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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice Leonardo Modica
nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Lo Scalzo Parte_1
- ricorrente-
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Giantony Ilardo
-resistente-
OGGETTO: pensione reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
A seguito dell'udienza del 21.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti “ ”), al Controparte_1 CP_1
finse di sentire accertare il proprio diritto alla pensione ai superstiti maggiorenni inabili al lavoro ex art. 8 L. 222/1984 con condanna dell'Ente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. La ricorrente ha in particolare dedotto:
- di essere stata riconosciuta invalida al 100% sin dal 2018, nonché portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992;
- che, alla data del decesso del padre, versava in condizione di inabilità al lavoro, dovendosi così, considerare a carico del padre, con cui ha sempre convissuto fino al suo decesso, occorso in data 16.9.2022;
- che il genitore, aveva sempre provveduto al suo sostentamento, stante il fatto che la stessa non ha mai lavorato a causa delle proprie condizioni di salute.
- che la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità, presentata il 3.1.2023, è stata rigettata da per difetto del requisito della inabilità al CP_1
lavoro alla data della morte del familiare
- che avverso il diniego, il 14.4.2023, proponeva ricorso amministrativo rigettato per le medesime ragioni.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, CP_1
contestando in particolare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata quindi decisa in seguito al deposito delle note ex art. 127 ter.
Il ricorso è infondato.
*****
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del
1965, art. 22, che per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Pag. 2 di 5 Dalla lettura della disposizione, per quanto è qui di interesse, emerge che al figlio superstite maggiorenne, verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico purché dimostri:
a) che il genitore, al momento del decesso, fosse pensionato o assicurato, ma in tal caso quest'ultimo doveva possedere i requisiti assicurativi e contributivi di cui all'articolo 9, n.
2, lettere a) e b) del R.D.L. nr. 636 del 1939;
b) di essere a carico del genitore alla morte di questi;
c) la propria condizione di inabilità al lavoro alla morte del genitore.
Per quanto riguarda in particolare il requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui: “la L. n.
222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e
22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 […].
Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro". Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. La L. n. 222 del 1984, art. 8 viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale,
è ormai attestata questa Corte: si vedano Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del
29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004)”.
Nel corso del giudizio, al fine di accertare il controverso requisito, è stata disposta consulenza tecnica di tipo medico-legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire
Pag. 3 di 5 condividendo, tanto le argomentazioni quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto seguendo un iter corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Dell'elaborato peritale pare necessario richiamare i soli punti salienti, pur dovendosi lo stesso intendere in questa sede interamente richiamato (cfr. Cass. 10222/2009; Cass. 23530/2013).
Orbene, l'ausiliario tecnico, rispondendo ai quesiti formulati, dopo avere accertato che “La periziata risulta affetta da Disturbo ciclotimico con episodi ricorrenti gravi con necessita di terapia continua”, ha ritenuto, sulla base della documentazione medica in atti, che” non era presente alla data del 16/09/2022 lo stato di inabilità, rilevabile , al fine di godere della pensione ai superstiti, dal punto di vista medico legale cosi come voluto dalla L. n. 222 del
1984 e che “con il conforto della documentazione specialistica allegata( 25/07/2024
Certificato di visita psichiatrica Centro Salute Mentale *20/01/2025 Certificato di visita psichiatrica Centro Salute Mentale Disturbo ciclotimico con episodi ricorrenti gravi ), si può affermare che Oggi la IA , si trova, a causa della patologia Parte_1
psichiatrica diagnostica, nella impossibilità assoluta e permanente di potere svolgere qualsiasi attività lavorativa cosi come disposto dalle Leggi in materia, accertam,ento che tuttavia non è idoneo ad integrare il requisito richiesto dalla norma, dal momento che questì'ultima richiede che la sussitenza delle condizioni di inabillità al lavoro alla data della morte dell'assicurato. Le conclusioni cui il CTU, dr. è pervenuto sono basate su Per_1
precisi dati obiettivi e sorrette da congrua motivazione tecnica, vanno pertanto pienamente condivise.
In ragione di tutto quanto sopra riportato, il ricorso è infondato e va rigettato, risultando superfluo l'esame degli ulteriori parimenti indefettibili requisiti richiesti dalla norma e segnatamente quello della vivenza a carico nel senso chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n.9237/2018; Cass. 15041/2024; Cass. n. 23225/2024).
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese relative al compenso del C.T.U. dott. , liquidate con separato Persona_2
decreto, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vengono poste a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5 nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato con separato Persona_2
decreto, in capo ad . CP_1
Sciacca, 13.6.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice Leonardo Modica
nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Lo Scalzo Parte_1
- ricorrente-
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Giantony Ilardo
-resistente-
OGGETTO: pensione reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
A seguito dell'udienza del 21.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti “ ”), al Controparte_1 CP_1
finse di sentire accertare il proprio diritto alla pensione ai superstiti maggiorenni inabili al lavoro ex art. 8 L. 222/1984 con condanna dell'Ente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. La ricorrente ha in particolare dedotto:
- di essere stata riconosciuta invalida al 100% sin dal 2018, nonché portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992;
- che, alla data del decesso del padre, versava in condizione di inabilità al lavoro, dovendosi così, considerare a carico del padre, con cui ha sempre convissuto fino al suo decesso, occorso in data 16.9.2022;
- che il genitore, aveva sempre provveduto al suo sostentamento, stante il fatto che la stessa non ha mai lavorato a causa delle proprie condizioni di salute.
- che la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità, presentata il 3.1.2023, è stata rigettata da per difetto del requisito della inabilità al CP_1
lavoro alla data della morte del familiare
- che avverso il diniego, il 14.4.2023, proponeva ricorso amministrativo rigettato per le medesime ragioni.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, CP_1
contestando in particolare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata quindi decisa in seguito al deposito delle note ex art. 127 ter.
Il ricorso è infondato.
*****
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del
1965, art. 22, che per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Pag. 2 di 5 Dalla lettura della disposizione, per quanto è qui di interesse, emerge che al figlio superstite maggiorenne, verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico purché dimostri:
a) che il genitore, al momento del decesso, fosse pensionato o assicurato, ma in tal caso quest'ultimo doveva possedere i requisiti assicurativi e contributivi di cui all'articolo 9, n.
2, lettere a) e b) del R.D.L. nr. 636 del 1939;
b) di essere a carico del genitore alla morte di questi;
c) la propria condizione di inabilità al lavoro alla morte del genitore.
Per quanto riguarda in particolare il requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui: “la L. n.
222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e
22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 […].
Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro". Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. La L. n. 222 del 1984, art. 8 viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale,
è ormai attestata questa Corte: si vedano Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del
29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004)”.
Nel corso del giudizio, al fine di accertare il controverso requisito, è stata disposta consulenza tecnica di tipo medico-legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire
Pag. 3 di 5 condividendo, tanto le argomentazioni quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto seguendo un iter corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Dell'elaborato peritale pare necessario richiamare i soli punti salienti, pur dovendosi lo stesso intendere in questa sede interamente richiamato (cfr. Cass. 10222/2009; Cass. 23530/2013).
Orbene, l'ausiliario tecnico, rispondendo ai quesiti formulati, dopo avere accertato che “La periziata risulta affetta da Disturbo ciclotimico con episodi ricorrenti gravi con necessita di terapia continua”, ha ritenuto, sulla base della documentazione medica in atti, che” non era presente alla data del 16/09/2022 lo stato di inabilità, rilevabile , al fine di godere della pensione ai superstiti, dal punto di vista medico legale cosi come voluto dalla L. n. 222 del
1984 e che “con il conforto della documentazione specialistica allegata( 25/07/2024
Certificato di visita psichiatrica Centro Salute Mentale *20/01/2025 Certificato di visita psichiatrica Centro Salute Mentale Disturbo ciclotimico con episodi ricorrenti gravi ), si può affermare che Oggi la IA , si trova, a causa della patologia Parte_1
psichiatrica diagnostica, nella impossibilità assoluta e permanente di potere svolgere qualsiasi attività lavorativa cosi come disposto dalle Leggi in materia, accertam,ento che tuttavia non è idoneo ad integrare il requisito richiesto dalla norma, dal momento che questì'ultima richiede che la sussitenza delle condizioni di inabillità al lavoro alla data della morte dell'assicurato. Le conclusioni cui il CTU, dr. è pervenuto sono basate su Per_1
precisi dati obiettivi e sorrette da congrua motivazione tecnica, vanno pertanto pienamente condivise.
In ragione di tutto quanto sopra riportato, il ricorso è infondato e va rigettato, risultando superfluo l'esame degli ulteriori parimenti indefettibili requisiti richiesti dalla norma e segnatamente quello della vivenza a carico nel senso chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n.9237/2018; Cass. 15041/2024; Cass. n. 23225/2024).
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese relative al compenso del C.T.U. dott. , liquidate con separato Persona_2
decreto, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vengono poste a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5 nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato con separato Persona_2
decreto, in capo ad . CP_1
Sciacca, 13.6.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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