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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento, avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, iscritto al n.
17 -1 /2025 R.G. e n. 17 /2025 PU promosso da
(c.f. ), nato ad [...] l'[...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cavarzere Via Aldo Moro n. 15, con l'avv. Nicola Toffanello del Foro di Venezia (c.f.
[...]
), suo difensore e procuratore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Cavarzere (VE) Via Roma n. 32 (con richiesta di ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al seguente indirizzo PEC ); Email_1
Ricorrente confronti di
limitata semplificata, in persona del legale rappresentante Controparte_1
l'amministratore unico con sede legale in Gallio (Vicenza), Colle Gastagh n.2, Controparte_2
codice fiscale , non costituita;
P.IVA_1
Debitrice
Il Tribunale,
-letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice depositato in data 18.01.2025 dal creditore;
Controparte_3 Parte_1
-esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
-sentito il Giudice Relatore;
pagina 1 di 5 -verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 24.01.2025 per l'udienza del 25.2.2025 entro i termini di legge – art. 41 CCII-) ;
-considerato che all'udienza del 25.2.2025 il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio dando atto che il procuratore del creditore ricorrente aveva concluso insistendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che il legale rappresentante della debitrice CH SR signor comparso all'udienza del 25.2.2025 aveva Controparte_2
dichiarato di aderire alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato non contestato), ritiene la debitrice CH SR - che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura
C.C.I.A.A) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti i bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi 2021, 2022, 2023 (dimostrano il superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” n.2) CCII tenuto conto che i ricavi superano la soglia di euro 200.000,00 e risultano indicati in euro 294.020,00 per l'esercizio al
31.12.2021, euro 360.457,00 per l'esercizio al 31.12.2022, euro 268.540,00 per l'esercizio al
31.12.2023).
Va aggiunto che CH SR risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto che tra i debiti scaduti vi sono quelli oggetto della informativa Agenzia delle Entrate che indica debiti scaduti verso EN (in particolare INPS) in euro 24.365,83 che si aggiungono al debito residuo verso il ricorrente di euro 7.730,96 ( vedi pagina 2 del ricorso del creditore già dipendente
). Totale debiti scaduti risultati dall'istruttoria ammonta ad euro 32.096,79. Parte_1
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice CH SR non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del residuo debito verso il ricorrente, debito relativo a rapporto di lavoro, fondato su decreto ingiuntivo esecutivo e nonostante i pignoramenti anche presso terzi infruttuosi (docc. 11,12,13) ;
pagina 2 di 5 -la situazione in bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2023 di riduzione del capitale sociale sotto al minimo legale ( cfr. bilancio esercizio 2023 e verbale assemblea del 20.6.2024) ;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa quali le retribuzioni e competenze di fine rapporto di lavoro dovute al ricorrente e il debito verso INPS;
- la attuale inattività ( vedi CCIAA) ;
- l'adesione dell'amministratore unico della società debitrice CH SR alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice CH SR .
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di limitata Controparte_1
semplificata, con sede legale in Gallio (Vicenza), Colle Gastagh n.2, codice fiscale P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 17.6.2025 ad ore 11.30 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 3 di 5 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 4 di 5 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 06.03.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento, avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, iscritto al n.
17 -1 /2025 R.G. e n. 17 /2025 PU promosso da
(c.f. ), nato ad [...] l'[...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cavarzere Via Aldo Moro n. 15, con l'avv. Nicola Toffanello del Foro di Venezia (c.f.
[...]
), suo difensore e procuratore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Cavarzere (VE) Via Roma n. 32 (con richiesta di ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al seguente indirizzo PEC ); Email_1
Ricorrente confronti di
limitata semplificata, in persona del legale rappresentante Controparte_1
l'amministratore unico con sede legale in Gallio (Vicenza), Colle Gastagh n.2, Controparte_2
codice fiscale , non costituita;
P.IVA_1
Debitrice
Il Tribunale,
-letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice depositato in data 18.01.2025 dal creditore;
Controparte_3 Parte_1
-esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
-sentito il Giudice Relatore;
pagina 1 di 5 -verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 24.01.2025 per l'udienza del 25.2.2025 entro i termini di legge – art. 41 CCII-) ;
-considerato che all'udienza del 25.2.2025 il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio dando atto che il procuratore del creditore ricorrente aveva concluso insistendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che il legale rappresentante della debitrice CH SR signor comparso all'udienza del 25.2.2025 aveva Controparte_2
dichiarato di aderire alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato non contestato), ritiene la debitrice CH SR - che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura
C.C.I.A.A) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti i bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi 2021, 2022, 2023 (dimostrano il superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” n.2) CCII tenuto conto che i ricavi superano la soglia di euro 200.000,00 e risultano indicati in euro 294.020,00 per l'esercizio al
31.12.2021, euro 360.457,00 per l'esercizio al 31.12.2022, euro 268.540,00 per l'esercizio al
31.12.2023).
Va aggiunto che CH SR risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto che tra i debiti scaduti vi sono quelli oggetto della informativa Agenzia delle Entrate che indica debiti scaduti verso EN (in particolare INPS) in euro 24.365,83 che si aggiungono al debito residuo verso il ricorrente di euro 7.730,96 ( vedi pagina 2 del ricorso del creditore già dipendente
). Totale debiti scaduti risultati dall'istruttoria ammonta ad euro 32.096,79. Parte_1
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice CH SR non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del residuo debito verso il ricorrente, debito relativo a rapporto di lavoro, fondato su decreto ingiuntivo esecutivo e nonostante i pignoramenti anche presso terzi infruttuosi (docc. 11,12,13) ;
pagina 2 di 5 -la situazione in bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2023 di riduzione del capitale sociale sotto al minimo legale ( cfr. bilancio esercizio 2023 e verbale assemblea del 20.6.2024) ;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa quali le retribuzioni e competenze di fine rapporto di lavoro dovute al ricorrente e il debito verso INPS;
- la attuale inattività ( vedi CCIAA) ;
- l'adesione dell'amministratore unico della società debitrice CH SR alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice CH SR .
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di limitata Controparte_1
semplificata, con sede legale in Gallio (Vicenza), Colle Gastagh n.2, codice fiscale P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 17.6.2025 ad ore 11.30 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 3 di 5 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 4 di 5 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 06.03.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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