TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riservata in atti, ha pro- nunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3634/22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, aven- te ad oggetto occupazione senza titolo di immobile e vertente
TRA
e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi del sig. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Fausto Persona_1
Diaz e Walter Domenico Casciello, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mauri, eletti- Controparte_1
vamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamen-
1 te” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazio- ne semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamen- te tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisio- ne” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saran- no da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto rite- nuto provato dal giudicante.
Gli attori esponevano che il sig. era coniugato in regime di Persona_1
comunione legale dei beni con la sig.ra e dalla loro unione erano P_
nati quattro figli , , e;
che i co- Parte_1 Pt_2 Per_2 Persona_3
niugi erano comproprietari, per pari quote indivise, di un im- Persona_4
mobile e di un garage siti in Scafati (SA) alla via Armando Diaz n. 68, acqui- stati con atto per Notaio , registrato il 19.01.1998, atto nume- Persona_5
ro 519; che detti immobili venivano concessi verbalmente in comodato d'uso gratuito alla figlia dei sigg.ri ed , tale Persona_1 P_ [...]
, che vi ha risieduto fino al mese di marzo del 2022; in data Per_3
06.10.2017, la sig.ra decedeva ab intestato e pertanto l'immobile P_
cadeva in successione legittima al di lei marito sig. ed ai fi- Persona_1
gli , , e per le quote a ciascuno Parte_1 Per_2 Pt_2 Persona_3
spettanti ex lege;
che successivamente, gli odierni attori scoprivano che con decreto del 22/10/2022, RG 1470/2020, emesso dal Tribunale di Nocera Infe- riore, era stata omologata la separazione consensuale tra il sig. CP
[.
(figlio della sig.ra ) e la moglie , Persona_3 Controparte_1
odierna convenuta, e che, in virtù delle condizioni concordate dalle parti,
l'immobile sito in Scafati alla via A. Diaz n.68 era stato identificato quale ca- sa coniugale ed assegnato alla sig.ra , senza autorizza- Controparte_1
zione dei proprietari e dunque senza alcun titolo;
che pertanto, in data
23/11/2021, i coeredi, dopo aver appreso, che l'appartamento de quo era oc-
2 cupato non dalla coerede nonché comproprietaria ma dalla nuora di Per_3
quest'ultima , per il tramite dei sottoscritti procuratori, Controparte_1
richiedevano alla stessa, con raccomandata A/r il rilascio dell'immobile, asse- gnandole congruo termine per lasciare l'abitazione libera e/o vuota da persone e/o cose in uno all'annesso garage ma tale richiesta restava inevasa.
Gli attori concludevano chiedendo di ordinare alla sig.ra Controparte_4
se l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa con condanna al risar- cimento dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto dell'occupazione il- legittima degli immobili di loro proprietà nonché condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione.
Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio, nel corso del giudizio decedeva uno degli attori,
ed in data 20/02/2023 si costituivano in riassunzione le ere- Persona_1
di e le quali si riportavano all'atto di Parte_1 Parte_2
citazione.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per le conclusioni e successivamente riservata per la decisione.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
I ricorrenti agiscono nel presente giudizio richiedendo il rilascio nei confronti di , dell'immobile e del garage sito in Scafati (SA) alla Controparte_1
via Armando Diaz n. 68, meglio identificato agli atti ritenendo che quest'ultima occupava lo stesso senza alcun titolo
La convenuta eccepiva di aver abitato e di continuare ad abitare nell'immobile in virtù di omologa di separazione del Tribunale di Nocera In- feriore n. rg 1470/2020.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, in-
3 tegra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprie- tario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente” (Cass., sent. 5156 del 2012, secondo la quale
“revocata l'ordinanza che in costanza di separazione personale dei coniugi, aveva assegnato alla […] il godimento esclusivo dell'alloggio, il protrarsi da parte sua di tale godimento in forma esclusiva realizzava un fatto oggettiva- mente impeditivo ed ostativo al diritto dell'altro comunista ad un pari godi- mento ed uso del bene, tenuto conto che tale uso era avvenuto senza il con- senso del contitolare”).
Per costante ed univoco orientamento della Suprema Corte, “ anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà dal co- niuge non assegnatario, se nell'immobile, prima della separazione o del di- vorzio, era stabilita la residenza familiare, l'assegnazione è opponibile ai terzi ed ai proprietari “ su tutte Cass SU 29.09.2014 n. 20448 ex multis Trib Ter- mini Imerese n. 6 del 4.01.2021.
La Suprema Corte in una recentissima sentenza ha ribadito che “l'assegnazio- ne della casa coniugale è titolo idoneo a contrastare la domanda di rilascio anche se non espressamente allegata” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 16574 del 05/08/2016).
Nel caso di specie parte convenuta vanta un titolo per il godimento esclusivo del bene immobile oggetto di comproprietà tra le parti del presente giudizio, essendo depositata agli atti la docuemntazione relativa al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (omologa di separazione del Tri- bunale di Nocera Inferiore n. rg 1470/2020, provvedimenti provvisori ecc.).
Si deve anche specificare che dalla certificazione anagrafica della convenuta risulta che la stesso risiedeva prima in via Nazionale C.le Panariello n. 1 e, dal
7/02/2013, alla via A. Diaz n. 68.
4 Ne deriva che - sino alla proposizione della domanda del presente giudizio – non emerge alcun impedimento, perpetrato da parte convenuta nei confronti di parte attrice, in relazione al godimento del bene immobile.
Inoltre, il comodato d'uso oggetto del presente giudizio è un contratto di co- modato stipulato in favore di un nucleo familiare, e pertanto la durata dello stesso è legata alle esigenze abitative della famiglia, che permangono anche dopo la separazione dei coniugi se la casa viene assegnata al genitore convi- vente con figli minori, e pertanto la Cassazione legittima la richiesta di resti- tuzione solo per un grave ed imprevisto bisogno abitativo del comodante.
Pertanto nel nostro caso si parla di contratto con termine di durata ex art 1809 cc e la restituzione può esser chiesta solo in presenza di urgenti e sopravvenu- ti bisogni;
circostanze che non emergono nel caso di specie.
In definitiva la domanda attorea va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite sono compensate vista l'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, co- sì provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Compensa le spese di giudizio.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riservata in atti, ha pro- nunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3634/22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, aven- te ad oggetto occupazione senza titolo di immobile e vertente
TRA
e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi del sig. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Fausto Persona_1
Diaz e Walter Domenico Casciello, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mauri, eletti- Controparte_1
vamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamen-
1 te” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazio- ne semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamen- te tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisio- ne” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saran- no da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto rite- nuto provato dal giudicante.
Gli attori esponevano che il sig. era coniugato in regime di Persona_1
comunione legale dei beni con la sig.ra e dalla loro unione erano P_
nati quattro figli , , e;
che i co- Parte_1 Pt_2 Per_2 Persona_3
niugi erano comproprietari, per pari quote indivise, di un im- Persona_4
mobile e di un garage siti in Scafati (SA) alla via Armando Diaz n. 68, acqui- stati con atto per Notaio , registrato il 19.01.1998, atto nume- Persona_5
ro 519; che detti immobili venivano concessi verbalmente in comodato d'uso gratuito alla figlia dei sigg.ri ed , tale Persona_1 P_ [...]
, che vi ha risieduto fino al mese di marzo del 2022; in data Per_3
06.10.2017, la sig.ra decedeva ab intestato e pertanto l'immobile P_
cadeva in successione legittima al di lei marito sig. ed ai fi- Persona_1
gli , , e per le quote a ciascuno Parte_1 Per_2 Pt_2 Persona_3
spettanti ex lege;
che successivamente, gli odierni attori scoprivano che con decreto del 22/10/2022, RG 1470/2020, emesso dal Tribunale di Nocera Infe- riore, era stata omologata la separazione consensuale tra il sig. CP
[.
(figlio della sig.ra ) e la moglie , Persona_3 Controparte_1
odierna convenuta, e che, in virtù delle condizioni concordate dalle parti,
l'immobile sito in Scafati alla via A. Diaz n.68 era stato identificato quale ca- sa coniugale ed assegnato alla sig.ra , senza autorizza- Controparte_1
zione dei proprietari e dunque senza alcun titolo;
che pertanto, in data
23/11/2021, i coeredi, dopo aver appreso, che l'appartamento de quo era oc-
2 cupato non dalla coerede nonché comproprietaria ma dalla nuora di Per_3
quest'ultima , per il tramite dei sottoscritti procuratori, Controparte_1
richiedevano alla stessa, con raccomandata A/r il rilascio dell'immobile, asse- gnandole congruo termine per lasciare l'abitazione libera e/o vuota da persone e/o cose in uno all'annesso garage ma tale richiesta restava inevasa.
Gli attori concludevano chiedendo di ordinare alla sig.ra Controparte_4
se l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa con condanna al risar- cimento dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto dell'occupazione il- legittima degli immobili di loro proprietà nonché condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione.
Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Instaurato il contraddittorio, nel corso del giudizio decedeva uno degli attori,
ed in data 20/02/2023 si costituivano in riassunzione le ere- Persona_1
di e le quali si riportavano all'atto di Parte_1 Parte_2
citazione.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per le conclusioni e successivamente riservata per la decisione.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
I ricorrenti agiscono nel presente giudizio richiedendo il rilascio nei confronti di , dell'immobile e del garage sito in Scafati (SA) alla Controparte_1
via Armando Diaz n. 68, meglio identificato agli atti ritenendo che quest'ultima occupava lo stesso senza alcun titolo
La convenuta eccepiva di aver abitato e di continuare ad abitare nell'immobile in virtù di omologa di separazione del Tribunale di Nocera In- feriore n. rg 1470/2020.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, in-
3 tegra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprie- tario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente” (Cass., sent. 5156 del 2012, secondo la quale
“revocata l'ordinanza che in costanza di separazione personale dei coniugi, aveva assegnato alla […] il godimento esclusivo dell'alloggio, il protrarsi da parte sua di tale godimento in forma esclusiva realizzava un fatto oggettiva- mente impeditivo ed ostativo al diritto dell'altro comunista ad un pari godi- mento ed uso del bene, tenuto conto che tale uso era avvenuto senza il con- senso del contitolare”).
Per costante ed univoco orientamento della Suprema Corte, “ anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà dal co- niuge non assegnatario, se nell'immobile, prima della separazione o del di- vorzio, era stabilita la residenza familiare, l'assegnazione è opponibile ai terzi ed ai proprietari “ su tutte Cass SU 29.09.2014 n. 20448 ex multis Trib Ter- mini Imerese n. 6 del 4.01.2021.
La Suprema Corte in una recentissima sentenza ha ribadito che “l'assegnazio- ne della casa coniugale è titolo idoneo a contrastare la domanda di rilascio anche se non espressamente allegata” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 16574 del 05/08/2016).
Nel caso di specie parte convenuta vanta un titolo per il godimento esclusivo del bene immobile oggetto di comproprietà tra le parti del presente giudizio, essendo depositata agli atti la docuemntazione relativa al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (omologa di separazione del Tri- bunale di Nocera Inferiore n. rg 1470/2020, provvedimenti provvisori ecc.).
Si deve anche specificare che dalla certificazione anagrafica della convenuta risulta che la stesso risiedeva prima in via Nazionale C.le Panariello n. 1 e, dal
7/02/2013, alla via A. Diaz n. 68.
4 Ne deriva che - sino alla proposizione della domanda del presente giudizio – non emerge alcun impedimento, perpetrato da parte convenuta nei confronti di parte attrice, in relazione al godimento del bene immobile.
Inoltre, il comodato d'uso oggetto del presente giudizio è un contratto di co- modato stipulato in favore di un nucleo familiare, e pertanto la durata dello stesso è legata alle esigenze abitative della famiglia, che permangono anche dopo la separazione dei coniugi se la casa viene assegnata al genitore convi- vente con figli minori, e pertanto la Cassazione legittima la richiesta di resti- tuzione solo per un grave ed imprevisto bisogno abitativo del comodante.
Pertanto nel nostro caso si parla di contratto con termine di durata ex art 1809 cc e la restituzione può esser chiesta solo in presenza di urgenti e sopravvenu- ti bisogni;
circostanze che non emergono nel caso di specie.
In definitiva la domanda attorea va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite sono compensate vista l'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, co- sì provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Compensa le spese di giudizio.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5