Sentenza 22 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NI, DE LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268 A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che li difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI ZANONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND VIA AMARENA 4 GENOVA, in persona dell'Amm.re. e legale rappresentante pro tempore ANDREA CEPPI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 07/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato DI MATTIA Salvatore, con delega dell'Avvocato MANZI Luigi depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.7.1993 NI RI e LL ED convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Genova il condominio dello stabile sito in Genova, via Amarena 4, deducendo: che erano comproprietari dell'unità immobiliare sita all'interno 2 del suddetto stabile, comprensiva di un terrazzo ad uso esclusivo di circa mq. 50 e di un box ubicato nel sottostante piano fondi;
che nel corso del 1992 erano stati eseguiti lavori straordinari di rifacimento dei terrazzi ad uso esclusivo riguardanti, oltre il proprio terrazzo, anche altri due terrazzi di cui uno adiacente al proprio di mq. 150 di pertinenza dell'int. 1, e un altro di mq. 12 di pertinenza dell'alloggio condominiale, già destinato a portineria;
che il costo complessivo dei lavori, pari a L. 59.740.000, era stato ripartito dall'amministratore ponendo L. 10.806.011 a carico degli istanti, L. 23.845.150 a carico dell'int. 1, L.
5.468.507 a carico dell'appartamento condominiale, L. 18.259.035 a carico del piano fondi dove erano ubicati i due boxes di pertinenza degli appartamenti intt. 1 e 2 e 21 posti auto aperti, parte di proprietà dei condomini e parte di proprietà di terzi;
che la suddetta ripartizione, contestata dagli istanti, e deliberata dall'assemblea condominiale del 7.6.93, era illegittima in quanto in violazione al disposto dell'art. 1126 c.civ. e dell'art. 15 del regolamento condominiale che, disponendo in conformità alla norma del cod. civ., poneva a carico dei proprietari dei terrazzi di uso esclusivo oltre al terzo della spesa anche la loro partecipazione nei restanti due terzi di spesa in proporzione alle loro quote millesimali, pur non godendo i loro immobili della copertura offerta dal lastrico dei terrazzi. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale, in via cautelare sospendesse l'efficacia dell'impugnata delibera, ed in via definitiva, dichiarasse nulla o annullabile l'anzidetta delibera, con vittoria di spese di lite.
Il condominio, costituitosi, contestava la domanda, affermando che i locali sottostanti la terrazza degli attori, non costituivano parte comune condominiale e che era stato pienamente rispettato il disposto dell'art. 1126 c.civ.. Il Tribunale, con sentenza 21.11.1996 annullava la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto la partecipazione ai due terzi delle spese anche dei proprietari degli immobili intt. 1 e 2 fruenti dell'uso esclusivo del lastrico, ma non ricoperti da quest'ultimo. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il condominio ed appello incidentale il RI e la ED, chiedendo il rimborso di quanto indebitamente sborsato in forza della contestata delibera.
La corte di appello di Genova, con sentenza 7.3.2000, in riforma della sentenza del Tribunale, respingeva la domanda proposta dal RI e dalla ED, condannandoli al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che il Tribunale ha errato nell'interpretare l'art. 15 del regolamento condominiale il cui dettato non è incompatibile con il testo dell'art. 1126 c.c. perché si limita ad affermare che i restanti due terzi delle spese di rifacimento dei lastrici dei terrazzi di uso esclusivo devono essere posti a carico di tutti i condomini dell'edificio o di parte di esso a cui il lastrico serve. Precisa la corte che, al di là delle interpretazioni giurisprudenziali che sono state date dell'art. 1126, il testo di tale articolo consente anche una interpretazione conforme a quella regolamentare. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il ET e la ED . Resiste con controricorso il Condominio che ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 11 cod. civ. nonché l'omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione con riguardo a un punto decisivo della controversia - per avere la corte d'appello, nonostante fra la dizione dell'art. 15 del regolamento condominiale di natura contrattuale e quella dell'art. 1126 c.civ. non esista alcuna differenza, erroneamente affermato che la norma regolamentare ha natura derogatoria rispetto all'art. 1126 c.c., senza minimamente motivare in ordine all'attribuzione di tale natura derogatoria e nonostante l'intenzione dei condomini espressa nel regolamento si sia pronunciata per una ripartizione delle suddette spese ai sensi di legge, ex art. 1126 c.c.;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1126 c.c. e 15 del regolamento condominiale, nonché l'omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia - per avere la corte d'appello, con motivazione illogica e contraddittoria affermato da un lato che la volontà regolamentare espressa nell'art. 15 del regolamento non appare in contrasto con il testo dell'art. 1226 c.c.; e dall'altro che il suddetto testo (dell'art. 1126 c.c.) indipendentemente dall'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, consente una interpretazione conforme a quella della norma regolamentare;
3) la violazione dell'art. 1126 c.c. - per avere la corte d'appello erroneamente fatto partecipare i ricorrenti al riparto dei 2/3 delle spese per il rifacimento del terrazzo per uso esclusivo, secondo il valore millesimale dell'appartamento, pur non trovandosi esso, in alcuna parte sotto il terrazzo ad uso esclusivo;
4) l'omessa integrazione della sentenza appellata - per avere la corte d'appello erroneamente disatteso il motivo di appello incidentale, con il quale si era chiesta la restituzione della somma di L.
9.241.636 versata dai ricorrenti in seguito all'esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, somme dai ricorrenti non dovute e la cui restituzione unitamente agli interessi legali ed alle spese legali versate in esito al precetto, è stata richiesta a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per avere il condominio posto in esecuzione il decreto ingiuntivo, in pendenza del giudizio inteso a contestare l'esistenza del credito.
5) La errata condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito nonostante l'opinabilità della materia giustificasse la resistenza dei ricorrenti alle richieste del condominio ed imponesse la compensazione delle spese. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Il problema posto nella presente controversia, attenendo alla interpretazione dell'art. 15 del regolamento condominiale di natura contrattuale, riservata istituzionalmente al giudice di merito, viene sottoposto all'esame di questa corte per verificare se l'interpretazione data dalla Corte di appello di Genova sia conforme o meno ai criteri ermeneutici che presiedono alla interpretazione dei contratti e se la motivazione posta dal giudice di merito a sostegno della sua decisione sia logicamente corretta. Il fatto che l'art. 15 del regolamento condominiale riproduca quasi pedissequamente il contenuto dell'art. 1126 c.c., non fa venir meno la riserva interpretativa del giudice di merito, potendo il giudice di legittimità, in tal caso, direttamente intervenire, soltanto se l'interpretazione della clausola si traduca in una violazione della norma astratta di legge (v. 3849/80); il che presuppone, però, che sia prima risolto il problema interpretativo della volontà dei condomini, e cioè se, con l'art. 15 del regolamento condominiale essi abbiano voluto applicare la disciplina dell'.art. 1126 c.civ. oppure se a tale disciplina essi abbiano voluto derogare. La corte d'appello afferma che i condomini abbiano voluto derogare all'art. 1126, pur dando all'art. 15 del regolamento una formulazione sostanzialmente conforme all'art. 1126 c.civ.. In altri termini sostenere, come si afferma in sentenza, che il testo dell'art. 1126 c.civ. non è incompatibile con quello dell'art. 15 del regolamento condominiale, e che la volontà regolamentare non è in contrasto con il testo dell'art. 1126 c.civ., ma, nonostante ciò, ad esso deroga;
porta a concludere, irrazionalmente, che i condomini avrebbero fatto riferimento all'art. 1126 c.c. solo per riprodurre la formulazione letterale (e neppure in maniera precisa), avendo, invece, la volontà di disciplinare in maniera diversa dalla norma del codice civile la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o ricostruzioni del lastrico solare estesa ai terrazzi di uso esclusivo.
Risulta palese l'illogicità della ratio decidendi seguita dalla corte che ha affermato la sussistenza di una volontà dei condomini, derogatoria dell'art. 1126 c.civ., senza spiegare su quali basi testuali essa è fondata;
senza analizzare, quindi, il significato letterale del testo dell'art. 15 onde verificare se le pur minime differenze di esso rispetto al testo dell'art. 1126 c.civ. sono idonee a sostenere la volontà derogatoria;
senza valutare il significato del riferimento esplicito fatto nello stesso articolo 15 del regolamento alla disciplina legale dell'art. 1126 c.c.; e senza dar conto, infine, del significato da attribuire all'espressione "a cui il lastrico solare serve" riportato nella norma regolamentare e ciò ai fini della compatibilità o meno con l'affermata volontà derogatoria.
I motivi in esame vanno, pertanto, accolti, ivi compreso il terzo motivo, essendo la ripartizione delle spese fatta dal Condominio nei riguardi dei ricorrenti, in contrasto con la disciplina dell'art. 1126 c.c., quale ritenuta da questa Corte, e che pone i 2/3 della spesa delle riparazioni o ricostruzioni dei lastrici solari a carico dei soli condomini ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare, alle quali il lastrico funge da copertura;
con esclusione, perciò, dei condomini alle cui porzioni il lastrico non sia sovrapposto (v. sent. 7472/2001). Il quarto motivo di ricorso va dichiarato assorbito in quanto presuppone una decisione definitiva sulla interpretazione dell'art. 15 del regolamento condominiale, non ancora avvenuta. Ugualmente assorbito va dichiarato il quinto motivo di ricorso, essendo la pronuncia sulle spese collegata all'esito finale della lite.
La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per spese, ad altra sezione della corte di appello di Genova che, provvederà ad interpretare la volontà dei condomini espressa nell'art. 15 del regolamento condominiale, tenendo conto: 1) della natura di negozio formale del regolamento di condominio contrattuale essendo per esso (v. S.U. 943/99) prevista la forma scritta ad substantiam per cui il consenso dei condomini non può evidenziarsi al di fuori del testo scritto (v. 6482/2000); 2) del significato da attribuire alla lettera del testo in funzione della sussistenza o meno della volontà derogatoria all'art. 1126 c.c. da parte dei condomini;
3) della natura di diritto vivente che va attribuita all'attuale e ormai consolidata interpretazione data da questa corte all'art. 1126 c.civ. (v. sent. 7472/2001).
P.Q.M.
La corte accoglie i primi tre motivi di ricorso;
dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per spese, ad altra sezione della corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004