Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Non causano difetto di imputabilità, ne compromettono la capacità di partecipazione cosciente al processo, le anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non sono accompagnate da storia clinica, non sono inquadrabili neppure nel più ristretto concetto di disturbo mentale e non hanno inciso sulla condotta criminale. (Fattispecie in tema di "organizzazione borderline della personalità con tratti istrionici e paranoidei" caratterizzata da chiusura all'ambiente, ma in soggetto vigile, lucido, orientato nello spazio e nel tempo, ricco di rapporti epistolari con i coimputati, motivato da una particolare posizione ideologica di lotta e di contestazione allo Stato).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 17853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17853 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO AR Cristina - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 162
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039613/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) TE PA N. IL 23/04/1968;
2) AR ER N. IL 22/12/1969;
3) LE LA DI N. IL 04/04/1969;
avverso SENTENZA del 04/04/2008 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del AT;
inammissibilità del ricorso della BL LA;
rigetto del ricorso della NI;
uditi, per le parti civili, D'NA GA e D'NA AL, l'avv. Petrucci Luca che ha concluso in conformità alle richieste del Procuratore Generale;
udito per la parte civile, Presidente del Consiglio dei Ministri e commissione per l'Attuazione del Diritto allo Sciopero l'avvocato dello Stato Bacchetti Massimo che ha chiesto per la posizione del AT l'annullamento della sentenza impugnata;
rigetto per la NI e inammissibilità del ricorso per la EF LA;
udito per l'imputato AT AO l'avv. Garcea Anna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G.; in subordine per il rigetto;
udito per l'imputata BL LA DI l'avv. Spinarelli Valerio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per l'imputata NI FE l'avv. Misiani Francesco e l'avv. Coppi Carlo che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento riguarda i fatti addebitati ad alcuni dei componenti della associazione eversiva denominata B.R. - P.C.C. (Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente) ed in particolare il reato di partecipazione alla banda armata ed alla associazione eversiva (capo a), l'attentato seguito da morte in danno del Prof. Massimo D'NA, eseguito il 20 maggio 1999, e reati connessi (capi b, c, d, e) e le rapine di autofinanziamento e reati connessi.
Con sentenza in data 8 luglio 2005 la Corte di Assise di Roma, per le posizioni che ancora interessano:
- dichiarava AT AO colpevole dei reati di banda armata (capo a), di detenzione e porto di esplosivo per finalità di terrorismo e di eversione (capo i) e della rapina in danno dell'ufficio postale di via Torcicoda in Firenze e reati connessi (capi A1, B1, C1, D1, E1) e lo condannava alla pena di nove anni di reclusione, assolvendolo dalle rapine in danno dell'ufficio postale di Mezzana e di Siena e dall'attentato con finalità di terrorismo seguito da morte in danno del Prof. D'NA e reati connessi;
- dichiarava NI FE colpevole del reato di associazione eversiva e banda armata (capo a) e la condannava alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione, assolvendola invece dall'attentato D'NA e reati connessi;
- dichiarava BL LA DI colpevole dei reati di associazione eversiva e banda armata (capo a), di detenzione di esplosivi (capo i), di rapina in danno dell'ufficio postale di via Torcicoda di Firenze e reati connessi (capo G, H, I, L, M) e di tentata rapina in danno dell'ufficio postale di via Tozzetti di Firenze e reati connessi (capi N O P Q) e la condannava alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione.
Investita dall'appello del Pubblico Ministero che chiedeva la riforma delle statuizioni assolutorie emesse nei confronti del AT per l'omicidio D'NA e reati connessi e nei confronti della NI e di altri imputati per l'omicidio D'NA e altri reati, nonché dall'appello presentato dalle parti civili Di RI GA vedova D'NA e AL D'NA per la affermazione di responsabilità anche degli imputati NI e AT per l'omicidio D'NA e dall'appello presentato dagli imputati condannati, fra cui il AT, la NI e la BL LA, la Prima Corte di Assise di Appello di Roma, a seguito della entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46 relativa alla esclusione dell'appello del PM, avverso le sentenze di proscioglimento, sollevava questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione e separava il procedimento relativo all'appello del P.M. e delle parti civili, nonché il procedimento relativo alla impugnazione della BL LA per cui era sorta la necessità di disporre una perizia psichiatrica onde accertare con criterio di attualità la capacità della suddetta imputata di partecipare scientemente al processo;
definiva invece il processo quanto alle statuizioni di condanna in primo grado, fra gli altri, della NI e del AT, che venivano confermate con sentenza 1.6.2006, in giudicato il 27.6.2007 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che rigettava i ricorsi dei suddetti imputati.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che dichiarava la illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1, nonché del deposito dell'elaborato del collegio peritale che aveva concluso per la piena capacità della imputata BL LA di partecipare coscientemente al processo, la Seconda Corte di Assise di Appello di Roma, con la sentenza 4 aprile 2008, ora impugnata:
- ha dichiarato NI FE colpevole dell'attentato con finalità di terrorismo al Prof. D'antona, seguito di morte e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con i reati per cui aveva riportato condanna nel separato procedimento, la ha condannata alla pena complessiva di anni ventuno e mesi sei di reclusione, alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
- ha confermato le statuizioni assolutorie per AT AO;
- previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto ad anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa la pena irrogata a BL LA DI.
Quanto alla posizione del AT, la prospettazione accusatoria lo aveva individuato come il terrorista, menzionato con la sigla MS nel documento informatico in sequestro di programmazione dell'attentato D'NA denominato DPTTLC e con le sigle SM o S in altri documenti riguardanti la rapina di via Torcicoda a Firenze e lo "smobilizzo" del covo di via Maia a Roma (sigle ritenute assimilabili e collegate al nome di BA Beppe, riconducibile al AT) che avrebbe partecipato alle operazioni di parcheggio dei due furgoni (che dovevano servire alla squadra offensiva) nella via Salaria e della autovettura Fiat UN (che doveva essere utilizzata dalla staffetta B) in via Basento e che inoltre avrebbe dovuto ricoprire, in alternativa con il militante LU (identificato per il ZZ), il ruolo della staffetta A che avrebbe dovuto segnalare alla squadra offensiva (composta da OC AD MO e da LE RI) l'eventuale passaggio di forze di polizia in via Salaria al momento dell'attentato. La sentenza di primo grado, ormai in giudicato sul punto, pur riconoscendo la partecipazione del AT alla associazione eversiva, nonché la sua colpevolezza in ordine alla rapina di via Torcicoda, non aveva ritenuto sufficientemente provato il ruolo attribuito a tale imputato nell'attentato D'NA ed in particolare la riferibilità al AT della sigla MS. Gli appellanti avevano sottolineato i numerosi elementi indicativi della partecipazione attiva del AT alla associazione eversiva, fra cui il possesso di schede prepagate e di un teledrin usato dagli aderenti della associazione ed i suoi contatti con tali esponenti proprio a ridosso dell'attentato, nonché la sua comprovata presenza in piazza Volsinio la sera dell'11 maggio 1999 e la presenza nella stessa piazza, contemporanea alla presenza della TT (cui doveva essere pacificamente attribuita la sigla V), la sera del 13 maggio (da dove i due militanti avevano telefonato a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro utilizzando la stessa cabina pubblica), il che consentiva di identificarlo con il militante MS, che, in base al documento di programmazione dell'attentato, avrebbe dovuto parcheggiare in via intermedia in tale piazza i mezzi utilizzati per l'attentato insieme a V (la TT), in previsione della sua esecuzione il giorno 14, data poi spostata come era già avvenuto in precedenza. Avevano inoltre segnalato che il AT era un uomo e componente romano della organizzazione (requisiti che si attagliavano ad MS), che aveva partecipato alle operazioni di trasloco di materiale della organizzazione terroristica e che infine aveva usato la sua scheda il 29 aprile 2009, in prossimità temporale con il furto del furgone Nissan utilizzato per l'attentato, per telefonare due volte alla concessionaria Nissan, il che era stato ritenuto collegato, in chiave accusatoria, alla sostituzione dei blocchetti delle serrature del furgone che, danneggiati durante il furto, erano stati in effetti sostituiti dai brigatisti.
La sentenza impugnata ha ritenuto che gli elementi indicati dagli appellanti non offrissero un quadro indiziario sufficiente poiché in particolare non era adeguatamente provato che la sigla MS risultante dal documento di programmazione IL si identificasse con AT, posto che le date delle operazioni preparatorie previste nel suddetto documento con riferimento a piazza Volsinio non coincidevano con l'accertata presenza del AT in tale piazza nei giorni 11, 13 e 14 e che anche tale presenza non era sufficientemente collegata alla contemporanea presenza di V (la TT) ed al momento (fra le 24 - 01 e le 5) in cui il teste DO aveva notato la sostituzione del mezzo parcheggiato sotto la sua abitazione;
ed inoltre doveva escludersi che il AT avesse svolto il ruolo di componente della staffetta A attribuito alternativamente nel documento di programmazione IL a Lu (ZZ) o MS e nel documento PROV. 30 al solo MS (pur essendo quest'ultimo meno attuale del successivo, redatto il 27.4.1999), poiché era risultato che il AT aveva lavorato dalle 6 alle 8 (e cioè nell'arco orario in cui era previsto l'incontro delle staffette) e dalle 14 alle 16 presso l'Università nei giorni 18, 19 e 20 maggio.
La sentenza impugnata, dopo avere rilevato la inconsistenza degli altri elementi ed in particolare delle telefonate eseguite dal AT alla concessionaria Nissan di Roma poco dopo il furto del furgone utilizzato per l'attentato, posto che non era stato possibile accertare l'autore ed il contenuto delle conversazione ma neppure l'acquisto delle serrature poiché per quegli accessori non era prevista alcuna registrazione, ha escluso pure il concorso morale del AT nell'attentato D'NA poiché non poteva ritenersi che tale imputato potesse garantire la sua sostituzione di LU senza previa programmazione della assenza dal lavoro, stante la regola riferita dalla NE in base alla quale il giorno dell'operazione i militanti impegnati attivamente dovevano essere liberi dal lavoro per ferie o per assenze programmate per più giorni, onde evitare che l'assenza per un solo giorno fosse motivo di sospetto.
Quanto alla posizione della NI, la sentenza di primo grado aveva valorizzato il materiale probatorio indicato dall'accusa - ed in particolare i suoi rapporti con esponenti della organizzazione tra cui TT e LE, la sua operatività nel gennaio del 1999 sul versante della attività di inchiesta finalizzata a concomitanti attentati minori alle sedi sindacali, la utilizzazione di una delle utenze della organizzazione con finale 233 proprio nel periodo di preparazione dell'attentato D'NA, la locazione di un immobile a ET per eseguire un incarico affidatole dalla organizzazione tramite la TT, un contatto qualificante nel luglio 1999 da una cabina pubblica con una scheda da lei in uso con l'utenza 958 della organizzazione, nello stesso periodo di spedizione per posta di volantini di rivendicazione della operazione - per desumerne la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di associazione sovversiva e banda armata, mentre invece aveva assolto la NI dall'attentato D'NA non ritenendo raggiunta la prova che l'appartamento di ET dovesse servire proprio per fare fronte alle specifiche esigenze dei responsabili dell'attentato in danno del Prof. D'NA e che imputata fosse in possesso al momento di tale evento del cellulare con numerazione finale 233, contattato, secondo il documento di programmazione, subito dopo il delitto per esigenze di recupero della squadra operativa.
Il Pubblico Ministero, con i motivi di appello, così come analogamente le parti civili evidenziavano: in primo luogo, alla stregua delle dichiarazioni della collaboratrice NE, al momento del passaggio all'iniziativa disarticolante, quale era l'attentato D'NA, tutto il corpo militante delle Brigate Rosse vi partecipava, compresa quindi la NI;
il cellulare 233, in dotazione della organizzazione e che la NI, dopo una iniziale negativa, aveva ammesso di avere ricevuto dalla amica TT (indicata pacificamente come V nei documenti della organizzazione) per tenere i rapporti con il proprietario dell'appartamento di ET da lei locato in quel periodo, era entrato in contatto alle ore 11.01 del 20 maggio 1999 con una delle schede della organizzazione con cui la TT aveva chiamato da una cabina di via Cola di Rienzo, come previsto dal piano operativo doc. PTDILC secondo cui V doveva mettersi in contatto il giorno dell'omicidio, entro le ore 15, con VT, cioè con il responsabile logistico che, unitamente a LU (identificato pacificamente con il ZZ) doveva essere avvisato immediatamente dell'esito dell'azione; altri contatti tra le due schede vi erano stati anche il 18 ed il 19 maggio, quando imprevisti non avevano consentito di portare a termine l'azione; la NI e cioè VT aveva preso in locazione un appartamento, lasciando al locatore il numero del cellulare della organizzazione, proprio nel periodo dell'attentato al Prof. D'NA, appartamento che doveva quindi servire per le necessità di ripiegamento della azione omicida;
il numero del teledrin intestato alla TT era annotato a cifre invertite e con la sigla invertita della TT su una agenda intestata alla NI, il che dimostrava la esigenza della suddetta imputata di occultare una utenza utilizzabile per le esigenze della organizzazione;
in altro documento programmatico in sequestro si segnalava la esigenza di rendere VT, fin dal 1997, partecipe al dibattito interno.
La sentenza impugnata ha condiviso gli appelli. Premesso che la sentenza di condanna della NI per banda armata e per partecipazione alla associazione eversiva Brigate Rosse era ormai in giudicato, ha ritenuto processualmente acquisito, anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione 28.6.2007 che aveva reso definitiva la condanna della NI per i suddetti reati, che la imputata avesse preso in locazione l'immobile in ET per eseguire un incarico affidatole, tramite la TT, dai vertici della organizzazione e che sul punto la insufficienza della prova, ritenuta dalla sentenza di primo grado, non fosse condivisibile poiché la locazione dell'appartamento riguardava il periodo (marzo - settembre 1999) perfettamente coincidente con le fasi di preparazione e di esecuzione della operazione, nonché con le successive fasi di ripiegamento, nello stesso periodo le Br non avevano preparato e tanto meno eseguito altri attentati, non era vero - come affermato dalla difesa - che l'appartamento di ET non fosse adatto come base logistica in quanto qualsiasi zona abitata avrebbe posto dei rischi per i brigatisti ed i consumi di energia elettrica erano dal loro canto non significativi. Quanto ai rilievi difensivi in merito alla locazione dell'immobile per esigenze personali della NI, ha osservato che il notevole costo del canone e la presenza occasionale della NI non avrebbero giustificato quella locazione se non fosse stata collegata alle esigenze delle Br.
La sentenza impugnata ha ugualmente ritenuto che non fosse condivisibile la insufficienza della prova, affermata dalla sentenza di primo grado, con riguardo al possesso della utenza 233 da parte della NI anche nei giorni dell'omicidio. Sul punto ha previamente osservato che quel cellulare era una dotazione della organizzazione poiché era entrato in contatto con le schede prepagate ed i cellulari della organizzazione anche nei giorni dell'attentato, era annotato insieme ad altri numeri della organizzazione su un biglietto sequestrato nella abitazione di ZZ ed era stato in uso in precedenza, nel 1998, a OC AD MO, che, sotto falso nome, aveva dato quel numero ad uno studio medico. Ed ha quindi rilevato che era provato il possesso da parte della NI pure nei giorni dell'omicidio poiché, anche se era vero che nel periodo fra il 2 aprile ed il 3 luglio non vi erano state chiamate con quel cellulare al locatore dell'appartamento, ciò non comprovava che la NI avesse restituito il cellulare alla TT, come pure aveva dichiarato la TT. Infatti non era credibile che la NI si fosse privata del cellulare nel periodo in cui il locatore avrebbe potuto chiamarla a quel numero e le dichiarazioni della TT, dal loro canto, apparivano smentite dal rilievo che nel periodo della pretesa restituzione non vi era alcuna telefonata che potesse essere ricollegabile alla TT, mentre era stata la stessa TT a chiamare quel numero in occasione dell'omicidio il che confermava che in quel periodo non era la TT ad avere in uso quel cellulare bensì la NI.
La sentenza impugnata ha poi valorizzato quale prova a carico della NI il documento informatico IL contenente la programmazione dell'omicidio del Prof. D'NA laddove era previsto "per VT telefonata da parte di V entro le 15 alla scheda d'o n... per recupero elementi s.c." (e cioè sede centrale, Galese e OC) ritenuto comprovante il fatto che VT fosse proprio la NI che entro le 15 aveva ricevuto da V (TT) la preannunciata telefonata, l'unica fatta dalla TT V in quel preciso lasso di tempo, immediatamente successivo al recupero del LE e della OC, ad una scheda della organizzazione. Ha a tale proposito escluso qualsiasi rilievo della questione che del documento esistevano due versioni, una in formato txt ed un a in formato word, poiché non si poteva comunque accogliere la tesi difensiva per cui alcune parti del documento in txt, non riportate nel documento in formato word, sarebbero state eliminate, in quanto la maggiore estensione del file txt era recuperabile e leggibile attraverso il programma Blocco Note e comunque non vi erano motivi per modificare all'ultimo momento un programma così a lungo preparato.
Ha quindi escluso la rilevanza dell'alibi della NI con riguardo al rapporto di lavoro che la impegnava fino alle 14 poiché il suo intervento, eventualmente, sarebbe stato previsto per le 16-18 e quindi in orario ampiamente compatibile e che non influiva in alcun modo con quello lavorativo, così come ha ritenuto non pertinente il richiamo difensivo alla proclamata ripugnanza della NI verso la azione omicida, ben potendo essere suggerito da finalità difensive oltre che da presa di coscienza successiva della gravità di scelte scellerate, mentre ha sottolineato che al dibattito circa l'omicidio D'NA aveva partecipato tutto il corpo militante, alla stregua delle dichiarazioni della NE, per cui era impensabile che la NI non fosse stata consapevole della destinazione dell'immobile alle necessità di un eventuale ripiegamento dei partecipanti a quell'azione su cui era concentrata in via esclusiva tutta la attività della organizzazione eversiva in quel periodo.
Sulla base di tali elementi, ritenuti gravi, precisi e concordanti e non screditati da elementi di segno contrario, la sentenza impugnata ha quindi concluso che era provata la responsabilità della NI in ordine all'omicidio D'NA, avendo la stessa agevolato e favorito la commissione del reato, rendendosi disponibile nella fase preparatoria con una azione di supporto logistico diretta ad agevolare il successo dell'operazione mediante la assicurazione di un intervento, in caso di necessità, di recupero dei soggetti materialmente coinvolti e di gestione del loro nascondimento, nella base di ET, nelle fasi successive all'azione omicidiaria. Infine, quanto alla posizione della BL LA, la sentenza impugnata ha confermato in primo luogo la ordinanza 27.2.2008 con cui era stata ritenuta la capacità della suddetta imputata di partecipare coscientemente al processo poiché sia la prima perizia, disposta dalla Prima Corte di Assise di Appello di Roma, sia la seconda perizia collegiale disposta dalla Seconda Corte di Assise di Appello avevano concordemente concluso per la piena capacità processuale della imputata, giudizio che era stato confermato in dibattimento dai periti anche nel contraddittorio con il consulente tecnico della difesa dott. Coppotelli e che era altresì confermato dai rapporti epistolari che la imputata aveva intrattenuto dal carcere con i coimputati, nei quali dimostrava di conoscere la propria situazione legale, la appartenenza alla organizzazione e tutte le conseguenze che questo comportava.
Secondo la sentenza impugnata la diagnosi di "organizzazione borderline di personalità con tratti istrionici e paroneidei", cui era pervenuto il collegio peritale, in accordo con il giudizio espresso dai sanitari del carcere che avevano redatto apposite relazioni, pur essendosi la imputata sempre rifiutata di avere un colloquio con i periti, non integrava una condizione psicotica, di cui non aveva mai sofferto neppure in passato, bensì soltanto turbe del comportamento, fra l'altro nel frattempo migliorate, e non poteva quindi determinare neppure una assenza di imputabilità per vizio totale o parziale di mente, mentre invece poteva giustificare, a causa della sua personalità compromessa, unita alla assenza di precedenti penali, la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena.
In relazione poi alla responsabilità della BL LA per il reato associativo e per le rapine a fini di finanziamento, la sentenza di primo grado aveva valorizzato, oltre ai documenti Bilan. Prosp. L e Bilan Prosp. M da cui emergeva il ruolo della imputata come partecipante alla associazione, fra l'altro neppure contestato, le dichiarazioni della "pentita" NE che la aveva indicata (insieme al LE, alla OC ed al DI) come la specifica componente della "sede centrale allargata" e della "squadra offensiva", denominata AR o RT, sigla di BA M., che aveva agito in occasione delle suddette operazioni, riscontrate, quanto alla rapina di via Torcicoda, dalla schede di ruolo riguardanti quella rapina e dal rinvenimento in possesso della imputata del libretto relativo al ciclomotore utilizzato per la rapina ed abbandonato dopo il fatto nei pressi dell'ufficio postale, che era stato acquistato attraverso Porta Portese dalla OC, e, quanto alla tentata rapina di via Tozzetti, dai documenti sequestrati alla BL ed in particolare dalla scheda di ruolo del militante AO, dalla quale si rilevavano le sigle ed i nomi di battaglia dei partecipanti, fra cui AR, nonché i numeri di cinque utenze telefoniche che si erano contattate reciprocamente la mattina del fatto negli orari risultanti dalla stessa scheda. In sede di appello la imputata - che non contestava la responsabilità per il reato associativo, chiedendo soltanto di essere ritenuta mera partecipe, come però già risultava dalla contestazione - rilevava, quanto alle rapine di finanziamento, che la NE non conosceva personalmente tutti i militanti per cui i nomi operativi potevano essere attribuiti a diversi soggetti a seconda delle varie operazioni e che anche il rinvenimento del libretto del ciclomotore acquistato dalla OC poteva trovare giustificazione nel trasporto del materiale del covo di via Maia in altri luoghi nel mese di maggio del 2003 proprio ad opera della BL e del ZZ.
La sentenza impugnata ha risposto su tali punti che la NE aveva precisato che i nomi di battaglia non erano cambiati in quel periodo e che la individuazione della BL come AR (alias M) era comunque confermata dal rilievo che AR risultava dal materiale informatico sequestrato al DI ed alla stessa BL come colei che, insieme al ZZ, aveva preso parte agli smobilizzi dal covo di via Maia al deposito della Easy Box e quindi al covo di via Montecuccoli, dai cui impianti di sorveglianza era stata ripresa proprio la BL in occasione di quei traslochi.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione la difesa della NI e della BL LA, nonché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma nei confronti del AT limitatamente alla assoluzione dello stesso dai resti di cui ai capi B C D E del procedimento n. 2/05 RG (attentato D'NA e reati connessi).
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del AT, inammissibilità del ricorso nell'interesse della BL LA e rigetto di quello nell'interesse della NI.
Hanno concluso in conformità alla richieste del Procuratore Generale presso questa Corte le parti civili GA Di RI vedova D'NA e AL D'NA nei confronti del AT e della NI, imputati dell'attentato seguito da morte in danno del Prof. D'NA, nonché l'Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti di tutti gli attuali imputati, nell'interesse delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione per l'Attuazione del diritto di sciopero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di NI FE ha dedotto con due separati motivi:
1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e connessa inosservanza della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, essendo la sentenza impugnata basata sulla mera sommatoria degli elementi qualificati indizianti utili alla sola tesi accusatoria, nonché immotivato capovolgimento dell'esito assolutorio del primo grado del giudizio in violazione dei consolidati principi dell'ordinamento processuale relativi alla necessità di dimostrazione di gravi insufficienze della pronuncia assolutoria di primo grado ed alla adeguata considerazione delle risultanze e degli argomenti svolti dalla difesa a contestazione della impugnazione del Pubblico Ministero, compendiati nella sentenza Mannino delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo ai seguenti punti:
a) radicale assenza di motivazione in ordine alla destinazione dell'appartamento di ET ai generici fini della organizzazione eversiva che era stata ritenuta dalla sentenza di primo grado, ma che era stata trascurata dalla separata sentenza di appello che aveva deciso in relazione al reato di banda armato e non era stata convalidata dalla Corte di Cassazione;
per cui la sentenza impugnata, onde riformare la sentenza assolutoria in ordine all'omicidio D'NA, non avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, fra l'altro ignorata sul punto dalla sentenza di appello relativa al reato di banda armata, bensì avrebbe dovuto autonomamente valutare le risultanze processuale e spiegare le ragioni per cui riteneva non concludenti le censure che la difesa aveva proposto - specie con la memoria del 6 febbraio 2008, ma anche con altri scritti difensivi e con deduzioni orali, con cui era stato rilevato che la NI aveva i mezzi economici e le necessità personali per prendere in locazione una casa per la stagione estiva in cui potere studiare e stare da sola e che nel contempo nell'archivio informatico della associazione l'appartamento di ET non era mai menzionato e comunque era impensabile, così come era stato ritenuto impensabile per la posizione del coimputato CO, che la NI avesse potuto abbinare le sue vere generalità ad un appartamento in cui accogliere, secondo la tesi accusatoria, gli assassini in fuga del Prof. D'NA - in ordine alla destinazione dell'appartamento ai generici fini della organizzazione, mentre invece si era limitata ad assumere, contro il vero, così travisando la prova, che fosse dato acquisito processualmente la conclusione in base alla quale l'appartamento di ET era destinato alle esigenze della organizzazione;
b) la sentenza di appello aveva capovolto l'assunto della sentenza di primo grado - per cui mancava la prova che il cellulare 3389760233 fosse nelle mani della NI nel maggio del 1999 - sulla base di congetture, ignorando le decisive risultanze segnalate dalla difesa a conforto della sentenza di primo grado di cui aveva travisato lo stesso tenore letterale. In particolare: aveva rovesciato il dato di fatto della assenza di contatti telefonici tra il locatore ed il cellulare suddetto contrapponendovi considerazioni opinabili ed illogiche, prive comunque di capacità dimostrativa della detenzione del cellulare da parte dalla NI nel maggio e nel giugno 1999; aveva omesso di considerare le risultanze decisive della difesa a conforto dell'assunto assolutorio;
aveva illogicamente assunto che la NI non poteva disfarsi del cellulare affidatole per tenere i contatti con il locatore, trascurando che la NI lo aveva poi contattato nel mese di maggio e giugno con un telefono diverso dal predetto cellulare, considerato che il pagamento del canone mensile di locazione era sempre preceduto da una telefonata e di quella telefonata non vi era traccia nel predetto cellulare nei mesi di maggio e giugno;
aveva contraddittoriamente ignorato le decisioni della Corte di Cassazione in sede cautelare valorizzando soltanto rispetto al CO i rapporti personali nei quali si inserivano le telefonate generate dalla scheda telefonica prepagata attribuita alla TT e ritenendo le dichiarazioni di quest'ultima veritiere rispetto all'amico CO e non attendibili invece rispetto all'amica NI;
aveva violato i criteri di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 c.p.p. nonché la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ritenendo il possesso del cellulare da parte della NI nella fase cruciale della operazione omicida sulla base di mere supposizioni e ritenendolo poi un telefono della organizzazione, mentre invece il cellulare 233 era stato utilizzato anche dalla OC per finalità private, era entrato in contatto con privati, non poteva essere un telefono della organizzazione poiché era stato usato dalla NI mediante indicazione delle sue vere generalità, contro la regola del gruppo eversivo esposta dalla NE nell'incidente probatorio ed a dibattimento ed infine era rimasto annotato nelle agende della NI anche dopo l'arresto della OC e la morte del LE;
c) anche a proposito del contenuto del documento programmatico di "dinamica operativa" (IL - dettagliato programma di preparazione ed esecuzione dell'attentato al Prof. D'NA), che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe dimostrato che la TT V" aveva telefonato a "VT" e cioè alla NI che avrebbe ricevuto la telefonata sul cellulare 233 alle ore 11,01 del 20 maggio 1999, la sentenza impugnata era caduta in un macroscopico errore nella interpretazione dei dati processuali e di elementari nozioni di informatica, poiché non aveva spiegato i motivi per cui nella versione definitiva mancassero interi pezzi del programma che comparivano nella versione Txt e non aveva dato conto della diversità dei due testi in Word ed in Txt, arrivando assurdamente a sostenere che non vi era prova della cancellazione, mentre invece l'unica spiegazione plausibile era che il programma dell'attentato aveva subito delle modifiche nel tempo, il che lo rendeva incerto;
in ogni caso la telefonata che la TT aveva fatto alle ore 11 al 233 non poteva essere quella destinata ad avvisare il responsabile logistico dell'esito della operazione omicida perché precedeva di mezz'ora il recupero in via Cola di Rienzo "con le forze partecipanti all'azione" che era previsto in entrambe le versioni del documento programmatico e comunque non vi era prova che non vi fossero altri cellulari della organizzazione non identificati nel corso delle indagini, mentre vi era la prova contraria;
pure in tal caso non era stata data poi risposta agli elementi a discolpa indicati dalla difesa con la memoria del 27.4.2006 in ordine alla identificazione di VT come "altro responsabile logistico";
d) la sentenza di primo grado era stata capovolta immotivatamente anche con riguardo alla pretesa destinazione dell'appartamento di ET al "nascondimento" degli assassini del Prof. D'NA sulla base di mere congetture e senza tenere conto delle risultanze e delle considerazioni svolte dalla difesa: poiché il giudice di primo grado non ignorava che l'attentato cadeva proprio nel mezzo del periodo della locazione, ma aveva, ciò nonostante, assolto la NI da tale fatto, il giudice di appello avrebbe dovuto, per ribaltare la precedente conclusione, dimostrare la incompletezza ed incoerenza della sentenza di primo grado, il che non era avvenuto;
la prova che la NI fosse stata informata del fatto che la locazione dell'appartamento era funzionale all'omicidio D'NA era stata desunta da un brano delle dichiarazioni della NE, avulso dal contesto, per cui "al dibattito partecipava tutto il corpo militante", che, come tale, non dimostrava nulla poiché la NI era una "irregolare" di secondo livello ed era oltretutto contraddetto da altre dichiarazioni della stessa NE;
erano state incongruenti le risposte della sentenza impugnata in merito ai rilievi difensivi concernenti la inidoneità della NI a svolgere un ruolo operativo visto che in quel periodo lavorava come bambinaia dalle 8 alle 14 e comunque la inidoneità dell'appartamento di ET a costituire un rifugio di emergenza;
e) il rimprovero di mendacio rivolto alla NI era ingiustificato ed integrava un illegittimo capovolgimento dell'esito assolutorio, posto che la imputata già nel memoriale del 20.12.2003 aveva dichiarato la sua "avversione all'omicidio politico" e, quanto alla restituzione del cellulare, non aveva ugualmente mentito poiché lo aveva ammesso mentre aveva errato la sentenza impugnata nell'escludere tale ammissione. 2) Nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per erronea applicazione dell'art. 43 c.p. in relazione all'elemento soggettivo del reato: la sentenza impugnata era partita dal postulato che la NI era consapevole del disegno criminoso e sulla base di tale postulato aveva poi letto ed interpretato i vari episodi di volta in volta esaminati, incorrendo in una plateale petizione di principio, poiché non era stato dimostrato che avesse ricevuto il cellulare proprio per servirsene in vista dell'omicidio D'NA e che avesse preso in locazione l'appartamento di ET per tale fine. Con motivi nuovi depositati in data 26.1.2009 la stessa difesa della NI, premesso che per ben due volte in sede cautelare era stata ritenuta dalla Corte di Cassazione la inidoneità e la insufficienza indiziaria dei contatti telefonici fra le schede telefoniche attribuite alla TT ed il cellulare con finale 233, in ordine all'omicidio D'NA, ha poi rilevato che la introduzione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per effetto della L.20 febbraio 2006, n. 46, entrata in vigore nelle more fra il giudizio assolutorio di primo grado e quello di condanna di appello, trattandosi di norma applicabile anche ai giudizi in corso per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 1, stessa legge, determinava la improcedibilità dell'azione che non era stata possibile sollevare in precedenza poiché, al momento della entrata in vigore della disposizione, la NI si trovava nella posizione di imputata assolta;
ma, se anche si fosse voluta escludere tale soluzione, il giudice di appello non avrebbe potuto ignorare le decisioni cautelari essendo tenuto a fornire risposte esaustive alle obbiezioni mosse dalle parti sulla interpretazione degli elementi probatori e sulle argomentazioni svolte.
Ha poi ulteriormente illustrato i già proposti motivi di ricorso insistendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o quanto meno per l'annullamento con rinvio.
La difesa della imputata BL LA DI con due separati motivi ha lamentato:
1) Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione della ordinanza dibattimentale del 27.2.2008 con cui era stata ritenuta la capacità della imputata a partecipare scientemente al processo, poi confermata con la sentenza impugnata, ed erano state nel contempo rigettate le richieste di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputata ex art. 71 c.p.p., poiché ne' la ordinanza ne' la successiva sentenza avevano fatto menzione dell'assunto difensivo relativo alla impossibilità da parte dei periti di visitare la imputata ed alla conseguente incompletezza ed insufficienza degli elementi valutati in sede di accertamento peritale, pur riconoscendo tale incompletezza nelle premesse poste, e non avevano neppure illustrato le ragioni per cui erano state disattese le conclusioni raggiunte dal consulente di parte Dott. Coppotelli e soprattutto quelle per cui non era stato disposto, come ugualmente richiesto dalla difesa, un supplemento di perizia posto che la indagine si era arrestata al primo manifestarsi di un atteggiamento oppositivo della imputata.
2) Violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 2 e art.546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove era stata ritenuta la responsabilità dell'imputata sulla base di meri sospetti e congetture, fondati oltretutto su travisamento dei dati processuali e su violazioni dei criteri di valutazione della chiamata in correità, poiché, in particolare: la NE, come riportato dalla stessa sentenza impugnata, non aveva mai conosciuto la BL cui aveva attribuito la sigla operativa "AR" in un contesto in cui però i nomi operativi erano rimasti uguali ma attribuiti di volta in volta a diverse persone nel corso delle differenti iniziative, per cui non vi erano certezze sulla identificazione della BL come la persona che era stata chiamata a Bologna con funzioni di staffetta dell'attentato al Prof. IA;
non esisteva il documento di pianificazione dell'omicidio IA, tratto dall'archivio informatico del DI, da cui sarebbe risultato, secondo la sentenza impugnata, che la BL avrebbe operato con il nome di AR associato con il nome di battaglia "RT" e non era neppure vero che la sentenza 6.12.2006 della Corte di Assise di Appello di Bologna non fosse stata censurata sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7.2.2007, poiché la Corte di Cassazione, annullando con rinvio quella sentenza in relazione alla capacità processuale dell'imputata, aveva ritenuto assorbiti gli altri profili di gravame;
era una mera supposizione della NE quella secondo cui la BL, avendo fatto parte della "sede allargata", avrebbe dovuto anche avere fatto necessariamente parte della "squadra offensiva", poiché dagli accertamenti giudiziari emergeva che all'epoca in cui si poneva il problema della sede allargata la NE era già stata espulsa dalla associazione;
il rinvenimento nella abitazione della BL del libretto del ciclomotore che si supponeva utilizzato per la rapina di via Torcicoda non era indicativo della partecipazione della BL a tale rapina, bensì era elemento favorevole alla BL, che, se avesse avuto consapevolezza del fatto, lo avrebbe distrutto, poiché apparteneva al materiale spostato dall'appartamento di via Maia, frequentato da OC e LE, dapprima nel deposito dell'Easy Box, poi nella cantina di via Montecuccoli ed infine nella abitazione della BL o di altri coimputati;
neppure la scheda di pianificazione delle rapine rinvenuta nel computer in uso al coimputato deceduto LE RI dimostrava che la BL avesse partecipato alle due rapine poiché non era provato che RT fosse AR e che AR fosse la BL ed inoltre i documenti programmatici erano stati redatti precedentemente alla esecuzione delle operazioni per cui non si poteva escludere che vi fossero state delle variazioni. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha infine lamentato, con riguardo alla posizione del AT, limitatamente alla assoluzione dello stesso in entrambi i gradi del giudizio di merito dall'omicidio D'NA e reati connessi, mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 110 c.p. sotto vari profili:
- la esclusione della gravità e concordanza del quadro indiziario era basata su una valutazione atomistica delle risultanze processuali e sul principio, astrattamente valido, per cui la partecipazione alla associazione non comporta automaticamente la responsabilità in ordine ai reati fine commessi in ambito associativo, che non teneva però conto della particolarità di nuove fenomenologie delittuose, come quella denominata B.R. - P.C.C., in cui ciascuna cellula - come emerso attraverso l'apporto collaborativo della"pentita" NE - era costituita da pochissime persone ed era diretta ad un obiettivo programmatico già specifico e predefinito attraverso un protocollo di guerra risultante dagli archivi informatici in sequestro giudiziale, per cui la partecipazione alla cellula era globale e totalizzante "tutti vi partecipano, secondo la espressione della NE" e l'accertata militanza costituiva elemento di rilevante valenza sintomatica della responsabilità penale anche in ordine al pianificato fatto omicidiario, salvo prove di disimpegno o dissociazione o comunque estraneità del singolo militante al progetto unitario, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza nel caso IA;
- erano state violate la regola di giudizio stabilita dall'art. 192 c.p.p. e la norma sul concorso di persone nel reato poiché erano stati sviliti i singoli indizi emersi a carico del AT, isolandoli uno dall'altro, ma soprattutto isolandoli dagli indizi che erano stati valorizzati per affermare la partecipazione dello stesso AT alla organizzazione terroristica che aveva compiuto l'attentato D'NA;
- in particolare era stato ritenuto non sufficientemente provato che AT si identificasse nella sigla MS - contenuta nel documento di programmazione dell'attentato denominato IL - del militante che avrebbe dovuto effettuare insieme alla TT (V) le operazioni di parcheggio degli automezzi in via Salaria ed in via Basento ed, a partire dal 10 sera, di trasporto dei furgoni nella piazza Volsinio, benché fosse rimasto accertato che l'11 maggio (e cioè proprio il giorno in cui era stato inizialmente programmato l'attentato) il AT si trovava in piazza Volsinio da dove aveva telefonato e che vi si trovava anche il 13 maggio (e cioè il giorno prima del secondo tentativo di assassinare il prof. Massimo D'NA) e questa volta insieme alla TT (avevano telefonato dalla stessa cabina telefonica a pochi secondi di distanza l'uno dall'altra), il che era spiegato dalla sentenza di appello con la disinvolta ipotesi che i due imputati avrebbero potuto utilizzare la cabina telefonica di piazza Volsinio per abitudini personali coincidenti;
- erano state trascurate le dichiarazioni della NE per cui il lavoro di allestimento dei mezzi era stato lungo e complicato e l'attentato, programmato per l'il maggio, era stato spostato inizialmente al 14 a causa della installazione in piazza Volsinio di una troupe cinematografica, cosicché la presenza contemporanea del AT e della TT in piazza Volsinio il giorno 13 non poteva essere considerata casuale, stante anche la presenza a Roma di ER DI, e doveva invece ritenersi collegata alla installazione dei mezzi che era stata spostata rispetto alla data inizialmente fissata;
- la presenza del AT nel posto di lavoro nel giorno dell'attentato e nei due giorni precedenti era ininfluente ai fini della partecipazione del AT alla preparazione dell'attentato poiché risultava dal primo documento PROV30. doc che aveva ricoperto il ruolo della staffetta A durante la prova del 30 aprile 1999, uscendo dal lavoro alle 7,05 e quindi in tempo utile per assolvere tale incarico, mentre per il giorno dell'attentato quel ruolo era stato svolto da ZZ che era infatti assente dal lavoro, come previsto dal successivo documento di programmazione IL.doc per cui il ruolo della staffetta A doveva essere svolto alternativamente dal MS ovvero da LU (ZZ); la partecipazione del AT alla preparazione dell'attentato risultava pure da circostanze convergenti, quali: il furgone Nissan Vanette, utilizzato per l'attentato, era stato rubato la notte fra il 28 ed il 29 aprile 1999 a circa 150-200 metri dalla cooperativa di cui era presidente la sorella del AT;
nella sede della cooperativa era stato inviato uno dei volantini di rivendicazione dell'attentato; all'interno del furgone era stato intervenuto un frammento pilifero che attraverso l'esame del DNA era risultato appartenere alla TT;
da una scheda intestata al AT era stata contattata proprio il giorno del furto la concessionaria romana della Nissan, il che era collegabile con la circostanza che sulla portiera di guida della Nissan era stato sostituito il cilindro della serratura che era rimasto danneggiato durante la sottrazione avvenuta mediante effrazione e che non poteva restare in quella condizioni sulla macchina parcheggiata prima in piazza Volsinio e poi davanti alla abitazione della vittima, dove avrebbe potuto destare sospetti;
mentre la circostanza che non fosse stato possibile accertare l'acquisto ed il contenuto delle conversazioni telefoniche non sviliva l'indizio;
- erano stati infine trascurati altri elementi rilevanti, quali il riferimento ad MS in vari altri documenti fra cui il planning scritto a mano dalla OC e rinvenuto nel covo di via
Montecuccoli a dicembre del 2003; i rapporti fra il AT e la TT risalenti al 1996, comprovati dall'archivio elettronico delle forze di polizia;
la fungibilità delle sigle MS e SM attribuite al AT erano comprovate dalle dichiarazioni degli inquirenti riportate nella sentenza di primo grado e dalle dichiarazioni della NE;
- la valutazione unitaria degli indizi conduceva quindi a ritenere con certezza che fosse proprio AT.
Partendo dalla posizione della NI è preliminare l'esame della questione di improcedibilità della azione penale sollevata dalla difesa della suddetta imputata con i motivi nuovi presentati il 26 gennaio 2009, poiché il suo accoglimento determinerebbe, secondo la ricorrente, come pare di comprendere, la nullità assoluta della sentenza ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero la improcedibilità sopravvenuta della azione penale. La tesi difensiva è collegata alla entrata in vigore, nelle more fra il giudizio di primo e di secondo grado, dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, in virtù del quale "Il pubblico Ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini". Ad avviso della difesa la insussistenza degli indizi deriverebbe dalla ordinanza 27.2.2004 della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio la ordinanza custodiale a carico della NI in relazione all'attentato D'NA e reati connessi e dalla successiva pronuncia della stessa Corte in data 11.11.2004 che aveva rigettato il ricorso del Pubblico Ministero contro la ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ugualmente annullato la nuova ordinanza custodiale emessa dal GIP dei Tribunale di Roma in data 18.5.2004 sulla base di asseriti nuovi elementi consistenti nel rinvenimento di un floppy disk sequestrato nella abitazione della NI e di altro materiale trovato nel covo di via
Montecuccoli che potevano, ad avviso della Corte di Cassazione, rafforzare il quadro indiziario in relazione al reato associativo, mentre erano elementi neutri in relazione all'attentato D'NA. Inoltre, sempre ad avviso della difesa ed indipendentemente dalla improcedibilità della azione penale, l'avere ignorato il giudicato cautelare e la mancanza di motivazione su tale punto costituirebbe un vizio della sentenza impugnata che ne minerebbe la base poiché, in presenza di una pronuncia assolutoria in primo grado, non sarebbe stata possibile condannare la imputata in appello senza dimostrare la incompletezza e la incongruenza della sentenza di primo grado e senza dare risposta esaustiva alle obbiezioni mosse dalla difesa dell'imputata sulla interpretazione degli elementi probatori e sulle argomentazioni difensive svolte con riguardo al giudicato cautelare relativo alla insussistenza di indizi quanto all'attentato D'NA.
Quanto al primo punto, la giurisprudenza che si venuta formando a seguito dell'inserimento dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis si sta ormai consolidando nel senso che la suddetta disposizione non vincola il pubblico ministero nelle sue determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, ne' la sua inosservanza comporta la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1, quanto all'iniziativa del p.m. (v. Cass. sez. 6 n. 27032 del 2008, rv. 241185; Cass. sez. 2 n. 19578 del 2006, rv. 233787). È stato infatti ritenuto che, ad onta dell'ampiezza del tenere letterale della novella, ma considerando la funzione istituzionale del giudizio di legittimità, che non consente accertamenti o valutazioni in fatto, la disposizione non può ritenersi comprensiva di una qualsiasi pronuncia della Corte di Cassazione, essendo eventualmente limitata alle ipotesi in cui la Corte di Cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e non invece allorquando il sindacato di legittimità verta sulla sufficienza o sulla congruità logica dell'argomentazione in materia di indizi (v. Cass. sez. 6 n. 30534 del 2007, rv. 237637) e comunque per la sua violazione non è prevista alcuna sanzione;
non potendosi neppure ricondurre la violazione della norma alla nullità generale ed assoluta con riferimento alla iniziativa del pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, per carenza di interesse dello stesso pubblico ministero la cui funzione nella interpretazione seguita risulta invece tutelata, e di legittimazione dell'imputato a proporre la relativa eccezione.
D'altronde poiché appare evidente che si tratta di norma processuale relativa alla fase della istruzione preliminare, che non obbliga il GIP a disporre la archiviazione e non preclude quindi il giudizio neppure per i procedimenti futuri, non si vede come potrebbe operare retroattivamente determinando una improcedibilità sopravvenuta per i processi che al momento della sua entrata in vigore avevano già superato la fase delle indagini o addirittura, come nel caso in esame, quella del giudizio di primo grado. Nè si pone una questione di coerenza interna del sistema, con conseguente possibilità di conflitto fra il giudicato cautelare ed il giudicato ordinario, poiché si è già rilevato che le pronunce della Corte di Cassazione non attengono mai ai fatti o al merito che dir si voglia, bensì, al massimo e soltanto, quando vengano dedotti vizi di motivazione, alla tenuta logica della motivazione, il che consente di scongiurare il pericolo di qualsiasi conflitto.
Nel caso in esame è peraltro dirimente il fatto che non è vero che le due sentenze della Corte di Cassazione in materia cautelare sopra indicate abbiano riguardato lo stesso materiale probatorio in riferimento al quale è poi intervenuto il rinvio a giudizio. È infatti sufficiente esaminare le sentenze per verificare che la Corte di Cassazione, in entrambi i casi, ha ritenuto che la misura cautelare fosse basata, quanto all'attentato D'NA, su un solo ed esclusivo indizio consistente nel possesso da parte della NI, ritenuta militante delle Brigate Rosse, della scheda con terminale 233, che, pur se sicuramente appartenente alle Brigate Rosse perché entrata in contatto con altre tre schede usate per contatti citofonici ed in precedenza usata anche dalla OC, e pur se contattata dalla TT poche ore dopo l'attentato D'NA, non appariva, da solo, sufficientemente dimostrativo della partecipazione della NI anche all'omicidio, oltre che alla associazione eversiva per cui era stata sempre confermata la misura cautelare, nonostante il rilevante mendacio della NI sul punto della disponibilità della scheda, contraddetto da altri accertamenti, mendacio che era stato ritenuto rilevante per la persistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato di associazione eversiva. Il rinvio a giudizio è invece avvenuto sulla base di un materiale probatorio ben più consistente, di cui non vi è traccia nei provvedimenti cautelari, quali la consegna della scheda alla NI da parte della TT per la locazione dell'appartamento di ET per le finalità della organizzazione, proprio nel periodo della preparazione e della esecuzione dell'omicidio D'NA, le dichiarazioni della collaboratrice NE, il contatto fra la scheda in dotazione della NI con la scheda della TT nei giorni 18 e 19 maggio (quando gli imprevisti non avevano consentito di portare a termine l'attentato) ma soprattutto nel giorno 20, poco dopo l'attentato ed infine il documento di programmazione dell'attentato D'NA al cui interno veniva attribuito alla TT (V) il compito di contattare VT il giorno dell'attentato entro le 15, il che attribuiva a quel contatto fra la scheda della TT e la scheda di organizzazione che la TT aveva consegnato alla NI in quella precisa occasione una concludenza indiziaria ben diversa. Nè serve a tal fine affermare che gli altri elementi sarebbero inconsistenti poiché ciò attiene alla valutazione di merito, mentre ai fini che qui interessano è sufficiente che il p.m. abbia individuato altri elementi, il che appare indiscutibile nella specie.
Quanto appena rilevato appare poi assorbente anche con riguardo al secondo rilievo dello stesso motivo nuovo di ricorso, attinente alla pretesa mancata risposta da parte della sentenza impugnata alle obiezioni mosse dalla difesa in merito al giudicato cautelare ed alla interpretazione degli elementi probatori a questo collegati. Infatti, una volta escluso che il giudicato cautelare avesse riguardato lo stesso materiale probatorio poi esaminato in sede di rinvio a giudizio e di successivo giudizio e posto che la sentenza di appello ha valutato tale ben più rilevante materiale, già raccolto nel corso delle indagini e confluito nel primo grado di giudizio, non si vede quale risposta dovesse dare la sentenza di appello ad un rilievo che era ictu oculi inconsistente poiché basato su un argomento in radice erroneo, essendo ovvio che il giudicato cautelare è "allo stato degli atti" e non impegna in alcun modo il giudice del merito, e comunque non prospettato nel giudizio di appello sotto il profilo della improcedibilità della azione penale.
Superata la questione preliminare si tratta ora di verificare, con riguardo ai motivi del ricorso iniziale della NI, se sia o meno vero che la sentenza di appello abbia violato la regola di giudizio posta dall'art. 192 c.p.p., comma 2, ed in particolare se sia vero che, con riguardo alla individuazione dei singoli indizi ed alla loro valutazione complessiva, abbia capovolto l'esito assolutorio di primo grado senza dimostrare gravi insufficienze della sentenza di primo grado e senza adeguata considerazione e confutazione delle risultanze e degli argomenti svolti dalla difesa dell'imputata, alla stregua dell'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33748 del 2005, nel caso Mannino.
Tale ultima sentenza, ponendosi sulla scia della precedente sentenza n. 45276 del 2003 nel caso Andreotti, afferma la esigenza di una interpretazione costituzionalizzante dell'art. 593 c.p.p., nel testo in vigore prima della modifica di cui alla L. 20 febbraio 2006, n.46, nel senso che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo completo e rigoroso la incompletezza e la incoerenza della prima, mentre l'imputato, in virtù del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato sulla impugnazione del p.m., ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale e processuale già posta e disattesa dal primo giudice, nonché di chiedere con memorie od istanze l'acquisizione di altre di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice di appello ha l'obbligo di argomentare in proposito. E di tale interpretazione costituzionalizzante pare avere tenuto conto anche la Corte Costituzionale (che si trovava di fronte ad un diritto vivente che poneva precise regole al giudice di appello e precise garanzie all'imputato in caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria) laddove, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 46 del 2006, art.1 che aveva poi escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, stante la dissimmetria radicale della soluzione normativa che privava il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza di merito che lo vedeva totalmente soccombente, con la conseguenza che una sola delle parti, e non l'altra, era ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia &a sè completamente sfavorevole, così alterando anche il rapporto paritario fra le parti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del sistema, poiché il potere di appello veniva sottratto al pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado ma mantenuto in caso di soccombenza parziale.
Nel caso in esame la difesa della imputata ha ampiamente svolto nel giudizio di appello i propri poteri di contrasto all'appello del p.m., presentando memorie, memoriali ed altri scritti difensivi e producendo documenti, e l'esercizio di tali facoltà non è stato contestato, ne' poteva esserlo, dalla sentenza di appello;
ma non è poi vero che la sentenza di appello non abbia preso in esame gli scritti difensivi e non abbia dato risposta agli stessi, poiché è sufficiente verificare la memoria difensiva del 27.4.2006 a firma dei difensori Avvocati Coppi e Misiani ed i successivi memoriali e scritti difensivi che la riprendono per verificare come la sentenza impugnata, il cui contenuto essenziale è stato sopra trascritto, abbia risposto proprio a tutte le deduzioni difensive, ovviamente per gruppi ed in relazione alla importanza ed allo spessore delle deduzioni, essendo evidente che il giudice di appello non è tenuto a dare alla singola deduzione difensiva lo stesso sviluppo, anche in termini di ampiezza dello scritto, che ha dato alla stessa il proponente, mentre è sufficiente la risposta, anche se sintetica poiché sintetica o meglio concisa deve essere la esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si fonda (art. 544 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Non è vero neppure che la sentenza impugnata non abbia dimostrato la incompletezza e la incoerenza della sentenza di primo grado. Occorre rilevare a tale proposito che la sentenza di primo grado non aveva completamente demolito l'impianto accusatorio relativo all'omicidio D'NA, ed anzi, al contrario, era partita da alcuni punti fermi, quali la sicura appartenenza della NI alla associazione eversiva, già da prima ed anche dopo il periodo della organizzazione dell'omicidio D'NA, gli altrettanto certi collegamenti della NI con la TT (quest'ultima sicuramente partecipante all'omicidio D'NA oltre che, ovviamente, alla associazione eversiva) per incarico della quale aveva preso in locazione l'appartamento di ET, per le esigenze della organizzazione, all'uopo utilizzando, per tenere i contatti con il locatore, un telefono appartenente alla organizzazione eversiva, nonché il possesso da parte della NI del telefono di organizzazione con numero terminale 233 che era stato contattato dalla TT poco dopo l'omicidio. La sentenza di primo grado aveva però ritenuto insufficienti tali indizi a collegare la NI anche all'omicidio D'NA poiché non aveva ritenuto certo che l'appartamento di ET fosse proprio a servizio dell'omicidio D'NA e che la NI avesse ancora il cellulare con terminale 233 a maggio del 1999. Poiché la sentenza di primo grado aveva screditato soltanto tali due elementi, la sentenza di appello avrebbe potuto quindi limitarsi a confutarli ed a dimostrare la loro fallacia, ma ha invece fatto di più riprendendo tutti gli indizi per esaminarli prima singolarmente e poi complessivamente, anche tenendo conto delle singole deduzioni difensive, così seguendo proprio il procedimento logico esposto dalla citata sentenza Mannino, non potendosi d'altronde confondere il difetto di risposta con una risposta diversa da quella rientrante nella aspettativa della difesa dell'impugnante.
Seguendo quindi lo schema del primo motivo di ricorso con riguardo ai singoli cinque capitoli concernenti la destinazione dell'appartamento di ET ritenuta dalla sentenza di primo grado (Capitolo 1), il possesso del cellulare con numero terminale 233 (Capitolo 2), il documento programmatico IL (Capitolo 3), la natura congetturale della destinazione dell'appartamento di ET al nascondimento degli assassini del Prof. D'NA (Capitolo 4) e l'ingiustificato rimprovero di mendacio (Capitolo 5) e partendo dal primo capitolo intitolato "Appartamento di ET. Radicale assenza di motivazione in ordine alla sua destinazione ai generici fini della organizzazione eversiva, ritenuta dalla sentenza di primo grado", è opportuno ribadire che la sentenza di primo grado, come riconosce anche il ricorrente a pagina 8 del ricorso, aveva già ritenuto che l'appartamento fosse a servizio della organizzazione eversiva, mentre la difesa con i propri scritti difensivi aveva chiesto, contrapponendosi all'appello del P.M., che fosse affermata la natura personale della locazione. A tali contrapposti argomenti la sentenza di appello ha risposto, per grandi linee ed in forma concisa, ma esauriente, come era tenuta a fare, che appariva processualmente acquisito, anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione 28.6.2007 che aveva reso definitiva la condanna della NI per la associazione eversiva, che la imputata avesse preso in locazione l'immobile in ET per eseguire un incarico affidatole, tramite la TT, dai vertici della organizzazione e che sul punto la insufficienza della prova in merito all'attentato D'NA, ritenuta dalla sentenza di primo grado, non fosse condivisibile poiché la locazione dell'appartamento riguardava il periodo (marzo - settembre 1999) perfettamente coincidente con le fasi di preparazione e di esecuzione dell'attentato, nonché con le successive fasi di ripiegamento, nello stesso periodo le Br non avevano preparato e tanto meno eseguito altri attentati, non era vero - come affermato dalla difesa - che l'appartamento di ET non fosse adatto come base logistica in quanto qualsiasi zona abitata avrebbe posto dei rischi per i brigatisti ed i consumi di energia elettrica erano dal loro canto non significativi. Quanto ai rilievi difensivi in merito alla locazione dell'immobile per esigenze personali della NI, la sentenza impugnata ha poi osservato che il notevole costo del canone e la presenza occasionale della NI non avrebbero giustificato quella locazione se non fosse stata collegata alle esigenze delle B.R..
Si tratta, come già rilevato, di motivazione esauriente e dimostrativa della incompletezza e della incongruità della sentenza di primo grado che, dopo avere valorizzato l'indizio nell'ambito della prova della appartenenza della NI alla associazione eversiva, in base al rilievo decisivo che aveva ricevuto dalla brigatista TT, che era partecipante alla organizzazione eversiva ed anche all'attentato D'NA, il cellulare della organizzazione onde contattare il locatore (e non certo perché la NI potesse ivi rilassarsi, anche perché era assurdo ritenere che la TT, proprio nel periodo più "caldo" della preparazione dell'attentato D'NA, avesse consegnato alla NI uno dei telefoni "blindati" della organizzazione perché la NI potesse trovarsi una casa dove stare tranquilla all'insaputa del suo convivente), aveva poi escluso, senza alcuna valida ragione, il collegamento proprio con l'unica operazione che era in corso ad opera delle B.R. nel preciso periodo della locazione che era stata in seguito disdettata anticipatamente all'inizio di settembre (sia pure poco prima della fine concordata inizialmente per il contratto) quando la operazione D'NA era terminata ed anche le successive fasi di ripiegamento erano concluse. La precisa coscienza delle finalità altamente illecite della locazione da parte della NI è stata poi, non certo illogicamente, ritenuta comprovata dalla indicazione criptata nella agenda della imputata del teledrin e della sigla della TT e dalla disperata negazione iniziale della NI, in sede di fermo, di avere avuto il cellulare che le aveva invece consegnato la TT (come risulta anche dal memoriale della NI allegato al ricorso, in cui cerca di spiegare con la scarsa memoria quella negativa iniziale), il cui possesso era quindi ritenuto dall'imputato altamente compromettente anche perché la collegava contemporaneamente alla TT ed all'appartamento di ET;
negativa poi parzialmente e per necessità rientrata (con la ammissione prima del possesso anche a settembre e quindi anche il 3 luglio del 1999, quando RI la aveva chiamata al 233 e la NI aveva risposto puntualmente, come risultava dai tabulati e dalle dichiarazioni del RI;
v. dichiarazioni NI del 7.6.2005 allegate anche al ricorso) a mano a mano che era stata messa al corrente delle emergenze che dimostravano i suoi contatti tramite quel cellulare con il proprietario dell'appartamento. Comunque le censure difensive sul punto sono di puro merito ed, in assenza di evidenti illogicità, nella specie non presenti, non possono essere prese in esame in sede di giudizio di legittimità, essendo la ricostruzione del fatto rimessa esclusivamente al giudice del merito.
Con il ricorso su tale punto la difesa della NI adduce poi, oltre alla incongruenza delle risposte alle tesi difensive, di cui si è appena detto, che la sentenza di appello relativa al reato eversivo avrebbe trascurato il preteso indizio derivante dalla locazione dell'appartamento di ET e che la sentenza della Corte di Cassazione 28.6.2007 non lo avrebbe convalidato, per cui vi sarebbe stato travisamento della prova da parte della sentenza impugnata laddove avrebbe assunto contro il vero che fosse dato ormai processualmente acquisito che l'appartamento di ET fosse destinato alle esigenze della organizzazione.
Le sentenze 1.6.2006 della Corte di Assise di Appello e 28.6.2007 della Corte di Cassazione sono in atti. Poiché i reati relativi all'attentato D'NA erano stati stralciati stante la sopravvenuta inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero contro le sentenze assolutorie, chiaramente tali sentenze non si sono specificamente interessate del collegamento dell' appartamento di ET per le finalità di tale attentato poiché non era oggetto di quel processo, però la Corte di Cassazione se ne è occupata proprio su input della difesa che, con motivi nuovi di appello, aveva dedotto che gli indizi trascurati dalla sentenza di appello dovevano ritenersi automaticamente espunti, ed ha rilevato che, trattandosi di sentenza confermativa, condivisa da quella di appello, la Corte territoriale si era correttamente limitata a confrontarsi con le doglianze del gravame, ma non per questo aveva ritenuto irrilevanti gli altri indizi (fra cui vi era la locazione dell'appartamento di ET) che erano rimasti confermati dalla condivisione dell'apparato argomentativo in base al quale la NI era stata condannata in primo grado (pag. 16 della sentenza 28.6.2007). Successivamente la stessa Corte di Cassazione a pagg. 17 e 18 ha poi risposto ai motivi nuovi di appello della NI, che riguardavano, fra l'altro, l'affitto della casa al mare di ET come comportamento ritenuto inconciliabile con quello del "buon terrorista", ritenendoli fuorvianti poiché l'affitto di una casa al mare da parte di un terrorista proveniente da ambienti della buona borghesia non era argomento idoneo a fare dubitare della solidità del quadro indiziario valutato nella gravità delle singole componenti e, da ultimo, valorizzato nella loro globalità.
Non è quindi vero che la sentenza della Corte di Cassazione 28.6.2007 sia stata travisata dalla sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l'indizio desumibile dalla destinazione dell'appartamento di ET per le finalità terroristiche fosse dato acclarato nel processo per la associazione eversiva, poiché è proprio questo che ha affermato la Corte di Cassazione con la predetta sentenza nel punto in cui ha rigettato i motivi nuovi di appello della NI affermando il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui la sentenza di appello, nel caso in cui sia confermativa, si integra con quella di primo grado formando un tutt'uno con quanto contenuto nella sentenza di primo grado, anche se non riprodotto, ma non escluso, con la sentenza di appello. Il ricorso relativo al capitolo 1 è quindi infondato, al pari di quello relativo al capitolo 2 con cui la difesa della NI lamenta che sia stato ritenuto il possesso del cellulare con terminale 233 da parte della suddetta imputata anche nel periodo successivo al 2 aprile 1999 ed in particolare nel maggio del 1999 allorché era entrato in contatto con la scheda della TT poco prima dell'attentato D'NA (il 18 ed il 19 maggio, quando gli imprevisti non avevano consentito di portare a termine l'attentato) e immediatamente dopo lo stesso (poco dopo le ore 11 del 20 maggio). Occorre subito rilevare che è pacifico, perché risulta dai tabulati telefonici ed a poco a poco ha finito per ammetterlo anche l'imputata - man mano che veniva messa al corrente delle emergenze processuali - che il cellulare è stato sicuramente nelle mani della NI non solo ad aprile del 1999, ma anche dopo l'attentato e più precisamente il 3 luglio, quando il locatore dell'appartamento (RI) la aveva chiamata due volte a quel cellulare ed il 4 settembre quando era stata la NI a chiamare tre volte il RI. La seconda versione della NI per cui proprio a maggio lo avrebbe restituito alla TT poiché le sarebbe servito soltanto inizialmente, per pochi giorni, per contattate il locatore RI all'insaputa del suo compagno con cui viveva insieme in una "comune", è stata ritenuta smentita dalla sentenza ora impugnata sulla base di più concordanti elementi fattuali e logici, quali: la NI aveva più volte mentito sui motivi e sul momento della pretesa restituzione del telefono alla TT;
non vi era motivo per cui la NI dovesse restituire il telefono proprio nel momento in cui le serviva per il caso in cui il RI dovesse contattarla;
al telefono aveva sempre risposto la NI quando il RI la aveva chiamata;
ne' la TT ne' altri, all'infuori della NI, avevano mai usato quel telefono nel periodo marzo-settembre 1999 poiché i tabulati collegavano quel telefono solo all'uso della NI;
anche sui motivi e sul momento della pretesa seconda richiesta del telefono alla TT, la NI aveva mentito poiché la aveva collegata alla necessità di disdire la locazione quando ciò era avvenuto a settembre, mentre già il 3 luglio la NI aveva puntualmente risposto di persona a quel telefono che era nelle sue mani;
le dichiarazioni della TT che tendevano a favorire l'amica NI in ordine alla pretesa restituzione immediata del telefono, pochi giorni dopo averlo ricevuto per concludere la locazione, erano screditate sia dalla già ritenuta inattendibilità generale della TT ma anche dallo specifico elemento che non vi era a maggio alcuna telefonata di quel cellulare riconducibile alla TT o ad altri ed inoltre la TT aveva contattato con una delle sue schede quel cellulare nei giorni dell'omicidio ( 18, 19 e 20 maggio 1999), il che dimostrava inequivocabilmente che nel mese di maggio con era lei ad avere quel telefono, ne' aveva indicato chi lo avesse al di fuori della sua amica NI. Si tratta all'evidenza di elementi di rilevante spessore, che, coordinati secondo il procedimento logico proprio della valutazione indiziaria, dimostrano che il cellulare della organizzazione con terminale 233 era nei anche giorni 18, 19 e 20 maggio nelle mani della NI, essendo rimasta smentita la ipotesi che proprio nel mese di maggio lo avesse restituito alla TT;
il che era sufficiente per ritenere superficiale, erronea ed incoerente la tesi della sentenza di primo grado per cui il telefono sarebbe stato restituito alla TT subito dopo la conclusione della locazione soltanto perché, al di fuori di qualsiasi elemento dimostrativo, lo affermavano le due amiche che si erano già dimostrate più volte mendaci.
Anche i pretesi elementi di contrasto a tale ricostruzione prospettati nel capitolo 2 del primo motivo di ricorso (la diversa considerazione delle dichiarazioni della TT in relazione al coimputato CO e la mancanza di telefonate fra la NI ed il RI con quel telefono nei mesi di maggio e giugno 1999) appaiono inconsistenti poiché la TT è stata ritenuta veritiera quando è rimasta riscontrata ed invece mendace quando è rimasta screditata dalle altre emergenze processuali, mentre la assenza di rapporti fra la NI ed il RI con quel telefono nei mesi di maggio e giugno non dimostra che la NI abbia contattato il RI con un diverso telefono poiché questo lo afferma soltanto la NI e comunque non dimostra che la NI non avesse il cellulare con terminale 322, bensì soltanto che il RI non ha avuto necessità di chiamare la NI poiché il canone gli è stato recapitato puntualmente. Altrettanto inconsistenti e ripetitive appaiono poi le doglianze difensive in merito alla qualifica di telefono di organizzazione attribuita al cellulare con terminale 233. Sono già stati indicati tutti gli elementi (certi, precisi e concordanti) per cui tutte le sentenze (quella di primo grado, quelle di secondo grado nel procedimento per la associazione eversiva, quella della Corte di Cassazione 28.6.2007, compresa quella della Corte di Cassazione 27.2.2004 nella fase cautelare, che dedica la intera pagina 6 alla indicazione degli elementi che consentivano di affermare che la utenza 233 fosse una utenza "brigatista" e che di ciò fosse consapevole anche la NI, ed infine la sentenza impugnata) hanno ritenuto che la utenza 233 fosse una utenza non solo brigatista ma anche blindata, con precisa confutazione pure dei pretesi elementi di contrasto oggi ripetuti nell'atto di ricorso della NI ma già ampiamente prospettati fin dalla fase cautelare, il che rende generico sul punto il ricorso poiché ripropone le stesse questioni già respinte almeno una decina di volte senza alcun elemento di novità.
Non è poi vero che Corte di merito abbia violato sul punto la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 5 che ha sostituito l'art. 533 c.p.p., comma 1. Il
legislatore ha effettivamente previsto, in virtù della novella legislativa, che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, però la opinione di gran lunga prevalente è nel senso che il legislatore non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già acquisito ed incontestabile per cui nel giudizio la condanna dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato; cosicché la modifica legislativa finisce per rivelarsi indifferente sul piano del giudizio, considerato pure che già esisteva la regola per cui in caso di insufficienza o di contraddittorietà della prova l'imputato deve essere assolto (art.530 c.p.p., comma 2).
Con il terzo capitolo del primo motivo di ricorso la difesa della NI deduce l'errore di interpretazione dei dati processuali e di elementari nozioni di informatica per cui il documento di programmazione dell'omicidio era stato ritenuto attuale anche nella versione TXT e quindi dimostrativo della attribuzione alla NI della sigla del terrorista VT che avrebbe dovuto essere contattato da V (TT) entro le 15 del giorno dell'omicidio, oltre che l'errore nella ritenta mancanza di contatti fra la TT ed altre schede di organizzazione subito dopo l'omicidio e la mancanza di risposta alle censure difensive sul punto.
La possibilità di lettura di due diverse versioni del documento informatico IL, rinvenuto nella disponibilità del DI, in base a diversi applicativi (Word ovvero Blocco Note) è stata ritenuta dalla difesa della NI indicativa di inaffidabilità dello stesso o comunque di non attualità del file con estensione TXT, che, al contrario di quello in versione WORD, coinvolgeva anche VT, sulla base della deposizione di tecnici informatici di strutture pubbliche, di ufficiali di polizia giudiziaria e della pentita NE. Per la verità sia i tecnici informatici della polizia postale sia gli altri soggetti che sono stati esaminati sul documento hanno cercato di spiegare - perché in tale ottica sono stati trascinati ed interpellati nel corso del loro esame - quale delle due versioni fosse stata scritta prima e quale dopo e quali interferenze potessero esistere fra le due diverse versioni del documento, seguendo delle ipotesi basate sulla modificazione di una file iniziale ovvero sulla riduzione del file iniziale da trasmettere, appunto ridotto, alle sedi periferiche per esigenze di compartimentazione. Nessuno, neppure la NE, è stato in grado di formulare certezze sul punto, ma la risposta finale della sentenza impugnata, per cui tutto sommato non interessava stabilire le vicende del file considerato che qualsiasi computer consentiva di leggere le due versioni dello stesso, non deriva da ignoranza di nozioni informatiche ormai alla portata di tutti i soggetti che usano necessariamente il computer per motivi di lavoro e che quindi conoscono i programmi dei computer, e neppure da superficialità o semplificazione, come sembra adombrare la ricorrente, quanto dal rilievo oggettivo che è in effetti inutile cercare di spiegare da chi e per quali motivi il file è stato convertito in due diverse versioni quando entrambe erano disponibili e leggibili da qualsiasi computer e quella più completa dimostrava che anche il brigatista VT era coinvolto nell'attentato. D'altronde anche il rilievo della sentenza impugnata per cui non era ipotizzarle che a ridosso della esecuzione dell'attentato il programma, scritto proprio alla fine di aprile, avesse subito delle modifiche essenziali appare pienamente condivisibile, a conforto degli altri elementi già decisivi, e non certo illogica.
Ciò posto e poiché il programma di cui al documento IL coinvolgeva VT nella esecuzione dell'attentato e V (la TT) si è messa in contatto, in esecuzione del programma, poco dopo le ore 11 del 20 maggio 1999, con il cellulare d'o. n. 233, che era in possesso della NI, così come previsto dal programma, correttamente la sentenza impugnata, in base a regole logiche incontestabili, ne ha dedotto che VT era la NI. I rilievi della difesa, per cui orario delle undici, pur se "entro le 15" come previsto dal programma, sarebbe difficilmente conciliabile con il recupero con le forze partecipanti all'azione in via Cola di Rienzo alle 11,30 e avrebbero comunque potuto esserci altri cellulari di organizzazione contattati nello stesso lasso temporale dalla TT sulla base delle diverse schede di cui la stessa disponeva, pongono tutti mere ipotesi alternative alla ricostruzione della sentenza impugnata che non servirebbero, in quanto tali, a screditare quella operata dai giudici di merito che è invece corroborata pure dalla esistenza di contatti di V con il cellulare d'o. che aveva la NI anche nei giorni 18 e 19 maggio (in cui non era stato possibile dare corso all'omicidio per difficoltà esterne, ma in cui, secondo il documento programmatico, erano previste comunicazioni di avviso in caso di rinvio dell'azione, pag. 19 della sentenza impugnata), oltre che nel giorno 20, e dalla negativa della NI su quei contatti che ne conferma la inconfessabilità.
Comunque la sentenza impugnata ha già esaminato anche le ipotesi alternative (prospettate nel giudizio di appello dalla difesa della NI in modo speculare rispetto al ricorso) e le ha confutate con motivazione non solo logicamente ineccepibile, ma che dimostra altresì l'aggravamento dell'indizio a carico della NI, in quanto la EL, come da lei dichiarato, aveva ultimato il recupero strategico dei partecipanti all'azione prima delle 11 ed era quindi partita per Pisa insieme al LE in tale orario, il che spiegava come la TT (V), coinvolta come staffetta B, fosse già a conoscenza per le 11 della buona riuscita del recupero che la dispensava da qualsiasi intervento e fosse quindi pronta a tale precisa ora, alla cabina telefonica di piazza Cola di Rienzo, come previsto, con la scheda prepagata n. 15 in mano, a chiamare il cellulare 233 per soli venti secondi e cioè per il tempo necessario per il messaggio a VT previsto dal programma (pag. 17 della sentenza impugnata).
Sulla pretesa mancata risposta alle censure difensive si è infine già detto ed è inutile ripetere.
Il quarto capitolo del primo motivo di ricorso ripropone in parte questioni già esaminate con riguardo al primo capitolo (con riferimento alla ipotesi della destinazione dell'appartamento di ET a nascondimento degli assassini del Prof. D'NA, se occorrente), mentre, come elemento di novità, tratta le questioni della valutazione delle dichiarazioni della NE e dell'alibi della NI per la fascia oraria fino alle ore 14 del 20 maggio 1999, già poste con gli scritti difensivi nel giudizio di appello e che la sentenza impugnata avrebbe superato illogicamente. Le dichiarazioni della NE, così come interpretate dalla sentenza di appello (per cui la individuazione del Prof. D'NA come obiettivo proveniva dalla sede centrale ed al dibattito partecipava tutto il corpo militante), appaiono testuali e non contraddette dalle successive integrazioni delle suddette dichiarazioni rese dalla stessa NE nel corso dell'incidente probatorio, anche se ovviamente non dimostrano, da sole, che anche la NI abbia partecipato all'omicidio D'NA, così come non lo dimostra la sua comprovata appartenenza alla associazione eversiva che lo aveva programmato, ma solo sotto il profilo che la responsabilità penale è personale per cui occorre una integrazione probatoria specifica ed ulteriore rispetto alla partecipazione al corpo militante, che comunque nella specie vi è, anche con riguardo alle sole dichiarazioni della NE e che è stata posta in luce dalla sentenza impugnata poiché in altro documento programmatico in sequestro si segnalava la necessità di rendere VT (e cioè la NI) partecipe al dibattito interno fin dal 1997. Quanto al preteso alibi della NI occorre rilevare che il ricorso sul punto non tiene conto della risposta già fornita dalla sentenza impugnata che ha ricostruito il ruolo e l'intervento di VT, sempre sulla base del documento programmatico, ben dopo le ore 14, quando terminava l'orario di lavoro della NI. Gli incontri eventuali e Successivi di recupero previsti tra VT e gli elementi della S.C. (e cioè della sede centrale, LE e la OC) erano infatti previsti alle 16-17-18 a piazzale Flaminio e dovevano avvenire solo in caso di telefonata richiesta incontro da parte di V o in caso di mancanza di telefonate ad opera di VT che doveva tenere bene in vista il Corriere della Sera e la Stampa (circostanza che, secondo la spiegazione della NE stava a significare che VT non conosceva almeno uno dei componenti della sede centrale, come la NI che conosceva LE ma non conosceva personalmente la OC, per cui quel segnale di riconoscimento era necessario).
Addurre un alibi per orario in cui non era prevista alcuna attività per VT è quindi argomento inconferente, così come è inconferente addurre che VT avrebbe dovuto restare libero per ogni necessità, quando tali necessità non erano previste o meglio erano già state previste in vari orari ed a vari livelli, ma non coinvolgevano VT, che era coinvolto, e solo in modo eventuale, dopo le 16 del 20 maggio ed eventualmente nei giorni successivi all'azione, 20, 21 e 22, ma sempre con un margine di tempo due ore rispetto alla fine dell'orario di lavoro (pagg. 18 e 22 della sentenza impugnata). Pure il rilievo per cui i militanti coinvolti operativamente avrebbero dovuto prendere ferie per più giorni di seguito, onde essere liberi senza destare sospetti, così come riferito dalla NE, non poteva riguardare la NI poiché il suo ruolo non interferiva con l'orario di lavoro e non determinava la necessità di chiedere ferie ne' per un giorno ne' più giorni.
Quanto infine al capitolo 5 del primo motivo di ricorso della NI è solo il caso di rilevare che il mendacio della suddetta imputata è conclamato sulla base di quanto sopra rilevato. La sentenza della Corte di Cassazione in data 28.6.2007, ma anche quella precedente, in sede cautelare, che ha confermato la custodia in carcere per i reato associativo, sono state giustamente severe con la suddetta imputata di cui è stata sottolineata la totale adesione agli ideali del terrorismo ancora nel 2003 al momento del necrologio che aveva redatto in occasione della morte del LE, quando vi era già stato contestualmente l'omicidio petri che era veramente una cosa inaccettabile, ma anche il mendacio e la mancanza di qualsiasi distacco dalla lotta violenta ad anni di distanza dall'omicidio D'NA. Sostenere ora che il memoriale della imputata del 20.12.2003, la cui natura strumentale è stata sottolineata da più parti, dimostrerebbe la sua avversione rispetto all'omicidio politico e che si tratta di persona sincera pare francamente eccessivo.
Si deve quindi concludere che lo sentenza impugnato, con motivazione logicamente e giuridicamente ineccepibile, ha prima individuato e quindi coordinato gli indizi emersi, come riportati nella parte espositiva della presente sentenza, per desumerne che la NI deve essere, individuata come la militante VT che aveva partecipato all'attentato D'NA con il ruolo attribuito nel documento di programmazione, anche prendendo in locazione l'appartamento di ET per le necessità della associazione eversiva in relazione a tale attentato.
Il secondo motivo di ricorso che attiene all'elemento psicologico del reato è ugualmente infondato e comunque resta assorbito da quanto sopra rilevato in ordine alla comprovata consapevolezza, in capo alla NI, della suo collaborazione all'attentato attraverso le attività poste in essere.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite, ha più volte affrontato la questione della individuazione degli elementi costitutivi del dolo e la ha sempre risolta nel senso che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento si richiede all'autore una adesione di volontà maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità della verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va poi qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio di un evento, non voluto ed anzi escluso, conseguente ad una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità di verificarsi di ulteriori conseguenze, mentre negli altri casi il dolo va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (v. Cass. Sez. Un. n. 784 del 1993, rv. 195804; Cass. Sez. Un. n. 3571 del 1996, rv. 204167). In sostanza il crescente livello della volontà dolosa va dal dolo eventuale fino a quello intenzionale passando per il dolo diretto;
quest'ultimo sussiste quando si entra nel campo della probabilità, cioè quando la realizzazione dell'evento si presenti all'autore del fatto quanto meno come altamente probabile, talché il medesimo non si limita ad accettare il rischio dell'evento - visto nella rappresentazione psichica dell'agente come una delle possibili conseguenze della condotta, ma non voluto, in concreto, come avviene nel dolo eventuale - bensì accettando l'evento, già rappresentato come altamente probabile, lo vuole, nell'ambito di una effettiva previsione dell'evento mortale, anche se non integra lo scopo finale della sua azione.
È evidente che il giudice non può entrare nella psiche dell'uomo - onde verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione - e che si deve quindi attenere ad una indagine sintomatica e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà. Ma ciò è quanto hanno correttamente fatto nel caso in esame i giudici di merito, i quali hanno desunto dalle circostanze di fatto sopra elencate, coordinate logicamente nell'ambito di un ragionamento indiziario ineccepibile, che l'imputata aveva consapevolezza del suo contributo all'attentato D'NA allorché aveva preso in locazione l'appartamento di ET, per gli usi della organizzazione eversiva di cui faceva parte, attraverso il cellulare di organizzazione che le aveva fornito la TT ed aveva poi assunto il ruolo di VT che le era stato assegnato nella programmazione dell'omicidio. La tesi che fosse stata inconsapevolmente coinvolta in fatti più grandi di lei, affacciata dalla difesa, è smentita, come posto in luce dalla sentenza impugnata, dalle dichiarazioni della NE e dal documento che segnalava la necessità di coinvolgere pienamente VT nel dibattito interno fin dal 1997, dalla volontaria messa a disposizione dell'imputata per la operazione che sapeva in corso oltre che dalla locazione dell'appartamento di ET, che, come posto in luce dalla sentenza impugnata (pagg. 19 e 20), era ben più che una base logistica generica, in quanto anche dal documento di programmazione dell'attentato D'NA emergeva che occorreva una seconda base logistica per la gestione, la smobilitazione ed il ripiegamento (in aggiunta a quella di via Maia, l'unica allora a disposizione della organizzazione, poiché i locali di Easy Box e quello di via Montecuccoli erano stati presi in locazione soltanto nel 2003) e che proprio in concomitanza con tale esigenza era stato preso in locazione l'appartamento di ET che era stato poi rilasciato anticipatamente poiché la smobilitazione ed il ripiegamento erano avvenuti senza problemi.
Il ricorso della NI deve essere in definitiva respinto perché destituito di fondamento sotto tutti i profili addotti. Il ricorso della imputata BL LA è invece inammissibile. Quanto al primo motivo, la capacità di intendere e di volere dell'imputata, ma prima ancora la capacità della stessa di partecipare coscientemente al processo a norma dell'art. 71 c.p.p., sono state ritenute dalla sentenza impugnata sulla base di due perizie psichiatriche d'ufficio concordanti sul punto della piena capacità della BL LA, i cui risultati sono stati confermati a dibattimento dai periti anche in contraddittorio con il consulente tecnico della difesa della BL LA, Dott. Coppotelli.
I periti hanno sopperito al rifiuto sempre opposto dalla BL LA di sottoporsi ad indagini psichiatriche attraverso la documentazione medica, anche carceraria, acquisita e le informazioni offerte dai familiari dell'imputata e dalla dott.ssa Porcari, che, quale medico del carcere, aveva seguito la detenuta provvedendo pure a redigere apposite relazioni sulla sua situazione psichiatrica. Il giudizio conclusivo dei periti, che hanno tenuto conto anche di tutte le tesi difensive, è stato quello di "organizzazione borderline della personalità con tratti istrionici e paranoidei" caratterizzato da chiusura all'ambiente, ma in soggetto vigile, lucido, orientato nello spazio e nel tempo, ricco di rapporti epistolari con i coimputati, motivato da una particolare posizione ideologica di lotta e di contestazione allo stato, ma comunque tendenzialmente portato al miglioramento del comportamento e della apertura al colloquio, pur nel rifiuto di ogni trattamento terapeutico.
Il giudizio dei periti, condiviso dalla Corte territoriale, appare corretto, poiché, valutata anche la assenza di una storia clinica psichiatrica dell'imputata, alla luce dell'orientamento ormai consolidato dettato da S. Un. 25 gennaio 2005, Raso, gli psichiatri hanno escluso, non solo un quadro psicotico della BL LA, ma anche qualsiasi incidenza dei meri disturbi di personalità da cui è affetta sulle sue concrete capacità difensive che si sono sempre sviluppate al massimo grado, nella piena consapevolezza della sua posizione legale e di tutte le conseguenze che comportava in particolare la sua rivendicazione di appartenenza alla associazione eversiva che ha proclamato volontariamente ed apertamente. È vero, infatti, che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadragli nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché però siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola gravemente, e purché sussista un preciso nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato dal disturbo mentale. Con la conseguenza che nessun rilievo deve essere quindi dato, ai fini della imputabilità, alle anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità, quali quelle rilevate nella BL LA, che non presentano decisamente i caratteri sopra indicati, poiché non sono accompagnate da storia clinica, non sono inquadragli neppure nel più ristretto concetto di disturbo mentale e non hanno inciso sulla condotta criminale della BL che è invece casualmente originata dalla posizione ideologica della imputata di reazione oppositiva allo stato di diritto. Ma ciò vale, ovviamente, anche con riguardo allo "stato mentale" che, a norma dell'art. 70 c.p.p., impedisce la cosciente partecipazione al processo, poiché, pur non potendosi intendere per partecipazione la sola consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, richiedendosi anche la possibilità dell'imputato di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa, peraltro è necessario pur sempre, onde attivare la sospensione del processo, uno stato di infermità che renda non sufficienti le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato (v. Carte Cost. 20 gennaio 2004, n. 39), che invece nella specie sono apparse integre alla stregua di ben due consulenze tecniche d'ufficio.
Deve escludersi a tale proposito anche qualsiasi difetto di motivazione della ordinanza dibattimentale 27.2.2008, poi ripresa a pagg. 43 e 44 della sentenza impugnata, con riguardo in particolare alla necessità di un supplemento peritale dettato dal rifiuto della BL LA di sottoporsi ad osservazione psichiatrica ed alla mancata risposta alle difese tecniche svolte dal consulente di parte dott. Coppotelli, poiché, quanto al primo punto, i periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello (e si trattava della seconda perizia) hanno fatto più tentativi di avere anche un semplice colloquio con la imputata, venendo ripetutamente respinti, per cui sono stato costretti a ricorrere alle altre fonti investigative a loro disposizione che sono state utilizzate completamente, mentre la richiesta di un supplemento di relazione, non accompagnata, fra l'altro, neppure dalla messa a disposizione della imputata, ovvero dalla indicazione di aspetti investigativi trascurati, appare meramente defatigatoria ed inconcludente, in quanto dettata da finalità esplorative incompatibili con la già avvenuta rinnovazione della perizia in appello. Il consulente di parte inoltre, quanto al secondo punto, è stato messo a confronto con i periti d'ufficio nel corso del giudizio di appello ed alle sue osservazioni in merito ad una ipotesi di distorta interpretazione della realtà e ad una errata misurazione della portata delle decisioni derivanti dall'esito del processo in capo all'imputata, ha ottenuto piena risposta da parte dei periti d'ufficio che hanno posto in luce come fosse piena la capacità della imputata di difendersi e di capire le conseguenze, anche giudiziarie, della sua condotta alla stregua di più criteri convergenti sopra indicati (vissuto dell'imputata privo di qualsiasi patologia;
difesa concreta ed adeguata svolta dalla stessa nel processo anche alla luce dei rapporti epistolari con i coimputati;
situazione della imputata vigile, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio;
assenza diqualsiasi condizione psicotica franca unita alla sola sussistenza di tratti istrionici e paranoidei di personalità), come tali del tutto condivisibili. Per converso si deve ritenere che il motivo di ricorso sia generico poiché non tiene conto delle risposte già date dalla sentenza impugnata e ripropone le stesse questioni senza sottoporre a critica le dettagliate motivazioni della sentenza sul punto ne' spiegare per quale motivo le mere asserzioni del dott. Coppotelli dovrebbero prevalere su quelle del collegio peritale, ampiamente motivate;
il che rende inammissibile il ricorso sul punto. Anche il secondo motivo di ricorso della difesa della BL LA è inammissibile.
Mentre non viene contestata la partecipazione della imputata alla associazione eversiva, che al contrario, come già rilevato, la BL LA rivendica apertamente per motivi ideologici di opposizione allo Stato, viene addotta la inconsistenza della rilevanza indiziaria degli elementi posti a suo carico in relazione ai reati di cui ai capi G N (rapina all'ufficio postale di via Torcicoda di Firenze e tentata rapina di via Tozzetti, commesse rispettivamente il 6.2.2003 ed il 5.12.2002) sotto il duplice profilo del difetto di motivazione, poiché si tratterebbe di meri sospetti e congetture e del travisamento del fatto e della prova, con riguardo, in particolare, alle dichiarazioni della NE che coinvolgevano la BL LA, che non sarebbero state riportate compiutamente in sentenza e non sarebbero comunque riscontrate, al preteso rinvenimento, nel computer del DI, della scheda di ruolo relativa all'omicidio del Prof. IA che avrebbe coinvolto la suddetta imputata, che invece sarebbe stata inesistente, al rinvenimento in possesso della BL del libretto del ciclomotore acquistato dalla OC e poi utilizzato per la rapina di via Torcicoda, che avrebbe confermato, addirittura in favore della tesi difensiva, come nella abitazione della BL fossero stati spostati molti degli oggetti facenti appartenenti alla OC ed infine alla scheda di pianificazione delle rapine rinvenuta nel computer del LE che avrebbe provato come "AR" avesse partecipato alle rapine ma non anche che AR fosse la BL.
Quanto al primo rilievo, il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, ovvero nel caso di manifesta illogicità emergente dal testo dalla decisione stessa o anche, a seguito della modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta con la L. n. 46 del 2006, da altri atti del processo, esclusa peraltro la possibilità di opporre alla valutazione degli atti effettuata dai giudici di merito una ricostruzione diversa, fosse pure altrettanto logica (v. Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco). Sotto tale profilo, la difesa della ricorrente, pur allegando la pretesa utilizzazione di meri sospetti, in realtà indica poi una serie di elementi tutt'altro che insignificanti ovvero attribuibili alla categoria delle congetture, quanto piuttosto a quella degli indizi concordanti e convergenti, da cui si può desumere - attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dalla osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato a quello da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico deduttivo della valutazione degli indizi - che la BL LA ha partecipato ai reati di finanziamento di cui ai capi G N, quali;
le dichiarazioni della "pentita" NE, appartenente alla stessa organizzazione eversiva, che aveva indicato la romana BL (insieme al LE, alla OC ed al DI) come la componente della "sede centrale allargata" e della "squadra offensiva", denominata AR o RT, che aveva agito in occasione delle suddette operazioni;
le schede di ruolo che individuavano AR come componente del gruppo che aveva eseguito quelle operazioni;
il rinvenimento presso la BL del libretto del ciclomotore per la rapina di via Torcicoda;
quanto alla tentata rapina di via Tozzetti, la scheda di ruolo del militante AO dalla quale risultavano i nomi di battaglia dei partecipanti, fra cui AR, nonché i numeri di cinque utenze telefoniche che si erano contattate reciprocamente la mattina del fatto negli orari risultanti dalla stessa scheda;
il materiale informatico sequestrato al DI ed alla BL che dimostrava come AR avesse preso parte, insieme al ZZ, ai traslochi del materiale dai vari covi e come quindi AR si identificasse con la BL che aveva preso in locazione il covo di via Montecuccoli nel periodo giugno - ottobre 2003 ed era stata ripresa dall'impianto di sorveglianza proprio in occasione del trasloco del deposito Easy Box nella cantina di via Motecuccoli.
La giurisprudenza di questa Corte ormai da decenni ha cristallizzato i principi che regolano la prova indiziaria ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, per cui il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe ed in particolare da dati di fatto certi, che devono essere gravi, precisi e concordanti e cioè dotati di elevata capacità dimostrativa, nel senso di elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto, suscettibili di un esiguo numero di interpretazioni, qualora non necessari, e convergenti verso l'identico risultato in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione, assumendo così il crisma della prova e della efficacia dimostrativa che a questa inerisce. Ed è stato altresì chiarito che il procedimento logico di valutazione della prova si articola in due momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione dei singoli indizi, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza ed il secondo dall'esame globale ed unitario tendente a dissolvere la relativa ambiguità dei singoli indizi che notoriamente, nella valutazione complessiva, non solo si sommano ma si integrano vicendevolmente esaltandosi nella composizione unitaria che consente all'insieme di essi di assumere il pregnante ed univoco significato dimostrativo che giustifica e sostanzia il cd. libero convincimento del giudice.
Orbene, a tale stregua, addurre che l'apparato motivazionale della sentenza, con riguardo alla posizione della BL, sia consistente in meri sospetti appare abbastanza arduo, poiché, procedendo secondo i diversi stadi propri della valutazione della prova indiziaria, le due sentenze di merito, conformi in punto di responsabilità della imputata e che quindi si integrano vicendevolmente, hanno individuato, accanto a prove indiziarie, addirittura delle vere e proprie prove dirette, quali la prova ormai indiscutibile (anche per mancanza di ricorso e quindi per definitività della sentenza sul punto) della appartenenza della BL alla associazione che aveva ideato ed organizzato le rapine di finanziamento, e quella emergente dalle dichiarazioni della "pentita" NE che apparteneva alla stessa associazione eversiva e che aveva indicato, in termini di certezza, il preciso ruolo che AR, e cioè la BL secondo le informazioni tratte dall'archivio informatico del DI, aveva assunto nella organizzazione e le attività strumentali nelle rapine per autofinanziamento che erano ad essa ascrivibili, che, unite poi alla documentazione informatica acquisita anche presso la BL ed alle videoregistrazioni che avevano ritratto le BL intenta alla attività di trasloco dai diversi covi e cioè nell'esercizio del preciso ruolo che era attribuito a AR nella documentazione informatica, consentivano di ritenere che AR o RT o M, partecipante romana della sede romana allargata che aveva preso parte alle rapine, fosse proprio la BL che era nata a [...], apparteneva alla sede centrale allargata ed era stata ritratta nel 2003 (a ridosso del periodo delle rapine G N) mentre svolgeva il ruolo attribuito a AR nella documentazione informatica. La valutazione prima atomistica e poi complessiva degli indizi e delle prove, secondo le regole proprie del ragionamento indiziario, per cui i singoli indizi restano aggravati dalla loro convergenza, dimostra quindi in modo inequivocabile che la militante romana AR che aveva partecipato alle rapine (il che non è contestato neppure nel ricorso, in cui si assume soltanto il difetto di prova in merito alla identificazione fra AR e la BL) fosse proprio la BL, non solo per la certezza dimostrata sul punto dalla NE che apparteneva alla stessa organizzazione e, pur non conoscendo personalmente la BL per ragioni di compartimentazione, disponeva di tutte le informazioni che le consentivano di affermare che "AR è sicuramente la militante romana RT" (f. 192 del verbale di udienza del 9.5.2005) e che "in quel periodo, fra l'omicidio IA e queste due rapine i nomi operativi sono rimasti uguali ed attribuiti agli stessi militanti" (f. 158), ma anche perché la BL era proprio romana, era sicuramente appartenente alla stessa organizzazione eversiva ed in tale veste faceva parte della sede romana allargata e, come AR, proprio nel periodo delle rapine, commesse fra il 2002 ed il 2003 (il che elimina qualsiasi dubbio in merito alla identificazione fra AR e la BL, anche sotto il profilo della mera ipotesi della attribuzione del nome di battaglia AR ad un altro componente della organizzazione eversiva), aveva preso in locazione il covo di via Montecuccoli e lo aveva frequentato per le operazioni di trasloco che venivano attribuite a AR nel materiale informatico. E ciò a parte il reperimento nella casa della BL del certificato del ciclomotore utilizzato per la rapina di via Torcicoda, che era stato acquistato dalla OC ma la cui disponibilità era transitata alla BL che lo teneva proprio nella sua abitazione, dove poi era stato sequestrato, in assenza di qualsiasi elemento che consentisse di affermare che - come assume arditamente la difesa - lo deteneva, inconsciamente, nell'interesse della OC, poiché lo avrebbe potuto reperire in uno dei covi e portare inconsciamente e senza alcun motivo nella sua abitazione, apparendo ciò una mera illazione in assenza di qualsiasi circostanza fattuale che potesse giustificare la detenzione proprio di quel certificato da parte della BL, invece che da parte della OC, al di fuori del passaggio di mano del ciclomotore in occasione della rapina attribuita a AR che aveva poi portato all'abbandono del mezzo nei pressi dell'ufficio postale ed alla conservazione del certificato di quel ciclomotore nella abitazione della BL.
D'altronde nel giudizio di legittimità il sindacato di correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, poiché ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel solo controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state applicate le regole della logica nella interpretazione dei risultati probatori (v. per tutte, Cass. sex. un. 30 aprile 1997, Dessimone, Cass. sez. 1 n. 42993 del 2008, rv. 241826; rv. 225245). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quella di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - quale quella che ripropone la difesa della BL che contrappone ad ogni indizio una diversa chiave di lettura e, nel tentativo di togliere rilevanza alla coordinazione logica, cerca di atomizzare la prova indiziaria - poiché la loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Quanto poi al preteso travisamento del fatto e/o della prova, dedotto dalla difesa della ricorrente con riguardo ai singoli elementi indizianti, occorre subito chiarire che, nell'ambito della riforma dei motivi di ricorsi per cassazione con la novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" comporta, in forza del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, mutuato dal procedimento civile e ritenuto espressione di un principio processuale di carattere generale, che siano ivi puntualmente illustrate le risultanze processuali ritenute rilevanti, attraverso la completa trascrizione integrale del contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio diretto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso, pena altrimenti la impossibilità per la Corte di cassazione di procedere all'esame degli atti (v. Cass. sez. 1 n. 16223 del 2006, rv. 233781; rv. 233778; rv. 240123; rv. 241023). È infatti evidente che, ad esempio, la citazione di alcuni brani delle dichiarazioni rese dal testimone, al di fuori della loro completa trascrizione, non consente l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, per cui non può essere dedotto in sede di legittimità il vizio di travisamento di una prova testimoniale attraverso il limitato riferimento ad una parte delle dichiarazioni del testimone. Inoltre gli altri atti del processo menzionati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi, che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (v. Cass. Sez. 4 n. 35683 del 2007, rv. 237652; rv. 237207; rv. 236893; rv. 235716; rv. 235732).
Alla stregua di tali principi, ormai consolidati, si deve quindi escludere la specificità ed autosufficienza del ricorso laddove cerca di screditare i singoli indizi a carico della BL, poiché la trascrizione di una riga delle dichiarazioni della NE (per cui "in quel periodo, fra l'omicidio IA e queste due rapine i nomi operativi sono rimasti uguali ed attribuiti di volta in volta a persone diverse nel corso delle differenti iniziative"), senza neppure indicazione della pagina del verbale in cui sarebbero contenute, al di fuori dell'integrale contesto, non serve a provare che ciò abbia inficiato le precedenti dichiarazioni per cui era certa che i nomi operativi erano rimasti uguali ed attribuiti agli stessi militanti fra l'omicidio IA e le due rapine. Ed anche la negazione, da parte della ricorrente, del rinvenimento fra il materiale informatico del foranei della scheda di ruolo relativa all'omicidio IA è meramente assertiva e generica, così come la ipotesi teorica che, successivamente alla programmazione delle rapine, alla stregua dei documenti informatici rinvenuti nel computer del LE, i partecipanti potessero essere stati cambiati ovvero che il certificato del ciclomotore potesse essere giunto nella abitazione della BL per vie ignote ma non collegate alla commissione della rapina. Anche la asserzione per cui il rinvenimento del certificato del ciclomotore nella abitazione della BL sarebbe addirittura un elemento favorevole alla tesi difensiva poiché dimostrerebbe che la imputata non ne comprendeva la importanza indiziante, altrimenti lo avrebbe eliminato, si scredita da sola se collegata a tutto l'altro materiale indiziante che è stato trovato nella disponibilità della BL, la quale evidentemente riteneva, al pari di tutti gli altri militanti condannati prevalentemente sulla base della documentazione anche informatica trovata in loro possesso, di non essere scoperta. A parte ciò, si è già rilevato che si tratta di pretesi elementi di contrasto ipotetici e sicuramente non decisivi poiché diretti a contestare la rilevanza di uno dei tanti indizi ma non anche a scardinare l'intero impianto che è basato su più indizi e prove convergenti, come sopra indicati.
Nessun vizio è in sostanza insito nella motivazione della sentenza impugnata, mentre la difesa, nell'ambito di uno strenuo tentativo di atomizzazione dei singoli indizi, oppone mere ipotesi alternative del tutto teoriche e neppure verificabili, per assenza della indicazione di elementi che eventualmente sarebbero stati nella sua disponibilità, che non possono inficiare la valutazione dei giudici di merito, la quale appare saldamente ancorata ai dati fattuali versati in atti e valutati nell'ambito di un concordante complesso probatorio testimoniale e logico ed ha dato nel contempo risposta a tutte le questioni prospettate dalla difesa dell'imputata nel giudizio di appello, tra l'altro speculari rispetto a quelle riproposte con l'attuale ricorso che si limitano ad una confutazione delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, senza tuttavia cogliere intrinseche e macroscopiche incongruenze del ragionamento sottostante alla decisione impugnata.
Infine, il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma con riguardo alla posizione del AT è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, per cui provenendo l'attentato al Prof. D'NA da una associazione eversiva le cui cellule erano costituite da militanti impegnati in una attività globale e totalizzante, la militanza in tale associazione avrebbe costituito un elemento sintomatico di rilevante spessore anche in ordine alla partecipazione alla pianificazione del fatto omicidiario, deve in effetti ritenersi dato storico, oltre che processuale, ormai incontestabilmente accertato la "provenienza" dell'attentato D'NA dalla associazione denominata B.R. - P.C.C., ed anche la partecipazione del AT a tale organizzazione, trattandosi di circostanze coperte da giudicato, però occorre pur sempre la prova della partecipazione del singolo militante al singolo reato fine (e di ciò da atto, in verità, anche il Procuratore Generale ricorrente); e d'altronde anche l'attuale processo, che pure è parte di un più vasto procedimento che ha interessato un numero ben maggiore di imputati, è giunto all'approdo, non contestato dal P.G. ricorrente, che non tutti i militanti hanno partecipanti a tutti i reati fine poiché la organizzazione era contemporaneamente compartimentata, il che voleva dire che non tutti i militanti erano coinvolti in tutti reati e che, al contrario, i singoli militanti appartenenti alle singole cellule talvolta non conoscevano neppure personalmente gli altri militanti e non sempre partecipavano necessariamente a tutti i reati pianificati dalla organizzazione. La partecipazione alla associazione è quindi la premessa logica per la partecipazione ai reati fine (nel senso che mai gli estranei alla associazione eversiva sarebbero stati coinvolti nella pianificazione di un attentato proprio della associazione B.R. - P.C.C.) ma non anche dato probatorio, da solo, certo della partecipazione ai singoli reati fine per cui occorre una prova autonoma.
Quanto agli altri motivi di appello, è pacifico che il procedimento logico di atomizzazione degli indizi per screditarli unitariamente senza poi ricondurli ad unità è procedimento vietato nell'ambito della valutazione della prova indiziaria, poiché ciascun indizio, anche se in ipotesi estremamente pregnante e certo, proprio per le caratteristiche della prova indiziaria, è insufficiente da solo a provare alcunché. Sotto tale profilo i punti sottolineati dal P.G. sono in effetti i più importanti o meglio i punti critici della valutazione della prova effettuata dalle due conformi sentenze di merito, tuttavia non si ritiene che la Corte di Assise di Appello abbia operato una frantumazione, non consentita, degli indizi, ne' che abbia travisato o trascurato gli elementi indiziari emersi, anche se si deve poi rilevare che il secondo momento di valutazione globale degli indizi al fine di ricostruire il quadro probatorio comporta pur sempre che i singoli indizi debbono essere valutati in relazione alla loro consistenza, non potendosi ritenere che la valutazione complessiva debba condurre a ritenere decisivi indizi di scarsa rilevanza o addirittura completamente incerti.
A tale procedimento si è correttamente attenuto la sentenza impugnata la quale ha esaminato gli indizi prima singolarmente e poi globalmente, così pervenendo a ritenere che neppure la valutazione unitaria potesse consentire di attribuire valore decisivo in ordine alla prova della partecipazione del AT alla pianificazione o alla esecuzione dell'attentato D'NA, quale militante cui era attribuita la sigla MS nel documento di programmazione dell'attentato denominato IL, con l'incarico, insieme a V (la TT), di effettuare le operazioni di parcheggio e di partecipante alla staffetta A, in alternativa a LU
(Mezzalsalma), non apparendo automatico ma neppure altamente probabile che la presenza dell'imputato in piazza Volsinio fosse collegata allo spostamento dei mezzi impiegati per l'attentato e neppure che le telefonate alla concessionaria romana della Nissan fossero preordinate all'acquisto di nuove serrature per il furgone da impiegare nell'attentato e danneggiato in occasione del furto. Gli elementi indiziari certi e più importanti, che secondo il Procuratore Generale ricorrente avrebbero consentito di identificare MS con il AT (che invece, in occasione della rapina di via Torcicoda e dello smobilizzo del covo di via Maia a Roma era identificato come SM o S), consisterebbero nella presenza del AT in piazza Volsinio nelle serate dell'11 e del 13 maggio 1999, nella seconda circostanza insieme alla TT, e nelle due telefonate, praticamente consecutive che il AT aveva eseguito lo stesso giorno del furto del furgone Nissan alla concessionaria romana della Nissan. Nel primo caso la identificazione sarebbe collegata al ruolo di spostamento dei furgoni attribuito a MS insieme a V (e cioè la TT) nel documento di programmazione dell'attentato, mentre nel secondo caso sarebbe indiretta poiché la organizzazione si sarebbe trovata nella necessità di sostituire le serrature del furgone Nissan ed a tale fatto sarebbero collegate le telefonate alla concessionaria Nissan. Tali due elementi, anche nella loro concatenazione fattuale e logica, sono stati screditati dalla sentenza impugnata sotto vari profili, in particolare perché: il luogo ed i giorni delle telefonate, sia pure tenuto conto dei diversi rinvii che aveva avuto l'attentato, non coincidevano con le operazioni indicate nel documento di programmazione;
se pure vi fosse stato spostamento del furgone nella data dell'11 maggio, sarebbe avvenuto non di sera (quando cioè AT era in piazza Volsinio), ma nel cuore della notte (alla luce delle dichiarazioni del teste DO) quando non vi era alcun elemento per sostenere che AT si trovasse a quell'ora in quella zona;
la presenza contemporanea in piazza Volsinio della TT e del AT non era collegata ad alcuna specifica attività da compiersi quel giorno, in base al documento di programmazione, in relazione all'omicidio D'NA, tanto più che entrambi avevano eseguito in quella circostanza soltanto telefonate personalissime;
le telefonate del AT alla concessionaria Nissan non potevano, se non in via di mera congettura, essere attribuite all'acquisto delle serrature per il furgone Nissan poiché se ne ignorava la causa ed il contenuto, il che impediva di collegare le telefonate ad un acquisto, non provato, anche semplicemente di pezzi per auto. Non solo, ma la sentenza impugnata ha indicato anche degli elementi di contrasto che screditavano gli indizi indicati dall'accusa, quali: la presenza dell'imputato nel luogo di lavoro nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1999 che, oltre a costituire un alibi, consentiva di escludere che AT avesse potuto svolgere il ruolo di componente della staffetta A (incaricata si sorvegliare il giorni dell'attentato la eventuale presenza di forze di polizia su via Salaria) che il documento più recente di programmazione attribuiva alternativamente a LU (ZZ) ed a MS e che poi era stato svolto certamente da ZZ che in quel periodo aveva chiesto le ferie, mentre AT non avrebbe, di fatto, potuto svolgerlo neppure in caso di impedimento di ZZ;
la non corrispondenza al AT dell'uomo che il teste DO, stando alla finestra del suo appartamento in via Salaria, aveva visto scendere dal furgone UC al momento della operazione di parcheggio di uno dei mezzi;
il già richiamato contenuto strettamente personale ed affettivo delle telefonate che la TT e il AT avevano fatto dalla cabina di piazza Volsinio la sera del 13 maggio. E da tale compendio indiziario la sentenza impugnata, confermando integralmente quella di primo grado, ha tratto il convincimento che gli indizi a carico del AT, uniti anche ad altri secondari ed incerti segnalati dall'accusa (quale, ad esempio, il contenuto di un planning in cui si attribuiva ad MS una attività di trasporto e di occultamento di armi che non si sapeva quando e da chi fosse stata compiuta e comunque non presentava alcun collegamento con il trasloco al covo di via Montecuccoli in cui era stato effettivamente coinvolto il AT con la BL e ZZ), fossero non solo incerti, ma anche privi di quei requisiti di precisione e concordanza che avrebbero consentito di pervenire ad un giudizio di responsabilità del AT. Si tratta evidentemente di un giudizio che dal punto di vista fattuale potrebbe anche essere non condivisibile - sia pure su elementi secondari, come ad esempio la ipotesi formulata dal giudice di merito per cui la TT e AT avrebbero potuto incontrarsi in piazza Volsinio per motivi personali - costituendo il procedimento di valutazione degli indizi uno dei procedimenti più difficili per il giudice di merito, il quale vede impegnata la sua competenza e la sua esperienza professionale soggettiva nell'opera di valutazione singolare e complessiva dei singoli elementi al fine di una ricostruzione unitaria attraverso tasselli talvolta non omogenei, che devono consentire di colmare gli spazi vuoti di un insieme, ma che, in quanto tale, è rimessa al giudice di merito, essendo invece riservato al giudice di legittimità soltanto il controllo della congruità logica della motivazione. Ma, nell'ambito di tali limiti, si deve escludere che le scelte compiute dal giudice di merito, per cui i due principali indizi non avevano forza persuasiva sufficiente in quanto non col legavano direttamente il AT ne' allo spostamento del furgone ne' tanto meno all'acquisto delle serrature, siano incoerenti sul piano logico, poiché il controllo sulla correttezza della motivazione non può essere confuso con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito (v. Cass. Sez. un. 23 novembre 1995, Fachini). Ed anche con riguardo alla completezza della valutazione della Corte di merito va rilevato che gli altri elementi indicati dal Procuratore Generale nel ricorso e che sarebbero stati trascurati arbitrariamente dal giudice di merito (e cioè il planning di cui si è già parlato, i pregressi rapporti fra la TT e AT, altri documenti in cui si parlava di MS) sono circostanze del tutto neutre in quanto in parte significative della prova della partecipazione del AT alla organizzazione eversiva (ormai incontestabile) ma non anche della sua partecipazione all'attentato D'NA poiché non collegavano MS a AT e non dimostravano che MS fosse fungibile con SM che aveva partecipato alla rapina di via Torcicoda.
Nè è vero che la sentenza impugnata abbia respinto immotivatamente anche la ipotesi del concorso morale del AT all'attentato mortale, basato sulla mera disponibilità ad offrire un contributo, se necessario, poiché a pagina 8 ha specificamente rilevato che tale disponibilità non sarebbe stata possibile senza una preventiva programmazione, mentre il concorso morale collegato alla sola partecipazione alla associazione eversiva appare inaccettabile, nonostante la base ristretta della stessa.
Pur dando per scontato che l'attentato rientrasse nei programmi della organizzazione occorreva invero pur sempre la prova di un apporto personale del AT all'attentato, a nulla rilevando, se non come indizio o meglio come premessa di partenza, bisognoso di ulteriori riscontri, nella specie non emersi, la militanza nella stessa organizzazione, restando altrimenti un elemento di semplice sospetto. È vero che nel caso di alcune organizzazioni criminali, come Cosa Nostra, è stato ritenuto in passato che la partecipazione alla cd. Cupola costituisse elemento sufficiente per la prova della adesione, con apporto causale, agli omicidi eccellenti, ma questo perché è rimasto provato che di fatto quegli omicidi venivano decisi soltanto dai capi della organizzazione criminale, mentre non può essere trasportata tale regola di esperienza, propria di Cosa Nostra, neppure ad altre diverse organizzazione criminali e tanto meno ad organizzazione eversive, come B.R. - P.C.C., per cui non si ha prova di come venisse attuato il procedimento deliberativo dei singoli attentati.
Il ricorso presentato dal Procuratore Generale nei confronti del AT deve essere pertanto rigettato. Segue per legge la condanna solidale della NI e della BL LA al pagamento, in solido, delle spese processuali. La ricorrente BL LA, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dove essere inoltre condannata al versamento a favore della cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Segue altresì la condanna delle ricorrenti NI e BL LA alla rifusione delle spese anche del presente grado in favore delle parti civili che hanno confermato la costituzione nei loro rispettivi confronti, in relazione ai reati ascritti a ciascuna delle due imputate, liquidate come in dispositivo. Su tale punto si è già rilevato, con separata ordinanza, come le mancate conclusioni nel giudizio di appello della parte civile pubblica non possa esser interpretata come revoca tacita o presunta della stessa, vigendo il principio della cosiddetta immanenza della parte civile, per cui, una volta che ha consegnato le conclusioni in primo grado, queste rimangono valide in ogni stato e grado del processo (v. Cass. sez. 2 n. 24063 del 2008, rv. 240616; Cass. sez. 4 n. 24360 del 2008, rv.
240942).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e quello di NI
FE; Dichiara inammissibile il ricorso di BL LA DI;
Condanna la NI e la BL LA, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché quest'ultima anche al versamento della somma di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende;
Condanna la NI alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GA Di RI e D'NA AL, spese che liquida nella complessiva somma di Euro 6.000,00 oltre ad accessori di legge;
Condanna la EN e la BL LA in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, spese che liquida nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009