Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 2906
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Sentenza 27 febbraio 2002

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Le ammissioni del procuratore contenute negli scritti difensivi sono giuridicamente prive di valore confessorio, con la conseguenza che il disconoscimento, esplicito o implicito, della loro rilevanza ed attendibilità non può dar luogo al vizio di difetto di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

La responsabilità dell'amministratore di società di capitali per il ritardo nell'adozione delle misure necessarie a contenere le perdite e per la mancata richiesta di fallimento nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto non viene meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell'aver occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1516 del 19
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 2906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2906
Data del deposito : 27 febbraio 2002

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