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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. AN RT IO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 121/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di AC n. 400/2020 del 3 dicembre 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e ivi residente in [...], rappresentato e di- C.F._1
feso dagli avv.ti Giuseppe Piazza e Stefania Piazza per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec degli stessi Legali
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) e ivi residente in [...] C.F._2
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45, rap-
presentata e difesa dall'avv. Alberto Infantino per mandato conferito con pro-
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudi-
zio, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec dello stesso Legale
1 APPELLATI, CONTUMACE IL PRIMO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1) Preliminarmente disporre il rinnovo delle operazioni peritali per le argomentazioni sopra esposte.
2) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è addebitabile a colpa esclusiva ed imprudenza del sig. proprietario e condu- Controparte_1
cente del veicolo Opel Corsa targata BB355JC e che l'incidente si è verificato secondo la dinamica indicata in citazione, ribadita dall'appellante nel corso dell'interrogatorio reso e confermata dal teste escusso.
3) Condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido, a risarcire i danni, conseguenti al sinistro per cui è causa, quantificati in complessivi
€62.810,75, per le causali sopra meglio specificate, oltre il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ed oltre, ancora, gli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo,
ed in subordine al minore o maggiore importo che il giudice d'appello riterrà
dovuto.
4) In linea del tutto subordinata, nella ipotesi di rigetto dell'appello pro-
posto, si chiede che il giudice di appello voglia compensare le spese liquidate dal giudice di primo grado, in maniera del tutto eccessiva, per le argomentazioni sopra svolte.
5) Condannare i convenuti, in solido, alle spese ed onorari del giudizio di appello, nonché alle spese del giudizio di primo grado, comprese le spese documentate, in €804,48, (contributo unificato, diritti i cancelleria e costo no-
tifica).
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Per Controparte_2
1) Rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, e confer-
mare la sentenza di primo grado;
2) rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto , in diritto e non provate;
3) subordinatamente, ritenere e dichiarare il concorso di colpa di
[...]
nella causazione dell'incidente ponendo a carico della Controparte_3
comparente una minima percentuale dei danni che risulteranno provati e dovuti;
4) condannare al pagamento delle spese, com- Parte_1
petenze ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 400/2020 del 3 dicembre 2020, il Tribunale di
AC ha respinto la domanda di , che aveva chiesto Parte_1
la condanna degli odierni appellati al risarcimento del danno conseguente a un sinistro stradale verificatosi il 22 aprile 2015.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello lo stesso Pt_2
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gra-
[...] Controparte_2
vame.
Anche in questo grado è rimasto contumace Controparte_1
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 10 ottobre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che non sussiste alcuna contraddizione tra quanto affermato da lui stesso e il contenuto
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 della deposizione del teste.
In particolare, egli, l'appellante, aveva dichiarato quanto segue: «Pre-
ciso che io ero con la ruota in mano poiché avevo bucato, lui [Arcuri CP_1
nota dell'estensore di questa sentenza] era nella stessa direzione di marcia ha stretto troppo ed io sono caduto all'indietro», sicché sarebbe incorso in errore il Tribunale nell'affermare che nel corso dell'interrogatorio formale egli aveva sostenuto che l'autovettura lo aveva colpito frontalmente urtando la sua cavi-
glia destra e così scaraventandolo violentemente contro il cofano del proprio mezzo.
Peraltro – prosegue il motivo –, «che l'incidente sia effettivamente av-
venuto è pure confermato dal documento n. 19, allegato al fascicolo di primo grado.
Trattasi della ricevuta fiscale n. 69 del 22 aprile 2015 (data dell'inci-
dente) rilasciata dalla ditta con sede Controparte_4
ad Alessandria della Rocca, per avere trasportato l'autovettura, Audi A3 targata
BV472GH, di proprietà dell'attore, dal luogo dove era avvenuto l'incidente,
Piana Grande, fino alla luogo di residenza dell'attore, in Canicattì, lo stesso giorno in cui si era verificato l'incidente».
2.1. Con il secondo motivo, l'appellante censura la relazione di consu-
lenza di primo grado, al riguardo deducendo che «la dinamica riferita dal con-
sulente tecnico d'ufficio appare inverosimile, in quanto è impossibile che a se-
guito di un urto frontale possa essere colpita la caviglia, in considerazione del fatto che l'altezza del paraurti anteriore dell'autovettura Opel è di gran lunga superiore all'altezza della caviglia».
2.2. In definitiva – così si legge a pag. 16 dell'atto di appello –, non
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 dovrebbero esserci dubbi circa il fatto che «il sinistro è addebitale a colpa esclu-
siva ed imprudenza di . Controparte_1
2.3. I due motivi di gravame – legati dal filo conduttore relativo alla questione della dedotta sussistenza di responsabilità di nella Controparte_1
determinazione del sinistro in cui rimase coinvolto il – devono Parte_1
trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico svi-
luppo di un'unica doglianza.
2.4. Al riguardo, si osserva che nella vicenda di cui si discute in questo giudizio emerge un'evidente e irredimibile inconciliabilità tra le prime dichia-
razioni rese dal medesimo e quanto da questi esposto in seguito. Parte_1
Infatti, nel verbale di dimissioni redatto lo stesso giorno dell'incidente dai sanitari del Pronto soccorso si legge «caduta accidentale mentre cambiava la ruota».
Anche nella cartella clinica successivamente redatta è scritto che il
[...]
lamentava dolori alla caviglia destra, e viene ribadito che il paziente CP_3
«riferi[va] che detta sintomatologia [aveva] avuto inizio nella mattinata del 22
aprile 2015 in seguito a trauma per caduta accidentale a terra».
Viceversa, a pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado si prospettava una diversa dinamica, giacché si sosteneva che l'Arcuri, nel tentativo di supe-
rare la macchina ferma del accortosi che dall'altro senso soprag- Parte_1
giungeva un mezzo, andava a «urtare la ruota di scorta che il sig. Parte_1
aveva tra le mani», cosicché questi, a seguito dell'urto, «perdeva l'equilibrio e cadeva per terra riportando lesioni personali».
Infine, in occasione delle operazioni di consulenza disposta ed espletata in primo grado, il riferì che, durante la sostituzione dello Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 pneumatico del proprio veicolo, era «rimasto vittima di investimento da parte di altro veicolo, che percorrendo la strada nella stessa direzione di marcia della propria autovettura, in fase di sorpasso, lo colpiva frontalmente, urtando la ca-
viglia destra e scaraventandolo violentemente contro il cofano del proprio mezzo».
2.4.1. Dunque, nella vicenda in esame sono state prospettate tre diverse versioni quale causa delle lamentate lesioni:
- una caduta accidentale;
- una perdita di equilibrio con (immediata) caduta per terra a seguito di un urto di altro veicolo contro la ruota tenuta tra le mani;
- l'esser stato scaraventato contro il cofano della macchina a seguito di urto frontale (e non della ruota).
2.4.2. Ciò posto, reputa questo collegio di dover ritenere maggiormente credibili le prime dichiarazioni, giacché alle stesse deve attribuirsi, proprio per-
ché rese nell'immediatezza dei fatti, un particolare valore di genuinità e, con-
seguentemente, autenticità.
D'altra parte, se è vero che in calce al richiamato verbale si legge che dopo oltre un mese (ed esattamente il 27 maggio 2015) il tornava Parte_1
in Pronto soccorso «dichiarando che l'incidente di cui sopra non [era] stato ac-
cidentale, ma incidente della strada», è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 2700 Cc, quanto trascritto in prima battuta («caduta accidentale mentre cam-
biava la ruota»), cioè al momento dell'ingresso al Pronto soccorso, in questa sede fa piena prova sino a querela di falso.
Infine, non ci si esime dall'evidenziare che l'ausiliare del Tribunale così
scrisse: «Nel caso specifico non vengono soddisfatti in primis il criterio della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 idoneità lesiva e a seguire il criterio topografico (trauma contro cosa? urto
contro il veicolo? caduta a terra?), della possibilità scientifica, della continuità
fenomenica e della esclusione di altre clausole.
Non è presente quindi una sussistenza certa di rapporto tra quadro sin-
tomatologico obiettivo ed evento traumatico.
Lo studio della dinamica dell'incidente stradale, così come riferito dal
periziato e dallo studio della documentazione agli atti, non giustifica con cer-
tezza la presenza delle lesioni riscontrate in sede di visita medico-legale».
3. Con il terzo motivo il chiede, in via subordinata per Parte_1
l'ipotesi di rigetto dell'impugnazione, che «il giudice di appello voglia com-
pensare le spese liquidate dal giudice di primo grado, in maniera del tutto ec-
cessiva, tenuto conto che il giudice di prime cure ha pure rigettato la eccezione di improcedibilità dedotta, infondatamente, dalla . CP_2
3.1. Il motivo va respinto.
3.1.1. La condanna al rimborso delle spese di lite ha costituito conse-
guenza, ex art. 91 Cpc, della soccombenza;
né il rigetto dell'eccezione di im-
procedibilità ebbe a determinare, tecnicamente, una soccombenza reciproca,
idonea, come tale, a giustificare in astratto la chiesta compensazione: invero, la nozione di soccombenza reciproca sottende piuttosto – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o riget-
tate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti,
oppure anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché
essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, o anche la parzialità, in termini di quantum, dell'accoglimento della domanda articolata in un unico capo (Cass. 22381/2009, 21684/2013,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 10113/2018, 20888/2018 e 26043/2020).
3.1.2. Del tutto generica, poi, è la deduzione della eccessività dell'am-
montare liquidato per le spese di lite, sicché sul punto la doglianza è inammis-
sibile.
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, a delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in CP_2
dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1 Parte_1
del Tribunale di AC n. 400/2020 del 3 dicembre 2020, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a Parte_1 Controparte_5
, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€4.997,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
AN RT IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. AN RT IO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 121/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di AC n. 400/2020 del 3 dicembre 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e ivi residente in [...], rappresentato e di- C.F._1
feso dagli avv.ti Giuseppe Piazza e Stefania Piazza per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec degli stessi Legali
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) e ivi residente in [...] C.F._2
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45, rap-
presentata e difesa dall'avv. Alberto Infantino per mandato conferito con pro-
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudi-
zio, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec dello stesso Legale
1 APPELLATI, CONTUMACE IL PRIMO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1) Preliminarmente disporre il rinnovo delle operazioni peritali per le argomentazioni sopra esposte.
2) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è addebitabile a colpa esclusiva ed imprudenza del sig. proprietario e condu- Controparte_1
cente del veicolo Opel Corsa targata BB355JC e che l'incidente si è verificato secondo la dinamica indicata in citazione, ribadita dall'appellante nel corso dell'interrogatorio reso e confermata dal teste escusso.
3) Condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido, a risarcire i danni, conseguenti al sinistro per cui è causa, quantificati in complessivi
€62.810,75, per le causali sopra meglio specificate, oltre il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ed oltre, ancora, gli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo,
ed in subordine al minore o maggiore importo che il giudice d'appello riterrà
dovuto.
4) In linea del tutto subordinata, nella ipotesi di rigetto dell'appello pro-
posto, si chiede che il giudice di appello voglia compensare le spese liquidate dal giudice di primo grado, in maniera del tutto eccessiva, per le argomentazioni sopra svolte.
5) Condannare i convenuti, in solido, alle spese ed onorari del giudizio di appello, nonché alle spese del giudizio di primo grado, comprese le spese documentate, in €804,48, (contributo unificato, diritti i cancelleria e costo no-
tifica).
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Per Controparte_2
1) Rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, e confer-
mare la sentenza di primo grado;
2) rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto , in diritto e non provate;
3) subordinatamente, ritenere e dichiarare il concorso di colpa di
[...]
nella causazione dell'incidente ponendo a carico della Controparte_3
comparente una minima percentuale dei danni che risulteranno provati e dovuti;
4) condannare al pagamento delle spese, com- Parte_1
petenze ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 400/2020 del 3 dicembre 2020, il Tribunale di
AC ha respinto la domanda di , che aveva chiesto Parte_1
la condanna degli odierni appellati al risarcimento del danno conseguente a un sinistro stradale verificatosi il 22 aprile 2015.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello lo stesso Pt_2
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gra-
[...] Controparte_2
vame.
Anche in questo grado è rimasto contumace Controparte_1
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 10 ottobre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che non sussiste alcuna contraddizione tra quanto affermato da lui stesso e il contenuto
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 della deposizione del teste.
In particolare, egli, l'appellante, aveva dichiarato quanto segue: «Pre-
ciso che io ero con la ruota in mano poiché avevo bucato, lui [Arcuri CP_1
nota dell'estensore di questa sentenza] era nella stessa direzione di marcia ha stretto troppo ed io sono caduto all'indietro», sicché sarebbe incorso in errore il Tribunale nell'affermare che nel corso dell'interrogatorio formale egli aveva sostenuto che l'autovettura lo aveva colpito frontalmente urtando la sua cavi-
glia destra e così scaraventandolo violentemente contro il cofano del proprio mezzo.
Peraltro – prosegue il motivo –, «che l'incidente sia effettivamente av-
venuto è pure confermato dal documento n. 19, allegato al fascicolo di primo grado.
Trattasi della ricevuta fiscale n. 69 del 22 aprile 2015 (data dell'inci-
dente) rilasciata dalla ditta con sede Controparte_4
ad Alessandria della Rocca, per avere trasportato l'autovettura, Audi A3 targata
BV472GH, di proprietà dell'attore, dal luogo dove era avvenuto l'incidente,
Piana Grande, fino alla luogo di residenza dell'attore, in Canicattì, lo stesso giorno in cui si era verificato l'incidente».
2.1. Con il secondo motivo, l'appellante censura la relazione di consu-
lenza di primo grado, al riguardo deducendo che «la dinamica riferita dal con-
sulente tecnico d'ufficio appare inverosimile, in quanto è impossibile che a se-
guito di un urto frontale possa essere colpita la caviglia, in considerazione del fatto che l'altezza del paraurti anteriore dell'autovettura Opel è di gran lunga superiore all'altezza della caviglia».
2.2. In definitiva – così si legge a pag. 16 dell'atto di appello –, non
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 dovrebbero esserci dubbi circa il fatto che «il sinistro è addebitale a colpa esclu-
siva ed imprudenza di . Controparte_1
2.3. I due motivi di gravame – legati dal filo conduttore relativo alla questione della dedotta sussistenza di responsabilità di nella Controparte_1
determinazione del sinistro in cui rimase coinvolto il – devono Parte_1
trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico svi-
luppo di un'unica doglianza.
2.4. Al riguardo, si osserva che nella vicenda di cui si discute in questo giudizio emerge un'evidente e irredimibile inconciliabilità tra le prime dichia-
razioni rese dal medesimo e quanto da questi esposto in seguito. Parte_1
Infatti, nel verbale di dimissioni redatto lo stesso giorno dell'incidente dai sanitari del Pronto soccorso si legge «caduta accidentale mentre cambiava la ruota».
Anche nella cartella clinica successivamente redatta è scritto che il
[...]
lamentava dolori alla caviglia destra, e viene ribadito che il paziente CP_3
«riferi[va] che detta sintomatologia [aveva] avuto inizio nella mattinata del 22
aprile 2015 in seguito a trauma per caduta accidentale a terra».
Viceversa, a pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado si prospettava una diversa dinamica, giacché si sosteneva che l'Arcuri, nel tentativo di supe-
rare la macchina ferma del accortosi che dall'altro senso soprag- Parte_1
giungeva un mezzo, andava a «urtare la ruota di scorta che il sig. Parte_1
aveva tra le mani», cosicché questi, a seguito dell'urto, «perdeva l'equilibrio e cadeva per terra riportando lesioni personali».
Infine, in occasione delle operazioni di consulenza disposta ed espletata in primo grado, il riferì che, durante la sostituzione dello Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 pneumatico del proprio veicolo, era «rimasto vittima di investimento da parte di altro veicolo, che percorrendo la strada nella stessa direzione di marcia della propria autovettura, in fase di sorpasso, lo colpiva frontalmente, urtando la ca-
viglia destra e scaraventandolo violentemente contro il cofano del proprio mezzo».
2.4.1. Dunque, nella vicenda in esame sono state prospettate tre diverse versioni quale causa delle lamentate lesioni:
- una caduta accidentale;
- una perdita di equilibrio con (immediata) caduta per terra a seguito di un urto di altro veicolo contro la ruota tenuta tra le mani;
- l'esser stato scaraventato contro il cofano della macchina a seguito di urto frontale (e non della ruota).
2.4.2. Ciò posto, reputa questo collegio di dover ritenere maggiormente credibili le prime dichiarazioni, giacché alle stesse deve attribuirsi, proprio per-
ché rese nell'immediatezza dei fatti, un particolare valore di genuinità e, con-
seguentemente, autenticità.
D'altra parte, se è vero che in calce al richiamato verbale si legge che dopo oltre un mese (ed esattamente il 27 maggio 2015) il tornava Parte_1
in Pronto soccorso «dichiarando che l'incidente di cui sopra non [era] stato ac-
cidentale, ma incidente della strada», è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 2700 Cc, quanto trascritto in prima battuta («caduta accidentale mentre cam-
biava la ruota»), cioè al momento dell'ingresso al Pronto soccorso, in questa sede fa piena prova sino a querela di falso.
Infine, non ci si esime dall'evidenziare che l'ausiliare del Tribunale così
scrisse: «Nel caso specifico non vengono soddisfatti in primis il criterio della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 idoneità lesiva e a seguire il criterio topografico (trauma contro cosa? urto
contro il veicolo? caduta a terra?), della possibilità scientifica, della continuità
fenomenica e della esclusione di altre clausole.
Non è presente quindi una sussistenza certa di rapporto tra quadro sin-
tomatologico obiettivo ed evento traumatico.
Lo studio della dinamica dell'incidente stradale, così come riferito dal
periziato e dallo studio della documentazione agli atti, non giustifica con cer-
tezza la presenza delle lesioni riscontrate in sede di visita medico-legale».
3. Con il terzo motivo il chiede, in via subordinata per Parte_1
l'ipotesi di rigetto dell'impugnazione, che «il giudice di appello voglia com-
pensare le spese liquidate dal giudice di primo grado, in maniera del tutto ec-
cessiva, tenuto conto che il giudice di prime cure ha pure rigettato la eccezione di improcedibilità dedotta, infondatamente, dalla . CP_2
3.1. Il motivo va respinto.
3.1.1. La condanna al rimborso delle spese di lite ha costituito conse-
guenza, ex art. 91 Cpc, della soccombenza;
né il rigetto dell'eccezione di im-
procedibilità ebbe a determinare, tecnicamente, una soccombenza reciproca,
idonea, come tale, a giustificare in astratto la chiesta compensazione: invero, la nozione di soccombenza reciproca sottende piuttosto – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o riget-
tate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti,
oppure anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché
essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, o anche la parzialità, in termini di quantum, dell'accoglimento della domanda articolata in un unico capo (Cass. 22381/2009, 21684/2013,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 10113/2018, 20888/2018 e 26043/2020).
3.1.2. Del tutto generica, poi, è la deduzione della eccessività dell'am-
montare liquidato per le spese di lite, sicché sul punto la doglianza è inammis-
sibile.
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, a delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in CP_2
dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1 Parte_1
del Tribunale di AC n. 400/2020 del 3 dicembre 2020, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a Parte_1 Controparte_5
, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€4.997,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
AN RT IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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