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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. /509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 509/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. RANDO PIER LUIGI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. AGUJARO ANDREA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: divorzio tra le parti;
il verserà alla Pt_1 con decorrenza dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2026, a CP_1
Per_ titolo di mantenimento della IA maggiorenne , non economicamente autosufficiente la somma mensile di 250,00 euro al mese, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuna, alle seguenti spese straordinarie, secondo le seguenti modalità,
Pagina 1 precisandosi che il rimborso e la richiesta di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni. Per_ Il Bologna ha allegato che dal matrimonio, in data 20.7.1997, è nata la IA .
Ha altresì dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo avanti il presidente del tribunale di Rovigo in data 1.2.2011 nel procedimento n.2111/2010 definito con decreto di omologa n° 779 emesso in data 8.2.2011.
Il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, di revocarsi o, in via gradata, di ridursi la misura dell'assegno di mantenimento posto a suo carico dal citato decreto in favore della IA, divenuta oramai maggiorenne.
Si è costituita in giudizio la resistente in epigrafe indicata, la quale ha aderito alla domanda di divorzio ma si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento, allegando Per_ che la IA , seppure divenuta maggiorenne, non è economicamente indipendente poiché ancora studentessa universitaria.
Con decreto del 28.3.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con proprio decreto del 28.3.2025 il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, dato disposizioni per la notifica di ricorso e di decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica, onerando infine le parti di depositare le ultime 12 buste paga/cedolini pensionistici, il CUD 2024 e 2025, le dichiarazioni dei redditi 2023-
2024, e gli estratti conto integrali e completi dei propri conti correnti degli ultimi tre anni,
Pagina 2 oltre ad ogni documento attestante l'attuale situazione di studio o lavorativa della IA della coppia.
All'udienza del 18.6.2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha formulato ai coniugi proposta transattiva, accettata dalle parti le quali hanno, quindi, precisato le conclusioni in modo conforme.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio, senza i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. giusta la rinuncia espressa delle parti.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con il decreto n. 779 depositato l'8.2.2011, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale dell'1.2.2011, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , contratto in BADIA POLESINE in data
[...] Controparte_1
29/06/1991, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
BADIA POLESINE nell'anno 1991, n° 2, parte II, serie B;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
C RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 509/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. RANDO PIER LUIGI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. AGUJARO ANDREA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: divorzio tra le parti;
il verserà alla Pt_1 con decorrenza dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2026, a CP_1
Per_ titolo di mantenimento della IA maggiorenne , non economicamente autosufficiente la somma mensile di 250,00 euro al mese, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuna, alle seguenti spese straordinarie, secondo le seguenti modalità,
Pagina 1 precisandosi che il rimborso e la richiesta di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni. Per_ Il Bologna ha allegato che dal matrimonio, in data 20.7.1997, è nata la IA .
Ha altresì dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo avanti il presidente del tribunale di Rovigo in data 1.2.2011 nel procedimento n.2111/2010 definito con decreto di omologa n° 779 emesso in data 8.2.2011.
Il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, di revocarsi o, in via gradata, di ridursi la misura dell'assegno di mantenimento posto a suo carico dal citato decreto in favore della IA, divenuta oramai maggiorenne.
Si è costituita in giudizio la resistente in epigrafe indicata, la quale ha aderito alla domanda di divorzio ma si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento, allegando Per_ che la IA , seppure divenuta maggiorenne, non è economicamente indipendente poiché ancora studentessa universitaria.
Con decreto del 28.3.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con proprio decreto del 28.3.2025 il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, dato disposizioni per la notifica di ricorso e di decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica, onerando infine le parti di depositare le ultime 12 buste paga/cedolini pensionistici, il CUD 2024 e 2025, le dichiarazioni dei redditi 2023-
2024, e gli estratti conto integrali e completi dei propri conti correnti degli ultimi tre anni,
Pagina 2 oltre ad ogni documento attestante l'attuale situazione di studio o lavorativa della IA della coppia.
All'udienza del 18.6.2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha formulato ai coniugi proposta transattiva, accettata dalle parti le quali hanno, quindi, precisato le conclusioni in modo conforme.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio, senza i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. giusta la rinuncia espressa delle parti.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con il decreto n. 779 depositato l'8.2.2011, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale dell'1.2.2011, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , contratto in BADIA POLESINE in data
[...] Controparte_1
29/06/1991, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
BADIA POLESINE nell'anno 1991, n° 2, parte II, serie B;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
C RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 3