Versione
1 luglio 1977
1 luglio 1977
Art. 1.
A far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria gia' proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell' articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 , sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle norme della presente legge e alla normativa contenuta negli ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o statutarie, nonche' alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo.
Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.
A far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria gia' proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell' articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 , sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle norme della presente legge e alla normativa contenuta negli ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o statutarie, nonche' alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo.
Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 581Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo Grossi - Presidente di Sez.- ff. di Primo Presidente " Francesco Amirante - Presidente di Sez.- " Gaetano Garofalo - Consigliere - " MO Genghini " " Giuseppe Ianniruberto " " MA GN " " Francesco Cristarella ST " " Giovanni Prestipino " Rel. " Erminio Ravagnani " ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 15512/96 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in …Leggi di più...
- obbligo di versamento all'inps da parte dei datori di lavoro·
- decorrenza·
- dall'entrata in vigore dei d.p.r. n. 669/83 e 1006/86 in relazione ai lavoratori ivi contemplati·
- prestazioni·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- contributi·
- assicurazione contro le malattie