Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen. (sub specie dell'approfittamento della relazione domestica) è configurabile anche nel caso di presenza non momentanea dell'agente nel medesimo luogo idoneo allo svolgimento della vita privata, in quanto il concetto di "coabitazione" non si esaurisce in quello di "convivenza". (Fattispecie nella quale è stata ritenuta configurabile l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche nei confronti di un uomo, convivente della madre dei minori abusati, il quale aveva approfittato di tale situazione ponendo in essere atti lesivi della loro sfera sessuale).
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Integra il reato di violenza sessuale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, la condotta di chi invade la sfera della libertà e dell'integrità sessuale di un'altra persona senza che sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo di tale comportamento, con la conseguenza che è irrilevante un eventuale errore sull'espressione del dissenso anche qualora questo non sia stato esplicitato. In materia di prova testimoniale, il giudice, pur dovendo valutare criticamente il contenuto delle dichiarazioni e verificarne l'attendibilità, non può fondare il proprio convincimento sull'ipotesi che il testimone riferisca consapevolmente il falso o si inganni …
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 03075
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 011055/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.M. N. il (OMISSIS);
2) IL.RO. N. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA del 19/12/2006 CORTE APPELLO di CALTANISETTA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Dott. MONTAGNA ALFREDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Afeltra Roberto sostituto processuale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 21 novembre 2000 il Tribunale di Enna dichiarava P.M. e Il.Ro. colpevoli dei reati di cui agli artt. 609 quater e quinquies, 572 e 582 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 81 cpv. 61 c.p., n. 11, artt. 110, 521, 572 e 582 c.p., il primo perché,
essendo convivente con la P. e con i figli minori della stessa F., S. e I.P., nell'appartamento sito in via (OMISSIS), approfittando di questa relazione domestica, maltrattava reiteratamente i suddetti minori, sia sessualmente, compiendo nei loro confronti atti di libidine violenti e masturbandosi in loro presenza, sia mediante percosse che procuravano talvolta lesioni, sia spegnendo una sigaretta sul braccio del piccolo P., e la seconda perché, con il proprio complice silenzio, favoriva tali turpi comportamenti dell' Il. nei confronti dei propri figli (in (OMISSIS)) e, con la contestata aggravante, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, condannava Il.Ro. alla pena di anni sei di reclusione, P.
M.R. alla pena di quattro anni di reclusione (con riferimento alle pene previste dagli artt. 521 e 530 c.p.) ed entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Dichiarava Il.Ro. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena;
dichiarava P.M.R. interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e decaduta dal diritto agli alimenti e dai diritti successori verso i figli minori revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Il.Ro. con precedente sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta in data 30 settembre 1996. A seguito di impugnazione proposta dagli imputati, con sentenza pronunciata il 19 dicembre 2006,la Corte di Appello di Caltanisetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 609 quinquies c.p. perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena per i rimanenti reati nella misura di anni quattro e mesi nove di reclusione per Il.Ro. ed anni tre e mesi quattro di reclusione per P.M.R..
Eliminava la pena accessoria dell'interdizione legale per Il. R. e sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di cinque anni, dichiarava condonata la pena di mesi tre di reclusione per Il.Ro. e mesi due di reclusione a P.M.R. alle condizioni di legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata anche con rinvio per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c con riferimento agli artt. 521, 522 c.p.p.. Deducono i ricorrenti che il capo di imputazione nella sua letteralità, conteneva esclusivamente la contestazione del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.. Il Tribunale e la Corte avevano invece pronunciato sentenza di condanna affermando la penale responsabilità di essi ricorrenti per reati diversi ed ulteriori e specificamente per atti di libidine, corruzione di minorenni e lesioni. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto pronunciare sentenza di condanna per il solo reato di maltrattamenti e non anche di quelli non formalmente e puntualmente contestati.
Non era infatti specificato attraverso quali comportamenti sarebbe stata consumata la fattispecie degli atti di libidine, (solo astrattamente enunciata), così come non era detto attraverso quali genere di percosse, (solo astrattamente enunciate), sarebbero state procurate le lesioni.
In ordine al motivo il Collegio rileva che trattasi di motivo inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., u.c., in quanto ha ad oggetto violazione di legge non dedotta nei motivi di appello. Deve peraltro rilevarsi che, diversamente da quanto assumono i ricorrenti, nel capo di imputazione i fatti oggetto di contestazione risultano indicati, anche se in modo sintetico, con riferimento ai comportamenti di percosse e di abusi sessuali e in ordine agli stessi gli imputati hanno formulato, con l'atto di appello, specifici e conferenti, anche se infondati, rilievi.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento agli artt. 2, 133, 521, 530 e 609 quater e quinquies c.p..
Deducono i ricorrenti che il fatto contestato era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge di riforma n. 66 del 1996, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se le condotte contestate previste nella legge abrogata potevano essere inquadrate nelle ipotesi delittuose introdotte dalla legge citata. Tale operazione risultava impossibile in quanto la fattispecie denominata atti di libidine non era contestata con il richiamo al comportamento posto in essere dagli imputati mentre l'altra fattispecie denominata corruzione di minorenni non era neppure menzionata nell'unico capo di imputazione, ne' mediante il riferimento al nomen iuris ne' mediante il richiamo numerico della norma violata.
Deducono i ricorrenti che in sentenza si assumeva che sarebbero state violate le fattispecie di cui agli artt. 521 e 530 c.p., pur in assenza di puntuale e concreta contestazione, e si concludeva asserendo che dette fattispecie sarebbero state sostituite da quelle contenute negli artt. 609 quater e 609 quinquies c.p.. Rilevano i ricorrenti che la L. 15 febbraio 1996, n. 66, contenente le nuove norme contro la violenza sessuale, ha abrogato, fra gli altri, l'art. 530 c.p. introducendo gli artt. 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 609 quinquies (corruzione di minorenne). Secondo il vigente art. 609 quinquies c.p. commette il reato di corruzione di minorenne soltanto colui che compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere mentre il compimento di atti di libidine su persona minore di sedici anni - ipotesi prevista dall'abrogato art. 530 c.p. - non costituisce reato a mente dell'art. 609 quater c.p.. Nel caso in esame il giudice non aveva accertato l'età dei minori all'epoca dei fatti, se le condotte erano connotate da costrizione e se i minori fossero già moralmente corrotti.
Le sentenze erano quindi carenti in ordine agli aspetti concernenti la successione temporale delle leggi nel tempo.
In ordine al motivo il Collegio rileva che effettivamente, come rilevano i ricorrenti, l'abrogazione di cui alla L. n. 66 del 1996 va interpretata nel senso che le condotte poste in essere sotto l'imperio della precedente normativa sono da considerare depenalizzate quando non coincidono con quelle descritte nelle nuove disposizioni del codice penale.
Peraltro nel caso in esame sono stati contestati i fatti con riferimento a condotte che sono state sanzionate anche nella nuova disciplina introdotta dalla L. n. 66 del 1996 che comporta, per quel che attiene ai fatti contestati, la cd. continuità normativa. L'art. 609 quater c.p. sanziona infatti, al numero 1), il compimento di atti sessuali nei confronti di persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l'ascendente il genitore, anche adottivo o il di lui convivente o altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza". È comunque assorbente il rilievo che il motivo è inammissibile in quanto presuppone una ingiustificata rivalutazione di accertamenti di fatto, (anche in ordine all'età dei minori e alla personalità degli stessi con riferimento alle modalità delle violenze sessuali), inammissibili in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo gli imputati lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) con riferimento all'art. 192 c.p.p.. Deducono i ricorrenti che la sentenza impugnata era illogica nella motivazione e non prendeva in considerazione l'ipotesi che le minori fossero state indotte alla denuncia dai fratelli maggiori che avevano motivo di astio con la madre e con il convivente della stessa. Il motivo è infondato.
Deve in proposito rilevarsi che, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. Sez. 3^ sent. 18 ottobre 2001, n. 43303), "in tema di valutazione della prova la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità, dovendo peraltro il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa considerato l'interesse del quale può essere portatrice, essere più rigoroso in specie se trattasi di minore e l'esame concEnna fatti che possono interagire con i delicati aspetti della personalità come in. materia di reati contro la libertà sessuale".
Questa Corte ha inoltre ritenuto non siano necessari riscontri esterni qualora non sussistano situazioni che inducano a dubitare dell'attendibilità dei testi (v. Cass. peri. sez. 3^ sent. 13 novembre 203, n. 3348).
La Corte di merito si è attenuta scrupolosamente a tale principio di diritto in quanto, rispondendo ai rilievi degli appellanti in ordine all'attendibilità delle parti lese, ha rilevato, con adeguata ed esaustiva motivazione, che "le dichiarazioni, dei minori, vittime degli abusi sessuali e dei maltrattamenti perpetrati dall'imputato, appaiono assolutamente coerenti, precise e circostanziate, prive di incongruenze, discrasie o intime contraddizioni che possano inficiare l'attendibilità del loro racconto. Le deposizioni delle parti offese, I., F., S. e P. sono, pertanto,
tra loro sovrapponiteli e ben possono conseguentemente apprezzarsi in termini di reciproco riscontri. Come pure nel medesimo senso possono valutarsi le dichiarazioni della loro sorella maggiore D. I.A.P. che ne ha raccolto le confidenze, essendo peraltro teste oculare di alcuni degli episodi di violenza fisica messi in atto dall' Il. ai danni del piccolo P., ad esempio quelli relativi alle bruciature di sigarette sul braccio del bambino. Degli episodi in parola vi è peraltro agli atti anche un riscontro oggettivo costituito dai referto medico rilasciato al minore dal medico di guardia dell'Ospedale (OMISSIS) in data 22 agosto 1995 attestante la presenza di piccola ustione braccio sinistro che il bambino riferiva essergli stata procurata con la sigaretta dal sig. Il.Ro.".
La Corte di merito ha quindi rilevato che correttamente il giudice da primo grado aveva fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai suddetti minori, ritenendole attendibili per le ragioni suesposte, mentre gli appellanti non avevano evidenziato nei motivi di gravame alcuna specifica discrasia, incongruenza o contraddizione in cui i predetti testi sarebbero incorsi e che avrebbe potuto indurre a dubitare dell'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Alla luce di tale esaustiva motivazione della Corte di merito in ordine all'attendibilità dei testi. va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo la sola P. lamenta la violazione di cui all'art 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento all'art. 61 c.p., n. 11. Deduce la ricorrente che i giudice di merito le avevano contestato l'aggravante dell'approfittamento della relazione domestica, senza considerare che la relazione domestica, è sempre presente nel reato di maltrattamenti in famiglia.
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Alla P. è stato infatti contestato anche il concorso al reato continuato di maltrattamenti e violenze sessuali commesse dal proprio compagno nei confronti dei figli minori della stessa.
Considerato che
il rapporto di coabitazione del convivente con i figli della partner non è automatico, carne nel caso della convivenza tra genitori e figli, risulta esatta la contestazione dell'aggravante di abuso di relazioni domestiche per entrambi gli imputati.
Giova ricordare in proposito che, come ha precisato questa Corte, "il concetto di coabitazione ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11, non si esaurisce con quello di convivenza ma comprende anche la permanenza non momentanea in un medesimo luogo, idoneo allo svolgimento della vita privata" e nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, è rimasto acclarato che le violenze erano state perpetrate per la maggior parte durante il periodo in cui i minori avevano trascorso le vacanze estive con la madre ed il suo convivente.
Con il quinto motivo la P. lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento all'art. 2 e 609 nonies c.p..
La ricorrente era stata infatti dichiarata decaduta, ex art. 609 nonies c.p., dal diritto agli alimenti e dai diritti successori verso i minori ma l'irrogazione di tale sanzione accessoria era illegittima in quanto era stata introdotta con la novella del 1996 mentre la consumazione dei reati era cessata il 22 agosto 1995. Anche il quinto motivo è infondato.
L'art. 541 c.p. ante novellam prevedeva, infatti, al comma 2 che "la condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 536 e 537 c.p. importa la perdita del diritto agli alimenti e ei diritti successori verso la persona offesa". Con il sesto motivo Il.Ro. deduce che il Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena in precedenza concessagli con sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta del 30 settembre 1996. La statuizione del Tribunale era stata confermata dalla Corte di Appello. Secondo il ricorrente la revoca del beneficio era illegittima in quanto il termine quinquennale per procedere alla revoca doveva farsi decorrere dalla data del commesso reato e quindi dal 22 agosto 1995 e non dalla data di emissione della sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta del 3 0 settembre 1996 che aveva applicato il beneficio.
Anche il sesto motivo è infondato.
Premesso che l'imputato, come risulta dal certificato penale in atti, risulta avere una serie di precedenti, rileva il Collegio che, come ha precisato questa Corte "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena il termine, (quinquennale o biennale), previsto dall'art. 163 c.p., comma 1, anche nel caso previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio e non già da quello della sua prima applicazione". (Cass. Pen., sez. 1^ sent. 3 dicembre 2004, n. 605; v. anche sent. pen. sez. 1^ 27 giugno 2006 n. 22882) e quindi nella specie non può farsi riferimento ad una data di decorrenza dei termini per disporre la revoca del beneficio anteriore a quella del 30 settembre 1996. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento alla L. n. 241 del 2006, art. 1 per mancata concessione dell'indulto.
Il motivo è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 672 c.p.p. per l'applicazione dell'indulto è competente il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667 c.p.p. comma quarto e avverso il provvedimento la parte può proporre opposizione nel termine indicato da quest'ultimo articolo. Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008