Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
IN 04128/01 REPUBBLICA ITALIAN 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SERVITU VOLOHTARIE- SEZIONE SECONDA CIVILE -COSTITUZIONE CONTRATIVALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 50/99 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI 2774/99 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Cron.8816 Rep.1388 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Ud. 04/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. T 6000 per diritti L. AN SE, elettivamente domiciliato in ROMA 123 MAR 2001- IL CANCELLIEREVIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNESI R., difeso dall'avvocato DELL'ANNO GIULIANA, 3000 giusta delega in atti;
CANC ricorrente contro 00662959 AN EN;
00662960 intimato e sul 2° ricorso n° 02774/99 proposto da: AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI 1984 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VISCONTI DARIO, -1- : giusta delega in atti;
B controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN SE;
intimato avverso la sentenza n. 207/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 28/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato Giuliana DELL'ANNO, difensore del * ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito 1'Avvocato Dario VISCONTI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI CI proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila avversO la sentenza del 22.8.1996 n. 486 con la quale il Tribunale di L'Aquila, accogliendo in parte la domanda proposta nei suoi confronti dal fratello ME CI, lo aveva condannato a ricondurre a distanza legale dal terreno di proprietà di quest'ultimo le vedute aperte al primo piano del proprio confinante fabbricato e, respinta ogni altra domanda attrice, aveva compensato tra le parti le spese di lite. si costituiva in giudizio L'appellato all'impugnazione e proponendo appello resistendo incidentale. Con sentenza del 28.7.1998 la Corte di Appello di L'Aquila respingeva l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale,parziale condannava RI CI a rimborsare alla controparte la metà delle spese del giudizio di primo grado, compensando tra le parti la residua metà; condannava inoltre l'appellante principale a pagare all'appellante incidentale la metà delle spese del giudizio di secondo grado, compensando tra le parti la residua metà. 3 La Corte territoriale, nel confermare il convincimento del giudice di primo grado in ordine alla illegittimità delle vedute aperte dall'appellante principale, nel caso della ristrutturazione del fabbricato oggetto di comproprietà con il fratello, al primo piano della sua parte dell'edificio, in particolare rilevava: il preteso consenso da parte di ME CI all'asservimento del proprio fondo al diritto di veduta del vicino a distanza inferiore a quella prescritta non poteva essere desunto dalla congiunta sottoscrizione di concessione edilizia da И parte dei fratelli CI, perché la manifestazione di volontà in ipotesi emergente da tale circostanza sarebbe risultata comunque priva di causa ed anche in contrasto con le finalità specifiche dell'atto, e neanche dalla materiale intrapresa dall'appellato direzione dei lavori incidentale in quanto inidonea a configurare il requisito della forma scritta;
neppure poteva giovare all'appellante principale il fatto che negli atti allegati alla richiesta di concessione edilizia fosse stato previsto di mantenere una striscia di terreno larga tre metri, da considerare comune, per tutto il fronte del fabbricato, attesa 4 l'assoluta inidoneità di tale atto, privo di alcun valore negoziale, a costituire il diritto reale oggetto di causa;
né poteva ritenersi che la pretesa comproprietà della suddetta striscia di terreno si configurasse come il presupposto dell'atto a rogito notaio TT del 10.2.1989 posto che, nonostante dalle premesse di tale atto emergesse la comune intenzione delle parti di procedere ad una ricognizione dei rispettivi qualsiasi assetti proprietari, in esso mancava esplicito riferimento alla striscia medesima, comunque nell'ambito della particella ricompresa 695, in ordine alla quale nello stesso rogito si riconosceva la proprietà esclusiva a favore di ME CI. Relativamente poi all'appello incidentale, la Corte territoriale riteneva l'infondatezza della domanda relativa alla liquidazione equitativa del danno conseguente alla illegittimità delle vedute aperte da RI CI al primo piano del proprio edificio, considerato che la mancata prova dei fatti dai quali ME CI assumeva essergli derivato un pregiudizio precludeva il ricorso alla valutazione equitativa del danno. Per la cassazione di tale sentenza RI 5 CI ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi successivamente da una illustrato memoria;
resiste con controricorso ME CI che ha proposto altresì ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmenter i ricorsi devono essere riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza. all'esame del ricorso И Procedendo quindi principale, si rileva che con il primo motivo RI CI, deducendo nullità del procedimento e violazione e falsa applicazione dell'art. 705 c.p.c., assume che ME CI aveva proposto una domanda petitoria in pendenza di procedimento possessorio instaurato nei suoi un confronti dall'attuale ricorrente in ordine alla stessa striscia di terreno in contestazione comune insistente sulla (cosiddetta corte particella 695). Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione nuova non sottoposta precedentemente all'esame del giudice di appello. E' noto infatti che nel giudizio di cassazione nuove prospettazioni non sono proponibili 6 giuridiche temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. 12.2.1998 n. 1496; Cass. 15.5.1998 n. 4900). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli articoli 2735 Ч e 1227 c.c., nonché del principio generale di buona fede ed affidamento incolpevole del terzo;
egli assume che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che ME CI, avendo sottoscritto insieme al ricorrente una domanda di concessione edilizia con allegata planimetria per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato di cui i due fratelli erano proprietari, aveva nonassunto una obbligazione di natura personale a esigere l'osservanza delle distanze legali per l'esercizio sul suo fondo delle vedute. La censura è infondata. Invero la tesi del ricorrente prospetta la nascita di una obbligazione a carico di ME CI che, in relazione al suo contenuto, doveva necessariamente ricollegarsi alla costituzione in favore dell'immobile di RI CI di una servitù di veduta a distanza soggetta all'osservanza dellaillegale, quindi forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4 C.C., come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale. ricorrente deduce Con il terzo motivo il della sentenza e del procedimento, nullità violazione e falsa applicazione degli articoli 100 c.p.c. e 833 C.C.; egli sostiene che la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere l'interesse ad agire di ME CI e qualificare l'azione da questi proposta come atto emulativo, in quanto nel rogito TT del 10.2.1989 all'attuale ricorrente era stato riconosciuto il diritto di superficie relativo alla realizzazione al primo piano del proprio fabbricato di un vano soprastante il locale adibito a forno e quindi anche il diritto ad aprire una veduta. Il motivo è inammissibile. Invero con esso viene prospettata una questione nuova, non essendo state precedentemente sottoposte all'esame del giudice di appello le implicazioni 8 che il ricorrente intende trarre dal menzionato rogito TT in ordine alla costituzione con quell'atto di un diritto di veduta a distanza irregolare derivante dal riconoscimento del in suddetto diritto di superficie;
neppure precedenza la domanda della controparte era stata configurata come atto emulativo. In realtà nel giudizio di appello l'esame del rogito TT era stato sollecitato soltanto al fine di accertare la comproprietà tra le parti di una striscia di terreno larga tre metri risultante и dalla planimetria allegata alla richiesta di concessione edilizia a suo tempo avanzata dai fratelli CI. Con il quarto motivo il ricorrente, applicazione dei denunciando violazione e falsa principi generali in tema di buona fede e di nonché affidamento incolpevole del terzo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 C.C., lamenta da parte del giudice di appello la mancata individuazione di una obbligazione di natura personale nella sottoscrizione anche da parte di ME CI della domanda di concessione edilizia sopra menzionata;
sostiene inoltre che dalla suddetta sottoscrizione emergeva 9 comunque una corresponsabilità della controparte nel fatto lesivo eventualmente subito. La censura è priva di pregio. La prima parte di essa ricalca sostanzialmente svolte con il secondo motivo, le argomentazioni riguardo si richiamano le cosicché al considerazioni espresse da questa Corte più sopra, mentre la seconda parte della censura, attinente ad un preteso concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento, è inammissibile in quanto prospetta una questione nuova. И Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza impugnata per vizio di "ultra" od "extra petita", assume che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, trascurato il fatto che il Tribunale avevaha condannato l'esponente al rispetto delle distanze legali per le vedute aperte al primo piano, mentre la domanda attrice riguardava soltanto il balcone al primo piano e due finestre al piano terra. La censura è inammissibile in quanto l'ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale non era stata denunciata nel giudizio di appello, cosicché si tratta di questione nuova. del ricorso Venendo quindi all'esame 10 incidentale, si rileva che con il primo motivo ME CI, deducendo omessa od insufficiente motivazione riguardo al mancato riconoscimento dei danni richiesti in via equitativa, lamenta l'omessa valutazione dell'"id quod plerumque accidit" e la mancata considerazione che in tema di vedute dirette aperte a distanza illegale sussiste una presunzione di danno per la violazione del diritto alla riservatezza e per le immissioni che potrebbero determinarsi. Il motivo è infondato. U La sentenza impugnata ha infatti chiarito che la mancata prova dei fatti da cui ME CI assumeva essergli derivato un pregiudizio precludeva il ricorso alla richiesta liquidazione equitativa del danno, ammissibile solo qualora sia impossibile ovvero risulti estremamente difficile la prova di esso nel suo preciso ammontare. Tali affermazioni sono del tutto corrette e conformi all'orientamento costante di questa Corte secondo cui il giudice può addivenire alla equitativa sia liquidazione dei danni in via nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la ammontare per prova del loro preciso l'impossibilità della parte di fornire congrui ed 11 idonei elementi al riguardo, sia nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass. 11.2.1998 n. 1382); il giudizio di equità riguarda quindi solo l'entità del pregiudizio medesimo, e dunque la parte che domanda il risarcimento del danno da fatto illecito non esonerata dall'onere probatorio circa la concreta esistenza di esso indicandone le componenti (Cass. 11.11.1996 n. 9835; Cass.
3.12.1997 n. 12256). Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché omessa ed incongrua motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio per la metà; secondo il ricorrente il giudice di appello avrebbe dovuto considerare l'esito finale del processo nel suo insieme, e dunque condannare RI CI al pagamento integrale delle spese del giudizio a seguito della totale soccombenza. Inoltre il ricorrente incidentale assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere esplicitamente il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale. La prima censura è inammissibile. 12 Il giudice di appello ha proceduto ad una compensazione per la metà delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, condannando RI CI al pagamento della residua metà di essa all'esito delle rispettive in relazione impugnazioni. Orbene deve rilevarsi al riguardo che esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale ○ parziale, delle spese sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano adottate ragioni illogiche 0 erronee, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. Infine anche la seconda censura è atteso che il rimborso forfettario inammissibile, generali dovuto all'avvocato ed al sulle spese procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti è soggetto al principio della domanda e non può essere liquidato d'ufficio (Cass.
3.11.1994 n. 9040; Cass. 28.8.1998 n. 8558; Cass. 25.2.1999 n. 13 1637), mentre nella fattispecie il ricorrente incidentale non ha dedotto di aver avanzato apposita richiesta. Entrambi i ricorsi devono quindi essere rigettati;
ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
80000 La Corte: 33000 riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 4.12.2000. Vicem Mana com es tam ES ID Spintam IL CANCELLIERE C1 Pacio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 MAR. 2001 IL CANCELLIERECT Paolo Talarico lezico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gata 1 4 NOV. 2001 Serie 4 50486 gin. O... versate £. 330.000 e TRECENTO TRENCAMILA) p. 1 Dirigente Arca Servi (Dott.ssa Maria Grazia FLIPPO) #Responsabile Servizio Al ati (Dr. M. RACC CHIND T 14