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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2416/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Firenze), Via Taddeo Landini, nr. 27, in qualità di ex Amministratore e Socio unico della elettivamente domiciliato in Empoli (FI) Via Giotto n. 25 presso e Controparte_1 nello studio degli avv.ti Valentina Centi e Federico Vincenti, che lo rappresentano e difendono giusta delega depositata nel fascicolo telematico.
Ricorrente opponente
l' sede di Pisa, Piazza Guerrazzi, nr. 17 CP_2 resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 20.03.2025 parte ricorrente ha insistito come da ricorso
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di annullare e/o revocare dell'Ordinanza- Parte_1
Ingiunzione nr. OI-001502455, relativa ad atto di accertamento nr.
6200.06/11/2018.0177138 del 06.11.2018, notificata in data 31.07.2024; nel merito CP_2 ha dedotto che:
1. In qualità di ex socio e amministratore unico della ha ricevuto Controparte_1
l'ordinanza qui impugnata, con la quale sono stati contestati i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente all'anno 2017, con conseguente irrogazione della sanzione nella misura di € 2.210,36
1 2. Con sentenza 46/2020 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della R.C. di decisione confermata dalla Corte di Appello di Firenze, CP_1
3. Stante l'intervenuto fallimento il non può più procedere al pagamento di Pt_1
quanto eventualmente dovuto,
4. Risulta omessa la notifica dell'atto di accertamento a cui fa riferimento l'ordinanza- ingiunzione, né sono indicati gli estremi dell'eventuale notifica,
5. È intervenuta la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 della L. 335/1995.
Con provvedimento del 02.09.2024 la scrivente ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione e rinviato per la discussione all'udienza del 24.10.2024.
All'udienza di cui sopra, nonostante la regolarità della notifica, parte opposta non si è costituita, e previa dichiarazione di contumacia, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
All'udienza del 20.03.2025 parte ricorrente si è riportata alle note scritte conclusive depositate ed ha insistito come da ricorso, previa rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione.
***
Parte opponente ha ricevuto l'ordinanza di ingiunzione – qui opposta – contenente l'ordine di pagamento della sanzione amministrativa, pari ad € 2.210,36; in particolare alla parte è contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, come da atto di accertamento n. 62000.06/11/2018.01777138 del CP_2
06.11.2018 riferito all'anno 2017.
In sede di ricorso parte ricorrente ha tempestivamente e puntualmente contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento sopra richiamato.
Considerato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (…)” (Cassazione Civile sentenza n.
2 1144 del 2018), ritenuto tale principio applicabile al caso oggetto di contenzioso, rilevato che era onere dell' fornire la prova della corretta e tempestiva notifica dell'atto di CP_2 accertamento a parte opponente, che parte resistente è rimasta contumace con conseguente mancato assolvimento all'onere probatorio richiesto, il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei parametri di cui al cui al D.M.
55/2014 con esclusione della fase di istruzione e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2416/2024, disattesa ogni contraria istanza,
Accoglie il ricorso e per l'effetto
Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione nr. OI-001502455, relativa ad atto di accertamento nr.
6200.06/11/2018.0177138, CP_2 condanna al pagamento a favore di l pagamento delle spese CP_2 Parte_1 di lite liquidate nella somma di € 1.701,00 iva e cpa per legge, oltre 15% di spese generali ed € 125,00 per esborsi.
Pisa, 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2416/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Firenze), Via Taddeo Landini, nr. 27, in qualità di ex Amministratore e Socio unico della elettivamente domiciliato in Empoli (FI) Via Giotto n. 25 presso e Controparte_1 nello studio degli avv.ti Valentina Centi e Federico Vincenti, che lo rappresentano e difendono giusta delega depositata nel fascicolo telematico.
Ricorrente opponente
l' sede di Pisa, Piazza Guerrazzi, nr. 17 CP_2 resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 20.03.2025 parte ricorrente ha insistito come da ricorso
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di annullare e/o revocare dell'Ordinanza- Parte_1
Ingiunzione nr. OI-001502455, relativa ad atto di accertamento nr.
6200.06/11/2018.0177138 del 06.11.2018, notificata in data 31.07.2024; nel merito CP_2 ha dedotto che:
1. In qualità di ex socio e amministratore unico della ha ricevuto Controparte_1
l'ordinanza qui impugnata, con la quale sono stati contestati i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente all'anno 2017, con conseguente irrogazione della sanzione nella misura di € 2.210,36
1 2. Con sentenza 46/2020 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della R.C. di decisione confermata dalla Corte di Appello di Firenze, CP_1
3. Stante l'intervenuto fallimento il non può più procedere al pagamento di Pt_1
quanto eventualmente dovuto,
4. Risulta omessa la notifica dell'atto di accertamento a cui fa riferimento l'ordinanza- ingiunzione, né sono indicati gli estremi dell'eventuale notifica,
5. È intervenuta la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 della L. 335/1995.
Con provvedimento del 02.09.2024 la scrivente ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione e rinviato per la discussione all'udienza del 24.10.2024.
All'udienza di cui sopra, nonostante la regolarità della notifica, parte opposta non si è costituita, e previa dichiarazione di contumacia, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
All'udienza del 20.03.2025 parte ricorrente si è riportata alle note scritte conclusive depositate ed ha insistito come da ricorso, previa rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione.
***
Parte opponente ha ricevuto l'ordinanza di ingiunzione – qui opposta – contenente l'ordine di pagamento della sanzione amministrativa, pari ad € 2.210,36; in particolare alla parte è contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, come da atto di accertamento n. 62000.06/11/2018.01777138 del CP_2
06.11.2018 riferito all'anno 2017.
In sede di ricorso parte ricorrente ha tempestivamente e puntualmente contestato l'omessa notifica dell'atto di accertamento sopra richiamato.
Considerato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (…)” (Cassazione Civile sentenza n.
2 1144 del 2018), ritenuto tale principio applicabile al caso oggetto di contenzioso, rilevato che era onere dell' fornire la prova della corretta e tempestiva notifica dell'atto di CP_2 accertamento a parte opponente, che parte resistente è rimasta contumace con conseguente mancato assolvimento all'onere probatorio richiesto, il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei parametri di cui al cui al D.M.
55/2014 con esclusione della fase di istruzione e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2416/2024, disattesa ogni contraria istanza,
Accoglie il ricorso e per l'effetto
Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione nr. OI-001502455, relativa ad atto di accertamento nr.
6200.06/11/2018.0177138, CP_2 condanna al pagamento a favore di l pagamento delle spese CP_2 Parte_1 di lite liquidate nella somma di € 1.701,00 iva e cpa per legge, oltre 15% di spese generali ed € 125,00 per esborsi.
Pisa, 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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