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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4259/2019 R.A.C.L., promossa da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, ricorrente contro
e , elettivamente domiciliati in Cagliari, presso Controparte_1 Controparte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ciarimboli per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 novembre 2019, l' ha agito in giudizio nei Pt_1
confronti di e , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- che il 12 aprile 2012, dipendente di con qualifica Persona_1 Controparte_1 di operaio, era impegnato nell'attività di pulizia del portellone di un mezzo compattatore di rifiuti, sopra un “impalcato metallico ad una altezza di 4,30 mt dal suolo”, quando “a causa dello spostamento dalla sede di una delle griglie metalliche che componevano il piano di calpestio dell'impalcato stesso, cadeva al suolo procurandosi gravi lesioni”;
- che la società datrice di lavoro e il suo dirigente erano responsabili Controparte_2 dell'accaduto, perché su di essi incombeva in linea generale il dovere di prevenire i rischi all'incolumità del lavoratore posto dall'art. 2087 c.c. e perché, più specificamente, avevano omesso di adottare le misure di sicurezza imposte dalle seguenti norme di legge: l'art. 64 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui prevede l'obbligo del datore di lavoro di predisporre luoghi di lavoro “conformi ai requisiti di cui all'art. 63, commi 1, 2, e 3”, di sottoporre detti luoghi “a
pagina 1 di 12 regolare manutenzione tecnica” e di provvedere all'eliminazione dei "difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”; l'allegato IV dello stesso d.lgs.
81/2008, nella parte in cui stabilisce (punto 1.8.7) che “quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori [...] non possano scivolare o cadere” e impone (punto 1.4.9) che “i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio [...] devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone”; l'allegato VIII del
T.U., nella parte in cui dispone che “i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto [...] devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza”;
- che il lavoratore, in conseguenza dell'incidente occorsogli, aveva riportato menomazioni comportanti un danno biologico nella misura del 6 percento;
- che per il fatto oggetto del presente giudizio, legale rappresentante Persona_2
della società datrice di lavoro, e , suo dirigente, erano stati sottoposti a Controparte_2
procedimento penale, definitosi in primo grado con sentenza di condanna (Tribunale di
Cagliari, n. 1440 del 13 ottobre 2017), confermata in grado di appello (Corte d'appello di
Cagliari, n. 721 del 15 luglio 2019);
- di aver definito la pratica per infortunio mediante liquidazione della somma di euro
16.198,46 a titolo di indennizzo.
Ciò premesso, l' ricorrente, reputando sussistenti i presupposti per esperire l'azione Pt_1
di regresso di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha domandato la condanna dei convenuti al rimborso del costo delle prestazioni assicurative erogate in favore della vittima dell'infortunio, oltre gli accessori di legge.
I convenuti hanno resistito in giudizio, domandando pregiudizialmente la sospensione del giudizio, in attesa di definizione del procedimento penale, pendente davanti alla Corte di
Cassazione, e nel merito contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso.
Il procedimento – istruito con produzioni documentali e prova testimoniale - è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal
Presidente del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno
2024.
2. La domanda è fondata e deve, quindi, essere accolta.
2.1. L' ha prodotto in copia le sentenze di primo e secondo grado (non ancora divenute Pt_1 irrevocabili, in quanto impugnate davanti alla Corte di Cassazione), rese nell'ambito del procedimento penale n. 6918/2013 R.G.N.R. avviato nei confronti di e Controparte_2
pagina 2 di 12 imputati del delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p., “perché nelle Persona_2
qualità di cui sopra, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e, secondo le rispettive competenze e attribuzioni in violazione delle sotto indicate norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano lesioni personali colpose (frattura della rotula destra,
FLC del sopraciglio destro), dalle quali derivava una malattia/incapacità di provvedere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 209 giorni, a , dipendente della Persona_1 [...]
, il quale, mentre si accingeva ad effettuare la pulizia del portellone Controparte_1
superiore di un semirimorchio compattatore, per consentirne la successiva chiusura, e per la cui operazione si trovava su un impalcato metallico composto da cinque pannelli in grigliato elettrofuso e ubicato ad un'altezza di 4,30 metri da terra (tutti i pannelli poggiavano su una struttura metallica principale formata da "due trovate di bordo del tipo scatolare rettangolare" e una struttura secondaria costituita da "una serie di travi, sempre del tipo scatolare rettangolare, saldate alle travi principali"), precipitava al suolo a causa del sollevamento di uno dei cinque grigliati che componevano l'impalcato non fissato solidalmente alla struttura metallica portante. Colpa specifica consistita nella violazione delle seguenti norme
- art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, 1 comma, D.Lgs. 81/08 perché i posti di lavoro all'aperto devono essere strutturati - per quanto tecnicamente possibile - in modo tale che i lavoratori non possono scivolare o cadere (allegato IV, al D.Lgs. 81/08, punti 1.8.7 e
1.8.7.4 solo per il ) Persona_2
- art. 2087 cc. per aver omesso di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori
(misure consistite, nel caso specifico, nella necessità di rendere l'impalcato sul quale lavorava l'infortunato solidale alla struttura - attraverso l'impiego di un qualsiasi mezzo idoneo come per es. saldature, ganci etc.;
- e con la violazione dell' art. 115 del D.Lgs. 81/2008, in tema di cautele contro gli infortuni sul lavoro in caso di lavori in quota”.
2.2. Benché gli esiti del suddetto procedimento penale non possano essere trasfusi in modo automatico all'interno di questo giudizio, sebbene cioè la pronuncia di condanna dei due imputati (uno dei quali odierno convenuto) resa con sentenza non ancora irrevocabile, non abbia efficacia diretta a vantaggio dell' il Tribunale ritiene di non avere motivo di Pt_1
discostarsi dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella pronuncia del giudice penale di primo grado, che contiene una dettagliata disamina del materiale probatorio raccolto e una lucida pagina 3 di 12 valutazione di quello, oltre che argomentazioni giuridiche esaustive e convincenti.
A tal riguardo, giova rammentare che costituisce principio generale accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quello in forza del quale “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico e, a tal fine, non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. n. 22200 del 2010; Cass. n. 15826 del 2010; Cass. n.
2968 del 1982; più di recente, Cass. n. 15353 del 2012); anzi, anche laddove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extrapenale, il giudice civile deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass. SS.UU. n. 1768 del 2011; cfr. Cass. SS.UU.
n. 18923 del 2021) e la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (cfr. Cass. n. 3626 del 2004; Cass. n. 23612 del 2004; Cass. n. 4493 del 2010)” (così da ultimo anche Cass. civ., Sez. L, 14 aprile 2022, n.
12321).
Dalle prove raccolte durante il processo penale di cui si dà conto nella sentenza n. 1440 del
13 ottobre 2017 (che il Tribunale ritiene di porre a base del proprio convincimento ai fini della definizione del presente giudizio, unitamente all'ulteriore materiale probatorio raccolto in questo giudizio), ed in particolare dalle dichiarazioni rese da (ossia lo stesso Persona_1
lavoratore infortunato), (operaio con qualifica di gruista, dipendente Parte_2 di , (altro collega di lavoro dell'infortunato), Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
(dipendente dello che era intervenuto sul luogo dell'infortunio, per gli
[...] Pt_3 accertamenti ispettivi consequenziali), (l'artigiano che aveva realizzato per Parte_4
conto della s.p.a. resistente la passerella metallica sopra la quale stava Persona_1
camminando prima di cadere al suolo), (colui che per conto di Testimone_3 Parte_4
aveva calcolato il carico sostenibile delle pedane della struttura), (ingegnere, Testimone_4
consulente della incaricato di verificare i rischi connessi al Controparte_1
posizionamento della passerella), (altro dipendente di Testimone_5 CP_1
pagina 4 di 12 con funzioni di coordinamento dei servizi a Cagliari), Controparte_1 Testimone_6
(dipendente di addetto alla pulizia del piazzale dello stabilimento in Controparte_1 cui lavorava l'infortunato), è risultato che:
- il 12 aprile 2012 in attesa di eseguire le consuete operazioni di pulizia Persona_1
della botola superiore di carico del semirimorchio aziendale destinato al trasporto di rifiuti solidi urbani, era caduto dalla passerella impiegata per compiere tali attività dall'alto, a causa del cedimento di una delle cinque griglie metalliche che componevano il piano di calpestio e che, al suo passaggio, improvvisamente si era sganciata, precipitando al suolo assieme al che si trovava sopra di essa;
Per_1
- le griglie erano poggiate sulla struttura della passerella e solo dopo l'infortunio erano state saldate ad essa;
- a seguito della caduta, aveva riportato la frattura della rotula destra trattata Persona_1
chirurgicamente;
- all'epoca dei fatti, era dirigente di con qualifica Controparte_2 Controparte_1 di direttore tecnico dello stabilimento di Cagliari, in cui si era verificato l'infortunio.
La ricostruzione dell'accadimento del 12 aprile 2012 si basa principalmente sulle dichiarazioni di posto che all'evento non aveva assistito alcun testimone. Persona_1
Come si apprende dalla sentenza penale di primo grado che ha giudicato responsabili del fatto di lesioni colpose aggravate il legale rappresentante di e Controparte_1
, era stato proprio a raccontare in quel giudizio che: Controparte_2 Persona_1
- la mattina del 12 aprile 2012 egli era salito sulla passerella posta ad un'altezza di quattro metri e mezzo circa per compiere le operazioni di pulizia della parte alta del compattatore dai rifiuti ed era caduto giù perché "si era rovesciata la grata" (il virgolettato è così testualmente riportato nella sentenza);
- nello stabilimento erano presenti anche i colleghi , gruista Parte_2 addetto al carico del mezzo compattatore, che per primo aveva soccorso l'infortunato, e altro collega di lavoro che, però, all'interno del suo ufficio, nell'immediatezza Testimone_1
non si era accorto dell'evento;
- la grata che aveva ceduto, la prima sulla passerella a partire dalla scala che conduceva ad essa, era solo appoggiata e non saldata o fissata stabilmente in altro modo alla struttura;
- dopo l'incidente le griglie erano state saldate. non è stato chiamato a deporre come testimone nel presente procedimento, Persona_1 ma la ricostruzione della sua deposizione contenuta nella sentenza penale è senz'altro pagina 5 di 12 valorizzabile anche in questa sede, tanto più che l'infortunato non è portatore di alcun interesse giuridicamente apprezzabile, che qui lo renda incapace a deporre.
E' noto infatti che la speciale azione di regresso prevista ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a differenza dall'azione di surroga ex art. 1916 c.c., spetta all' jure proprio (Cass. civ., Sez. L, 7 marzo 2008, n. 6212), deriva direttamente dal Pt_1
rapporto di assicurazione legale ed è finalizzata al recupero delle somme che l' ha Pt_1
erogato in favore del proprio assicurato, senza essere in alcun modo condizionata all'azione di responsabilità che il lavoratore infortunato (o gli altri aventi diritto) può svolgere nei confronti del responsabile del danno cagionatogli, ed è esperibile nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro, mentre è privo di legittimazione processuale il lavoratore infortunato.
A ciò si aggiunge che le dichiarazioni di hanno trovato riscontro in quelle Persona_1
rese da altri testimoni escussi nel procedimento penale, ossia:
- , il quale aveva riferito: (I) che il 12 aprile 2012 era presente Parte_2 all'interno dello stabilimento dove si era consumato il fatto, impegnato nelle operazioni di carico dell'autorimorchio destinato a contenere i rifiuti da trasportare presso un altro impianto, mediante una gru dotata di benna, mentre avrebbe dovuto svolgere le Persona_1
successive operazioni di pulizia del mezzo dai rifiuti caduti fuori dal cassone;
(II) che ad un certo punto aveva sentito delle urla e, avvicinatosi per verificare cosa fosse accaduto, aveva visto il per terra, sanguinante;
(III) di aver subito compreso la dinamica della caduta, Per_1
per cedimento di una delle griglie, perché la passerella ne era sprovvista e quella mancante si trovava proprio sotto il corpo del collega;
(IV) di aver immediatamente avvertito Tes_1
che in quel momento si trovava all'interno del suo ufficio e aveva chiesto l'intervento
[...] dell'ambulanza;
- il quale aveva raccontato di non aver assistito all'incidente ma di essere Testimone_1
stato avvisato da e di aver potuto personalmente constatare che si Parte_2 Parte_2
era staccata una griglia della passerella su cui era salito griglia sopra la quale Persona_1
si trovava lo stesso lavoratore dopo la caduta;
- che aveva descritto le operazioni alle quali abitualmente partecipava Tes_2
un gruista aveva il compito di caricare all'interno di un autoarticolato i rifiuti Persona_1 presenti in una fossa di accumulo temporaneo;
esaurita l'attività di carico, lo stesso gruista pagina 6 di 12 dava autorizzazione all'autista del mezzo di spostarlo in altra parte dello stabilimento, per consentirne la pulizia dai rifiuti rimasti accidentalmente sopra il tetto;
un operaio, posizionato su una passerella, svolgeva quelle operazioni di pulizia con l'ausilio di una scopa o con arpioni;
la passerella era formata da cinque griglie metalliche ed era ad una altezza di 4,30 metri;
- e che avevano dichiarato che le griglie della passerella Parte_4 Testimone_7 erano state saldate alla struttura dopo l'infortunio di mentre prima di allora Persona_3
erano solo poggiate e dotate di un incastro che tuttavia non avrebbe impedito di sollevarle per spinta da sotto o tiraggio da sopra;
- , che aveva ammesso la possibilità che rifiuti sporgenti dal compattatore Testimone_6
potessero sbattere contro la passerella.
Nella sentenza del Tribunale penale si dà anche atto della deposizione del consulente tecnico di parte degli imputati, l'ing. , che aveva contestato la ricostruzione Testimone_8 dell'evento offerta da senza tuttavia saper offrire una versione alternativa e Persona_1
credibile della vicenda.
Nel corso di questo giudizio, sono stati chiamati a deporre nuovamente sui fatti Tes_2
e (udienza del 4 marzo 2022), e
[...] Parte_2 Testimone_7 Tes_1
(udienza del 16 febbraio 2023) e (udienza del 26 ottobre
[...] Testimone_5
2023).
Questi hanno tutti ribadito quanto già dichiarato davanti al giudice penale, aggiungendo – a conferma della tesi esposta dalla parte convenuta nella memoria di costituzione - che la passerella fosse dotata di un parapetto di circa un metro di altezza, circostanza non emersa in sede penale.
dopo aver ribadito che, al tempo dell'incidente, le griglie non erano fissate Testimone_1
alla struttura su cui poggiavano, ha anche aggiunto una circostanza nuova, ossia che “già in precedenza” era capitato che avessero dovuto “rimettere in sede”.
E' stato sentito il 26 ottobre 2023 anche un altro dipendente di che Controparte_1
non risulta aver deposto nel procedimento penale, che tuttavia non ha Persona_4
aggiunto nulla di rilevante rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dagli altri testi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricostruzione della vicenda accolta in sede penale viene confermata anche da questo Tribunale.
2.3. Dai fatti, così come ricostruiti, risultano violate le prescrizioni contenute nell'allegato
IV al d.lgs. 81/2008 (che in forza del combinato disposto di cui agli artt. 63 e 64 dello stesso pagina 7 di 12 testo normativo il datore di lavoro è tenuto a rispettare) e precisamente:
“
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
[...]
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
[...]
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere”.
E risulta corretto anche il richiamo all'allegato VIII dello stesso decreto legislativo, ove si stabilisce che, in materia di protezione dalle cadute dall'alto, “i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto [...] devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza”.
Non senza considerare l'art. 115 del d.lgs. n. 81/2009 (“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature”).
L'aver consentito a di lavorare, ad una altezza di oltre 4 metri, e quindi in Persona_1 quota (a tal proposito si richiama l'art. 107, inserito, come l'art. 115, nel capo II del d.lgs. n.
81/2008, a mente del quale: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”), su una passerella il cui piano di calpestio era formato da griglie mobili, che già in passato erano state spostate dalla sede, ha certamente posto il lavoratore in una condizione di pericolo, evitabile con le cautele che anche l'ordinaria prudenza e la perizia imposte dall'art. 2087 c.c. avrebbero dovuto suggerire, tra cui, in primis, la saldatura delle griglie o, in mancanza, la predisposizione quantomeno di una idonea imbracatura di sicurezza, a prescindere dal fatto che fosse presente un parapetto, rivelatosi del tutto inidoneo ad impedire la caduta.
2.4. E' pacifico (e risulta dalla documentazione prodotta dall' non contestata dai Pt_1 resistenti) che, a causa dell'infortunio occorso, fu costretto ad un periodo di Persona_1
pagina 8 di 12 inabilità temporanea totale 205 giorni, con postumi definitivi valutati in termini di danno biologico nella misura del 6 per cento.
3. Alla luce della ricostruzione dei fatti che precede, deve affermarsi la responsabilità di per l'infortunio occorso a Controparte_1 Persona_1
La datrice di lavoro non aveva infatti messo in atto le misure di prevenzione necessarie per evitare l'evento lesivo oggetto di causa.
La responsabilità conseguente alla violazione delle cautele imposte dalla disciplina del d.lgs. n. 81/2008 e di quelle c.d. innominate, ricavabili in generale dall'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o, come nell'ipotesi di specie, l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile – e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno – e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. L, 23 aprile 2008, n. 10529).
4. Analogo giudizio viene espresso con riguardo alla posizione di , quale Controparte_2
dirigente responsabile del cantiere di Cagliari in cui operava al tempo Persona_1 dell'infortunio.
Le due sentenze penali che per prime hanno scrutinato la vicenda contengono alcune essenziali delucidazioni che consentono di chiarire le ragioni del giudizio: nella pronuncia del
Tribunale, viene considerato responsabile dell'infortunio in forza della Controparte_2 qualifica di “dirigente per tutta l'area di Cagliari” e “direttore tecnico dello stabilimento di
Cagliari”; in quella della Corte d'appello, il collegio ribadisce le “mansioni dirigenziali tecniche” e la “qualità apicale di responsabilità” del medesimo.
La qualifica del , emersa nel giudizio penale, non è stata nemmeno contestata in CP_2
questo procedimento.
Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale.
La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro.
Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La definizione contenuta nel d.lgs. 81/2008 sottolinea il ruolo di dominus
pagina 9 di 12 dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa (cfr. art. 2, lett. b).
L'ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall'articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli (art. 2, lett. d). Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso;
e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente.
Infine, il preposto (art. 2, lett. e) è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.
Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro del ruolo di vigilanza e controllo.
Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.
Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni.
In talune ipotesi la responsabilità è connessa ad una posizione di garanzia originaria rispetto al rischio osservato, mentre in altri casi riguarda posizioni di garanzia c.d. derivate, per effetto di delega (art. 16).
Ciò premesso, la responsabilità del fatto infortunistico qui in esame in capo a CP_2
deve affermarsi in considerazione della posizione di garanzia originaria derivantegli
[...]
dalla qualifica di dirigente, con incarico di responsabile tecnico dello stabilimento in cui la vittima dell'infortunio operava.
Non è a tal riguardo irrilevante sottolineare che la violazione dell'art. 64 e così pure la violazione dell'art. 115 del d.lgs. 81/2008 sono presidiate anche da precise sanzioni penali che riguardano tanto il datore di lavoro, quanto il dirigente (cfr. artt. 68 e 159).
pagina 10 di 12 5. La responsabilità dell'infortunio occorso a e degli esiti invalidanti dallo Persona_1
stesso subiti sopra descritti, è quindi addebitabile ai convenuti, per non aver costoro fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. (mentre l' dal canto proprio, ha ampiamente Pt_1 dimostrato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, la sussistenza del danno, il nesso causale tra questo e le condotte – omissive – ascrivibili al datore di lavoro e al dirigente).
L'infortunio di cui si tratta deve, in conclusione, ritenersi conseguente a fatto imputabile di coloro che, secondo l'organizzazione aziendale, erano responsabili della direzione e sorveglianza del lavoro, ed è comunque qualificabile in termini di reato colposo procedibile d'ufficio (lesioni colpose gravi dipendenti dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, previste ai sensi dell'art. 590, comma terzo, c.p.).
6. Da ciò consegue la fondatezza dell'azione di regresso proposta dall' ai sensi degli Pt_1
artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il recupero delle somme liquidate a titolo di indennizzo in favore del lavoratore infortunato, che devono essere quantificate – come documentato dall'attestazione del Dirigente della sede di Cagliari in data 19 gennaio Pt_1
2015 (doc. 5 del fascicolo del ricorrente) – nella misura di euro 16.198,46.
I resistenti devono, pertanto, essere condannati in solido al pagamento della somma predetta in favore dell' con la maggiorazione degli interessi di legge dalla costituzione in Pt_1
mora del debitore (22 gennaio 2015, data di comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della richiesta stragiudiziale di pagamento - doc. 5 del fascicolo del ricorrente) al saldo effettivo.
Il credito dell' per l'azione di regresso è produttivo di interessi, che sono non già Pt_1
compensativi bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'ente assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo del proprio assicurato;
oltre tali interessi moratori - che, in quanto tali, devono essere (come nella specie) espressamente richiesti - non è invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, comma
3, c.p.c., atteso che non si tratta di un credito di lavoro (Cass. civ., Sez. L, 12 dicembre 2024,
n. 32168; 3 aprile 1991, n. 3442).
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro
5.200,01 e gli euro 26.000,00).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della somma Pt_1
di euro 16.198,46, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di costituzione in mora (22 gennaio 2015), al saldo;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.543,00, di cui euro 4.500,00 per compenso professionale, il residuo per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4259/2019 R.A.C.L., promossa da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, ricorrente contro
e , elettivamente domiciliati in Cagliari, presso Controparte_1 Controparte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ciarimboli per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 novembre 2019, l' ha agito in giudizio nei Pt_1
confronti di e , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- che il 12 aprile 2012, dipendente di con qualifica Persona_1 Controparte_1 di operaio, era impegnato nell'attività di pulizia del portellone di un mezzo compattatore di rifiuti, sopra un “impalcato metallico ad una altezza di 4,30 mt dal suolo”, quando “a causa dello spostamento dalla sede di una delle griglie metalliche che componevano il piano di calpestio dell'impalcato stesso, cadeva al suolo procurandosi gravi lesioni”;
- che la società datrice di lavoro e il suo dirigente erano responsabili Controparte_2 dell'accaduto, perché su di essi incombeva in linea generale il dovere di prevenire i rischi all'incolumità del lavoratore posto dall'art. 2087 c.c. e perché, più specificamente, avevano omesso di adottare le misure di sicurezza imposte dalle seguenti norme di legge: l'art. 64 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui prevede l'obbligo del datore di lavoro di predisporre luoghi di lavoro “conformi ai requisiti di cui all'art. 63, commi 1, 2, e 3”, di sottoporre detti luoghi “a
pagina 1 di 12 regolare manutenzione tecnica” e di provvedere all'eliminazione dei "difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”; l'allegato IV dello stesso d.lgs.
81/2008, nella parte in cui stabilisce (punto 1.8.7) che “quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori [...] non possano scivolare o cadere” e impone (punto 1.4.9) che “i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio [...] devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone”; l'allegato VIII del
T.U., nella parte in cui dispone che “i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto [...] devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza”;
- che il lavoratore, in conseguenza dell'incidente occorsogli, aveva riportato menomazioni comportanti un danno biologico nella misura del 6 percento;
- che per il fatto oggetto del presente giudizio, legale rappresentante Persona_2
della società datrice di lavoro, e , suo dirigente, erano stati sottoposti a Controparte_2
procedimento penale, definitosi in primo grado con sentenza di condanna (Tribunale di
Cagliari, n. 1440 del 13 ottobre 2017), confermata in grado di appello (Corte d'appello di
Cagliari, n. 721 del 15 luglio 2019);
- di aver definito la pratica per infortunio mediante liquidazione della somma di euro
16.198,46 a titolo di indennizzo.
Ciò premesso, l' ricorrente, reputando sussistenti i presupposti per esperire l'azione Pt_1
di regresso di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha domandato la condanna dei convenuti al rimborso del costo delle prestazioni assicurative erogate in favore della vittima dell'infortunio, oltre gli accessori di legge.
I convenuti hanno resistito in giudizio, domandando pregiudizialmente la sospensione del giudizio, in attesa di definizione del procedimento penale, pendente davanti alla Corte di
Cassazione, e nel merito contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso.
Il procedimento – istruito con produzioni documentali e prova testimoniale - è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal
Presidente del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno
2024.
2. La domanda è fondata e deve, quindi, essere accolta.
2.1. L' ha prodotto in copia le sentenze di primo e secondo grado (non ancora divenute Pt_1 irrevocabili, in quanto impugnate davanti alla Corte di Cassazione), rese nell'ambito del procedimento penale n. 6918/2013 R.G.N.R. avviato nei confronti di e Controparte_2
pagina 2 di 12 imputati del delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p., “perché nelle Persona_2
qualità di cui sopra, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e, secondo le rispettive competenze e attribuzioni in violazione delle sotto indicate norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano lesioni personali colpose (frattura della rotula destra,
FLC del sopraciglio destro), dalle quali derivava una malattia/incapacità di provvedere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 209 giorni, a , dipendente della Persona_1 [...]
, il quale, mentre si accingeva ad effettuare la pulizia del portellone Controparte_1
superiore di un semirimorchio compattatore, per consentirne la successiva chiusura, e per la cui operazione si trovava su un impalcato metallico composto da cinque pannelli in grigliato elettrofuso e ubicato ad un'altezza di 4,30 metri da terra (tutti i pannelli poggiavano su una struttura metallica principale formata da "due trovate di bordo del tipo scatolare rettangolare" e una struttura secondaria costituita da "una serie di travi, sempre del tipo scatolare rettangolare, saldate alle travi principali"), precipitava al suolo a causa del sollevamento di uno dei cinque grigliati che componevano l'impalcato non fissato solidalmente alla struttura metallica portante. Colpa specifica consistita nella violazione delle seguenti norme
- art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, 1 comma, D.Lgs. 81/08 perché i posti di lavoro all'aperto devono essere strutturati - per quanto tecnicamente possibile - in modo tale che i lavoratori non possono scivolare o cadere (allegato IV, al D.Lgs. 81/08, punti 1.8.7 e
1.8.7.4 solo per il ) Persona_2
- art. 2087 cc. per aver omesso di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori
(misure consistite, nel caso specifico, nella necessità di rendere l'impalcato sul quale lavorava l'infortunato solidale alla struttura - attraverso l'impiego di un qualsiasi mezzo idoneo come per es. saldature, ganci etc.;
- e con la violazione dell' art. 115 del D.Lgs. 81/2008, in tema di cautele contro gli infortuni sul lavoro in caso di lavori in quota”.
2.2. Benché gli esiti del suddetto procedimento penale non possano essere trasfusi in modo automatico all'interno di questo giudizio, sebbene cioè la pronuncia di condanna dei due imputati (uno dei quali odierno convenuto) resa con sentenza non ancora irrevocabile, non abbia efficacia diretta a vantaggio dell' il Tribunale ritiene di non avere motivo di Pt_1
discostarsi dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella pronuncia del giudice penale di primo grado, che contiene una dettagliata disamina del materiale probatorio raccolto e una lucida pagina 3 di 12 valutazione di quello, oltre che argomentazioni giuridiche esaustive e convincenti.
A tal riguardo, giova rammentare che costituisce principio generale accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quello in forza del quale “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico e, a tal fine, non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. n. 22200 del 2010; Cass. n. 15826 del 2010; Cass. n.
2968 del 1982; più di recente, Cass. n. 15353 del 2012); anzi, anche laddove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extrapenale, il giudice civile deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass. SS.UU. n. 1768 del 2011; cfr. Cass. SS.UU.
n. 18923 del 2021) e la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (cfr. Cass. n. 3626 del 2004; Cass. n. 23612 del 2004; Cass. n. 4493 del 2010)” (così da ultimo anche Cass. civ., Sez. L, 14 aprile 2022, n.
12321).
Dalle prove raccolte durante il processo penale di cui si dà conto nella sentenza n. 1440 del
13 ottobre 2017 (che il Tribunale ritiene di porre a base del proprio convincimento ai fini della definizione del presente giudizio, unitamente all'ulteriore materiale probatorio raccolto in questo giudizio), ed in particolare dalle dichiarazioni rese da (ossia lo stesso Persona_1
lavoratore infortunato), (operaio con qualifica di gruista, dipendente Parte_2 di , (altro collega di lavoro dell'infortunato), Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
(dipendente dello che era intervenuto sul luogo dell'infortunio, per gli
[...] Pt_3 accertamenti ispettivi consequenziali), (l'artigiano che aveva realizzato per Parte_4
conto della s.p.a. resistente la passerella metallica sopra la quale stava Persona_1
camminando prima di cadere al suolo), (colui che per conto di Testimone_3 Parte_4
aveva calcolato il carico sostenibile delle pedane della struttura), (ingegnere, Testimone_4
consulente della incaricato di verificare i rischi connessi al Controparte_1
posizionamento della passerella), (altro dipendente di Testimone_5 CP_1
pagina 4 di 12 con funzioni di coordinamento dei servizi a Cagliari), Controparte_1 Testimone_6
(dipendente di addetto alla pulizia del piazzale dello stabilimento in Controparte_1 cui lavorava l'infortunato), è risultato che:
- il 12 aprile 2012 in attesa di eseguire le consuete operazioni di pulizia Persona_1
della botola superiore di carico del semirimorchio aziendale destinato al trasporto di rifiuti solidi urbani, era caduto dalla passerella impiegata per compiere tali attività dall'alto, a causa del cedimento di una delle cinque griglie metalliche che componevano il piano di calpestio e che, al suo passaggio, improvvisamente si era sganciata, precipitando al suolo assieme al che si trovava sopra di essa;
Per_1
- le griglie erano poggiate sulla struttura della passerella e solo dopo l'infortunio erano state saldate ad essa;
- a seguito della caduta, aveva riportato la frattura della rotula destra trattata Persona_1
chirurgicamente;
- all'epoca dei fatti, era dirigente di con qualifica Controparte_2 Controparte_1 di direttore tecnico dello stabilimento di Cagliari, in cui si era verificato l'infortunio.
La ricostruzione dell'accadimento del 12 aprile 2012 si basa principalmente sulle dichiarazioni di posto che all'evento non aveva assistito alcun testimone. Persona_1
Come si apprende dalla sentenza penale di primo grado che ha giudicato responsabili del fatto di lesioni colpose aggravate il legale rappresentante di e Controparte_1
, era stato proprio a raccontare in quel giudizio che: Controparte_2 Persona_1
- la mattina del 12 aprile 2012 egli era salito sulla passerella posta ad un'altezza di quattro metri e mezzo circa per compiere le operazioni di pulizia della parte alta del compattatore dai rifiuti ed era caduto giù perché "si era rovesciata la grata" (il virgolettato è così testualmente riportato nella sentenza);
- nello stabilimento erano presenti anche i colleghi , gruista Parte_2 addetto al carico del mezzo compattatore, che per primo aveva soccorso l'infortunato, e altro collega di lavoro che, però, all'interno del suo ufficio, nell'immediatezza Testimone_1
non si era accorto dell'evento;
- la grata che aveva ceduto, la prima sulla passerella a partire dalla scala che conduceva ad essa, era solo appoggiata e non saldata o fissata stabilmente in altro modo alla struttura;
- dopo l'incidente le griglie erano state saldate. non è stato chiamato a deporre come testimone nel presente procedimento, Persona_1 ma la ricostruzione della sua deposizione contenuta nella sentenza penale è senz'altro pagina 5 di 12 valorizzabile anche in questa sede, tanto più che l'infortunato non è portatore di alcun interesse giuridicamente apprezzabile, che qui lo renda incapace a deporre.
E' noto infatti che la speciale azione di regresso prevista ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a differenza dall'azione di surroga ex art. 1916 c.c., spetta all' jure proprio (Cass. civ., Sez. L, 7 marzo 2008, n. 6212), deriva direttamente dal Pt_1
rapporto di assicurazione legale ed è finalizzata al recupero delle somme che l' ha Pt_1
erogato in favore del proprio assicurato, senza essere in alcun modo condizionata all'azione di responsabilità che il lavoratore infortunato (o gli altri aventi diritto) può svolgere nei confronti del responsabile del danno cagionatogli, ed è esperibile nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro, mentre è privo di legittimazione processuale il lavoratore infortunato.
A ciò si aggiunge che le dichiarazioni di hanno trovato riscontro in quelle Persona_1
rese da altri testimoni escussi nel procedimento penale, ossia:
- , il quale aveva riferito: (I) che il 12 aprile 2012 era presente Parte_2 all'interno dello stabilimento dove si era consumato il fatto, impegnato nelle operazioni di carico dell'autorimorchio destinato a contenere i rifiuti da trasportare presso un altro impianto, mediante una gru dotata di benna, mentre avrebbe dovuto svolgere le Persona_1
successive operazioni di pulizia del mezzo dai rifiuti caduti fuori dal cassone;
(II) che ad un certo punto aveva sentito delle urla e, avvicinatosi per verificare cosa fosse accaduto, aveva visto il per terra, sanguinante;
(III) di aver subito compreso la dinamica della caduta, Per_1
per cedimento di una delle griglie, perché la passerella ne era sprovvista e quella mancante si trovava proprio sotto il corpo del collega;
(IV) di aver immediatamente avvertito Tes_1
che in quel momento si trovava all'interno del suo ufficio e aveva chiesto l'intervento
[...] dell'ambulanza;
- il quale aveva raccontato di non aver assistito all'incidente ma di essere Testimone_1
stato avvisato da e di aver potuto personalmente constatare che si Parte_2 Parte_2
era staccata una griglia della passerella su cui era salito griglia sopra la quale Persona_1
si trovava lo stesso lavoratore dopo la caduta;
- che aveva descritto le operazioni alle quali abitualmente partecipava Tes_2
un gruista aveva il compito di caricare all'interno di un autoarticolato i rifiuti Persona_1 presenti in una fossa di accumulo temporaneo;
esaurita l'attività di carico, lo stesso gruista pagina 6 di 12 dava autorizzazione all'autista del mezzo di spostarlo in altra parte dello stabilimento, per consentirne la pulizia dai rifiuti rimasti accidentalmente sopra il tetto;
un operaio, posizionato su una passerella, svolgeva quelle operazioni di pulizia con l'ausilio di una scopa o con arpioni;
la passerella era formata da cinque griglie metalliche ed era ad una altezza di 4,30 metri;
- e che avevano dichiarato che le griglie della passerella Parte_4 Testimone_7 erano state saldate alla struttura dopo l'infortunio di mentre prima di allora Persona_3
erano solo poggiate e dotate di un incastro che tuttavia non avrebbe impedito di sollevarle per spinta da sotto o tiraggio da sopra;
- , che aveva ammesso la possibilità che rifiuti sporgenti dal compattatore Testimone_6
potessero sbattere contro la passerella.
Nella sentenza del Tribunale penale si dà anche atto della deposizione del consulente tecnico di parte degli imputati, l'ing. , che aveva contestato la ricostruzione Testimone_8 dell'evento offerta da senza tuttavia saper offrire una versione alternativa e Persona_1
credibile della vicenda.
Nel corso di questo giudizio, sono stati chiamati a deporre nuovamente sui fatti Tes_2
e (udienza del 4 marzo 2022), e
[...] Parte_2 Testimone_7 Tes_1
(udienza del 16 febbraio 2023) e (udienza del 26 ottobre
[...] Testimone_5
2023).
Questi hanno tutti ribadito quanto già dichiarato davanti al giudice penale, aggiungendo – a conferma della tesi esposta dalla parte convenuta nella memoria di costituzione - che la passerella fosse dotata di un parapetto di circa un metro di altezza, circostanza non emersa in sede penale.
dopo aver ribadito che, al tempo dell'incidente, le griglie non erano fissate Testimone_1
alla struttura su cui poggiavano, ha anche aggiunto una circostanza nuova, ossia che “già in precedenza” era capitato che avessero dovuto “rimettere in sede”.
E' stato sentito il 26 ottobre 2023 anche un altro dipendente di che Controparte_1
non risulta aver deposto nel procedimento penale, che tuttavia non ha Persona_4
aggiunto nulla di rilevante rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dagli altri testi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricostruzione della vicenda accolta in sede penale viene confermata anche da questo Tribunale.
2.3. Dai fatti, così come ricostruiti, risultano violate le prescrizioni contenute nell'allegato
IV al d.lgs. 81/2008 (che in forza del combinato disposto di cui agli artt. 63 e 64 dello stesso pagina 7 di 12 testo normativo il datore di lavoro è tenuto a rispettare) e precisamente:
“
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
[...]
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
[...]
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere”.
E risulta corretto anche il richiamo all'allegato VIII dello stesso decreto legislativo, ove si stabilisce che, in materia di protezione dalle cadute dall'alto, “i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto [...] devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza”.
Non senza considerare l'art. 115 del d.lgs. n. 81/2009 (“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature”).
L'aver consentito a di lavorare, ad una altezza di oltre 4 metri, e quindi in Persona_1 quota (a tal proposito si richiama l'art. 107, inserito, come l'art. 115, nel capo II del d.lgs. n.
81/2008, a mente del quale: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”), su una passerella il cui piano di calpestio era formato da griglie mobili, che già in passato erano state spostate dalla sede, ha certamente posto il lavoratore in una condizione di pericolo, evitabile con le cautele che anche l'ordinaria prudenza e la perizia imposte dall'art. 2087 c.c. avrebbero dovuto suggerire, tra cui, in primis, la saldatura delle griglie o, in mancanza, la predisposizione quantomeno di una idonea imbracatura di sicurezza, a prescindere dal fatto che fosse presente un parapetto, rivelatosi del tutto inidoneo ad impedire la caduta.
2.4. E' pacifico (e risulta dalla documentazione prodotta dall' non contestata dai Pt_1 resistenti) che, a causa dell'infortunio occorso, fu costretto ad un periodo di Persona_1
pagina 8 di 12 inabilità temporanea totale 205 giorni, con postumi definitivi valutati in termini di danno biologico nella misura del 6 per cento.
3. Alla luce della ricostruzione dei fatti che precede, deve affermarsi la responsabilità di per l'infortunio occorso a Controparte_1 Persona_1
La datrice di lavoro non aveva infatti messo in atto le misure di prevenzione necessarie per evitare l'evento lesivo oggetto di causa.
La responsabilità conseguente alla violazione delle cautele imposte dalla disciplina del d.lgs. n. 81/2008 e di quelle c.d. innominate, ricavabili in generale dall'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o, come nell'ipotesi di specie, l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile – e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno – e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. L, 23 aprile 2008, n. 10529).
4. Analogo giudizio viene espresso con riguardo alla posizione di , quale Controparte_2
dirigente responsabile del cantiere di Cagliari in cui operava al tempo Persona_1 dell'infortunio.
Le due sentenze penali che per prime hanno scrutinato la vicenda contengono alcune essenziali delucidazioni che consentono di chiarire le ragioni del giudizio: nella pronuncia del
Tribunale, viene considerato responsabile dell'infortunio in forza della Controparte_2 qualifica di “dirigente per tutta l'area di Cagliari” e “direttore tecnico dello stabilimento di
Cagliari”; in quella della Corte d'appello, il collegio ribadisce le “mansioni dirigenziali tecniche” e la “qualità apicale di responsabilità” del medesimo.
La qualifica del , emersa nel giudizio penale, non è stata nemmeno contestata in CP_2
questo procedimento.
Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale.
La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro.
Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La definizione contenuta nel d.lgs. 81/2008 sottolinea il ruolo di dominus
pagina 9 di 12 dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa (cfr. art. 2, lett. b).
L'ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall'articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli (art. 2, lett. d). Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso;
e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente.
Infine, il preposto (art. 2, lett. e) è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.
Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro del ruolo di vigilanza e controllo.
Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.
Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni.
In talune ipotesi la responsabilità è connessa ad una posizione di garanzia originaria rispetto al rischio osservato, mentre in altri casi riguarda posizioni di garanzia c.d. derivate, per effetto di delega (art. 16).
Ciò premesso, la responsabilità del fatto infortunistico qui in esame in capo a CP_2
deve affermarsi in considerazione della posizione di garanzia originaria derivantegli
[...]
dalla qualifica di dirigente, con incarico di responsabile tecnico dello stabilimento in cui la vittima dell'infortunio operava.
Non è a tal riguardo irrilevante sottolineare che la violazione dell'art. 64 e così pure la violazione dell'art. 115 del d.lgs. 81/2008 sono presidiate anche da precise sanzioni penali che riguardano tanto il datore di lavoro, quanto il dirigente (cfr. artt. 68 e 159).
pagina 10 di 12 5. La responsabilità dell'infortunio occorso a e degli esiti invalidanti dallo Persona_1
stesso subiti sopra descritti, è quindi addebitabile ai convenuti, per non aver costoro fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. (mentre l' dal canto proprio, ha ampiamente Pt_1 dimostrato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, la sussistenza del danno, il nesso causale tra questo e le condotte – omissive – ascrivibili al datore di lavoro e al dirigente).
L'infortunio di cui si tratta deve, in conclusione, ritenersi conseguente a fatto imputabile di coloro che, secondo l'organizzazione aziendale, erano responsabili della direzione e sorveglianza del lavoro, ed è comunque qualificabile in termini di reato colposo procedibile d'ufficio (lesioni colpose gravi dipendenti dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, previste ai sensi dell'art. 590, comma terzo, c.p.).
6. Da ciò consegue la fondatezza dell'azione di regresso proposta dall' ai sensi degli Pt_1
artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il recupero delle somme liquidate a titolo di indennizzo in favore del lavoratore infortunato, che devono essere quantificate – come documentato dall'attestazione del Dirigente della sede di Cagliari in data 19 gennaio Pt_1
2015 (doc. 5 del fascicolo del ricorrente) – nella misura di euro 16.198,46.
I resistenti devono, pertanto, essere condannati in solido al pagamento della somma predetta in favore dell' con la maggiorazione degli interessi di legge dalla costituzione in Pt_1
mora del debitore (22 gennaio 2015, data di comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della richiesta stragiudiziale di pagamento - doc. 5 del fascicolo del ricorrente) al saldo effettivo.
Il credito dell' per l'azione di regresso è produttivo di interessi, che sono non già Pt_1
compensativi bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'ente assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo del proprio assicurato;
oltre tali interessi moratori - che, in quanto tali, devono essere (come nella specie) espressamente richiesti - non è invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, comma
3, c.p.c., atteso che non si tratta di un credito di lavoro (Cass. civ., Sez. L, 12 dicembre 2024,
n. 32168; 3 aprile 1991, n. 3442).
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro
5.200,01 e gli euro 26.000,00).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della somma Pt_1
di euro 16.198,46, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di costituzione in mora (22 gennaio 2015), al saldo;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.543,00, di cui euro 4.500,00 per compenso professionale, il residuo per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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