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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 71 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to TINO GREGORIO Parte_1
appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2022, contenente anche istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., impugnava i provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza richiesto Parte_1
con domande prot. n. – RDC – 2019-609783 e prot. n. INPS–RDC-2020–3119042 e CP_1
l'avviso di pagamento n. 313220221850146857 emesso dall' contenente richiesta di CP_1
restituzione della somma complessiva di euro 12.176,17 percepita per detta causale nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020.
La fase cautelare si concludeva con ordinanza di rigetto, in quanto il Tribunale riteneva non sussistente il “fumus boni iuris” perché dagli atti di causa emergeva l'assenza del requisito, costitutivo del titolo al reddito di cittadinanza, della residenza decennale sul territorio dello
Stato. In particolare il giudice di prime cure rilevava che, dalla documentazione acquisita agli atti, emergeva che la ricorrente aveva avuto il suo primo domicilio fiscale in Italia, nel Comune di Settimo Torinese (TO) a decorrere dal 1.07.2009 e dunque, alla data del 6.03.2019 di presentazione dell'istanza di reddito di cittadinanza, non aveva il predetto requisito.
Seguiva, in data 18.11.2022, l'udienza di discussione per la trattazione del merito, svolta in forma cartolare ex art. 16 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 e successive modifiche.
L'odierna appellante depositava le note di trattazione allegando alle stesse la copia della sentenza n. 1494/15 del Tribunale Rumeno di Suceavia riguardante la propria vertenza di divorzio. In particolare sosteneva che il predetto provvedimento avrebbe dimostrato la sua presenza in territorio italiano già dal febbraio 2009.
Il Tribunale di Catanzaro decideva il giudizio di merito, con conferma delle statuizioni già assunte in fase cautelare, stante l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare la residenza decennale della ricorrente sul territorio dello Stato alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza. In ordine, poi, alla produzione documentale effettuata dalla ricorrente con le note di trattazione per l'udienza di discussione, ne dichiarava l'inammissibilità per tardiva produzione e, dunque, l'inutilizzabilità ai fini della decisione e, comunque, l'irrilevanza perché quanto indicato nella sentenza straniera era frutto delle mere allegazioni della parte.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato che la produzione effettuata nel precedente grado era ammissibile perché si trattava di documento giunto nella sua disponibilità solo nel corso del giudizio e, comunque, avrebbe potuto essere acquisito d'ufficio perché si trattava di documento indispensabile ai fini della decisione, idoneo a dimostrare la sua presenza in Italia almeno a decorrere dal febbraio 2009; sicchè, alla data di presentazione della domanda di RdC, era in possesso del requisito della residenza decennale.
CP_ L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
L'art. 2 comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 testualmente prevede Il
Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia
Pag. 2 di 4 titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…..)”
Con nota PEC del 15 febbraio 2022, la Guardia di Finanza, nell'ambito di controlli finalizzati alla verifica della legittima percezione di indennità varie erogate dall' e nello specifico CP_1 del RdC, comunicava all'Ente che la aveva falsamente CP_2 Parte_1 attestato di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni quando invece risultava l'iscrizione anagrafica nel territorio nazionale solo a decorrere dal 31.07.2014. In conseguenza della predetta comunicazione l'Ente provvedeva all'immediata revoca del reddito di cittadinanza e ad attivare l'azione di ripetizione dell'indebito.
Parte appellante, nel precedente grado di lite, ha prodotto documentazione dalla quale emerge che ha avuto il suo primo domicilio fiscale in Italia, presso il comune di Settimo Torinese
(TO), a decorrere dal 1.07.2009 e, dunque, da meno di dieci anni precedenti alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda la sentenza di divorzio, si tratta di un documento di data anteriore rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado (la sentenza di divorzio è stata emessa nel lontano anno 2010) e nella sua piena disponibilità ab origine, riguardando un giudizio in cui ella era parte costituita. Trattandosi, poi, di documento afferente, almeno a detta di parte appellante, alla prova di un elemento costitutivo del titolo alla prestazione invocata, è da escludere che si versi nell'ipotesi in cui la rilevanza del documento emerga in ragione delle difese della controparte processuale.
Quanto ai poteri officiosi del giudice previsti, per il primo grado, dall'art. 421 c.p.c., possono essere legittimamente esercitati solo se sussista una pista probatoria concretamente emersa che renda indispensabile l'acquisizione del documento per integrare la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto;
nel caso di specie insussistente.
Comunque il documento non dimostra gli assunti di pare ricorrente: nel testo si legge “la ricorrente è andata a lavorare in Italia nel febbraio 2009” ma è una mera allegazione della medesima odierna appellante che viene riportata nel testo (peraltro confliggente con quanto dedotto in ricorso in cui si afferma ” parte ricorrente è entrata in territorio italiano intorno
l'anno 2008), che non smentisce la circostanza documentata dell'attribuzione in data
1.07.2009 del primo domicilio fiscale in Italia.
Pag. 3 di 4 In conclusione non è stato offerto alcun elemento da cui desumere che di fatto la ricorrente sia entrata nel territorio italiano in epoca antecedente al rilascio del suo primo domicilio fiscale con decorrenza 1.7.2009.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 31.1.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 829/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello; CP_
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 71 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to TINO GREGORIO Parte_1
appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2022, contenente anche istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., impugnava i provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza richiesto Parte_1
con domande prot. n. – RDC – 2019-609783 e prot. n. INPS–RDC-2020–3119042 e CP_1
l'avviso di pagamento n. 313220221850146857 emesso dall' contenente richiesta di CP_1
restituzione della somma complessiva di euro 12.176,17 percepita per detta causale nel periodo da aprile 2019 a settembre 2020.
La fase cautelare si concludeva con ordinanza di rigetto, in quanto il Tribunale riteneva non sussistente il “fumus boni iuris” perché dagli atti di causa emergeva l'assenza del requisito, costitutivo del titolo al reddito di cittadinanza, della residenza decennale sul territorio dello
Stato. In particolare il giudice di prime cure rilevava che, dalla documentazione acquisita agli atti, emergeva che la ricorrente aveva avuto il suo primo domicilio fiscale in Italia, nel Comune di Settimo Torinese (TO) a decorrere dal 1.07.2009 e dunque, alla data del 6.03.2019 di presentazione dell'istanza di reddito di cittadinanza, non aveva il predetto requisito.
Seguiva, in data 18.11.2022, l'udienza di discussione per la trattazione del merito, svolta in forma cartolare ex art. 16 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 e successive modifiche.
L'odierna appellante depositava le note di trattazione allegando alle stesse la copia della sentenza n. 1494/15 del Tribunale Rumeno di Suceavia riguardante la propria vertenza di divorzio. In particolare sosteneva che il predetto provvedimento avrebbe dimostrato la sua presenza in territorio italiano già dal febbraio 2009.
Il Tribunale di Catanzaro decideva il giudizio di merito, con conferma delle statuizioni già assunte in fase cautelare, stante l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare la residenza decennale della ricorrente sul territorio dello Stato alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza. In ordine, poi, alla produzione documentale effettuata dalla ricorrente con le note di trattazione per l'udienza di discussione, ne dichiarava l'inammissibilità per tardiva produzione e, dunque, l'inutilizzabilità ai fini della decisione e, comunque, l'irrilevanza perché quanto indicato nella sentenza straniera era frutto delle mere allegazioni della parte.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato che la produzione effettuata nel precedente grado era ammissibile perché si trattava di documento giunto nella sua disponibilità solo nel corso del giudizio e, comunque, avrebbe potuto essere acquisito d'ufficio perché si trattava di documento indispensabile ai fini della decisione, idoneo a dimostrare la sua presenza in Italia almeno a decorrere dal febbraio 2009; sicchè, alla data di presentazione della domanda di RdC, era in possesso del requisito della residenza decennale.
CP_ L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
L'art. 2 comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 testualmente prevede Il
Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia
Pag. 2 di 4 titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…..)”
Con nota PEC del 15 febbraio 2022, la Guardia di Finanza, nell'ambito di controlli finalizzati alla verifica della legittima percezione di indennità varie erogate dall' e nello specifico CP_1 del RdC, comunicava all'Ente che la aveva falsamente CP_2 Parte_1 attestato di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni quando invece risultava l'iscrizione anagrafica nel territorio nazionale solo a decorrere dal 31.07.2014. In conseguenza della predetta comunicazione l'Ente provvedeva all'immediata revoca del reddito di cittadinanza e ad attivare l'azione di ripetizione dell'indebito.
Parte appellante, nel precedente grado di lite, ha prodotto documentazione dalla quale emerge che ha avuto il suo primo domicilio fiscale in Italia, presso il comune di Settimo Torinese
(TO), a decorrere dal 1.07.2009 e, dunque, da meno di dieci anni precedenti alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda la sentenza di divorzio, si tratta di un documento di data anteriore rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado (la sentenza di divorzio è stata emessa nel lontano anno 2010) e nella sua piena disponibilità ab origine, riguardando un giudizio in cui ella era parte costituita. Trattandosi, poi, di documento afferente, almeno a detta di parte appellante, alla prova di un elemento costitutivo del titolo alla prestazione invocata, è da escludere che si versi nell'ipotesi in cui la rilevanza del documento emerga in ragione delle difese della controparte processuale.
Quanto ai poteri officiosi del giudice previsti, per il primo grado, dall'art. 421 c.p.c., possono essere legittimamente esercitati solo se sussista una pista probatoria concretamente emersa che renda indispensabile l'acquisizione del documento per integrare la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto;
nel caso di specie insussistente.
Comunque il documento non dimostra gli assunti di pare ricorrente: nel testo si legge “la ricorrente è andata a lavorare in Italia nel febbraio 2009” ma è una mera allegazione della medesima odierna appellante che viene riportata nel testo (peraltro confliggente con quanto dedotto in ricorso in cui si afferma ” parte ricorrente è entrata in territorio italiano intorno
l'anno 2008), che non smentisce la circostanza documentata dell'attribuzione in data
1.07.2009 del primo domicilio fiscale in Italia.
Pag. 3 di 4 In conclusione non è stato offerto alcun elemento da cui desumere che di fatto la ricorrente sia entrata nel territorio italiano in epoca antecedente al rilascio del suo primo domicilio fiscale con decorrenza 1.7.2009.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 31.1.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 829/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello; CP_
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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