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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5066/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5066/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di lodi nazionali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 4-12-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in C.da Serroni n. 4H, C.F. CodiceFiscale_1
, nato ad [...] il [...] e ivi residente Parte_2 in C.da Serroni n. 4H, C.F. ; rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi, in virtù del mandato agli atti, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli
(C.F. ) e con loro elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_3
Via Crispi n. 94, Napoli c/o la sig.ra Anita Pisano all'indirizzo pec.
0825/38365 Email_1
[...]
[...
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 Pt_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'
[...] C.F._5
Avv. RICCO DONATO ( ) elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA DE NITTIS 7 FOGGIA;
IMPUGNATI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto, risulta dagli atti di causa che: con contratto preliminare di compravendita e permuta, stipulato in data
13/4/2010, gli impugnanti sig.ri , promittenti venditori, si Pt_1 sono obbligati, in comune e solidamente tra loro, a vendere e trasferire a corpo ad che si è obbligata al Parte_4 relativo acquisto, il suolo edificatorio di loro proprietà in Avellino alla
C.da Serroni, di complessivi mq. 6.216, distinto in C.T. nella maggiore consistenza delle particelle 316, 320, 321, 342, 355, 444
e 727 del folio 10, dalle quali avrebbe dovuto essere distaccato, a mezzo di frazionamento da redigersi in conformità della planimetria allegata al contratto.
Nell'indicato contratto preliminare le parti hanno, tra l'altro, concordato e convenuto:
a. il prezzo del futuro trasferimento costituito da:
a.
1. versamento di complessivi € 1.150.000, dei quali:
- € 200.000, contestualmente versati a titolo di caparra confirmatoria;
- ulteriori € 300.000, da versarsi, sempre a titolo di caparra confirmatoria, entro 30 gg. dal rilascio del P.d.C. di cui al successivo punto b.;
- ulteriori € 650.000, da regolare: quanto ad € 200.000 entro il
31/10/2010; quanto a € 200.000 entro il 28/2/2011 e, quanto €
250.000 entro il 30/9/2011);
a.
2. permuta di tre unità immobiliari, ciascuna di mq. 103 di S.L.P., da realizzarsi, a cura e spese della società promissaria acquirente, a regola d'arte in conformità del capitolato allegato al contratto e da trasferirsi e consegnarsi interamente ultimate e completate, munite di certificato di agibilità, entro il termine di due anni dal rilascio del
P.d.C.
Con atto di “vincolo di inedificabilità, compravendita con riserva di aree e superfici ed appalto” per not. del 9 maggio 2011, Per_1 trascritto in Avellino in data 26/5/2011 ai nn. 9436/7629, i germani hanno: Pt_1
a. provveduto alla costituzione del vincolo di inedificabilità in favore del sull'area di mq. 2.201, individuata dalle Controparte_2 particelle 444, 727 e 1584 del folio 10 di mappa del C.T. di Avellino, destinate a rimanere di loro proprietà;
b. venduto e trasferito ad - ciascuno per i Parte_4 suoi diritti di comproprietà e solidalmente per l'intero - la proprietà esclusiva dell'area di mq. 6.372, distinta in C.T. alle particelle 320 di are 1.60, 321 di are 7,68, 355 di are 6,50, 342 di are 21,28, 1583 di are 25,92 e 1585 di ca. 74 del folio 10, riservandosi la proprietà dell'area di sedime del corpo di fabbrica individuato con il n. 1, da edificarsi su quattro livelli e composto di due unità immobiliari con destinazione abitativa, nonché di un'ulteriore unità immobiliare nell'adiacente corpo di fabbrica 2, articolata in due livelli oltre autorimessa, per il prezzo di € 1.848.000.
Il prezzo convenuto è stato regolato:
- in parte, quanto ad € 850.000, mediante versamento contestualmente eseguito;
- per la residua parte, pari ad € 998.000, dovuta a saldo, mediante la compensazione del corrispondente credito, già liquido ed esigibile, vantato dai venditori all'indicato titolo con il credito che si sarebbe costituito e consolidato, in capo della società acquirente, a titolo di corrispettivo di appalto, solo all'atto del suo integrale adempimento agli obblighi contestualmente assunti, contemplanti la realizzazione, in regime di appalto - ultimate e rifinite in ogni loro parte ed a regola d'arte ed a sue integrali ed esclusive cura e spese, entro il termine dichiarato essenziale di 24 mesi a decorrere dal rilascio del
P.d.C. - delle unità immobiliari dei corpi 1 e 2 in precedenza descritte, da edificare sulle aree riservate in proprietà superficiaria dai venditori in conformità del progetto presentato al Comune di Avellino e già sostanzialmente assentito e del capitolato d'appalto allegato al contratto.
e , con atto di costituzione di garanzia CP_1 Parte_3
a prima richiesta, anch'esso sottoscritto in data 9/5/2011, si sono costituiti “fideiussori solidali in favore dei venditori in relazione a tutte le obbligazioni assunte dalla società Parte_4 con l'atto di vendita con riserva superficiaria ed appalto, sottoscritto in data odierna e per ogni ragione di credito vantata nei confronti della detta s.r.l. fino alla concorrenza della somma di €
2.500.000,00”.
Con istanza di Arbitrato del 8 marzo 2019, notificata, tramite il loro legale avv. Giovanni Solimene, ai sig.ri e il Pt_3 Controparte_1
2/12 aprile 2019, i sig.ri e Pt_1 Parte_2 premettevano:
“a. di aver alienato, con atto pubblico di “vincolo di inedificabilità, compravendita con riserva di area superficiaria e appalto” del 9 maggio 2011 per notaio dott. (n. 213765 rep. n. Persona_2
35228 racc.) alla un'area edificabile sita in Parte_4
Avellino di mq. 6.362;
b. che nel predetto atto avevano riservato in proprio favore parte delle superfici e dei volumi a costruirsi, meglio individuati nelle planimetrie allegate al contratto;
c. che nell'atto in parola la si sarebbe Parte_4 obbligata alla realizzazione dei cespiti di cui alla riserva superficiaria, con le caratteristiche indicate nel capitolato d'appalto, nel termine essenziale di due anni dal rilascio del permesso a costruire e che i lavori in parola non sarebbero mai iniziati;
d. che in pari data (9 maggio 2011) i sig.ri e CP_1 Pt_3
sottoscrivevano “atto di costituzione di garanzia
[...] personale a prima richiesta” delle obbligazioni assunte dalla nell'atto principale, fino alla concorrenza di € Parte_4
2.500.000,00, con rinunzia ad ogni eccezione e per tutto quanto dovuto dalla e conseguentemente si Parte_4 impegnavano a rimborsare ai germani le somme dagli Pt_1 stessi indicate in tale limite come dovute dalla predetta
[...]
; Parte_4 che la società acquirente non ha successivamente adempiuto ad alcuno degli obblighi assunti nei confronti dei venditori con il richiamato contratto di trasferimento del suolo edificatorio, in tal modo incorrendo in una pluralità di inadempienze di indubbia ed assoluta gravità e rilevanza, in quanto:
i. non ha versato ai venditori l'importo di € 998.000,00 dovuto a saldo del prezzo di acquisto;
ii. non ha regolato le competenze professionali maturate dal professionista che ha designato ed officiato per la progettazione del complesso residenziale previsto sul suolo compravenduto;
iii. non ha idoneamente garantito ai venditori l'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte;
iv. non ha, neppure, posto in essere le attività necessarie per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire recante l'assenso all'esecuzione dell'intervento edilizio progettato dall'arch. , Per_3 comprensivo delle unità immobiliari, oggetto della prestazione di facere costituente datio in solutum, rappresentata dall'appalto delle tre unità immobiliari dei corpi 1 e 2, da erigersi sull'area riservata in proprietà superficiaria dai venditori.
e. che la comunicazione di inadempimento è stata da loro effettuata
- a mezzo raccomandata a.r. del 7 luglio 2015;
f. che il credito nei confronti dell' ammonta Parte_4 quindi ad € 2.500.000,00;
g. di aver successivamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2093/2016 con cui il Tribunale di Avellino ingiungeva ai sig.ri di pagare la somma di € 1.550.000,00 in loro favore, Pt_4 opposto dai sig.ri e (giudizio n. Pt_3 Controparte_1
4493/2016 R.G. del Tribunale di Avellino); h. che il giudizio di opposizione veniva definito con la sentenza n.
820 del 26 aprile 2018, con la quale il Tribunale di Avellino accoglieva l'eccezione preliminare sollevata e rimetteva quindi la controversia in sede arbitrale”.
Svolte tali premesse, gli istanti dichiaravano, quindi, di voler azionare la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di costituzione di garanzia del 9 maggio 2011 (la quale demanda la composizione di ogni controversia ad un Collegio Arbitrale composto di “tre amichevoli compositori”) e per l'effetto:
i. nominavano arbitro di parte l'avv. prof. Modestino Acone;
ii. invitavano i sig.ri e alla nomina di un Pt_3 Controparte_1 proprio arbitro nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto;
iii. chiedevano al costituendo Collegio Arbitrale l'accoglimento delle seguenti domande:
“1. previa declaratoria dell'efficacia tra le parti del contratto di costituzione di garanzia del 9 maggio 2011 descritto in premessa ed in particolare della clausola compromissoria nello stesso contenuta all'art. 9, accerti e dichiari l'inadempimento dei sig.ri CP_1
e anche in ordine all'obbligo di garanzia assunto,
[...] Pt_3 come indicato in premessa;
2. accerti e dichiari il credito degli istanti nei confronti dei predetti sig.ri e , come innanzi generalizzati, per le Controparte_1 Pt_3 ragioni ed i titoli in premessa, nella misura di € 2.500.000,00, condannandoli in solido tra loro al relativo pagamento;
3. ponga a carico dei predetti, in solido tra di loro, anche il pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori di legge”
Di seguito con verbale del 7 giugno 2019 gli Arbitri prof. Modestino
Acone e avv. Luigi Rotondi dichiaravano espressamente di accettare la nomina ad arbitro ai sensi dell'art. 813 co. 1 c.p.c. ed in forza della clausola compromissoria di cui al citato atto di costituzione di garanzia, nominavano di comune accordo quale terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, l'avv. Fabio Preziosi. Con lodo emesso in data 29/12/2020, il Collegio Arbitrale, composto dall'avv. Fabio Preziosi, dal prof. Modestino Acone e dall'avv. Luigi Rotondi, a maggioranza e con il voto contrario dell'arbitro prof. avv. Modestino Acone, statuivano quanto segue:
““1. Dichiara il presente procedimento come arbitrato rituale;
2.
Dichiara la garanzia prestata dai sig.ri e Parte_3 CP_1
a favore dei sig.ri e con il
[...] Parte_2 Parte_5 contratto del 9 maggio 2011 come contratto autonomo di garanzia;
3. Accerta e dichiara l'inoperatività al contratto di garanzia del 9 maggio 2011 e per l'effetto rigetta le domande dei ricorrenti;
4. Ritenuta la peculiarità della controversia decisa in diritto in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali e delle condotte delle parti, compensa integralmente tra le stesse le spese e i compensi di lite dei rispettivi difensori;
5. Pone i compensi del Collegio Arbitrale, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi € 113.891,20
(di cui € 35.591,00 in favore dell'avv. prof. Modestino Acone, €
35.591,00 in favore dell'avv. Luigi Rotondi ed € 42.709,20 in favore dell'avv. Fabio Preziosi) oltre spese generali, iva e cpa, nonché le spese di funzionamento dell'Ufficio di Segreteria per € 5.694,56, oltre accessori come per legge dovuti, a carico delle parti in solido, ordinandone il pagamento, detratti gli acconti già eventualmente versati”.
Con atto di impugnazione notificato, e Pt_1 Pt_2
impugnavano il detto lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, I
[...] comma n. 11 c.p.c., al fine di ottenere la declaratoria di nullità dello stesso.
Si costituivano le parti impugnate, che chiedevano il rigetto dell'impugnazione e proponevano appello incidentale con riguardo alla regolazione delle spese difensive del procedimento arbitrale.
Indi, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 4/12/2024, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, occorre evidenziare che evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo come modificato dalla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2.06, come precisato dalla
Cassazione S. U. n. 9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass. n. 6148/12), essendo la convenzione contenente la clausola compromissoria sottoscritta nell'anno 2011, (cfr. art. 9 del contratto di costituzione di garanzia del 9 maggio 2011) ovvero successivamente alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; non rientrano pertanto, nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.
Con il primo motivo, gli impugnanti censurano il suindicato lodo per
“NULLITA' del LODO ARBITRALE IMPUGNATO. VIOLAZIONE dell'art. 829 n. 11 c.p.c. CONTRADDITTORIETA' del LODO . CP_3
VIOLAZIONE degli artt. 5 e 7 del CONTRATTO di GARANZIA.
VIOLAZIONE degli artt. 1362 e ss. c.c.
Sotto un primo profilo, gli impugnanti deducono che “la prima contraddizione è di indubbia gravità e rilevanza e rinviene dal dato oggettivo che il Collegio Arbitrale, dopo aver ritenuto che l'art. 5 del contratto di garanzia individua l'operatività della garanzia nel mancato puntuale adempimento, da parte della società garantita, anche di una sola delle clausole del contratto principale;
impone l'onere di comunicazione dell'inadempimento da parte dei germani ai fideiussori a mezzo lettera raccomandata;
fissa in sei Pt_1 mesi dalla comunicazione dell'inadempimento il termine allo spirare del quale, in assenza di adempimento, della debitrice principale, la garanzia sarebbe divenuta operativa, poi, contraddittoriamente ed anche in violazione del comb. disp. degli artt. 5 e 7 del contratto di garanzia e dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. - non ha computato - così come sarebbe stato doveroso, corretto e coerente con le disposizioni normative e le pattuizioni infra richiamate - il dies a quo del termine quinquennale di durata dell'operatività della garanzia dalla scadenza del termine semestrale decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento della debitrice principale, a sua volta non configurabile prima della decorrenza del termine di due anni dal rilascio del P.d.C. pattuito per l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti da
[...]
Parte_4
Al contrario, ha indebitamente ed incongruamente computato tale termine con decorrenza dalla stessa data di stipula dell'atto di garanzia personale a prima richiesta, in tal modo computando anche l'arco temporale in cui la garanzia non è stata (e non poteva essere) operativa perché coincidente con lo spatium adimplendi contrattualmente concesso alla debitrice principale”.
Sotto un secondo profilo, gli impugnanti deducono che “la seconda contraddizione è di piana evidenza e di gravità e rilevanza tali da determinare la nullità del lodo gravato. Gli Arbitri, dopo aver ritenuto che l'escussione può quindi qualificarsi con l'atto giuridico attraverso cui il beneficiario eserciti il diritto di credito derivante dalla garanzia rilasciata in suo favore intimando il pagamento del dovuto, hanno contraddittoriamente escluso che la missiva del
6/7/2015 sia stata “atto di esercizio del diritto”, sebbene contenga, in modo chiaro ed univoco, la manifestazione della volontà dei garantiti di “esercitare la garanzia prestata” e l'invito (rivolto ai garanti) ad adempiere l'assunto obbligo di rimborso, pena la proposizione dell'azione giudiziaria”.
Con il secondo motivo gli impugnanti censurano il lodo de quo per
“NULLITA' del LODO ARBITRALE IMPUGNATO. VIOLAZIONE dell'art. 822 c.p.c. VIOLAZIONE dell'art. 829 n. 4 c.p.c. VIOLAZIONE della
CONVENZIONE di ARBITRATO. OMESSA DECISIONE secondo
EQUITA', deducendo che: “La clausola compromissoria demanda la composizione di ogni controversia ad un Collegio Arbitrale composto di “tre amichevoli compositori”; che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, deve essere interpretata come riferita alla decisione secondo equità la clausola che qualifica gli arbitri come amichevoli compositori" (cfr. Cass. n. 833/1999; Cass. n. 874/1995;
Cass. 8075/1994).
L'art. 822 c.p.c. dispone, infatti, che gli arbitri decidono secondo le norme di diritto salvo che le parti abbiano disposto, con qualsiasi espressione, che si pronunzino “secondo equità”. Epperò, il lodo arbitrale impugnato, sebbene la sua risoluzione sia stata demandata ad un Collegio Arbitrale composto di “tre amichevoli compositori”, integra e contiene una decisione che non è stata assunta “secondo equità” bensì solo secondo diritto. Ne discende la nullità del lodo arbitrale anche ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c. per violazione dei limiti della clausola compromissoria.
Il primo profilo del primo motivo è infondato.
In materia di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde al vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., potendo assumere rilevanza solo quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.. Cass. n. 16554/2020.
Nel caso di specie, si rileva che il collegio arbitrale ha qualificato il termine quinquennale di durata della fideiussione de qua quale termine di validità ed efficacia della stessa, decorrente dalla sottoscrizione della relativa pattuizione.
Pertanto, deve ritenersi che non sussista una contraddizione logico giuridica fra tale affermazione è quella successiva, con la quale il
Collegio arbitrale non ha computato il dies a quo del termine quinquennale di durata della garanzia dalla scadenza del termine semestrale decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento della debitrice principale, avendo, infatti, il medesimo Collegio ritenuto che la decorrenza di detto termine quinquennale di efficacia della garanzia fosse diversa dalla decorrenza del termine di operatività della stessa, “scaduto il quale la garanzia era destinata a perdere la sua efficacia a prescindere dalla scadenza o meno della obbligazione principale cui la validità della fidejussione non era in alcun modo collegata e subordinata, essendo stato espressamente indicato un termine esatto di validità, autonomo e svincolato dalla durata e permanenza della obbligazione principale”.
In relazione, poi, alla asserita violazione dell'art. 1362 c.c. e ss. c.c., tale subprofilo deve ritenersi inammissibile, in quanto, premesso in punto di diritto che “ nel caso di impugnazione del lodo per violazione di regole interpretative, è necessaria la puntuale specificazione dei canoni violati, non essendo sufficiente proporre una diversa e più favorevole interpretazione dell'accordo (Cass. n.
16554/2020), nel caso di specie la parte impugnante ha formulato soltanto una generica censura fondata sulle suddette norme del
Codice civile relative all'interpretazione del contratto, non avendo specificato le regole interpretative di diritto eventualmente violate.
Il secondo profilo del primo motivo è infondato.
Il collegio arbitrale espone le ragioni specifiche per le quali la missiva di cui al medesimo profilo non può essere considerata come atto di esercizio del diritto e quindi come escussione del debitore:
“poiché lo stesso sarebbe sorto e avrebbe potuto quindi essere esercitato perdurando l'inadempimento e quindi solo all'esito del decorso dei sei mesi;
lo stesso contenuto della missiva non pare presentare i caratteri dell'intimazione di pagamento, contenendo piuttosto una dichiarazione di volontà di voler procedere all'escussione, decorso infruttuosamente il pattuito termine di sei mesi. Di fatto può quindi affermarsi che la nota in parola, lungi dal rappresentare un atto di escussione della garanzia, si sostanzia, piuttosto, in una delle due condizioni necessarie ma se singolarmente considerate non sufficienti ai fini dell'operatività della garanzia”.
Quindi, anche sotto tale profilo non sussiste alcuna contraddizione logico-giuridica interna al lodo impugnato.
Il secondo motivo è infondato. In punto di diritto si rileva che: “non sussiste contrapposizione tra diritto ed equità, atteso che il giudizio di equità richiede pur sempre il riferimento ad una fattispecie normativa e la comparazione tra norma di legge ed eventuale criterio equitativo prescelto, il quale può operare ove sia obbiettivamente giustificata una disparità di trattamento rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione delle norme di diritto. È, pertanto, potere degli arbitri chiamati al giudizio secondo equità applicare il diritto ogni volta in cui essi ne ravvisino la coincidenza con l'equità, ed il loro apprezzamento al riguardo si sottrae ad ogni censura, poiché un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi
(Cass. n. 8937/2000).
Inoltre, gli amichevoli compositori “ben possono decidere secondo diritto, allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente. L'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso nell'arbitrato rituale può configurarsi quando gli arbitri neghino "a priori"
l'esercizio di poteri equitativi, pur se conferiti, o se, pur riscontrando ed evidenziando una difformità tra il giudizio di equità e quello di diritto, pronuncino poi secondo diritto (Corte Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 6933 del 07/05/2003).
Nel caso di specie, dunque, seppure si dovesse ritenere che la clausola compromissoria in oggetto abbia autorizzato gli arbitri a decidere le controversie ivi previste secondo equità, in ogni caso la suddetta coincidenza fra diritto ed equità può desumersi sia dal tenore della motivazione del lodo impugnato (in cui il Collegio premette che occorre verificare l'effettivo rispetto del termine quinquennale da parte dei garantiti) sia dalla peculiarità tecnico giuridica della controversia dai medesimi definita, come affermato dal medesimo Collegio Arbitrale nella parte motiva relativa alla regolazione delle spese di lite lodo impugnato. Infine, l'appello incidentale proposto dagli impugnati deve ritenersi inammissibile.
Infatti, si premette in punto di diritto (cfr. Cass. n. 5358/1999) che
“la impugnazione del lodo per nullità non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità. Ne consegue che colui che impugna la sentenza arbitrale ha l'onere di identificare il principio di diritto che assume violato, e non soltanto il capo della pronuncia che intende contestare. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la censura con la quale si era lamentato il livello elevato delle spese liquidate dall'arbitro, censura proposta esclusivamente in base al rilievo della mancata indicazione, nel lodo, dei parametri cui era stato fatto riferimento nel determinare le singole voci relative agli onorari e ai diritti)”.
Nel caso di specie gli impugnanti incidentali non hanno dedotto a base della propria impugnazione incidentale alcuno specifico motivo di nullità del lodo, avendo genericamente e quindi inammissibilmente soltanto dedotto “anche nel processo arbitrale vige il principio della soccombenza in base al quale i costi del processo devono essere rimborsati alla parte vincitrice”, non censurando specificamente la motivazione posta a base compensazione delle spese di lite e cioè la “peculiarità della controversia decisa in diritto sulla interpretazione delle clausole contrattuali e la condotta delle parti.”
In definitiva, l'impugnazione principale deve essere rigettata e quella incidentale deve essere dichiarata inammissibile.
Con riguardo alle spese di lite del giudizio in oggetto, esse, considerata la reciproca soccombenza, devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 29/12/2020 dal Collegio
Arbitrale, composto dall'avv. Fabio Preziosi, dal prof. Modestino Acone e dall'avv. Luigi Rotondi, proposta da Parte_1
e con atto di citazione notificato a Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Parte_3
• rigetta l'impugnazione principale;
• dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio in oggetto;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi degli impugnanti principali e degli impugnanti incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio del 9-4-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 5066/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5066/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di lodi nazionali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 4-12-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in C.da Serroni n. 4H, C.F. CodiceFiscale_1
, nato ad [...] il [...] e ivi residente Parte_2 in C.da Serroni n. 4H, C.F. ; rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi, in virtù del mandato agli atti, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli
(C.F. ) e con loro elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_3
Via Crispi n. 94, Napoli c/o la sig.ra Anita Pisano all'indirizzo pec.
0825/38365 Email_1
[...]
[...
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 Pt_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'
[...] C.F._5
Avv. RICCO DONATO ( ) elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA DE NITTIS 7 FOGGIA;
IMPUGNATI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto, risulta dagli atti di causa che: con contratto preliminare di compravendita e permuta, stipulato in data
13/4/2010, gli impugnanti sig.ri , promittenti venditori, si Pt_1 sono obbligati, in comune e solidamente tra loro, a vendere e trasferire a corpo ad che si è obbligata al Parte_4 relativo acquisto, il suolo edificatorio di loro proprietà in Avellino alla
C.da Serroni, di complessivi mq. 6.216, distinto in C.T. nella maggiore consistenza delle particelle 316, 320, 321, 342, 355, 444
e 727 del folio 10, dalle quali avrebbe dovuto essere distaccato, a mezzo di frazionamento da redigersi in conformità della planimetria allegata al contratto.
Nell'indicato contratto preliminare le parti hanno, tra l'altro, concordato e convenuto:
a. il prezzo del futuro trasferimento costituito da:
a.
1. versamento di complessivi € 1.150.000, dei quali:
- € 200.000, contestualmente versati a titolo di caparra confirmatoria;
- ulteriori € 300.000, da versarsi, sempre a titolo di caparra confirmatoria, entro 30 gg. dal rilascio del P.d.C. di cui al successivo punto b.;
- ulteriori € 650.000, da regolare: quanto ad € 200.000 entro il
31/10/2010; quanto a € 200.000 entro il 28/2/2011 e, quanto €
250.000 entro il 30/9/2011);
a.
2. permuta di tre unità immobiliari, ciascuna di mq. 103 di S.L.P., da realizzarsi, a cura e spese della società promissaria acquirente, a regola d'arte in conformità del capitolato allegato al contratto e da trasferirsi e consegnarsi interamente ultimate e completate, munite di certificato di agibilità, entro il termine di due anni dal rilascio del
P.d.C.
Con atto di “vincolo di inedificabilità, compravendita con riserva di aree e superfici ed appalto” per not. del 9 maggio 2011, Per_1 trascritto in Avellino in data 26/5/2011 ai nn. 9436/7629, i germani hanno: Pt_1
a. provveduto alla costituzione del vincolo di inedificabilità in favore del sull'area di mq. 2.201, individuata dalle Controparte_2 particelle 444, 727 e 1584 del folio 10 di mappa del C.T. di Avellino, destinate a rimanere di loro proprietà;
b. venduto e trasferito ad - ciascuno per i Parte_4 suoi diritti di comproprietà e solidalmente per l'intero - la proprietà esclusiva dell'area di mq. 6.372, distinta in C.T. alle particelle 320 di are 1.60, 321 di are 7,68, 355 di are 6,50, 342 di are 21,28, 1583 di are 25,92 e 1585 di ca. 74 del folio 10, riservandosi la proprietà dell'area di sedime del corpo di fabbrica individuato con il n. 1, da edificarsi su quattro livelli e composto di due unità immobiliari con destinazione abitativa, nonché di un'ulteriore unità immobiliare nell'adiacente corpo di fabbrica 2, articolata in due livelli oltre autorimessa, per il prezzo di € 1.848.000.
Il prezzo convenuto è stato regolato:
- in parte, quanto ad € 850.000, mediante versamento contestualmente eseguito;
- per la residua parte, pari ad € 998.000, dovuta a saldo, mediante la compensazione del corrispondente credito, già liquido ed esigibile, vantato dai venditori all'indicato titolo con il credito che si sarebbe costituito e consolidato, in capo della società acquirente, a titolo di corrispettivo di appalto, solo all'atto del suo integrale adempimento agli obblighi contestualmente assunti, contemplanti la realizzazione, in regime di appalto - ultimate e rifinite in ogni loro parte ed a regola d'arte ed a sue integrali ed esclusive cura e spese, entro il termine dichiarato essenziale di 24 mesi a decorrere dal rilascio del
P.d.C. - delle unità immobiliari dei corpi 1 e 2 in precedenza descritte, da edificare sulle aree riservate in proprietà superficiaria dai venditori in conformità del progetto presentato al Comune di Avellino e già sostanzialmente assentito e del capitolato d'appalto allegato al contratto.
e , con atto di costituzione di garanzia CP_1 Parte_3
a prima richiesta, anch'esso sottoscritto in data 9/5/2011, si sono costituiti “fideiussori solidali in favore dei venditori in relazione a tutte le obbligazioni assunte dalla società Parte_4 con l'atto di vendita con riserva superficiaria ed appalto, sottoscritto in data odierna e per ogni ragione di credito vantata nei confronti della detta s.r.l. fino alla concorrenza della somma di €
2.500.000,00”.
Con istanza di Arbitrato del 8 marzo 2019, notificata, tramite il loro legale avv. Giovanni Solimene, ai sig.ri e il Pt_3 Controparte_1
2/12 aprile 2019, i sig.ri e Pt_1 Parte_2 premettevano:
“a. di aver alienato, con atto pubblico di “vincolo di inedificabilità, compravendita con riserva di area superficiaria e appalto” del 9 maggio 2011 per notaio dott. (n. 213765 rep. n. Persona_2
35228 racc.) alla un'area edificabile sita in Parte_4
Avellino di mq. 6.362;
b. che nel predetto atto avevano riservato in proprio favore parte delle superfici e dei volumi a costruirsi, meglio individuati nelle planimetrie allegate al contratto;
c. che nell'atto in parola la si sarebbe Parte_4 obbligata alla realizzazione dei cespiti di cui alla riserva superficiaria, con le caratteristiche indicate nel capitolato d'appalto, nel termine essenziale di due anni dal rilascio del permesso a costruire e che i lavori in parola non sarebbero mai iniziati;
d. che in pari data (9 maggio 2011) i sig.ri e CP_1 Pt_3
sottoscrivevano “atto di costituzione di garanzia
[...] personale a prima richiesta” delle obbligazioni assunte dalla nell'atto principale, fino alla concorrenza di € Parte_4
2.500.000,00, con rinunzia ad ogni eccezione e per tutto quanto dovuto dalla e conseguentemente si Parte_4 impegnavano a rimborsare ai germani le somme dagli Pt_1 stessi indicate in tale limite come dovute dalla predetta
[...]
; Parte_4 che la società acquirente non ha successivamente adempiuto ad alcuno degli obblighi assunti nei confronti dei venditori con il richiamato contratto di trasferimento del suolo edificatorio, in tal modo incorrendo in una pluralità di inadempienze di indubbia ed assoluta gravità e rilevanza, in quanto:
i. non ha versato ai venditori l'importo di € 998.000,00 dovuto a saldo del prezzo di acquisto;
ii. non ha regolato le competenze professionali maturate dal professionista che ha designato ed officiato per la progettazione del complesso residenziale previsto sul suolo compravenduto;
iii. non ha idoneamente garantito ai venditori l'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte;
iv. non ha, neppure, posto in essere le attività necessarie per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire recante l'assenso all'esecuzione dell'intervento edilizio progettato dall'arch. , Per_3 comprensivo delle unità immobiliari, oggetto della prestazione di facere costituente datio in solutum, rappresentata dall'appalto delle tre unità immobiliari dei corpi 1 e 2, da erigersi sull'area riservata in proprietà superficiaria dai venditori.
e. che la comunicazione di inadempimento è stata da loro effettuata
- a mezzo raccomandata a.r. del 7 luglio 2015;
f. che il credito nei confronti dell' ammonta Parte_4 quindi ad € 2.500.000,00;
g. di aver successivamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2093/2016 con cui il Tribunale di Avellino ingiungeva ai sig.ri di pagare la somma di € 1.550.000,00 in loro favore, Pt_4 opposto dai sig.ri e (giudizio n. Pt_3 Controparte_1
4493/2016 R.G. del Tribunale di Avellino); h. che il giudizio di opposizione veniva definito con la sentenza n.
820 del 26 aprile 2018, con la quale il Tribunale di Avellino accoglieva l'eccezione preliminare sollevata e rimetteva quindi la controversia in sede arbitrale”.
Svolte tali premesse, gli istanti dichiaravano, quindi, di voler azionare la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di costituzione di garanzia del 9 maggio 2011 (la quale demanda la composizione di ogni controversia ad un Collegio Arbitrale composto di “tre amichevoli compositori”) e per l'effetto:
i. nominavano arbitro di parte l'avv. prof. Modestino Acone;
ii. invitavano i sig.ri e alla nomina di un Pt_3 Controparte_1 proprio arbitro nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto;
iii. chiedevano al costituendo Collegio Arbitrale l'accoglimento delle seguenti domande:
“1. previa declaratoria dell'efficacia tra le parti del contratto di costituzione di garanzia del 9 maggio 2011 descritto in premessa ed in particolare della clausola compromissoria nello stesso contenuta all'art. 9, accerti e dichiari l'inadempimento dei sig.ri CP_1
e anche in ordine all'obbligo di garanzia assunto,
[...] Pt_3 come indicato in premessa;
2. accerti e dichiari il credito degli istanti nei confronti dei predetti sig.ri e , come innanzi generalizzati, per le Controparte_1 Pt_3 ragioni ed i titoli in premessa, nella misura di € 2.500.000,00, condannandoli in solido tra loro al relativo pagamento;
3. ponga a carico dei predetti, in solido tra di loro, anche il pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori di legge”
Di seguito con verbale del 7 giugno 2019 gli Arbitri prof. Modestino
Acone e avv. Luigi Rotondi dichiaravano espressamente di accettare la nomina ad arbitro ai sensi dell'art. 813 co. 1 c.p.c. ed in forza della clausola compromissoria di cui al citato atto di costituzione di garanzia, nominavano di comune accordo quale terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, l'avv. Fabio Preziosi. Con lodo emesso in data 29/12/2020, il Collegio Arbitrale, composto dall'avv. Fabio Preziosi, dal prof. Modestino Acone e dall'avv. Luigi Rotondi, a maggioranza e con il voto contrario dell'arbitro prof. avv. Modestino Acone, statuivano quanto segue:
““1. Dichiara il presente procedimento come arbitrato rituale;
2.
Dichiara la garanzia prestata dai sig.ri e Parte_3 CP_1
a favore dei sig.ri e con il
[...] Parte_2 Parte_5 contratto del 9 maggio 2011 come contratto autonomo di garanzia;
3. Accerta e dichiara l'inoperatività al contratto di garanzia del 9 maggio 2011 e per l'effetto rigetta le domande dei ricorrenti;
4. Ritenuta la peculiarità della controversia decisa in diritto in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali e delle condotte delle parti, compensa integralmente tra le stesse le spese e i compensi di lite dei rispettivi difensori;
5. Pone i compensi del Collegio Arbitrale, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi € 113.891,20
(di cui € 35.591,00 in favore dell'avv. prof. Modestino Acone, €
35.591,00 in favore dell'avv. Luigi Rotondi ed € 42.709,20 in favore dell'avv. Fabio Preziosi) oltre spese generali, iva e cpa, nonché le spese di funzionamento dell'Ufficio di Segreteria per € 5.694,56, oltre accessori come per legge dovuti, a carico delle parti in solido, ordinandone il pagamento, detratti gli acconti già eventualmente versati”.
Con atto di impugnazione notificato, e Pt_1 Pt_2
impugnavano il detto lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, I
[...] comma n. 11 c.p.c., al fine di ottenere la declaratoria di nullità dello stesso.
Si costituivano le parti impugnate, che chiedevano il rigetto dell'impugnazione e proponevano appello incidentale con riguardo alla regolazione delle spese difensive del procedimento arbitrale.
Indi, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 4/12/2024, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, occorre evidenziare che evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo come modificato dalla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2.06, come precisato dalla
Cassazione S. U. n. 9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass. n. 6148/12), essendo la convenzione contenente la clausola compromissoria sottoscritta nell'anno 2011, (cfr. art. 9 del contratto di costituzione di garanzia del 9 maggio 2011) ovvero successivamente alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; non rientrano pertanto, nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.
Con il primo motivo, gli impugnanti censurano il suindicato lodo per
“NULLITA' del LODO ARBITRALE IMPUGNATO. VIOLAZIONE dell'art. 829 n. 11 c.p.c. CONTRADDITTORIETA' del LODO . CP_3
VIOLAZIONE degli artt. 5 e 7 del CONTRATTO di GARANZIA.
VIOLAZIONE degli artt. 1362 e ss. c.c.
Sotto un primo profilo, gli impugnanti deducono che “la prima contraddizione è di indubbia gravità e rilevanza e rinviene dal dato oggettivo che il Collegio Arbitrale, dopo aver ritenuto che l'art. 5 del contratto di garanzia individua l'operatività della garanzia nel mancato puntuale adempimento, da parte della società garantita, anche di una sola delle clausole del contratto principale;
impone l'onere di comunicazione dell'inadempimento da parte dei germani ai fideiussori a mezzo lettera raccomandata;
fissa in sei Pt_1 mesi dalla comunicazione dell'inadempimento il termine allo spirare del quale, in assenza di adempimento, della debitrice principale, la garanzia sarebbe divenuta operativa, poi, contraddittoriamente ed anche in violazione del comb. disp. degli artt. 5 e 7 del contratto di garanzia e dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. - non ha computato - così come sarebbe stato doveroso, corretto e coerente con le disposizioni normative e le pattuizioni infra richiamate - il dies a quo del termine quinquennale di durata dell'operatività della garanzia dalla scadenza del termine semestrale decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento della debitrice principale, a sua volta non configurabile prima della decorrenza del termine di due anni dal rilascio del P.d.C. pattuito per l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti da
[...]
Parte_4
Al contrario, ha indebitamente ed incongruamente computato tale termine con decorrenza dalla stessa data di stipula dell'atto di garanzia personale a prima richiesta, in tal modo computando anche l'arco temporale in cui la garanzia non è stata (e non poteva essere) operativa perché coincidente con lo spatium adimplendi contrattualmente concesso alla debitrice principale”.
Sotto un secondo profilo, gli impugnanti deducono che “la seconda contraddizione è di piana evidenza e di gravità e rilevanza tali da determinare la nullità del lodo gravato. Gli Arbitri, dopo aver ritenuto che l'escussione può quindi qualificarsi con l'atto giuridico attraverso cui il beneficiario eserciti il diritto di credito derivante dalla garanzia rilasciata in suo favore intimando il pagamento del dovuto, hanno contraddittoriamente escluso che la missiva del
6/7/2015 sia stata “atto di esercizio del diritto”, sebbene contenga, in modo chiaro ed univoco, la manifestazione della volontà dei garantiti di “esercitare la garanzia prestata” e l'invito (rivolto ai garanti) ad adempiere l'assunto obbligo di rimborso, pena la proposizione dell'azione giudiziaria”.
Con il secondo motivo gli impugnanti censurano il lodo de quo per
“NULLITA' del LODO ARBITRALE IMPUGNATO. VIOLAZIONE dell'art. 822 c.p.c. VIOLAZIONE dell'art. 829 n. 4 c.p.c. VIOLAZIONE della
CONVENZIONE di ARBITRATO. OMESSA DECISIONE secondo
EQUITA', deducendo che: “La clausola compromissoria demanda la composizione di ogni controversia ad un Collegio Arbitrale composto di “tre amichevoli compositori”; che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, deve essere interpretata come riferita alla decisione secondo equità la clausola che qualifica gli arbitri come amichevoli compositori" (cfr. Cass. n. 833/1999; Cass. n. 874/1995;
Cass. 8075/1994).
L'art. 822 c.p.c. dispone, infatti, che gli arbitri decidono secondo le norme di diritto salvo che le parti abbiano disposto, con qualsiasi espressione, che si pronunzino “secondo equità”. Epperò, il lodo arbitrale impugnato, sebbene la sua risoluzione sia stata demandata ad un Collegio Arbitrale composto di “tre amichevoli compositori”, integra e contiene una decisione che non è stata assunta “secondo equità” bensì solo secondo diritto. Ne discende la nullità del lodo arbitrale anche ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c. per violazione dei limiti della clausola compromissoria.
Il primo profilo del primo motivo è infondato.
In materia di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde al vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., potendo assumere rilevanza solo quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.. Cass. n. 16554/2020.
Nel caso di specie, si rileva che il collegio arbitrale ha qualificato il termine quinquennale di durata della fideiussione de qua quale termine di validità ed efficacia della stessa, decorrente dalla sottoscrizione della relativa pattuizione.
Pertanto, deve ritenersi che non sussista una contraddizione logico giuridica fra tale affermazione è quella successiva, con la quale il
Collegio arbitrale non ha computato il dies a quo del termine quinquennale di durata della garanzia dalla scadenza del termine semestrale decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento della debitrice principale, avendo, infatti, il medesimo Collegio ritenuto che la decorrenza di detto termine quinquennale di efficacia della garanzia fosse diversa dalla decorrenza del termine di operatività della stessa, “scaduto il quale la garanzia era destinata a perdere la sua efficacia a prescindere dalla scadenza o meno della obbligazione principale cui la validità della fidejussione non era in alcun modo collegata e subordinata, essendo stato espressamente indicato un termine esatto di validità, autonomo e svincolato dalla durata e permanenza della obbligazione principale”.
In relazione, poi, alla asserita violazione dell'art. 1362 c.c. e ss. c.c., tale subprofilo deve ritenersi inammissibile, in quanto, premesso in punto di diritto che “ nel caso di impugnazione del lodo per violazione di regole interpretative, è necessaria la puntuale specificazione dei canoni violati, non essendo sufficiente proporre una diversa e più favorevole interpretazione dell'accordo (Cass. n.
16554/2020), nel caso di specie la parte impugnante ha formulato soltanto una generica censura fondata sulle suddette norme del
Codice civile relative all'interpretazione del contratto, non avendo specificato le regole interpretative di diritto eventualmente violate.
Il secondo profilo del primo motivo è infondato.
Il collegio arbitrale espone le ragioni specifiche per le quali la missiva di cui al medesimo profilo non può essere considerata come atto di esercizio del diritto e quindi come escussione del debitore:
“poiché lo stesso sarebbe sorto e avrebbe potuto quindi essere esercitato perdurando l'inadempimento e quindi solo all'esito del decorso dei sei mesi;
lo stesso contenuto della missiva non pare presentare i caratteri dell'intimazione di pagamento, contenendo piuttosto una dichiarazione di volontà di voler procedere all'escussione, decorso infruttuosamente il pattuito termine di sei mesi. Di fatto può quindi affermarsi che la nota in parola, lungi dal rappresentare un atto di escussione della garanzia, si sostanzia, piuttosto, in una delle due condizioni necessarie ma se singolarmente considerate non sufficienti ai fini dell'operatività della garanzia”.
Quindi, anche sotto tale profilo non sussiste alcuna contraddizione logico-giuridica interna al lodo impugnato.
Il secondo motivo è infondato. In punto di diritto si rileva che: “non sussiste contrapposizione tra diritto ed equità, atteso che il giudizio di equità richiede pur sempre il riferimento ad una fattispecie normativa e la comparazione tra norma di legge ed eventuale criterio equitativo prescelto, il quale può operare ove sia obbiettivamente giustificata una disparità di trattamento rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione delle norme di diritto. È, pertanto, potere degli arbitri chiamati al giudizio secondo equità applicare il diritto ogni volta in cui essi ne ravvisino la coincidenza con l'equità, ed il loro apprezzamento al riguardo si sottrae ad ogni censura, poiché un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi
(Cass. n. 8937/2000).
Inoltre, gli amichevoli compositori “ben possono decidere secondo diritto, allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente. L'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso nell'arbitrato rituale può configurarsi quando gli arbitri neghino "a priori"
l'esercizio di poteri equitativi, pur se conferiti, o se, pur riscontrando ed evidenziando una difformità tra il giudizio di equità e quello di diritto, pronuncino poi secondo diritto (Corte Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 6933 del 07/05/2003).
Nel caso di specie, dunque, seppure si dovesse ritenere che la clausola compromissoria in oggetto abbia autorizzato gli arbitri a decidere le controversie ivi previste secondo equità, in ogni caso la suddetta coincidenza fra diritto ed equità può desumersi sia dal tenore della motivazione del lodo impugnato (in cui il Collegio premette che occorre verificare l'effettivo rispetto del termine quinquennale da parte dei garantiti) sia dalla peculiarità tecnico giuridica della controversia dai medesimi definita, come affermato dal medesimo Collegio Arbitrale nella parte motiva relativa alla regolazione delle spese di lite lodo impugnato. Infine, l'appello incidentale proposto dagli impugnati deve ritenersi inammissibile.
Infatti, si premette in punto di diritto (cfr. Cass. n. 5358/1999) che
“la impugnazione del lodo per nullità non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità. Ne consegue che colui che impugna la sentenza arbitrale ha l'onere di identificare il principio di diritto che assume violato, e non soltanto il capo della pronuncia che intende contestare. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la censura con la quale si era lamentato il livello elevato delle spese liquidate dall'arbitro, censura proposta esclusivamente in base al rilievo della mancata indicazione, nel lodo, dei parametri cui era stato fatto riferimento nel determinare le singole voci relative agli onorari e ai diritti)”.
Nel caso di specie gli impugnanti incidentali non hanno dedotto a base della propria impugnazione incidentale alcuno specifico motivo di nullità del lodo, avendo genericamente e quindi inammissibilmente soltanto dedotto “anche nel processo arbitrale vige il principio della soccombenza in base al quale i costi del processo devono essere rimborsati alla parte vincitrice”, non censurando specificamente la motivazione posta a base compensazione delle spese di lite e cioè la “peculiarità della controversia decisa in diritto sulla interpretazione delle clausole contrattuali e la condotta delle parti.”
In definitiva, l'impugnazione principale deve essere rigettata e quella incidentale deve essere dichiarata inammissibile.
Con riguardo alle spese di lite del giudizio in oggetto, esse, considerata la reciproca soccombenza, devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 29/12/2020 dal Collegio
Arbitrale, composto dall'avv. Fabio Preziosi, dal prof. Modestino Acone e dall'avv. Luigi Rotondi, proposta da Parte_1
e con atto di citazione notificato a Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Parte_3
• rigetta l'impugnazione principale;
• dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio in oggetto;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi degli impugnanti principali e degli impugnanti incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio del 9-4-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)