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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 155 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Fabrizio Allegrini) Pt_1 appellante
E
(avv. Giuseppe Strongoli) CP_1 appellato e appellante incidentale
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro, recependo le valutazioni del proprio consulente tecnico, ha riconosciuto l'origine professionale delle malattie che affliggono CP_1
“cardiopatia ischemica, broncopatia ostruttiva, depressione reattiva”. Ha
[...] ritenuto che siano ascrivibili alle mansioni di “calcimetrista” (addetto alla campionatura di materiali grezzi) che egli aveva svolto da luglio 2005 a giugno 2011
e di seguito, sino al marzo 2012, alle mansioni di addetto all'idratazione alle dipendenze della “Calme Cementi s.p.a.” all'interno di uno stabilimento industriale dedito alla produzione di cementi e materiali di costruzione. Ha quindi accolto il
Pag. 1 di 10 ricorso che l'assicurato aveva proposto il 18.4.2017 e ha condannato l' ad Pt_1 erogargli una rendita rapportata ad una invalidità di grado pari al settanta per cento.
Ha posto a carico dell' resistente le spese di lite (oltre a quelle di consulenza) CP_2 che ha distratto a favore del procuratore attoreo e ha liquidato in 800 euro oltre accessori di legge.
2. L' appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma. Pt_1
3. Addebita al tribunale:
1) di aver erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto alle prestazioni azionato da controparte, trascurando che quest'ultima era in grado, in base alle conoscenze scientifiche attingibili, di riconoscere l'origine professionale delle malattie sin da quando, a seguito dell'infarto al miocardio patito il 18.1.2009, s'erano manifestate;
2) di aver aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale: a) aveva immotivatamente sopravvalutato, ai fini del riconoscimento della genesi professionale della cardiopatica ischemica, il peso delle responsabilità inerenti alle mansioni svolte dall'assicurato; b) aveva trascurato, ai fini della valutazione della patologia respiratoria diagnosticata, che dalla spirometria eseguita il 21.12.2015 era emersa, a carico dell'assicurato, una lieve insufficienza respiratoria di tipo restrittivo e non già ostruttivo, che, come tale, non aveva origine lavorativa;
c) aveva posto la depressione reattiva in relazione causale con l'evento ischemico cardiaco che, però, non ha origine lavorativa;
d) non aveva indicato in base a quale procedimento di calcolo era pervenuto a quantificare il riconosciuto grado di invalidità;
3) di non essersi pronunciato sulla richiesta subordinata dell'Istituto di trattenere, ai sensi dell'art. 13, c. 5, del d.lgs. n. 38/2000, l'importo dell'indennizzo che aveva erogato all'assicurato per l'infortunio sul lavoro patito il 21.2.2008.
4. L'assicurato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendola infondata, e ha proposto appello incidentale per denunciare che la liquidazione delle spese di lite sia stata operata dal tribunale in violazione dei parametri applicabili per le cause di previdenza di “valore indeterminato”.
5. La Corte ha espletato nuovi approfondimenti peritali;
ha autorizzato le parti al deposito di note (con le quali l'appellato, oltre a criticare nel merito le
Pag. 2 di 10 conclusioni della nuova consulenza espletata, ne ha eccepito la inutilizzabilità e la nullità e ne ha chiesto il rinnovo con altro ausiliare, formulando “istanza di ricusazione” della esperta designata in appello alla quale imputa di aver ottenuto, sulla base di insussistenti ragioni, una proroga del termine assegnatole, violando, peraltro, anche il nuovo termine che le è stato accordato); ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti (con le quali l' ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello, gli siano restituite le Pt_1 somme che, in esecuzione della gravata decisione, ha nelle more erogato all'assicurato) decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Va disattesa, d'accordo col tribunale, l'eccezione di prescrizione che l' ripropone sulla base della non condivisibile convinzione che il relativo Pt_1 termine, fissato dall'art. 12 del TU n. 1124 del 1965, debba essere computato dal momento in cui la malattia si è manifestata ed è oggettivamente riconoscibile (“in base alle conoscenze scientifiche” e “non certo del ricorrente”) come malattia di origine professionale.
8. Di segno contrario è infatti l'insegnamento della Cassazione secondo cui, invece, la prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato sia in condizione di conoscere l'esistenza della malattia, la sua natura professionale e la sua giuridica indennizzabilità (Cass. 22068/2013). E nella specie, pur essendo incontestato che le patologie contratte dall'appellato si siano manifestate già nel 2009, non è provato che già allora egli avesse avuto contezza della loro origine lavorativa e, soprattutto, fosse consapevole del fatto che l'inabilità indotta aveva raggiunto la soglia indennizzabile che gli consentiva l'accesso alla prestazione assicurativa che ha rivendicato con istanza del 10.11.20151.
Pag. 3 di 10 9. Devono invece essere accolte le censure che l' ha mosso alla Pt_1 consulenza tecnica recepita in sentenza, sulla cui base il tribunale ha riconosciuto la natura lavorativa delle anzidette patologie.
9.1. In primo luogo, perché non vi è prova delle condizioni favorenti l'insorgere della malattia cardiaca che nel 2009 provocò l'infarto all'assicurato. La peculiare gravosità delle responsabilità intrinseche alle mansioni di calcimetrista che nello stabilimento industriale egli aveva svolto sin dal 2005 non trovano riscontro nelle testimonianze escusse dal tribunale. Sul punto, i testimoni si sono limitatati a confermare che: a) l'assicurato rispettava turni di lavoro di otto ore da svolgersi, a rotazione, anche di pomeriggio e di notte;
b) chi, durante quei turni, svolgeva le mansioni di “calcimetrista” (ossia di addetto alla campionatura dei prodotti grezzi che pervenivano al “cementificio”) era l'unico responsabile della scelta dei materiali da utilizzare per la produzione del cemento, in quanto effettuava i prelievi, leggeva i risultati della campionatura e apportava le correzioni necessarie per assicurare la qualità delle miscele. Non si rinviene dunque traccia, nelle circostanze oggetto di conferma testimoniale, di particolari condizioni di stress collegate all'intensità della prestazione lavorativa (il teste ha confermato che la campionatura si faceva Tes_1
“ogni due ore”), né di elementi rivelatori della elevata responsabilità, fonte di stress, di cui l'assicurato aveva dovuto farsi carico nella sua qualità di “manovale di forno”
(come si legge tanto nel certificato del centro provinciale per l'impiego allegato sub
1 al fascicolo attoreo di primo grado, tanto nella “domanda amministrativa” ivi allegata sub 20). A ciò dovendosi aggiungere l'assenza, negli atti di causa, di indicazioni concernenti il livello professionale in cui l'assicurato era inquadrato e, nei documenti prodotti, di previsioni contrattuali o di disposizioni datoriali che lo avessero onerato di competenze eccedenti quelli della sua qualifica formale di operaio.
9.2. In secondo luogo, l'esperta consulente medico legale designata in questo grado del giudizio ha escluso, con disamina approfondita della documentazione medica acquisita e della letteratura scientifica indicata, che lo stress lavorativo e l'esecuzione di attività notturna e in base a turnazione costituiscano, sulla base di un criterio di probabilità qualificata, un antecedente causale o concausale della cardiopatia ischemica (manifestatasi con l'infarto del 2009) e della depressione maggiore che affliggono l'appellato. Da tali conclusioni – che l'ausiliare ha
Pag. 4 di 10 motivatamente ribadito anche in sede di replica alle osservazioni critiche che ha comunque esaminato, benché redatte da un medico diverso da quello che l'appellato aveva designato quale suo consulente di parte – il Collegio reputa di non doversi discostare. Ciò perché, mentre l'ausiliare si è rifatto all'anzidetto criterio della probabilità qualificata, che è da adoperare secondo la giurisprudenza costante della
Cassazione, le osservazioni critiche che l'appellato ha riproposto nelle note autorizzate si incentrano sulla insufficiente constatazione che la “bibliografia citata”
(che peraltro coincide con quella esaminata dalla consulente d'ufficio) riconosce che la genesi lavorativa delle sue patologie “sia possibile”. La constatazione è insufficiente proprio perché non può essere messo in discussione che il criterio di giudizio per l'accertamento, in materia, del nesso causale sia quello della ragionevole probabilità, utilizzato dal consulente, e non quello della mera possibilità propugnato dall'appellato. L'affermazione è consolidata in giurisprudenza, secondo cui, per l'appunto, la verifica del nesso di causalità deve essere effettuata secondo il criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica2. Nel caso di specie, la consulente del Collegio ha dimostrato di aver tenuto conto dell'insieme degli elementi circostanziali del caso, apprezzati in base ai criteri di valutazione (cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione) di cui, a differenza del consulente di prime cure, ha fatto analitica esposizione e utilizzo3.
9.3. Le considerazioni fin qui esposte valgono, in terzo luogo, anche per quanto riguarda la patologia respiratoria dell'assicurato, che la consulente ha diagnosticato come “broncopatia asmatiforme moderata persistente con esame funzionale ai limiti della norma con riduzione del flusso espiratorio delle vie”, escludendone – in base al medesimo criterio probabilistico – l'origine lavorativa. A tal fine, si concorda con la
Pag. 5 di 10 consulente sulla necessità di valorizzare, in particolare, il fatto: a) che l'assicurato aveva espletato all'aperto le mansioni di prelievo che lo esponevano al rischio di inalazione delle polveri;
b) che l'attività di prelievo dei campioni di materiale, eseguita per quattro volte nell'arco dei turni diurni, aveva una durata non eccedente i quindici minuti, mentre nel turno notturno era eseguita una sola volta;
c) che nella domanda di prestazione è indicata la consegna all'assicurato dei presidi antinfortunistici, dei quali, va aggiunto, egli non ha dedotto il mancato utilizzo;
d) che il laboratorio nel quale l'assicurato sostava dopo il prelievo era al chiuso e, dunque, al riparo dal rischio di polveri e non era esposto agli agenti atmosferici;
e) che la patologia respiratoria si è manifestata nel 2015, a distanza di oltre tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre il periodo massimo di indennizzabilità per l'asma bronchiale è, significativamente, di soli 18 mesi;
f) che l'assicurato ha svolto sino al 2011, per un periodo di circa sei anni, le mansioni di operaio “calcimetrista” che più direttamente lo esponevano al rischio di inalazione delle polveri, giacché nell'esecuzione delle diverse mansioni di “idratatore” egli si era occupato, negli ultimi anni, del controllo di un macchinario utilizzato all'aperto per la miscelatura di calce e acqua.
9.4. La contraria conclusione che l'appellato propugna anche nelle note di discussione, sulla base del richiamo alla necessità di indagare il prospettato nesso causale alla luce del criterio della “probabilità prevalente”, si risolve in un mero dissenso diagnostico che, come tale, è inidoneo ad inficiare la valutazione espressa dalla consulente tecnica d'ufficio alla stregua del criterio di elevata probabilità logico scientifica di cui ha fatto corretta applicazione nei termini congrui e convincenti4.
10. All'utilizzabilità delle valutazioni peritali non è d'ostacolo l'istanza di ricusazione dell'ausiliare da cui esse promanano, che l'appellato ha formulato nelle
Pag. 6 di 10 note depositate il 20.10.2025, in vista dell'udienza di discussione. Né lo sono le ulteriori ragioni di censura esposte con quelle stesse note.
10.1. L'istanza di ricusazione è infatti inammissibile: a) sia perché le negligenze e le scorrettezze denunciate dall'appellato attengono alle modalità con cui la consulente ha espletato l'incarico, non già alla sua imparzialità; b) sia perché l'istanza
è tardiva, essendo stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 192, c. 2, c.p.c. il quale non è derogabile neppure nel caso, come quello di specie, in cui le ragioni di ricusazione dedotte dall'istante siano invalse in corso di causa5.
10.2. Il mancato rispetto del termine che alla consulente è stato accordato, a seguito dell'istanza di proroga, per l'invio alle parti del suo elaborato non è causa di inutilizzabilità dello stesso: a) perché ciò non ha comunque ostacolato il contraddittorio, in quanto l'appellato ha potuto interloquire con la consulente e sottoporle le osservazioni critiche che essa ha affrontato nonostante non provenissero dal designato consulente tecnico di parte;
b) perché i termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 195 c.p.c. non sono perentori6; c) perché, in ogni modo, è stato rispettato il termine previsto dall'art. 441 c.p.c., avendo la consulente depositato la sua relazione conclusiva il 13.10.2025, ben prima, dunque, dell'udienza di discussione prevista per il 13.11.20257.
10.3. La circostanza che l'istanza di proroga sia stata avanzata dalla consulente sulla base dell'insussistente esigenza di acquisire gli esiti di “accertamenti” sanitari in realtà non richiesti, non impedisce di riconoscere la fondatezza dell'alternativa motivazione che essa ha addotto, con riferimento alla “complessità del caso”, per motivare la medesima istanza. Ed in effetti la complessità della disamina tecnica da
Pag. 7 di 10 compiere e la conseguente esigenza di un termine più lungo si apprezzano in considerazione: a) delle plurime menomazioni indagate dall'ausiliare; b) della compiuta analisi degli atti e dei documenti di causa che ha condotto al fine di circoscrivere gli aspetti fattuali di interesse e di individuarne i riscontri probatori pertinenti;
c) dell'approfondimento valutativo di matrice medico legale che ha eseguito alla luce della letteratura scientifica scrutinata.
11. Esclusa la natura professionale delle patologie accertate, ne consegue la riforma della sentenza impugnata.
12. Al rigetto della domanda di prestazione fa seguito il riconoscimento dell'obbligo dell'assicurato di restituire le provvidenze economiche che, in esecuzione della pronuncia di primo grado, ha conseguito nelle more del grado d'appello. L' , nelle note di discussione dell'11.11.2025, ha documentato, Pt_1 mediante l'attestazione del direttore della sede di Catanzaro, l'intervenuta erogazione della complessiva somma di 215.967,35 euro e ne ha chiesto la restituzione. Nessuna contestazione ha opposto l'appellato nelle note di discussione che ha depositato il
12.11.2025. Sicché va condannato a restituire quanto indebitamente ha riscosso a titolo della rendita che non gli spetta8, maggiorato di interessi legali dal percepito al soddisfo9.
Pag. 8 di 10 13. La riforma della sentenza negli anzidetti termini assorbe l'appello incidentale che è stato formulato sul presupposto, non realizzatosi, della confermata soccombenza dell'appellante.
14. Le spese del doppio grado del giudizio si liquidano come da dispositivo e si pongono a carico dell'appellato, in difetto della rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, condiziona l'esonero dalla soccombenza in favore dei non abbienti.
15. Nella liquidazione si tiene conto del valore indeterminabile della controversia e si applicano, in ragione della qualità delle parti, i compensi minimi del relativo scaglione, individuato in base all'art. 5, c. 6, del DM Giustizia n. 55/2014.
16. Le spese delle espletate consulenze tecniche si pongono solidalmente a carico delle parti10.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 depositato il 27/02/2023, e sull'appello incidentale proposto da CP_1 con memoria depositata il 21/03/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 587/22, pubblicata 03/11/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. dichiara assorbito l'appello incidentale;
3. condanna a restituire all' l'importo di 215.967,35 euro CP_1 Pt_1 che ha percepito sino ad ottobre 2025 in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché i ratei di prestazione ulteriori successivamente erogatigli in base al medesimo titolo, oltre interessi legali dal pagamento dei relativi importi al soddisfo;
Pag. 9 di 10
4. condanna a rifondere all' le spese processuali che CP_1 Pt_1 liquida in 4.650 euro per il primo grado e in 5.000 euro per il secondo, oltre rimborsi e accessori di legge;
5. pone a carico delle parti in solido le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 2842/2018: “A seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa”. 2 Cfr. tra le tante Cass. n. 23197/2018, n. 25119/2017, n. 24959/2017, n. 753/2005, n. 4602/2021. 3 Cass. 29309/2025 in mot.: “In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (cfr. la recentissima Cass.
Sez. Lav. n. 8805 del 14/04/2025, Rv. 674753-01). Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se sorretto da congrua ed esaustiva motivazione”. 4 Cass. 1652/2012: “Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”. Conf. Cass.
39345/2023. 5 Cass. 8184/2002: “La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 cod. proc. civ. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice”. Conf. Cass. 23257/2017. 6 Cass. SU 5624/2022 in mot.: “Deve ritenersi che i termini previsti dall'art. 195, ultimo comma, c.p.c. abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria …”. 7 Cass. 22708/2010: “Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod. proc. civ. …”. 8 Cass. 24896/2023: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione …”.
Cass. 30495/2019: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione …”. 9 Cass. 3291/1999: “ L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”. 10 Cass. n. 1023/2013: " Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti".
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 155 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Fabrizio Allegrini) Pt_1 appellante
E
(avv. Giuseppe Strongoli) CP_1 appellato e appellante incidentale
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro, recependo le valutazioni del proprio consulente tecnico, ha riconosciuto l'origine professionale delle malattie che affliggono CP_1
“cardiopatia ischemica, broncopatia ostruttiva, depressione reattiva”. Ha
[...] ritenuto che siano ascrivibili alle mansioni di “calcimetrista” (addetto alla campionatura di materiali grezzi) che egli aveva svolto da luglio 2005 a giugno 2011
e di seguito, sino al marzo 2012, alle mansioni di addetto all'idratazione alle dipendenze della “Calme Cementi s.p.a.” all'interno di uno stabilimento industriale dedito alla produzione di cementi e materiali di costruzione. Ha quindi accolto il
Pag. 1 di 10 ricorso che l'assicurato aveva proposto il 18.4.2017 e ha condannato l' ad Pt_1 erogargli una rendita rapportata ad una invalidità di grado pari al settanta per cento.
Ha posto a carico dell' resistente le spese di lite (oltre a quelle di consulenza) CP_2 che ha distratto a favore del procuratore attoreo e ha liquidato in 800 euro oltre accessori di legge.
2. L' appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma. Pt_1
3. Addebita al tribunale:
1) di aver erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto alle prestazioni azionato da controparte, trascurando che quest'ultima era in grado, in base alle conoscenze scientifiche attingibili, di riconoscere l'origine professionale delle malattie sin da quando, a seguito dell'infarto al miocardio patito il 18.1.2009, s'erano manifestate;
2) di aver aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale: a) aveva immotivatamente sopravvalutato, ai fini del riconoscimento della genesi professionale della cardiopatica ischemica, il peso delle responsabilità inerenti alle mansioni svolte dall'assicurato; b) aveva trascurato, ai fini della valutazione della patologia respiratoria diagnosticata, che dalla spirometria eseguita il 21.12.2015 era emersa, a carico dell'assicurato, una lieve insufficienza respiratoria di tipo restrittivo e non già ostruttivo, che, come tale, non aveva origine lavorativa;
c) aveva posto la depressione reattiva in relazione causale con l'evento ischemico cardiaco che, però, non ha origine lavorativa;
d) non aveva indicato in base a quale procedimento di calcolo era pervenuto a quantificare il riconosciuto grado di invalidità;
3) di non essersi pronunciato sulla richiesta subordinata dell'Istituto di trattenere, ai sensi dell'art. 13, c. 5, del d.lgs. n. 38/2000, l'importo dell'indennizzo che aveva erogato all'assicurato per l'infortunio sul lavoro patito il 21.2.2008.
4. L'assicurato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendola infondata, e ha proposto appello incidentale per denunciare che la liquidazione delle spese di lite sia stata operata dal tribunale in violazione dei parametri applicabili per le cause di previdenza di “valore indeterminato”.
5. La Corte ha espletato nuovi approfondimenti peritali;
ha autorizzato le parti al deposito di note (con le quali l'appellato, oltre a criticare nel merito le
Pag. 2 di 10 conclusioni della nuova consulenza espletata, ne ha eccepito la inutilizzabilità e la nullità e ne ha chiesto il rinnovo con altro ausiliare, formulando “istanza di ricusazione” della esperta designata in appello alla quale imputa di aver ottenuto, sulla base di insussistenti ragioni, una proroga del termine assegnatole, violando, peraltro, anche il nuovo termine che le è stato accordato); ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti (con le quali l' ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello, gli siano restituite le Pt_1 somme che, in esecuzione della gravata decisione, ha nelle more erogato all'assicurato) decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Va disattesa, d'accordo col tribunale, l'eccezione di prescrizione che l' ripropone sulla base della non condivisibile convinzione che il relativo Pt_1 termine, fissato dall'art. 12 del TU n. 1124 del 1965, debba essere computato dal momento in cui la malattia si è manifestata ed è oggettivamente riconoscibile (“in base alle conoscenze scientifiche” e “non certo del ricorrente”) come malattia di origine professionale.
8. Di segno contrario è infatti l'insegnamento della Cassazione secondo cui, invece, la prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato sia in condizione di conoscere l'esistenza della malattia, la sua natura professionale e la sua giuridica indennizzabilità (Cass. 22068/2013). E nella specie, pur essendo incontestato che le patologie contratte dall'appellato si siano manifestate già nel 2009, non è provato che già allora egli avesse avuto contezza della loro origine lavorativa e, soprattutto, fosse consapevole del fatto che l'inabilità indotta aveva raggiunto la soglia indennizzabile che gli consentiva l'accesso alla prestazione assicurativa che ha rivendicato con istanza del 10.11.20151.
Pag. 3 di 10 9. Devono invece essere accolte le censure che l' ha mosso alla Pt_1 consulenza tecnica recepita in sentenza, sulla cui base il tribunale ha riconosciuto la natura lavorativa delle anzidette patologie.
9.1. In primo luogo, perché non vi è prova delle condizioni favorenti l'insorgere della malattia cardiaca che nel 2009 provocò l'infarto all'assicurato. La peculiare gravosità delle responsabilità intrinseche alle mansioni di calcimetrista che nello stabilimento industriale egli aveva svolto sin dal 2005 non trovano riscontro nelle testimonianze escusse dal tribunale. Sul punto, i testimoni si sono limitatati a confermare che: a) l'assicurato rispettava turni di lavoro di otto ore da svolgersi, a rotazione, anche di pomeriggio e di notte;
b) chi, durante quei turni, svolgeva le mansioni di “calcimetrista” (ossia di addetto alla campionatura dei prodotti grezzi che pervenivano al “cementificio”) era l'unico responsabile della scelta dei materiali da utilizzare per la produzione del cemento, in quanto effettuava i prelievi, leggeva i risultati della campionatura e apportava le correzioni necessarie per assicurare la qualità delle miscele. Non si rinviene dunque traccia, nelle circostanze oggetto di conferma testimoniale, di particolari condizioni di stress collegate all'intensità della prestazione lavorativa (il teste ha confermato che la campionatura si faceva Tes_1
“ogni due ore”), né di elementi rivelatori della elevata responsabilità, fonte di stress, di cui l'assicurato aveva dovuto farsi carico nella sua qualità di “manovale di forno”
(come si legge tanto nel certificato del centro provinciale per l'impiego allegato sub
1 al fascicolo attoreo di primo grado, tanto nella “domanda amministrativa” ivi allegata sub 20). A ciò dovendosi aggiungere l'assenza, negli atti di causa, di indicazioni concernenti il livello professionale in cui l'assicurato era inquadrato e, nei documenti prodotti, di previsioni contrattuali o di disposizioni datoriali che lo avessero onerato di competenze eccedenti quelli della sua qualifica formale di operaio.
9.2. In secondo luogo, l'esperta consulente medico legale designata in questo grado del giudizio ha escluso, con disamina approfondita della documentazione medica acquisita e della letteratura scientifica indicata, che lo stress lavorativo e l'esecuzione di attività notturna e in base a turnazione costituiscano, sulla base di un criterio di probabilità qualificata, un antecedente causale o concausale della cardiopatia ischemica (manifestatasi con l'infarto del 2009) e della depressione maggiore che affliggono l'appellato. Da tali conclusioni – che l'ausiliare ha
Pag. 4 di 10 motivatamente ribadito anche in sede di replica alle osservazioni critiche che ha comunque esaminato, benché redatte da un medico diverso da quello che l'appellato aveva designato quale suo consulente di parte – il Collegio reputa di non doversi discostare. Ciò perché, mentre l'ausiliare si è rifatto all'anzidetto criterio della probabilità qualificata, che è da adoperare secondo la giurisprudenza costante della
Cassazione, le osservazioni critiche che l'appellato ha riproposto nelle note autorizzate si incentrano sulla insufficiente constatazione che la “bibliografia citata”
(che peraltro coincide con quella esaminata dalla consulente d'ufficio) riconosce che la genesi lavorativa delle sue patologie “sia possibile”. La constatazione è insufficiente proprio perché non può essere messo in discussione che il criterio di giudizio per l'accertamento, in materia, del nesso causale sia quello della ragionevole probabilità, utilizzato dal consulente, e non quello della mera possibilità propugnato dall'appellato. L'affermazione è consolidata in giurisprudenza, secondo cui, per l'appunto, la verifica del nesso di causalità deve essere effettuata secondo il criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica2. Nel caso di specie, la consulente del Collegio ha dimostrato di aver tenuto conto dell'insieme degli elementi circostanziali del caso, apprezzati in base ai criteri di valutazione (cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione) di cui, a differenza del consulente di prime cure, ha fatto analitica esposizione e utilizzo3.
9.3. Le considerazioni fin qui esposte valgono, in terzo luogo, anche per quanto riguarda la patologia respiratoria dell'assicurato, che la consulente ha diagnosticato come “broncopatia asmatiforme moderata persistente con esame funzionale ai limiti della norma con riduzione del flusso espiratorio delle vie”, escludendone – in base al medesimo criterio probabilistico – l'origine lavorativa. A tal fine, si concorda con la
Pag. 5 di 10 consulente sulla necessità di valorizzare, in particolare, il fatto: a) che l'assicurato aveva espletato all'aperto le mansioni di prelievo che lo esponevano al rischio di inalazione delle polveri;
b) che l'attività di prelievo dei campioni di materiale, eseguita per quattro volte nell'arco dei turni diurni, aveva una durata non eccedente i quindici minuti, mentre nel turno notturno era eseguita una sola volta;
c) che nella domanda di prestazione è indicata la consegna all'assicurato dei presidi antinfortunistici, dei quali, va aggiunto, egli non ha dedotto il mancato utilizzo;
d) che il laboratorio nel quale l'assicurato sostava dopo il prelievo era al chiuso e, dunque, al riparo dal rischio di polveri e non era esposto agli agenti atmosferici;
e) che la patologia respiratoria si è manifestata nel 2015, a distanza di oltre tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre il periodo massimo di indennizzabilità per l'asma bronchiale è, significativamente, di soli 18 mesi;
f) che l'assicurato ha svolto sino al 2011, per un periodo di circa sei anni, le mansioni di operaio “calcimetrista” che più direttamente lo esponevano al rischio di inalazione delle polveri, giacché nell'esecuzione delle diverse mansioni di “idratatore” egli si era occupato, negli ultimi anni, del controllo di un macchinario utilizzato all'aperto per la miscelatura di calce e acqua.
9.4. La contraria conclusione che l'appellato propugna anche nelle note di discussione, sulla base del richiamo alla necessità di indagare il prospettato nesso causale alla luce del criterio della “probabilità prevalente”, si risolve in un mero dissenso diagnostico che, come tale, è inidoneo ad inficiare la valutazione espressa dalla consulente tecnica d'ufficio alla stregua del criterio di elevata probabilità logico scientifica di cui ha fatto corretta applicazione nei termini congrui e convincenti4.
10. All'utilizzabilità delle valutazioni peritali non è d'ostacolo l'istanza di ricusazione dell'ausiliare da cui esse promanano, che l'appellato ha formulato nelle
Pag. 6 di 10 note depositate il 20.10.2025, in vista dell'udienza di discussione. Né lo sono le ulteriori ragioni di censura esposte con quelle stesse note.
10.1. L'istanza di ricusazione è infatti inammissibile: a) sia perché le negligenze e le scorrettezze denunciate dall'appellato attengono alle modalità con cui la consulente ha espletato l'incarico, non già alla sua imparzialità; b) sia perché l'istanza
è tardiva, essendo stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 192, c. 2, c.p.c. il quale non è derogabile neppure nel caso, come quello di specie, in cui le ragioni di ricusazione dedotte dall'istante siano invalse in corso di causa5.
10.2. Il mancato rispetto del termine che alla consulente è stato accordato, a seguito dell'istanza di proroga, per l'invio alle parti del suo elaborato non è causa di inutilizzabilità dello stesso: a) perché ciò non ha comunque ostacolato il contraddittorio, in quanto l'appellato ha potuto interloquire con la consulente e sottoporle le osservazioni critiche che essa ha affrontato nonostante non provenissero dal designato consulente tecnico di parte;
b) perché i termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 195 c.p.c. non sono perentori6; c) perché, in ogni modo, è stato rispettato il termine previsto dall'art. 441 c.p.c., avendo la consulente depositato la sua relazione conclusiva il 13.10.2025, ben prima, dunque, dell'udienza di discussione prevista per il 13.11.20257.
10.3. La circostanza che l'istanza di proroga sia stata avanzata dalla consulente sulla base dell'insussistente esigenza di acquisire gli esiti di “accertamenti” sanitari in realtà non richiesti, non impedisce di riconoscere la fondatezza dell'alternativa motivazione che essa ha addotto, con riferimento alla “complessità del caso”, per motivare la medesima istanza. Ed in effetti la complessità della disamina tecnica da
Pag. 7 di 10 compiere e la conseguente esigenza di un termine più lungo si apprezzano in considerazione: a) delle plurime menomazioni indagate dall'ausiliare; b) della compiuta analisi degli atti e dei documenti di causa che ha condotto al fine di circoscrivere gli aspetti fattuali di interesse e di individuarne i riscontri probatori pertinenti;
c) dell'approfondimento valutativo di matrice medico legale che ha eseguito alla luce della letteratura scientifica scrutinata.
11. Esclusa la natura professionale delle patologie accertate, ne consegue la riforma della sentenza impugnata.
12. Al rigetto della domanda di prestazione fa seguito il riconoscimento dell'obbligo dell'assicurato di restituire le provvidenze economiche che, in esecuzione della pronuncia di primo grado, ha conseguito nelle more del grado d'appello. L' , nelle note di discussione dell'11.11.2025, ha documentato, Pt_1 mediante l'attestazione del direttore della sede di Catanzaro, l'intervenuta erogazione della complessiva somma di 215.967,35 euro e ne ha chiesto la restituzione. Nessuna contestazione ha opposto l'appellato nelle note di discussione che ha depositato il
12.11.2025. Sicché va condannato a restituire quanto indebitamente ha riscosso a titolo della rendita che non gli spetta8, maggiorato di interessi legali dal percepito al soddisfo9.
Pag. 8 di 10 13. La riforma della sentenza negli anzidetti termini assorbe l'appello incidentale che è stato formulato sul presupposto, non realizzatosi, della confermata soccombenza dell'appellante.
14. Le spese del doppio grado del giudizio si liquidano come da dispositivo e si pongono a carico dell'appellato, in difetto della rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, condiziona l'esonero dalla soccombenza in favore dei non abbienti.
15. Nella liquidazione si tiene conto del valore indeterminabile della controversia e si applicano, in ragione della qualità delle parti, i compensi minimi del relativo scaglione, individuato in base all'art. 5, c. 6, del DM Giustizia n. 55/2014.
16. Le spese delle espletate consulenze tecniche si pongono solidalmente a carico delle parti10.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 depositato il 27/02/2023, e sull'appello incidentale proposto da CP_1 con memoria depositata il 21/03/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 587/22, pubblicata 03/11/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. dichiara assorbito l'appello incidentale;
3. condanna a restituire all' l'importo di 215.967,35 euro CP_1 Pt_1 che ha percepito sino ad ottobre 2025 in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché i ratei di prestazione ulteriori successivamente erogatigli in base al medesimo titolo, oltre interessi legali dal pagamento dei relativi importi al soddisfo;
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4. condanna a rifondere all' le spese processuali che CP_1 Pt_1 liquida in 4.650 euro per il primo grado e in 5.000 euro per il secondo, oltre rimborsi e accessori di legge;
5. pone a carico delle parti in solido le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 2842/2018: “A seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa”. 2 Cfr. tra le tante Cass. n. 23197/2018, n. 25119/2017, n. 24959/2017, n. 753/2005, n. 4602/2021. 3 Cass. 29309/2025 in mot.: “In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (cfr. la recentissima Cass.
Sez. Lav. n. 8805 del 14/04/2025, Rv. 674753-01). Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se sorretto da congrua ed esaustiva motivazione”. 4 Cass. 1652/2012: “Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”. Conf. Cass.
39345/2023. 5 Cass. 8184/2002: “La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 cod. proc. civ. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice”. Conf. Cass. 23257/2017. 6 Cass. SU 5624/2022 in mot.: “Deve ritenersi che i termini previsti dall'art. 195, ultimo comma, c.p.c. abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria …”. 7 Cass. 22708/2010: “Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod. proc. civ. …”. 8 Cass. 24896/2023: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione …”.
Cass. 30495/2019: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione …”. 9 Cass. 3291/1999: “ L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”. 10 Cass. n. 1023/2013: " Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti".