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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2148/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela
Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
ND AS;
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e
[...] difesa dell'avv. Umberto Ferrato;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 7.6.2018 - ritualmente notificato - parte opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18.5.2018 con il quale l' intimava il CP_1 pagamento della somma di € 32.980,61.
Deduceva, in particolare, l'assoluta genericità dell'atto di precetto opposto relativamente alle somme ingiunte e l'assenza di notifica degli atti presupposti, oltre che la prescrizione.
Nello specifico, evidenziava che non aveva mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. n.1170\92 emesso dall'ex Tribunale di Rossano in data 7.9.1992, notificato in data 15.9.1992 e dichiarato esecutivo il
7.9.1992, sul quale si fonderebbe il credito dell' . CP_1
Radicatosi il contraddittorio l'opposto creditore si costituiva in giudizio e, spiegate le proprie ragioni, deduceva che diversi atti, a partire dal decreto ingiuntivo sino all'atto di precetto oggi opposto, erano stati correttamente notificati - ai fini dell'interruzione della prescrizione - all'odierno opponente. Sottolineava, inoltre, la correttezza dei calcoli effettuati. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza di discussione, acquisita la documentazione, la causa viene decisa.
***
Osserva il giudicante come in ordine alle censure mosse dalla parte opponente l'opposizione sia fondata e vada pertanto accolta nei termini di seguito indicati.
1. Sull'opposizione proposta.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 c.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto.
L'opposizione agli atti esecutivi riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.). Diversamente, si ha opposizione all'esecuzione nel caso in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia quando si nega che la parte creditrice abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, sia quando ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto. Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti. L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che il creditore non è legittimato ad agire nei suoi confronti o che la somma in contestazione non è dovuta, è ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata. L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che in concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato. Orbene, con riferimento al caso in esame, l'opposizione proposta è da qualificarsi sia come opposizione agli atti esecutivi che come opposizione all'esecuzione, stante il tenore delle doglianze sollevate.
2. Sulla genericità del precetto e sull'erroneità del calcolo della pretesa economica.
Con riferimento alla doglianza relativa alla presunta genericità dell'atto di precetto opposto, va evidenziato come non vi sia alcun obbligo, per il creditore procedente, di esplicare in maniera chiara e precisa il calcolo effettuato per la determinazione della somma ingiunta. Basta, infatti,
l'indicazione del titolo (nel caso di specie, peraltro, notificato al ricorrente) sul quale il precetto è fondato e l'indicazione delle somme di cui si chiede il pagamento. Ed infatti, a norma dell'art. 480 c.p.c.
l'atto di precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Tali elementi sono presenti nell'atto oggi opposto.
Sul punto, giova evidenziare che si è espressa anche la Suprema Corte, che ha stabilito che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (Cass. n. 8096/2022).
Parimenti, le contestazioni avanzate dall'opponente - con riferimento ai diversi regimi sanzionatori per omissioni contributive ed alla erroneità del calcolo della pretesa economica - non possono essere sollevate in questa sede.
Si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. anche Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
Particolarmente eloquente sul punto è, poi, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008, secondo cui: “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”.
Nel presente giudizio è pacifico che il credito per cui si procede in via esecutiva è sancito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in data
7.9.1992.
Considerato che
i principi di diritto sopra enunciati trovano applicazione anche qualora il titolo esecutivo giudiziale rilevante sia un decreto ingiuntivo, nella vicenda di cui è causa, dunque, il giudice naturale delle doglianze avanzate da era quello Parte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. art. 645 c.p.c., trattandosi di questioni che attengono alla consistenza del credito, già tutte esistenti e note ad egli stesso prima della formazione del titolo esecutivo.
Pertanto, sotto questo profilo l'opposizione è inammissibile.
3. Sulla notifica dell'atto presupposto.
Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto, deve evidenziarsi come l' abbia fornito la prova CP_1 indiretta della notifica del decreto ingiuntivo N.1170/92 del 7.9.1992
(titolo, invero, non prodotto dall'opposto Ente agli atti del giudizio), avvenuta in data 15.9.1992, posto che produce in giudizio la copia notificata in data 3.10.2010 - a mezzo ufficiale giudiziario - dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in parola (cfr. allegati fascicolo ). CP_1
4. Sull'eccezione di prescrizione.
Diversamente, fondata risulta l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione da parte dell' . CP_1
Nel caso di specie, a prescindere dalla natura del credito, il termine di prescrizione applicabile è quello di cui all'art. 2953 c.c., per l'ipotesi, appunto, di titolo giudiziale divenuto definitivo. Ciò detto, chiarito che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, occorre accertare se vi sono stati atti idonei ad interromperne il decorso.
L' a riguardo allega: CP_1
- come già esposto, la notifica in data 3.10.1992 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da cui sarebbe scaturito il relativo giudizio, chiuso con provvedimento di estinzione in data
15.6.2001;
- la notifica in data 4.6.2007, dell'atto di precetto del 28.5.2007;
- la notifica in data 17.3.2015, dell'atto di precetto del 5.3.2015;
- nonché, la notifica dell'atto di precetto impugnato.
L' , in proposito, pretenderebbe di provare che il termine CP_1 prescrizionale sarebbe stato interrotto anche per effetto dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo protrattosi sino al 15.6.2001 ovvero sino alla data di dichiarata estinzione;
ma della stessa difetta la prova, pur essendo stata parte opposta invitata nel corso del giudizio (con provvedimento del
9.7.2021) “al deposito telematico di nota con la quale indicare il processo di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1170/1992 emesso dall'allora esistente tribunale di Rossano ed al contestuale deposito telematico del provvedimento giudiziale definitorio del processo oppositivo”.
5. Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo
(secondo i valori minimi dello scaglione compreso tra € 26.001 e €
52.000, detratta la fase istruttoria e con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in persona della dott.ssa
Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito fondato su Decreto Ingiuntivo n.1170/92, emesso dall'ex Tribunale di
Rossano in data 7.9.1992 e notificato in data 15.9.1992;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 2.303,70, oltre accessori.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto- legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela
Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
ND AS;
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e
[...] difesa dell'avv. Umberto Ferrato;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 7.6.2018 - ritualmente notificato - parte opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 18.5.2018 con il quale l' intimava il CP_1 pagamento della somma di € 32.980,61.
Deduceva, in particolare, l'assoluta genericità dell'atto di precetto opposto relativamente alle somme ingiunte e l'assenza di notifica degli atti presupposti, oltre che la prescrizione.
Nello specifico, evidenziava che non aveva mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. n.1170\92 emesso dall'ex Tribunale di Rossano in data 7.9.1992, notificato in data 15.9.1992 e dichiarato esecutivo il
7.9.1992, sul quale si fonderebbe il credito dell' . CP_1
Radicatosi il contraddittorio l'opposto creditore si costituiva in giudizio e, spiegate le proprie ragioni, deduceva che diversi atti, a partire dal decreto ingiuntivo sino all'atto di precetto oggi opposto, erano stati correttamente notificati - ai fini dell'interruzione della prescrizione - all'odierno opponente. Sottolineava, inoltre, la correttezza dei calcoli effettuati. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza di discussione, acquisita la documentazione, la causa viene decisa.
***
Osserva il giudicante come in ordine alle censure mosse dalla parte opponente l'opposizione sia fondata e vada pertanto accolta nei termini di seguito indicati.
1. Sull'opposizione proposta.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 c.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto.
L'opposizione agli atti esecutivi riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.). Diversamente, si ha opposizione all'esecuzione nel caso in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia quando si nega che la parte creditrice abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, sia quando ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto. Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti. L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che il creditore non è legittimato ad agire nei suoi confronti o che la somma in contestazione non è dovuta, è ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata. L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che in concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato. Orbene, con riferimento al caso in esame, l'opposizione proposta è da qualificarsi sia come opposizione agli atti esecutivi che come opposizione all'esecuzione, stante il tenore delle doglianze sollevate.
2. Sulla genericità del precetto e sull'erroneità del calcolo della pretesa economica.
Con riferimento alla doglianza relativa alla presunta genericità dell'atto di precetto opposto, va evidenziato come non vi sia alcun obbligo, per il creditore procedente, di esplicare in maniera chiara e precisa il calcolo effettuato per la determinazione della somma ingiunta. Basta, infatti,
l'indicazione del titolo (nel caso di specie, peraltro, notificato al ricorrente) sul quale il precetto è fondato e l'indicazione delle somme di cui si chiede il pagamento. Ed infatti, a norma dell'art. 480 c.p.c.
l'atto di precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Tali elementi sono presenti nell'atto oggi opposto.
Sul punto, giova evidenziare che si è espressa anche la Suprema Corte, che ha stabilito che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (Cass. n. 8096/2022).
Parimenti, le contestazioni avanzate dall'opponente - con riferimento ai diversi regimi sanzionatori per omissioni contributive ed alla erroneità del calcolo della pretesa economica - non possono essere sollevate in questa sede.
Si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. anche Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
Particolarmente eloquente sul punto è, poi, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008, secondo cui: “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”.
Nel presente giudizio è pacifico che il credito per cui si procede in via esecutiva è sancito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in data
7.9.1992.
Considerato che
i principi di diritto sopra enunciati trovano applicazione anche qualora il titolo esecutivo giudiziale rilevante sia un decreto ingiuntivo, nella vicenda di cui è causa, dunque, il giudice naturale delle doglianze avanzate da era quello Parte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. art. 645 c.p.c., trattandosi di questioni che attengono alla consistenza del credito, già tutte esistenti e note ad egli stesso prima della formazione del titolo esecutivo.
Pertanto, sotto questo profilo l'opposizione è inammissibile.
3. Sulla notifica dell'atto presupposto.
Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto, deve evidenziarsi come l' abbia fornito la prova CP_1 indiretta della notifica del decreto ingiuntivo N.1170/92 del 7.9.1992
(titolo, invero, non prodotto dall'opposto Ente agli atti del giudizio), avvenuta in data 15.9.1992, posto che produce in giudizio la copia notificata in data 3.10.2010 - a mezzo ufficiale giudiziario - dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in parola (cfr. allegati fascicolo ). CP_1
4. Sull'eccezione di prescrizione.
Diversamente, fondata risulta l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione da parte dell' . CP_1
Nel caso di specie, a prescindere dalla natura del credito, il termine di prescrizione applicabile è quello di cui all'art. 2953 c.c., per l'ipotesi, appunto, di titolo giudiziale divenuto definitivo. Ciò detto, chiarito che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, occorre accertare se vi sono stati atti idonei ad interromperne il decorso.
L' a riguardo allega: CP_1
- come già esposto, la notifica in data 3.10.1992 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da cui sarebbe scaturito il relativo giudizio, chiuso con provvedimento di estinzione in data
15.6.2001;
- la notifica in data 4.6.2007, dell'atto di precetto del 28.5.2007;
- la notifica in data 17.3.2015, dell'atto di precetto del 5.3.2015;
- nonché, la notifica dell'atto di precetto impugnato.
L' , in proposito, pretenderebbe di provare che il termine CP_1 prescrizionale sarebbe stato interrotto anche per effetto dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo protrattosi sino al 15.6.2001 ovvero sino alla data di dichiarata estinzione;
ma della stessa difetta la prova, pur essendo stata parte opposta invitata nel corso del giudizio (con provvedimento del
9.7.2021) “al deposito telematico di nota con la quale indicare il processo di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1170/1992 emesso dall'allora esistente tribunale di Rossano ed al contestuale deposito telematico del provvedimento giudiziale definitorio del processo oppositivo”.
5. Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo
(secondo i valori minimi dello scaglione compreso tra € 26.001 e €
52.000, detratta la fase istruttoria e con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in persona della dott.ssa
Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito fondato su Decreto Ingiuntivo n.1170/92, emesso dall'ex Tribunale di
Rossano in data 7.9.1992 e notificato in data 15.9.1992;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 2.303,70, oltre accessori.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto- legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.