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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1535/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
nel procedimento ai sensi dell'art 473 bis.29 c.p.c., proposto da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ghezzano (PI), SGT PISA, Via Calcesana n. 13, presso lo studio dell'avv. ROBERTA
ROSSETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
Lari, via della Repubblica n. 24;
- resistente contumace
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Pisa ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[…] Revocare il contributo di mantenimento nei confronti del figlio
e revoca corresponsione delle spese straordinarie al 50% ; in subordine Persona_1
corresponsione diretta al figlio - Riduzione contributo mantenimento Persona_1
1 figlia ad € 100,00 oltre la corresponsione del 50% delle spese Per_2 straordinarie.”.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto in sintesi: - la sopravvenuta diminuzione del proprio reddito da lavoro dipendente, con contratto in scadenza a giugno 2024; - la nascita del in data 3.10.2017, da altra relazione;
- Persona_3 di essere l'unico percettore di reddito nel nuovo nucleo familiare;
- di avere concluso un finanziamento con rata mensile pari a 361,00 euro;
- che il figlio maggiorenne
è divenuto economicamente autosufficiente, si è laureato in data 25.2.2024 Per_1
e successivamente si è trasferito a vivere in Spagna;
- che, invece, la situazione reddituale della controparte è perlomeno rimasta immutata, continuando la ex coniuge a lavorare come dipendente della Regione Toscana.
Per tali ragioni, il ricorrente – premesso che il Tribunale di Pisa con sentenza n.
663/2018 (RG n. 5208/2017), pubblicata in data 27.6.2018, con cui è stato disposto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con ha CP_1 posto a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori
(nato il [...]) ed (nata il [...]) l'importo di euro 400,00 Per_1 Per_2
(200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie – ha domandato l'eliminazione di detto obbligo con riguardo al figlio e la diminuzione Per_1
dell'assegno mensile relativo alla figlia Per_2
pure a fronte della rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione udienza all'indirizzo di residenza risultante dal certificato prodotto dall'avv.
ROSSETTO, non si è costituita. Ne è stata pertanto dichiarata la contumacia (udienza del 9.10.2024).
La causa è stata istruita per tabulas e mediante richiesta di informazioni all'INPS e all'Agenzia delle Entrate in merito alla condizione reddituale, economica e lavorativa della convenuta.
Pervenute le informazioni richieste, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito del deposito di note conclusive da parte della difesa ricorrente.
*****
2 1. Le domande di modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento dei figli d contenute nella sentenza del Tribunale di Pisa n. Persona_1 Per_2
663/2018 (RG n. 5208/2017), pubblicata in data 27.6.2018, sono solo in parte fondate e vanno pertanto accolte nei termini che seguono.
2. Come noto, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, disciplinati in sede di divorzio, il legislatore legittima ciascun genitore a chiedere in ogni tempo la revisione delle statuizioni adottate dal giudice, purché ne sia sorta la necessità in ragione di fatti sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame al momento della precedente statuizione giudiziale.
Ne deriva, sul versante processuale, che incombe al genitore ricorrente l'onere di provare che medio tempore siano intervenute vicende tali da determinare la necessità di modifiche del regime precedente, per adeguare la nuova regolamentazione allo stato di fatto determinato dalle sopravvenienze realizzatesi.
3. Nella fattispecie, le uniche circostanze dimostrate dalla difesa ricorrente attengono alla diminuzione del reddito percepito da da attività lavorativa Parte_1
dipendente, nonché la sopravvenuta conclusione di un contratto di finanziamento con obbligo di versare una rata mensile dell'importo di euro 361,00.
3.1. Con riguardo al primo profilo, a fronte di una retribuzione annua pari ad euro
23.000 nell'anno 2017 (anno in cui è stato incardinato il giudizio per divorzio, concluso poi con sopravvenuto accordo tra le parti), il reddito dichiarato per l'anno 2021 (in cui era in corso il rapporto di lavoro alle dipendenze della è Controparte_2 pari ad euro 10.155,00 (all. 11 al ricorso), mentre nell'anno 2022 è pari a complessivi euro 10.918,76, risultanti da quanto percepito per l'attività prestata presso la
[...]
sino al 21.5.2022 e presso il Controparte_2 Parte_2
dal 22.10.2022 al 31.12.2022 (all. 5 al ricorso).
[...]
3.2. Con riguardo al secondo profilo, dall'all. 7 al ricorso si ricava l'esistenza del rapporto di finanziamento e l'ammontare delle singole rate, per un totale mensile pari a 361,00 euro.
3.3. Si deve aggiungere che dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte, la retribuzione mensile per l'attività svolta nel 2024 alle dipendenze della Controparte_3
[...
[...] [
(dal 18.4.2024) ammonta ad euro 1.300 e che il rapporto da ultimo
[...] menzionato è in scadenza al 31.12.2024, all'esito della prima proroga sino al 18.6.2024
(all. 4 al ricorso).
4. Non può invece essere ritenuta sopravvenienza rilevante ai fini del decidere la nascita di un altro figlio, da altra relazione, in data 3.10.2017. Persona_3
Si tratta, a ben vedere, di una circostanza di fatto già nota all'epoca in cui le parti hanno raggiunto l'accordo in pendenza di giudizio per il divorzio, datato nei primissimi mesi del 2018, e quindi irrilevante ai fini della modifica delle condizioni dell'accordo dalle stesse indicato all'epoca.
5. Il ricorrente ha altresì allegato che il figlio , nelle more divenuto Per_1
maggiorenne, si è laureato in data 25.2.2024 e successivamente si è trasferito a vivere all'estero. Tali allegazioni circostanziate, seppure supportate unicamente da copia di messaggi Whatsapp intercorse tra il ricorrente e il figlio, non sono state tuttavia confutate dalla resistente la quale, scegliendo di non costituirsi, ha rinunciato implicitamente ad ogni contestazione o difesa sul punto.
Tanto basta all'accoglimento della domanda concernente l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, e le spese straordinarie sostenute nel suo interesse, atteso che
è prossimo al compimento del venticinquesimo anno di età e vive all'estero Per_1
(in Spagna).
6. Non sussistono invece i presupposti giuridici e fattuali per l'accoglimento della domanda di riduzione del contributo al mantenimento e di contributo alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore Per_2
La minore, infatti, ha da poco compiuto 13 anni e l'imminente inizio dell'adolescenza determina, come noto, un aumento delle esigenze legate alla socialità e agli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi;
peraltro, l'importo di euro 200,00, stabilito concordemente dalle parti in sede di divorzio, appare tutt'oggi congruo anche alla luce delle attuali condizioni economiche e reddituali del padre, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la stabilità economica di cui gode la resistente contumace (impiegata a tempo indeterminato presso la Regione Toscana, con reddito annuo per il 2023 che supera i 30.000 euro).
4 In proposito, si deve infatti rammentare che la disparità reddituale tra gli ex coniugi nei rapporti con la prole rileva unicamente allorquando il figlio minore, abituato a godere di un tenore di vita elevato nel periodo trascorso con uno dei genitori, possa subire un pregiudizio dal più basso tenore di vita goduto nel tempo trascorso con l'altro genitore;
nella specie detta circostanza, neppure allegata dalla difesa ricorrente, non è supportata da alcun elemento di prova.
Ne discende il rigetto del ricorso in parte qua, con riferimento tanto all'assegno di mantenimento ordinario, quanto alle spese straordinarie nell'interesse di Per_2
correttamente poste per il 50% in capo a ciascuno dei genitori.
[...]
7. L'accoglimento, solo parziale, del ricorso (limitatamente ad una delle due domande avanzate) e la natura delle questioni giuridiche trattate giustificano la decisione che le spese e i compensi di lite restino in capo alla parte ricorrente, che le ha sostenute.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso e, quindi, in parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Pisa n. 663/2018 (RG n. 5208/2017) pubblicata in data 27.6.2018, dispone
l'eliminazione del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne ella misura di euro 200,00 al mese e l'obbligo, in capo al ricorrente, Persona_1 di versare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
rigetta la domanda di modifica e di diminuzione del contributo al mantenimento e alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore con conseguente Per_2
conferma delle statuizioni sul punto;
dispone che le spese e i compensi di lite del presente giudizio restino in capo alla difesa ricorrente che le ha sostenute.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa, in data 2.12.2024
La Presidente dott.ssa Santa Spina
5
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
nel procedimento ai sensi dell'art 473 bis.29 c.p.c., proposto da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ghezzano (PI), SGT PISA, Via Calcesana n. 13, presso lo studio dell'avv. ROBERTA
ROSSETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
Lari, via della Repubblica n. 24;
- resistente contumace
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Pisa ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[…] Revocare il contributo di mantenimento nei confronti del figlio
e revoca corresponsione delle spese straordinarie al 50% ; in subordine Persona_1
corresponsione diretta al figlio - Riduzione contributo mantenimento Persona_1
1 figlia ad € 100,00 oltre la corresponsione del 50% delle spese Per_2 straordinarie.”.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto in sintesi: - la sopravvenuta diminuzione del proprio reddito da lavoro dipendente, con contratto in scadenza a giugno 2024; - la nascita del in data 3.10.2017, da altra relazione;
- Persona_3 di essere l'unico percettore di reddito nel nuovo nucleo familiare;
- di avere concluso un finanziamento con rata mensile pari a 361,00 euro;
- che il figlio maggiorenne
è divenuto economicamente autosufficiente, si è laureato in data 25.2.2024 Per_1
e successivamente si è trasferito a vivere in Spagna;
- che, invece, la situazione reddituale della controparte è perlomeno rimasta immutata, continuando la ex coniuge a lavorare come dipendente della Regione Toscana.
Per tali ragioni, il ricorrente – premesso che il Tribunale di Pisa con sentenza n.
663/2018 (RG n. 5208/2017), pubblicata in data 27.6.2018, con cui è stato disposto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con ha CP_1 posto a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori
(nato il [...]) ed (nata il [...]) l'importo di euro 400,00 Per_1 Per_2
(200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie – ha domandato l'eliminazione di detto obbligo con riguardo al figlio e la diminuzione Per_1
dell'assegno mensile relativo alla figlia Per_2
pure a fronte della rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione udienza all'indirizzo di residenza risultante dal certificato prodotto dall'avv.
ROSSETTO, non si è costituita. Ne è stata pertanto dichiarata la contumacia (udienza del 9.10.2024).
La causa è stata istruita per tabulas e mediante richiesta di informazioni all'INPS e all'Agenzia delle Entrate in merito alla condizione reddituale, economica e lavorativa della convenuta.
Pervenute le informazioni richieste, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito del deposito di note conclusive da parte della difesa ricorrente.
*****
2 1. Le domande di modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento dei figli d contenute nella sentenza del Tribunale di Pisa n. Persona_1 Per_2
663/2018 (RG n. 5208/2017), pubblicata in data 27.6.2018, sono solo in parte fondate e vanno pertanto accolte nei termini che seguono.
2. Come noto, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, disciplinati in sede di divorzio, il legislatore legittima ciascun genitore a chiedere in ogni tempo la revisione delle statuizioni adottate dal giudice, purché ne sia sorta la necessità in ragione di fatti sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame al momento della precedente statuizione giudiziale.
Ne deriva, sul versante processuale, che incombe al genitore ricorrente l'onere di provare che medio tempore siano intervenute vicende tali da determinare la necessità di modifiche del regime precedente, per adeguare la nuova regolamentazione allo stato di fatto determinato dalle sopravvenienze realizzatesi.
3. Nella fattispecie, le uniche circostanze dimostrate dalla difesa ricorrente attengono alla diminuzione del reddito percepito da da attività lavorativa Parte_1
dipendente, nonché la sopravvenuta conclusione di un contratto di finanziamento con obbligo di versare una rata mensile dell'importo di euro 361,00.
3.1. Con riguardo al primo profilo, a fronte di una retribuzione annua pari ad euro
23.000 nell'anno 2017 (anno in cui è stato incardinato il giudizio per divorzio, concluso poi con sopravvenuto accordo tra le parti), il reddito dichiarato per l'anno 2021 (in cui era in corso il rapporto di lavoro alle dipendenze della è Controparte_2 pari ad euro 10.155,00 (all. 11 al ricorso), mentre nell'anno 2022 è pari a complessivi euro 10.918,76, risultanti da quanto percepito per l'attività prestata presso la
[...]
sino al 21.5.2022 e presso il Controparte_2 Parte_2
dal 22.10.2022 al 31.12.2022 (all. 5 al ricorso).
[...]
3.2. Con riguardo al secondo profilo, dall'all. 7 al ricorso si ricava l'esistenza del rapporto di finanziamento e l'ammontare delle singole rate, per un totale mensile pari a 361,00 euro.
3.3. Si deve aggiungere che dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte, la retribuzione mensile per l'attività svolta nel 2024 alle dipendenze della Controparte_3
[...
[...] [
(dal 18.4.2024) ammonta ad euro 1.300 e che il rapporto da ultimo
[...] menzionato è in scadenza al 31.12.2024, all'esito della prima proroga sino al 18.6.2024
(all. 4 al ricorso).
4. Non può invece essere ritenuta sopravvenienza rilevante ai fini del decidere la nascita di un altro figlio, da altra relazione, in data 3.10.2017. Persona_3
Si tratta, a ben vedere, di una circostanza di fatto già nota all'epoca in cui le parti hanno raggiunto l'accordo in pendenza di giudizio per il divorzio, datato nei primissimi mesi del 2018, e quindi irrilevante ai fini della modifica delle condizioni dell'accordo dalle stesse indicato all'epoca.
5. Il ricorrente ha altresì allegato che il figlio , nelle more divenuto Per_1
maggiorenne, si è laureato in data 25.2.2024 e successivamente si è trasferito a vivere all'estero. Tali allegazioni circostanziate, seppure supportate unicamente da copia di messaggi Whatsapp intercorse tra il ricorrente e il figlio, non sono state tuttavia confutate dalla resistente la quale, scegliendo di non costituirsi, ha rinunciato implicitamente ad ogni contestazione o difesa sul punto.
Tanto basta all'accoglimento della domanda concernente l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, e le spese straordinarie sostenute nel suo interesse, atteso che
è prossimo al compimento del venticinquesimo anno di età e vive all'estero Per_1
(in Spagna).
6. Non sussistono invece i presupposti giuridici e fattuali per l'accoglimento della domanda di riduzione del contributo al mantenimento e di contributo alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore Per_2
La minore, infatti, ha da poco compiuto 13 anni e l'imminente inizio dell'adolescenza determina, come noto, un aumento delle esigenze legate alla socialità e agli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi;
peraltro, l'importo di euro 200,00, stabilito concordemente dalle parti in sede di divorzio, appare tutt'oggi congruo anche alla luce delle attuali condizioni economiche e reddituali del padre, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la stabilità economica di cui gode la resistente contumace (impiegata a tempo indeterminato presso la Regione Toscana, con reddito annuo per il 2023 che supera i 30.000 euro).
4 In proposito, si deve infatti rammentare che la disparità reddituale tra gli ex coniugi nei rapporti con la prole rileva unicamente allorquando il figlio minore, abituato a godere di un tenore di vita elevato nel periodo trascorso con uno dei genitori, possa subire un pregiudizio dal più basso tenore di vita goduto nel tempo trascorso con l'altro genitore;
nella specie detta circostanza, neppure allegata dalla difesa ricorrente, non è supportata da alcun elemento di prova.
Ne discende il rigetto del ricorso in parte qua, con riferimento tanto all'assegno di mantenimento ordinario, quanto alle spese straordinarie nell'interesse di Per_2
correttamente poste per il 50% in capo a ciascuno dei genitori.
[...]
7. L'accoglimento, solo parziale, del ricorso (limitatamente ad una delle due domande avanzate) e la natura delle questioni giuridiche trattate giustificano la decisione che le spese e i compensi di lite restino in capo alla parte ricorrente, che le ha sostenute.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso e, quindi, in parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Pisa n. 663/2018 (RG n. 5208/2017) pubblicata in data 27.6.2018, dispone
l'eliminazione del contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne ella misura di euro 200,00 al mese e l'obbligo, in capo al ricorrente, Persona_1 di versare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
rigetta la domanda di modifica e di diminuzione del contributo al mantenimento e alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore con conseguente Per_2
conferma delle statuizioni sul punto;
dispone che le spese e i compensi di lite del presente giudizio restino in capo alla difesa ricorrente che le ha sostenute.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa, in data 2.12.2024
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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