Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 novembre 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 novembre 2016 |
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Giurisprudenza • 92
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Versioni del testo
- Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2015, n. 209 , sono introdotte, per l'anno finanziario 2016, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all' art. 1:
- La legge 28 dicembre 2015, n. 209 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario. - Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative 1. All' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 209 , le parole: «53.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «64.000 milioni di euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 209 del 2015 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - (Omissis).
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2016, in 64.000 milioni di euro.
(Omissis).». - Art. 3. Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative 1. I commi 2 , 3 , 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2015, n. 209 , sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 :
1) Esercito n. 80;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 72;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 :
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 55;
3) Aeronautica n. 14;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 :
1) Esercito n. 97;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' fissata, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 281;
2) Marina n. 280;
3) Aeronautica n. 248;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 268;
3) Aeronautica n. 275.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 198;
3) Aeronautica n. 135».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 209 del 2015 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 :
1) Esercito n. 80;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 72;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 :
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 55;
3) Aeronautica n. 14;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 :
1) Esercito n. 97;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' fissata, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 281;
2) Marina n. 280;
3) Aeronautica n. 248;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 268;
3) Aeronautica n. 275.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 198;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi "Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare" e "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", "Approntamento e impiego delle forze terrestri", "Approntamento e impiego delle forze navali", "Approntamento e impiego delle forze aree" e "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell' art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma "Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare" e del programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , iscritti nel programma "Fondi da assegnare", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" del medesimo stato di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.».