Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°1938 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARACUTA ROSALBA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale “leucemia linfatica cronica”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “leucemia linfatica cronica”. Il CTU sulla scorta delle evidenze scientifiche ha evidenziato che esiste elevata probabilità per l'origine lavorativa della leucemia linfatica cronica solo per la
“limitata probabilità” per la esposizione a radon, benzene e ossido di etilene.
Nel caso di specie, dai dati ricavati dalla documentazione agli atti, dalla letteratura medica nonchè dalle norme di legge, il consulente incaricato ha ritenuto che non si possa affermare con sufficiente certezza e con elevata probabilità che la patologia neoplastica sia stata causata dall'attività lavorativa svolta da
non vi è prova pertanto del nesso causale o concausale con l'attività lavorativa prestata. Pt_1
Pertanto l'infermità da cui è affetto il ricorrente è di natura comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 03.04.2024
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)