Sentenza 6 luglio 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima.
Commentario • 1
- 1. Sesso senza chiara manifestazione del consenso è reato (Cass. 30651/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2024
Integra il reato di violenza sessuale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, la condotta di chi invade la sfera della libertà e dell'integrità sessuale di un'altra persona senza che sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo di tale comportamento, con la conseguenza che è irrilevante un eventuale errore sull'espressione del dissenso anche qualora questo non sia stato esplicitato. In materia di prova testimoniale, il giudice, pur dovendo valutare criticamente il contenuto delle dichiarazioni e verificarne l'attendibilità, non può fondare il proprio convincimento sull'ipotesi che il testimone riferisca consapevolmente il falso o si inganni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2017, n. 41586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41586 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
41586-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 06/07/2017 Registro generale n. 36973/2016 (n. 9) Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 730/2017 Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. Vincenzo Siani Dott. Gaetano Di Giuro Dott. Antonio Minchella Relatore Dott. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) BE RG, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 24/2015 emessa il 02/03/2016 dalla Corte di assise di appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione;
per il rigetto del ricorso nel resto;
RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/01/2015 il G.U.P. del Tribunale di Grosseto, procedendo con rito abbreviato, giudicava RG BE colpevole dell'omicidio aggravato di RI NS e del connesso reato di soppressione di cadavere, così come contestati ai capi A e B della rubrica, condannandolo ritenute le - contestate aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche e concessa la diminuente per il rito alternativo con cui si procedeva alla pena di anni trenta - di reclusione. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita in giudizio.
2. Con sentenza emessa il 02/03/2016 la Corte di assise di appello di Firenze, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, in riforma della decisione appellata concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti - rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a BE in anni diciannove di reclusione, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, convergenti in ordine all'accertamento di responsabilità dell'imputato e divergenti sul piano del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, emergeva che, la sera del 13/10/2013, a Monte Argentario, una frazione di Porto Ercole, RG BE uccideva la convivente RI NS, una cittadina di nazionalità russa, premendole le mani intorno al collo e provocandone la morte per asfissia, così come contestatogli al capo A. Dopo l'uccisione della convivente, BE sopprimeva il cadavere della donna, così come contestatogli al capo B, gettandolo, privo di vestiti, in una scarpata posta a ridosso di un'arteria stradale periferica ubicata in contrada - Purgatorio, nella stessa frazione di Monte Argentario e celandone la vista a eventuali passanti, che avrebbero potuto scorgerlo dall'alto, mediante l'apposizione di arbusti e rami, allo scopo di impedire che il corpo della vittima potesse essere ritrovato. L'accertamento degli accadimenti criminosi traeva origine dalla denuncia presentata dall'imputato, intorno alle ore 19.30 del giorno 16/10/2013, presso i carabinieri della Stazione di Grosseto. 2 In occasione della denuncia, BE si presentava presso le predette forze dell'ordine grossetane, denunciando la scomparsa della persona offesa e precisando che non aveva più avuto notizie della propria convivente dalle ore 19.30 del giorno precedente. In conseguenza della denuncia di scomparsa presentata da BE e delle indicazioni fornite dal denunciante, sulle quali ci si soffermerà di qui a breve, i carabinieri della Stazione di Grosseto avviavano le ricerche della donna, che venivano attivate sull'intero territorio nazionale. Il cadavere della persona offesa, quindi, veniva rinvenuto il successivo 24/10/2013, intorno alle ore 15.30, privo di vestiti e in avanzato stato di decomposizione, presso una scarpata, posta a ridosso di una strada periferica, ubicata nella contrada Purgatorio di Monte Argentario che, come si è detto, è una frazione di Porto Ercole. Nell'immediatezza dei fatti, durante le operazioni di riconoscimento del cadavere, BE ammetteva di avere ucciso la propria convivente, dicendo di avere fatto una "stupidaggine" e precisando di avere strangolato la donna il 13/10/2013, all'interno della propria abitazione, dopo avere cenato con la vittima. BE, pertanto, veniva arrestato e, interrogato il 25/10/2013, ribadiva le sue dichiarazioni confessorie, precisando ulteriormente di avere ucciso la propria convivente nella camera da letto della sua abitazione, dopo un litigio, conseguente al fatto che la donna aveva deciso, contro la sua volontà, di interrompere la loro relazione sentimentale e non intendeva recedere da tale decisione, nonostante il suo invito a ripensarci;
BE precisava anche che tali tensioni erano risalenti nel tempo, tanto è vero che, proprio per questo, la coppia aveva deciso di sottoporsi a una terapia di sostegno psicologico effettuata presso la dottoressa Maria OL. Dopo avere strangolato la convivente, con le modalità descritte al capo A, BE spogliava completamente il cadavere della persona offesa e, caricatolo a bordo della sua autovettura, lo andava a gettare nella scarpata dove veniva trovato dalle forze dell'ordine, nel pomeriggio del 24/10/2013, con le modalità descritte nel capo B. Nel prosieguo delle indagini, si individuava quale causa dell'assassinio in esame, lo stato di tensione esistente tra BE e la convivente, che veniva accertato anche grazie alle testimonianze rese da alcune conoscenti della vittima tra le quali si citavano nelle sentenze di merito, per la loro pregnanza probatoria, quelle rese da RE PA, NA CH e IN CI e dalla psicologa Maria OL;
quest'ultima testimonianza assumeva un peculiare rilievo probatorio, ai fini della collocazione cronologica degli accadimenti 3 criminosi, atteso che la professionista aveva condotto una seduta di coppia tra i due conviventi, nel contesto della terapia di sostegno psicologico di cui si è detto, che si svolgeva nel pomeriggio del 13/10/2013, nel corso della quale i pazienti avevano avuto un aspro diverbio. Si accertava, ancora, che BE, allo scopo di allontanare i sospetti sulla sua persona, aveva cercato di simulare un allontanamento volontario della convivente dalla propria abitazione, recandosi in treno presso la Stazione Ostiense di Roma, dove aveva abbandonato una valigia della vittima, all'interno della quale aveva collocato il telefono cellulare della donna, il quale veniva trovato e consegnato spontaneamente da OV IR, un cittadino rumeno senza fissa dimora, alle forze dell'ordine. L'attività di simulazione di BE veniva portata avanti anche attraverso ulteriori condotte, tra le quali, nelle sentenze di merito, si evidenziavano, la consegna di una torta ai propri colleghi di lavoro, effettuata in epoca successiva all'uccisione della vittima, che l'imputato riferiva essere stata preparata dalla convivente;
nonché, una conversazione effettuata con la titolare di un panificio del centro grossetano dove abitava il ricorrente, abitualmente frequentato dalla coppia, alla quale l'imputato riferiva anche in questo caso in epoca successiva all'uccisione della propria convivente - che la donna si era recata a Roma, presso l'ambasciata del suo Paese, per risolvere alcune questioni burocratiche relative alla sua permanenza in Italia. BE completava l'attività di simulazione della scomparsa volontaria di RI NS, diffondendo la notizia che la convivente si sarebbe dovuta recare a Roma per risolvere delle questioni burocratiche presso l'Ambasciata di Russia - cui sopra ci si è riferiti e rivolgendosi alla trasmissione televisiva "Chi l'ha - visto?", che dedicava un apposito servizio alla scomparsa della vittima, sulla base delle indicazioni fornitegli artatamente dall'imputato, che ricostruiva cronologicamente il falso allontanamento della convivente nei termini simulatori che si sono evidenziati. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi e delle dichiarazioni pienamente confessorie rese da BE nella prima fase delle indagini preliminari, i Giudici di merito ritenevano dimostrate entrambe le ipotesi di reato ascritte all'imputato ai capi A e B della rubrica, formulando nei suoi confronti un giudizio di colpevolezza.
3.1. Come si è detto, i giudizi di merito divergevano tra loro sotto il profilo del trattamento sanzionatorio applicato a BE, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, che venivano ritenute soccombenti dal Giudice di primo grado e che, viceversa, erano riconosciute dalla Corte di assise 4 di appello di Firenze, mediante un giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti. Tale giudizio di equivalenza veniva formulato dalla Corte territoriale fiorentina sulla base del comportamento processuale pienamente collaborativo dell'imputato che, fin dalle fasi immediatamente successive al ritrovamento del cadavere della vittima, avvenuto il 24/10/2013, ammetteva le sue responsabilità, confessando di avere ucciso la convivente e di avere soppresso il suo cadavere.
4. Avverso tale sentenza RG BE, a mezzo dell'avv. Enrico Marzaduri, ricorreva per cassazione, proponendo un atto di impugnazione fondato su otto doglianze difensive, che venivano distinte a seconda che riguardassero l'ipotesi di reato contestata all'imputato al capo A ovvero l'ipotesi di reato contestata al capo B. Di tali doglianze occorre dare partitamente conto, seguendo lo schema espositivo della difesa di BE.
4.1. Quanto all'ipotesi di reato contestata al capo A, la difesa di BE proponeva sei doglianze difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano, innanzitutto, la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 85, 89 cod. pen., 27 Cost., 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui si affermava la responsabilità di BE per l'omicidio volontario della convivente, cui si correlava ulteriormente l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale con conseguente violazione degli artt. 391-decies, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 360 cod. proc. pen. e 117 disp. att. cod. proc. pen. Nell'ambito di tale doglianza, si censurava l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Firenze sotto i seguenti profili valutativi: l'erronea valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato, che era stata effettuata dalla Corte territoriale sulla scorta di un'incongrua applicazione dei parametri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (punto A); l'erronea valutazione degli esiti della consulenza tecnica della difesa relativa al giudizio sulla personalità del BE e alla conseguente incapacità di intendere e di volere dell'imputato (punto B); l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari in relazione alla capacità di intendere e di volere del ricorrente (punto C); l'erronea valutazione degli esiti dei test psico-diagostici ai quali BE era stato sottoposto nel corso delle indagini preliminari dal consulente tecnico del pubblico ministero, sui quali il giudizio compiuto dal 5 Giudice di appello fiorentino costituiva il frutto di un palese travisamento delle risultanze nosografiche (punto D). Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza appena esaminata, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, conseguenti al fatto che sul problema dell'accertamento della capacità di intendere e di volere di BE, che, secondo la difesa del ricorrente, costituiva il nucleo valutativo essenziale del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato, la Corte di assise di appello di Firenze non si era soffermata in termini motivazionali congrui, fondando le sue conclusioni sulla base di una consulenza tecnica svolta nel corso delle indagini preliminari su incarico del - pubblico ministero procedente - eseguita in assenza di contraddittorio tra le parti processuali e smentita dalle conclusioni alle quali era pervenuta l'omologa consulenza difensiva. Si evidenziava, in tale contesto, che non poteva ritenersi conforme ai principi del giusto processo una decisione di merito che, come nel caso di specie, pur ponendosi il problema dell'imputabilità dell'imputato, si limitava a non prendere in considerazione, senza fare riferimento ad alcun elemento tecnico o scientifico, la contrapposta posizione processuale e, a monte, scientifica - espressa dalla difesa del ricorrente. Si trascurava, in tal modo, di considerare che, nel corso delle indagini preliminari, era stato precluso un pieno contraddittorio tra le parti processuali, relativamente all'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, in conseguenza del rigetto della richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa del BE e del mancato esperimento di una perizia psichiatrica. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., conseguenti al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione risultava in palese contrasto con le emergenze probatorie e con la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle decisioni di merito. Secondo la difesa del ricorrente, l'estemporaneità dell'azione omicida in esame discendeva dal fatto che BE, la sera del 13/10/2013, non aveva preordinato di uccidere la propria convivente sulla base di un progetto predisposto prima della concretizzazione della sua determinazione criminosa, ma aveva agito in preda alla collera, in conseguenza del diverbio scaturito con la persona offesa nel corso della cena;
diverbio che si innestava sullo stato di tensione risalente della coppia, provocato dalla decisione unilaterale della vittima di interrompere la relazione sentimentale intrapresa con l'imputato. 6 Si muovevano, del resto, in questa direzione, gli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari in relazione agli spostamenti effettuati dalla coppia nella giornata dell'omicidio, tra i quali peculiare rilevanza probatoria doveva essere attribuita al colloquio psicologico svolto, qualche ora prima dell'assassinio, con la dottoressa OL. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., conseguenti al riconoscimento dell'aggravante del rapporto di coabitazione tra l'imputato e la vittima, rispetto al quale non era ravvisabile alcun elemento idoneo a consentire di ipotizzare che vi fosse stato quell'abuso delle relazioni presupposte, indispensabile alla configurazione della circostanza in questione. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, che appariva formulato dalla Corte di assise di appello di Firenze in contrasto con le emergenze probatorie, irragionevolmente disattese dalla decisione impugnata, anche alla luce delle considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso, già vagliato, in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Infine, con il sesto motivo di ricorso, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 e 575 cod. pen., conseguenti al fatto che la pena base per reato di cui al capo A, dalla quale la Corte di assise di appello di Firenze era partita per calcolare il trattamento sanzionatorio applicato a BE, quantificata in ventisette anni di reclusione, era superiore al limite edittale previsto dall'art. 23 cod. pen., stabilito in ventitré anni di reclusione, in una misura edittale inferiore a quella considerata dal Giudice di appello ai fini della quantificazione della pena irrogata al ricorrente.
4.2. Quanto all'ipotesi di reato contestata al capo B, la difesa di BE proponeva due doglianze difensive. Con la prima di tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 411 e 412 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, necessari alla configurazione dell'ipotesi di reato contestata al capo B, rispetto alla quale non si era tenuto conto dell'eventuale incidenza di fattori atmosferici stagionali sul deterioramento 7 del corpo di RI NS, estranei alla volontà dell'imputato di distruggere il cadavere della vittima. Ne discendeva che, nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Firenze aveva ritenuto sussistente l'ipotesi della soppressione del cadavere della persona offesa prevista dall'art. 411 cod. pen. e non già quella dell'occultamento del suo corpo, così come prefigurata dall'art. 412 cod. pen., senza tenere conto delle emergenze probatorie, sulle quali non si soffermava in termini congrui, che imponevano di escludere che l'intento di BE fosse quello di distruggere il corpo esanime della convivente e senza tenere ulteriormente conto dell'incidenza, sullo stato di decomposizione del corpo, di eventuali fattori atmosferici. Con la residua doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 56, 83 e 411 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili a escludere la ricorrenza di un'ipotesi di reato aberrante, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen., la cui configurazione si imponeva alla luce delle emergenze probatorie, anche tenendo conto delle considerazioni esplicitate nelle censura precedente in relazione alle modalità di abbandono del corpo della vittima nel luogo dove veniva ritrovato.
4.3. Le ragioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RG BE è fondato nei termini di cui appresso.
2. Occorre, innanzitutto, premettere che le doglianze proposta dalla difesa di BE venivano proposte distintamente in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi A e B. Di tale differenziazione occorre tenere conto ai presenti fini processuali, prendendo le mosse dall'ipotesi di reato di cui al capo A, contestata a BE ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 11, 575 e 577, comma primo, n. 3, cod. pen., in relazione alla quale la difesa del ricorrente proponeva sei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 85, 89 cod. pen., 27 Cost., 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen., conseguenti alla formulazione del 8 giudizio di responsabilità espresso nei confronti di BE per l'omicidio volontario della convivente, cui si correlava l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, con conseguente violazione degli artt. 391-decies, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 360 cod. proc. pen. e 117 disp. att. cod. proc. pen. Si evidenziava, in proposito, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Firenze nel valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, censurato attraverso i passaggi espositivi di cui ai punti A-D del ricorso in esame, che era stata vagliata dalla Corte di assise di appello di Firenze sulla scorta di un'incongrua applicazione dei parametri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità consolidata;
incongruità resa evidente dalla consulenza tecnica della difesa relativa al giudizio sulla personalità del BE e sulla conseguente imputabilità, della quale la Corte territoriale non aveva tenuto conto. Osserva, in proposito, il Collegio che l'inquadramento delle questioni ermeneutiche sottese a questo motivo di ricorso rispetto al quale le censure articolate attraverso i punti A-D devono essere valutate unitariamente attesa la loro incontrovertibile omogeneità processuale impone il richiamo preliminare - all'orientamento interpretativo affermatosi in seno alle Sezioni unite nello scorso decennio, presupposto dalla difesa del ricorrente, che non ritiene l'imputabilità una mera condizione psichica indispensabile per attribuire una condotta illecita all'agente, ma l'espressione della capacità penale dell'imputato complessivamente valutabile alla luce del suo comportamento, nella convinzione che non può esservi colpevolezza senza piena consapevolezza delle proprie azioni delittuose. L'imputabilità, infatti, è il presupposto soggettivo indispensabile per affermare la responsabilità dell'agente e presuppone l'accertamento di una condizione di rimproverabilità verificabile processualmente (Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, Rv. 230317). Attraverso questo percorso ermeneutico, che affonda le sue radici nella giurisprudenza di legittimità affermatasi negli anni Ottanta del secolo precedente (Sez. 1, n. 4103 del 24/02/1986, Ragno, Rv. 172790), le Sezioni unite ritenevano definitivamente superata la nozione tradizionale di infermità mentale, reputandola una condizione di grave disagio mentale, che induce il soggetto in una condizione psichica di intensità tale da fare escludere la sua capacità di intendere e di volere o da farla scemare grandemente (Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, cit.). In questa prospettiva, non è tanto la condizione di infermità del soggetto attivo del reato a rilevare sul piano dell'accertamento giurisdizionale, quanto piuttosto lo stato di disagio mentale dell'individuo singolarmente inteso, che 9 deve essere tale da incidere negativamente sulla sua capacità di intendere e di volere dell'imputato (Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, cit.), la quale, a sua volta, dovrà essere intesa come la libertà di autodeterminazione dell'agente, collegata eziologicamente alla condotta delittuosa oggetto di valutazione processuale (Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Scarpinato, Rv. 233228; Sez. 1, n. 17853 del 17/02/2009, Broccatelli, Rv. 244538). Ne discende che, prima di valutare la condizione di imputabilità del soggetto attivo del reato, occorre individuare preliminarmente i «requisiti bio-psicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva». Ed è solo sulla base di questa preliminare e indispensabile ricognizione nosografica che il giudice potrà provvedere all'individuazione delle «condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali» sulle quali fondare le sue determinazioni processuali (Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, cit.).
2.1.1. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla verifica dell'imputabilità di BE, deve essere ritenuta congrua ed esente da discrasie motivazionali, fondandosi su una ponderata disamina degli elementi valutativi di cui si disponeva nel giudizio di primo grado, che non lasciavano spazio a dubbi di sorta in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato nel momento in cui decideva di uccidere la convivente, tenuto degli elementi bio-psicologici di cui i giudici di merito disponevano nel caso in esame. Né corrisponde, peraltro, al vero che la Corte di assise di appello di Firenze aveva trascurato di considerare gli esiti della consulenza tecnica della difesa, in ragione del fatto che, alla stessa, tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo precedente (Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, cit.), che venivano correttamente valutati nel caso di specie, non si attribuiva una valenza processuale idonea a legittimare la sussistenza in capo al ricorrente di una condizione psichica patologica rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Esemplare, da questo punto di vista, è l'ineccepibile passaggio motivazionale, esplicitato a pagina 10 della sentenza impugnata, nel quale la Corte di assise di appello di Firenze, richiamando espressamente la consulenza tecnica svolto nell'interesse di BE, affermava: «La tesi dei consulenti [...] si pone in stridente contrasto con le condizioni psichiche dell'imputato, che non aveva manifestato segni di squilibrio mentale, né aveva manifestato stati di disagio tali da menomare le sue capacità volitive e cognitive. Non vi è in atti alcuna documentazione medica che attesti un quadro siffatto, e per tale 10 condivisibile motivo il primo Giudice non ha disposto la perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato [...]». A fronte di tali ineccepibili considerazioni, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non erano emerse difficoltà relazionali di altra natura, com'era evidente dal fatto che nessuno dei colleghi di lavoro di BE, esaminati nel corso delle indagini preliminari, aveva messo in evidenza anomalie psichiche o anche solo meramente comportamentali sul posto dove l'imputato lavorava;
analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dalla moglie separata del ricorrente, NZ OL, la quale, pur evidenziando difficoltà caratteriali dell'ex marito, precisava che tali profili non assumevano comunque una rilevanza tale da ipotizzare un'infermità psichica dell'ex coniuge, idonea a incidere sulla capacità di intendere e di volere del ricorrente. Ne discendeva che la valutazione dei comportamenti quotidiani di BE, antecedenti al verificarsi dell'evento delittuoso che si sta considerando, non forniva alla Corte territoriale fiorentina alcun elemento sintomatico o anche solo indicativo di uno stato di disagio mentale dell'imputato, rilevante sul piano nosografico, tanto è vero che il ricorrente, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, non era mai ricorso a cure psichiatriche o a terapie psicanalitiche. In questo univoco contesto processuale, non vi era alcuno spazio per disporre una perizia psichiatrica nei confronti di BE, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non essendo emersa alcuna condizione di disagio psichico meritevole di approfondimento, dovendosi richiamare in proposito l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410).
2.1.1. Tali considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A.
2.2. Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, mediante la quale si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, conseguenti al fatto che sul problema dell'accertamento della capacità di intendere e di volere di BE, che, secondo la difesa del ricorrente, costituiva il nucleo valutativo essenziale del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato, la Corte di assise di appello di Firenze non si era 11 soffermata in termini motivazionali congrui, fondando le sue conclusioni su una consulenza tecnica, svolta nel corso delle indagini preliminari su incarico del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio tra le parti processuali e smentita dalle conclusioni alle quali era pervenuta la consulenza tecnica della difesa. Si è detto, invero, nel paragrafo precedente, cui si deve preliminarmente rinviare, che la Corte di assise di appello di Firenze riteneva indimostrate le deduzioni dei consulenti tecnici della difesa di BE in ordine alle condizioni di infermità psichica del ricorrente, confermando il giudizio sulla capacità di intendere e di volere espresso dal G.U.P. del Tribunale di Grosseto, che aveva escluso l'applicazione al caso di specie degli artt. 88 e 89 cod. pen., sulla base degli esiti degli accertamenti condotti dal consulente tecnico del pubblico ministero e in assenza di elementi nosografici idonei a far ritenere infondate tali conclusioni psichiatriche. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo compiuto dalla Corte territoriale fiorentina, le deduzioni difensive appaiono infondate, non tenendo conto dell'assenza di elementi documentali attestanti la condizione di infermità psichica del ricorrente evidenziata nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 10 della decisione impugnata, richiamato nel paragrafo precedente rispetto alla quale i richiami alla violazione del contraddittorio appaiono eccentrici rispetto all'accertamento della capacità di intendere e di volere del BE, che veniva correttamente eseguita nei giudizi di merito. Non emergevano, per altro verso, rivalutazioni del compendio probatorio di natura dichiarativa contra reum da parte del Giudice di appello fiorentino, idonee a configurare, laddove decisive ai fini del ribaltamento del giudizio di primo grado, la violazione dell'art. 6 CEDU, nei termini canonizzati da questa Corte, pacificamente insussistenti nel caso in esame, trovandocisi di fronte a un'ipotesi di "doppia conforme" relativa a un giudizio di condanna dell'imputato nei cui confronti si procedeva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Ne discende che il richiamo all'art. 6 CEDU, effettuato dalla difesa del ricorrente nelle pagine 14-16 della sentenza impugnata, anche alla luce della previsione dell'art. 111 Cost., alla giurisprudenza comunitaria formatasi in tema di reformatio in pejus della decisione assolutoria dell'imputato, pronunciata nel primo grado di giudizio e ribaltata in appello, tende ad applicare estensivamente al tema della capacità di intendere e di volere di BE che si sta considerando parametri ermeneutici che gli sono estranei e che non sono applicabili analogicamente al caso di specie. 12 Deve, in proposito, rilevarsi che, sugli effetti delle decisioni della Corte EDU sull'ordinamento italiano, sono intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni unite, che hanno affrontato in modo esaustivo i vari temi sottesi al motivo di impugnazione che si sta considerando, alle quali questo Collegio ritiene di doversi conformare senza riserve (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 252933; Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932). Secondo quanto affermato nella citata sentenza Ercolano, le pronunce della Corte EDU che evidenziano «una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte» (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, cit.). L'adeguamento concreto a tali principi nel diritto interno, però, è consentito solo nei casi che si trovino in una situazione perfettamente sovrapponibile a quella presupposta, con la conseguenza che, nel caso di specie, la difesa di BE non poteva limitarsi a censurare genericamente la violazione dell'art. 6 CEDU, ancorchè in correlazione alla previsione dell'art. 111 Cost., ma avrebbe dovuto preliminarmente richiamare la decisione della Corte EDU che si riteneva concretamente rilevante e, successivamente, dedurre in ordine all'applicazione del principio discendente dalla decisione della Corte EDU presupposta a tutte quelle ipotesi come quella in esame sovrapponibili, nei loro elementi - essenziali, alla situazione valutata dalla Corte sovranazionale (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, cit.). Ne discende conclusivamente che, nel caso di specie, l'assenza di indicazioni di sorta in ordine alla decisione della Corte EDU applicabile al caso in esame rende evidente l'infondatezza delle deduzioni difensive, fondate su un improprio richiamo dei parametri ermeneutici applicabili, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, alla vicenda processuale oggetto di vaglio.
2.2.1. Tali considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., conseguenti al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione nei confronti di BE risultava in palese contrasto con le emergenze probatorie e con la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle decisioni di merito, che non consentivano di ipotizzare la predeterminazione del progetto delittuoso all'esito del quale la convivente veniva uccisa. Tale doglianza risulta fondata. 13 Osserva il Collegio che, per potere affermare o escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen. nel caso in esame, occorreva verificare preliminarmente quali fossero le effettive intenzioni di BE prima della cena consumata in compagnia della vittima, presso l'abitazione dell'imputato, nel corso della quale si concretizzava il suo progetto omicida. Tali verifiche preliminari apparivano indispensabili e funzionali ad accertare in capo all'imputato l'esistenza di un processo di sedimentazione psicologica del suo progetto criminoso, necessario per escludere la natura estemporanea della sua azione omicida, consentendo, al contempo, di ritenere aggravata la sua condotta delittuosa, conformemente a quanto stabilito per la configurazione di tale circostanza da questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575). Deve, in proposito, rilevarsi che il processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso dell'imputato deve essere valutato in termini flessibili, adeguati alle emergenze del caso concreto, tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità arriva ad ammettere la premeditazione condizionata (Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180), in tutte quelle ipotesi in cui, accertata l'esistenza delle sue connotazioni cronologiche e volitive, la determinazione soggettiva si concretizzi in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, rispetto alle quali la condizione prefigurata riconducibile a un determinato comportamento della vittima, semplicemente ipotizzato, ma non - si pone come un evento previsto, idoneo a certo nel suo accadimento sospendere o ad annullare la risoluzione adottata. In questa cornice, la Corte di assise di appello di Firenze, per affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi della premeditazione, così come prefigurata in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A, ai sensi dell'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., avrebbe dovuto compiere una verifica preliminare, finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni, cronologiche e volitive, in presenza delle quali BE nella giornata del 13/10/2013 o in epoca antecedente - si era determinato a uccidere la convivente (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, cit.). 14 In altri termini, solo sulla base di tali connotazioni, oggettive e soggettive, laddove ritenute sussistenti, era possibile affermare la natura premeditata del progetto criminoso di BE, la cui esistenza, allo stato, risulta sprovvista di adeguato supporto motivazionale, non essendosi soffermata la Corte territoriale in termini congrui sul lasso temporale intercorso tra l'insorgenza della determinazione omicida dell'imputato e la sua esecuzione. L'assenza di indicazioni motivazionali relative alla ricorrenza di tale indispensabile lasso temporale, dunque, non consente di ritenere effettivamente sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, rispetto alla quale non è stata acquisita alcuna prova dell'intervallo cronologico esistente tra l'insorgenza del proposito criminoso finalizzato all'assassinio di RI NS e la sua esecuzione materiale. Questo passaggio probatorio, del resto, è imprescindibile per la valutazione dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'aggravante della premeditazione, conformemente a quanto stabilito da questa Corte che, quanto alla ricorrenza dell'elemento cronologico della circostanza in esame, afferma: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato>> (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici e della dinamica degli accadimenti criminosi in conseguenza dei quali la persona offesa veniva assassinata, occorre ribadire che il percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello per affermare la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione non appare congruo, non essendosi compiuta un'adeguata ricognizione delle prove acquisite nei giudizi di merito, sulla base delle quali individuare l'esatto momento dell'insorgenza del proposito omicida di BE e la sedimentazione psicologica antecedente alla sua concretizzazione, non essendo possibile collegare la sua determinazione criminosa ai dissapori sentimentali esistenti tra i due conviventi, che appaiono sul piano probatorio, privi di collegamenti diretti con l'azione dell'imputato. Da questo punto di vista, appaiono generiche e assertive le 15 conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 18, affermava: «Le crescenti difficoltà nel rapporto con la NS avevano convinto l'imputato che la relazione era ormai giunta al termine, ma il BE non avrebbe accettato di essere lasciato dalla donna [...]». Ne discende che lo stato di tensione personale esistente tra BE e NS, di per sé solo, non può essere ritenuto idoneo a ipotizzare la sussistenza di un'azione omicida premeditata in capo all'imputato, atteso che i dissapori sentimentali esistenti tra i due conviventi risultano risalenti nel tempo, alla luce delle testimonianze rese da alcune conoscenti della vittima, tra cui RE PA, NA CH e IN CI. L'assenza di preordinazione criminosa, per altro verso, sembrerebbe ulteriormente confermata dalla deposizione della dottoressa OL, presso la quale i due conviventi si erano recati nell'ambito di una terapia di coppia, alla quale si richiamava la stessa sentenza impugnata nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, senza però collegare cronologicamente tale percorso terapeutico al processo volitivo in conseguenza del quale BE si determinava a uccidere la vittima. Tale percorso di sostegno terapeutico, infatti, anche tenuto conto delle modalità con cui la persona offesa veniva assassinata, sembrerebbe porsi in contrasto con l'ipotesi di una condotta omicida premeditata, apparendo scarsamente plausibile che BE accettasse volontariamente di sottoporsi a una lunga terapia di coppia per salvare la propria relazione sentimentale e contemporaneamente progettasse di uccidere la propria convivente. Si consideri, in proposito, che sull'origine risalente della crisi che la coppia attraversava e sulla terapia di sostegno psicologico svolta presso la dottoressa OL dalla quale BE e la convivente si erano recati nello stesso pomeriggio - dell'omicidio - la Corte territoriale, senza stabilire alcun collegamento con la fase genetica dell'azione omicida dell'imputato, si limitava ad affermare genericamente: «Che la crisi fosse profonda e irrimediabile lo aveva percepito, dopo il primo incontro, anche la psicologa dott. OL, che ha ricordato, nel corso della sua testimonianza, come la seduta di psicoterapia si caratterizzò per l'acceso litigio intercorso tra i due, e mise in luce le gravi difficoltà nelle quali si imbatteva la NS [...]» 2.3.1. Queste considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante della premeditazione contestata in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio sul punto, finalizzato a consentire ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze di eliminare le discrasie motivazionali che si sono 16 evidenziate, rivalutando analiticamente i presupposti legittimanti l'applicazione della premeditazione nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati, ai quali ci si dovrà conformare.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi giudizio idonei a consentire il riconoscimento dell'aggravante contestata, sulla base del rapporto di coabitazione che intercorreva tra l'imputato e la vittima, rispetto al quale, secondo la difesa del ricorrente, non era ravvisabile quell'abuso delle relazioni presupposte, indispensabile alla configurazione della circostanza in questione. Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza appare destituita di fondamento processuale, essendo incontroverso l'abuso di relazioni domestiche, attraverso il quale si concretizzava l'omicidio in esame, posto in essere dal BE in costanza del rapporto di convivenza che lo legava alla vittima, sfruttando il quale il ricorrente uccideva la convivente. Costituisce, del resto, un dato ermeneutico incontroverso quello secondo cui l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. ha natura di circostanza oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di relazioni domestiche (Sez. 1, n. 6587 del 12/11/2009, dep. 2010, Saleem, Rv. 246310; Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, Iarossi, Rv. 184023). Ricostruito in questi termini in contesto ermeneutico nel quale si inserisce la vicenda delittuoso in esame, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della sentenza impugnata, evidenziava che «l'abuso nella vicenda de quo[a], è insito nel fatto che il rapporto di coabitazione, nonché la relazione domestica radicata da tempo, ha certamente agevolato la perpetrazione del delitto [...]», avendo l'imputato «preferito commettere il fatto tra le mura domestiche, sfruttando l'elemento sorpresa, nella consapevolezza che nessuno lo avrebbe potuto scorgere [...] ». Non è, pertanto, dubitabile che il rapporto di coabitazione esistente tra il BE e la convivente, anche tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'omicidio in esame si concretizzava, risultava determinante per consentire l'esecuzione del progetto criminoso dell'imputato, legittimando il 61, n. 11, riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. cod. pen., conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui integra la circostanza in esame non soltanto la coabitazione tra l'agente e la -ma addirittura l'abituale vittima pacificamente riscontrabile nel caso in esame- 17 frequentazione dell'abitazione nella quale il delitto si verifica (Sez. 3, n. 27044 del 12/05/2010, B., Rv. 248066; Sez. 3, n. 6433 del 14/12/2007, OLzzi, Rv. 239062).
2.4.1. Tali considerazioni impongono di ritenere infondato il quarto motivo di C ricorso, proposto in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, che appariva in contrasto con le emergenze probatorie, irragionevolmente disattese dalla decisione censurata, anche alla luce delle considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso, cui si rinvia, in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato.
2.5.1. Tale doglianza deve ritenersi assorbita nel terzo motivo di ricorso, presupponendo il giudizio di comparazione circostanziale una corretta rivalutazione del disvalore delle condotte delittuose contestate a BE ai capi A e B, rispetto alle quali assume un valore dosimetrico decisivo il vaglio delle condizioni psicologiche nelle quali maturava la decisione del ricorrente di uccidere RI NS e della determinazione criminosa che vi era sottesa, che dovrà essere effettuato dal Giudice del rinvio nel rispetto dei principi che si sono richiamati nel paragrafo 2.3, cui si deve rinviare. Tali conclusioni discendono ulteriormente dal fatto che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena irrogata al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, incidenti sia sulla concessione delle attenuanti sia sul bilanciamento delle circostanze, una volta riconosciute applicabili. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suoi complesso è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, cui ci si conforma senza riserve, secondo il quale: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).
2.5.2. Tali considerazioni impongono di ribadire l'assorbimento della doglianza in esame nel terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A. 18 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 e 575 cod. pen., conseguenti al fatto che la pena base per il reato di cui al capo A, dalla quale la Corte territoriale era partita, quantificandola in ventisette anni di reclusione, era superiore al limite edittale previsto dall'art. 23 cod. pen., stabilito in anni ventitré di reclusione, in una misura inferiore a quella considerata dal Giudice di appello ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato a BE. Tale doglianza appare fondata, non potendosi dubitare del fatto che il limite edittale massimo previsto per l'omicidio non aggravato, per effetto della previsione del primo comma della stessa disposizione, è individuabile nella misura di ventiquattro anni di reclusione;
mentre, nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Firenze, in violazione della norma dell'art. 23 cod. pen., individuava la pena base su cui applicare la riduzione nei confronti di BE in quella di ventisette anni di reclusione, in relazione alla quale ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656). Si consideri, in proposito, che l'art. 575 cod. pen. si limita a prevedere che chi cagiona la morte di un soggetto deve essere punito con una pena non inferiore a ventuno anni di reclusione;
previsione, questa, che deve essere correlata alla disposizione dell'art. 23 cod. pen., che prevede quale limite edittale massimo quello di ventiquattro anni. Ne discende che, non applicandosi al caso di specie aggravanti, per effetto del bilanciamento circostanziale imposto dalla concessione delle attenuanti generiche, deve ritenersi, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che il limite edittale massimo della pena irrogabile a BE per il reato di cui al capo A ammonta a ventiquattro anni di reclusione. Né sono ipotizzabili soluzioni dosimetriche alternative, in ragione dell'univocità della previsione dell'art. 23, comma primo, cod. pen., a tenore della quale: «La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno>>
2.6.1. Tali considerazioni impongono di ritenere fondato il sesto motivo di ricorso, proposto in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A, cui consegue il rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. 19 3. Occorre, quindi, passare a considerare l'ipotesi di reato di cui al capo B, contestata a BE ai sensi dell'art. 411 cod. pen., in relazione alla quale la difesa del ricorrente proponeva due doglianze difensive.
3.1. Con la prima di tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 411 e 412 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dell'ipotesi di reato contestata al capo B, rispetto alla quale non si era tenuto conto dell'eventuale incidenza di fattori atmosferici sul deterioramento del cadavere di RI NS, il cui riscontro positivo avrebbe comportato l'applicazione al caso in esame della fattispecie di cui all'art. 412 cod. pen. e non già della fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen. oggetto di contestazione. Osserva, in proposito, il Collegio che sulla possibile incidenza di fattori atmosferici sul deterioramento del cadavere della persona offesa, la Corte di assise di appello di Firenze si esprimeva in termini generici e svincolati dalle emergenze probatorie, limitandosi ad affermare, a pagina 30 della sentenza impugnata, che il cadavere della vittima era stato «distrutto, dopo essere stato nascosto in modo tale da sottrarlo definitivamente alle ricerche, sia pure con grado di elevata probabilità che non potesse essere rinvenuto [...]». Si tratta, tuttavia, di un percorso motivazionale elusivo delle doglianze sollevate dalla difesa di BE, incentrate non già sulle ragioni che avevano indotto il ricorrente a occultare il cadavere della donna, bensì sulle modalità seguite dall'imputato per distruggere il corpo della vittima, nel valutare le quali occorreva tenere conto delle differenze esistenti tra le ipotesi di cui agli art. 411 e 412 cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «Il discrimine tra la sottrazione e l'occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo» (Sez. 1, n. 32038 del 10/06/2013, Belmonte, Rv. 256452; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 18019 del 13/04/2011, Ghisco, Rv. 250426).
3.3.1. Queste considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla configurazione del reato di cui al capo B, con il rinvio per un nuovo giudizio sul punto, finalizzato a consentire ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze di eliminare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, nel rispetto dei principi che si sono enunciati, cui ci si deve confrontare. 20 3.2. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento la residua censura, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 56, 83 e 411 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili a escludere la ricorrenza di un'ipotesi di reato aberrante, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen. La risoluzione di tale questione, infatti, presuppone il corretto inquadramento dell'ipotesi di reato di cui al capo B, che, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo 3.1, cui si deve rinviare, non è ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
3.2.1. Tali considerazioni impongono di ribadire l'assorbimento della doglianza in esame nel primo motivo di ricorso, proposto in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo B.
4. Dalle considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti discendono conclusivamente le seguenti statuizioni processuali. Occorre, innanzitutto, richiamare le conclusioni raggiunte da questo Collegio in relazione alle doglianze proposte dalla difesa di BE, distinte in relazione ai capi A e B. Pertanto, con riferimento alle doglianze proposte in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A, vengono rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Vengono accolti il terzo e il sesto motivo di ricorso, nel primo dei quali si ritiene assorbito il quinto motivo di ricorso relativo al giudizio di equivalenza circostanziale espresso dalla Corte di assise di appello di Firenze in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A. Per quanto riguarda, invece, le doglianze proposte dalla difesa di BE in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo B, articolate in due differenti doglianze, viene accolto il primo motivo di ricorso, nel quale si ritiene assorbito il residuo motivo.
4.1. In questa cornice motivazionale, occorre conclusivamente disporre l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo B, contestato ai sensi dell'art. 411 cod. pen. Occorre, inoltre, disporre l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente al reato di cui al capo A, limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione e al complessivo trattamento sanzionatorio. Limitatamente ai capi e ai punti della sentenza impugnata, in relazione ai quali di dispone l'annullamento della decisione, occorre conseguentemente 21 disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze per un nuovo giudizio. Infine, il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo B), -contestato ai sensi dell'art. 411 c.p. -, nonché, con riguardo al limitatamente alla circostanza aggravante dellaomicidio capo A) - premeditazione e al complessivo trattamento sanzionatorio;
e rinvia per nuovo esame su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso il 06/07/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Mariastefania Di Tomassi Alessandro Centonze Alenteme Emer DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 22 22 2