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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 434/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nata in [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Via Monte Zebio n.30, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Scione, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Teulada n. 38/A. presso lo studio dell'Avv. Claudio De
Fenu, che la rappresentata e difende giusta procura in atti convenuta
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 convenuta contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2023, ha esposto quanto segue: Parte_1
1 - di aver lavorato presso la “Casa di riposo e residenza per anziani ” sita CP_2 in LO (RM) Viale Africa n. 18 dall'11 novembre 2021 al 2 luglio 2022, provvedendo a svolgere le mansioni di operatore socio sanitario;
- che tale struttura è stata gestita dalla sino al 3.3.2022 e poi, in forza Controparte_2 di atto di cessione di azienda del 4.3.2022, da;
Controparte_1
- di essere stata sempre sottoposta al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quale amministratore – prima – della e – poi - di Parte_2 Controparte_2 [...]
CP_1
- che pertanto si è instaurato di fatto un rapporto di lavoro subordinato con dette compagine sociali, sebbene lo stesso fosse stato fittiziamente imputato alla Casa del
Tempo Società Coop. Sociale a decorrere dal mese di marzo 2022;
- di aver sempre osservato, per l'intero periodo lavorativo sopra indicato, un orario di lavoro articolato su sei turni settimanali, ossia mattina dalle 6.30 alle 13.30 oppure pomeriggio dalle 13.30 alle 21.00, per un totale di 42/43 ore settimanali;
- che le mansioni concretamente espletate sono riconducibili al 3° livello Categoria B del C.C.N.L. AIOP Case di Cura – Pers. Non Medico in riferimento periodo dall'11.11.2021 al febbraio 2022 ed al 2° livello della Categoria C stesso C.C.N.L. da marzo 2022;
- di aver percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00;
- che il compenso ricevuto non è stato adeguato alla qualità e quantità del lavoro prestato con riferimento alla paga ordinaria, alle mensilità aggiuntive, alle festività, alla maggiorazione per lavoro straordinario, all'indennità di malattia e alle indennità per ferie e permessi non dovuti;
- di non aver ricevuto alcunché a titolo di tfr e competenze di fine rapporto;
- di essere stata illegittimamente allontanata dal lavoro in data 2.7.2022 mediante comunicazione verbale di la quale le avrebbe rappresentato “che non Parte_2 aveva più bisogno di lei in quanto aveva trovato una sostituta”;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 11.1.2023 in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto da parte dell'effettivo datore di lavoro;
- che la suddetta interposizione fittizia di manodopera le avrebbe impedito “di poter godere degli aiuti e delle indennità di disoccupazione previsti dalla legge in caso di licenziamento nonché di ottenere la giusta retribuzione”, con un pregiudizio economico stimabile di Euro 5.800,00.
2 Sulla base di tali deduzioni e argomentato sull'intercorsa interposizione fittizia di prestazione di lavoro a favore di (dall'11.1.2021 al 3.3.2022) e della Controparte_2
(dal 4.3.2022 sino alla cessazione del rapporto), la ha chiesto Controparte_1 Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- accertare e dichiarare che tra la Sig.ra
(CF: e la società in Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 persona della legale rappresentante e amministratrice pro tempore Sig.ra Parte_2
con sede in LO (RM) a V.le America n. 37, P.VA e CF: ,
[...] P.IVA_1 quale titolare della Casa di riposo e residenza per anziani sedente in Controparte_2
LO (RM) località Le Rughe a Viale Africa n. 18, e poi, da marzo 2022 per effetto di intervenuta cessione di azienda, in solido con la cessionaria in Controparte_1 persona della medesima legale rappresentante e amministratrice pro tempore Sig.ra
con sede in Roma a P.le Clodio n. 12, CF e P. VA è Parte_2 P.IVA_2 intercorso un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato, continuativo e ininterrotto, a far data dall'11 novembre 2021 sino al 12 gennaio
2023, corrispondente sino al febbraio 2022 al livello retributivo Categoria B3 e, rispettivamente, dal marzo 2022 in poi, alla Categoria C2 del C.C.N.L. del settore
Case di Cura – Personale Non Medico (AIOP), che si applica ad esso rapporto di lavoro;
2)- e, per l'effetto, condannare le società la società e Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sedenti come CP_1 sopra, al pagamento in solido di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima mensilità, festività ferie e permessi non goduti e non pagati, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di € 26.911,94, come da conteggi allegati (doc 3), o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 C.C., oltre rivalutazione monetaria ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
3)- accertare e dichiarare la nullità inefficacia ed illegittimità del licenzia-mento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare le società resistenti e Controparte_2 CP_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sedenti come sopra,
[...] al pagamento in solido in favore della ricorrente del danno ex art. 8 L. 604/66, da quantificarsi nella misura massima di sei mensilità come indicata da tale norma e così di Euro 11.527,50, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4)- condannare, in ogni caso, le resistenti in solido al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del
3 preavviso, della somma di euro 1.921,25, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
5)- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la simulazione
e l'inesistenza per mancanza di forma scritta del rapporto sociale e del rapporto lavorativo preteso far figurare tra la ricorrente e Casa del Tempo Società Coop.
Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via
Broglio n. 61, CF e P. VA , e, quindi, l'avvenuta viola-zione del divieto P.IVA_3 di interposizione e intermediazione di manodopera ex art. 1 e ss. Legge 1369/1960 e, per l'effetto, condannare le resistenti Casa del Tempo Società Coop. Sociale,
[...]
in persona dei rispettivi loro legali rappresentanti pro CP_2 Controparte_1 tempore, sedenti come sopra, anche ex artt. 2043 e 2059 C.C. a voler risarcire il danno anche non patrimoniale arrecato alla ricorrente, quantificato nella somma di Euro
5.800,00 o in quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da stabilirsi in difetto di prova anche in via equitativa dal Giudice;
6)- condannare, infine, le resistenti in solido al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
Si è costituita (tardivamente) in giudizio eccependo: il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'altra convenuta poiché “per effetto Controparte_4 dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda di cui all'attività di Comunità alloggio per anziani corrente in Comune di LO, Viale America n. 37, “Casa di riposo e residenza per anziani giusto atto del 04.03.2022 a rogito Notaio Controparte_2
in Roma, registrato a Roma 2 il 09/03/2022, iscritto al prot. RM 2022- Persona_1
81068 della CCIAA di Roma del 10.04.2022, non è soggetto titolare di legittimazione passiva a ricevere la domanda formulata da parte ricorrente”; l'infondatezza della domanda in quanto, da un lato, il rapporto della sarebbe stato correttamente Parte_1 imputato alla Cooperativa Casa del Tempo Soc Consortile Arl nell'ambito di un appalto di servizi stipulato in data 01.03.2022 per l'erogazione di “servizi di pulizia e sanificazione, supporto alla preparazione dei pasti, servizi socio sanitari e assistenziali”, e, dall'altro, la lavoratrice avrebbe percepito la retribuzione corretta per la qualità e quantità del lavoro prestato;
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art. 32, comma 4, legge n. 183 del 2010 per mancata impugnazione stragiudiziale, nei confronti dei soggetti indicati come utilizzatori della prestazione di lavoro, delle modalità di cessazione del rapporto.
Non si sono costituite in giudizio invece e la Casa del Tempo Controparte_4
Società Coop. Sociale, nonostante la regolare notifica del ricorso nei loro confronti.
4 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni, la causa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note finali nonché di un termine per il deposito del Ccnl per il personale dipendente delle Rsa e delle strutture residenziali e socio- assistenziali associate , è stata rinviata all'udienza di discussione del 12.6.2025, la quale è stata Pt_3 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno depositato dette note e la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini e nei limiti di seguiti precisati.
Sulle decadenze ex art. 416 c.p.c. in cui è incorsa per la tardiva Controparte_1 costituzione in giudizio.
In primo luogo, giova ribadire quanto già esposto con provvedimento pronunciato all'udienza del 23.5.2023, ossia che la convenuta costituendosi Controparte_1 tardivamente in data 22.5.2023 a fronte della prima udienza fissata per il giorno
23.5.2023, è incorsa nelle decadenze previste dall'art. 416 cod. proc. civ., le quali hanno carattere inderogabile e devono essere rilevate d'ufficio dal giudice (siffatto principio è stato costantemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la decadenza prevista dall'art. 414 c.p.c. n. 5, e art. 416 c.p.c., comma 3, ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano;
peraltro, nella fattispecie la difesa della parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della controparte, che nulla ha dedotto in merito ai motivi della tardiva costituzione).
Per tale ragione, la suddetta convenuta è decaduta dalla deduzione dei mezzi di prova, dalla produzione di documenti e dalla formulazione di eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, per cui tale decadenza interessa l'eccepita decadenza dall'azione ex art. 32, comma 4, legge n. 183 del 2010 e la domanda di manleva nei confronti Casa del Tempo Soc Consortile Arl, trattandosi di istanze di parte.
Ad ogni modo, va rilevata, per completezza, l'infondatezza dell'eccezione con la quale la società convenuta ha sostenuto che la ricorrente sarebbe decaduta dal diritto
5 di richiedere la costituzione del rapporto in capo all'effettiva utilizzatrice della prestazione di lavoro ai sensi dell'art. 32 legge n. 183 del 2010 per non aver impugnato nei suoi confronti le modalità di cessazione del rapporto in relazione alla genuinità dell'appalto nei termini previsti dall'art. 6 legge n. 604 del 1966.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui “la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (v.
Cass. n. 40652/2021 del 17.12.2021, Cass. n. 30490/2021 del 28.10.2021). In tali pronunce, viene spiegato che “la ratio dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6 della legge
n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019). […] trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) legge citata
(Cass. n. 13179 del 2017) […] non sì può estendere analogicamente ad un "fatto"
(cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti
e recettizi ovvero a fatti tipizzati. 23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione dei lavoratore, stante
l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. […] Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010 in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma 9 scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della
6 suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il termine di decadenza in parola non è mai iniziato a decorrere poiché la lavoratrice non ha mai ricevuto un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente da parte di e Controparte_1 Controparte_4 con il quale è stata negata la titolarità del rapporto.
Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della “ Controparte_4 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'altra convenuta Controparte_1
assumendo che quest'ultima, quale cessionaria dell'attività di Controparte_4 impresa svolta presso la “Casa di e residenza per anziani” sita nel Comune di CP_5
LO in forza di atto di cessione d'azienda del 4.03.2022, non sarebbe legittimata a resistere alla domanda.
L'obiezione non coglie nel segno.
Invero, a prescindere da ogni valutazione circa l'interesse concreto di CP_1 ad eccepire il difetto di legittimazione passiva di un'altra parte convenuta, deve
[...] rilevarsi che è stata evocata in giudizio al fine di ottenere Controparte_4
l'accertamento della titolarità sostanziale del rapporto di lavoro in capo ad essa nel periodo dall'11.11.2021 al 3.3.2022 e, quindi, per far valere nei confronti della medesima la domanda di condanna al pagamento dei rivendicati crediti retributivi maturati in detto periodo anteriore al subentro nella gestione dell'azienda della odierna parte convenuta costituitasi in giudizio.
Dunque, alla stregua di siffatta prospettazione attorea, tale domanda è stata quindi correttamente proposta contro essendo l'unico soggetto Controparte_4 legittimato a resistervi.
Sulla durata del rapporto di lavoro e sulla titolarità sostanziale del medesimo
Superate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, occorre passare all'esame del merito della domanda.
La ricorrente ha sostenuto che ella avrebbe prestato la propria attività lavorativa di operatore socio -sanitario presso la Casa di riposo e residenza per anziani sita in
LO (RM) Viale Africa n. 18 sin dall'11.11.2021, sebbene il rapporto sia stato formalmente (e fittiziamente) regolarizzato con la in data Controparte_3
4.3.2022. Ha aggiunto che avrebbe osservato sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro le direttive impartitele da quale amministratrice di “ Parte_2 CP_2
e poi di .
[...] Controparte_1
7 È stata espletata quindi la prova orale per verificare tali circostanze.
Orbene, in merito alla dedotta retrodatazione del rapporto di lavoro, deve osservarsi che la stessa convenuta ha riconosciuto, al punto 1 Controparte_1 dell'esposizione in fatto della propria memoria difensiva, che la ha svolto Parte_1 attività di OSS presso detta struttura in questione a far data dall'11 novembre 2021, sebbene precisando che il rapporto è sorto alle dipendenze della Controparte_3
[...]
Tale dato temporale è stato confermato anche dei testi escussi, i quali, seppur non siano stati molto precisi nell'indicare la data esatta di inizio del rapporto lavorativo, hanno comunque affermato che l'odierna ricorrente ha lavorato per circa un anno e mezzo presso la residenza per anziani in questione.
Sul punto, la teste ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato con Testimone_1 la ricorrente presso una casa di cura in LO dal 2019 al 2022 […] Ho svolto mansioni di oss con orario articolato su turni, mattina (6.30 -13.30), pomeriggio
(13.30 – 21.00) e notte (21.00 -7.00). Svolgevo 6 turni a settimana con un giorno di riposo. La predisponeva e assegnava i turni di lavoro. Pt_2
Anche la ricorrente svolgeva le mansioni di oss e faceva i turni che ho sopra esposto (tranne il notturno). Anche la ricorrente lavorava 6 giorni a settimana con tale turnistica. Inoltre, faceva anche le c.d. lunghe dalle 6.30 sino alle ore 21.00, ciò capitava in caso di assenza di altro personale e anche nei festivi, non c'è una frequenza precisa. I turni erano scritti su un foglio di carta attaccato sul muro. Quindi io potevo vedere i turni assegnati a tutti i dipendenti, compresa la ricorrente. I turni veniva scambiati con foto del foglio su WhatsAPP. Riconosco il doc. 11 fascicolo ricorrente che mi si mostra, sono i turni fatti dalla ricorrente”
Tali circostanze sono state confermate anche da Testimone_2
la quale ha riferito: “ Ho lavorato presso la casa di cura di LO in
[...] zona Le Rughe da maggio 2019 sino al mese di gennaio 2023 Svolgevo le mansioni di oss con orario articolato su tre turni (6.30 – 13.30; 13.30- 21.00; 21.00 – 7.00) svolgendo sei turni a settimana con un giorno di riposo. […] La ricorrente ha lavorato presso la struttura di LO per poco più di un anno, non ricordo l'anno, è arrivata dopo di me, penso due o tre anni dopo. Non ricordo preciso le date, comunque ha lavorato sicuramente per un anno. Anche la ricorrente ha svolto le mansioni di oss, quindi prestava assistenza all'anziano (igiene personale;
somministrazione pasto), si occupava della pulizia dei locali e della preparazione pasti. La ricorrente faceva il
8 mio stesso orario, quindi osservava i turni sopra esposti per sei giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale”.
Può ritenersi accertato, pertanto, specie in considerazione delle allegazioni svolte dalla stessa convenuta, che la abbia prestato attività lavorativa all'interno Parte_1 della Casa di riposo e residenza per anziani sita in LO (RM) Viale Africa n. 18 sin dall'11.11.2021.
Passando alla questione riguardante la titolarità sostanziale di tale rapporto del lavoro, è necessario preliminarmente chiarire che la nozione di appalto come definita dall'art. 1655 c.c. è intesa quale contratto con quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Tale nozione deve distinguersi dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Il primo comma dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 postula quindi l'esistenza di due requisiti che devono sussistere in capo all'appaltatore: il potere organizzativo e direttivo e il rischio d'impresa.
Va poi richiamata la giurisprudenza di legittimità maturata in subiecta materia secondo cui «La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima […]; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. […] Ciò che caratterizza l'appalto
“non genuino” non è tanto la mancanza di una organizzazione […], ma soprattutto
l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa […].
L'eterodirezione si ha quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche
“dirige” i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale
9 organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo» (Cass., ord., n. 13413/21, in motivazione;
conf. Cass., ord., n. 12807/20).
Dunque, l'accento decisivo va posto su due essenziali requisiti: a) sull'eterodirezione del personale, nel senso che all'appaltatore deve risultare sottratto
(giacché esercitato dal committente) il potere organizzativo e direttivo sui propri lavoratori, residuandogliene soltanto la mera gestione amministrativa;
b) sull'organizzazione (anche minimale) da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari per l'espletamento dell'opera o del servizio commissionati.
Tra l'altro, i due requisiti non sono paritetici tra di loro ma sono collocati, l'uno rispetto all'altro, in un rapporto valoriale (e, quindi, accertativo) asimmetrico e decrescente, nel senso del “primato” dell'eterodeterminazione del personale su tutti gli altri elementi, in continuità con un più risalente orientamento di legittimità in base al quale, nell'ambito degli appalti endoaziendali e al fine della valutazione della loro liceità, «una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo» (Cass. n. 11720/09). Si è precisato, inoltre, che non integra il requisito dell'etero-direzione il fatto che l'impresa committente eserciti sui dipendenti dell'appaltatore soltanto il «coordinamento necessario» (e questo solo) per la corretta realizzazione del servizio – esattamente come accade nella comune fenomenologia dell'appalto, ove le direttive dell'appaltante sulle modalità esecutive dei lavori convivono con l'autonomia ex art. 1655 c.c. dell'appaltatore.
Calando tali principi di diritto nel caso concreto in esame, deve rilevarsi che, all'esito dell'espletata istruttoria, sono emersi plurimi e decisivi elementi per affermare con certezza la non genuinità del contratto di appalto intercorso tra e Controparte_1
dal momento che la prestazione lavorativa della Controparte_3 Parte_1
è stata da sempre eterodiretta e controllata da quale amministratrice – Parte_2 prima - della e – poi – della società Controparte_2 Controparte_1
Nello specifico, la stessa legale rappresentante delle due società appena menzionate, ha confermato, in sede di interrogatorio libero, di aver costantemente impartito direttive sul lavoro alla , di averne supervisionato l'attività e di Parte_1 averla richiamata in caso di mancanze lavorative (“Le direttive di lavoro le davo io che poi mi rapportavo con le cooperative. Le ferie erano concordate tra le addette della struttura e poi io le approvavo e mandavo alla cooperativa. Ero io che supervisionavo
10 lo svolgimento dell'attività di lavoro della ricorrente ed ero sempre io che la rimproveravo in caso di mancanze. Personale della cooperativa si recava in sede in caso di richiesta del personale. La ricorrente aveva contatto con la cooperativa per aspetti riguardanti il contratto, in particolare il tipo di inquadramento o per questioni le buste paga ed i pagamenti”, vedi verbale udienza del 23.5.2023).
Tale assoggettamento della al potere etero-direttivo e disciplinare della Parte_1
e della è stato confermato dai testi escussi: il teste Controparte_2 Controparte_1
ha dichiarato “ era la responsabile della casa di Testimone_1 Parte_2 cura, non vi erano altri referenti. La controllava e supervisionava il nostro Pt_2 operato. Sempre la impartiva le direttive lavorative a noi dipendenti. Non Pt_2 ho assistito a direttive date alla ricorrente, ma posso dire che la i occupava Pt_2 di tutto ed era la referente di ogni cosa […] Ho sentito nominare la
[...]
ma non ho mai visto nessuno della cooperativa presso la sede di Controparte_3 lavoro.”; la teste ha riferito che: “ Il responsabile Testimone_2 della struttura è sempre stata la era lei che coordinava l'attività,
Pt_2 controllava l'operato dei dipendenti assegnava i turni, impartiva le direttive sul lavoro. […] La mi pagava sino a quando è subentrata una cooperativa
Pt_2 nell'ultimo anno, il bonifico proveniva dalla cooperativa ma l'importo era deciso dalla La cooperativa si chiamava Casa del Tempo, solo una volta si è
Pt_2 recato presso la struttura una persona della cooperativa ma non so dire preciso per quale motivo, ho visto che parlava con la ).
Pt_2
Dalle dichiarazioni testimoniali appena riportate emerge chiaramente che la CP_2 ha utilizzato, diretto e organizzato la prestazione lavorativa della , pur
[...] Parte_1 in assenza di qualsivoglia regolarizzazione del rapporto, neppure in capo ad un altro soggetto formale, sino al 23.3.20222.
D'altronde, è stato accertato in maniera inconfutabile che presso la sede di lavoro non è stato mai presente alcun referente dell'appaltatrice Casa del Tempo Società
Coop. Sociale, la quale non si è interfacciata affatto con il lavoratore in ordine alle modalità di esecuzione dell'attività di lavoro, ma si è occupata esclusivamente della gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
In base a quanto emerso, deve pertanto ritenersi che dall'11.11.2021 si è instaurato di fatto un rapporto di lavoro subordinato tra la e la società Parte_1 Controparte_2 successivamente, a partire dal 4.3.2022, tale rapporto è stato ceduto alla società
[...]
[...]
[...] in forza di contratto di cessione di azienda (infra), per la quale lavoratrice CP_6 ha continuato a lavorare.
Dette società, attraverso i propri preposti, hanno messo in opera nei confronti della lavoratrice tutti quei poteri caratteristici appunto di un datore di lavoro, quali l'eterodirezione ed il controllo anche di natura disciplinare. La ricorrente , Parte_1 così, non ha fatto altro che mettere a disposizione delle citate convenute le proprie energie lavorative, seguendo le direttive e le indicazioni che, di volta in volta, le sono state impartite direttamente dall'amministratore delle stesse in base ai bisogni ed alle necessità e per il perseguimento dei fini aziendali di e di Controparte_2 CP_1
[...]
La non genuinità dell'appalto è poi dimostrata dalla circostanza che in capo alla società appaltatrice Casa del Tempo non è residuata altro che una minima organizzazione logistico-amministrativa del rapporto di lavoro della Parte_1
(pagamento della retribuzione, gestione delle ferie ed assicurazione della continuità delle prestazioni), elemento questo da solo insufficiente per valutare la genuinità dell'appalto, essendo invece necessaria l'effettiva direzione e l'effettivo controllo del lavoratore (per tutte, Cass. 17.2.2010, n. 3681 e Cass. 27.7.2009, n. 17444). Peraltro,
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte della società appaltatrice non riguarda quest'ultima nella sua globalità, ma soltanto il rapporto tra committente ed appaltatrice con riferimento alla prestazione del lavoratore impegnato nell'esecuzione del servizio in concreto appaltato, dovendosi conseguentemente ritenere priva di rilievo l'eventuale esistenza di prestazioni della società appaltatrice in favore di altri soggetti
(cfr. Cass. 19.3.2010, n. 6726).
La conseguenza di quanto detto è che il rapporto di lavoro della deve Parte_1 dichiararsi sussistente direttamente alle dipendenze delle convenute Controparte_2
e (art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/03) e ciò fin dall'inizio della Controparte_1 prestazione, e cioè dall'11.11.2021.
Sulla cessazione del rapporto di lavoro
La ricorrente ha affermato che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso a seguito di licenziamento comminato oralmente da parte di Parte_2
In proposito, va rammentato che, in tema di licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta, il lavoratore ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti,
12 difatti la semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione di lavoro non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova (cfr. Cass. n. 3822/2019).
La convenuta non ha contestato specificatamente né ha allegato Controparte_1 alcun atto risolutivo che possa giustificare la cessazione del rapporto con la . Parte_1
Anzi, lo stesso legale rappresentate della società, ha dichiarato, in sede Pt_2 Pt_2 interrogatorio libero, quanto segue: “Dopo una discussione con me la ricorrente si è messa in malattia e quindi io mi sono rivolta alla cooperativa per cercare subito un sostituto. Mi è stata fornita subito un sostituto e quindi io mandai un messaggio alla ricorrente per dirle che doveva contattare la cooperativa in quanto suo datore di lavoro”.
Inoltre, la teste ha riferito che “ La ricorrente Testimone_2
è andata via a seguito di una discussione lavorativa con un'altra collega ( ) e, Per_2 dopo la discussione, forse la l'ha mandata via. Ricordo che dopo la Pt_2 discussione la ricorrente è stata in malattia per qualche giorno, poi è rientrata e la
[...] le ha detto che non doveva rientrare a lavoro. Io non ero presente quando la Pt_2 [...] ha pronunciato questa frase alla ricorrente, ma la ha comunicato a noi Pt_2 Pt_2 tutti che la ricorrente non sarebbe rientrata”.
Ebbene, anche tenuto conto del contegno difensivo delle convenute, deve ritenersi che sussistano sufficienti elementi per affermare che la sia stata allontanata Parte_1 di fatto dal posto di lavoro dall'effettivo titolare del rapporto di lavoro, il quale tramite il suo amministratore ha comunicato oralmente alla lavoratrice l'intenzione di non avvalersi più della sua prestazione. Ed infatti non è stato prodotto alcun atto risolutivo scritto del rapporto in esame.
Com'è noto, il licenziamento comminato oralmente è inefficace e la tutela accordata dall'ordinamento è la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con condanna della parte datoriale al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (art. 18, comma 1, legge n. 300/70; art. 1 d.lgs. n. 23 del 2015).
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha domandato la reintegra nel posto di lavoro ma ha limitato la domanda al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità.
In ossequio al principio tra corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cessionaria del rapporto di lavoro va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, di un'indennità risarcitoria di euro 8.612,52 (euro 1.435,42 x 6). Ed infatti,
13 sulla base dei conteggi da ultimo depositati dalla ricorrente (infra), la retribuzione globale di fatto ammonta ad euro 1.435,42, ossia retribuzione ordinaria (euro 1.325,00) moltiplicata per tredici mensilità diviso 12.
Contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non può disporsi alcuna condanna solidale delle società, poiché, in forza dell'atto di cessione d'azienda (infra), unica titolare del rapporto di lavoro è la società a decorrere dal mese di Controparte_1 marzo 2022.
Inoltre, la società sempre quale cessionaria del rapporto, va Controparte_1 condannata anche al pagamento delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice dalla data di allontanamento della medesima dal contesto lavorativo (2.7.2022) sino al 12.1.2023, come richiesto dalla parte ricorrente. Invero, in ragione della persistenza del rapporto di lavoro stante l'inefficacia del recesso verbale, la ricorrente ha diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate in detto periodo.
In proposito, giova precisare che le dimissioni rassegnate dalla ricorrente nei confronti dell'appaltatrice (doc.ti 7 e 8 del ricorso) non producono alcun effetto nei confronti della convenuta atteso che esse sono state rivolte nei confronti Controparte_1 del formale datore di lavoro e non nei confronti dell'effettivo datore di lavoro, per giunta al solo scopo di operare una chiusura amministrativa del rapporto di lavoro fittiziamente imputato all'appaltatrice.
Sulle differenze retributive reclamate dalla Parte_1
La ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto un compenso adeguato alla qualità
e quantità del lavoro prestato.
Orbene, all'esito dell'espletata prova orale, è emerso che la ha espletato, Parte_1 per tutto il periodo di servizio presso la casa di cura per anziani di LO, le mansioni di oss e che ella ha osservato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Sul punto, la teste ha dichiarato: “Ho svolto mansioni di oss con orario Tes_1 articolato su turni, mattina (6.30 -13.30), pomeriggio (13.30 – 21.00) e notte (21.00 -
7.00). Svolgevo 6 turni a settimana con un giorno di riposo. La Pt_2 predisponeva e assegnava i turni di lavoro. […] Ho lavorato con la ricorrente un annetto o un annetto e mezzo dal 2020 in poi. Quando io ho iniziato nel 2019 la ricorrente non era presente, è arrivata dopo. Anche la ricorrente svolgeva le mansioni di oss e faceva i turni che ho sopra esposto (tranne il notturno). Anche la ricorrente lavorava 6 giorni a settimana con tale turnistica. Inoltre, faceva anche le c.d. lunghe dalle 6.30 sino alle ore 21.00, ciò capitava in caso di assenza di altro personale e
14 anche nei festivi, non c'è una frequenza precisa. I turni erano scritti su un foglio di carta attaccato sul muro. Quindi io potevo vedere i turni assegnati a tutti i dipendenti, compresa la ricorrente […]”. La teste ha affermato quanto segue: “Ho Tes_2 lavorato presso la casa di cura di LO in zona Le Rughe da maggio 2019 sino al mese di gennaio 2023 Svolgevo le mansioni di oss con orario articolato su tre turni
(6.30 – 13.30; 13.30- 21.00; 21.00 – 7.00) svolgendo sei turni a settimana con un giorno di riposo. […] La ricorrente ha lavorato presso la struttura di LO per poco più di un anno, non ricordo l'anno, è arrivata dopo di me, penso due o tre anni dopo. Non ricordo preciso le date, comunque ha lavorato sicuramente per un anno.
Anche la ricorrente ha svolto le mansioni di oss, quindi prestava assistenza all'anziano
(igiene personale;
somministrazione pasto), si occupava della pulizia dei locali e della preparazione pasti. La ricorrente faceva il mio stesso orario, quindi osservava i turni sopra esposti per sei giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale.
Lavoravamo due oss per ogni turno. I turni erano predisposti con cadenza settimanale
e decisi con la Venivano scritti su un foglio affisso in bacheca. Il doc. 11 Pt_2 che mi viene mostrato è il foglio dei turni. […] Io facevo il turno notturno, mentre la ricorrente non lo faceva”.
Dalle dichiarazioni appena trascritte emerge la piena prova dei fatti allegati in ricorso in punto di orario di lavoro e di mansioni concretamente svolte.
Le accertate mansioni di oss svolte dalla vanno ricondotte al Ccnl Aiop Parte_1
Rsa, che risulta più congruo rispetto al Ccnl del settore Case di Cura – Personale Non
Medico indicato dalla ricorrente, in quanto risulta pacifico che il contesto in cui si è collocata la prestazione di lavoro è una residenza sanitaria per anziani.
Trattandosi di impiego irregolare spetta, infatti, al Giudice individuare il Ccnl applicabile come parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione complessivamente dovuta al lavoratore e per l'applicazione degli istituti ivi previsti ai sensi dell'art. 36 Cost.; ciò anche tenendo conto – nella specie - del settore in cui si è estrinsecata l'attività di impresa del committente – sostanziale titolare del rapporto di lavoro.
Orbene, detto Ccnl Aiop Rsa ricomprende al livello D “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello
15 organizzativo aziendale. Esempi: Livello D1: Operaio specializzato, cuoco, impiegato
d'ordine, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato, operatore tecnico dell'assistenza, assistente domiciliare e dei servizi tutelari. Livello D2: Operatore socio-sanitario”.
Dunque, tenendo conto del più pertinente livello D2 Ccnl Aiop Rsa e dell'orario di lavoro effettivamente espletato, la ricorrente è stata invitata ad effettuare nuovi conteggi e sulla base dei medesimi, eseguiti correttamente alla stregua delle tabelle dei minimi retributivi applicabili, spetta alla ricorrente la somma complessiva di euro
15.271,03 per differenza paga giornaliera, mensilità aggiuntiva, straordinario diurno e festività, nonché per il Tfr.
In particolare, con riferimento al periodo che va dall'11.11.2021 al 3.3.2022 in cui il rapporto va imputato alla spetta alla , per i titoli di cui sopra, la CP_2 Parte_1 somma di euro 2.888,22; mentre, per quanto riguarda il periodo dal 4.3.2022 al
12.1.2023, riferibile alla convenuta spetta alla ricorrente, per i medesimi Controparte_1 titoli, la somma di euro 12.382,81.
Non spetta alcunché a titolo di indennità per giorni di ferie e di permessi non goduti, considerata la genericità delle allegazioni sul punto e tenuto conto che non è emerso dall'istruttoria espletata alcun elemento in proposito.
Sulla responsabilità solidale nel caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Le considerazioni sopra esposte hanno delineato la non genuinità del contratto di appalto e l'imputazione sostanziale del rapporto di lavoro delle compagini che si sono avvicendate nella gestione della residenza per anziani in questione.
Infatti, risulta pacifico (e comunque documentato dalle visure camerali in atti) che tale azienda sia stata ceduta dalla società alla società Controparte_2 Controparte_1
a far data dal 4.3.2022.
In base al disposto dell'art. 2112 c.c. (“in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”), si deve ritenere l'esistenza di una responsabilità solidale tra e per quanto attiene al periodo Controparte_2 CP_1 antecedente all'atto di cessione d'azienda e quindi l'arco temporale che va dall'11.11.2021 fino al 3.3.2022. Mentre, per il periodo successivo fino alla cessazione
16 del rapporto di lavoro (4.3.2022-2.7.2022), è responsabile esclusivamente la cessionaria Controparte_1
Dunque, le predette società vanno condannate in solido tra loro al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 2.888,22, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo. La società va Controparte_1 condannata invece al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 12.382,81 in relazione alle spettanze retributive maturate dal 4.3.2022 al
12.1.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo
(tale importo ingloba anche le retribuzioni dovute dall'allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro sino alla data del 12.1.2023 indicata dalla ricorrente, stante la già affermata inefficacia del recesso orale).
Sulla domanda risarcitoria formulata dalla per gli ulteriori danni Parte_1 asseritamente patiti in conseguenza dell'inesatta regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Quanto alla richiesta avanzata di risarcimento degli ulteriori danni ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., la ricorrente afferma che a causa dell'omessa (corretta) regolarizzazione del rapporto di lavoro si sarebbe vista costretta a rassegnare le dimissioni dalla cooperativa, così precludendosi la possibilità di accedere all'indennità di disoccupazione o ad ulteriori forme di sussidio.
La domanda è eccessivamente generica, in quanto la ricorrente non ha compiutamente allegato i pregiudizi patiti e – soprattutto - si è limitata ad effettuare una imprecisata quantificazione del danno, senza indicare alcun criterio per giungere ad una determinazione (anche in via equitativa) del pregiudizio.
In merito alla richiesta restituzione di somme “anticipate per acquisti di materiali aziendali di pulizia e o di consumo”, va rilevato che la ricorrente ha prodotto solo fatture d'acquisto che non comprovano l'effettivo esborso degli importi ivi indicati specie con risorse finanziarie della lavoratrice (vedi doc. 10 fascicolo ricorrente)
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum (scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000) e con applicazione di una maggiorazione del 30% per la presenza di più parti contro la quale è stata proposta la domanda, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
17 dichiara che tra e la convenuta “ si è costituito Parte_1 Controparte_2 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'11.11.2021 e che tale rapporto è stato ceduto alla società convenuta CP_1
a far data dal 4.3.2022 in forza di atto di cessione di azienda;
[...] condanna le predette società convenute al pagamento in solido ex art. 2212 c.c., in favore di parte ricorrente, delle complessive differenze retributive maturate nel periodo dall'11.11.2021 al 3.3.2022 per i titoli di cui in motivazione, pari ad euro 2.888,22, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna la convenuta “ al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 delle complessive differenze retributive maturate nel periodo dal 4.3.2022 al 12.1.2023 per i titoli di cui in motivazione, pari ad euro 12.382,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
dichiara l'inefficacia del licenziamento orale irrogato a in data Parte_1
2.7.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta “ al pagamento, in Controparte_1 favore della predetta ricorrente, di una indennità risarcitoria pari ad euro 8.612,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
rigetta, per il resto, la domanda;
condanna le parti convenute al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 7.005,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso il 7.7.2025
Il Giudice
IO Di RO
18