Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 722
TAR
Sentenza breve 29 giugno 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per omessa impugnazione degli atti ministeriali presupposti

    Il Tar ha dichiarato inammissibili tre dei quattro motivi del ricorso originario e i motivi aggiunti, ritenendo che il decreto regionale impugnato derivi da atti generali non impugnati, il cui contenuto è vincolato.

  • Rigettato
    Infondatezza per vizio del decreto regionale (mancata comunicazione di avvio del procedimento)

    Il Tar ha dichiarato infondato il motivo, ritenendo che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento sia irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, data la natura vincolata del decreto regionale. La Regione ha inoltre comunicato l'avvio del procedimento via PEC.

  • Rigettato
    Error in procedendo et in iudicando per errata dichiarazione di inammissibilità dei motivi II, III, IV del ricorso principale

    Il Consiglio di Stato ha confermato la conclusione del primo giudice sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate, per difetto di rilevanza, non essendo agganciate a una specifica domanda di annullamento degli atti statali.

  • Rigettato
    Error in procedendo per mancata pronuncia sul secondo motivo di ricorso (illegittimità costituzionale del meccanismo di payback)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto le censure infondate nel merito, basandosi su recenti sentenze del Tar Lazio e sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha respinto questioni di costituzionalità analoghe.

  • Rigettato
    Error in procedendo per mancata pronuncia sul terzo motivo di ricorso (illegittimità costituzionale del meccanismo di payback)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto le censure infondate nel merito, basandosi su recenti sentenze del Tar Lazio e sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024.

  • Rigettato
    Error in procedendo per mancata pronuncia sul quarto motivo di ricorso (violazione del diritto eurounitario)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto le censure infondate nel merito, basandosi su recenti sentenze del Tar Lazio e sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024.

  • Rigettato
    Error in procedendo per mancata pronuncia sul ricorso per motivi aggiunti (illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del D.L. n. 34/2023)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto le censure infondate nel merito, basandosi su recenti sentenze del Tar Lazio e sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024.

  • Rigettato
    Difetto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria

    Il Consiglio di Stato ha confermato la conclusione del primo giudice nel senso dell'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.

  • Accolto
    Natura della Conferenza Permanente

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, ritenendo la Conferenza un mero strumento di raccordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 722
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 722
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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