Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/1997, n. 11771
CASS
Sentenza 9 ottobre 1997

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Massime1

Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli -non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi- e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo aveva interessato un'ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilità della stessa piazza del castello di Ambra e con pericolo non solo degli abitanti degli edifici ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi).

Commentario1

  • 1URBANISTICA: distinzione tra crollo colposo e rovina di edifici. Giurisprudenza.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    In tema di identificazione del reato contestato e di distinzione tra violazione dell'art. 434 cod. pen. e dell'art. 676 cod. pen.: «Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 3221,6 del 20/06/2018, Capobianco e altri, Rv. 273569); …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/1997, n. 11771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11771
Data del deposito : 9 ottobre 1997

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