CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 464/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
- Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
- Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(P.IVA ), in persona del proprio procuratore Parte_2 P.IVA_1
speciale, entrambi rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Otello Bigolin e
Beatrice Bonamin, con domicilio eletto presso il loro studio, in Castelfranco
Veneto, (TV) Piazza della Serenissima n. 20, come da procura allegata al ricorso in appello;
-appellanti- contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato domiciliataria in S. Marco 63; CP_1
-appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 326/2024 emessa il 01/02/2024 dal
Tribunale di Venezia (Giudice dott. Paolo Filipponi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la Sentenza n. 326/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, Giudice dott. Paolo Filippone, in data
01/02/2024 e pubblicata lo stesso 01/02/2024, notificata via PEC dalla di ai procuratori dei ricorrenti Controparte_1 CP_1
in data 20/02/2024 ed appellata con il presente atto in accoglimento di tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza di
Ingiunzione, Confisca e Distruzione impugnata con il ricorso di primo grado nonché tutti gli atti presupposto della stessa e, per l'effetto, disporre a carico della la condanna alla Controparte_1 restituzione dell'importo di €1.017,45 in favore della società Parte_2
Con rifusione delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse dal
Tribunale di Venezia come svolte nel ricorso depositato nell'ambito del giudizio di primo grado, che si ritrascrivono di seguito:
“… In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi in ordine alle seguenti circostanze:
1) Vero che la società opera nel settore della grande distribuzione Parte_2
attraverso oltre 130 punti vendita dislocati in diverse Province e Regioni italiane.
2) Vero che la società opera sulla base di una articolata struttura Parte_2
organizzativa facente capo a diverse Direzioni tra cui la Direzione Acquisti.
3) Vero che il personale facente capo alla Direzione Acquisti della società presiede alla individuazione e qualifica dei fornitori riguardanti Parte_2
anche i prodotti ittici.
pag. 2/28 4) Vero che la società ha implementato un apposito sistema di Parte_2
“rintracciabilità” aziendale dei prodotti ittici basato su standard internazionali.
5) Vero che nell'ambito della struttura organizzativa della società Parte_2
è stata istituita la figura di un procuratore speciale con funzioni di indirizzo, supervisione e coordinamento in materia di igiene, salubrità e sicurezza degli alimenti nonché in materia di corretta commercializzazione dei prodotti al fine di assicurare un adeguato ed uniforme livello organizzativo in relazione ai richiamati settori.
6) Vero che il supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via Monsignor
Marcato n. 8, costituisce un punto vendita di medie-grandi dimensioni all'interno del quale sono presenti diversi reparti.
7) Vero che l'organizzazione interna del supermercato “Famila” sito a JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, prevede la presenza di un gerente, nonché di una serie di capireparto.
8) Vero che all'interno del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via
Monsignor Marcato n. 8, era presente all'epoca della vicenda per cui è causa ed
è presente tuttora anche un reparto pescheria costituito da un banco c.d. assistito e da un banco c.d. self-service.
9) Vero che presso il reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, operava all'epoca della vicenda per cui è causa ed opera tuttora personale appositamente formato tra cui il relativo capo reparto.
10) Vero che i prodotti oggetto di contestazione - “… kg. 1,5 di IN AL
…” e “… kg. 0,548 di AL …” - costituivano prodotti preincartati all'interno del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via Monsignor
Marcato n. 8, ed esposti nel banco frigo del reparto pescheria per la vendita con modalità c.d. selfservice.
11) Vero che le informazioni relative ai prodotti ittici oggetto di contestazione, preincartati all'interno del reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a
JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, erano contenute e, quindi, fornite attraverso una etichettatura apposta sulla singola confezione preincartata pag. 3/28 nonché attraverso una c.d. etichettatura di comparto costituita da apposita cartellonistica.
12) Vero che attraverso l'etichettatura apposta sulla singola confezione preincartata dei prodotti oggetto di contestazione erano indicate e, quindi, fornite le informazioni riguardanti la descrizione commerciale, il peso ed il prezzo del prodotto preincartato all'interno del supermercato “Famila” sito a
JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8.
13) Vero che attraverso la c.d. etichettatura di comparto relativa ai prodotti oggetto di contestazione costituita da appositi cartelli collocati sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via
Monsignor Marcato n. 8, venivano fornite le informazioni relative alla denominazione commerciale della specie e al suo nome scientifico, al metodo di produzione, alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e alla categoria di attrezzi usati nella cattura.
14) Vero che la società al fine di assicurare una costante qualità Parte_2
dei prodotti ittici ed al fine di garantire al contempo un più rapido ed efficace sistema di “rintracciabilità” degli stessi ha scelto di avvalersi di un unico fornitore di prodotti ittici per tutti i propri punti vendita, salvo ricorrere per talune particolari tipologie di prodotti ittici conservati a qualificate ditte del settore conserviero.
15) Vero che all'epoca della vicenda per cui è causa il fornitore di prodotti ittici della società era costituito dalla ditta Finpesca Spa di Porto Parte_2
Viro (RO), salvo il limitato ricorso ad alcune ditte specializzate del settore conserviero per la fornitura di taluni prodotti ittici conservati.
16) Vero che la società ha implementato e reso disponibile Parte_2
presso ciascun punto vendita, tra cui quello ad insegna “Famila” sito a JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, anche all'epoca della vicenda per cui è causa, un apposito sistema informativo aziendale tale da garantire il costante aggiornamento e l'immediata disponibilità di tutte le informazioni relative alla tracciabilità dei prodotti ittici consegnati presso ogni punto vendita.
pag. 4/28 17) Vero che attraverso il richiamato sistema informativo aziendale il personale operante presso ciascun punto vendita della società oltre a Parte_2
disporre delle informazioni aggiornate relative alla “tracciabilità” dei singoli prodotti ittici consegnati quotidianamente è anche messo in grado di stampare, giorno per giorno, le relative etichette contenenti le suddette informazioni concernenti ogni singolo prodotto ittico.
18) Vero che il personale operante presso ciascun punto vendita della società
è stato appositamente formato in ordine al funzionamento ed al Parte_2
concreto utilizzo del richiamato sistema informativo aziendale.
19) Vero che le informazioni riguardanti il sistema di tracciabilità che vengono, poi, riportate sull'etichetta dei prodotti ittici derivano da un particolare formato di trasmissione dei dati - “bolla” in formato EDI (Electronic Data Interchange)
- che il fornitore emette ed invia al provider di servizi EDI.
20) Vero che nel momento in cui il fornitore procede al frazionamento di una determinata partita di prodotto ittico genera un flusso di dati EDI e comunica con tramite un sistema basato sullo standard “EURITMO”, vale a Parte_2 dire secondo le regole di standardizzazione stabilite dall'Associazione GS1
Italy che raggruppa 35.000 aziende industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo.
21) Vero che ogni giorno (dopo le ore 6:30), un apposito processo del software di integrazione di preleva i dati dal server del provider di servizi Parte_2
EDI per alimentare il sistema applicativo di rintracciabilità di Parte_2 attraverso un altro software specialistico denominato “AGROLINK”.
22) Vero che in ogni punto vendita è installato un client “AGROLINK” che riceve i dati di tracciabilità di giorno in giorno.
23) Vero che i dati che riceve il client “AGROLINK” installato presso ogni punto vendita sono i dati messi a disposizione dal fornitore nel server del provider di servizi EDI e prelevati dal processo del software di integrazione di
Parte_2
24) Vero che gli operatori di ciascun punto vendita (reparto pescheria), previo accesso al software “AGROLINK”, possono procedere alla conferma ed pag. 5/28 accettazione del DDT in formato “DESADV” (DESPATCH ADVICE ovvero
Avviso di Spedizione).
25) Vero che gli operatori di ogni punto vendita dispongono, giorno per giorno, di un loro proprio “DESADV”.
26) Vero che il software di integrazione utilizzato dalla società Parte_2 registra il processo di acquisizione del “DESADV” e mette a disposizione anche un sistema di tracciamento e rilevazione degli eventuali errori che genera appositi “alert” qualora dovessero essere riscontrati eventuali problemi nella acquisizione dei dati.
27) Vero che il sistema di “rintracciabilità” adottato dalla società Parte_2
prevede, per i prodotti ittici venduti previo frazionamento l'utilizzo di appositi
“codici identificativi” che consentono di risalire agevolmente e tempestivamente al fornitore ed alla consegna degli stessi presso il singolo punto vendita nonché alla rapida acquisizione dei relativi documenti commerciali.
28) Vero che il prodotto costituito da “… kg. 1,5 di IN AL …” risulta essere stato fornito dalla come da copia della Controparte_2
documentazione commerciale sub docc. 18-19 che si rammostra al teste.
29) Vero che il prodotto costituito da“… kg. 0,548 di AL …” risulta essere stato fornito dalla ditta Finpesca Spa come da copia della documentazione commerciale sub docc. 20-21 che si rammostra al teste.
30) Vero che il prodotto costituito dalle confezioni di “acciughe AL” risulta essere stato fornito dalla ditta Stella Srl come da copia della documentazione commerciale sub docc. 22-23 che si rammostra al teste.
31) Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni preincartate di “IN AL” oggetto di contestazione era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia sub doc. 15.
32) Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni pag. 6/28 preincartate di “AL salato” oggetto di contestazione era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia sub doc. 16.
33) Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni preincartate di “acciughe AL” era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia sub doc. 17.
34) Vero che le funzioni svolte dal sig. all'epoca della vicenda Parte_1
per cui è causa quale gerente del supermercato ad insegna “Famila” di JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, riguardavano la gestione ed organizzazione complessiva della struttura relativa al suddetto punto vendita.
Si indicano a testi: − dott. c/o di EV (VI), Testimone_1 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), Testimone_2 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), Controparte_3 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), CP_4 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), Testimone_3 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig.ra AN LO Unicomm Srl di EV (VI),
Via E. Mattei n. 50 …”.
Per parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza: --- in tutti i casi respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto ---comunque respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto tutto con vittoria Pt_3 di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi della decisione pag. 7/28 Con ricorso depositato in data 22.12.2021 e in Parte_1 Parte_2
qualità, rispettivamente, di trasgressore e obbligata in solido, si rivolgevano al
Tribunale di Venezia proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione, confisca e distruzione n.L736VE002110359 del 21.10.2021 notificata il 26.11.2021, con cui la di Controparte_1
JE disponeva la confisca e la distruzione di alcuni prodotti ittici e irrogava una sanzione pecuniaria sulla base delle violazioni accertate dagli agenti della di JE in data 29/11/2019 rispetto alle disposizioni di Controparte_1 cui al comma 5 dell'art. 58 lett. g) del Reg CE n. 1224/09 e s.m.i. , all'art. 35
Reg. UE n. 1379/2013 e all'art. 10, comma 1, lett. z) del d.lgs n. 4/2012, avendo gli agenti accertatori rinvenuto presso il Supermercato Famila – filiale di JE (VE) sito in via Marcato Monz.8, di proprietà della e Parte_2
diretta da prodotti ittici preconfezionati privi delle informazioni Parte_1
obbligatorie e dei requisiti di tracciabilità.
La si costituiva ritualmente Controparte_1 in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso dell'istruttoria il giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato proposta dai ricorrenti, ammetteva solo alcuni capitoli di prova della difesa attorea, ritenendo gli altri superflui generici e valutativi.
Con sentenza n. 326/2024 emessa in data 01.02.2024 e pubblicata in pari data il
Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, rigettava il ricorso in opposizione e confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Avverso la predetta sentenza e proponevano Parte_1 Parte_2 appello, con ricorso depositato in data 19.03.2024 mentre l'Amministrazione, regolarmente costituita con memoria depositata in data 06/06/2024, resisteva al gravame.
All'udienza del 4/3/25, fissata per la discussione orale della causa, a seguito del deposito di note conclusionali, le parti si riportavano alle conclusioni già
pag. 8/28 precisate e la Corte decideva l'appello con pronunzia del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione e ha, conseguentemente, confermato l'ordinanza-ingiunzione opposta.
e hanno proposto tempestivo appello, Parte_1 Parte_2 lamentando l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale di Venezia nella sentenza in epigrafe citata per i seguenti quattro motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art 18 della legge n. 689/1981 e dell'art 3 della legge n. 241/1990 relativamente al principio della corrispondenza tra contestato e sanzionato;
2) violazione falsa applicazione dell'art 2697 c.c. relativamente all'onere della prova;
3) erronea valutazione delle prove assunte in giudizio;
4) violazione e falsa applicazione di norme in ordine alla imputazione a titolo personale della contestazione.
***
1) Violazione e falsa applicazione dell'art 18 della legge n. 689/1981 e dell'art 3 della legge n. 241/1990 relativamente al principio della corrispondenza tra contestato e sanzionato;
Con la prima censura gli appellanti deducono la mancata corrispondenza tra il fatto storico rilevato nel verbale di accertamento il fatto contestato nell'ordinanza ingiunzione.
Gli appellanti asseriscono che nell'ordinanza-ingiunzione si fa riferimento al fatto che le etichette nei prodotti confiscati fossero sprovviste delle informazioni circa l'attrezzo di cattura e dell'indicazione del “codice FAO alfa
3” e che tale circostanza non sia stata contestata nel verbale presupposto del pag. 9/28 provvedimento sanzionatorio, ove è accertata solo la mancanza degli elementi che consentono la tracciabilità dei prodotti e la mancanza delle informazioni obbligatorie.
Il motivo si rivela infondato in quanto sin dal momento dell'accesso ispettivo è stata contestata alle odierne appellanti la assenza di indicazioni sulle etichette che consentono la tracciabilità dei prodotti sottoposti a sequestro ed è indicata la norma violata, art.10 comma 1 lettera z) del D Lgs n.4/2012 , che impone il divieto di violare gli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
I successivi rilievi contenuti nell'ordinanza opposta circa l'assenza di indicazione della zona di provenienza del pesce e delle modalità di pesca sono irrilevanti in quanto mere specificazioni del fatto, contestato, della mancanza sulle etichette dei prodotti di indicazioni che consentano la loro tracciabilità.
L'impossibilità di tracciare un prodotto, vale a dire di ascriverlo ad una determinata partita, comporta infatti di per sé stessa “alla radice”
l'impossibilità di fornire qualunque delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria circa le caratteristiche del prodotto.
Per giurisprudenza consolidata, In tema di infrazioni amministrative, l'atto di contestazione immediata e quello di notificazione degli estremi della violazione, in assenza di specifiche previsioni delle leggi che disciplinano le singole materie, devono contenere indicazioni sufficienti ad assicurare, fin dalla fase del procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato. Non può, pertanto, considerarsi nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza
pag. 10/28 indicarli direttamente, richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile la cognizione certa e completa (Sentenza n. 2767 del 27/03/1996).
Il mutamento dei termini della contestazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché a fondamento dell'addebito rettificato non sia posto alcun fatto nuovo. In questa ipotesi, infatti, non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (così sent. n.24082/2021, n.6638/07; in termini, SSUU
20935/09).
Ciò che rileva, invero, è la corrispondenza fra il fatto storico accertato nel verbale e il fatto contestato nel provvedimento sanzionatorio.
Nel Verbale di ispezione, manoscritto il 29 novembre 2019 nell'immediatezza dell'ispezione (doc.4), si legge che si è proceduto ad ispezionare il bancone del pesce … veniva effettuato un controllo della documentazione … del prodotto ittico venduto … si è trovato n.1 confezione di AC … e Kg 1,5 di IN AL prive di tracciabilità. Per questo si è proceduto alla contestazione della violazione art.10 lett.z) L 4/2012.
Nel verbale di sequestro (doc.5) sono richiamate quali norme violate, oltre all'art.10 primo comma lettera z) D.Lgs. 4/2012, anche l'art.58 comma 5
Reg.CE 1224/2009 e l'art.67 Reg. UE n.404/2011 e il fatto è così descritto:
“aver detenuto ai fini della somministrazione al consumatore finale prodotto ittico (IN AL e filetto di AL salato) sprovviste di etichettatura / tracciabilità e informazioni obbligatorie in ogni fase della commercializzazione”.
La contestazione è stata effettuata sul posto verbalmente a quale Parte_1 direttore del supermercato “Famila” di JE, via Marcato Mons. 8, che, come pag. 11/28 risulta dall'ordinanza, “ha interloquito, per tutto il periodo di tempo che l'attività di ispezione ha richiesto”, “ha presenziato ad ogni attività di ispezione dei prodotti ittici”, ha sottoscritto il verbale di sequestro ed ispezione ed è stato nominato custode dei prodotti posti sotto sequestro. Dai verbali non risultano sue dichiarazioni spontanee, in particolare riguardo alla disponibilità delle informazioni richieste, ad esempio tramite idonea cartellonistica.
Nel Verbale di accertamento e contestazione (doc.3), si legge che in data 29 novembre 2019 è stata effettuata ispezione tramite ed è stato Controparte_1 contestato il fatto di “detenere ai fini della somministrazione al consumatore finale prodotto ittico (IN AL e AL salato) sprovvisti di tracciabilità e informazioni obbligatorie in ogni fase della commercializzazione” e in diritto è contestata la violazione del D.Lgs.n.4/2012 articolo 10 comma 1 lettera z ed elevata la corrispondente sanzione di cui all'art.11 comma 4.
Nell'ordinanza di ingiunzione si legge, in punto di fatto, che il prodotto sottoposto a sequestro debba venire assoggettato a confisca e distruzione in quanto “sprovvisto di etichettatura o con etichettatura errata” e che sia comminata la sanzione pecuniaria in quanto i prodotti oggetto di sequestro, detenuti ai fini della somministrazione al consumatore finale erano sprovvisti
“di tracciabilità e informazioni obbligatorie in ogni fase della commercializzazione”.
Al punto 3 della motivazione dell'ordinanza ingiunzione si legge che “le informazioni dei prodotti ittici in questione, riportate sulle etichette applicate
e/o sulla documentazione commerciale in possesso, erano sprovviste dell'attrezzo di cattura e del Codice FAO alfa 3, e non può essere demandato il termine “in qualsiasi momento” ad una fase successiva a quella dell'accertamento in quanto l'informazione minima accompagna fisicamente il prodotto ittico e pertanto deve essere resa disponibile nell'immediatezza”.
pag. 12/28 In quanto agli elementi di diritto, l'ordinanza richiama il Reg.CE n.1224/2009 nella parte in cui prevede che gli operatori debbano disporre di “sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura …. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano”.
L'ordinanza opposta richiama inoltre il Reg.UE n.404/2011 nella parte in cui disciplina le modalità di comunicazione di tali informazioni “attraverso
l'etichettatura o l'imballaggio della partita oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento” e “quando le informazioni di cui all'art.58 paragrafo 5 del regolamento sul controllo sono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”.
Correttamente quindi l'amministrazione ha ritenuto irrilevante ai fini sanzionatori il fatto - indicato al punto 5 della motivazione- che sia stata successivamente fornita “documentazione attestante la tracciabilità di parte del prodotto ittico”.
L'ordinanza infine richiama la norma nazionale attuativa D.Lgs. n.4/2012, comma 1 lettera z che rinvia alla normativa anche europea in materia di etichettatura, tracciabilità e informazioni per il consumatore finale “in ogni fase” sino alla vendita al dettaglio.
Da quanto sopra analiticamente riportato, risulta che nessuna significativa innovazione in fatto, tale da comprimere il diritto di difesa dei soggetti pag. 13/28 sanzionati, emerga dall'ordinanza – ingiunzione rispetto a quanto accertato dal verbale della , non assumendo rilievo alcuno la Controparte_1
qualificazione giuridica del fatto stesso e specificazioni del medesimo fatto.
2) violazione falsa applicazione dell'art 2697 c.c. relativamente all'onere della prova;
Le appellanti ritengono che il Tribunale di Venezia abbia errato nella parte in cui ha posto a loro carico l'onere di provare l'intervenuta affissione di etichettatura c.d. di comparto (costituita da appositi cartelli collocati sul banco frigo espositivo, in corrispondenza dei prodotti cui si riferiscono).
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.20930/2009 (relativa in principalità a diverse questioni) ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione l'amministrazione, pur formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice, con conseguente applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato. “i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono, quoad probationem, all'amministrazione, quelli estintivi, modificativi ed impeditivi all'opponente (conf. Cass.Sentenza n. 5277 del 07/03/2007).
Come disposto all'art.23, dodicesimo comma della L 689/1981, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. L'autorità sanzionante è pertanto gravata dell'onere di dimostrare la responsabilità del trasgressore, fornendo la prova dei fatti costitutivi che la Corte nella citata sentenza n.20930/2009 ha individuato nei seguenti tre: sussistenza della norma sanzionatoria, sua violazione per effetto di una condotta responsabile, atto applicativo.
Il soggetto sanzionato è invece onerato di fornire la prova dei fatti modificativo-estintivo-impeditivi che la Corte ha individuato nei seguenti tre:
pag. 14/28 inapplicabilità della norma, insussistenza della condotta o della colpa, vizi del provvedimento per violazione di legge.
In particolare, in ordine a condotte che, come quella oggetto del presente giudizio, hanno natura omissiva, la Corte ha ritenuto di riaffermare l'orientamento secondo cui “la prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spetta, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi”.
Nella citata Sentenza SS UU n.20930/2009 sono richiamati, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, i principi elaborati in materia di onere della prova dell'adempimento di obbligazioni contrattuali, nei seguenti termini: sebbene l'inadempimento rappresenti elemento costitutivo della pretesa del creditore, dalla relativa prova quest'ultimo è in concreto sollevato, spettando al debitore l'onere di dimostrare l'adempimento come fatto estintivo dell'obbligazione “una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza”.
La Corte nella medesima pronunzia ha inoltre richiamato il principio della
“vicinanza della prova”, che pone l'onere della prova a carico del soggetto tenuto ad un comportamento positivo, nella cui “sfera di controllo” si è prodotto l'inadempimento, in quanto lo stesso è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e per fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n.13533 in materia di adempimento contrattuale).
la Corte a SSUU nella più volte citata sentenza n.20930/2009 ha trasposto tali principi, di matrice contrattualistica, nel campo dell'opposizione a ordinanza ingiunzione nei seguenti termini: “accertata e dimostrata la materiale configurabilità di illeciti per omissionem commissa, i sanzionati avevano
l'onere di dimostrarne l'insussistenza (…) attraverso la prova positiva
pag. 15/28 dell'esistenza di una contraria condotta per commissionem idonea ad escluderli”
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5277 del 07/03/2007, in un caso in parte analogo al presente (in cui tuttavia non era contestata la mancanza di etichettatura), la Corte aveva ritenuto a carico dell'amministrazione l'onere di provare il mancato reperimento, nei locali dell'azienda il giorno del sopralluogo, del registro di entrata degli animali nel mattatoio e di scarico delle carni in uscita mentre a carico dell'ingiunto l'onere di provare che tale registro esistesse effettivamente e che il giorno dell'ispezione si trovasse presso gli Part uffici della locale come allegato dall'ingiunto. La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito abbia errato nel porre a carico dell'Amministrazione l'onere di verificare se, effettivamente, alla data del sopralluogo il registro vi fosse e si trovasse, come allegato dall'ingiunto, presso
Parte la
L'Amministrazione nel ricorrere avanti alla Cassazione aveva lamentato la Parte pretestuosità della tesi della trasmissione del registro alla in quanto prospettata per la prima volta con l'atto di opposizione e non già nel corso dell'ispezione.
Il Collegio ritiene di uniformarsi, nella decisione del presente impugnazione, ai principi sopra esposti
Le appellanti, in fatto, adducono che:
Per questa tipologia di prodotti presenti all'interno del reparto pescheria del punto vendita “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, le informazioni relative agli stessi erano e sono fornite - così come dettagliatamente descritto anche nella Memoria Difensiva Integrativa a suo tempo depositata nell'ambito del procedimento amministrativo - attraverso un duplice supporto:
pag. 16/28 A) etichettatura apposta sulla singola confezione preincartata all'interno del punto vendita da parte del personale addetto al reparto pescheria con la quale vengono fornite al consumatore le informazioni riguardanti la descrizione commerciale, nonché il peso ed il prezzo del prodotto (cfr. docc. 13-14 fascicolo di primo grado dei ricorrenti). B) etichettatura c.d. di comparto costituita da appositi cartelli collocati sul medesimo banco frigo espositivo in corrispondenza dei prodotti ai quali si riferiscono ove vengono riportate una serie di informazioni tra cui quelle previste dall'art. 35, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1379/2013 (cfr. docc. 15-16-17 fascicolo di primo grado dei ricorrenti).
La ha contestato la insufficienza dell'etichettatura di cui al Controparte_1
punto A).
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la prova dei fatti di cui al punto B) “non concerne la dimostrazione degli elementi integrativi della violazione contestata (cioè della fondatezza della pretesa dell'amministrazione, il cui onere incombe su quest'ultima) ma di fatti impeditivi/estintivi della pretesa sanzionatoria (il cui onere incombe sul soggetto attinto dalla sanzione).
L'etichettatura apposta sulle singole confezioni di prodotto non conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa comunitaria, non consentendo di risalire alla partita né alla zona di provenienza dei prodotti – in contrasto con la ratio della normativa comunitaria, volta a prevenire la pesca illegale.
Non è stato sufficientemente provato dalle appellanti, che ne erano onerate, il fatto da loro invocato, della presenza di cartellonistica contenente tutte le informazioni, facilmente consultabile dal consumatore finale oltre che dagli agenti accertatori e chiaramente correlabile ai prodotti commercializzati in quanto apposta sul banco frigo in loro corrispondenza.
pag. 17/28 3) erronea valutazione delle prove assunte in giudizio;
Con la seconda e la terza doglianza, che possono essere esaminate congiuntamente, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado perché avrebbe erroneamente valutato le allegazioni probatorie ritenendo non provata l'apposizione della cartellonistica che avrebbe integrato le insufficienti informazioni presenti nelle confezioni dei prodotti sequestrati.
e nelle loro prime difese in sede amministrativa hanno Pt_2 Parte_1
sostenuto genericamente che i prodotti ittici si trovassero regolarmente espositi in apposito banco self-service per la vendita diretta nel rispetto della normativa di settore e che fossero corredati di specifico e corretto sistema di etichettatura, senza fare menzione alcuna della cartellonistica.
Solo in sede di audizione, il 24 gennaio 2020, il sig. premesso di Parte_1
non essere rappresentante del proprietario bensì mero esecutore di procedure non fatte da lui, senza alcuna autonomia funzionale, ha dichiarato che “il processo verbale non ha rappresentato correttamente la situazione effettiva presente nel punto vendita e nella fattispecie del banco di vendita self service.
Infatti i prodotti sottoposti a sequestro sono prodotti preincartati direttamente dal punto vendita e sono offerti al pubblico attraverso un sistema di etichettatura composto da : etichetta indicante la denominazione commerciale peso e prezzo del prodotto con etichetta sul pre-incarto e una serie di indicazioni fornite al consumatore attraverso apposita cartellonistica “di comparto” in cui sono indicate tutte le informazioni previste dalla specifica norma che regola le norme di commercializzazione , cioè reg. UE 1379/13 –
Capo 3° art.35” e si è riservato di inviare quanto prima integrazione agli scritti difensivi (doc.8).
pag. 18/28 Nell'integrazione trasmessa il 31 gennaio 2020 il menzionato sistema di etichettatura – tramite cartellonistico - e' descritto dettagliatamente con corredo fotografico.
Sulle singole confezioni pre-incartate sono indicate alcune informazioni mentre tutte le informazioni previste dal Reg.1379/2013 art.35 sono previste in apposita cartellonistica di comparto facilmente consultabile dai consumatori in quanto apposta sul banco frigo self-service in corrispondenza con la collocazione dei prodotti:
pag. 19/28 In diritto, le opponenti hanno contestato che sia richiesta l'indicazione del lotto, sostenendo che dal combinato disposto dell'art.44 Reg.UE n.1169/2011 e degli artt.17 e 19 D.Lgs. n231/2017 si evincerebbe come la “rintracciabilità” non sarebbe prevista nella vendita al dettaglio destinata al consumatore finale dei prodotti ittici e comunque avrebbe potuto venire agevolmente assicurata attraverso la rapida acquisizione dei documenti commerciali (ad esempio fatture, DDT), comprovanti il regolare acquisto e fornitura. Hanno rappresentato che tale acquisizione era resa particolarmente agevole nel caso concreto, per il fatto che i prodotti ittici venivano acquistati da unico fornitore.
Detta prospettazione non è condivisibile in quanto le informazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti devono essere presenti in ogni fase, inclusa la commercializzazione.
Art.10 comma 1 lettera z D Lgs n.4/2012 impone il divieto di z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
Rinvio alla normativa comunitaria e specificamente al Regolamento CE
1224/2009 art. 58 comma 5: “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:
a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c)codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d)data delle catture o data di produzione;
pag. 20/28 e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
Nel verbale di sequestro amministrativo è inoltre contestata la violazione dell'art.67 Reg.UE 404/2011, relativa alle informazioni sulle partite nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
nell'audizione ha indicato di avere rispettato la normativa UE Parte_1
1379/2013 capo 3 art.35, relativo alle informazioni obbligatorie per i consumatori.
Effettivamente tale regolamento, direttamente applicabile, all'art.35 relativo alle informazioni obbligatorie per i consumatori prevede, per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura, in alternativa alla presenza di un contrassegno o di una etichettatura, che le informazioni obbligatorie possano venire fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
Fra le informazioni obbligatorie sono previste:
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o
"…pescato in acque dolci…" o "…allevato…",
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
pag. 21/28 d) se il prodotto è stato scongelato (salve alcune eccezioni);
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Gli agenti accertatori hanno unicamente effettuato documentazione fotografica delle confezioni sottoposte a sequestro, senza effettuare rilievi di contesto per cui la circostanza, affermata dagli opponenti, della presenza di adeguata cartellonistica non risulta né provata né esclusa dal contenuto fidefacente dei verbali di accertamento.
Le fotografie riprodotte in allegato all'integrazione , sopra riportate, sono meramente esemplificative e non scattate al momento dell'ispezione, per cui non hanno alcuna valenza probatoria bensì una valenza meramente descrittiva.
In primo grado all'udienza del 15 novembre 2022 è stata sentita la testimone
AN LO, dipendente della ricorrente, caporeparto del supermercato
Famila di JE, la quale ha confermato le circostanze dedotte ed ammesse ed in particolare la circostanza di cui al capitolo di prova n.13) : “attraverso la
c.d. etichettatura di comparto relativa ai prodotti oggetto di contestazione costituita da appositi cartelli collocati sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, venivano fornite le informazioni relative alla denominazione commerciale della specie e al suo nome scientifico, al metodo di produzione, alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e alla categoria di attrezzi usati nella cattura”..
E la circostanza di cui al capitolo di prova n.31) 32) e 33)
“Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di
JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni preincartate” rispettivamente di “IN AL” di “AL salato” e di
“acciughe AL” oggetto di contestazione era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia”.
pag. 22/28 Ha precisato che la foto non rappresenta la cartellonistica di quel giorno ma un fac simile, tuttavia quel giorno c'era simile cartellonistica e che il prodotto arriva in confezioni di grosse dimensioni e poi viene frazionato e collocato nel banco frigo
Ha precisato che la procedura descritta, ovvero apposizione di etichettatura sul singolo prodotto posto in vendita ed etichettatura generale esposta al banco era standard e che “dell'etichettatura di comparto solitamente me ne occupo io o, in mia mancanza, altri colleghi;
non ricordo se il giorno dell'accertamento fossi stata io ad apporre la cartellonistica”.
Non è credibile che la testimone non ricordi chi abbia apposto la cartellonistica il giorno dell'accertamento, considerato il fatto che (come risulta dall'ordinanza ingiunzione) nel supermercato non era stata sollevata in precedenza altra sanzione, per cui l'intervento della è stato Controparte_1 sicuramente di forte impatto sul personale. Secondo l'id quod plerumque accidit il giorno dell'ispezione la caporeparto AN LO ha indubbiamente verificato lo stato della cartellonistica e chi fosse responsabile per la sua apposizione in tale giornata.
Si concorda infine con quanto motivato dal giudice di prime cure riguardo alla deposizione degli altri due testi, nel senso che non può rilevare, giacché non erano presenti all'accertamento e avevano solo una conoscenza de relato del fatto controverso e delle prassi commerciali.
E' inoltre inverosimile che, ove idonea cartellonistica fosse stata apposta il giorno della ispezione, il direttore del Supermercato, pur Parte_1
presente e dichiarato custode dei beni posti sotto sequestro, non abbia effettuato alcuna dichiarazione spontanea al riguardo né abbia chiesto di documentare fotograficamente e riportare a verbale il contenuto della cartellonistica. E' inoltre inverosimile che la circostanza sia emersa unicamente in una integrazione alla memoria difensiva ex art.18 L.689/1981 (doc.6) del 24 dicembre 2019, quando in precedenza gli odierni appellanti in sede pag. 23/28 amministrativa non avevano effettuato alcuna specifica menzione del cartello contenente le informazioni richieste.
Merita infine sottolineare la funzione “super partes” nell'interesse pubblico svolta dalla , a tutela sia dei consumatori finali sia delle Controparte_1
attività commerciali sottoposte ad accertamento, che rende inverosimile la circostanza che la presenza di una adeguata cartellonistica conforme alla regolamentazione CE non sarebbe stata evidenziata e fotografata, ove presente,
e che non siano state raccolte dichiarazioni in merito da parte del sig. , Pt_1
presente durante tutto il corso delle operazioni, dovendo i pubblici ufficiali ricercare elementi a favore oltre che contrari al soggetto accertato.
Deve pertanto venire confermata la sentenza di primo grado anche nella valutazione del materiale probatorio, condividendone la motivazione secondo cui le appellanti non hanno assolto all'onere, posto a loro carico, di dimostrare la presenza di adeguata cartellonistica: “La predetta unica testimonianza, si osserva, la cui attendibilità va attentamente valutata (trattandosi del soggetto che, secondo lo stesso assunto difensivo degli opponenti, era incaricato proprio di sovrintendere la corretta etichettatura e messa in vendita dei prodotti ittici), non può ritenersi sufficiente a comprovare l'assunto degli opponenti. La prova, in tal caso, infatti, non concerne la dimostrazione degli elementi integrativi della violazione contestata (cioè della fondatezza della pretesa dell'amministrazione, il cui onere incombe su quest'ultima) ma di fatti impeditivi/estintivi della pretesa sanzionatoria (il cui onere incombe sul soggetto attinto dalla sanzione: si veda, in tal senso, tra le molte, Cass. sez. VI
23.2.18 n. 4424).
Il fatto invocato da parte della opposta, della presenza di cartellonistica contenente tutte le informazioni facilmente consultabile dal consumatore finale e dagli accertatori e facilmente riferibile ai prodotti commercializzati, non è stato sufficientemente provato dalle appellanti, che ne erano onerate.
pag. 24/28 L'etichettatura apposta sulle singole confezioni di prodotto, come risulta dal verbale e dalle foto prodotte in allegato al verbale di sequestro, non conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa comunitaria, non consentendo di risalire alla partita né alla zona di provenienza dei prodotti – in contrasto con la sua ratio volta a prevenire la pesca illegale.
Deve pertanto confermarsi l'ordinanza ingiunzione.
4) Violazione e falsa applicazione di norme in ordine alla imputazione a titolo personale della contestazione.
Con il quarto motivo gli appellanti asseriscono l'erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui ha ravvisato l'addebitabilità della condotta omissiva in capo all'appellante come direttore del punto vendita, poiché , in qualità di direttore del Pt_1
supermercato, sarebbe stato chiamato a svolgere esclusivamente mansioni di carattere organizzativo e direttivo.
Gli appellanti affermano che la decisione del Tribunale di Venezia sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe violato l'art. 3 legge n. 689/81, disposizione che prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Il motivo è infondato.
L'art. 3 L. 689/1981, richiamato dagli appellanti, detta uno dei principi generali in materia di sanzioni amministrative, ricollegando in ogni caso la responsabilità ad una
“azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” e al sesto comma ricollega alla violazione “commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze” la responsabilità
pag. 25/28 solidale della persona giuridica, ente o imprenditore per il pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione.
La giurisprudenza di legittimità nell'interpretare il combinato disposto delle due disposizioni ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (…) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima, potendo la responsabilità del legale rappresentante della società essere affermata solo quando sia accertata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita per il controllo, e questa inadeguatezza, specificamente constatata, sia riconducibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito”. Cass. 35685/2022).
La citata pronunzia di legittimità è resa in un caso simile ma non identico al presente, di opposizione a sanzione amministrativa in cui è contestata l'incapacità dei responsabili del punto vendita di porre immediatamente a disposizione dell'autorità accertatrice gli elementi utili ad operare un completo tracciamento dei prodotti - mentre non risulta, nel caso all'esame della Corte di legittimità, essere stata contestata una violazione concernente l'etichettatura dei prodotti.
Nell'ambito degli illeciti di natura omissiva, dovere di diligenza e obbligo di impedire l'evento finiscono in concreto con l'intersecarsi e coincidere fra loro, in quanto il garante è tenuto a fare, ai fini di impedire il verificarsi di determinati eventi, quanto gli è imposto dall'osservanza delle regole di diligenza dettate dalla situazione particolare.
Nell'ipotesi in cui si imputi al soggetto l'omessa vigilanza su altri soggetti o su interi uffici può legittimamente venire ritenuto responsabile il soggetto che ricopre una carica pag. 26/28 da cui derivi l'obbligo di controllo e vigilanza (Cass. 25 maggio 1994 n.5107. Cass.
SSUU n.20930/2009).
Nel caso in esame è indubbia la responsabilità di quale direttore del Parte_1
Supermercato, nell'assicurarsi della presenza giornaliera di idonea etichettatura, che consenta la tracciabilità di tutti i prodotti offerti.
In conclusione, l'appello viene rigettato con integrale conferma della sentenza n.326/2024 del 01.02.2024 emessa dal Tribunale di Venezia.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di e Parte_1
di secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai Parte_2
parametri medi ex DM 55/14, secondo il valore della controversia e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pag. 27/28
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando contrariis rejectis
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.326/2024 pubblicata il 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Venezia;
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €494,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda in data
04/03/2025.
Dispositivo letto in udienza.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 464/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
- Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
- Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(P.IVA ), in persona del proprio procuratore Parte_2 P.IVA_1
speciale, entrambi rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Otello Bigolin e
Beatrice Bonamin, con domicilio eletto presso il loro studio, in Castelfranco
Veneto, (TV) Piazza della Serenissima n. 20, come da procura allegata al ricorso in appello;
-appellanti- contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato domiciliataria in S. Marco 63; CP_1
-appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 326/2024 emessa il 01/02/2024 dal
Tribunale di Venezia (Giudice dott. Paolo Filipponi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la Sentenza n. 326/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, Giudice dott. Paolo Filippone, in data
01/02/2024 e pubblicata lo stesso 01/02/2024, notificata via PEC dalla di ai procuratori dei ricorrenti Controparte_1 CP_1
in data 20/02/2024 ed appellata con il presente atto in accoglimento di tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza di
Ingiunzione, Confisca e Distruzione impugnata con il ricorso di primo grado nonché tutti gli atti presupposto della stessa e, per l'effetto, disporre a carico della la condanna alla Controparte_1 restituzione dell'importo di €1.017,45 in favore della società Parte_2
Con rifusione delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse dal
Tribunale di Venezia come svolte nel ricorso depositato nell'ambito del giudizio di primo grado, che si ritrascrivono di seguito:
“… In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi in ordine alle seguenti circostanze:
1) Vero che la società opera nel settore della grande distribuzione Parte_2
attraverso oltre 130 punti vendita dislocati in diverse Province e Regioni italiane.
2) Vero che la società opera sulla base di una articolata struttura Parte_2
organizzativa facente capo a diverse Direzioni tra cui la Direzione Acquisti.
3) Vero che il personale facente capo alla Direzione Acquisti della società presiede alla individuazione e qualifica dei fornitori riguardanti Parte_2
anche i prodotti ittici.
pag. 2/28 4) Vero che la società ha implementato un apposito sistema di Parte_2
“rintracciabilità” aziendale dei prodotti ittici basato su standard internazionali.
5) Vero che nell'ambito della struttura organizzativa della società Parte_2
è stata istituita la figura di un procuratore speciale con funzioni di indirizzo, supervisione e coordinamento in materia di igiene, salubrità e sicurezza degli alimenti nonché in materia di corretta commercializzazione dei prodotti al fine di assicurare un adeguato ed uniforme livello organizzativo in relazione ai richiamati settori.
6) Vero che il supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via Monsignor
Marcato n. 8, costituisce un punto vendita di medie-grandi dimensioni all'interno del quale sono presenti diversi reparti.
7) Vero che l'organizzazione interna del supermercato “Famila” sito a JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, prevede la presenza di un gerente, nonché di una serie di capireparto.
8) Vero che all'interno del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via
Monsignor Marcato n. 8, era presente all'epoca della vicenda per cui è causa ed
è presente tuttora anche un reparto pescheria costituito da un banco c.d. assistito e da un banco c.d. self-service.
9) Vero che presso il reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, operava all'epoca della vicenda per cui è causa ed opera tuttora personale appositamente formato tra cui il relativo capo reparto.
10) Vero che i prodotti oggetto di contestazione - “… kg. 1,5 di IN AL
…” e “… kg. 0,548 di AL …” - costituivano prodotti preincartati all'interno del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via Monsignor
Marcato n. 8, ed esposti nel banco frigo del reparto pescheria per la vendita con modalità c.d. selfservice.
11) Vero che le informazioni relative ai prodotti ittici oggetto di contestazione, preincartati all'interno del reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a
JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, erano contenute e, quindi, fornite attraverso una etichettatura apposta sulla singola confezione preincartata pag. 3/28 nonché attraverso una c.d. etichettatura di comparto costituita da apposita cartellonistica.
12) Vero che attraverso l'etichettatura apposta sulla singola confezione preincartata dei prodotti oggetto di contestazione erano indicate e, quindi, fornite le informazioni riguardanti la descrizione commerciale, il peso ed il prezzo del prodotto preincartato all'interno del supermercato “Famila” sito a
JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8.
13) Vero che attraverso la c.d. etichettatura di comparto relativa ai prodotti oggetto di contestazione costituita da appositi cartelli collocati sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via
Monsignor Marcato n. 8, venivano fornite le informazioni relative alla denominazione commerciale della specie e al suo nome scientifico, al metodo di produzione, alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e alla categoria di attrezzi usati nella cattura.
14) Vero che la società al fine di assicurare una costante qualità Parte_2
dei prodotti ittici ed al fine di garantire al contempo un più rapido ed efficace sistema di “rintracciabilità” degli stessi ha scelto di avvalersi di un unico fornitore di prodotti ittici per tutti i propri punti vendita, salvo ricorrere per talune particolari tipologie di prodotti ittici conservati a qualificate ditte del settore conserviero.
15) Vero che all'epoca della vicenda per cui è causa il fornitore di prodotti ittici della società era costituito dalla ditta Finpesca Spa di Porto Parte_2
Viro (RO), salvo il limitato ricorso ad alcune ditte specializzate del settore conserviero per la fornitura di taluni prodotti ittici conservati.
16) Vero che la società ha implementato e reso disponibile Parte_2
presso ciascun punto vendita, tra cui quello ad insegna “Famila” sito a JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, anche all'epoca della vicenda per cui è causa, un apposito sistema informativo aziendale tale da garantire il costante aggiornamento e l'immediata disponibilità di tutte le informazioni relative alla tracciabilità dei prodotti ittici consegnati presso ogni punto vendita.
pag. 4/28 17) Vero che attraverso il richiamato sistema informativo aziendale il personale operante presso ciascun punto vendita della società oltre a Parte_2
disporre delle informazioni aggiornate relative alla “tracciabilità” dei singoli prodotti ittici consegnati quotidianamente è anche messo in grado di stampare, giorno per giorno, le relative etichette contenenti le suddette informazioni concernenti ogni singolo prodotto ittico.
18) Vero che il personale operante presso ciascun punto vendita della società
è stato appositamente formato in ordine al funzionamento ed al Parte_2
concreto utilizzo del richiamato sistema informativo aziendale.
19) Vero che le informazioni riguardanti il sistema di tracciabilità che vengono, poi, riportate sull'etichetta dei prodotti ittici derivano da un particolare formato di trasmissione dei dati - “bolla” in formato EDI (Electronic Data Interchange)
- che il fornitore emette ed invia al provider di servizi EDI.
20) Vero che nel momento in cui il fornitore procede al frazionamento di una determinata partita di prodotto ittico genera un flusso di dati EDI e comunica con tramite un sistema basato sullo standard “EURITMO”, vale a Parte_2 dire secondo le regole di standardizzazione stabilite dall'Associazione GS1
Italy che raggruppa 35.000 aziende industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo.
21) Vero che ogni giorno (dopo le ore 6:30), un apposito processo del software di integrazione di preleva i dati dal server del provider di servizi Parte_2
EDI per alimentare il sistema applicativo di rintracciabilità di Parte_2 attraverso un altro software specialistico denominato “AGROLINK”.
22) Vero che in ogni punto vendita è installato un client “AGROLINK” che riceve i dati di tracciabilità di giorno in giorno.
23) Vero che i dati che riceve il client “AGROLINK” installato presso ogni punto vendita sono i dati messi a disposizione dal fornitore nel server del provider di servizi EDI e prelevati dal processo del software di integrazione di
Parte_2
24) Vero che gli operatori di ciascun punto vendita (reparto pescheria), previo accesso al software “AGROLINK”, possono procedere alla conferma ed pag. 5/28 accettazione del DDT in formato “DESADV” (DESPATCH ADVICE ovvero
Avviso di Spedizione).
25) Vero che gli operatori di ogni punto vendita dispongono, giorno per giorno, di un loro proprio “DESADV”.
26) Vero che il software di integrazione utilizzato dalla società Parte_2 registra il processo di acquisizione del “DESADV” e mette a disposizione anche un sistema di tracciamento e rilevazione degli eventuali errori che genera appositi “alert” qualora dovessero essere riscontrati eventuali problemi nella acquisizione dei dati.
27) Vero che il sistema di “rintracciabilità” adottato dalla società Parte_2
prevede, per i prodotti ittici venduti previo frazionamento l'utilizzo di appositi
“codici identificativi” che consentono di risalire agevolmente e tempestivamente al fornitore ed alla consegna degli stessi presso il singolo punto vendita nonché alla rapida acquisizione dei relativi documenti commerciali.
28) Vero che il prodotto costituito da “… kg. 1,5 di IN AL …” risulta essere stato fornito dalla come da copia della Controparte_2
documentazione commerciale sub docc. 18-19 che si rammostra al teste.
29) Vero che il prodotto costituito da“… kg. 0,548 di AL …” risulta essere stato fornito dalla ditta Finpesca Spa come da copia della documentazione commerciale sub docc. 20-21 che si rammostra al teste.
30) Vero che il prodotto costituito dalle confezioni di “acciughe AL” risulta essere stato fornito dalla ditta Stella Srl come da copia della documentazione commerciale sub docc. 22-23 che si rammostra al teste.
31) Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni preincartate di “IN AL” oggetto di contestazione era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia sub doc. 15.
32) Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni pag. 6/28 preincartate di “AL salato” oggetto di contestazione era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia sub doc. 16.
33) Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni preincartate di “acciughe AL” era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia sub doc. 17.
34) Vero che le funzioni svolte dal sig. all'epoca della vicenda Parte_1
per cui è causa quale gerente del supermercato ad insegna “Famila” di JE
(VE), Via Monsignor Marcato n. 8, riguardavano la gestione ed organizzazione complessiva della struttura relativa al suddetto punto vendita.
Si indicano a testi: − dott. c/o di EV (VI), Testimone_1 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), Testimone_2 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), Controparte_3 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), CP_4 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig. c/o di EV (VI), Testimone_3 Parte_2
Via E. Mattei n. 50; − sig.ra AN LO Unicomm Srl di EV (VI),
Via E. Mattei n. 50 …”.
Per parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza: --- in tutti i casi respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto ---comunque respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto tutto con vittoria Pt_3 di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi della decisione pag. 7/28 Con ricorso depositato in data 22.12.2021 e in Parte_1 Parte_2
qualità, rispettivamente, di trasgressore e obbligata in solido, si rivolgevano al
Tribunale di Venezia proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione, confisca e distruzione n.L736VE002110359 del 21.10.2021 notificata il 26.11.2021, con cui la di Controparte_1
JE disponeva la confisca e la distruzione di alcuni prodotti ittici e irrogava una sanzione pecuniaria sulla base delle violazioni accertate dagli agenti della di JE in data 29/11/2019 rispetto alle disposizioni di Controparte_1 cui al comma 5 dell'art. 58 lett. g) del Reg CE n. 1224/09 e s.m.i. , all'art. 35
Reg. UE n. 1379/2013 e all'art. 10, comma 1, lett. z) del d.lgs n. 4/2012, avendo gli agenti accertatori rinvenuto presso il Supermercato Famila – filiale di JE (VE) sito in via Marcato Monz.8, di proprietà della e Parte_2
diretta da prodotti ittici preconfezionati privi delle informazioni Parte_1
obbligatorie e dei requisiti di tracciabilità.
La si costituiva ritualmente Controparte_1 in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso dell'istruttoria il giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato proposta dai ricorrenti, ammetteva solo alcuni capitoli di prova della difesa attorea, ritenendo gli altri superflui generici e valutativi.
Con sentenza n. 326/2024 emessa in data 01.02.2024 e pubblicata in pari data il
Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, rigettava il ricorso in opposizione e confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Avverso la predetta sentenza e proponevano Parte_1 Parte_2 appello, con ricorso depositato in data 19.03.2024 mentre l'Amministrazione, regolarmente costituita con memoria depositata in data 06/06/2024, resisteva al gravame.
All'udienza del 4/3/25, fissata per la discussione orale della causa, a seguito del deposito di note conclusionali, le parti si riportavano alle conclusioni già
pag. 8/28 precisate e la Corte decideva l'appello con pronunzia del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione e ha, conseguentemente, confermato l'ordinanza-ingiunzione opposta.
e hanno proposto tempestivo appello, Parte_1 Parte_2 lamentando l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale di Venezia nella sentenza in epigrafe citata per i seguenti quattro motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art 18 della legge n. 689/1981 e dell'art 3 della legge n. 241/1990 relativamente al principio della corrispondenza tra contestato e sanzionato;
2) violazione falsa applicazione dell'art 2697 c.c. relativamente all'onere della prova;
3) erronea valutazione delle prove assunte in giudizio;
4) violazione e falsa applicazione di norme in ordine alla imputazione a titolo personale della contestazione.
***
1) Violazione e falsa applicazione dell'art 18 della legge n. 689/1981 e dell'art 3 della legge n. 241/1990 relativamente al principio della corrispondenza tra contestato e sanzionato;
Con la prima censura gli appellanti deducono la mancata corrispondenza tra il fatto storico rilevato nel verbale di accertamento il fatto contestato nell'ordinanza ingiunzione.
Gli appellanti asseriscono che nell'ordinanza-ingiunzione si fa riferimento al fatto che le etichette nei prodotti confiscati fossero sprovviste delle informazioni circa l'attrezzo di cattura e dell'indicazione del “codice FAO alfa
3” e che tale circostanza non sia stata contestata nel verbale presupposto del pag. 9/28 provvedimento sanzionatorio, ove è accertata solo la mancanza degli elementi che consentono la tracciabilità dei prodotti e la mancanza delle informazioni obbligatorie.
Il motivo si rivela infondato in quanto sin dal momento dell'accesso ispettivo è stata contestata alle odierne appellanti la assenza di indicazioni sulle etichette che consentono la tracciabilità dei prodotti sottoposti a sequestro ed è indicata la norma violata, art.10 comma 1 lettera z) del D Lgs n.4/2012 , che impone il divieto di violare gli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
I successivi rilievi contenuti nell'ordinanza opposta circa l'assenza di indicazione della zona di provenienza del pesce e delle modalità di pesca sono irrilevanti in quanto mere specificazioni del fatto, contestato, della mancanza sulle etichette dei prodotti di indicazioni che consentano la loro tracciabilità.
L'impossibilità di tracciare un prodotto, vale a dire di ascriverlo ad una determinata partita, comporta infatti di per sé stessa “alla radice”
l'impossibilità di fornire qualunque delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria circa le caratteristiche del prodotto.
Per giurisprudenza consolidata, In tema di infrazioni amministrative, l'atto di contestazione immediata e quello di notificazione degli estremi della violazione, in assenza di specifiche previsioni delle leggi che disciplinano le singole materie, devono contenere indicazioni sufficienti ad assicurare, fin dalla fase del procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato. Non può, pertanto, considerarsi nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza
pag. 10/28 indicarli direttamente, richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile la cognizione certa e completa (Sentenza n. 2767 del 27/03/1996).
Il mutamento dei termini della contestazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché a fondamento dell'addebito rettificato non sia posto alcun fatto nuovo. In questa ipotesi, infatti, non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (così sent. n.24082/2021, n.6638/07; in termini, SSUU
20935/09).
Ciò che rileva, invero, è la corrispondenza fra il fatto storico accertato nel verbale e il fatto contestato nel provvedimento sanzionatorio.
Nel Verbale di ispezione, manoscritto il 29 novembre 2019 nell'immediatezza dell'ispezione (doc.4), si legge che si è proceduto ad ispezionare il bancone del pesce … veniva effettuato un controllo della documentazione … del prodotto ittico venduto … si è trovato n.1 confezione di AC … e Kg 1,5 di IN AL prive di tracciabilità. Per questo si è proceduto alla contestazione della violazione art.10 lett.z) L 4/2012.
Nel verbale di sequestro (doc.5) sono richiamate quali norme violate, oltre all'art.10 primo comma lettera z) D.Lgs. 4/2012, anche l'art.58 comma 5
Reg.CE 1224/2009 e l'art.67 Reg. UE n.404/2011 e il fatto è così descritto:
“aver detenuto ai fini della somministrazione al consumatore finale prodotto ittico (IN AL e filetto di AL salato) sprovviste di etichettatura / tracciabilità e informazioni obbligatorie in ogni fase della commercializzazione”.
La contestazione è stata effettuata sul posto verbalmente a quale Parte_1 direttore del supermercato “Famila” di JE, via Marcato Mons. 8, che, come pag. 11/28 risulta dall'ordinanza, “ha interloquito, per tutto il periodo di tempo che l'attività di ispezione ha richiesto”, “ha presenziato ad ogni attività di ispezione dei prodotti ittici”, ha sottoscritto il verbale di sequestro ed ispezione ed è stato nominato custode dei prodotti posti sotto sequestro. Dai verbali non risultano sue dichiarazioni spontanee, in particolare riguardo alla disponibilità delle informazioni richieste, ad esempio tramite idonea cartellonistica.
Nel Verbale di accertamento e contestazione (doc.3), si legge che in data 29 novembre 2019 è stata effettuata ispezione tramite ed è stato Controparte_1 contestato il fatto di “detenere ai fini della somministrazione al consumatore finale prodotto ittico (IN AL e AL salato) sprovvisti di tracciabilità e informazioni obbligatorie in ogni fase della commercializzazione” e in diritto è contestata la violazione del D.Lgs.n.4/2012 articolo 10 comma 1 lettera z ed elevata la corrispondente sanzione di cui all'art.11 comma 4.
Nell'ordinanza di ingiunzione si legge, in punto di fatto, che il prodotto sottoposto a sequestro debba venire assoggettato a confisca e distruzione in quanto “sprovvisto di etichettatura o con etichettatura errata” e che sia comminata la sanzione pecuniaria in quanto i prodotti oggetto di sequestro, detenuti ai fini della somministrazione al consumatore finale erano sprovvisti
“di tracciabilità e informazioni obbligatorie in ogni fase della commercializzazione”.
Al punto 3 della motivazione dell'ordinanza ingiunzione si legge che “le informazioni dei prodotti ittici in questione, riportate sulle etichette applicate
e/o sulla documentazione commerciale in possesso, erano sprovviste dell'attrezzo di cattura e del Codice FAO alfa 3, e non può essere demandato il termine “in qualsiasi momento” ad una fase successiva a quella dell'accertamento in quanto l'informazione minima accompagna fisicamente il prodotto ittico e pertanto deve essere resa disponibile nell'immediatezza”.
pag. 12/28 In quanto agli elementi di diritto, l'ordinanza richiama il Reg.CE n.1224/2009 nella parte in cui prevede che gli operatori debbano disporre di “sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura …. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano”.
L'ordinanza opposta richiama inoltre il Reg.UE n.404/2011 nella parte in cui disciplina le modalità di comunicazione di tali informazioni “attraverso
l'etichettatura o l'imballaggio della partita oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento” e “quando le informazioni di cui all'art.58 paragrafo 5 del regolamento sul controllo sono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”.
Correttamente quindi l'amministrazione ha ritenuto irrilevante ai fini sanzionatori il fatto - indicato al punto 5 della motivazione- che sia stata successivamente fornita “documentazione attestante la tracciabilità di parte del prodotto ittico”.
L'ordinanza infine richiama la norma nazionale attuativa D.Lgs. n.4/2012, comma 1 lettera z che rinvia alla normativa anche europea in materia di etichettatura, tracciabilità e informazioni per il consumatore finale “in ogni fase” sino alla vendita al dettaglio.
Da quanto sopra analiticamente riportato, risulta che nessuna significativa innovazione in fatto, tale da comprimere il diritto di difesa dei soggetti pag. 13/28 sanzionati, emerga dall'ordinanza – ingiunzione rispetto a quanto accertato dal verbale della , non assumendo rilievo alcuno la Controparte_1
qualificazione giuridica del fatto stesso e specificazioni del medesimo fatto.
2) violazione falsa applicazione dell'art 2697 c.c. relativamente all'onere della prova;
Le appellanti ritengono che il Tribunale di Venezia abbia errato nella parte in cui ha posto a loro carico l'onere di provare l'intervenuta affissione di etichettatura c.d. di comparto (costituita da appositi cartelli collocati sul banco frigo espositivo, in corrispondenza dei prodotti cui si riferiscono).
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.20930/2009 (relativa in principalità a diverse questioni) ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione l'amministrazione, pur formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice, con conseguente applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato. “i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono, quoad probationem, all'amministrazione, quelli estintivi, modificativi ed impeditivi all'opponente (conf. Cass.Sentenza n. 5277 del 07/03/2007).
Come disposto all'art.23, dodicesimo comma della L 689/1981, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. L'autorità sanzionante è pertanto gravata dell'onere di dimostrare la responsabilità del trasgressore, fornendo la prova dei fatti costitutivi che la Corte nella citata sentenza n.20930/2009 ha individuato nei seguenti tre: sussistenza della norma sanzionatoria, sua violazione per effetto di una condotta responsabile, atto applicativo.
Il soggetto sanzionato è invece onerato di fornire la prova dei fatti modificativo-estintivo-impeditivi che la Corte ha individuato nei seguenti tre:
pag. 14/28 inapplicabilità della norma, insussistenza della condotta o della colpa, vizi del provvedimento per violazione di legge.
In particolare, in ordine a condotte che, come quella oggetto del presente giudizio, hanno natura omissiva, la Corte ha ritenuto di riaffermare l'orientamento secondo cui “la prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spetta, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi”.
Nella citata Sentenza SS UU n.20930/2009 sono richiamati, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, i principi elaborati in materia di onere della prova dell'adempimento di obbligazioni contrattuali, nei seguenti termini: sebbene l'inadempimento rappresenti elemento costitutivo della pretesa del creditore, dalla relativa prova quest'ultimo è in concreto sollevato, spettando al debitore l'onere di dimostrare l'adempimento come fatto estintivo dell'obbligazione “una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza”.
La Corte nella medesima pronunzia ha inoltre richiamato il principio della
“vicinanza della prova”, che pone l'onere della prova a carico del soggetto tenuto ad un comportamento positivo, nella cui “sfera di controllo” si è prodotto l'inadempimento, in quanto lo stesso è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e per fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n.13533 in materia di adempimento contrattuale).
la Corte a SSUU nella più volte citata sentenza n.20930/2009 ha trasposto tali principi, di matrice contrattualistica, nel campo dell'opposizione a ordinanza ingiunzione nei seguenti termini: “accertata e dimostrata la materiale configurabilità di illeciti per omissionem commissa, i sanzionati avevano
l'onere di dimostrarne l'insussistenza (…) attraverso la prova positiva
pag. 15/28 dell'esistenza di una contraria condotta per commissionem idonea ad escluderli”
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5277 del 07/03/2007, in un caso in parte analogo al presente (in cui tuttavia non era contestata la mancanza di etichettatura), la Corte aveva ritenuto a carico dell'amministrazione l'onere di provare il mancato reperimento, nei locali dell'azienda il giorno del sopralluogo, del registro di entrata degli animali nel mattatoio e di scarico delle carni in uscita mentre a carico dell'ingiunto l'onere di provare che tale registro esistesse effettivamente e che il giorno dell'ispezione si trovasse presso gli Part uffici della locale come allegato dall'ingiunto. La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito abbia errato nel porre a carico dell'Amministrazione l'onere di verificare se, effettivamente, alla data del sopralluogo il registro vi fosse e si trovasse, come allegato dall'ingiunto, presso
Parte la
L'Amministrazione nel ricorrere avanti alla Cassazione aveva lamentato la Parte pretestuosità della tesi della trasmissione del registro alla in quanto prospettata per la prima volta con l'atto di opposizione e non già nel corso dell'ispezione.
Il Collegio ritiene di uniformarsi, nella decisione del presente impugnazione, ai principi sopra esposti
Le appellanti, in fatto, adducono che:
Per questa tipologia di prodotti presenti all'interno del reparto pescheria del punto vendita “Famila” di JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, le informazioni relative agli stessi erano e sono fornite - così come dettagliatamente descritto anche nella Memoria Difensiva Integrativa a suo tempo depositata nell'ambito del procedimento amministrativo - attraverso un duplice supporto:
pag. 16/28 A) etichettatura apposta sulla singola confezione preincartata all'interno del punto vendita da parte del personale addetto al reparto pescheria con la quale vengono fornite al consumatore le informazioni riguardanti la descrizione commerciale, nonché il peso ed il prezzo del prodotto (cfr. docc. 13-14 fascicolo di primo grado dei ricorrenti). B) etichettatura c.d. di comparto costituita da appositi cartelli collocati sul medesimo banco frigo espositivo in corrispondenza dei prodotti ai quali si riferiscono ove vengono riportate una serie di informazioni tra cui quelle previste dall'art. 35, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1379/2013 (cfr. docc. 15-16-17 fascicolo di primo grado dei ricorrenti).
La ha contestato la insufficienza dell'etichettatura di cui al Controparte_1
punto A).
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la prova dei fatti di cui al punto B) “non concerne la dimostrazione degli elementi integrativi della violazione contestata (cioè della fondatezza della pretesa dell'amministrazione, il cui onere incombe su quest'ultima) ma di fatti impeditivi/estintivi della pretesa sanzionatoria (il cui onere incombe sul soggetto attinto dalla sanzione).
L'etichettatura apposta sulle singole confezioni di prodotto non conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa comunitaria, non consentendo di risalire alla partita né alla zona di provenienza dei prodotti – in contrasto con la ratio della normativa comunitaria, volta a prevenire la pesca illegale.
Non è stato sufficientemente provato dalle appellanti, che ne erano onerate, il fatto da loro invocato, della presenza di cartellonistica contenente tutte le informazioni, facilmente consultabile dal consumatore finale oltre che dagli agenti accertatori e chiaramente correlabile ai prodotti commercializzati in quanto apposta sul banco frigo in loro corrispondenza.
pag. 17/28 3) erronea valutazione delle prove assunte in giudizio;
Con la seconda e la terza doglianza, che possono essere esaminate congiuntamente, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado perché avrebbe erroneamente valutato le allegazioni probatorie ritenendo non provata l'apposizione della cartellonistica che avrebbe integrato le insufficienti informazioni presenti nelle confezioni dei prodotti sequestrati.
e nelle loro prime difese in sede amministrativa hanno Pt_2 Parte_1
sostenuto genericamente che i prodotti ittici si trovassero regolarmente espositi in apposito banco self-service per la vendita diretta nel rispetto della normativa di settore e che fossero corredati di specifico e corretto sistema di etichettatura, senza fare menzione alcuna della cartellonistica.
Solo in sede di audizione, il 24 gennaio 2020, il sig. premesso di Parte_1
non essere rappresentante del proprietario bensì mero esecutore di procedure non fatte da lui, senza alcuna autonomia funzionale, ha dichiarato che “il processo verbale non ha rappresentato correttamente la situazione effettiva presente nel punto vendita e nella fattispecie del banco di vendita self service.
Infatti i prodotti sottoposti a sequestro sono prodotti preincartati direttamente dal punto vendita e sono offerti al pubblico attraverso un sistema di etichettatura composto da : etichetta indicante la denominazione commerciale peso e prezzo del prodotto con etichetta sul pre-incarto e una serie di indicazioni fornite al consumatore attraverso apposita cartellonistica “di comparto” in cui sono indicate tutte le informazioni previste dalla specifica norma che regola le norme di commercializzazione , cioè reg. UE 1379/13 –
Capo 3° art.35” e si è riservato di inviare quanto prima integrazione agli scritti difensivi (doc.8).
pag. 18/28 Nell'integrazione trasmessa il 31 gennaio 2020 il menzionato sistema di etichettatura – tramite cartellonistico - e' descritto dettagliatamente con corredo fotografico.
Sulle singole confezioni pre-incartate sono indicate alcune informazioni mentre tutte le informazioni previste dal Reg.1379/2013 art.35 sono previste in apposita cartellonistica di comparto facilmente consultabile dai consumatori in quanto apposta sul banco frigo self-service in corrispondenza con la collocazione dei prodotti:
pag. 19/28 In diritto, le opponenti hanno contestato che sia richiesta l'indicazione del lotto, sostenendo che dal combinato disposto dell'art.44 Reg.UE n.1169/2011 e degli artt.17 e 19 D.Lgs. n231/2017 si evincerebbe come la “rintracciabilità” non sarebbe prevista nella vendita al dettaglio destinata al consumatore finale dei prodotti ittici e comunque avrebbe potuto venire agevolmente assicurata attraverso la rapida acquisizione dei documenti commerciali (ad esempio fatture, DDT), comprovanti il regolare acquisto e fornitura. Hanno rappresentato che tale acquisizione era resa particolarmente agevole nel caso concreto, per il fatto che i prodotti ittici venivano acquistati da unico fornitore.
Detta prospettazione non è condivisibile in quanto le informazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti devono essere presenti in ogni fase, inclusa la commercializzazione.
Art.10 comma 1 lettera z D Lgs n.4/2012 impone il divieto di z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
Rinvio alla normativa comunitaria e specificamente al Regolamento CE
1224/2009 art. 58 comma 5: “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:
a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c)codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d)data delle catture o data di produzione;
pag. 20/28 e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 8 del regolamento (CE) n.
2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
Nel verbale di sequestro amministrativo è inoltre contestata la violazione dell'art.67 Reg.UE 404/2011, relativa alle informazioni sulle partite nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
nell'audizione ha indicato di avere rispettato la normativa UE Parte_1
1379/2013 capo 3 art.35, relativo alle informazioni obbligatorie per i consumatori.
Effettivamente tale regolamento, direttamente applicabile, all'art.35 relativo alle informazioni obbligatorie per i consumatori prevede, per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura, in alternativa alla presenza di un contrassegno o di una etichettatura, che le informazioni obbligatorie possano venire fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
Fra le informazioni obbligatorie sono previste:
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o
"…pescato in acque dolci…" o "…allevato…",
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
pag. 21/28 d) se il prodotto è stato scongelato (salve alcune eccezioni);
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Gli agenti accertatori hanno unicamente effettuato documentazione fotografica delle confezioni sottoposte a sequestro, senza effettuare rilievi di contesto per cui la circostanza, affermata dagli opponenti, della presenza di adeguata cartellonistica non risulta né provata né esclusa dal contenuto fidefacente dei verbali di accertamento.
Le fotografie riprodotte in allegato all'integrazione , sopra riportate, sono meramente esemplificative e non scattate al momento dell'ispezione, per cui non hanno alcuna valenza probatoria bensì una valenza meramente descrittiva.
In primo grado all'udienza del 15 novembre 2022 è stata sentita la testimone
AN LO, dipendente della ricorrente, caporeparto del supermercato
Famila di JE, la quale ha confermato le circostanze dedotte ed ammesse ed in particolare la circostanza di cui al capitolo di prova n.13) : “attraverso la
c.d. etichettatura di comparto relativa ai prodotti oggetto di contestazione costituita da appositi cartelli collocati sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” sito a JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, venivano fornite le informazioni relative alla denominazione commerciale della specie e al suo nome scientifico, al metodo di produzione, alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e alla categoria di attrezzi usati nella cattura”..
E la circostanza di cui al capitolo di prova n.31) 32) e 33)
“Vero che sul banco frigo del reparto pescheria del supermercato “Famila” di
JE (VE), Via Monsignor Marcato n. 8, ove erano collocate le confezioni preincartate” rispettivamente di “IN AL” di “AL salato” e di
“acciughe AL” oggetto di contestazione era esposta la relativa c.d. cartellonistica di comparto di cui si rammostra al teste la fotografia”.
pag. 22/28 Ha precisato che la foto non rappresenta la cartellonistica di quel giorno ma un fac simile, tuttavia quel giorno c'era simile cartellonistica e che il prodotto arriva in confezioni di grosse dimensioni e poi viene frazionato e collocato nel banco frigo
Ha precisato che la procedura descritta, ovvero apposizione di etichettatura sul singolo prodotto posto in vendita ed etichettatura generale esposta al banco era standard e che “dell'etichettatura di comparto solitamente me ne occupo io o, in mia mancanza, altri colleghi;
non ricordo se il giorno dell'accertamento fossi stata io ad apporre la cartellonistica”.
Non è credibile che la testimone non ricordi chi abbia apposto la cartellonistica il giorno dell'accertamento, considerato il fatto che (come risulta dall'ordinanza ingiunzione) nel supermercato non era stata sollevata in precedenza altra sanzione, per cui l'intervento della è stato Controparte_1 sicuramente di forte impatto sul personale. Secondo l'id quod plerumque accidit il giorno dell'ispezione la caporeparto AN LO ha indubbiamente verificato lo stato della cartellonistica e chi fosse responsabile per la sua apposizione in tale giornata.
Si concorda infine con quanto motivato dal giudice di prime cure riguardo alla deposizione degli altri due testi, nel senso che non può rilevare, giacché non erano presenti all'accertamento e avevano solo una conoscenza de relato del fatto controverso e delle prassi commerciali.
E' inoltre inverosimile che, ove idonea cartellonistica fosse stata apposta il giorno della ispezione, il direttore del Supermercato, pur Parte_1
presente e dichiarato custode dei beni posti sotto sequestro, non abbia effettuato alcuna dichiarazione spontanea al riguardo né abbia chiesto di documentare fotograficamente e riportare a verbale il contenuto della cartellonistica. E' inoltre inverosimile che la circostanza sia emersa unicamente in una integrazione alla memoria difensiva ex art.18 L.689/1981 (doc.6) del 24 dicembre 2019, quando in precedenza gli odierni appellanti in sede pag. 23/28 amministrativa non avevano effettuato alcuna specifica menzione del cartello contenente le informazioni richieste.
Merita infine sottolineare la funzione “super partes” nell'interesse pubblico svolta dalla , a tutela sia dei consumatori finali sia delle Controparte_1
attività commerciali sottoposte ad accertamento, che rende inverosimile la circostanza che la presenza di una adeguata cartellonistica conforme alla regolamentazione CE non sarebbe stata evidenziata e fotografata, ove presente,
e che non siano state raccolte dichiarazioni in merito da parte del sig. , Pt_1
presente durante tutto il corso delle operazioni, dovendo i pubblici ufficiali ricercare elementi a favore oltre che contrari al soggetto accertato.
Deve pertanto venire confermata la sentenza di primo grado anche nella valutazione del materiale probatorio, condividendone la motivazione secondo cui le appellanti non hanno assolto all'onere, posto a loro carico, di dimostrare la presenza di adeguata cartellonistica: “La predetta unica testimonianza, si osserva, la cui attendibilità va attentamente valutata (trattandosi del soggetto che, secondo lo stesso assunto difensivo degli opponenti, era incaricato proprio di sovrintendere la corretta etichettatura e messa in vendita dei prodotti ittici), non può ritenersi sufficiente a comprovare l'assunto degli opponenti. La prova, in tal caso, infatti, non concerne la dimostrazione degli elementi integrativi della violazione contestata (cioè della fondatezza della pretesa dell'amministrazione, il cui onere incombe su quest'ultima) ma di fatti impeditivi/estintivi della pretesa sanzionatoria (il cui onere incombe sul soggetto attinto dalla sanzione: si veda, in tal senso, tra le molte, Cass. sez. VI
23.2.18 n. 4424).
Il fatto invocato da parte della opposta, della presenza di cartellonistica contenente tutte le informazioni facilmente consultabile dal consumatore finale e dagli accertatori e facilmente riferibile ai prodotti commercializzati, non è stato sufficientemente provato dalle appellanti, che ne erano onerate.
pag. 24/28 L'etichettatura apposta sulle singole confezioni di prodotto, come risulta dal verbale e dalle foto prodotte in allegato al verbale di sequestro, non conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa comunitaria, non consentendo di risalire alla partita né alla zona di provenienza dei prodotti – in contrasto con la sua ratio volta a prevenire la pesca illegale.
Deve pertanto confermarsi l'ordinanza ingiunzione.
4) Violazione e falsa applicazione di norme in ordine alla imputazione a titolo personale della contestazione.
Con il quarto motivo gli appellanti asseriscono l'erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui ha ravvisato l'addebitabilità della condotta omissiva in capo all'appellante come direttore del punto vendita, poiché , in qualità di direttore del Pt_1
supermercato, sarebbe stato chiamato a svolgere esclusivamente mansioni di carattere organizzativo e direttivo.
Gli appellanti affermano che la decisione del Tribunale di Venezia sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe violato l'art. 3 legge n. 689/81, disposizione che prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Il motivo è infondato.
L'art. 3 L. 689/1981, richiamato dagli appellanti, detta uno dei principi generali in materia di sanzioni amministrative, ricollegando in ogni caso la responsabilità ad una
“azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” e al sesto comma ricollega alla violazione “commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze” la responsabilità
pag. 25/28 solidale della persona giuridica, ente o imprenditore per il pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione.
La giurisprudenza di legittimità nell'interpretare il combinato disposto delle due disposizioni ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (…) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima, potendo la responsabilità del legale rappresentante della società essere affermata solo quando sia accertata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita per il controllo, e questa inadeguatezza, specificamente constatata, sia riconducibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito”. Cass. 35685/2022).
La citata pronunzia di legittimità è resa in un caso simile ma non identico al presente, di opposizione a sanzione amministrativa in cui è contestata l'incapacità dei responsabili del punto vendita di porre immediatamente a disposizione dell'autorità accertatrice gli elementi utili ad operare un completo tracciamento dei prodotti - mentre non risulta, nel caso all'esame della Corte di legittimità, essere stata contestata una violazione concernente l'etichettatura dei prodotti.
Nell'ambito degli illeciti di natura omissiva, dovere di diligenza e obbligo di impedire l'evento finiscono in concreto con l'intersecarsi e coincidere fra loro, in quanto il garante è tenuto a fare, ai fini di impedire il verificarsi di determinati eventi, quanto gli è imposto dall'osservanza delle regole di diligenza dettate dalla situazione particolare.
Nell'ipotesi in cui si imputi al soggetto l'omessa vigilanza su altri soggetti o su interi uffici può legittimamente venire ritenuto responsabile il soggetto che ricopre una carica pag. 26/28 da cui derivi l'obbligo di controllo e vigilanza (Cass. 25 maggio 1994 n.5107. Cass.
SSUU n.20930/2009).
Nel caso in esame è indubbia la responsabilità di quale direttore del Parte_1
Supermercato, nell'assicurarsi della presenza giornaliera di idonea etichettatura, che consenta la tracciabilità di tutti i prodotti offerti.
In conclusione, l'appello viene rigettato con integrale conferma della sentenza n.326/2024 del 01.02.2024 emessa dal Tribunale di Venezia.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di e Parte_1
di secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai Parte_2
parametri medi ex DM 55/14, secondo il valore della controversia e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pag. 27/28
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando contrariis rejectis
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.326/2024 pubblicata il 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Venezia;
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €494,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda in data
04/03/2025.
Dispositivo letto in udienza.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 28/28