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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 6.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3374/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Lucia Casaburo, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Anna CP_1
Oliva, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di invalidità civile (100%) nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92, a far data dalla visita di revisione amministrativa del 20.10.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
La domanda è infondata e va rigettata nel merito.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico del sig. In particolare, Pt_1
l'opponente, riterrebbe errate le conclusioni a cui è giunto il ctu in atp per non aver valutato le patologie a carico dell'apparato osteo-articolare e la sindrome depressiva.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 24.10.2023 ha Persona_1 riferito di un soggetto in buone condizioni clinico-generali, lucido e ben orientato nel tempo e nello spazio. Il ctu ha, altresì, riscontrato una deambulazione autonoma e l'assenza di limitazioni significative a carico delle articolazioni esplorate. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, ha formulato la seguente diagnosi: «risulta che l'esaminando signor è Parte_1 affetto dai seguenti, fondamentali processi morbosi: • Obesità III grado (BMI = 46). • Mesotelioma peritoneale papillare ben differenziato trattato con immunoterapia».
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha esaminato nel dettaglio ciascuna delle patologie riscontrate, attribuendo a ciascuna di essere una percentuale invalidante.
Orbene, per quanto riguarda la patologia tumorale il dott. ha Persona_1 osservato che: «nel caso in esame, la neoplasia interessa il peritoneo, membrana sierosa che riveste la cavità addominale e pelvica.
Va precisato che nella valutazione medico-legale in caso di neoplasia, il criterio statistico e della compromissione funzionale sono importanti, ma ancora più importante rimane il criterio del buon senso medico-legale.
A livello operativo, un'invalidità del 100% può essere riconosciuta inizialmente a quelle neoplasie per le quali, secondo i dati della letteratura internazionale, vi è la certezza o la probabilità dell'evento sfavorevole sia in termini di prognosi quoad valetitudinem (peggioramento dell'efficienza psico-fisica) che quoad vitam.
Se dopo un tempo ragionevole non vi è una terapia ormonale o radioterapica o peggio ancora chemioterapica, se le indagini strumentali (PET, ecografia, ecc.) non mostrano più segni di recrudescenza, se clinicamente le condizioni specifiche e generali appaiono buone, se in sintesi la situazione viene documentata come in un follow up negativo per neoplasia in atto, appare equo ridurre la percentuale di invalidità massima concessa.
2 Seguendo questo ragionamento, appare equa la valutazione della
Commissione Medica di Nola a seguito della visita di revisione del CP_1
20.10.2022, che a distanza di 8 anni dalla diagnosi di mesotelioma peritoneale, riconosceva alla malattia neoplastica una percentuale pari al 70%, secondo i riferimenti tabellari alla voce – codice 9323.
Infatti, la prognosi della malattia neoplastica è nettamente migliorata, non richiedendo alcun trattamento, se non sorveglianza clinica per rilevare tempestivamente un'eventuale recidiva locale o metastasi a distanza». Passando, poi, all'obesità (malattia complessa dovuta ad un intreccio di fattori genetici, ambientali e individuali con conseguente alterazione del bilancio energetico ed accumulo eccessivo di tessuto adiposo nell'organismo), il ctu ha ricordato che: «tale minorazione non è espressamente contemplata dalla
Tabella indicativa delle percentuali di invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992.
Nel caso in discussione, si tratta di valutare un'obesità grave o patologica, essendo il BMI calcolato (Body Mass Index) uguale a 46.
Avuto riguardo a quanto previsto nella Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102, a tale minorazione può essere riconosciuto un tasso di invalidità compreso tra 31 e 40% (obesità grave con BMI = o > 40)».
Ciò posto, il ctu ha così concluso: «tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e sulla scorta della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, proponiamo di riconoscere l'esaminando invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% (ottanta per cento), fin dalla data della visita di revisione del 20.10.2022».
Orbene, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa, e più grave, valutazione del complesso patologico del sig. Pt_1
In particolare, venendo alle specifiche censure, si osserva quanto segue.
Relativamente alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, la parte fonda l'opposizione su un unico certificato (cfr. Rx colonna lombo-sacrale del 5.4.2022) recante come diagnosi “spondilosi diffusa”. Al riguardo va rilevato che trattasi di un certificato risalente ad un'epoca precedente anche all'iscrizione del ricorso per atp, già valutato dal ctu e non ritenuto utile ai fini del riconoscimento del requisito richiesto.
D'altro canto, il ctu non ha riscontrato rilevanti compromissioni rispetto all'apparato osteoarticolare, come si evince dall'esame obiettivo: «rachide in asse, assenza di contrattura antalgica paravertebrale. Articolarità del tratto cervicale nella norma, limitata ai gradi estremi quella lombare. Lasegue negativo bilateralmente. Assenza di asimmetria dei cingoli scapolari. Funzione di presa e di pinza delle mani nella norma. Assenza di evidenti dismetrie tra i due arti inferiori. Normale tono muscolare. Nella norma le escursioni delle
3 coxofemorali, riferita dolente ma non limitata la flesso-estensione delle ginocchia. Cambi posturali e deambulazione nella norma».
L'obesità grave, con indice bmi superiore a 40%, come rilevato dal ctu, non è contemplata dalle note tabelle per il calcolo dell'invalidità civile, dovendois ricorrere alla classificazione internazionale ICD9 (l'obesità con BMI ≥ 40 corrisponde alla classe 3 della BMI Classification della Word Health
Organization (WHO), codice 278.01 OBESITA' GRAVE CON BMI ≥ 40, compreso tra 31% e 40%, così come riscontrato dal consulente).
Quanto, poi, alla lamentata sindrome depressiva si osserva che le affezioni coinvolgenti la sfera psichica, per la loro estrema variabilità e soggettività in un ambito in cui intervengono valenze a carattere economico, vanno provate mediante esibizione di attestati relativi a percorsi diagnostici, clinici e trattamentali che corroborino quanto la parte afferma al colloquio clinico e alla raccolta anamnestica. In altre parole, occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta agli atti, limitandosi la parte a riferire di una compromessa condizione neuropsichiatrica, senza allegare alcun certificato da cui poter evincere la patologia.
Sicché, in definitiva, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Per tali ragioni si ritiene, in conclusione, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. . Parte_1
Va dunque confermata la valutazione del ctu, per il quale il ricorrente risulta invalido nella misura dell'80%. L'opposizione va dunque rigettata.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. depositata del giudizio atp rg n. 2229/2023. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Si comunichi
Nola, 6.2.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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