Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
Le ammissioni del procuratore contenute negli scritti difensivi sono giuridicamente prive di valore confessorio, con la conseguenza che il disconoscimento, esplicito o implicito, della loro rilevanza ed attendibilità non può dar luogo al vizio di difetto di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
La responsabilità dell'amministratore di società di capitali per il ritardo nell'adozione delle misure necessarie a contenere le perdite e per la mancata richiesta di fallimento nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto non viene meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell'aver occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1516 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 19/01/2022), n.1516 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12143/2017 proposto da: P.G., e G.B., rappresentati e difesi dall'Avvocato UGO DELLA MONICA per procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI TAIANI per procura a margine del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT UI, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO UGO BARTOLOMEI 5, presso l'avvocato FABIO VALENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO VISCARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO S.E.E. SpA, DE LI IM;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07874/00 proposto da:
FALLIMENTO S.E.E. SOCIETÀ EDITRICE EUROPEA SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO SAVASTA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE LI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso l'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO PERLETTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
NT UI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 427/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Presidente Relatore Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Savasta, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale che dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto 4.8.1986, notificato unitamente al ricorso e pedissequo provvedimento di sequestro conservativo concesso dal giudice delegato, il fallimento della Società Editrice Europea s.p.a., editrice del periodico "Il Settimanale", dichiarato il 5.1.1982, convenne dinanzi al Tribunale di Milano il direttore editoriale avv. AS De IS, ritenuto amministratore di fatto della fallita, l'avv. UI IN, presidente del consiglio di amministrazione, il sindaco Calogero Di MA ed altri cinque tra amministratori e sindaci che "in precedenza non avevano definito transattivamente le loro posizioni" e ne chiese la condanna al risarcimento del danno in L. 1.250.000.000, a titolo di responsabilità patrimoniale, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., nonché la convalida dei sequestri conservativi eseguiti.
Intervenute nel corso del giudizio alcune rinunzie agli atti, l'azione di responsabilità proseguì solo contro gli avv. De IS e IN e il sindaco Di MA.
Con sentenza 22.9.1994 il tribunale accolse la domanda nei confronti di questi ultimi due, condannando al risarcimento del danno il IN in L.
1.046.703.347 ed il De MA in L. 500.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.1.1980 per il primo e dal 23.2.1982 per il secondo, sino alla liquidazione della società; li condannò anche alle spese processuali, cui condannò pure il fallimento in favore del De IS, avendo rigettato la domanda proposta nei suoi confronti.
L'avv. IN, contumace in 1^ grado, impugnò la decisione, chiedendone la integrale riforma, sia perché era stato prosciolto ampiamente in sede penale dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, che non aveva riscontrato irregolarità alcuna a suo carico, sia perché, essendo la contabilità sociale tenuta da un terzo, egli era stato informato della situazione della società solo nel giugno 1981 e si era subito attivato per ricapitalizzarla;
dichiarò, comunque, di volere profittare delle transazioni concluse dalla curatela con gli altri amministratori.
Appello propose anche il fallimento, che insistette per la condanna dell'avv. De IS.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 23.2.1999, ha respinto le impugnazioni, che erano state riunite, regolando le spese processuali, secondo il criterio della soccombenza. Ha ritenuto inconferente il proscioglimento del IN in sede istruttoria e la circostanzia che la contabilità fosse stata tenuta da un terzo ed ha considerato che gli atti computi dall'avv. IN, che aveva procrastinato la richiesta di fallimento, nonostante la gravità ed irreversibilità del dissesto configurassero una condotta imprudente e dannosa per la società, la cui responsabilità non era svalutata dalla gratuità dell'incarico.
Quanto all'appello del fallimento, ha condiviso la corte di merito le valutazioni del primo giudice, in ordine alla attività del De IS, rilevando che era mancato il conferimento di poteri di gestione, sia perché non vi era stata alcuna delibera formale di nomina, ancorché invalida, sia perché non vi erano stati l'inserimento anche implicito del preposto nella organizzazione sociale e la riferibilità alla società della attività svolta. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, IN UI;
ha resistito con controricorso il fallimento della società SEE, che ha anche proposto ricorso incidentale con quattro motivi nei confronti dell'avv. De IS AS, al quale quest'ultimo ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente dei ricorsi va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso principale è infondato e va respinto.
Con il primo motivo IN UI denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1304 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., circa le transazioni intercorse tra la curatela e i condebitori sociali. Lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto di prove documentali e di riconoscimenti contenuti negli atti di causa, prevenienti da controparte, ed in particolare di una istanza del curatore, in cui si era dato atto del perfezionamento di una transazione con sei ex amministratori, della pendenza di trattative con altri e della ammissione resa nel verbale di udienza del 26.1.1987, in primo grado, del difensore del fallimento - che, a fronte della istanza di alcuni convenuti di esibizione degli atti di transazione stipulati con altri amministratori, aveva replicato che erano "del tutto ininfluenti in causa non solo le transazioni precedenti al giudizio, ma anche le due intercorse tra NC e MA, nei confronti dei quali non sono state assunte conclusioni finali" - oltreché dalla desistenza della curatela in ordine ad azioni risarcitorie contro di loro.
La censura non ha pregio.
Ha rilevato la sentenza impugnata che della transazione che si assume essere intervenuta tra la curatela fallimentare e altri amministratori e della quale l'avv. IN ha chiesto di giovarsi, ai sensi dell'art. 1304 c.c., era mancata la prova ed ha aggiunto che siffatta transazione era stata negata dal curatore, sicché le argomentazioni dell'interessato nelle difese finali del giudizio costituivano mere illazioni, appunto per essere sprovviste di sostegno probatorio.
Le asserzioni contenute nel ricorso e nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. tentano una rivalutazione degli elementi dalla corte di merito giudicati inconferenti, posto che l'unico fatto da essa accertato è la rinunzia "agli atti nei confronti degli amministratori AR, SA, MA e NC, che hanno amministrato la fallita nel medesimo periodo dell'avv. IN"; per cui, mentre le altre eventuali transazioni, nei riguardi di amministratori precedenti a tale gestione, nessuna considerazione hanno meritato, di quella supposta, che avrebbe potuto giovare al ricorrente, perché intervenuta con condebitori solidali, l'accertamento della corte territoriale, impingendo nel fatto, non è censurabile in questa sede.
Peraltro il ricorrente, nell'indicare gli elementi giustificativi della transazione, ha fatto riferimento, per quanto attiene alla gestione cui egli aveva partecipato - la precedente essendo a lui indifferente - ad una affermazione del difensore della curatela in primo grado, che, nell'opporsi alla istanza di esibizione delle transazioni con altri amministratori, ne aveva, con riguardo alle "due intercorse con NC e MA", rilevato la ininfluenza, nonché alla rinunzia nei loro confronti. E l'una e l'altra la corte milanese ha apprezzato negativamente, giudicandole mere illazioni, giacché, in difetto di prova scritta della transazione, l'affermazione del difensore, di dubbio significato e comunque giuridicamente priva di natura confessoria (Cass. 1737/1986;
828/1983; 4/1982; 3930/1979), e la predetta rinunzia alla azione risarcitoria sono inidonee ad integrare il vizio motivazionale dedotto con la violazione dell'art. 1304 c.c., correlata alle ipotesi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nè ha miglior sorte il 2^ motivo, con cui è denunziata la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, nell'addebitargli di non avere richiesto subito, nel momento stesso della sua nomina a presidente del consiglio di amministrazione nel febbraio 1981, il fallimento, abbia omesso di considerare che il dissesto era stato occultato dai precedenti amministratori e che egli aveva posto in essere una serie di atti, dal tentativo di costituire un fondo di riserva per coprire le perdite, a quello di verificare che il socio di maggioranza ripianasse le passività, come si era impegnato a fare. Lamenta, inoltre, l'errato apprezzamento della sentenza penale di proscioglimento e in particolare degli accertamenti di fatto, quali la corretta contabilità e la regolarità delle scritture contabili, nonché del fatto che nel giudizio penale non fosse stata contestata la fattispecie dell'art. 217 n. 4 L.F., che contempla il reato di bancarotta semplice per chi abbia aggravato il dissesto mancando di richiedere la dichiarazione di fallimento.
Della articolata censura la prima parte propone valutazioni di fatto, che sfuggono al sindacato di legittimità, mentre la seconda prospetta circostanze giuridicamente irrilevanti. Osserva la sentenza impugnata, sulla scorta delle relazioni del curatore fallimentare e dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, che la società fallita si era dibattuta in gravissime difficoltà sin dall'inizio dell'attività, per l'assoluta insufficienza dei capitali di rischio investiti nell'impresa, e che aveva continuato ad operare sebbene fosse priva del capitale sociale, praticamente sin dalla chiusura del primo esercizio;
aggiunge che l'anno 1980 è stato quello in cui il dissesto gravissimo era esploso e che la perdita di esercizio aveva superato di oltre 420 milioni quella contabilizzata di L. 1.332.000.000, cui si andavano a sommarsi le precedenti occultate per oltre 361.000.000; sicché, del capitale di 500 milioni, le perdite costituivano il quadruplo. Precisa ancora che ancor prima della approvazione del bilancio al 31.12.1980 l'avv. IN, nella riunione del consiglio di amministrazione del 13.3.1981, aveva rappresentato la esigenza che l'aumento del capitale sociale a L. 1.500.000.000, deliberato dall'assemblea straordinaria del 13.2.1981, fosse al più presto attuato e i consiglieri non soltanto avevano concordato con quelle affermazioni, ma avevano raccomandato la urgenza massima dei provvedimenti;
e rileva che, ciononostante e nonostante il capitale non fosse stato sottoscritto neppure in parte, gli amministratori non avevano adottato nessuna iniziativa, persino dopo la riunione del 26.5.1981 in cui l'avv. IN aveva, nel presentare il bilancio del 1980, dichiarato che era necessario procedere ai sensi delle disposizioni in materia, anche se le successive riunioni erano rimaste tutte senza effetto, essendo mancata, malgrado la vistosità ed irreversibilità del dissesto, la richiesta di fallimento.
A tale stregua è inconferente la condotta dei precedenti amministratori, una volta che del dissesto il ricorrente ebbe contezza;
mentre improponibile è il giudizio sugli atti compiuti nel tentativo di ripianare le perdite, riguardando fatti che la corte di appello ha valutato come idonei ad evidenziare la responsabilità del ricorrente, fornendo adeguata motivazione sul piano logico giuridico delle omissioni e del loro rapporto di causalità con l'aggravamento del dissesto.
Quanto, poi, all'errato apprezzamento della sentenza istruttoria di proscioglimento, che si assume compiuto dalla corte territoriale, va rilevato che la denunzia è stata proposta sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento non tanto alla pronunzia liberatoria da responsabilità penale - che il IN riconosce essere priva di rilevanza nel presente giudizio - quanto agli accertamenti compiuti con riguardo alla assenza di operazioni imprudenti e alla sostanziale regolarità della contabilità e della tenuta dei libri sociali e fiscali obbligatori;
nonché con riferimento al fatto che non era stata ravvisata la ipotesi dell'aggravante prevista dall'art. 217 n. 4 L.F., di avere aggravato il dissesto, mancando di richiedere immediatamente il fallimento.
Al di là del rilievo che neanche siffatti accertamenti hanno efficacia vincolante nel giudizio civile, va considerato che essi sono comunque inconferenti, posto che la condotta omissiva addebitata attiene non già ad operazioni imprudenti o ad irregolarità delle scritture e dei libri, ma al ritardo nella adozione delle misure necessarie a contenere le perdite, il quale ha arrecato danno alla società, come la sentenza impugnata ha verificato, "per l'aggravarsi della situazione debitoria in dipendenza della prosecuzione dell'attività". E ancor meno rileva, per le considerazioni testè fatte nel rapporto tra la sentenza istruttoria penale di proscioglimento e il giudizio civile di danni, che non sia stata contestata o sia stata esclusa in sede penale la ipotesi dell'art. 217 n. 4 L.F..
Il rigetto del gravame comporta la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare, nella misura di L. 15.361.800, di cui L. 15.000.000 per onorari.
Infondato è anche il ricorso incidentale, in ordine al quale si impone in via preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità, sollevata dal controricorrente avv. De IS, il quale ha rilevato che il ricorso era stato a lui notificato il 7.4.2000 e cioè oltre sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta nei riguardi del fallimento ad istanza di esso De IS il 9.12.1999.
La eccezione non può essere condivisa, perché contraria al disposto dell'art. 334 c.p.c., il quale consente alle parti, contro cui sia stata proposta la impugnazione principale, di proporre la impugnazione incidentale, anche quando sia trascorso il termine, contro qualsiasi statuizione della sentenza che abbia deciso la controversia in senso ad esse sfavorevole e anche quando si tratta di capi autonomi della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo il curatore fallimentare denunzia la insufficiente motivazione in ordine alla qualifica di direttore editoriale del De IS. Deduce che la corte di merito non abbia adeguatamente motivato sulla qualificazione del ruolo assunto da quest'ultimo e che da tale omissione sia derivata la errata valutazione delle prove.
Osserva che il direttore editoriale ha il compito esclusivo di garantire che la linea politica del giornale sia conforme al volere della proprietà e degli azionisti di riferimento e che pertanto egli non ha alcun rapporto con l'amministrazione, operando solo in collegamento con il direttore responsabile, al fine di garantire il mantenimento della linea politica.
La deduzione è irrilevante, non appalesandosi nemmeno propedeutica rispetto ai successivi tre motivi di censura, con cui è stata invocata per il De IS la figura dell'amministratore di fatto. Quale che sia stata, infatti, la qualifica istituzionale da lui assunta all'interno dell'assetto organico del giornale, ciò che rileva è stabilire se l'attività svolta in concreto abbia o meno comportato l'esercizio di poteri di gestione, che i giudici di merito hanno escluso;
sicché è inconferente che la motivazione sia stata o meno sufficiente sul ruolo che il direttore editoriale ha all'interno di un giornale e sui rapporti con l'organo amministrativo, con il direttore generale e con il direttore responsabile, avendo la sentenza impugnata comunque affrontato e discusso il problema della funzione gestoria all'interno della società, analizzando, alla stregua delle deposizioni testimoniali acquisite, le condotte effettive tenute dal De IS a riguardo, prescindendo dallo specifico suo ruolo di direttore editoriale.
Con il secondo motivo denunzia il fallimento la violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 ss. c.c.. Censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto - dopo avere confermato il principio che l'atto di nomina dell'amministratore di fatto può presumersi in tutti i casi in cui un soggetto ha in linea di mero fatto gestito la società - siffatta configurazione nel ruolo del De IS, dal momento della nomina a direttore editoriale del 15.5.1979 e fino alla chiusura della testata;
e ciò sebbene esso, nella latitanza degli organi amministrativi sociali, fosse stato l'unico ad amministrare e l'esclusivo punto di riferimento di coloro che operavano nel giornale.
Con il terzo motivo critica la motivazione, che giudica insufficiente, relativamente alla valutazione delle testimonianze di BE e ST, direttore generale il primo e direttore responsabile l'altro, entrambi creature del De IS;
osserva che la corte territoriale, giudicandoli attendibili, a differenza degli altri testi, che avevano, invece, riferito circostanze specifiche più dei primi, aveva mancato di indicarne le ragioni e rileva che sebbene LV RA avesse riferito che il De IS aveva avuto contatti quotidiani con il BE, la circostanza non era stata adeguatamente apprezzata, avendo la sentenza considerato mere illazioni che quei contatti servissero a concordare provvedimenti di tipo amministrativo. La stessa censura muove alla valutazione della deposizione di RE RE, che aveva riferito che il De IS, in occasione di una assemblea della redazione romana del settembre 1981, aveva informato i giornalisti che si era giunti alla decisione di chiudere il giornale e liquidare i dipendenti, che aveva rassicurato sul pagamento delle loro spettanze. Insufficiente sarebbe stata, pertanto, la motivazione della sentenza, che aveva giudicato illazione la tesi che ciò equivalesse a gestione della azienda, sebbene la lettera 28.4.1980, rivolta al comitato di redazione e per conoscenza al direttore generale e al direttore del periodico - e non al consiglio di amministrazione - prodotta dallo stesso teste e dal De IS provasse il contrario, dal momento che affrontava scelte gestionali sostituendosi al presidente dell'organo amministrativo. Il vizio motivazionale denunziato avrebbe anche riguardato la valutazione della deposizione di OR CO, che aveva espressamente ammesso di essere stato esecutore della volontà del De IS e di non avere mai conosciuto i consiglieri di amministrazione e i sindaci e che era opinione diffusa che all'interno della redazione fosse il De IS ad assumere ogni decisione. Le dichiarazioni del teste erano state giudicate illazioni, anche quando aveva riferito che era stato il De IS a disporre il cambio della tipografia ed era stato indicato dalla rappresentante della società OU, maggiore azionista della società fallita, come il responsabile della situazione fallimentare. Insufficiente giudica il ricorrente incidentale la motivazione anche con riguardo alla valutazione della deposizione di AR AM, giornalista della rivista, le cui affermazioni erano state giudicate generiche e mere illazioni, sebbene il teste avesse riferito di avere concordato con il De IS progressione di carriera ed emolumenti;
che il direttore generale cui si era rivolto per il pagamento di due giornate festive gli aveva risposto che non poteva pagare senza l'autorizzazione del De IS;
ed in altra occasione gli aveva detto che, sebbene egli fosse il direttore generale, era in realtà un contabile sprovvisto di poteri decisionali, che invece erano del De IS. Nè la corte aveva motivato sulla ritenuta irrilevanza della teste RO, rappresentante della OU, che al AR aveva dichiarato che il periodico doveva essere chiuso un anno prima e che i giornalisti dovevano ringraziare il De IS che lo aveva tenuto in vita. Il curatore censura ancora la motivazione della sentenza per non avere apprezzato la circostanza riferita dal teste IN NZ, secondo cui le trattative per la sua assunzione, riguardanti l'inquadramento e il trattamento economico, erano avvenute con il De IS, considerandola un fatto episodico, senza connetterla con gli altri fatti acquisti;
e nell'avere omesso di motivare su altre dichiarazioni del teste, che era del De IS - il quale aveva aperto una trattativa per cedere il periodico al gruppo Berlusconi - la decisione di tenerlo in vita, che i soli suoi referenti erano il De IS ed il BE, che però aveva un ruolo marginale;
che il De IS si era prodigato per ottenere le somme necessarie a pagare i contributi ai giornalisti ed aveva assicurato in una assemblea il pagamento delle loro spettanze, offrendo loro la scelta di proseguire la pubblicazione ancora per qualche numero ovvero di chiudere. Si duole infine che sia mancata la motivazione della valutazione critica della deposizione del teste BE, che a decidere erano il consiglio di amministrazione e l'assemblea, sebbene dal 19.6.1980 al 123.3.1981 fossero mancate riunioni dell'organo amministrativo e assemblee.
I motivi, benché propongano, rispettivamente, denunzie di violazione di legge, con riguardo all'art. 2393 c.c., e di vizio motivazionale, in realtà sollecitano una revisione del materiale probatorio, allo scopo di conseguire una rivalutazione di esso, diversa da quella compiuta dal giudice di merito e conforme alle attese di parte. In essi, infatti, non si rinviene in alcun modo il fondamento della errata applicazione della norma invocata, non essendosi addebitato alla corte territoriale di avere violato i principi sulla identificazione dell'amministratore di fatto e sulla configurazione della sua responsabilità patrimoniale. Si contesta, invece, che, pur avendo quei principi tenuto presente, la sentenza non abbia riconosciuto la esistenza del ruolo di amministratore svolto dal De IS all'interno del giornale, dal momento della nomina fino alla chiusura della testata, ed abbia, affermando che "nulla di simile emerge dagli elementi acquisiti al giudizio", errato" nella valutazione delle prove testimoniali, incorrendo nella omessa o insufficiente motivazione in ordine al ruolo e alle funzioni di fatto svolte dall'avv. De IS"; doglianza improponibile nel giudizio di legittimità, in cui non sono deducibili la valutazione delle risultanze della prova, l'attendibilità dei testimoni o la credibilità di alcuni invece di altri, ovvero la scelta tra le varie risultanze di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, se non nei limiti della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, che nella specie risulta formulata solo in funzione di provocare il riesame di siffatti elementi probatori. Lamenta, infatti, il ricorrente incidentale che la corte di appello abbia giudicato attendibili i testi BE e ST in luogo di altri, senza indicare le ragioni;
non abbia apprezzato adeguatamente quanto riferito da LV RA in ordine ai quotidiani contatti del De IS con il direttore generale BE e da RE RE sulla decisione del De IS di chiudere il giornale;
non abbia valutato la lettera 28.4.1980 da lui indirizzata al comitato di redazione e al direttore generale del periodico;
ancora abbia valutato in modo erroneo la deposizione di OR CO, AR AM, della rappresentante della società OU e di IN NZ.
La rassegna analitica del materiale probatorio, documentale e testimoniale, compiuta in chiave critica ed alternativa rispetto alle valutazione della sentenza impugnata costituisce la riprova della inammissibilità della censura, nessuna effettiva doglianza essendo stata prospettata con riguardo al vizio di motivazione insufficiente dedotto, dal momento che ciascuno degli elementi di prova dal ricorrente sottoposto all'esame di questa Corte, così come era stata in grado di appello, con riguardo alla valutazione dei primi giudici, è stato dalla corte territoriale sottoposto a vaglio critico, allo scopo di verificare se in punto di fatto trovasse ragione di essere applicato al De IS il principio di diritto, secondo cui è configurabile la responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. anche a carico di chi, senza una formale delibera dei competenti organi sociali o in presenza di una delibera invalida ma efficace, ovvero in caso di preposizione alla carica in modo meramente implicito, risulti inserito nella organizzazione sociale e riferisca alla società l'attività svolta.
Dell'apprezzamento, positivo o negativo, di ogni deposizione la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione, accreditando le deposizioni del BE e del ST - che avevano negato che il De IS avesse esercitato attività di gestione - con la osservazione che essi avevano interesse a riversare su di lui l'esito infausto della impresa editoriale;
svalutando quelle della LV, del RE, del OR, del AR, dello IN e della rappresentante della società OU, maggiore azionista della fallita See, con la indicazione per ognuno delle ragioni della loro inattendibilità, non avendo la LV assistito agli incontri del De IS con il BE, per potere stabilire che gli argomenti trattati afferissero ad assetti gestionali;
non avendo il RE - che aveva manifestato l'opinione che le scelte sulla gestione dell'azienda editoriale fossero prese dal De IS - indicato i concreti atti da lui posti in essere;
essendo rimasta senza riscontri la deposizione del OR, che aveva genericamente affermato che era opinione diffusa che il BE fosse esecutore delle decisioni del De IS, ed essendo quella del AR priva delle spiegazioni sulla fonte della conoscenza che aveva dichiarato di avere in ordine alla riferibilità al De IS della decisione di licenziare due giornalisti. Quanto alla deposizione dello IN, che aveva dichiarato di avere trattato con il De IS la propria assunzione, la corte territoriale ha considerato, per la sua episodicità, il fatto inidoneo a dimostrare l'assunto della curatela, mentre nessun significato ha attribuito alla deposizione della RO, rappresentante della OU, che aveva riversato "la responsabilità di quanto accaduto" all'avv. De IS, sia perché generica e riferita da un teste "de relato", sia perché senza riscontri.
Anche sulla lettera 28.4.1980 la corte di merito ha portato il suo esame e indicato le ragioni della valutazione data, avendo rilevato che essa, "lungi dal fornire la dimostrazione dell'esercizio, da parte del De IS, di una attività di gestione della società svolta in via di fatto, contiene una precisa delimitazione dei compiti spettanti al consiglio di amministrazione della società editrice, alla direzione del periodico ed a lui stesso, quale direttore editoriale".
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la omessa decisione in ordine alla domanda subordinata di risarcimento di danni proposta sotto il profilo che il De IS, quand'anche non fosse stato amministratore di fatto, si era però ingerito nella gestione senza o contro il consenso degli organi sociali, sostituendosi agli amministratori, così assumendo la responsabilità patrimoniale a titolo extracontrattuale, anche nei confronti della società. Tale responsabilità, comunque, deriverebbe dal fatto che egli aveva tenuto aperta la testata per oltre un anno, dal momento in cui doveva cessare, e comporterebbe un risarcimento in misura pari a quella del IN.
Neanche tale motivo merita di essere accolto;
la sentenza impugnata ha escluso qualunque forma di gestione del direttore editoriale, per cui la deduzione contraria, sia pure limitata alla apertura della testata per oltre un anno, costituisce la riedizione del 2^ motivo di gravame.
Le spese del processo seguono, al pari di quelle più sopra liquidate in favore del fallimento, il principio della soccombenza e vanno pertanto, con riguardo al ricorso incidentale, poste a carico del fallimento e in favore del De IS in L.
8.718.600 di cui L.
8.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento in L 15.361.800 di cui L. 15.000.000 per onorari;
condanna il ricorrente incidentale al pagamento in favore di De IS AS in L.
8.718.600 cui L.
8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002