Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 7202
CASS
Sentenza 21 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non viola il precetto di cui al comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen. in tema di divieto di "reformatio in pejus" la decisione con cui il giudice di appello, senza operare alcun aumento di pena, modifichi tuttavia le percentuali di colpa attribuite agli imputati con la sentenza da essi gravata.

Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2003, n. 7202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7202
    Data del deposito : 21 novembre 2003

    Testo completo