Sentenza 2 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2002, n. 17060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17060 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2002 |
Testo completo
se bre CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE o UFFICIO COPIE l Richiesta copia studio o REPUBBLICA ITALIANA C dal Sig.
3.6 per diritti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Zo Ate 2002 il 17060/0 IL CANCIALIEHORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento debito SEZIONE TERZA CIVILE azienda ceduta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magista ti R.G.N. 10844/99 esidente Dott. Vito i GIUSTINIA 13750/99 Dott. Francesco SABA NI Consigliere 38858 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere - 4560 Rep. Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 10/06/02 Rel. Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. DS sul ricorso proposto da: RI SPA (già STANDA), corrente in Milanotre Citper diritti 310 2-DIC. 2002 Basiglio (Mi), in persona dell'A.d. Dott. Renato IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. Corrada I presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TAZZOLI 6, BRIGUGLIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROMANO VACCARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
SOAFIM SRL GIA' SPENDIBENE 36 SRL NQ, DHARMA CANNELLA SRL;
2002 intimati 1331 e sul 2° ricorso n° 13750/99 proposto da: SMAFIN SRL, quale incorporante della CEDIS MIGLIARINI SPA a sua volta incorporante della SOAFIM srl già SPENDIBENE 36 SRL e SPENDIBENE 39 SRL e la DHARMA CANNELLA SRL già SPENDIBENE 38 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Benoit Lheureux, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PREFETTI 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ORESTANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO MASTANDREA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI SPA;
- intimata- ď avversO la sentenza n. 278/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I Civile, emessa il 15/12/98 e depositata il 02/02/99 (R.G. 525/97+529/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Antonio BRIGUGLIO;
uditi gli Avvocati Salvatore ORESTANO e Angelo MASTRANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'estinzione 2 per rinuncia del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 31.5.1990 la ST spa conveniva in giudizio davanti al Tribuna- le di Milano la Spendibene 38 srl e la Spendibene 39 srl, chiedendone la condanna quali acquirenti di due diversi punti di vendita precedentemente gestiti dalla Minus srl in forza di distinti contratti d'affiliazione commerciale con la ST, consensualmente risolti nel dicembre 1987- al pagamento del debito residuo per for- nitura merce. Per l'accertamento dell'iscrizione delle relative partite nei libri contabili obbligatori per der legge l'attrice chiedeva che fosse disposto l'ordine di esibizione alla Minus, terzo. Le convenute, costituitesi in giudizio, chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa la Minus srl e nel merito concludevano per il rigetto della domanda attrice. Chiedevano peraltro l'assunzione di una consu- lenza tecnica contabile per l'accertamento del debito. In sede di istruzione della causa si procedeva all'assunzione della consulenza tecnica;
oltre alla prima relazione, il consulente successivamente deposi- tava una nota integrativa (del 15.9.1992), in esito ad ordinanza del 14.4.1992 con la quale il G.I. aveva or- dinato alla società Minus in liquidazione l'esibizione 3 dei libri contabili ricompresi nel periodo per cui è causa. Con sentenza del 25.7.1996 il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio nonchè la domanda di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della società Minus, accoglieva le domande attrici e condan- nava le società convenute al pagamento dei rispettivi debiti, oltre interessi e rivalutazione. In merito si basava, per l'accertamento della risultanza del debito dalle scritture contabili obbligatorie della Minus, sulla seconda relazione del consulente. сиг Contro la sentenza proponeva appella la FI srl, già Spendibene 36 srl, quale incorporante della Spendi- bene 39 srl, chiedendo che si accertasse 1'insussistenza del debito e si condannasse l'appellata ST spa alla restituzione della somma pagata in ese- cuzione della sentenza, con gli accessori;
in subordine chiedeva l'accertamento che nulla era dovuto alla Stan- da a titolo di rivalutazione monetaria. Separato appel- lo era proposto dalla HA EL srl, quale incor- porante della Spendibene 38 srl, in cui formulava do- mande del tutto analoghe a quelle della prima appellan- te. Riunite le due cause, la Corte d'appello di Milano con sentenza del 2.2.1999, in riforma della decisione 4 proposte dalla di prime cure, rigettava le domande era stata data ST spa rilevando che nessuna prova in causa della registrazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie della società cedente Minus srl e non ricorreva pertanto il presupposto per l'affermazione della responsabilità delle due cessiona- rie di azienda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione sulla base di un unico articolato motivo la Eu- ridea (già ST) spa. Resiste con controricorso e ri- corso incidentale la SM srl, quale incorporante della CE Migliarini spa, a sua volta incorporante della FI srl già Spendibene 36 srl e Spendibene 39 srl e della HA EL srl già Spendibene 38 srl. Le parti hanno depositato inoltre memoria. La controri- corrente ha pure presentato note d'udienza. de MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente sono riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Passando all'esame del ricorso principale, la Euri- dea (già ST) spa, denunciando "nullità della sen- tenza E del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione della legge processuale (artt. 61-62, 194, 198, 116, 175 in combinato con l'art. 209. c.p.c." e "omessa, insufficiente e contraddittoria mo- 5 tivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", deduce: che nell'elaborato integrativo (depositato il 15.9.1992) il CTU, dando espressaemnte atto di quanto disposto dal G.I., riferi- va, sia pure sinteticaemnte, di avere visionato i do- cuemnti Minus [terzo cedente], di aver affettuato un riscont incrociato dei dati contabili, facendo espli- cito riferimento agli "inventari” Minus, alla luce dei quali si era evidenziata la sussistenza di un debito nei confronti della ST addirittura superiore a quello emergente dai libri contabili di quest'ultima, differenza successivamente "riconciliata" dai liquida- tori della Minus;
che, essendo dunque pacifico che il punto controverso inter partes era dato dal raffronto th tra i dati dele contabilità (obbligatoria) del credi- tore e i dati della contabilità del debitore originario [Minus], giustamente il giudice di prime cure aveva ri- tenuto -in esito all'indagine peritale susseguente all'ordine di "esibizione", dalla quale indagine emer- geva un risultato favorevole alle pretese del credito- re- acquisita la poBova dell'inserimento del debito nel- le scritture contabili della Minus, dando per scontato che il CTU avesse visionato i libri contabili;
che, in- spiegabilemnte, il giudice d'appello ha invece ritenuto di non poter riscontrare l'assolvimento dell'onere pro- 6 batorio, assumendo per "pacifico quel che non era, e cioè che le scritture contabli non fossero state "esibite al CTU" e che comunque il relativo contenuto non fosse stato acquisito al processo;
che ciò appalesa vieppiù la violazione del "principio di acquisizione delle prove", in base al quale le risultanze istrutto- rie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad ini- ziativa o ad istanza della quale si sono formate, con- corrono tutte, indistintamente, alla formazione del la consulenza disposta convincimento del giudice;
che nel corso del giudizio di primo grado ha in concreto assunto essa stessa natura di fonte oggettiva di prova, cosicchè l'esibizione avvenuta in sede di CTU ha CO- munque avuto luogo nel processo;
che, peraltro, la Cor- te d'appello, qualora avesse reputato insufficiente l'elaborato peritale quanto all'indicazione della fonte di riscontro contabile, in assenza del riferimento ex- pressis verbis al "libro giornale" o al "libro degli inventari", avrebbe potuto -e dovuto- richi mare il con- sulente per riche sta di chiarimenti, o disporre il rinnovo dell'indagine. Il motivo non può trovare accoglimento. Se è innegabile, infatti, che l'acquisizione delle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2560 C.C. potesse avvenire anche tramite il CTU, è peraltro 7 certo (0 "pacifico") come rilevato dalla Corte d'appello con accertamento di fatto [e altro rimedio del resto sarebbe stato attuabile se così non fosse stato] che "i libri contabili ricompresi nel periodo in cui è causa" della cedente Minus srl non sono mai stati depositati, né le loro risultanze sono state rese note acquisendosi al processo. Parte ricorrente tuttavia assume -configurando la violazione del principio di acquisizione delle prove per non avere la decisione impugnata correttamente va- - che "il CTU, dando lutato le risultanze istruttorie espressamente atto di quanto disposto dal G.I. [il qua- le aveva ordinato alla Minus di esibire al consulente d'ufficio le scritture contabili], riferiva, sia pure sinteticamente, di avere visionato i documenti Minus, di avere effettuato un riscontro incrociato de atti contabili, facendo esplicito riferimento agli "inventari” Minus, alla luce dei quali si era eviden- ten ziata la sussistenza di un debito nei confronti della Stand addirittura superiore a quanto emergente dai li- bri contabili di quest'ultima ...". Contrariamente però a quanto assume la ricorrente società EA (già ST), lo svolgimento argomenta- tivo della impugnata sentenza evidenzia che la integra- zione di consulenza 15.9.1992 non contiene alcun ele- 8 mento che consenta di ritenere adempiuto l'onere proba- torio che incombeva a carico della ST spa, ora Eu- ridea spa (circa la registrazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie della società cedente Minus), giacchè il solo riferimento a libri contabili obbligatori ivi contenuto è costituito dall'affermazione che "sembra che in epoca successiva alla data del 31.12.1987 i liquidatori della Minus ab- biano riconciliato [una] differenza [cioè di un debito di L. 11.254.914 in più di quanto indicato in perizia] con le risultanze contabili della ST, come confer- mano gli inventari successivi". E,, dunque, quand' anche si volesse ritenere che l'esibizione delle scritture gen contabili obbligatorie abbia avuto luogo in sede di CTU, questa -come si fa rilevare da parte resistente- ha in ogni caso avuto per oggetto solo ed esclusivamen- te le risultanze dei libri inventari relativi non già al periodo controverso bensì agli esercizi successi- vi". La Corte, d'altronde, con incensurabile valutazione di merito, ha rilevato altresì -avendo il consulente affermato, con riferimento all'integrazione di perizia 15.9.1992, che l'esame di documenti Minus- "non meglio precisati"- ha consentito di verificare che i valori della sua precedente relazione sono tutti corretti, ag- 9 ✅ giungendo che vi³ anzi indicato, al 31.12.1987, un debi- to verso la ST di L. 516.737.530, cioè di L. 11.254.914 in più di quanto indicato in perizia- che, sebbene non sia precisato quale sia il documento in da- ta 31.12.1987, se si trattasse del libro degli inventa- ri la giacenza di merce in magazzino non potrebbe ba- stare da sola a supplire alla carenza di registrazione sul libro giornale ai fini della prova del debito;
e se, come sembra più probabile, si tratta del bilancio questo, traendo la sua validità dalla conformità con le scritture contabili, non può sostituirsi ad esse nella verificazione della fattispecie dell'art. 2560 cpv c.c. ? Ritenendo pertanto la Corte che comunque tali docu- menti non potevano costituire elementi sostitutivi per la verificazione della fattispecie ex art. 2560 C.C., ne discende, logicamente, che l'apprezzamento del giu- dice di merito d'appello in ordine alla opportunità di procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica alla richiesta di chiarimenti o specificazioni consegue all'esercizio di un potere discrezionale, che nella specie il detto giudice ha ritenuto non essere il caso di esercitare e che, per questo, non si presta a censu- ra in sede di legittimità. In realtà la Corte territoriale, con argomentazioni che risultano sostenute da congrua motivazione, ha de- 10 ciso la controversia nel rispetto del principio dispo- sitivo, precisando che l'onere della prova gravava in- teramente sulla parte attrice nonché rilevando che al- la mancata esibizione -ancorchè tramite il CTU- dei li- bri contabili ricompresi nel periodo per cui è causa non si poteva porre rimedio -come erroneamente si tentato di fare attraverso indagini personali del con- sulente tecnico d'ufficio su materiale non acquisito al processo. Il ricorso della EA (già ST) va dunque ri- gettato. Quanto, a sua volta, al ricorso incidentale della SM (per non essere stata esaminata in motivazione, e quindi omessa ogni statuizione in ordine alla svolta domanda di restituzione), deve essere dichiarata cessa- ta la relativa materia del contendere, avendo la stessa c.p.c. fy V378 società dedotto, con la memoria ex art. e all'udienza di discussione, senza opposizione di con- troparte, l'avvenuta restituzione, da parte della SO- cietà EA, degli importi corrisposti alla ST in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Compensate vengono le spese del giudizio di Cassa- zione per giusti motivi.
P.Q.M.
11 La Corte riunisce ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara la cessazione della materia del contendere per il ricorso incidentale. Compensa le spe- se del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 10.6.2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Jonar Calation Mofientimine's CEALIIL CANCELLIERE C Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 2 DIC/2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 1095 129.11 ибот 30,99 160, 10 25 FEB 7003 8170 003 12