Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/05/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n.4141/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. GAGLIARDI SALVATORE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-c.f. e - Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
c.f. -con l'assistenza e difesa dell'avv. C.F._3
LACERENZA ANTONIO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._4
SPACCAPIETRA ALFONSO -c.f. ; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 21/05/2025 – all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti – ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21/06/2019, ha convenuto dinanzi a Questo Ufficio Parte_1
Giudicante e affinché, Controparte_1 Controparte_2 previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato (con mansioni di commesso addetto alle vendite e magazziniere), non regolarizzato, intercorso, dal 03/04/1995 al 31/12/2003, alle dipendenze di e successivamente, dal Controparte_2
01°/01/2004 al 24/03/2018, senza soluzione di continuità, in virtù
1
[...]
quest'ultima fosse condannata, ex art. 2112 c.c., Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di Euro 325.015,97 e/o, in ogni caso, ed in solido con essa ( , Controparte_1 CP
fosse condannato al pagamento in suo favore della somma
[...] di Euro 105.634,15, per il periodo dal 03/04/1995 al 31/12/2003, come da conteggi allegati al ricorso;
in via subordinata, ove ritenuto insussistente il trasferimento d'azienda ex art. 2112
c.c., il ricorrente ha chiesto che fosse Controparte_2 condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro
105.634,15, per il periodo dal 03/04/1995 al 31/12/2003, e che
[...] fosse condannata al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di Euro 202.767,42, per il periodo dal 01°/01/2004 al
24/03/2018, come da conteggi allegati al ricorso;
in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite.
I.1. - A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato senza regolare assunzione, dal
03/04/1995 al 31/12/2003, alle dipendenze di Controparte_2
e, senza soluzione di continuità, dal 01°/01/2004 al 24/03/2018, alle dipendenze della di lui figlia, svolgendo Controparte_1 le mansioni di commesso addetto alle vendite e magazziniere
(rientranti nel V livello del CCNL Terziario, Commercio e Servizi)
e seguendo le direttive impartite dai resistenti;
che, per l'intera durata del rapporto, aveva prestato la propria attività lavorativa sempre negli stessi locali aziendali, ovverosia i locali al piano terra ubicati in Trani alla Piazza Longobardi nn.27/28/29; che, invero, tra e Controparte_2 CP_1
era intervenuto un trasferimento d'azienda; che aveva
[...] sempre osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al sabato (escluso il lunedì mattina), dalle ore 09:0 alle ore 13:00
e dalle ore 17:00 alle ore 21:00, per un totale di 44 ore settimanali;
che, a fronte del lavoro prestato, aveva percepito la retribuzione indicata al punto sub 7) del ricorso;
che al momento della cessazione del rapporto nulla aveva percepito a titolo di differenze retributive, 13ª e 14ª mensilità, indennità sostitutive
2 e TFR, rivendicando il pagamento della somma spettante come da conteggi analitici allegati al ricorso.
II. - Con memoria difensiva dell'08/11/2019 si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente la prescrizione dei crediti azionati;
nel merito, hanno contestato integralmente la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
II.1. - In particolare, i resistenti hanno dedotto l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato posto dal ricorrente a fondamento della sua domanda, sostenendo, piuttosto, che Parte_1
avesse offerto le sue prestazioni lavorative solo
[...] occasionalmente (quando era senza lavoro), senza alcun vincolo di orario e di subordinazione. Del pari, hanno contestato l'inesistenza del presunto trasferimento d'azienda dedotto dal ricorrente.
III. - Nel corso del giudizio il ricorrente ha rettificato la data di inizio del rapporto lavorativo in questione, facendolo decorrere dal 02/01/1997, ed ha altresì limitato il “petitum” della domanda al TFR ed alle 13ª mensilità, depositando nuovi conteggi.
IV. - All'esito dell'esame delle prove raccolte nel corso del giudizio, la domanda attorea risulta parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
IV.1. - Anzitutto, partendo dall'esame della domanda nella parte in cui è diretta ad accertare l'esistenza e l'effettiva natura subordinata dell'attività lavorativa svolta da Parte_1 in favore dei convenuti, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere, l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato è espresso dal “vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro che inerisce alle intrinseche modalità di
3 svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”.
Difatti, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo la Suprema Corte di
Cassazione ritiene decisiva la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione [cfr., ex multis, Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 (Rv. 607474); Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 13858 del 15/06/2009 (Rv. 608829); Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 28525 del 01/12/2008 (Rv. 606325); Cass.
Sez. Lav., Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587209)].
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici) tra cui l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore (in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro), l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione ovverosia l'“eterodirezione”.
IV.2. - Tanto premesso in termini di carattere generale, nel caso di specie si ritiene che il ricorrente, attraverso l'attività istruttoria espletata in corso di causa, abbia fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in questa sede, con
4 riferimento non solo all'esistenza ed alla effettiva natura subordinata del rapporto lavorativo svolto - ininterrottamente e senza soluzione di continuità - in favore dei convenuti, ma anche all'effettivo trasferimento d'azienda intervenuto tra i due resistenti, all'intero periodo lavorativo svolto (dal 02/01/1997 al 24/03/2018), alle mansioni espletate, al luogo di lavoro ed all'articolazione oraria osservata.
IV.2.1. - In tal senso, infatti, depongono le risultanze delle prove orali svolte nel corso del giudizio.
In particolare, la teste di parte ricorrente Testimone_1 escussa all'udienza del 09/02/2022 - a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze di
- interrogata sui capitoli di prova relativi Controparte_1 all'esistenza ed alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo in questione, ha dapprima dichiarato: “…conosco
[...] in quanto io sono stata sua dipendente presso il Controparte_1 punto vendita di Trani denominato “Addobbo Party” alla piazza
Longobardi n° 27 più altri civici. Io ho lavorato da dicembre 2002 ad aprile 2014 con mansioni di commessa”; “Per tale motivo posso dire di aver visto il signor lavorare presso Parte_1 tale negozio;
quando io ho iniziato il era già Parte_1 dipendente in quell'attività; ho lavorato insieme al Parte_1 sino al mese di Aprile dell'anno 2014”. Interrogata in ordine alla circostanza sub a)1 del ricorso, ha dichiarato: “…non posso confermare il periodo pregresso, ma solo quello che ho detto dal
2002 al 2014”; ed ancora, interrogata in ordine alla circostanza sub b)2 del ricorso, ha dichiarato: “…il ricorrente ha lavorato per la signora con le mansioni di magazziniere e Controparte_1 commesso nei locali commerciali di piazza Longobardi n° 27, 28 e 29”; ed ancora: “Confermo la circostanza sub c)3 di cui al ricorso”; la stessa, interrogata in ordine alla circostanza sub d)4 del ricorso, ha dichiarato: “…nulla posso dire in merito all'arredamento del negozio dal 1995, quando sono arrivata l'arredamento era sempre quello da Dicembre 2002 ad Aprile 2014”; la teste ha altresì confermato la circostanza sub e)5 del ricorso, relativa alle mansioni svolte;
in ordine alla circostanza sub f)6,
l'ha confermata ed ha precisato che: “…era anche il mio orario di lavoro e nel periodo natalizio lavoravamo anche il lunedì mattina e le domeniche”; ed ancora, interrogata in ordine alla circostanza sub h)7, ha dichiarato che: “Confermo la circostanza sub h), preciso che il ricorrente ha sempre lavorato limitatamente al periodo in cui ho lavorato io nel locale”; ed ancora, in ordine alla circostanza sub i)8 del ricorso, ha dichiarato: “Confermo la circostanza sub i) in quanto ero presente quando chiedeva le ferie e/o permessi. Io mi riferisco solo alle ferie e non ai permessi.
Invece per quanto riguarda i problemi di lavoro il si Parte_1 rivolgeva a o a;
Controparte_1 Persona_1 interrogata in ordine alla circostanza sub l)9 del ricorso, ha dichiarato: “Confermo la circostanza sub l) del ricorso. Mi riferisco alle minuterie”; in merito alla circostanza sub m)10, ha dichiarato: “…posso dire che il era presente Controparte_2 in negozio ma non so a che titolo”; ed ancora, interrogata in merito alla circostanza sub n)11 del ricorso, ha dichiarato:
“…posso confermarla, precisando che anche Controparte_1 impartiva delle direttive e controllo del lavoro che Parte_1 doveva svolgere”; infine, interrogata in ordine alla circostanza sub o)12 del ricorso, ha dichiarato: “Con riferimento alla circostanza sub o) sulla soggezione disciplinare del ricorrente ne ho visto impartirgli ordini di lavoro” (vedasi pagg. 10, 11 e 12 dei verbali di udienza).
Sicché, dall'esame della deposizione testimoniale resa dalla teste deve ritenersi provata l'esistenza e la Testimone_1 consistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal ricorrente in relazione al periodo che va da dicembre 2002 ad aprile 2014, avendo la stessa confermato le mansioni svolte,
l'ubicazione della sede lavorativa, gli orari osservati e la sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e di controllo della parte datoriale.
Di rilievo risultano anche le dichiarazioni rese dal teste
- a conoscenza dei fatti di causa per essersi Testimone_2 recato quotidianamente presso l'esercizio commerciale dei resistenti in qualità di marito di - il quale, Testimone_1 escusso all'udienza del 15/06/2022, ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché la mia fidanzata, ora mia moglie, ha lavorato per la ditta per un certo periodo, se mal non CP_1 ricordo va dal 2002 al 2014. Mia moglie si chiama S_
”; ed ancora “Preciso che andavo a prenderla alle ore
[...]
13,00 e alle ore 21,00, mentre la stessa si recava all'inizio dell'attività lavorativa da sola. Preciso che mi recavo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, eccetto il lunedì mattina”; lo stesso teste ha poi specificato che: “Nell'attesa che finisse il suo lavoro, aspettavo fuori al Testimone_1 negozio ma, essendoci delle vetrate, io potevo vedere chi c'era dentro e quello che facevano e, pertanto, tra gli altri, posso dire di aver visto il muoversi nel negozio e Parte_1 svolgere attività di operaio”; ed ancora: “Preciso che, sempre durante le attese citate, ho sentito che il riceveva gli Parte_1 ordini del titolare, che gli ordinava il lavoro da sbrigare e di chiudere il portone. Questi ordini gli giungevano da o CP_1
in base a chi si trovava” (vedasi pagg. 15 e Controparte_2
16 dei verbali di udienza).
A sua volta, anche la teste di parte ricorrente S_
, escussa all'udienza del 05/04/2023 - a conoscenza dei
[...] fatti di causa in quanto residente, dal maggio 2000, in una abitazione sita nelle immediate vicinanze dell'attività commerciale dei resistenti - ha confermato le circostanze capitolate in ricorso a decorrere dal mese di maggio del 2000, avendo dichiarato: “Conosco il in quanto, Parte_1 quando sono venuta ad abitare nel maggio 2000 a Trani alla via
Festa Campanile n° 3, ho visto lavorare il ricorrente nel punto vendita ubicato in Trani alla piazza Longobardi. Non ricordo il civico. Il balcone di casa mia al primo piano si affaccia su piazza Longobardi mentre un altro balcone dà su via Festa
Campanile”; ed ancora “In merito alla circostanza sub a) dei capitoli di prova del ricorso, nulla posso dire prima dell'anno
2000, mentre per il periodo successivo posso dire di aver visto lavorare il nel negozio di piazza Longobardi del De Parte_1
Marinis…”; la stessa ha altresì dichiarato che: “Le volte in cui mi sono recata in negozio per i miei acquisti personali, il ricorrente mi ha servito;
ho visto anche che lavava anche le vetrine;
sistemava la merce sugli scaffali…”; la teste ha inoltre confermato la richiamata circostanza sub c) del ricorso;
con riferimento alla circostanza sub d) del ricorso, ha dichiarato:
“Nulla posso dire sulla circostanza sub d) ma preciso che i locali erano sempre gli stessi”; ed ancora: “Confermo la circostanza e) dei capitoli di prova del ricorso e tanto posso dire in quanto mi trattenevo nel negozio per circa 15/20 minuti per fare acquisti e
8 a volte è capitato che ho visto, dal balcone o allorquando stavo parcheggiando, il portare dentro al negozio la merce…”; Parte_1
“In ordine alla circostanza f), che io ricordi il negozio apriva
9,00/9,30 sino alle 13,00 e poi dalle 17,00 alle 20,30/21,00. Non so dire con quale cadenza settimanale”; infine, ha dichiarato:
“Confermo la circostanza h), nel senso che le volte in cui andavo in negozio l'ho sempre visto” (vedasi pagg. 19 e 20 dei verbali di udienza).
Anche il teste di parte ricorrente escusso Testimone_4 all'udienza del 21/06/2023 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto gestore di un'attività commerciale sita nei pressi del negozio dei resistenti - interrogato sulle circostanze di prova articolate in ricorso, le ha confermate, facendo riferimento al periodo dal 1995 al 1999.
Invero, il teste ha dichiarato che: “Io non ho mai Tes_4 lavorato per ma gestivo assieme ai miei genitori, su CP_1 piazza Longobardi, un banco frutta, ubicato di fronte all'ingresso
Co del negozio di ) Io andavo da per comprare CP_1 CP_1 le buste per mettere frutta e verdura. Io ho cominciato a lavorare al banco frutta di fronte a piazza Longobardi nel 1994 e ho terminato nell'ottobre del 1999…”; ed ancora “Posso dire di aver visto il ricorrente che ogni giorno aspettava che il CP_1 arrivasse per aprire il suo negozio, tanto intorno alle ore 9,00 e tanto posso dire perché avevo il banco frutta di fronte e tanto posso dire per il periodo 1995 – 1999. Dopo il novembre 1999 e solo il giovedì pomeriggio (il mio pomeriggio libero) dopo le
18,30/19,00, io mi intrattenevo al bar di piazza Longobardi (…) che si trova di fronte al negozio del e questo dal 1999 CP_1 sino al 2018 (…)”; ed ancora “Posso dire che nel periodo dal 1995 all'ottobre 1999 vedevo il ricorrente lavorare cioè fare l'operaio
– magazziniere. Io lo vedevo quando entravo per comprare le buste per mettere la frutta e verdura che vendevo;
vedevo il ricorrente che serviva altri clienti e poi me (…) A volte ho visto il ricorrente che si recava nel magazzino a fianco che andava a prendere delle cose”; “In ordine alla domanda sub c) dell'atto
9 introduttivo, vedevo che si vendevano articoli natalizi, palloncini, articoli di carnevale, buste e altre cose di plastica”; ed ancora “È vero che il locale aveva arredi da negozio e c'era un magazzino attiguo…”; “Ho visto che il serviva Parte_1 la clientela e anche me;
lo vedevo scaricare della merce da un furgone e la portava nel deposito. Tanto posso dire perché io avevo il deposito di fianco a quello di Preciso che CP_1 nel periodo 1995 – 1999 l'ho visto molte volte, quando capitava, fare questa mansione”; “Ho visto il tra le 9,00 e le Parte_1
9,30 lavorare perché in piazza c'era poca gente…” (vedasi pagg.
24, 25, 26 e 27 dei verbali di udienza).
IV.3. - In altri termini, le deposizioni rese dai testimoni di parte ricorrente hanno confermato l'effettivo svolgimento da parte di di attività di lavoro subordinato alle Parte_1 dipendenze dei resistenti, presso la sede e con le mansioni indicate in ricorso, nonché lo svolgimento ininterrotto e senza soluzione di continuità del rapporto, per l'intero periodo dal
02/01/1997 al 24/03/2018, dapprima alle dipendenze di CP
e poi di .
[...] Controparte_1
IV.4. - Per contro, le deposizioni rese dai testimoni addotti dalla difesa di parte resistente nulla hanno provato in senso contrario.
Anzi, giova rilevare che anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente è emersa l'effettiva presenza
(seppur saltuaria) di presso l'attività Parte_1 commerciale in questione, sia sotto la gestione di CP
, sia sotto quella di
[...] Controparte_1 Parte_2
– ud. 16/06/2022: “In merito alla circostanza d)13 posso
[...] confermarla, e tanto posso dire perché io andavo a comprare delle buste presso il punto vendita. Andavo nel periodo di novembre - dicembre di ogni anno. Preciso che stava dietro al Parte_1 banco, nel senso che stava nel magazzino” – vedasi pag. 14 dei verbali di udienza;
– ud. 21/06/2023: Controparte_3
“Conosco il sig. ed i resistenti in quanto io Parte_1 gestivo un banco per la vendita del pesce in piazza Longobardi (…) fisso il ricorrente là dentro, cioè nel punto vendita dei resistenti, non l'ho mai visto, però, in certi casi, quando serviva dare una mano a scaricare il furgone, alle volte stava e alle volte non c'era. Tanto posso dire perché sia prima del 1998 che successivamente, io a volte venivo chiamato da CP
per dare una mano a scaricare la merce dal furgone. In
[...] tali occasioni il ricorrente a volte c'era e a volte no…”. - vedasi pag. 22 dei verbali di udienza).
IV.5. - Parimenti provato deve ritenersi il trasferimento d'azienda dedotto dal ricorrente, dal momento che, all'esito dell'istruttoria orale svolta, è emersa la sostanziale prosecuzione, da parte di dell'attività già Controparte_1 svolta da . Controparte_2
Invero, è stato provato che il rapporto lavorativo si è svolto ininterrottamente e senza soluzione di continuità, per l'intero periodo dal 02/01/1997 al 24/03/2018, sempre presso la stessa sede lavorativa, con lo svolgimento delle medesime mansioni e che, di fatto, l'attività commerciale ha mantenuto la stessa identità nel passaggio da una gestione all'atra.
IV.6. - Ne discende che, risultando provato che tra CP
e è intervenuto un trasferimento
[...] Controparte_1
d'azienda e che, dunque, il rapporto lavorativo in questione si è svolto ininterrottamente e senza soluzione di continuità in favore dei due resistenti, alcuna prescrizione può dirsi maturata, tenuto conto del fatto che il decorso del termine di prescrizione quinquennale da computarsi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto lavorativo (ovverosia dal 24/03/2018) è stato tempestivamente interrotto, da ultimo, con la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
IV.6.1. - Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità [Cfr.
11 Cass. Civ. - Sez. Lav. - Sentenza n. 21565 del 13/10/2014 (Rv.
632670 – 01)], secondo cui “Nel caso di cessione di azienda, il cessionario acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, in forza del disposto dell'art. 2112, primo comma, cod. civ., rispondendo di tutti i debiti non ancora estinti per prescrizione”.
In motivazione, la S.C. ha argomentato nei termini che seguono il computo del termine di prescrizione dei crediti di lavoro:
“4.- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati in quanto la Corte territoriale ha da una parte correttamente ritenuto che la prova dell'intervenuta prescrizione gravasse sul datore di lavoro e che la prescrizione nella specie non decorresse in costanza di rapporto di lavoro;
che questo si svolse ininterrottamente presso il camping LD RD
- che "mantenne la propria identità aziendale pur nel succedersi delle gestioni da parte di soggetti diversi" - dal 1978 sino al
1997; che essendosi verificato un trasferimento di azienda nell'aprile 1993 "nessuna prescrizione era intervenuta in favore dei cessionari dell'azienda" (pag. 4 sentenza), quindi ha erroneamente distinto, ai fini della prescrizione, il momento precedente rispetto a quello successivo al trasferimento d'azienda
- distinzione che nella specie poteva rilevare solo nei confronti degli eredi di non titolari del rapporto di Controparte_4 lavoro ( ed , e responsabili dei soli Controparte_5 Parte_3 crediti gravanti sul defunto ma non già di Controparte_4
e poi della società LD RD, cessionari Controparte_6 dell'azienda, con le conseguenze di cui all'art. 2112 c.c., comma
2, concludendo pertanto erroneamente che anche nei confronti di tali ultimi due soggetti fosse maturata la prescrizione dei crediti precedenti l'aprile 1993. La Corte territoriale non si è pertanto attenuta al principio di diritto secondo cui il cessionario di azienda acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell'art. 2112 c.c., comma 1. Ne consegue che egli risponde di tutti quelli non già estinti per prescrizione. A questo principio non si è attenuta la Corte di
12 merito, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice ai fini della quantificazione dei crediti per tutto il periodo lavorativo (1978-1997) nei confronti di e della società LD CA (indicati dallo Controparte_6 stesso attuale ricorrente unici effettivi datori di lavoro)”.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, vi è prova documentale dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione in virtù della missiva legale inoltrata a mezzo raccomandata a.r. del
04/06/2018 (vedasi doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Conseguentemente, deve ritenersi valida la richiesta avanzata dal ricorrente nei confronti degli ex datori di lavoro, non essendosi verificata alcuna prescrizione dei crediti in loro favore.
V. - A fronte delle prove fornite dal ricorrente in merito ai fatti costitutivi del proprio credito, i resistenti non hanno fornito la prova del fatto estintivo del diritto di credito azionato, ovverosia il pagamento degli emolumenti dovuti a titolo di 13ª mensilità e di TFR.
Ne discende che, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle relative somme maturate e non percepite.
VI. - Tanto premesso, passando alla quantificazione dei crediti ancora spettanti al lavoratore, si ritiene che, all'esito della
CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio, nonché motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto al quesito formulato [“1. Quantifichi la
C.T.U. le somme spettanti a titolo di 13^ mensilità e di TFR richiesti dalla parte ricorrente nel ricorso con riferimento all'intera durata del rapporto lavorativo dal 02/01/1997 al
24/03/2018, tenuto conto della qualifica di “commesso/addetto alla vendita” con inquadramento nel V livello CCNL Terziario Commercio
e Servizi, dell'orario di lavoro a tempo pieno (per 40 ore settimanali), delle somme già percepite per l'intero periodo di lavoro sulla base di quanto dedotto in ricorso e/o nei conteggi allegati, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte
13 capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle singole scadenze fino alla data di deposito della relazione scritta.”] – i resistenti, e Controparte_2 [...]
devono essere condannati, in solido, per il Controparte_1 periodo dal 02/01/1997 al 31/12/2003, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di Euro 15.736,13, di cui
Euro 7.393,9 a titolo di 13ª mensilità ed Euro 8.342,23 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle singole scadenze fino al soddisfo;
inoltre,
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1
per il periodo dal 01°/01/2004 al 24/03/2018, Parte_1 della somma complessiva di Euro 48.524,08, di cui Euro 20.432,47 a titolo di 13ª mensilità, ed Euro 28.091,61 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle singole scadenze fino al soddisfo.
VII. - In relazione alla parte residua della domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, il ricorrente, siccome ha limitato il “petitum” della domanda al TFR ed alle 13ª mensilità, ha sostanzialmente rinunciato alle ulteriori rivendicazioni economiche avanzate originariamente in ricorso. In altri termini, detta limitazione deve essere qualificata come una rinuncia parziale all'azione.
Al riguardo, giova evidenziare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia
14 di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass.
n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n.18255/2004; n.21685/2005).
Ne discende che, in applicazione del predetto principio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte residua della domanda, a cui il ricorrente ha inteso rinunciare.
VIII. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione, individuato nei limiti in cui la domanda ha trovato accoglimento (Euro da 52.000,01 a 260.000,00), tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Analogamente in base al principio della prevalente soccombenza, le spese di CTU – nella misura già liquidata con separato provvedimento – vengono poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, per il periodo dal 02/01/1997 al 31/12/2003, a pagare in favore di la somma complessiva di Parte_1
Euro 15.736,13, per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle
15 singole scadenze fino al soddisfo;
condanna, inoltre, CP_1
a pagare in favore di per il periodo
[...] Parte_1 dal 01°/01/2004 al 24/03/2018, la somma complessiva di Euro
48.524,08, per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle singole scadenze fino al soddisfo;
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla parte residua della domanda;
-condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, a rifondere in favore di le spese Parte_1 processuali, che liquida complessivamente in Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Trani, 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che il Sig. ha lavorato alle dipendenze del sig. dal Parte_1 Controparte_2 03/04/1995 sino al 31/12/2003 e, senza alcuna interruzione della sua presenza al lavoro, è passato alle dipendenze della figlia sempre negli stessi locali aziendali a piano terra Controparte_1 ubicati in Trani alla Piazza Longobardi 27/28/29 ad angolo con via Campanile, a far data dal 01/01/2004 e sino al 24/03/2018”; 2 “Vero che ha svolto le mansioni di operaio magazziniere e commesso dal 03/04/1995 al 24/03/2018 presso il negozio commerciale del sig. ubicato in Trani alla Piazza Longobardi Controparte_2 27/28/29, angolo con via Lorenzo Festa Campanile, ed ha continuato a lavorare senza interruzione per la figlia di questi sig. sempre negli stessi locali aziendali sino al Controparte_1 24/03/2018”;
5 3 “Vero che l'attività economica è sempre stata relativa al commercio di articoli vari, casalinghi, igiene per casa e persona, articoli da cartoleria, articoli da regalo, allestimenti per feste, addobbi natalizi ed affini”; 4 “Vero che oltre all'unità locale a piano terra, composta da negozio ed attiguo magazzino con volte a campana, anche i suppellettili, arredi, banconi, scaffali, attrezzatura, numero di utenza telefonica fissa, sono sempre stati gli stessi, sin dall'inizio del rapporto di lavoro nell'anno 1995”; 5 “Vero che il sig. ha svolto le mansioni di commesso addetto alle vendite e Parte_1 magazziniere nel senso che serviva i clienti del negozio, manteneva ordinate e pulite le scaffalature del locale negozio con la merce riposta nelle giuste posizioni, provvedendo a riposizionare le nuove forniture di merce non appena queste venivano vendute;
infine, provvedeva a scaricare i prodotti di vendita dal corriere del fornitore per poi posizionarli nei predetti scaffali”; 6 “Vero che il ricorrente era tenuto ad osservare il seguente orario di lavoro predisposto dal datore di lavoro: dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 per ogni giornata, dal lunedì al sabato, escluso il lunedì mattina”; 7 “Vero che il sig. ha sempre lavorato tutti i giorni lavorativi di ogni anno dal Parte_1 1995 al 2018 senza mai assentarsi ingiustificatamente”; 8 “Vero che il ricorrente doveva rivolgersi al datore di lavoro per la risoluzione di qualsivoglia problema che si presentasse durante lo svolgimento delle sue mansioni, anche per ottenere ferie e permessi”; 9 “Vero che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, utilizzava solo strumenti ed attrezzatura di lavoro dei resistenti”; 10 “Vero che il sig. è sempre stato presente nel locale commerciale sopra Controparte_2 riferito, dapprima come titolare e, dal 01/01/2004, quale preposto della figlia ma, di CP_1 fatto, gestiva l'intera attività commerciale”;
6 11 “Vero che durante le ore lavorative, il sig. era controllato dal sig. Parte_1 [...]
ricevendo da questi le mansioni che di volta in volta doveva eseguire e ricevendo CP precisi ordini e direttive”; 12 “Vero che il sig. nell'espletamento della sua attività lavorativa, è stato Parte_1 soggetto al potere organizzativo, disciplinare e di controllo dei resistenti o suo preposto ed ha dovuto attenersi alle precise disposizioni da questi impartitegli”.
7 13 “Vero che dal 1997 all'anno 2018 il quando era senza lavoro si Testimone_5 portava presso l'esercizio commerciale sia di sino all'anno 2003, e Controparte_2 dall'anno 2004 all'anno 2018 presso quello di se vi erano necessità Controparte_1 particolari, soprattutto nel periodo delle festività natalizie o pasquali, questi si offriva di fare piccoli lavori di facchinaggio, mentre gli addetti alle vendite erano al banco”;
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