Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 2
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen., in quanto ricompreso nella nozione di abuso di relazioni domestiche, il rapporto di abituale frequentazione dell'abitazione della vittima da parte del reo.
È valida la querela presentata personalmente dal maggiorenne infermo di mente e non dichiarato interdetto, in quanto la situazione d'infermità, impeditiva dell'esercizio del diritto di querela implica l'incapacità di autodeterminazione consapevole e volontaria. (In motivazione la Corte ha precisato che sarebbe incongruo affermare che la volontà di un soggetto, che pure ha compreso il disvalore sociale di atti da cui risulta danneggiato, una volta espressa, debba soccombere di fronte all'astratta considerazione che la sua volizione sia legalmente viziata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27044 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 973
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 41196/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
Bl.Ad. , nato ad (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d' appello di Napoli del 10 giugno del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore avv. Macrillò Armando il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letto il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 10 giugno del 2008, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Ariano Irpino il 31 gennaio del 2007, accogliendo l'impugnazione proposta dal procuratore della Repubblica, condannava Bl.Ad. alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del delitto di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 e 2 e art. 61 c.p., nn. 5 e 11 perché, abusando delle condizioni d'inferiorità psichica di La.Vi.An. e approfittando del rapporto di amicizia con la stessa, la induceva prima a farlo entrare in casa durante l'assenza dei propri genitori e poi a compiere due abusi sessuali dei quali il secondo commesso anche mediante l'uso della violenza.
Fatti commesso in (omesso) .
Ricorre per cassazione l'imputato personalmente deducendo:
1) la violazione dell'art. 120 c.p.p. per invalidità della querela, la quale era stata presentata personalmente dalla parte lesa nonostante che la stessa fosse inferma di mente ed assimilabile ad una minore degli anni quattordici, tanto è vero che in sede di incidente probatorio, pur essendo maggiorenne, era stata sentita con la procedura protetta prevista per i minori;
2) la violazione dell'art. 360 c.p.p. perché il tribunale, dopo avere dichiarato la nullità della consulenza disposta dal pubblico ministero sull'infermità psichica della vittima e dopo avere dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni del dott. Na. , aveva disposto l'escussione dell'altro ausiliare del pubblico ministero dott. Ve. , che aveva svolto lo stesso accertamento;
3) violazione della norma incriminatrice mancando sia l'induzione che l'abuso delle condizioni d'inferiorità psichica perché il rapporto era voluto dalla vittima la quale era affetta da un deficit mentale medio-lieve e quindi era in grado di comprendere il significato dell'atto;
4) omessa concessione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità per la simpatia reciproca che esisteva tra i giovani e per il fatto che la vittima dopo il fatto non aveva serbato rancore nei confronti dell'imputato, anzi si era dimostrata dispiaciuta per il disinteresse e la poca attenzione che il prevenuto in seguito le aveva prestato;
inoltre dalla consulenza del pubblico ministero era emerso che la vittima era adusata al coito;
5) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, in quanto la stessa non può essere integrata da un semplice rapporto di amicizia con la parte lesa o da visite saltuarie;
6) la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.p. perché si è consentito alla parte civile di essere assistita da due difensori. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con riferimento al primo motivo si rileva che la persona maggiorenne, affetta da deficienza mentale, se non è stata dichiarata interdetta, può presentare personalmente querela per l'abuso subito, e ciò perché la situazione d'infermità idonea ad escludere l'esercizio del diritto di querela da parte dell'offeso deve essere tale da impedire al soggetto di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente relativamente all'esercizio del diritto di chiedere la punizione del colpevole.
Il sistema penale processuale garantisce doppiamente - ai fini della proposizione della querela - la persona eventualmente sprovvista delle qualità necessarie per gestire direttamente i propri diritti e facoltà (minore, interdetto, inabilitato, incapace naturale). Infatti, da un lato, ritiene sempre valida la sua volontà (tanto da non consentire, a chi è destinato eventualmente a sostituire la persona offesa o a integrare la sua volontà, di porre nel nulla l'atto già posto in essere); dall'altro consente che la volontà non manifestata possa essere surrogata da un soggetto terzo, legislativamente abilitato.
Sarebbe del tutto incongruo affermare che la volontà di una persona, che pure ha compreso il disvalore sociale di atti dai quali risulta danneggiata, una volta espressa, debba soccombere di fronte alla astratta considerazione che la sua volizione sia legalmente viziata. Con riferimento al secondo motivo, va anzitutto precisato che il pubblico ministero ha disposto ex art. 359 c.p. due consulenze: una ginecologica e l'altra psicologica.
Quella ginecologica è stata dichiarata nulla trattandosi di atto irripetibile e quindi non è stata utilizzata L'altra ossia quella psicologica è stata ritenuta valida perché l'accertamento della deficienza psichica di una persona adulta non è atto irripetibile trattandosi di situazione non destinata a subire rapida modificazione.
Quindi legittimamente è stato sentito nel dibattimento, nel contraddittorio delle parti, a norma dell'art. 501 del codice di rito il consulente del pubblico ministero, il quale durante la deposizione ha consultato la propria relazione.
Tale materiale inerente al fatto oggetto della deposizione a norma del comma secondo dell'art. 501 c.p.p. poteva essere allegato al fascicolo del dibattimento.
D'altra parte, la deposizione del Ve. non risulta censurata ne' in primo grado ne' tanto meno in appello.
Infondato è anche il terzo motivo perché il fatto è stato inizialmente commesso mediante induzione diretta a convincere la parte lesa ad aprire la porta ed a farlo entrare e, successivamente, anche mediante violenza in occasione del secondo rapporto, circostanza quest'ultima non apprezzata dal giudice di primo grado. Secondo la corte territoriale l'imputato, dopo che si era accertato che la giovane era sola in casa, ma che era restia ad aprire la porta, aveva adottato una serie di espedienti per superare le resistenze della stessa e convincerla a farlo entrare in casa. Una volta in casa, con una subdola attività persuasiva, analiticamente indicata dalla corte territoriale, aveva indotto la vittima ad avere un primo rapporto non completo.
Durante il secondo rapporto la parte lesa, avendo avvertito dolore durante la penetrazione, si era opposta, ma il Bl. aveva insistito bloccandole le braccia.
Il fatto quindi è stato commesso anche mediante violenza come risulta dalla stessa contestazione il rapporto sessuale non si può quindi considerare consensuale.
L'attenuante della minore gravità non risulta chiesta in appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero. Di conseguenza il prevenuto non può dolersi della mancata concessione (non ricorrendone, peraltro i presupposti). Sussiste l'aggravante dell'art. 61, n 11 perché il fatto è stato commesso con abuso di relazioni domestiche dovendo intendersi compreso in tale nozione anche il rapporto di frequentazione abituale della casa della vittima.
D'altra parte la configurabilità dell'aggravante non ha avuto alcuna incidenza ai fini sanzionatoli poiché le attenuanti generiche sono state comunque ritenute prevalenti sulle aggravanti. L'ammissione di due difensori per la parte civile non ha avuto alcuna rilevanza sul piano processuale e non ha inciso neppure sulla liquidazione delle spese, Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n 24560 del 2009) non dà luogo a nullità, per carenza di previsione normativa, la nomina di due difensori ad opera della parte civile.
P.Q.M.
LA CORTE, Letto l'art. 616 c.p.p., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010