Sentenza breve 29 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2026REG.PROV.COLL.
N. 00878/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2024, proposto da Biomedika S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Vasta, Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Principessa Clotilde, 7,
contro
- la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Johnson & Johnson Medical S.p.a., non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 221/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. ZO BE e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Verrastro, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società odierna appellante ha impugnato, in primo grado, il decreto regionale con cui sono stati definiti “ gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”, che le impone la restituzione di € 90.374,40 a titolo di ripiano pro quota degli scostamenti di spesa sanitaria per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. meccanismo di “ payback ”).
2. Il Tar, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato sia il ricorso principale che i motivi aggiunti:
- dichiarando inammissibili tre dei quattro motivi del ricorso originario e i motivi aggiunti in quanto il decreto regionale impugnato deriva da atti generali (decreti ministeriali) non impugnati, che ne rendono del tutto vincolato il contenuto, che in realtà “ si limita a recepire i valori sugli scostamenti di spesa e i relativi criteri di ripartizione (entrambi definiti, per ciascuna regione e provincia autonoma, in sede ministeriale), limitandosi a calcolare gli importi dovuti da ciascun operatore, secondo i dati acquisiti dalle aziende sanitarie locali ”;
- dichiarando infondato il primo motivo di ricorso, volto a dedurre un vizio del decreto regionale, in quanto: “ …La ricorrente lamenta di essere stata pregiudicata nei propri diritti partecipativi, per effetto della mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza però offrire, come richiesto dalla prevalente giurisprudenza (vedi Cons St., sez. III, 02 novembre 2020, n. 6755) elementi utili ad evidenziare la potenziale rilevanza del proprio apporto istruttorio. Il decreto regionale impugnato è stato peraltro adottato – lo si è detto più volte – all’esito di un iter amministrativo del tutto vincolato per effetto degli atti generali presupposti. Anche un’eventuale violazione dell’art. 7 della legge sul procedimento sarebbe quindi neutralizzata per impossibilità di ipotizzare un contenuto dispositivo “diverso da quello in concreto adottato” (cfr. art. 21-octies, comma 2, l. 241 del 1990).
(…) In ogni caso, la Regione ha rappresentato che l’avvio del procedimento era stato comunicato via PEC a tutte le Aziende fornitrici di dispositivi medici nella Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la nota del 14.11.2022 (depositata sub doc. 1). Pur non essendo stata prodotta, unitamente ad essa, anche la ricevuta di consegna telematica, la circostanza non è stata contestata dalla ricorrente e deve quindi darsi per accertata ”.
3. Con l’atto di appello la società:
a ) rileva che solo il Tar del Friuli Venezia Giulia ha affermato la propria competenza territoriale sul presente contenzioso, mentre analoghi ricorsi prodotti dalla stessa odierna istante presso altri Tar sono stati definiti rimettendo la competenza al Tar del Lazio;
b ) segnala che il Tar del Lazio, su gravami identici, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9- ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., sospendendo i relativi giudizi e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale, “ dove attualmente la questione è pendente ”;
c ) precisa che non intende contestare la statuizione di infondatezza relativa alla violazione delle garanzie partecipative della ricorrente (primo motivo di ricorso) “ in ragione di quanto affermato dalla Regione nelle difese in primo grado e, soprattutto, risolutivamente anche in ragione del successivo riscontro ricevuto dalla Regione in data 24/5/2023 nonché dell’ampia pubblicità che ha circondato la procedura, con progressiva pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della documentazione rilevante ”;
d ) rimarca che l’“ oggetto dell’impugnazione, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, colpisce, con censure di illegittimità derivata, anche gli atti ministeriali presupposti ai provvedimenti regionali consistenti nelle richieste di pagamento che hanno portato ad effetto direttamente lesivo per la ricorrente gli atti ministeriali presupposti ”;
e ) formula pertanto i seguenti motivi di doglianza:
- error in procedendo et in iudicando conseguente dalla errata dichiarazione di inammissibilità dei motivi II, III, IV del ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, per la asserita omessa impugnazione del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022:
sostenendo, tra l’altro, che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato afferma che “ l’identificazione degli atti impugnati non va operata con formalistico riferimento all’epigrafe dell’atto introduttivo; quando la volontà del ricorrente possa agevolmente ricavarsi dal testo del ricorso dal quale sia chiaramente desumibile il contenuto dispositivo ed ogni altro elemento identificativo del provvedimento effettivamente contestato, l’omessa indicazione degli estremi di quest’ultimo, infatti, non vale a negare la sua rituale impugnazione ”;
- error in procedendo per non avere il TAR pronunciato sul secondo motivo di ricorso proposto dalla società Biomedika, in punto di illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all’art. 17, comma 1, lett. c ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 1, comma 131, lettera b ), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’art. 9- ter , commi 1, lett. b ), 8, 9 e 9- bis , del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto e violazione con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. per conseguente violazione del principio di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché per violazione degli artt. 18, 69, e72 della Direttiva 2014/24/UE (in materia di appalti pubblici), dell’art. 26 del Regolamento UE 2017/745 e dell’art. 23 del Regolamento UE 2017/746 in relazione alla mancata distinzione e classificazione dei “ dispositivi medici ”, e per la connessa violazione dell’art. 9 (promozione della ricerca scientifica) e 32 Cost. (diritto alla salute) sotto il profilo della complessiva insostenibilità del sistema, incompatibilità del detto sistema di payback con gli artt. 28 (“Libera circolazione delle merci”) 34, 35 e 36 (“Divieto di restrizioni quantitative agli scambi tra Stati membri”), 49 (“Diritto di stabilimento”) e 168 (“Protezione della salute”) del TFUE:
segnalando che “ il sistema di payback così congegnato appare altresì in insanabile contrasto con il rilevante quadro di principi eurounitari, da ricondurre alla Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, e in particolare agli artt. 18, 69, 72, nonché ai principi del TFUE e segnatamente agli artt. 28 (libera circolazione delle merci) 34, 35 e 36 (divieto di restrizioni quantitative agli scambi tra stati membri), 49 (diritto di stabilimento, 168 (protezione della salute) (…)
…In ciò si sostanzia un primo forte dubbio di legittimità costituzionale delle norme in considerazione eccedendo la disciplina indubbiata gli inderogabili doversi di solidarietà sociale e per la grave violazione dei canoni costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 2, 3 e 97 comma 1, Cost., per la violazione degli artt. 18, 69, 72 della Direttiva 2014/24/UE (in materia di appalti pubblici) e per il contrasto con le norme di cui ai Regolamenti UE 2017/745, art. 26 e 2017/746, art. 23, nonché per il pregiudizio arrecato al diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost, nonché al principio di tutela e promozione della ricerca scientifica protetto dall’art. 9 Cost, sotto il profilo della complessiva insostenibilità del sistema…
…Del resto, alla luce di quanto dedotto e impugnato, le norme censurate, e segnatamente l’art. 9-ter del DL n. 78 del 2015, recano grave vulnus anche ai principi di cui all’art. 28 del TFUE (libera circolazione delle merci), nonché artt. 34, 35 e 36 del TFUE (divieto di restrizioni quantitative agli scambi tra stati membri e relativi limiti) e anche art. 49 (diritto di stabilimento) e art. 168 (protezione della salute) del TFUE essendo evidente la natura di gravoso ostacolo illegittimamente interposto alla commercializzazione in Italia di “dispositivi medici” che non trova neppure giustificazione nei previsti limiti che tali libertà possono incontrare (quali la tutela della salute), tenuto conto che per espressa statuizione dell’art. 36 del TFUE “tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri” e la natura talmente irragionevole delle misure analizzate rende evidente l’avvenuto “sconfinamento” del legislatore nell’illegittimo arbitrio ”;
- error in procedendo per non avere il TAR pronunciato sul terzo motivo di ricorso proposto dalla Società Biomedika S.r.l., illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all’art. 17, comma 1, lett. c ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 1, comma 131, lettera b ), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’art. 9- ter , commi 1, lett. b ), 8, 9 e 9- bis , del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. nonché per violazione degli artt. 42 e 117, comma 1 Cost. in relazione all’art. 1 (“Protezione della proprietà”) del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo:
al riguardo considera che “ il meccanismo del payback costituisce di fatto un prelievo patrimoniale coattivo asseritamente finalizzato al riequilibrio degli sforamenti sistematici del tetto di spesa imposto, che tuttavia in ragione della sua strutturalità, denota un chiaro sottofinanziamento della spesa dello Stato. Tale ripiano viene quindi posto a carico non della generalità dei consociati, né tanto meno dei soggetti che hanno errato nel programmare i tetti di spesa in relazione ai fabbisogni effettivi, ovvero, a quanti hanno negletto tali tetti indicendo procedure di acquisto in tutto o in parte non coperti dalla disponibilità finanziaria, ma soltanto dei fornitori di dispositivi sanitari che hanno prestato la fornitura a favore dell’unità sanitaria/ospedaliera di quella singola regione, in quel determinato anno. Per di più senza alcuna previsione idonea a personalizzare e riconoscere i caratteri soggettivi differenziali dei destinatari del prelievo, in chiaro spregio dell’art. 3 Cost. In sostanza, il presupposto della compartecipazione al ripiano finanziario sarebbe esclusivamente quello di avere effettuato una fornitura in forza di un contratto ed all’esito di una procedura ad evidenza pubblica ”;
- error in procedendo per non aver il TAR pronunciato sul quarto motivo di ricorso proposto dalla Società Biomedika S.r.l., illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all’art. 17, comma 1, lett. c ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 1, comma 131, lettera b ), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’art. 9- ter , commi 1, lett. b ), 8, 9 e 9- bis , del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione del diritto eurounitario e dei suoi principi di uguaglianza, di parità di trattamento e non discriminazione tra imprese, violazione dell’art. 41 Cost. e dell’art. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:
su tale aspetto afferma che: “ l’indiscriminata attribuzione a tutti i fornitori di “dispositivi medici” di quote indiscriminate quanto a composizione qualitativa della percentuale di eccedenza dei tetti prestabiliti, si traduce in un illegittimo vantaggio per alcuni e in uno svantaggio per altri, senza alcuna ponderazione dei settori merceologici coinvolti e dei relativi mercati di riferimento e quindi della redditività degli stessi, con evidenti pregiudizievoli riflessi sulla concorrenzialità del mercato, incisa senza alcun criterio di equilibrio, di attenta proporzionalità non solo quantitativa ma anche qualitativa, tale da contemperare effettivamente tutti gli interessi generali protetti ”, chiedendo “ la disapplicazione delle norme interne (di rango primario e anche regolamentare) emanate in violazione del diritto eurounitario, lì dove le stesse evidenzino l’impossibilità di un’interpretazione di tipo conforme che ne sani il contrasto ”, e in subordine “il rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE al fine di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la valutazione e la pronuncia circa la conformità ai richiamati principi e parametri eurounitari e del TFUE sin qui evocati delle norme nazionali qui indubbiate ”;
- error in procedendo per non aver il TAR pronunciato sul ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale, illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale derivata dall’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023:
su tale aspetto rileva che “… Ad ulteriore riprova dell’illegittimità dell’intero meccanismo del payback sanitario, gli artt. 8 e 9 del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito dalla L. n. 56 del 26 maggio 2023, addivengono ora ad una quantificazione “in riduzione”, pari al 48% degli importi richiesti mediante gli atti regionali impugnati con il ricorso principale, a condizione che i destinatari dei provvedimenti di recupero non abbiano attivato contenzioso o rinuncino a quello eventualmente in essere, senza null’altro aggiungere per il futuro.
Inoltre, a conferma dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, che recano importi oggetto di recupero erroneamente conteggiati al lordo dell’IVA, l’art. 9 del DL 34 del 2023 prevede ora che le imprese che hanno già effettuato il pagamento possano portare in detrazione l’iva determinata scorporando la medesima, diritto che tuttavia sorge solo dopo aver effettuato il relativo versamento ”;
f ) chiede di:
“- preliminarmente, riformare la Sentenza e dichiarare il ricorso ammissibile in relazione ai motivi dichiarati inammissibili dalla pronuncia appellata;
- in via principale e nel merito riformare la Sentenza impugnata nel senso di dichiarare ammissibile il ricorso e in accoglimento dello stesso annullare il Decreto prot. GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 e l’Allegato A al predetto provvedimento nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, in relazione a tutti i denunciati vizi, se del caso previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni presupposte e in particolare del meccanismo di ripiano mediante payback di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 117 comma 1, Cost. anche in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in relazione alla violazione degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché, se del caso, previa disapplicazione della norma nazionale, ovvero in via subordinata previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE in relazione a quanto dedotto e argomentato in diritto ”.
4. La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello, ritenuto inammissibile e, comunque, infondato.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti:
a ) evidenziando che plurime decisioni del Tar del Lazio hanno rigettato i ricorsi avverso il Decreto Min. salute/MEF in esame;
b ) sottolineando che:
- la Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, proprio perché “ le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015 ”;
- “ Quanto agli atti regionali applicativi, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibili i gravami, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, avendo motivatamente ritenuto che gli enti regionali non hanno esercitato alcuna discrezionalità, dovendosi limitare ad applicare i criteri stabiliti a livello statale, con atti vincolati ”;
c ) invocando, riguardo alla posizione processuale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il difetto di legittimazione passiva in quanto la Conferenza è “ sede di confronto e coordinamento su materie di competenza dello Stato (e, per esso, dei singoli dicasteri) e delle Regioni e Province autonome, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie, in ossequio al principio di leale collaborazione ”;
d ) chiedendo di “ rigettare l’avverso ricorso, in via gradata, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel merito dichiarare inammissibili o comunque respingere le censure oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti qui riproposte ”.
6. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2. Preliminarmente occorre evidenziare che la materia di cui si discute è già stata oggetto di esame da parte della Sezione, con una sentenza (n. 9984/2025), a cui si fa rinvio per la ricostruzione generale della disciplina del payback .
3.1. Venendo al merito del caso di specie va rilevato:
- che, da una piana lettura del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti, non si rinviene in alcuna parte di essi un’impugnazione – esplicita o implicita – dei provvedimenti ministeriali a monte degli atti regionali che hanno formato oggetto diretto dell’impugnazione proposta in primo grado, ciò non potendo ricavarsi da indicazioni generiche contenute nell’epigrafe del ricorso ovvero dei motivi aggiunti, quale è il mero rinvio agli atti accessibili attraverso il link indicato dalla ricorrente, su cui si insiste nell’appello;
- che tanto meno l’esistenza di una tale impugnazione può ricavarsi dalla semplice circostanza che il ricorso sia stato notificato anche alle Amministrazioni statali interessate dalla procedura generale di payback , giacché tale notificazione di per sé sola non basta a far assumere alle stesse la qualità di amministrazioni resistenti ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c.p.a., essendo a ciò necessaria la chiara individuazione degli atti adottati da tali amministrazioni che risultano censurati nonché delle specifiche censure articolate avverso di essi (in difetto del che la notificazione in questione assume il valore di una semplice litis denuntiatio );
- che, quanto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Amministrazione, atteso che la Conferenza in discorso non costituisce un’amministrazione autonoma dotata di propria soggettività giuridica, ma un semplice strumento di raccordo per il raggiungimento di decisioni comuni tra i diversi livelli territoriali della p.a., sul modello della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che a conclusioni non diverse induce la differente posizione assunta da alcuni T.A.R. in relazione a ricorsi di identico tenore proposti dalla stessa odierna appellante (analiticamente richiamati nell’appello), posizione che all’epoca della proposizione del ricorso di primo grado si era concretizzata unicamente in pronunce cautelari (poi superate in sede di merito, come appresso si dirà);
- che, pertanto, deve confermarsi la conclusione del primo giudice nel senso dell’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate dall’appellante, per difetto di rilevanza, non essendo le stesse agganciate a una specifica domanda connessa alla richiesta di annullamento degli atti statali che delle norme di legge censurate costituiscono diretta attuazione.
3.2. Per quanto concerne, inoltre, le censure non esaminate dal T.A.R., e qui riproposte dall’appellante, le stesse sono da ritenere comunque infondate nel merito, potendo al riguardo osservarsi:
- che, ammesso pure che l’impugnazione originaria si dirigesse anche avverso gli atti ministeriali a monte delle determinazioni regionali sul payback , l’infondatezza delle censure articolate in questa parte del ricorso e dei motivi aggiunti emerge dalle recenti sentenze del T.A.R. del Lazio richiamate nell’ultima memoria dell’Amministrazione, sopravvenute all’esito della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2024, n. 140, che ha respinto questioni di costituzionalità avverso la disciplina del payback analoghe a quelle formulate dalla ricorrente nel presente giudizio, sollevate proprio dal T.A.R. del Lazio;
- che, quanto alla doglianza di violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per omissione della comunicazione di avvio del procedimento, deve trovare conferma la conclusione del primo giudice, il quale, argomentando dalla natura strettamente vincolata delle determinazioni regionali in subiecta materia (non contestata, per vero, neanche dall’odierna appellante), ha concluso nel senso dell’irrilevanza dell’omissione ai sensi dell’articolo 21- octies , comma 2, della stessa legge n. 241/1990.
4.1. Per effetto di quanto detto il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
4.2. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila/00) per l’Amministrazione regionale ed euro 3.000 (tremila/00) per le Amministrazioni statali, oltre accessori come per legge per ciascuna delle due parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
ZO BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO BE | FA EC |
IL SEGRETARIO