Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di constatazione redatto dagli organi della SIAE, inserito nell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione finanziaria, con funzione di documentazione, è sfornito di autonoma rilevanza e resta atto endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna e valore impositivo, che non incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente. Pertanto, esso non è direttamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (Fattispecie relativa ad accertamento fiscale, compiuto presso un centro sportivo di pattinaggio a rotelle e noleggio pattini, riguardante l'applicabilità dell'imposta sugli spettacoli disciplinata dal d.P.R. n. 640 del 1973).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P.A.R. s.a.s. di AR DI & C. (ora ROXY RING s.a.s.), con sede in Bussolegino ( VR ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in forza di procura a margine, dall'Avv. Massimo Galli-Righi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verona, via E. Tazzoli n. 6;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E., in persona del legale rappresentante;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 480/99 del 4/3/99 notificata il 16/6/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/7/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificata il 21-11-96, la S.P.A.R. s.a.s. (ora ROXY RING s.a.s.) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato per sentire accertare che l'esercizio del centro sportivo di pattinaggio a rotelle e noleggio di pattini non era assoggettabile all'imposta sugli spettacoli disciplinata dal D.P.R. n. 640/12, contrariamente a quanto ritenuto dagli organi accertatori della S.I.A.E. di Verona. L'Amministrazione Finanziaria si costituiva e, oltre a contestare la domanda nel merito, ne eccepiva l'improponibilità perché non preceduta dal preventivo ricorso amministrativo.
La S.I.A.E. di Verona, chiamata in causa come litisconsorte, ribadiva sostanzialmente le difese dell'Amministrazione. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n,735/95 del 2-2/27-3-95, accoglieva la domanda, dichiarando detta attività della S.P.A.R. non assoggettabile alla imposta sugli spettacoli.
L'Amministrazione Finanziaria proponeva gravame e deduceva l'improcedibilità dell'azione di mero accertamento negativo, nonché la mancanza di prova di non svolgere un'attività soggetta ad imposta. La S.P.A.R. resisteva al gravame. La S.I.A.E. interponeva appello incidentale, ribadendo le ragioni svolte dall'Amministrazione.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva integralmente l'appello principale dell'Amministrazione e l'appello incidentale della S.I.A.E..
La società, con l'articolazione di due motivi, ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 22-9-99 nei confronti del Ministero e delle S.I.A.E..
L'Amministrazione Finanziaria e la S.I.A.E. non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato l'errata individuazione delle norme applicabili e l'errata qualificazione giuridica della fattispecie. In particolare, viene dedotto che: non si era tenuto conto che nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 D.P.R. n. 640/72 l'esperimento dell'azione giudiziaria era possibile anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo, stante la dichiarata illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 360/1994; la Corte territoriale aveva errato nel negare la valenza di atto manifestativo della pretesa tributaria all'avviso di notifica del processo verbale di accertamento di violazione di leggi finanziarie con il contestuale invito al pagamento dell'imposta, così delegittimando la ricorrente dall'azione di accertamento negativo del suo obbligo. Con il secondo motivo è stata censurata l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la sentenza gravata, per aver mal individuato le norme giuridiche da applicare, presentava una motivazione insufficiente o, quanto meno, superficiale circa il giudizio sulla fondamentale e decisiva questione procedurale, che comportava conseguenze anche in ordine alla stessa possibilità di tutela.
2. Il ricorso deve essere disatteso, in quanto le delineate censure sono destituite di fondamento.
Il primo profilo del riportato primo motivo non coglie la ratio decidendi dell'impugnata decisione. Questa, in realtà, aveva dichiarato la domanda improponibile per mancanza di provvedimento manifestativo di imposizione tributaria, essendoci solo un verbale di constatazione, e non l'inesperibilità dell'azione giudiziaria senza la preventiva proposizione del ricorso amministrativo. Quanto al secondo e terzo profilo, deve sottolinearsi che è vero che la Corte Costituzionale (sent. n. 360 del 27-7-94) nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 D.P.R. 26-10-72, n. 640, ha riconosciuto l'esperibilità dell'azione giudiziaria senza il preventivo esperimento del ricorso amministrativo, con riferimento alle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso D.P.R.; tuttavia, va puntualizzato che deve pur sempre vertersi in tema di provvedimenti aventi natura impositiva.
Nella fattispecie era intervenuto un processo verbale di accertamento, redatto dagli organi accertatori della S.I.A.E.. Orbene, il processo verbale di accertamento si inseriva nell'attività istruttoria con funzione di documentazione di tutto quanto direttamente rilevato. Era, quindi, un elemento dell'istruttoria, sfornito di autonoma rilevanza e, comunque, restava atto endoprocedimentale, privo di autonoma rilevanza esterna. Soprattutto, al verbale di accertamento non può essere attribuita la funzione di accertamento in senso lato, non potendo incidere direttamente sulla sfera patrimoniale, correlabile al rapporto tributario con il contribuente.
3. In ordine al secondo motivo, attinente ai vizi propriamente motivazionali della gravata decisione - ed in parte ripetitivo quanto all'aspetto procedurale - deve rilevarsi che la Corte territoriale delibava esaurientemente la questione della proponibilità dell'azione di accertamento negativo avverso il verbale constatazione redatto da agenti fiscali, problema prospettato peraltro come fondamentale thema decidendum.
A questo proposito, è agevolmente riscontrabile l'iter logico- giuridico, nel quale non si riscontra omissione alcuna su rilevanti profili decisori.
Pertanto, non sussiste la censurata insufficiente motivazione.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese, in quanto le controparti non si sono costituite nella presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004