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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4287/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4287/2018 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A REGGIO CALABRIA IL 14.10.1969 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. RUSSO LORETTA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 25.3.1975 (CF: RAPPRESENTATA E DIFESA Controparte_1 C.F._2 DALL'AVV. SPARTA' MARIANNA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania, in data 14.10.2002, Parte_1 Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 918, Parte II, serie A, anno 2002.
Dalla coppia sono nate il 14.12.2006 e il 20.6.2008. Per_1 Per_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 4975/2015, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, con previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento per le figlie, collocate con la madre, di € 700,00 mensili.
Con ricorso depositato in data 1.3.2018 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio.
Si è costituita in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma chiedendo di prevedere per le figlie di € 900,00 (450,00 per ciascuna) e di disporre l'assegnazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 4.7.2018 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, ed è stata fissata udienza innanzi al Giudice istruttore.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 18.9.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che si sono riportate agli atti di causa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
È stato acquisito il parere favorevole del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e . Pt_2 CP_2
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale definito con sentenza n. 4975/2015 di questo Tribunale, e risulta dimostrato dalla produzione della sentenza, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento all'affido delle figlie, deve evidenziarsi che nelle more della decisione ha Per_1
raggiunto la maggiore età, per cui deve statuirsi unicamente con riguardo alla figlia . CP_1
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento della richiesta delle parti di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Mentre, in relazione al regime di visita, tenuto conto dell'età della stessa, va rimessa alla sua volontà, quale “grande minore”, la determinazione delle modalità di incontro col padre.
____
Sotto il profilo economico il ricorrente, con memoria del 17.1.2020, ha chiesto di confermare il contributo di mantenimento per le figlie già disposto in sede di separazione, pari ad € 700,00 complessivi;
mentre con note scritte ha chiesto la riduzione ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna).
La resistente ha chiesto, invece, l'aumento ad € 900,00 in ragione delle maggiori esigenze economiche delle figlie e tenuto conto della rivalutazione dell'originario importo di € 700,00.
Ciò premesso – e restando incontestata la condizione di non autosufficienza economica della figlia
, da poco maggiorenne –, occorre evidenziare che il ricorrente è un militare della Guardia Per_1
di Finanza e che la resistente svolge attività lavorativa (dalla sentenza di separazione si evince che lavorava al Museo Vulcanologico dell'Etna). Le parti non hanno documentato la rispettiva situazione reddituale.
Ritiene il Collegio congruo un contributo a carico del di mantenimento per le figlie, che Pt_1
vivono presso la madre, di complessivi € 800,00 in ragione delle condizioni economiche del padre e del tempo trascorso dalla separazione, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Nessuna statuizione deve essere resa con riguardo al mantenimento reciproco, in assenza di domanda.
____
Le spese sono compensate, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Catania, in data 14.10.2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 918, Parte II, serie A, anno 2002;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_2
diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per le figlie e , Parte_1 Per_2 Per_1
da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese, di € 800,00 rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla pronuncia;
4) compensa le spese.
Cosi deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4287/2018 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A REGGIO CALABRIA IL 14.10.1969 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. RUSSO LORETTA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 25.3.1975 (CF: RAPPRESENTATA E DIFESA Controparte_1 C.F._2 DALL'AVV. SPARTA' MARIANNA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania, in data 14.10.2002, Parte_1 Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 918, Parte II, serie A, anno 2002.
Dalla coppia sono nate il 14.12.2006 e il 20.6.2008. Per_1 Per_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 4975/2015, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, con previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento per le figlie, collocate con la madre, di € 700,00 mensili.
Con ricorso depositato in data 1.3.2018 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio.
Si è costituita in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma chiedendo di prevedere per le figlie di € 900,00 (450,00 per ciascuna) e di disporre l'assegnazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 4.7.2018 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, ed è stata fissata udienza innanzi al Giudice istruttore.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 18.9.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che si sono riportate agli atti di causa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
È stato acquisito il parere favorevole del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e . Pt_2 CP_2
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale definito con sentenza n. 4975/2015 di questo Tribunale, e risulta dimostrato dalla produzione della sentenza, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento all'affido delle figlie, deve evidenziarsi che nelle more della decisione ha Per_1
raggiunto la maggiore età, per cui deve statuirsi unicamente con riguardo alla figlia . CP_1
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento della richiesta delle parti di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Mentre, in relazione al regime di visita, tenuto conto dell'età della stessa, va rimessa alla sua volontà, quale “grande minore”, la determinazione delle modalità di incontro col padre.
____
Sotto il profilo economico il ricorrente, con memoria del 17.1.2020, ha chiesto di confermare il contributo di mantenimento per le figlie già disposto in sede di separazione, pari ad € 700,00 complessivi;
mentre con note scritte ha chiesto la riduzione ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna).
La resistente ha chiesto, invece, l'aumento ad € 900,00 in ragione delle maggiori esigenze economiche delle figlie e tenuto conto della rivalutazione dell'originario importo di € 700,00.
Ciò premesso – e restando incontestata la condizione di non autosufficienza economica della figlia
, da poco maggiorenne –, occorre evidenziare che il ricorrente è un militare della Guardia Per_1
di Finanza e che la resistente svolge attività lavorativa (dalla sentenza di separazione si evince che lavorava al Museo Vulcanologico dell'Etna). Le parti non hanno documentato la rispettiva situazione reddituale.
Ritiene il Collegio congruo un contributo a carico del di mantenimento per le figlie, che Pt_1
vivono presso la madre, di complessivi € 800,00 in ragione delle condizioni economiche del padre e del tempo trascorso dalla separazione, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Nessuna statuizione deve essere resa con riguardo al mantenimento reciproco, in assenza di domanda.
____
Le spese sono compensate, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Catania, in data 14.10.2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 918, Parte II, serie A, anno 2002;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_2
diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per le figlie e , Parte_1 Per_2 Per_1
da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese, di € 800,00 rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla pronuncia;
4) compensa le spese.
Cosi deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher