Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 2
Non viola il precetto di cui al comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen. in tema di divieto di "reformatio in pejus" la decisione con cui il giudice di appello, senza operare alcun aumento di pena, modifichi tuttavia le percentuali di colpa attribuite agli imputati con la sentenza da essi gravata.
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MAno - Presidente - del 21/11/2003
Dott. MARZANO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1515
Dott. VISCONTI Sergio - rel.Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2447/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA SC, nato a [...] il [...];
2) LU DO, nato a [...] il [...];
3) NE PI, nato a [...] il [...];
4) AR TO, nato a [...] [...];
5) ZZ RI IT, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 8.6.2001;
udita la relazione del Consigliere Dott. SERGIO VISCONTI;
sentito il P.G., in persona del Dott. SANTI CONSOLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del BA, del UM, del NE, e del AR, e per l'accoglimento del ricorso della ZZ;
sentito il difensore delle parti civili, FO MA Cristina, in proprio e nella qualità, AR TO e AR Gregorio CO, avv. GIUSEPPE TOMEO, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
sentiti i difensori dei ricorrenti, che hanno così concluso:
avv. GIORGIO SICILIANO, per delega dell'avv. Erasmo Fuschillo, per BA, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza o di dichiarare la prescrizione;
avv. CLAUDIO BOTTI, per UM, l'accoglimento del ricorso o di dichiarare la prescrizione;
avv. ALFREDO GUARINO, per NE, l'accoglimento del ricorso;
avv. DONATO PACE, per AR, l'accoglimento del ricorso;
avv. GUSTAVO PANSINI, per ZZ, l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.1993, in Cicciano, al termine di un'operazione di riempimento di g.p.l. del serbatoio condominiale dell'immobile sito alla via Noia 41, si verificò un'esplosione che causò la morte di due bambini ed il ferimento, anche con lesioni gravissime, di altre 12 persone (per lo più bambini), che frequentavano l'asilo Peter Pan, sito al piano terra dell'edificio, in conseguenza del crollo di una parete di un'aula, che confinava con il vano scale, nonché la morte dell'amministratore del condominio, AR TO, scaraventato a terra dall'onda d'urto, decesso avvenuto il 3.1.1994. Il Tribunale di Noia, con sentenza del 10.5.2000, dichiarò colpevoli dei reati di cui agli artt. 40, 2 comma, 113, 434, 2 comma, in relazione all'art. 449 c.p. (crollo colposo di costruzione), e di cui agli artt. 40, 2 comma, 113, e 589, 3 comma, c.p. (omicidio plurimo colposo e lesioni gravissime ad altra persona): BA RA, titolare e legale rappresentante della "GI.BA. Impianti s.n.c", che aveva realizzato l'impianto di g.p.l.;
UM ON, direttore dei lavori di costruzione del fabbricato;
NE PI e AR TO (entrambi in servizio presso il Comando Provinciale dei VV.FF. di Napoli), rispettivamente capo reparto dei VV.FF., e responsabile dell'ufficio prevenzione incendi, che avevano, il primo, dato parere favorevole al rilascio del relativo certificato prevenzione incendi, ed il secondo materialmente rilasciato il certificato per anni sei;
IC CH, autista dell'autocisterna che aveva trasportato il G.P.L.;
Dichiarò, inoltre, responsabile del solo delitto di omicidio plurimo colposo ZZ MA RI, titolare della scuola materna Peter Pan, e, concesse a tutti le attenuanti generiche, li condannò alle pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, ed altre statuizioni accessorie.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell'8.6.2001, in parziale riforma della sentenza, impugnata dai predetti imputati, dai responsabili civili Ministero degli Interni (per il NE ed il AR) e TO PE s.a.s. (per il IC), a da alcune parti civili:
assolse IC CHe da entrambi i reati ascrittigli, e ZZ MA RI dal delitto di omicidio colposo in danno di AR OL per non avere commesso il fatto;
dichiarò non doversi procedere nei confronti del BA, del UM, del NE, e del AR in ordine ai reati a loro ascritti, ad eccezione dell'omicidio colposo in danno di AR OL, nonché di ZZ MA RI in ordine alle residue imputazioni, perché estinti per prescrizione;
rideterminò le pene inflitte al BA, al NE, al UM, e al AR, fissando le percentuali di colpa nel 33 % per i primi due, nel 16 % per il terzo ed il quarto, e nel 2% per la ZZ, concedendo a tutti il beneficio della sospensione condizionale della pena;
revocò la condanna del responsabile Civile TO PE s.a.s.;
confermò nel resto l'impugnata sentenza.
Le sentenze di primo e secondo grado sono state concordi nella ricostruzione del sinistro, in base alle risultanze istruttorie. Entrambe le sentenze hanno descritto l'impianto di g.p.l., come suddiviso in tre tratti: il primo va dal punto di carico collocato nel cortile antistante il fabbricato sino alla facciata del fabbricato stesso;
il secondo è quello in cui la tubazione attraversa il giunto di dilatazione, cioè l'intercapedine esistente tra i due corpi di fabbrica che compongono l'intero immobile;
il terzo va dal giunto di dilatazione al cortiletto retrostante, di pertinenza dell'asilo Peter Pan.
Nel secondo tratto le tubazioni furono inizialmente poste all'interno del vano interrato destinato ad autorimessa, dove i tubi, agganciati al soffitto con dei braccialetti, si inserivano poi nella parete, raggiungendo il cortile retrostante.
Il Comandante dei VV.FF. ing. Perrone impose, come condizione per l'approvazione del progetto, il posizionamento della tubazione rigida di adduzione del G.P.L. in fase liquida all'esterno del fabbricato, a norma del D.M. 31.3.1984. Malgrado ciò, la rimozione avvenne in modo incompleto, in quanto un moncone della tubazione, una volta tagliata, fu lasciata in sito. Per ciò che concerne il terzo tratto, dalle dichiarazioni di tale NG GI, all'epoca capo cantiere della ditta EDIL.MI, appaltatrice dei lavori di costruzione dello stabile, confortate dalla richiesta di riesame presentata dal BA ai VV.FF. in data 15.6.1989, era risultato che la tubazione era inizialmente "a cielo aperto", ma poi, su disposizione del BA, fu realizzata una massicciata di cemento che ricoprì la tubazione, che attraversava il cortiletto dell'edificio, adiacente all'asilo Peter Pan. La sentenza di appello ha proceduto, poi, (pag. 27) ad una disamina dello stato delle tubazioni, fornendo una descrizione accurata dei difetti che presentavano, ed in particolare della c.d. "corrosione galvanica" (e cioè il fenomeno di aggressione dei materiali di metallo da parte delle correnti galvaniche presenti nel terreno), dovuta alla mancanza di sabbia ovvero di ogni altra protezione isolante. Inoltre, i tubi in questione erano destinati al passaggio dell'acqua e non del G.P.L., ed il C.T. ing. Marinelli aveva spiegato che i tubi di adduzione del gas devono essere in acciaio e previsti per una pressione nominale non inferiore a 40 bar, perché dette tubazioni devono sopportare delle pressioni che quelle dell'acqua ordinariamente non sopportano. Infine, alcuni pezzi della condotta presentavano delle perdite.
Anche il sistema di posizionamento e di montaggio delle tubazioni non era stato eseguito "a regola d'arte", così come descritto nel capo di incolpazione a carico del BA.
Quanto alla dinamica dello scoppio, la sentenza di appello (che si distingue da quella di primo grado solo per non ritenere il coinvolgimento del IC, quale conducente dell'autocisterna ed addetto all'operazione del rifornimento del serbatoio) ha motivato con i risultati degli accertamenti convergenti dell'Ispettore ing. Boscaino, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, e dei CC.TT. del P.M. ing. AR e dott. Samum. In primo luogo, all'interno dell'autorimessa era stata notata dall'ing. Boscaino la presenza di un dardo di fuoco nella parte terminale di una tubazione ubicata alla sommità del locale a piano interrato, a circa 20 cm. dal solaio di copertura. Inoltre, nel cortile retrostante ove era ubicato l'asilo Peter Pan era stata notata la perdita di G.P.L. in fase gassosa da una tubazione in acciaio interrata, perdita localizzata in prossimità di un gomito nelle vicinanze della porta di comunicazione tra l'asilo nido e il cortile. Tale tubazione non era collegata con il serbatoio di G.P.L. da 1000 litri posto nel cortile retrostante il fabbricato, ma - come si legge nella relazione dell'ing. Boscaino - costituiva "un tratto di tubazione tranciata in disuso che collegava il cavo dove era posizionata la tubazione di carico del serbatoio di G.P.L. ed il succitato locale al piano interrato. Tale tubazione aveva costituito presumibilmente una via di ruga preferenziale del G.P.L. che era fuoriuscito molto probabilmente da una perdita sulla condotta di carico".
L'iniziale tesi tecnica dell'Ispettore venne - secondo la sentenza gravata -confermata successivamente dai consulenti tecnici, i quali - in sintesi - esposero che il g.p.l. si mantiene allo stato liquido fin quando è contenuto in una tubazione, ma passa allo stato gassoso a contatto con la pressione atmosferica, sviluppando una rilevante capacità esplosiva. Nella specie, il gas trovò facile accesso al vano cantinato attraverso lo spezzone di tubo in disuso lasciato sul posto dopo il divieto dei VV.FF., venendo la fuga di gas probabilmente agevolata anche dalla vicinanza delle bocche di aerazione dei box nel cantinato alle pareti laterali e di copertura del cunicolo. Saturando il piano cantinato, la nube di gas venne a contatto con gli elementi elettrici dell'autoclave installato proprio nell'ambiente in cui sbucava il tronco di tubazione, e determinò una "deflagrazione" attivata dalla conducibilità calorifica della miscela innescata, con la produzione di energia termica, ma di brevissima durata, perché dissipatasi all'istante attraverso l'operazione svolta dall'onda di pressione, che sviluppandosi nei locali e nelle zone circostanti, determinò il crollo della parete dell'aula dell'asilo che causò le morti ed i ferimenti dei bambini, ed investì l'amministratore del Condominio con effetti letali. Il dardo di fuoco localizzato in prossimità del moncone della tubazione provava che la perdita di gas si era incanalato da detto moncone all'interno del vano cantinato.
La sentenza di appello ha esaminato, infine, le posizioni dei singoli imputati, attribuendo ad ognuno sia la colpa sia l'apporto causale all'evento.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati. BA RA ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione degli arti 434, 2 comma, e 449 c.p.. Il ricorrente ha assunto che non si poteva ritenere la sussistenza del reato indicato non essendosi verificato ne' un disastro, ne' un crollo di una parte strutturale dell'edificio, ma solo la caduta di un tramezzo.
2) Illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge per avere prestato credibilità in ordine alla descrizione dei luoghi a persone interessate, quali lo NG ed il MI, poi assolto in primo grado, e non a testimoni terzi, quali lo IS e l'SP. 3) Estinzione dei residui reati per prescrizione, verificatasi alla data della presentazione del ricorso per Cassazione. UM ON ha chiesto l'annullamento della sentenza e, in subordine la dichiarazione di prescrizione dei reati per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'ari 546, comma 1, lett, e) c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere rigettato l'istanza di acquisizione di alcune fotografie, attraverso le quali si sarebbe provata l'esistenza della sabbia nei cunicoli, circostanza che è stata ritenuta determinante ai fini della responsabilità del Palombo, mentre la prova acquisita avrebbe dimostrato l'assenza dell'omissione.
2) Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione verificatasi il 3 luglio 2001.
NE PI ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 597 c.p.p.. Il ricorrente ha sostenuto che l'aumento della quantificazione del grado di colpa in grado di appello dal 25 al 33 % aveva costituito una reformatio in peius non consentita in assenza di gravame da parte del P.M. o del P.G., ne' la richiesta di alcune parti civili di ridefinire il 10 % di colpa, a loro avviso, non attribuito in primo grado, poteva ritenersi sufficiente, non essendosi mai aperto il contraddittorio sul punto. 2) Con il secondo motivo, il ricorrente ha posto più questioni. Con la prima viene censurata la sentenza impugnata per non avere espresso statuizioni sul primo motivo di appello, con il quale erano state impugnate due decisioni del Tribunale: a) l'ordinanza del 2.6.1999, che aveva disposto l'acquisizione agli atti della C.T. dell'ing. AR;
b) l'ordinanza dell'8.3.2000, che aveva rigettato la richiesta di idoneo accertamento sul preteso impedimento del consulente a comparire.
La questione è stata trattata dalla Corte territoriale, ma il giudice di appello - ad avviso del ricorrente - ha incomprensibilmente ritenuto l'impedimento sulla sola parola del P.M. e su una istanza anteriore non significativa del grave stato di salute del C.T. (si indica un ictus). Inoltre, la Corte di Appello ha affermato che la consulenza era stata inserita nel fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 431 n. 1 lett. c) c.p.p., mentre era stata acquisita ex art. 512 c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle ordinanze suindicate, e, anche qualora avesse voluto acquisire le parti ritenute irripetibili, avrebbe dovuto avvalersi della disposizione di cui all'art. 603 c.p.p., ordinando la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Considerate le violazioni di legge suindicate, ed avendo la difesa del NE chiesto l'audizione del C.T. ing. AR, la consulenza avrebbe dovuto ritenersi inutilizzabile.
3) Manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 511 n. 5 c.p.p.. Il ricorrente chiede dichiararsi la nullità della sentenza del Tribunale di Noia, in quanto ha deliberato malgrado fosse stata smarrita una memoria depositata dal NE. 4) Manifesta illogicità della motivazione per le statuizioni in ordine agli onorali e le spese del giudizio di appello, non essendo provata la legittimazione attiva di alcune parti civili. 5) Il ricorrente ha censurato il sistema di concessione delle provvisionali, anche in base ad una eseguita consulenza tecnica. 6) Manifesta illogicità della motivazione su vari punti della sentenza impugnata. Il ricorrente ha dedotto che non è stata accertata la dinamica dello scoppio non essendosi presa in considerazione la circostanza della presenza di altre bombole di g.p.l. detenute abusivamente nell'autorimessa.
Inoltre, l'autorimessa non aveva porte REI RESISTENTI, in violazione di specifiche norme di legge.
Ancora, si è rilevato che, in data 3.4.1990, e cioè successivamente al sopralluogo del NE del 6.9.1989, i VV.FF. eseguirono altro controllo per il rilascio del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi), e costituisce motivazione illogica non ritenere responsabilità per tale controllo, ma solo per quello precedente. Il ricorrente ha censurato ancora la sentenza impugnata per avere ritenuto lo stesso grado di colpa tra il NE ed il BA, pur essendo stato quest'ultimo a lasciare il moncone di tubazione, ritenuta da tutti i CC.TT. causa di straordinario rilievo nella produzione dell'evento. Tale fatto si pone -secondo il ricorrente - come causa sopravvenuta che esclude il nesso eziologico tra le altre cause e l'evento, ed in ogni caso è illogica l'attribuzione di un egual concorso di responsabilità.
Infine, il ricorrente ha censurato alcuni "errori" (così definiti) della sentenza di merito, e cioè: il posizionamento del punto di caricamento del g.p.L, che non si trovava all'esterno di un cortile, ma all'interno del cortile del fabbricato, per cui non vi era violazione delle distanze dai fabbricati e dal confine;
la non attribuibilità al NE della mancata acquisizione delle certificazioni previste dalla legge;
l'assenza di necessità di realizzare pozzetti di ispezione, che dovevano essere posti solo in corrispondenza delle flange, cioè dove può esistere pericolo di perdita o fuga di gas.
7) Manifesta illogicità della motivazione di rigetto di una richiesta di perizia ex art. 603 c.p.p. per accertare i fatti espressi al punto che precede.
8) Manifesta illogicità della motivazione del rigetto del motivo di appello richiedente l'affermazione del concorso di colpa nella produzione dell'evento dell'amministratore defunto del Condominio, AR OL, i cui eredi si sono costituiti parte civile. Il ricorrente ha configurato nell'omessa richiesta di un nuovo certificato prevenzioni incendi in occasione dell'apertura della scuola materna Peter Pan e nell'assenza di manutenzione, e cioè di controlli all'impianto dal 1989 al 1993, e cioè dalla data della sua installazione fino a quella del sinistro, cause concorrenti dell'incidente, e ha chiesto il rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli per valutare tale condotta.
Il difensore del NE ha poi depositato il 15.2.2003 motivi aggiunti, con i quali ha ricordato la giurisprudenza di questa sezione in epoca antecedente e successiva alla sentenza della Corte di appello di Napoli, in tema di valutazione del rapporto di causalità della condotta omissiva, in base alla quale il giudice di merito, per ritenere comprovata la penale responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto compiere un idoneo percorso argomentativo controfattuale, dal quale fosse derivata non la mera possibilità, ma l'elevata possibilità logica, in misura vicina al 100 %, che la mancata omissione non avrebbe prodotto l'evento. Nella specie, stante l'inidonea qualità dei tubi, e la presenza dei monconi di tubi in un muro, la deflagrazione si sarebbe verificata indipendentemente dall'omissione del ricorrente. AR TO ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata senza rinvio per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'ordinanza in data 6.3.2001 di dichiarazione della contumacia del AR e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza 8.6.2001, per violazione degli artt. 420-quater n. 4, 161 n. 1 e 4, 179 n. 1, e 185 n. 1 e 3, c.p.p..
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello è stata effettuata all'imputato "elettivamente domiciliato presso l'avv. Donato Pace di Potenza", sul presupposto che il AR aveva eletto domicilio presso l'avv. D'Onofrio, e, dopo il decesso di quest'ultimo, la notifica è stata effettuata presso il nuovo difensore a norma dell'art. 161 n. 4 c.p.p.. Il ricorrente ha rilevato di non avere mai eletto domicilio presso l'avv. D'Onofrio, ma solo presso l'avv. Angelo Rosciano di Napoli, elezione mai revocata, per cui ha chiesto di dichiarare la nullità dell'ordinanza di dichiarazione della contumacia e degli atti successivi con rinvio alla Corte di merito competente. 2) Con il secondo motivo, il ricorrente ha assunto, in ogni caso, "anche se per fatto dialettico", l'irritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dovendosi accertare, prima di procedere a norma dell'art. 161 n. 4 c.p.p., se la notifica presso lo studio dell'avv. D'Onofrio poteva eseguirsi, pur dopo il suo decesso, per la presenza di persone addette allo studio. 3) Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto che anche dei decreti riguardanti il giudizio di primo grado, inerenti al differimento dell'udienza, erano stati notificati al AR, presso il domicilio eletto dell'avv. Donato Pace. Per le ragioni già esposte, il ricorrente ne deduce la nullità, con rimessione degli atti alla Corte di Appello di Napoli ovvero al Tribunale di Noia. 4) Nullità della sentenza di appello per avere omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità degli appelli di alcune parti civili, essendo l'avv. Paola Caruso priva di procura speciale ad impugnare, e non avendo gli avv.ti Mario Fortunato e Angelo Pignatelli depositato personalmente i motivi dei gravami. 5) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 546, lett. e) c.p.p.. Il ricorrente ha censurato come contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che, pur in presenza del parere favorevole del NE, avrebbe dovuto accertare che non erano state rispettate le norme di sicurezza, attraverso dichiarazioni tecniche, che non vi era nessun obbligo di acquisire. Il AR ha poi assunto che la Corte di merito di merito non ha motivato sul nesso di causalità, ritenendo la colpa produttiva dell'evento nella circostanze che era stato rilasciato per anni sei, anziché tre, e non tenendo conto che il rinnovo avviene su specifica domanda, che non si sa se sarebbe stata riproposta. Inoltre, il Comando dei VV.FF. aveva disposto una nuova visita tecnica, eseguita il 3.4.1990, con esito positivo, e ciò ha costituito un nuovo fatto causativo dell'evento.
Infine, il AR ha sostenuto essersi trattato di evento assolutamente eccezionale, non prevedibile.
6) Nullità della sentenza impugnata per prescrizione verificatasi il 3.7.2001.
ZZ MA RI ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'ari 40, 2 comma, c.p. e degli arti. 546, comma 1 lett, e), e 598, comma 1, c.p.p,.
La ricorrente, premesso di essere stata assolta già in primo grado dal delitto di crollo di edifici, ha censurato la sentenza impugnata per averne ritenuto la responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo (limitatamente alle persone presenti nell'asilo), a seguito dell'omessa richiesta del C.P.I.. Tale obbligo era scattato proprio nell'anno scolastico 1993-1994, a causa del superamento del limite di presenza nella scuola di 100 alunni. Il giudice di merito ha ritenuto che, se la ZZ avesse chiesto il certificato, i vigili si sarebbero accorti delle violazioni e sarebbero intervenuti.
Secondo la ricorrente il nesso di causalità si poteva pertanto ritenere solo nell'ipotesi in cui il superamento del numero degli alunni avesse causato l'incidente, come per il crollo di un solaio, ma non nella specie.
Inoltre, non è affatto certo che i vigili intervenuti avrebbero accertato le violazioni (tra l'altro non addebitagli alla ZZ), evitando così il crollo.
La ricorrente ha concluso, ritenendo che la Corte abbia sostanzialmente accolto la tesi dell'assenza del nesso di causalità, diminuendo la percentuale di responsabilità dal 10 al 2 %, dando natura simbolica alla cooperazione colposa, e non avendo in alcun modo la mancata richiesta del C.P.I. influito sul crollo e sulle conseguenti morti e ferimenti di bambini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da BA RA, UM ON, NE PI e AR TO sono palesemente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. I ricorsi del BA, del NE e del AR, inoltre, contengono, anche se in parte, censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità essendo congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di ricorso il BA deduce l'erronea applicazione dell'alt. 434, 2 comma, in relazione all'art. 449 c.p., non potendosi ritenere il "crollo di una costruzione" ovvero "di una parte di essa", essendo caduto solo un tramezzo del fabbricato in questione.
L'eccezione è palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, rilevandosi che la sentenza di primo grado, alla pag. 7, descrive analiticamente i danni derivati dall'esplosione: "Per effetto della stessa (la deflagrazione), l'onda d'urto conseguente divelse il cortile dell'asilo Peter Pan sito al piano terra;
provocò il crollo della parete di un'aula dell'asilo confinante con il vano scale, che si abbattè sui bambini;
provocò il crollo delle tramezzature dell'autorimessa che precipitarono sulle auto ivi ricoverate;
causò la distruzione quasi completa delle tramezzature e tompagnature dei locali al piano terreno e al piano interrato, con deformazioni e parziali abbattimenti delle saracinesche di alcuni locali al piano interrato;
ancora provocò danni all'interno di alcuni alloggi, al portone di ingresso del condominio, agli infissi dei piani superiori e deformazioni alle porte di ingresso di numerosi appartamenti;
ancora danni alle porte degli ascensori, alle auto parcheggiate nel cortile antistante al fabbricato ed al negozio di tappezzeria del sig. SS e al suo deposito".
Le sentenze, sia di primo grado che di appello, ricordano, poi, le gravi conseguenze alle persone (tre morti e molti feriti). Ne consegue che sono certi gli effetti disastrosi del crollo, e non vi è dubbio sulla configurabilità nella specie del delitto di cui all'art. 434, 2 comma, in relazione all'art. 449 c.p., così come ritenuto dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione:
"per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli ~ non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi - e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone" (Cass.
9.10.1997 n. 11771; conformi Cass. n. 10162/1994; n. 9553/1991; n. 17549/1989).
Il secondo motivo di ricorso contiene una censura al giudice di merito per avere dato rilevanza alle dichiarazioni di sue soggetti "interessati", quali il MI (coimputato assolto in primo grado), e lo NG capo cantiere della ditta EDIL.MI. del MI), disattendendo quelle più credibili, di tali IS ed SP. Il giudice di appello compie un'approfondita disamina delle dichiarazioni dei suddetti testimoni o coimputati (pagg. da 34 a 38 della sentenza impugnata) per giungere alla conclusione - unitamente poi ad altre risultanze probatorie, che la confortano - che le tubazioni erano state interrate su ordine del BA, e non di altri, dopo il compimento dei lavori da parte del ricorrente. In particolare, la credibilità del MI e dello NG è confortata dalla circostanza che "il BA, titolare della ditta GI.BA., assunse l'incarico di progettista ed installatore dell'impianto di GPL in questione e, come tale, sottoscrisse i progetti e le domande inoltrate al Comando provinciale dei VV.FF.". In tale situazione sono state ritenute, pertanto, credibili le persone che hanno attribuito al BA la effettuazione delle opere pericolose fin nella loro fase terminale, in quanto confortate anche dal riscontro documentale della corrispondenza con gli organi di controllo.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'ari 606, comma 1, lett e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; a 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, peraltro, si tratta di riproposizione di un motivo di appello, accuratamente esaminato dalla Corte territoriale. In ordine al terzo ed ultimo motivo di ricorso si osserva che la giurisprudenza di legittimità, dopo un precedente contrasto, si è orientata a condividere quanto ritenuto dalle sezioni uniti con la sentenza n. 32 del 22.11.2000, secondo la quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.". Non formandosi un valido rapporto di impugnazione, è evidente che il termine finale per valutare la prescrizione, in tale ipotesi, coincide con la data della sentenza impugnata (data in cui il termine di sette anni e mezzo, calcolato a norma degli artt. 157 e 160 c.p., non era scaduto in ordine al reato di omicidio colposo del AR), e non con quella della proposizione del ricorso, come sostenuto dal BA. Una volta, infatti, ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente l'instaurazione della stessa impugnazione, sotto il profilo della validità di tale ulteriore rapporto processuale, ne consegue che il ricorso non produce effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione, che si sarebbe verificata successivamente all'emissione della sentenza impugnata, ancorché prima della proposizione del ricorso. La "manifesta infondatezza" del ricorso equivale alla "palese inconsistenza" delle censure ed alla proposizione di un "gravame soltanto apparente" che impedisce al giudice di legittimità di pronunciare formula diversa da quella di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso. Sono, così, superati i precedenti contrasti riguardanti l'inammissibilità originaria o sopravvenuta del ricorso, nonché la proposizione del ricorso finalizzato solo a far valere la prescrizione verificatasi dopo la sentenza impugnata, ovvero contenente altri motivi, ma "palesemente infondati".
La citata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 32 del 22.11.2000 annovera anche il ricorso contrassegnato da motivi manifestamente infondati fra le cause originarie di inammissibilità, e ribadisce la cancellazione di ogni sorta di discrimine "qualitativo" tra le diverse cause di inammissibilità specificamente contemplate per il ricorso per cassazione, derivante dal nesso, rilevabile anche sul piano testuale, che collega l'inammissibilità alla tipizzazione delle vie di accesso alla Corte Suprema, allo scopo di ridefinire funzione e limiti del giudizio di legittimità, comportando che ogni pronuncia di inammissibilità di risolva in una absolutio ab instantia derivante dalla mera apparenza dell'atto di impugnazione, così da precludere, da un lato, al giudice l'applicazione della causa di non punibilità, dall'altro lato e afortiori, da rivelare l'inidoneità del ricorso proposto sostanzialmente con contenuti diversi da quelli dell'impugnazione di legittimità.
In tale contesto è indubbio che la "mera apparenza" del ricorso per cassazione non consente di dare rilievo alle cause di estinzione del reato verificatesi successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata e di non consentire l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Con il primo motivo di ricorso il UM sostiene la violazione dell'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto di una sua istanza tesa ad ottenere l'acquisizione di alcune fotografie, attraverso le quali sarebbe stata provata la presenza di sabbia nei cunicoli, circostanza ritenuta determinante ai fini della responsabilità del ricorrente.
A parte la circostanza che la responsabilità del UM, direttore dei lavori del fabbricato, è motivata con una generale omissione degli obblighi a lui inerenti per tale qualità, riguardanti anche l'impianto di g.p.l. (pagg. 42-46 della sentenza impugnata), pur attribuendosi "decisiva incidenza nella dinamica del sinistro" alla mancanza di sabbia all'interno dei cunicoli, si osserva che sia la sentenza di primo grado, che quella di appello, non hanno affatto omesso di motivare sul punto, ritenuto accertato dal C.T. AR in sede di sopralluogo (pag. 15 sentenza del Tribunale;
pag. 30 sentenza della Corte di Appello).
Inoltre, lo stesso ricorrente da atto (pagg. 2 e 3 del ricorso) che il giudice di secondo grado ha rigettato, in data 29.5.2001, la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 603 c.p.p., ritenendo la documentazione fotografica assolutamente inidonea a provare la circostanza dedotta dall'appellante.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Panigoni del 24.1.1996, hanno ritenuto che "anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (conformi Cass. 26.4.2000, Accettola;
Cass. 21.4.1999, Jovino;
Cass. 26.5.1998, Renzi;
Cass. 12.3.1998, Fiore). Avendo, peraltro la Corte territoriale motivato adeguatamente, sia con ordinanza, sia in sentenza (anche se in parte diversa della trattazione dei motivi di appello del UM), l'ininfluenza della acquisizione fotografica, risultando la circostanza della mancanza di sabbia nei cunicoli da accertamento tecnico, il sindacato di legittimità sul diniego dell'integrazione istruttoria in appello, a norma dell'art. 603 c.p.p., si deve necessariamente esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo dei provvedimenti adottati (Cass., sezioni unite, 23.11.1995, Fachini). Il motivo di ricorso è, pertanto, palesemente infondato, essendovi motivazione adeguata e corretta applicazione della normativa in questione.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo, attinente la prescrizione del reato, ribadendosi le argomentazioni svolte trattando il terzo motivo di ricorso del BA (pagg. 15 e 16), ed in particolare che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il termine di scadenza della prescrizione stessa non si è verificato, in quanto la data di emissione della sentenza di appello è anteriore ad esso, essendo irrilevante il deposito della motivazione in epoca successiva.
Con il primo motivo di ricorso il NE lamenta la violazione dell'art. 597 c.p.p., in quanto il giudice di appello, modificando ed aumentando la misura percentualistica della responsabilità del ricorrente avrebbe violato il divieto della reformatio in peius della sentenza appellata, pur in assenza di gravame del P.M. o del P.G.. Nella specie, va precisato che le percentuali di colpa attribuite agli imputati con le sentenze di merito non sono altro che una esemplificazione del grado di colpa, rilevante ai soli fini penali, e non incidente sul giudizio civile collegato. Ciò si evince agevolmente dalla circostanza che gli imputati ai quali è attribuita la più alta percentuale di colpa sono quelli ai quali è stata inflitta la pena più elevata. Nè gli argomenti sostenuti a pag. 61 della sentenza di primo grado sono rilevanti per determinare l'entità del risarcimento del danno, in quanto lo stesso Tribunale poi specifica che "tale misura verrà determinata dal Giudice civile".
Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur con qualche rara eccezione (Cass. 3.11.1997, D'Ascenzo) ha ritenuto in maniera pressocché costante che il divieto della reformatio in peius in appello, sancito dal 3 comma dell'art. 597 del codice di rito, riguarda unicamente la pena complessiva, e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere ad essi, ne' le argomentazioni della motivazione, che ben possono essere più severe per l'imputato appellante (Cass. 28.5.1992 n. 7619; Cass. 9.6.1992, Morabito;
Cass. 10.7.1995, Cavalieri;
Cass. 3.3.1997, Gallo). Nella specie, la Corte territoriale non ha effettuato alcun aumento di pena, ma la ha anzi correttamente e congruamente diminuita per le verificatesi prescrizioni, per cui è evidente che non vi è stata alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 597 c.p.p.. Il secondo motivo di gravame risulta dalla unificazione, effettuata anche dal ricorrente, dei motivi posti nel ricorso come 2), 3), 4) e 5), che comunque vanno trattati congiuntamente, attenendo alle medesime questioni.
Come già riferito, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza in data 2.6.1999, che aveva disposto l'acquisizione agli atti della consulenza tecnica svolta nella fase delle indagini preliminari dall'ing. AR, per impedimento fisico del C.T., nonché dell'ordinanza in data 8.3.2000, che aveva rigettato la richiesta di un idoneo accertamento sull'impedimento del consulente, con consequenziale richiesta di declaratoria di nullità della prova illegittimamente acquisita e di nullità della sentenza di primo grado che nelle sue motivazioni aveva espressamente richiamato l'elaborato peritale.
Il ricorrente ritiene violate le garanzie difensive sia per non avere potuto sottoporre ad esame dibattimentale ring. AR, sia perché la consulenza tecnica fu eseguita allorché il NE non era ancora indagato, e quindi senza avviso ne' a lui ne' al difensore, sia infine perché la relazione è stata illegittimamente acquisita agli atti del dibattimento.
Per una migliore comprensione del motivo di ricorso, si precisa che agli atti vi è un'istanza battuta a macchina, e a firma dell'ing. AR, con la quale il consulente ha dichiarato di non essere in condizione di essere sottoposto ad esame dibattimentale, a causa di un'ischemia cerebrale, ed ha allegato certificazione ospedaliera del 12.4.1999. Il Tribunale, ritenuto legittimo l'impedimento, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in relazione all'art. 360 dello stesso codice di rito, ha disposto l'acquisizione dell'elaborato peritale. La Corte territoriale, pur ritenendo che sarebbe stato opportuno verificare le condizioni di salute dell'ing. AR, ha ritenuto l'insussistenza di cause di nullità, essendo legittimo l'inserimento di atti non ripetibili assunti ex art. 360 c.p.p. nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 dello stesso codice, e l'utilizzabilità dell'elaborato in quanto, allorché la consulenza fu espletata, nessun avviso si poteva dare al NE, in quanto "non ancora indagato".
Su tale questione, osserva ancora il ricorrente che l'acquisizione della consulenza era avvenuta non ai sensi dell'art. 431, ma a norma dell'art. 512 c.p.p., e, che - componendosi di accertamenti ripetibili e non ripetibili - la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603 c.p.p.. La vicenda va semplificata e così risolta. Non vi è dubbio - come si evince dalle definizioni contenute nelle sentenze di primo grado e di appello in atti, ed in particolare dalla utilizzazione degli elementi rilevanti dell'elaborato tecnico - che il P.M. dispose accertamenti tecnici, nominando consulente l'ing. AR, a norma dell'art. 360 c.p.p., ritenendo il compimento di essi non differibile, e quindi gli accertamenti non ripetibili (senza distinzione tra le varie parti).
Tale ultima definizione, riferita dalla norma in esame a "persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione", contempla una valutazione concreta, rapportata alla realtà dei fatti, non soggetta a predeterminazioni astratte, se non, ad esempio, per beni notoriamente deperibili in breve tempo.
Ne consegue che la valutazione di "irripetibilità " degli accertamenti è affidata al giudice di merito, senza che possa essere sindacata dal giudice di legittimità, trattandosi di una questione di fatto solitamente variabile e non definibile in assoluto. Il legislatore ha, quindi, responsabilmente attribuito al pubblico ministero il potere di compiere tali accertamenti "senza ritardo", salva la facoltà della persona sottoposta alle indagini di promuovere incidente probatorio, ai sensi del 4 comma della citata norma.
Nella specie, la Corte di merito ha esattamente osservato che, non essendo ancora indagato il NE, nessun avviso gli poteva essere dato. Di conseguenza, l'accertamento, di per sè urgente, e da compiere "senza ritardo" non è affetto da alcun vizio (nullità od inutilizzabilità), essendo stato ineccepibilmente ritenuto che "qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p. ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali" (Cass. 22.6.1999, Capoccia). Tale premessa è necessaria per valutare le ulteriori eccezioni di nullità proposte dal ricorrente. Quanto all'omesso accertamento sanitario sulle condizioni di salute dell'ing. AR, la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire è valutazione discrezionale del Tribunale, seppure deve essere supportata da elementi logici. Anche nell'ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza (art. 420-ter c.p.p.), non è specificata una procedura obbligatoria per l'accertamento dell'impedimento, e, se viene assunto uno stato di malattia, il giudice non deve necessariamente disporre un controllo sanitario, ma prudentemente valutare la documentazione prodotta, e, se la disattende, motivare il rigetto dell'istanza in modo logico e congruo (Cass. 15.3.1999, Damasco;
Cass. 12.7.1995, De Rose).
Anche nella specie, l'apprezzamento della prova dell'impedimento non è censurabile in sede di legittimità, dovendo procedere il giudice di merito ad una valutazione discrezionale della sussistenza dell'impedimento del C.T.. Non vi è dubbio, poi, che agli atti, oltre alla richiesta del P.M. di procedere all'acquisizione dell'elaborato per impedimento dell'ing. AR, vi è una documentazione sanitaria, proveniente da ente ospedaliero, e con data precisa, che attesta una grave situazione patologica, e cioè un'ischemia cerebrale, verificatasi in epoca prossima all'audizione, che, considerata anche l'età del consulente (78 anni), ha legittimato la ritenuta impossibilità a rendere l'esame richiesto dalla difesa.
Ne consegue che, pur risultando non esatto il richiamo nella sentenza impugnata all'art. 431 c.p.p., che disciplina la formazione del fascicolo per il dibattimento "immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio", è stata legittima l'acquisizione da parte del Tribunale, a norma dell'art. 512 c.p.p., così come motivato dal giudice di primo grado con l'ordinanza del 2.6.1999. L'art. 512 citato dispone infatti che "il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti civili e dal giudice nel corso della udienza preliminare, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione".
Ne consegue che, nella specie, si è verificata, secondo un indagine affidata al giudice di merito, una impossibilità (e non una mera difficoltà) di esaminare il consulente tecnico che ha eseguito l'accertamento ex art. 360 c.p.p., dovuta a fatto imprevedibile, e correttamente il Tribunale, su richiesta del P.M., ha acquisito la relazione scritta.
Ritenuta la regolarità procedurale da parte del Tribunale, era ovviamente superflua un'acquisizione parziale della consulenza da parte della Corte di Appello a norma dell'art. 603 c.p.p.. Ne consegue che nessuna nullità si ravvisa nelle ordinanze impugnate del 2.6.1999 e dell'8.3.2000.
Del tutto infondato è anche il terzo motivo di ricorso (indicato come 6) nell'atto di impugnazione), con cui si lamenta la violazione dell'art. 511, comma 5, c.p.p., per avere il Tribunale dichiarato di avere utilizzato, ai fini della decisione, tutti gli atti allegati al fascicolo del dibattimento, mentre era andata smarrita una memoria difensiva del NE depositata il 23.2.2000. Va, in primo luogo, rilevato che l'art. 511 c.p.p. consente la lettura o la indicazione degli atti allegati al fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 431 dello stesso codice, ma non si estende agli atti acquisiti nel dibattimento (Cass. 26.2.1997, Musca). Inoltre, la censura del ricorrente non si traduce in alcuna nullità prevista dal codice di rito, e la relativa eccezione del ricorrente è quindi infondata. Infine, le sentenze di merito hanno ampiamente e scrupolosamente trattato le numerose argomentazioni difensive del NE, ne' il ricorrente accenna specificamente ad ulteriori, rilevanti deduzioni ai fini della decisione.
Con il quarto motivo (indicato come 7) in ricorso), il ricorrente ripropone la deduzione, disattesa dalla Corte di merito, di carenza della prova della legittimazione attiva di alcune parti civili, e cioè SP CHe, SS OL e RU, ME TO, OL FA, IC, SS TO, RV NT, SS SS, e FO MA Cristina, lamentando anche la condanna alla rifusione delle spese nel giudizio di appello.
Come ha esattamente osservato il giudice di appello (pagg. 55 e 56 della sentenza) l'eccezione è tardiva, perché proposta solo in sede di gravame, ed è, poi, generica. In ordine al primo rilievo, la Corte di merito, pur non citandolo, ha esattamente applicato l'art. 80, 2 comma, c.p.p., il quale impone, a pena di decadenza, che la richiesta di esclusione della parte civile sia proposta "non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle aperti nell'udienza preliminare o nel dibattimento". La liquidazione delle spese è poi prevista espressamente dall'art. 541 c.p.p. a seguito della sentenza di condanna.
Con il quinto motivo di ricorso (indicato come 9)), il NE lamenta il criterio di attribuzione delle provvisionali in favore delle suindicate parti civili. Sul punto va rilevato che è ormai giurisprudenza costante che "il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Cass. sezioni unite 19.12.1990 n. 2246; conformi, tra le tante successive, Cass. 24.10.1997 n. 11984; Cass. 18.10.1999 n. 4973). È così assorbita anche la censura sui criteri utilizzati dal giudice di merito per la liquidazione delle provvisionali.
Con il settimo motivo di ricorso (che riassume quelli indicati ai punti 10), 11), 12), 13), 14) e 15), anch'essi unificati dal ricorrente), il NE formula una serie di censure di merito assolutamente inammissibili ed insindacabili dal giudice di legittimità, per le ragioni di diritto già esposte alle pagg. 14 e 15 di questa sentenza.
La motivazione della decisione impugnata dedica ampio spazio alla posizione del NE (pagg. da 46 a 57 della sentenza), così come la sentenza di primo grado (pagg. 38 a 43), e ne specifica la responsabilità in modo più che congruo e logico.
In sintesi - e ciò al fine di evitare che sostanzialmente una sentenza di legittimità diventi una rilettura delle considerazioni di merito adeguatamente e correttamente indicate dal giudice di appello - il ricorrente censura tutti gli argomenti posti a sostegno della decisione come non certi, ed inidonei ad un'affermazione della sua responsabilità, nonché l'omessa valutazione di altre cause alternative o concorrenti, ma ritenute da sole idonee a produrre l'evento.
In primo luogo, alle pagg. 17 e 18 del ricorso, il NE sostiene, come ed. "pista alternativa", che lo scoppio sia avvenuto per la presenza di bombole di g.p.l. nell'autorimessa, e la propagazione del disastro per l'assenza di porte REI RESISTENTI. Si tratta dell'ipotesi di prospettazione alternativa della valutazione delle risultanze processuali del ricorrente, assolutamente irricevibile nel giudizio di legittimità, là dove le sentenze di merito, sia di primo che di secondo grado, contengono motivazione ampia, esauriente e logica della causa dell'evento dannoso, come riportate alle pagg. 3, 4, 5 e 6 di questa sentenza.
Nè giustamente è stato ritenuto rilevante il nuovo verbale di visita dei VV.FF. del 3.4.1990, con rilascio del relativo Certificato Prevenzione Incendi, in quanto riguardante la sola autorimessa, là dove il controllo del NE era specifico per tutto rimpianto di GPL che ha causato il grave sinistro.
In ordine alle attribuzioni di responsabilità, il NE lamenta che il suo grado di colpa sia stato ritenuto pari a quello del BA, che ha eseguito i lavori, dando luogo direttamente a numerose condotte sia omissive che commissive. Premesso che il trattamento sanzionatorio è affidato al potere discrezionale del giudice di merito, che non abbisogna di motivazione specifica, là dove la pena sia contenuta nei limiti di fascia media o bassa, e quindi lontano dal massimo edittale (tra le tante, essendo stata recentemente edita, Cass.
9.6.2003 n. 31762), è evidente che gravi omissioni di controllo di persona svolgente una funzione pubblica e preposta alla verifica dell'applicazione delle norme di prevenzione, non costituiscono un trascurabile, o comunque lieve, livello di colpa, considerate anche le dimensioni dell'evento.
Sul punto, e precisandosi anche l'irrilevanza, oltre l'inammissibilità delle altre censure di merito, in cui si prospettano valutazioni alternative a quelle della Corte di merito, va necessariamente richiamata la parte riassuntiva della motivazione della sentenza impugnata, che efficacemente descrive la rilevanza e la gravità delle varie condotte omissive del ricorrente:
"Riassumendo, in sede di sopralluogo il NE omise ogni elementare controllo ed in particolare:
1) non verificò la mancanza della nicchia di protezione del punto di riempimento;
2) non esaminò il progetto dell'impianto nel quale era prevista la realizzazione di "pozzetti di ispezione" non rinvenuti invece sul posto;
3) pur essendo l'impianto costituito da tubature interrate nel primo e nel terzo tratto dell'impianto non chiese l'acquisizione delle "dichiarazioni tecniche" rilasciate da enti, laboratori e professionisti specializzati in materia;
4) proprio perché le tubature erano interrate neppure verificò l'assenza del tubo di sfiato previsto dall'art. 7 punto 4) del D.M. 1984" (pag. 54 sentenza di appello).
Con il settimo motivo di ricorso, e cioè il 16), il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere disatteso l'istanza di procedere ad ulteriore perizia ex art. 603 c.p.p., per accertare le cause dell'innesco e quanto altro lamentato nell'atto di appello in ordine alle cause del sinistro, "ritenendo sufficientemente istruita la causa".
Viene ribadito quanto già sostenuto alle pagg. 17 e 18 di questa sentenza, ivi compresi i richiami giurisprudenziali, in ordine al potere discrezionale del giudice di appello, ed al limite di valutazione in sede di legittimità, sulla sola congruità esplicativa del provvedimento di diniego dell'integrazione istruttoria.
Nella specie, non vi è dubbio che la ritenuta certezza della causa del disastro, tanto da indurre alle conferme delle sentenza di condanna di primo grado, rende pienamente legittimo il rigetto dell'istanza di procedere ad accertamenti tecnici per identificare cause alternative, tenuto anche conto che gli accertamenti tecnici nell'immediatezza dei fatti sarebbero risultati, in ogni caso più attendibili, e che gli stessi certamente furono eseguiti senza costituzione di preordinate conclusioni, pervenendo tra l'altro a spiegazioni logiche ed attendibili.
Con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso (n. 17) nell'atto di impugnazione), il ricorrente considera manifestamente illogica la motivazione con riferimento al rigetto del motivo di appello richiedente l'affermazione del congruo concorso di colpa nella produzione dell'evento dell'amministratore del condominio, AR OL, deceduto, i cui eredi si sono sostituiti parte civile. La sentenza di appello ha, invece, risposto puntualmente, ed in modo logico, al motivo di gravame (pagg. 56 e 57), rilevando: che l'omessa manutenzione non rientra tra le cause del sinistro, che si è invece verificato per difetti originari dell'impianto; che l'obbligo di chiedere un nuovo C.P.I. in caso di mutamento di destinazione dei locali, in particolare la destinazione a scuola materna dei locali della Peter Pan, non incombeva all'amministratore (l'argomento sarà ulteriormente trattato e valutato come irrilevante: ricorso ZZ);
che, in ogni caso, la nuova destinazione dei vani terranei a scuola materna ed il mancato rispetto della prescritta distanza tra la scuola ed il serbatoio di GPL non hanno avuto alcuna incidenza causale nella produzione dell'evento.
Al giudice di legittimità - come già più volte precisato in questa sentenza - non spetta altro che valutare la logicità della motivazione (o meglio che la stessa non sia manifestamente illogica o mancante). Nella specie, il giudice di merito ha accuratamente preso in considerazione il motivo di appello, ed ha escluso con motivazione adeguata la responsabilità concorrente dell'amministratore. Per ciò che concerne i motivi aggiunti, il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza evolutiva in tema di colpa omissiva e di conseguente nesso di causalità, che ha riguardato prevalentemente questa sezione della Corte di Cassazione, e che - pur non essendo tale ultima sentenza citata dal ricorrente - ha trovato conferma nella decisione a sezioni unite della sentenza 10.7.2002 n. 30328 (Franzese), la quale, in estrema sintesi, dopo avere ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome ed indipendenti, di cui all'art. 41, 2 comma, c.p.) e la necessità di provvedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, ha ritenuto la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le indicate leggi di "copertura" consentono di ritenere di avere provocato l'evento.
Con maggiore attinenza al caso di specie (che non riguarda l'ipotesi prevalente della colpa professionale medica), nel reato omissivo il paradigma unitario di produzione dell'evento con riferimento al "condizionale controfattuale" richiede di accertare se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc, verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno".
Nella specie, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ineccepibilmente ritiene che l'omissione dei controlli da parte del NE, che avrebbero inevitabilmente condotto - se effettuati con la dovuta diligenza - a negare il rilascio del CPI, si pone come antecedente causale determinante, in quanto la diversa condotta attiva e scrupolosa avrebbe evitato il verificarsi del crollo, o perché il BA sarebbe stato costretto ad osservare le norme di prevenzione o, diversamente, perché il certificato suindicato non sarebbe stato rilasciato, con conseguente inutilizzabilità dell'edificio.
La tesi del ricorrente - secondo il quale anche l'osservanza di un suo comportamento attento, diligente ed osservante della normativa in materia non avrebbe evitato il grave incidente - si configura come una interpretazione arbitraria del giudizio controfattuale, del tutto non corrispondente a quella che è invece la logica ricostruzione dell'assenza di rischi se fossero state osservate le norme sulla prevenzione.
In conclusione, il pur articolato ricorso del NE è palesemente infondato per ciò che concerne tutti i motivi, e si articola talvolta in censure di merito non ammissibili nel giudizio di legittimità in presenza di motivazione logica, altre volte nell' addebitare ai giudici di merito decisioni errate o immotivate, là dove non sono tali, altre volte infine nella proposizione di questioni di diritto già costantemente risolte dalla Corte di Cassazione in modo diverso da quello prospettato. Ne consegue che anche il ricorso del NE va dichiarato inammissibile. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'imputato AR vanno trattati congiuntamente, riguardando tutti la regolarità o meno della notifica di atti processuali al difensore a norma dell'art. 161 n. 4 c.p.p.. Il ricorrente sostiene la nullità di tali notificazioni e degli atti successivi, in quanto eseguite sul presupposto che il AR aveva eletto domicilio presso il suo difensore avv. D'Onofrio, deceduto nel corso del processo. Successivamente, quindi, ritenuta l'impossibilità di notifica al domicilio eletto, e non avendo l'imputato indicato un nuovo domicilio, le notifiche sono state eseguite presso lo studio del suo difensore, avv. Donato Pace di Potenza.
Dagli atti processuali prevenuti a questa Corte è risultato che, in data 27.1.1995, nel corso di un interrogatorio compiuto nella fase delle indagini preliminari, il AR dichiarò di eleggere domicilio presso l'avv. Angelo Rosciano.
Con dichiarazione del 23.10.1996, ritualmente depositata, e diversa dall'allegato C) senza data prodotto dal ricorrente, il AR, nel confermare la nomina dell'altro difensore, avv. GI D'Onofrio, elesse domicilio presso lo studio di quest'ultimo (la circostanza è richiamata anche nella sentenza di appello, pur senza la indicazione della data dell'atto). Trattandosi di nuova elezione di domicilio presso altro difensore, è evidente che essa implicitamente ha revocato la precedente, in quanto si tratta di espressa e successiva rappresentazione di una contraria manifestazione di volontà (in tal senso Cass. 22.9.1995, Tatoli;
Cass. 15.12.1995, Pedde). Va ritenuto, pertanto, che il AR si è avvalso della facoltà di mutare il domicilio eletto, come previsto dall'art. 161, 2 comma, c.p.p., ed ha comunicato la modifica all'Autorità Giudiziaria.
Peraltro, tale tesi non appare nemmeno contestata dal ricorrente, il quale si è limitato ad assumere l'inesistenza di una elezione di domicilio presso l'avv. D'Onofrio, ma non la prevalenza dell'elezione successiva, se esistente, rispetto a quella precedente presso l'avv. Rosciano.
Il successivo decesso dell'avv. D'Onofrio rientra sicuramente tra le cause di impossibilità della notificazione, indicate dal 4 comma dell'art. 161, in conseguenza delle quali "le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore".
Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto previamente accertare se la notifica presso lo studio dell'avv. D'Onofrio, pur dopo la sua morte, poteva comunque avvenire per la presenza di persone addette allo studio.
Come è noto, l'elezione di domicilio si distingue dalla dichiarazione di domicilio, perché mentre in questa è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati all'imputato, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona presso cui la notificazione deve eseguirsi e presuppone, pertanto, necessariamente l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario ed imputato, in virtù del quale il primo si impegna a ricevere gli atti destinati al secondo e a tenerli a sua disposizione (Cass. 4.6.1991, Capoferri;
Cass. 22.9.1995, Tatoli;
Cass. 17.2.1996, Carboni;
Cass. 29.11.2000, Musto).
Ne consegue che l'unica persona abilitata a ricevere l'atto, anche se ovviamente notificato a collaboratore dello studio professionale, è il domiciliatario indicato dall'imputato, e, in caso di suo decesso, la notifica si rende impossibile presso il domicilio eletto per l'inesistenza di altra persona legata all'imputato dal succitato rapporto fiduciario. Ne consegue che, sia per la peculiarità dell'istituto dell'elezione di domicilio, sia per la maggiore garanzia derivante dalla notifica al difensore, anziché a terzo estraneo e mai incaricato della ricezione degli atti processuali, ineccepibilmente è stata applicata la norma prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p.. Nè, infine, come sostenuto dal ricorrente in estremo subordine, la notifica doveva essere compiuta presso il domicilio precedentemente eletto dell'avv. Rosciano, non prevedendo la normativa vigente alcuna reviviscenza di un'elezione di domicilio ormai revocata tramite la espressa manifestazione di volontà contraria.
Palesemente infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si chiede di dichiarare inammissibili gli appelli di alcune parti civili per varie ragioni.
Il ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, che l'avv. Paola Caruso era priva di procura speciale per il giudizio di impugnazione. L'avv. Paola Caruso, difensore delle parti civili ST e De -P ha, invece, ricevuto mandato speciale in data 24.2.1996 a difenderle nel presente giudizio e "nei successivi gradi", e tale terminologia è più che sufficiente per ritenere la deroga alla presunzione prevista dall'art. 100, 3 comma, c.p.p., il quale dispone che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa". Già in passato la Corte di Cassazione ha ritenuto estensibile al grado di appello la procura rilasciata al difensore di parte civile in primo grado con formule meno accurate, quali "per la presente procedura", "per la presente causa", e simili (Cass.
8.3.1994 n. 6332). Il ricorrente ha poi eccepito che gli avv.ti Mario Fortunato ed Angelo Pignatelli, pur muniti di procura speciale, non hanno depositato personalmente i motivi di appello. Sul punto si osserva che la pur rigorosa disciplina della rappresentanza in giudizio della parte civile non prevede ne' all'art. 576 c.p.p., ne' agli artt. 78 e 100 dello stesso codice, alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione, se i motivi di appello sono depositati da persona diversa (e in un caso di specie anche delegata) dal difensore di parte civile.
Con il quinto motivo di ricorso il AR, pur deducendo la violazione dell'art. 546, lett. e) c.p.p., si limita a formulare alcune censure di merito alla motivazione del provvedimento impugnato, non sindacabili in sede di legittimità, essendovi motivazione congrua e logica (sul punto in diritto si richiama quanto esposto alle pagg. 14 e 15 di questa sentenza).
In ordine alla mancata acquisizione delle "dichiarazioni tecniche" la sentenza di merito precisa a pag. 61 come tale obbligo fosse previsto in considerazione della non ispezionabilità delle opere non visibili, indicato dalla circolare n. 15 del Ministero degli Interni del 1961, e che, avendo omesso tale adempimento il NE, era tenuto a compierlo il AR, quale responsabile dell'ufficio prevenzione incendi.
In ordine al rilascio del certificato per anni sei, anziché tre, pur trattandosi di condotta imperita ed inosservante di norme sulla prevenzione, esso rappresenta solo un segmento della colpa attribuibile al AR, il quale - come precisato nella sentenza impugnata - "se avesse controllato con perizia e diligenza la documentazione e l'operato del suo subordinato, si sarebbe reso conto della superficialità con cui era stato effettuato il sopralluogo ed avrebbe potuto invitare il NE ad effettuare un più accorto esame mediante verifica degli atti progettuale e richiesta delle certificazioni necessarie a comprovare l'idoneità della posa in opera delle tubazioni. In tal modo si sarebbe potuta certamente accertare la inidoneità e pericolosità dell'impianto". Appare davvero superfluo ribadire la congruità e la logicità della motivazione, in generale, in ordine alla responsabilità del AR, e, in particolare, in relazione all'esame dei motivi di appello. Quanto alla prevedibilità dell'evento, ben spiegata soprattutto nella sentenza di primo grado (pag. 46), essa deriva ovviamente non dalla conoscenza delle gravi inadempienze del BA, ma, al contrario, proprio dall'assoluta trascuratezza dei controlli, ad opera sia del NE che del AR, che, non effettuando le opportune verifiche, avrebbero dovuto immaginare la costruzione di impianti non sicuri e capaci di produrre danni a cose e persone. È anche lecito domandarsi come si possa ritenere da parte del giudice di merito la non prevedibilità di un evento dannoso da parte di preposti al controllo di impianti pericolosi, se non effettuano le dovute verifiche.
In ordine all'ultimo motivo di ricorso (prescrizione verificatasi il 3.7.2001) viene ribadito e qui richiamato quanto esposto alle pagg. 15 e 16.
Ne consegue la palese infondatezza di tutti i motivi di gravame e la inammissibilità del ricorso del AR.
Va accolto il ricorso proposto da ZZ MA RI. La ricorrente è stata già assolta dai reati di crollo di costruzione (in primo grado) e di omicidio colposo di AR OL (in appello) per non avere commesso il fatto.
La Corte di merito ha, però, ritenuto non ricorrere le condizioni per l'assoluzione nel merito - pur dichiarando il reato di cui agli artt. 40, 2 comma, 113, e 589, 3 comma, c.p. estinto per prescrizione - in relazione agli omicidi colposi delle piccole De UC e SI, con la seguente motivazione: "se fosse stato richiesto dalla ZZ il relativo certificato, i Vigili del Fuoco sarebbero forse riusciti a verificare anche le irregolarità dell'impianto, ma di sicuro avrebbero accertato la irregolare distanza della scuola dal serbatoio di GPL ed avrebbero negato il rilascio del certificato di prevenzione incendi alla scuola che, quindi, non sarebbe stata autorizzata a svolgere la sua attività per quell'anno.
In tal modo i bambini non si sarebbero trovati sul luogo del disastro al momento dell'esplosione dell'impianto, ne' sarebbero decedute le piccole De UC CL e SI EN e neppure avrebbero riportato lesioni altri bambini".
La ricorrente sostiene a ragione che dalla stessa motivazione della sentenza di appello si deduce l'assenza del rapporto di causalità. Le sentenze di merito hanno ineccepibilmente osservato che la condotta dell'imputata non abbia alcun rapporto con la costruzione dell'impianto che ha causato il crollo, ne' con gli omessi controlli sulla sua irregolarità, e quella di appello ha anche ritenuto che la richiesta del certificato prevenzione incendi per l'attività della scuola materna avrebbe "forse" consentito la verifica dell'irregolarità dell'impianto, circostanza invero tutt'altro che certa in quanto, in sede di controllo del 3.4.1990 per l'autorimessa, nulla è stato rilevato per l'impianto difettoso, essendo stata l'indagine circoscritta al garage.
Già da queste osservazioni si evince con certezza che la condotta omissiva della ZZ non ha alcuna relazione con le cause del disastro e si pone fuori dal "circuito" di responsabilità, ed in particolare dalle cause di produzione del crollo, che, a sua volta, ha cagionato le morti della De UC e della SI.
Ne deriva l'assoluta inapplicabilità alla specie dell'art. 113 c.p., in quanto la cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto (Cass. sezioni unite, 25.11.1998, Lo parco). In tal caso, infatti, pur non richiedendosi il preventivo accordo tra i soggetti, data la natura colposa del reato, è pur sempre necessaria la consapevolezza di ciascuno di conferire il proprio contributo alla condotta colposa che sbocca nella produzione dell'evento.
Escluso ciò, almeno implicitamente, anche dalle sentenze di merito, resta da esaminare se si possa ritenere il concorso di causa indipendente dalle azioni od omissioni degli altri imputati, ex art. 41, comma 1, c.p., idonea alla produzione dell'evento, e che l'omessa richiesta da parte della ZZ del CPI, pur non avendo alcuna relazione con esse, abbia comunque "causato il decesso" delle due piccole allieve.
La già citata sentenza Franzese delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 10.7.2002 n. 30328, oltre a sostituire il criterio della "probabilità logica" a quello della "probabilità statistica" per l'accertamento del nesso di causalità nei reati omissivi, in particolare quelli impropri, ha altresì ritenuto che "l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio".
Nella specie, la sentenza impugnata, dopo una ineccepibile analisi della causa del disastro (e di conseguenza degli omicidi colposi), attribuibile a più soggetti, individua una diversa causa autonoma ed indipendente, alla quale conferisce il crisma della "certezza" del contributo causale, anche se di entità estremamente minima, là dove si citano mere ipotesi, del tutto aleatorie, di successivi accadimenti, che avrebbero comportato l'assenza dei bambini sul posto.
Si attribuisce, cioè, ad una mera omissione di un adempimento riguardante esclusivamente la scuola materna efficienza causale rispetto all'evento. Ma, trattandosi di richiesta di CPI per la sola scuola, l'omissione avrebbe potuto essere rilevante se l'innesco fosse derivato da un difetto attinente l'impianto della scuola, e non per una causa del tutto estranea, preesistente, della quale la ZZ era (o almeno deve ritenersi in assenza totale di prove a suo carico) inconsapevole.
Inoltre, è aleatorio ed opinabile ritenere una successiva sequenza dei fatti, collegati ad "una sicura assenza dei bambini dalla scuola", ben potendosi verificare, dopo un'eventuale richiesta del certificato, nel tempo intermedio, eventi che avrebbero comunque consentito la presenza dei ragazzi, come l'omesso accertamento della minore distanza dell'impianto di GPL dalla scuola (circostanza che proprio i fatti di questo procedimento fanno ritenere possibile, anche se non auspicabile), o la rinuncia della ZZ a fare iscrivere più di 100 alunni, limite superato solo per l'anno scolastico 1993- 1994, e che avrebbe reso superflua la richiesta del CPI. Infine, nella condotta della ricorrente manca del tutto la prevedibilità dell'evento, anche se tale valutazione è superflua rispetto alla considerazione dell'assenza di incidenza sul rapporto causale, essendo state le altre condotte precedenti, commissive ed omissive, unici fattori incidenti dei gravi eventi verificatisi. A parte l'erronea applicazione dell'art. 41, 1 comma, c.p., la sentenza impugnata è anche contraddittoria nella motivazione, in quanto la ritenuta responsabilità della ZZ si pone in contrasto con le valutazioni precedenti a pag. 57, nel trattare la posizione del NE: "la nuova destinazione dei vani terranei a scuola materna ed il mancato rispetto della prescritta distanza tra la scuola ed il serbatoio di GPL non hanno avuto alcuna incidenza causale nella verificazione dell'evento".
In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del BA, del UM, del NE e del AR conseguono i provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p., con la loro condanna al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo liquidare in E. 1.000,00 per ciascuno di loro, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alle determinazioni delle cause di inammissibilità. Tutti i suddetti ricorrenti sono anche condannati in solido al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, FO MA Cristina, in proprio e della qualità, AR TO, e AR Gregorio CO, che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., viene annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZZ MA RI, in quanto la completezza dell'istruttoria e il quadro probatorio derivatone consentono al giudice di legittimità di dichiarare che l'imputata non ha commesso il fatto, senza necessità di rinvio al giudice di merito (Cass. sezioni unite 30.10. 2003 n. 20, OT ed altro).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZZ MA RI per non avere commesso il fatto. Dichiara inammissibili i ricorsi di BA RA, UM ON, NE PI e AR TO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Li condanna altresì in solido al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili FO MA Cristina, in proprio e nella qualità, AR TO e AR Gregorio CO, che liquida in complessivi E. 3.290,00, di cui E. 3.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004