Sentenza 9 ottobre 1997
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli -non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi- e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo aveva interessato un'ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilità della stessa piazza del castello di Ambra e con pericolo non solo degli abitanti degli edifici ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi).
Commentario • 1
- 1. URBANISTICA: distinzione tra crollo colposo e rovina di edifici. Giurisprudenza.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In tema di identificazione del reato contestato e di distinzione tra violazione dell'art. 434 cod. pen. e dell'art. 676 cod. pen.: «Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 3221,6 del 20/06/2018, Capobianco e altri, Rv. 273569); …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/1997, n. 11771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11771 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 9.10.1997
1.Dott. Montera GI Consigliere SENTENZA
2. " VI AT " N. 1931
3. " TA RA " REGISTRO GENERALE
4. " IA LA " N. 8948/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;
2) NA LA;
3) TO RC. Parti civili:
4) PA IO, EC OL, BI AN, TT NA MA, MA SC, ON AN, TI GI, TT IL.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13.11.1996 BANDINI GIOVANNI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi del P.G. e delle parti civili e dal TO: annullamento con rinvio;
rigetto del ricorso del NA.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Sampoli che conclude per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. per il Comune di Bucine insiste per l'accoglimento del ricorso del P.G..
Uditi i difensori avv. Nocentini per NA che conclude per l'annullamento della sentenza;
l'avv. Rossi e l'avv. Giunta per TO, che concludono per l'annullamento della sentenza;
l'avv. GUtti e l'avv. Lena per NI, che concludono per il rigetto dei ricorsi del P.G. e delle parti civili.
osserva
1. - Il 27 agosto 1993 in Ambra di Bucine lo sbancamento, da parte dell'impresa "Edilferro" appaltatrice dei lavori di consolidamento, del terreno collinare sottostante alcuni edifici di abitazione ne cagionava il crollo o il pericolo di crollo. Il fatto veniva contestato a titolo colposo (artt. 434, 449, 113 c.p.) al titolare e al direttore del cantiere, NA VO e NA LA, al progettista e direttore dei lavori, NI GI, e all'operaio ruspista, TO RC. Il NA VO, tuttavia, veniva assolto in primo e - su appello del P.G. - in secondo grado con sentenza passata sul punto in giudicato. La Corte d'appello di Firenze assolveva peraltro anche il NI, mentre confermava la condanna del NA LA e del TO. Dopo aver confermato che di crollo - per l'entità delle conseguenze e delle lesioni agli edifici e per il numero indeterminato di persone, di cui veniva messo in pericolo l'incolumità - si trattava, la Corte confermava anche la responsabilità del direttore del cantiere per lo scavo effettuato lungo la trincea senza attendere le prescrizioni del direttore dei lavori e senza attuare opere provvisionali e del ruspista che aveva eseguito i lavori di scavo a pochi metri dagli edifici, pur allertato dagli abitanti degli stessi. L'assoluzione del direttore dei lavori, invece, era motivata con il fatto che quegli, non tenuto a presenziare continuamente sul cantiere, si era riservato di determinare la profondità dello scavo e non aveva stabilito che si procedesse ai lavori.
2. - Ricorrono contro tale assoluzione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze e le parti civili private PA IO, EC OL, BI AN, AP NA MA, EG GU, MA SC, ON AN, TI GI e TT IL.
Il primo denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione già per la ritenuta vigenza delle regole di prudenza professionale per il direttore del cantiere e non per quello dei lavori. Ma il punto fondamentale sfuggito alla valutazione della Corte, secondo il P.G., è che comunque nel progetto del NI era prevista una escavazione ai piedi della parete e che nella riunione preliminare ai lavori nessuna opposizione fu manifestata dal NI ai lavori di scavo programmati, il cui inizio non aveva bisogno di autorizzazione o di un particolare ordine.
Le parti civili articolano quattro motivi, a cominciare dalla violazione dell'art. 43, co. 3, c.p. per inosservanza del criterio della negligenza, che non è esclusa dalla semplice osservanza di leggi e regolamenti da parte di un progettista-direttore dei lavori con particolare qualificazione professionale. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 192, co. 3, c.p.p. per l'omessa valutazione della chiamata di correo operata dal NA, della cui inattendibilità o ininfluenza la Corte neppure ha offerto una motivazione. La mancanza di motivazione costituisce il terzo motivo di ricorso e viene denunciata a proposito anche della necessità dell'escavazione e dell'assenza di progettazione di opere provvisionali e di direttive, accompagnate dall'assenza fisica sul luogo di lavoro: eppure quella mattina - si osserva in ricorso - non v'erano altri lavori da svolgere oltre l'escavazione ed un soggetto competente come il NI non poteva non sapere che un cantiere non poteva rimanere interte per un'intera mattinata. Con il quarto motivo, infine, le parti civili denunciano l'illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui i doveri di prudenza professionale e di diligenza nell'osservanza del capitolato di appalto (segnatamente l'art. 27) sono stati interpretati a senso unico: nei confronti, cioè, del solo direttore del cantiere e non pure di quello dei lavori.
3. - Il NA denuncia innanzitutto la violazione per erronea applicazione degli artt. 434, 449 e 113 c.p.p.: se l'evento è consistito nella "caduta a terra delle murature tergali, limitato ad una parte di due edifici", non si può configurare un disastro, che presuppone un pericolo non semplicemente alle persone ma alla pubblica incolumità (e nella specie, si fa notare, gli edifici avrebbero dovuti essere sgombri da persone in ossequio ad un'ordinanza, che il Comune colpevolmente non aveva fatto rispettare). Con un secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione laddove, contrariamente alle indicazioni del contratto di appalto, si ritiene che le prescrizioni, anziché un'ipotesi di riserva esercitabile dal direttore dei lavori, costituissero una premessa necessaria per dare esecuzione alle singole opere. Con la consegna dei lavori l'impresa aveva assunto l'obbligo di eseguire anche lo scavo senza particolari prescrizioni sì che non si può rimproverare al ricorrente di non aver richiesto prescrizioni, che costituivano una facoltà - non esercitata - del direttore dei lavori. Nè gli si può rimproverare di non aver eseguito opere provvisionali, la cui determinazione è compito del direttore dei lavori. In realtà, secondo il NA, il vero ed unico pericolo - illogicamente non rilevato dalla sentenza - era costituito dal progetto del NI, che con macroscopica imprudenza prevedeva uno scavo a ridosso dei fabbricati - non essendosi provveduto all'esproprio della fascia di terreno confinante, effettuato solo successivamente - e precedente all'infissione dei micropali di sostegno.
Il terzo motivo di ricorso riguarda la mancata ammissione della perizia, richiesta quale prova decisiva dall'imputato, sulla corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto ed ai relativi elaborati tecnici.
4. - Il TO articola due motivi di ricorso. Con il primo denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione laddove, pur dandosi atto che egli era un semplice operaio tenuto ad eseguire le disposizioni dei soggetti sovraordinati senza possibilità di interferire nella gestione operativa, si ritiene che tuttavia, davanti al concreto profilarsi di una situazione integrante pericolo per la pubblica incolumità, non doveva eseguire gli ordini del capocantiere. Identico vizio il ricorrente riscontra nel punto in cui la competenza professionale, la presenza in cantiere ed il potere di impartire direttive operative da parte del capocantiere sono per la Corte determinanti al fine di prosciogliere il titolare dell'impresa e lo stesso direttore dei lavori e non pure l'operaio. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 82 c.p.p. per aver la Corte condannato anche il TO, in solido con il NA, a rimborsare le spese del grado alla parte civile Comune di Bucine, che non aveva presentato conclusioni nei suoi confronti.
Con successiva memoria lo stesso ricorrente, ribadendo le censure testè sintetizzate, ha evidenziato la questione dell'affidamento nella precisa direttiva di ordine tecnico impartitagli dal direttore del cantiere, a sua volta attivatosi m" base alle prescrizioni del direttore dei lavori-progettista: le quali, derivando da calcoli e rilievi dipendenti da formazioni culturali specifiche, non potevano formare oggetto di rilievo critico da parte del ruspista. 5. - È opportuno esaminare per primo il ricorso del NA, che pone la questione della configurabilità stessa del reato contestato. Esso è infondato.
Sul punto la Corte ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza, e richiamati dallo stesso ricorrente, secondo cui per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli e talì da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone (cfr. Cass.5.2.1991, Navone, rv 188197): nella specie non solo gli abitanti degli edifici (essendo penalmente irrilevante che il Comune non aveva fatto ancora eseguire nei loro confronti un'ordinanza di sgombero) ma anche un'altra squadra di operai e persone indeterminate che, data l'ora dell'evento (poco dopo mezzogiorno), è presumibile si trovassero nei paraggi.
Vero è che non è sufficiente un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi (Cass. 29, 4.1994, Trevisani, rv 200156; 21.12.1988, Sequestro, rv 182862), ma nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo ha interessato un'ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vani solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilità della stessa piazza del castello di Ambra. La sussunzione di questi fatti, incontestati e ritenuti - con una valutazione che va esente da censure logiche in sede di legittimità - di proporzioni notevoli e perciò disastrose, nella fattispecie delineata dalle norme citate è perciò corretta.
6 - Il ricorso del NA è infondato anche sotto il profilo della responsabilità.
Va in proposito rilevato - e l'osservazione, come poi si preciserà, riguarda anche la posizione dell'imputato NI, discussa nei ricorsi del P.G. e delle parti civili - che il delitto in questione può essere commesso da chiunque ma innanzitutto da chi "ha avuto parte nel progetto o nei lavori": la responsabilità di questo tipo di agente - addirittura esclusiva per la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., che configura un reato proprio (Cass. 11.3.1992, Noseda, rv. 190304; 26.4.1988, Collini, rv 178831) -, pur senza escludere altre, entra per prima in considerazione quando il crollo sia dipeso - come nella specie è incontestato - dai lavori concernenti l'edificio. Una volta riconosciuto il nesso di causalità tra i lavori di scavo ed il crollo, due sono le posizioni di garanziache immediatamente rilevano: del progettista e del costruttore.
La Corte ha ritenuto che il titolare dell'impresa, NA VO, andasse esente da responsabilità per aver delegato l'esecuzione dei lavori a "persona professionalmente qualificata" come l'architetto NA LA, che, in quanto capocantiere, era "munito dei necessari poteri per dare le direttive operative necessarie": questi, dunque, in quanto delegato del costruttore risponde del crollo cagionato con quei lavori. Al costruttore, invero, è stata ascritta una condotta non conforme alle regole della scienza e della tecnica della costruzione come quella di effettuare su terreno franoso una sorta di trincea profonda ben tre metri, della lunghezza di circa 15 metri e della larghezza di quattro metri, a distanza, nel punto più vicino, di appena un metro dagli edifici: il tutto senza alcuna opera provvisionale, come contestato nel capo di imputazione e motivatamente ritenuto dai giudici di merito.
Del resto, la pericolosità di questa condotta - evidente, come ha osservato la Corte, per qualsiasi persona di buon senso e tanto più per un tecnico del ramo - non è stata affatto contestata ma anzi espressamente rimarcata (nell'ultima parte del secondo motivo, come sopra riportato in sintesi) dal NA, il quale ha piuttosto imperniato la sua difesa sul fatto che l'opera era perfettamente conforme a quella progettata dal NI, cui risalirebbe l'esclusiva responsabilità. Ora, che l'opera eseguita fosse conforme, quanto alla profondità dello scavo, a quella progettata è stato ritenuto dai giudici di primo grado e negato da quelli di appello ma finisce per non avere importanza decisiva (sì che non si presta a censure la decisione della Corte di non ammettere la chiesta perizia sul punto).
Ciò, invero, non esonera da responsabilità il costruttore il quale, dovendo eseguire lavori a ridosso di fabbricati secondo un progetto caratterizzato da macroscopica imprudenza - come egli stesso deduce nei motivi di ricorso -, aveva l'obbligo di arrestarsi e chiedere quelle "particolari prescrizioni", anche e soprattutto in ordine alle opere provvisionali la cui mancanza è stata contestata, che - secondo l'art. 27 del capitolato d'appalto, richiamato dalla Corte - il direttore dei lavori avrebbe dato "all'atto esecutivo". Il ricorso del NA va pertanto rigettato con le conseguenze di legge circa le spese.
7. - Come premesso all'esame della posizione del NA, l'altra posizione di garanzia ictu oculi sussistente nella specie è quella del NI, avente parte sia nel progetto sia nei lavori, di cui era direttore per conto del Comune committente. Non si può dire - come sostenuto nel secondo motivo del ricorso delle parti civili - che la Corte abbia omesso l'esame della chiamata di correo operata dal NA: in realtà essa ha ritenuto che tale chiamata non superasse, come oltre si preciserà, l'ostacolo rappresentato della deposizione del titolare dell'impresa incaricata dell'infissione dei micropali, Bucci. Dal testo della motivazione emergono, tuttavia, notevoli contraddizioni, che la rendono manifestamente illogica, come lamentato dal Procuratore generale e dalle parti civili. La Corte richiama - lo si è appena ricordato - l'art. 27 del capitolato di appalto e ritiene in colpa il NA anche per non aver richiesto le opportune "prescrizioni" al direttore dei lavori (f 14) ma contraddittoriamente non esamina se, in forza della stessa norma, non incombesse reciprocamente sul direttore dei lavori l'obbligo (come ritenuto dal primo giudice) di impartire quelle "prescrizioni" nell'imminenza dei lavori: e ciò tanto più in considerazione che egli come ritenuto dalla stessa Corte (f. 16) - non era tenuto a presenziare agli stessi e avrebbe potuto, come poi successe, non trovarsi sul cantiere.
Tale omesso esame neppure può spiegarsi con il fatto che la Corte non ritiene confermato - alla stregua, come detto, della deposizione del Bucci - l'assunto del NA, secondo il quale nella riunione preliminare del 24 agosto si stabilì di dare inizio alle operazioni di scavo. Essa, infatti, aveva appena riferito il contenuto di quella deposizione nel senso che, "risolto il non meglio definito problema, la settimana successiva sarebbero stati iniziati i lavori" (f. 11).. Si può anche ritenere - come la Corte fa con valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità che il NA abbia anticipato i tempi dell'intervento di qualche giorno (non più di tre, giacché per il 30 agosto era previsto l'inizio dei lavori del Bucci), all'inizio invece che - al massimo - a metà della settimana, ma è certo che l'inizio dei lavori di scavo era stato deciso ed era imminente.
Era compito della Corte, pertanto, esaminare se, in ossequio al principio di doverosa cooperazione tra i due garanti nell'imminenza dei lavori, non spettasse (al costruttore, come ritenuto, richiedere, ma anche reciprocamente) al direttore dei lavori impartire le "particolari prescrizioni" previste dal richiamato art. 27 in ordine (alla profondità dello scavo ma soprattutto, quale che fosse la profondità) alle opere provvisionali.
Analogo esame, del resto, andava compiuto anche alla stregua della colpa generica pure contestata (e ritenuta dal primo giudice) all'imputato sotto il duplice profilo della prudenza e della diligenza, evidenziate nei citati ricorsi. Immotivato, in particolare, appare l'omesso esame dell'idoneità di un progetto di scavo - di cui si era ormai decisa ed era imminente l'esecuzione - rispetto al quale il progettista-direttore dei lavori si era riservato di determinare non solo la profondità, ma anche la distanza dagli immobili e la tecnica di escavazione (f. 13): e ciò a fronte di un correttamente meticoloso esame dei doveri di prudenza e diligenza incombenti sull'altro professionista garante, l'architetto capocantiere.
La sentenza va, quindi, in questa parte annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà ad un nuovo esame secondo i criteri suindicati.
8. - Tale statuizione si impone anche per la posizione dell'operaio esecutore dello scavo, TO. È fondata, invero, la doglianza di manifesta illogicità della motivazione formulata da questo ricorrente. La Corte afferma per un verso che il TO, "mero operaio", era "tenuto ad eseguire le disposizioni dei soggetti a lui superiori nell'ambito dell'impresa" e per altro verso che, di fronte al profilarsi del pericolo, egli "era tenuto a non eseguire gli ordini del capo-cantiere"; per un verso che egli non aveva veste per "interferire nella gestione operativa" e per altro verso che era in colpa nel "continuare l'escavazione" (f 18).
Il delitto contestato, come già rilevato, può essere commesso da chiunque, e quindi anche dall'esecutore materiale. Ma, ove questi non abbia operato colposamente di propria iniziativa, in contrasto o al di fuori delle istruzioni ricevute, ma in pedissequa esecuzione - come nella specie delle istruzioni fornite da persona indiscutibilmente competente sotto il profilo professionale, che aveva disegnato il tracciato dell'escavazione, occorre esaminare l'origine del pericolo, dal cui profilarsi si assume derivare l'obbligo di desistere dall'esecuzione: se, cioè, dipenda da un vizio di esecuzione materiale, da una manovra inconsulta dell'agente, e quindi rientri nel suo potere-dovere di prevenzione, ovvero da nozioni tecniche e da calcoli progettuali nella disponibilità dei dirigenti dei lavori, rispetto ai quali non può non operare il criterio dell'affidamento da parte del sottoposto. L'annullamento della sentenza anche su questo punto assorbe il secondo motivo del ricorso del TO.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata nella parte relativa agli imputati NI e TO e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze;
rigetta il ricorso di NA LA, che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese e competenze a favore delle parti civili, liquidate complessivamente quanto al Comune di Bucine in lire due milioni e quanto alle parti civili private in lire tre milioni e cinquecentomila.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1997.
La Corte di Cassazione con ord. n. 1394 del 5.5.98 ha disposto la correzione della sentenza suestesa nel senso della sostituzione nel dispositivo della proposizione "e alla rifusione delle spese e competenze a favore delle parti civili... " fino alla fine con la seguente: "e alla rifusione delle spese e competenze a favore della parte civile Comune di Bucine liquidate complessivamente in Lire 2.000.000".