Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2017, n. 24887
CASS
Sentenza 20 ottobre 2017

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L'indennità prevista dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 si applica ogniqualvolta ricorra la conversione in contratto a tempo indeterminato, e, quindi, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 196 del 1997, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione, anch'esso riconducibile alla categoria del contratto di lavoro a tempo determinato. Tale conclusione non si pone in contrasto con la sentenza della CGUE dell’11 aprile 2013 in Causa C-290/2012, che ha escluso che la Direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad uno interinale, poiché che tale inapplicabilità, secondo la sentenza cit., deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo e dall'esistenza di altra più specifica regolamentazione di quella fattispecie contrattuale, e non già da una sua ritenuta incompatibilità ontologica con un puro e semplice contratto a tempo determinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2017, n. 24887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24887
    Data del deposito : 20 ottobre 2017

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