto;
- ai fini della decisione sulla revoca o conferma del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, tale obbligo non cessa in presenza di un qualsiasi impiego. Invero, l'indagine deve ispirarsi a criteri di relatività e tenere conto delle occupazioni e del percorso scolastico,
universitario e post-universitario del figlio, nonché dell'effettiva situazione del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. Tuttavia, e in ogni caso, l'obbligo assistenziale del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
- “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio
a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass. civ., ord.
n. 17183/2020).
Ciò premesso, nel caso di specie va considerato come parte resistente (nonostante la rituale notifica)
non si sia costituita, con ciò manifestando - in concreto - una posizione di totale disinteresse a replicare alla domanda di revoca del mantenimento per i figli e di implicita rinuncia a opporre eventuali eccezioni o, comunque, a evidenziare una differente situazione di fatto.
pag. 3 di 4 Ancora, e soprattutto, può ormai ritenersi che i figli (tenuto anche conto della loro età: ad ora, invero,
ha più di 33 anni mentre ha 27 anni) siano ormai economicamente Persona_1 Persona_3 indipendenti o comunque, in concreto, nelle condizioni di poter sufficientemente sopperire alle proprie normali esigenze di vita;
va poi considerata la totale assenza di rapporti dei figli con il padre e le mutate condizioni economiche dei coniugi come dedotte in atti. Rimane in ogni caso impregiudicato in futuro,
in presenza di una situazione di bisogno economico e dei relativi presupposti di legge, il diritto di e di di richiedere al padre la corresponsione dell'assegno alimentare ex art. Persona_1 Persona_3
433 c.c.
Di talché, in accoglimento della domanda del ricorrente va disposta la revoca dell'obbligo – posto a suo carico – di corrispondere il contributo al mantenimento per i figli, mercé i fatti sopravvenuti ut
supra evidenziati.
Ogni altra questione assorbita.
Infine, atteso il difetto di soccombenza in senso proprio, in considerazione della natura della causa,
della sostanziale non opposizione di controparte (che è rimasta contumace) e dell'assenza di prova di aver previamente tentato di addivenire a una soluzione consensuale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 329/2010, emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 19.8.2010, fermo il resto, così provvede:
- revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli Parte_1
e . Persona_1 Persona_4
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Gorizia, via dei Gelsi n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. GOBBI CRISTIANO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata in [...] il [...], e residente CP_1 C.F._3
in La Spezia, via del Strigo n. 17;
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di separazione.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “revocare l'assegno di mantenimento in capo Per_ al signor a favore della signora e/o dei figli e Parte_1 CP_1 Persona_1
”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11/07/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Gorizia in data 9.3.1991 con , e che dall'unione CP_1
sono nati i figli (in data 13.12.1991) e (in data 9.3.1998), attualmente Persona_1 Persona_3 maggiorenni.
Ha altresì aggiunto che:
- con sentenza n. 379/09 del 21.5.2009, il Tribunale di Gorizia ha pronunciato la separazione tra le parti prevedendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per complessivi € 450,00 mensili;
- a seguito di ricorso in appello avverso tale pronuncia, con successiva sentenza n. 329/2010 del 19.8.2010 (passata in giudicato) la Corte di Appello di Trieste ha, tra le altre decisioni, rideterminato l'assegno di mantenimento a carico di e in favore dei figli in € 300,00 Pt_1 per e in € 200,00 per;
Per_1 Persona_3
- non ha più notizie dei figli dal 2010 nonostante i tentativi di contattarli;
- sarebbero mutate le condizioni economiche di entrambi i coniugi, in melius quanto alla convenuta e in peius per il ricorrente;
- entrambi i figli, già maggiorenni, hanno ormai un'età tale da potersi considerare economicamente autosufficienti e comunque da tempo non hanno più contatti con il padre.
Ha quindi chiesto la revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a proprio carico.
All'udienza del 18.12.2024 dinnanzi al Giudice relatore, si è presentato il solo ricorrente, mentre non è comparsa la convenuta sebbene ritualmente notificata.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.1.2025, assumendo provvedimenti in via temporanea e urgente, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia di parte resistente e revocato l'assegno di mantenimento posto a carico di e in favore dei figli come precedentemente stabilito dalla Corte Pt_1 di Appello di Trieste con sentenza n. 329/2010.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie (poiché dichiarate inammissibili), è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa. pag. 2 di 4 Alla successiva udienza del 10.4.2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fatto precisare al ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473- bis.22, c. 4, c.p.c.; ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Evidenzia il Collegio che, secondo costante giurisprudenza:
- in sede di separazione, così come di divorzio, i provvedimenti di carattere economico sono emessi rebus sic stantibus, cioè allo stato degli atti e, pertanto, possono essere modificati;
- la modifica delle condizioni di separazione può essere richiesta in ogni momento al mutare delle condizioni patrimoniali dei coniugi e dei figli, al sopravvenire cioè di giustificati motivi che consistono in fatti nuovi sopravvenuti e modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati;
- la revoca del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento impone un accertamento di fatto del caso concreto;
- ai fini della decisione sulla revoca o conferma del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, tale obbligo non cessa in presenza di un qualsiasi impiego. Invero, l'indagine deve ispirarsi a criteri di relatività e tenere conto delle occupazioni e del percorso scolastico,
universitario e post-universitario del figlio, nonché dell'effettiva situazione del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. Tuttavia, e in ogni caso, l'obbligo assistenziale del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
- “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio
a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass. civ., ord.
n. 17183/2020).
Ciò premesso, nel caso di specie va considerato come parte resistente (nonostante la rituale notifica)
non si sia costituita, con ciò manifestando - in concreto - una posizione di totale disinteresse a replicare alla domanda di revoca del mantenimento per i figli e di implicita rinuncia a opporre eventuali eccezioni o, comunque, a evidenziare una differente situazione di fatto.
pag. 3 di 4 Ancora, e soprattutto, può ormai ritenersi che i figli (tenuto anche conto della loro età: ad ora, invero,
ha più di 33 anni mentre ha 27 anni) siano ormai economicamente Persona_1 Persona_3 indipendenti o comunque, in concreto, nelle condizioni di poter sufficientemente sopperire alle proprie normali esigenze di vita;
va poi considerata la totale assenza di rapporti dei figli con il padre e le mutate condizioni economiche dei coniugi come dedotte in atti. Rimane in ogni caso impregiudicato in futuro,
in presenza di una situazione di bisogno economico e dei relativi presupposti di legge, il diritto di e di di richiedere al padre la corresponsione dell'assegno alimentare ex art. Persona_1 Persona_3
433 c.c.
Di talché, in accoglimento della domanda del ricorrente va disposta la revoca dell'obbligo – posto a suo carico – di corrispondere il contributo al mantenimento per i figli, mercé i fatti sopravvenuti ut
supra evidenziati.
Ogni altra questione assorbita.
Infine, atteso il difetto di soccombenza in senso proprio, in considerazione della natura della causa,
della sostanziale non opposizione di controparte (che è rimasta contumace) e dell'assenza di prova di aver previamente tentato di addivenire a una soluzione consensuale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 329/2010, emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 19.8.2010, fermo il resto, così provvede:
- revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli Parte_1
e . Persona_1 Persona_4
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4