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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
6370/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 18/06/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6370/2024 R.G.L. promosso
DA nato a [...] il [...] ed ivi residente , via Delle Gemme 64 Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pappalardo come da procura in C.F._1 atti , domiciliato presso il suo studio in NI via Tripolitania 26 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_2
, con Sede in NI via Santa Maria La Grande 5, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Filippa Morina , Direttore U.O.C. Servizio Legale, come da procura in atti depositata unitamente ad atto di delibera, domiciliato presso Via Santa Maria La Grande 5 ( CT) presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
Ogg: Benefici per i disabili gravissimi ex D.P.R. n. 589del 31/08/2018; D.A. n. 1137GAB del
23/10/2018- Circolare Assessorato Regionale Della Salute n. 21 del 03/12/2018.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2024 parte ricorrente richiamava la propria condizione clinica caratterizzata da grave handicap fisico e che nel 2022 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore , veniva altresì riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con il godimento dei benefici di legge, confermati dai successivi verbali di revisione che in atti produceva . Dalla documentazione sanitaria che allegava , emergeva la diagnosi di “ Paraplegia completa T4 ASIA A, Dolore Neuropatico. Ipertensione arteriosa, lesione Toraco-polmonare SN.
Frattura costale”. Con autonomie Generali fortemente compromesse sia nell'espletamento delle attività quotidiane che di gestione personale ed ambientale.
Tale quadro clinico complesso , non suscettibile di miglioramento , faceva sorgere , secondo la posizione del ricorrente , il proprio diritto a beneficiare anche dei sussidi stanziati in favore dei disabili gravissimi da fondi regionali, secondo le disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 589 del 31/08/2018.
Pertanto il ricorrente odierno inoltrava in data 15 marzo 2023 istanza per accesso ai benefici economici in favore delle persone affette da disabilità gravissima, a seguito di Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di cui all'art. 3 D.M. 29/09/2016, poi modificato dal D.A. n. 126 del
13/11/2018, coerentemente con la Circolare Assessorato Regionale della Salute n. 21 del 31/12/2018.
L' non riconosceva al ricorrente odierno lo status di disabile gravissimo. CP_3
Quest'ultimo provvedeva a presentare ricorso amministrativo in data 08.04.2024 ma non riceveva alcuna comunicazione riguardo l'esito del ricorso proposto.
Pertanto agiva in giudizio affinché fosse riconosciuto il proprio stato di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 D.M.26/09/2016 a far tempo dal 15 marzo 2023 ( data di presentazione della domanda in via amministrativa ) o dalla data che il Tribunale avrebbe accertato giudizialmente.
Chiedeva che il Tribunale accertasse la sussistenza del diritto in capo al ricorrente di accedere e fruire dei benefici di cui al D.P.R. S. n. 589 del 31/08/2018 , con condanna dell' al CP_3 pagamento dei benefici previsti dalla normativa richiamata, con vittoria di spese di giudizio . Cont Il Tribunale fissava udienza di discussione con termine per notifica alla resistente odierna del ricorso e del decreto di fissazione di udienza , in data 06/11/2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
con propria memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità in quanto carente di prova e degli elementi clinici , supportati da documentazione medica idonea, tali da giustificare la richiesta di consulenza medica .
In via subordinata si richiedeva che il ricorrente fosse dichiarato quale disabile gravissimo e non anche titolare del diritto a percepire i benefici economici e possessore dei requisiti socio economici Cont che l' avrebbe dovuto accertare in capo al ricorrente medesimo, ai sensi del DPRS 545/2017 e ss. mm. ii. e della Circolare n. 17/2018 dell'Assessorato Regionale alla Salute.
Il Tribunale in data 16/12/2024 nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio per provvedere alla visita del ricorrente al fine di riscontrare i requisiti sanitari tali da potere essere qualificato disabile gravissimo . Il Consulente Tecnico depositava in giudizio relazione di perizia medica, rispondendo ai quesiti posti dal giudice al momento di conferimento incarico ed alle osservazioni della parte ricorrente attraverso il proprio difensore. Successivamente il data 29/04/2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione alla udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato, all'esito di camera di consiglio la causa viene definita con il presente provvedimento, reso ex art. 429 c.p.c., con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie finalizzate al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in quanto generica e fondata essenzialmente sulla medesima documentazione medica già valutata dal consulente tecnico d'ufficio , non risultando in atti alcun elemento nuovo rispetto la patologia e lo stato clinico già ampiamente valutato . Pertanto la nuova consulenza tecnica avrebbe solo carattere esplorativo e non aggiungerebbe nulla di nuovo rispetto gli elementi già valutati e depositati in giudizio .
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CT Dott. , elaborato che Persona_1 qui deve intendersi integralmente richiamato ed al quale ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente di rilevare che, pur essendo il ricorrente affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CT ed analiticamente specificate , non è da riconoscere fra quei soggetti affetti dalle patologie previste dal D.M. 26 settembre 2016.
Già in risposta alle osservazioni presentate dal procuratore del ricorrente , il Consulente Tecnico ha avuto premura di specificare, come detto nella bozza di perizia comunicata alle parti , per ottenere il
riconoscimento dello status di” disabile gravissimo”, non è sufficiente essere in possesso
dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave articolo 3 comma 3 della legge
104/1992. Ma le patologie sofferte devono rientrare nell'elenco infermità previste dall'art. 3 D.M.
26 settembre 2016. Il consulente tecnico conclude , dopo avere sviluppato le considerazioni medico legali, esame documentazione sanitaria ed esame degli atti prodotti , nonché l'esame peritale sulla persona del ricorrente odierno, specificando : Tra le patologie che interessano il rachide “sono
annoverate tutte le lesioni del tratto cervicale “ persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi
natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di
grado A o B”,GRADO A : anestesia completa sottolesionale, compresi i metameri sacrali
accompagnata da un deficit motorio completo sottolesionale. Grado B : conservazione sensitiva,
anche metameri sacrali, ma con assenza di controllo motorio. Il ricorrente presenta una lesione completa del metamero T4( quarta vertebra dorsale o toracica) , pertanto non rientra tra le patologie
previste dal D.M.26 settembre 2016”.
Sotto tale ultimo aspetto la perizia medico legale redatta dal Consulente tecnico nominato , onferma
Cont quanto aveva valutato all'esito della visita medica. Il Giudice condivide le conclusioni di tale accertamento peritale essendo gli aspetti logico scientifici supportati da un idoneo apparato motivazionale, fondato su accertamenti medico legali e sulla documentazione sanitaria già versata in atti, immune da vizi logici e tenuto conto delle esaustive controdeduzioni alle contestazioni della parte ricorrente , la domanda non può trovare accoglimento .
Quanto alle spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. 269/2003, attesa l'ammissione del ricorrente al Gratuito Patrocinio. Le spese di
Cont consulenza tecnica in favore del C.T.U., come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI , ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 02/07/2024 da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante , disattesa ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione così provvede :
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti;
Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento di spese di consulenza CP_3
tecnica in favore del CT , liquidate come da separato provvedimento.
NI , 18/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 18/06/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6370/2024 R.G.L. promosso
DA nato a [...] il [...] ed ivi residente , via Delle Gemme 64 Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pappalardo come da procura in C.F._1 atti , domiciliato presso il suo studio in NI via Tripolitania 26 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_2
, con Sede in NI via Santa Maria La Grande 5, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Filippa Morina , Direttore U.O.C. Servizio Legale, come da procura in atti depositata unitamente ad atto di delibera, domiciliato presso Via Santa Maria La Grande 5 ( CT) presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
Ogg: Benefici per i disabili gravissimi ex D.P.R. n. 589del 31/08/2018; D.A. n. 1137GAB del
23/10/2018- Circolare Assessorato Regionale Della Salute n. 21 del 03/12/2018.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2024 parte ricorrente richiamava la propria condizione clinica caratterizzata da grave handicap fisico e che nel 2022 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore , veniva altresì riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con il godimento dei benefici di legge, confermati dai successivi verbali di revisione che in atti produceva . Dalla documentazione sanitaria che allegava , emergeva la diagnosi di “ Paraplegia completa T4 ASIA A, Dolore Neuropatico. Ipertensione arteriosa, lesione Toraco-polmonare SN.
Frattura costale”. Con autonomie Generali fortemente compromesse sia nell'espletamento delle attività quotidiane che di gestione personale ed ambientale.
Tale quadro clinico complesso , non suscettibile di miglioramento , faceva sorgere , secondo la posizione del ricorrente , il proprio diritto a beneficiare anche dei sussidi stanziati in favore dei disabili gravissimi da fondi regionali, secondo le disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 589 del 31/08/2018.
Pertanto il ricorrente odierno inoltrava in data 15 marzo 2023 istanza per accesso ai benefici economici in favore delle persone affette da disabilità gravissima, a seguito di Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di cui all'art. 3 D.M. 29/09/2016, poi modificato dal D.A. n. 126 del
13/11/2018, coerentemente con la Circolare Assessorato Regionale della Salute n. 21 del 31/12/2018.
L' non riconosceva al ricorrente odierno lo status di disabile gravissimo. CP_3
Quest'ultimo provvedeva a presentare ricorso amministrativo in data 08.04.2024 ma non riceveva alcuna comunicazione riguardo l'esito del ricorso proposto.
Pertanto agiva in giudizio affinché fosse riconosciuto il proprio stato di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 D.M.26/09/2016 a far tempo dal 15 marzo 2023 ( data di presentazione della domanda in via amministrativa ) o dalla data che il Tribunale avrebbe accertato giudizialmente.
Chiedeva che il Tribunale accertasse la sussistenza del diritto in capo al ricorrente di accedere e fruire dei benefici di cui al D.P.R. S. n. 589 del 31/08/2018 , con condanna dell' al CP_3 pagamento dei benefici previsti dalla normativa richiamata, con vittoria di spese di giudizio . Cont Il Tribunale fissava udienza di discussione con termine per notifica alla resistente odierna del ricorso e del decreto di fissazione di udienza , in data 06/11/2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
con propria memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità in quanto carente di prova e degli elementi clinici , supportati da documentazione medica idonea, tali da giustificare la richiesta di consulenza medica .
In via subordinata si richiedeva che il ricorrente fosse dichiarato quale disabile gravissimo e non anche titolare del diritto a percepire i benefici economici e possessore dei requisiti socio economici Cont che l' avrebbe dovuto accertare in capo al ricorrente medesimo, ai sensi del DPRS 545/2017 e ss. mm. ii. e della Circolare n. 17/2018 dell'Assessorato Regionale alla Salute.
Il Tribunale in data 16/12/2024 nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio per provvedere alla visita del ricorrente al fine di riscontrare i requisiti sanitari tali da potere essere qualificato disabile gravissimo . Il Consulente Tecnico depositava in giudizio relazione di perizia medica, rispondendo ai quesiti posti dal giudice al momento di conferimento incarico ed alle osservazioni della parte ricorrente attraverso il proprio difensore. Successivamente il data 29/04/2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione alla udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato, all'esito di camera di consiglio la causa viene definita con il presente provvedimento, reso ex art. 429 c.p.c., con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie finalizzate al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in quanto generica e fondata essenzialmente sulla medesima documentazione medica già valutata dal consulente tecnico d'ufficio , non risultando in atti alcun elemento nuovo rispetto la patologia e lo stato clinico già ampiamente valutato . Pertanto la nuova consulenza tecnica avrebbe solo carattere esplorativo e non aggiungerebbe nulla di nuovo rispetto gli elementi già valutati e depositati in giudizio .
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CT Dott. , elaborato che Persona_1 qui deve intendersi integralmente richiamato ed al quale ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente di rilevare che, pur essendo il ricorrente affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CT ed analiticamente specificate , non è da riconoscere fra quei soggetti affetti dalle patologie previste dal D.M. 26 settembre 2016.
Già in risposta alle osservazioni presentate dal procuratore del ricorrente , il Consulente Tecnico ha avuto premura di specificare, come detto nella bozza di perizia comunicata alle parti , per ottenere il
riconoscimento dello status di” disabile gravissimo”, non è sufficiente essere in possesso
dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave articolo 3 comma 3 della legge
104/1992. Ma le patologie sofferte devono rientrare nell'elenco infermità previste dall'art. 3 D.M.
26 settembre 2016. Il consulente tecnico conclude , dopo avere sviluppato le considerazioni medico legali, esame documentazione sanitaria ed esame degli atti prodotti , nonché l'esame peritale sulla persona del ricorrente odierno, specificando : Tra le patologie che interessano il rachide “sono
annoverate tutte le lesioni del tratto cervicale “ persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi
natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di
grado A o B”,GRADO A : anestesia completa sottolesionale, compresi i metameri sacrali
accompagnata da un deficit motorio completo sottolesionale. Grado B : conservazione sensitiva,
anche metameri sacrali, ma con assenza di controllo motorio. Il ricorrente presenta una lesione completa del metamero T4( quarta vertebra dorsale o toracica) , pertanto non rientra tra le patologie
previste dal D.M.26 settembre 2016”.
Sotto tale ultimo aspetto la perizia medico legale redatta dal Consulente tecnico nominato , onferma
Cont quanto aveva valutato all'esito della visita medica. Il Giudice condivide le conclusioni di tale accertamento peritale essendo gli aspetti logico scientifici supportati da un idoneo apparato motivazionale, fondato su accertamenti medico legali e sulla documentazione sanitaria già versata in atti, immune da vizi logici e tenuto conto delle esaustive controdeduzioni alle contestazioni della parte ricorrente , la domanda non può trovare accoglimento .
Quanto alle spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. 269/2003, attesa l'ammissione del ricorrente al Gratuito Patrocinio. Le spese di
Cont consulenza tecnica in favore del C.T.U., come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI , ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 02/07/2024 da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante , disattesa ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione così provvede :
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti;
Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento di spese di consulenza CP_3
tecnica in favore del CT , liquidate come da separato provvedimento.
NI , 18/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo