Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
Con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell'Ente Poste Italiane, ove il lavoratore denunci una malattia conseguente ad un evento dannoso (nella specie, una rapina) verificatosi anteriormente al 31 dicembre 1998, legittimato passivo in ordine alla domanda giudiziale di rendita proposta successivamente a tale data (ed eventualmente onerato alla relativa prestazione) è l'INAIL e non l'Ente (o la società) Poste Italiane, trattandosi di evento morboso non ancora definito all'atto della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni e, quindi, posto a carico dell'INAIL ai sensi dell'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2009, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14769/2005 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO Anna Maria Rosaria, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell'Avvocato LA PECCERELLA Luigi e ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al controricorso;
ZI ANICETO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell'avvocato BAUZULLI FILIPPO che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati SANSONETTI PAOLO E TROSO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 334/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/03/2005 R.G.N. 1231/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega ROMEO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi, assorbimento dei successivi motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2000, ZZ NI esponeva di essere stato licenziato da Poste Italiane spa il 31.8.1999, per inidoneità fisica debitamente accertata dalla competente commissione ospedaliera. Negli anni 1987, 1990 e 1998 egli era stato vittima di rapine, delle quali l'ultima particolarmente lesiva, in quanto i malviventi avevano sfondato con un ariete i vetri blindati e lo avevano costretto ad aprire la cassaforte con una pistola puntata alla tempia, In conseguenza di tali episodi, esso attore era stato trasferito, col suo consenso, dall'ufficio di Acquaviva a quello di Copertino, dopodiché tornava al primo ufficio, venendo peraltro assegnato a mansioni subordinate. Le continue aggressioni all'equilibrio psico-fisico avevano compromesso la sua salute, onde egli rivendicava il pagamento di una rendita a carico dell'INAIL ed il risarcimento del danno biologico a carico di Poste Italiane.
2. Si costituivano i convenuti e contestavano ciascuno la propria legittimazione passiva, eccependo nel merito l'infondatezza delle pretese attrici. Poste Italiane spiegava domanda riconvenzionale, assumendo che il presunto danno biologico era ascrivibile al ZZ per il "debole comportamento" assunto;
tale domanda no è stata coltivata nei successivi gradi del giudizio.
3. Il Tribunale di Lecce dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, in quanto i fatti erano avvenuti prima della trasformazione dell'Ente Poste in Società per Azioni. Nel merito, escludeva la sussistenza di postumi indennizzabili.
4. Proponeva appello l'attore nei confronti di entrambi i convenuti ed insisteva per la condanna di chi di ragione al pagamento sia della rendita, sia del risarcimento del danno biologico. Previa costituzione ed opposizione dei convenuti, la Corte di Appello di Lecce riformava la sentenza di primo grado così motivando:
in assenza di specifica censura sulla legittimazione passiva dell'INAIL, la sentenza di primo grado è passata in giudicato sul punto;
i fatti per cui è causa sono anteriori al D.Lgs. n. 38 del 2000;
non sussiste prova del demansionamento e del conseguente danno;
sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio, sussistono invece postumi indennizzabili (disturbo post-traumatico da stress cronico) collegati all'episodio del 1998;
la percentuale di invalidità è del 20%, come accertato dal consulente tecnico;
l'onere relativo va posto a carico di Poste Italiane.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Poste Italiane, deducendo sei motivi. Resistono con controricorso il ZZ e l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 346 cod. proc. civ.. 7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n.449 del 1997, art. 7. 8. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 40, comma 5. 9. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 21 marzo 2000, art. 7. 10. I quattro motivi vengono svolti congiuntamente: pone in evidenza la ricorrente che essa ha riproposto integralmente in appello la questione della legittimazione passiva e non aveva l'onere di proporre appello incidentale. A sensi del decreto citato al motivo 4 che precede, la gestione del contenzioso giudiziario insorto dopo il 31.12.1998 è di pertinenza dell'INAIL. A sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, le rendite e le prestazioni sono poste a carico dell'Istituto predetto anche per eventi anteriori e non ancora definiti.
11. Col quinto motivo, si censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 104. 12. Col sesto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. 13. I due motivi, anche essi svolti congiuntamente, pongono in evidenza che l'assicurato non ha denunciato alcun postumo permanente all'INAIL, dopo la malattia protrattasi per giorni dieci. 14. I primi quattro motivi del ricorso sono fondati e vanno accolti, con assorbimento degli altri due. Si versa in tema di litisconsorzio necessario processuale, in una causa nella quale il lavoratore ha proposto due domande contro due soggetti passivi, alternativamente indicati come obbligati alle prestazioni. La domanda di risarcimento del danno biologico non è stata riproposta con ricorso incidentale, onde si intende abbandonata. Il "thema decidendum" risulta quinti circoscritto alla sussistenza di una invalidità permanente indennizzabile e sul soggetto passivamente legittimato al riguardo. 15. Va anzitutto escluso che si sia formato il giudicato interno circa la carenza di legittimazione passiva dell'INAIL. È noto che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale, ma è sufficiente che riproponga in appello le questioni assorbite. Cass. 31.1.2006 n. 2146 ha ritenuto che "non occorre che la parte proponga appello incidentale per ottenere dal giudice di secondo grado l'esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perché le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano abbandonate". Nello stesso senso Cass. 12.1.2006 n. 413, la quale ritiene sufficiente che le suddette questioni assorbite vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. Nella specie, risulta che Poste Italiane ha riproposto la questione di legittimazione in appello.
16. Me vi è di più: dall'esame dell'atto di appello proposto dal ZZ, totalmente soccombente in primo grado, risulta che il medesimo ha riproposto espressamente la questione della legittimazione, talché ha formulato domanda di condanna in via alternativa nei confronti dell'INAIL e di Poste Italiane al pagamento sia della rendita, sia del danno biologico. Ne deriva che in alcun caso la Corte di Appello avrebbe potuto dichiarare preclusa la questione circa la legittimazione passiva.
17. Nel merito: la L. n. 449 del 1997, art. 53, ha disposto (comma 7) che a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, i lavoratori dipendenti di Poste Italiane sono assicurati presso l'INAIL. Sono poste a carico di quest'ultimo le rendite e le prestazioni in essere alla data di detta trasformazione e tutte le altre prestazioni relative ad infortuni e malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Le modalità del passaggio e gli oneri sono demandati ad un decreto interministeriale, che è poi stato emanato. Alla luce della normativa che precede, appare evidente che la malattia professionale accertata relativamente al ZZ costituisce una manifestazione morbosa non definita all'atto del passaggio dell'assicurazione tra Poste Italiane ed INAIL e pertanto da porsi a carico di quest'ultimo. 18. Cass. 27.3.2008 n. 7942 ha ritenuto, con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti postali, che è l'INAIL l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti di dipendente infortunato, determinandosi una successione "ex lege" a titolo particolare nel diritto controverso, regolato dall'art. 111 codice proc. civ., sicché legittimato passivo nei giudizi proposti sino al 3.12.1998 è l'Ente Poste. Ne deriva che per i giudizi proposto dopo tale data legittimato passivo ed onerato della prestazione è l'INAIL (Cass. 28.8.2004 n. 16418). Invero la formulazione della citata L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 7, lascia intendere che il lavoratore deve essere posto in condizioni di convenire in giudizio un solo contraddittore, vale a dire che se il giudizio è proposto dopo il 1.1.1999 è l'INAIL l'unico soggetto obbligato ad erogare la prestazione (Cass.
8.1.2004 n. 92). 19. Il principio da affermare, sulla scorta della giurisprudenza dianzi citata, è il seguente: ove un lavoratore dipendente di Poste Italiane denunci una malattia conseguente ad evento dannoso (rapina) verificatosi in data 5.10.1998, legittimato passivo in ordine alla domanda giudiziale di rendita proposta con ricorso depositato in data 3.6.2000 ed eventuale onerato della prestazione è l'INAIL e non l'ente o la società Poste Italiane, trattandosi di evento morboso non ancora definito all'atto della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni.
20. L'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso determina l'assorbimento del quinto e del sesto motivo: sarà compito del giudice di rinvio accertare, sulla scorta della documentazione dichiarata dall'attore, se sia stata presentata denuncia di malattia e di rendita conseguente. Rimane fermo l'accertamento dei postumi nella misura del 20% come stabilito dal consulente tecnico, le cui conclusioni non sono oggetto di censura.
21. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bari , anche per le statuizioni circa le spese. Il principio di diritto è indicato nel par. 19 che precede.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appella di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009